Art. 54. (Pubblicazione dei decreti di scioglimento dei Consigli regionali)
I decreti di scioglimento dei Consigli regionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel "Bollettino Ufficiale della Regione". Essi sono comunicati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
I decreti di scioglimento dei Consigli regionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel "Bollettino Ufficiale della Regione". Essi sono comunicati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.