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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.170/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n.849/2024 pubblicata in data 29 ottobre 2024 promossa con ricorso depositato in data 19 marzo 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Bovalino Marina (RC) via Francesco Perri n.11 presso e nello studio dell' avv. Francesco Bonaparte che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 elettivamente domiciliata a via Gramsci n. 14 presso e nello studio degli CP_1 avv. Martina Canella e Matteo Fornari che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
In particolare in tale ricorso , come ben riassunto dal giudice di Parte_1 primo grado, esponeva : “a) di essere stato assunto dall'Azienda ospedaliero-
di in data 10.05.2004, con contratto di lavoro a tempo CP_1 CP_1 determinato, avente, quale termine di scadenza, la data del 31.12.2007, per lo svolgimento di mansioni di ausiliario specializzato Categoria A;
b) di essere stato successivamente assunto dall'azienda convenuta, in data 31.12.2007, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di mansioni di operatore tecnico ausiliario specializzato Categoria B (doc. 7 fasc. parte ricorrente); c) di avere iniziato a soffrire, nel corso del 2010, di gravi patologie, tra cui in particolare: “disturbo ansioso depressivo con attacchi di panico in soggetto con disturbo di personalità, con agorafobia, lombalgia ricorrente, con disfunzionalità da ernia discale L5/S1 con schisi di S1. Gonalgia bilaterale con meniscosi degenerativa e lesione meniscale mediale con sinovite reattiva” (doc.
5 fasc. parte ricorrente); d) che la Commissione Medica ASP di Reggio
Calabria, nel 2010, riconosceva al ricorrente l'invalidità civile nella misura del
64%; e) di essere stato inserito, di conseguenza, nelle quote di riserva;
f) di essersi assentato dal luogo di lavoro, in forza del congedo parentale di cui all'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, per il periodo ricompreso tra il
01.10.2013 e il 30.09.2015; g) di essersi ritrovato nell'impossibilità, in ragione del proprio precario stato di salute, di svolgere regolarmente la propria prestazione lavorativa, arrivando a superare, in data 31.01.2017, il periodo di comporto di 18 mesi previsto ai sensi dell'art. 42, comma 1 del CCNL Comparto
Sanità; h) che, in data 21.02.2017, la Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità Civile presso il Centro Medico legale confermava il grado CP_3 di invalidità precedentemente riconosciuto al ricorrente (doc. 5 fasc. parte ricorrente); i) di avere chiesto, con missiva del 31.08.2018, la concessione, in via cautelativa, del beneficio di cui all'art. 42, comma 2 del CCNL di categoria;
che l'azienda resistente, con lettera raccomanda ricevuta in data 01.06.2021, comunicava al ricorrente il licenziamento per superamento del periodo di comporto, disposto con la deliberazione n. 494 del 07.05.2021, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento e con la corresponsione
2 dell'indennità sostitutiva del preavviso (doc. 3 fasc. parte ricorrente); m) di avere, quindi, impugnato il predetto provvedimento in data 10.06.2021 a mezzo lettera raccomandata, senza ricevere alcun riscontro in proposito (doc. 4 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva l'illegittimità del licenziamento impugnato sotto due distinti profili: a) l'intempestività del recesso, in quanto emesso a distanza di oltre quattro anni dall'effettivo superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore;
b) l'illegittima imputazione, in tale periodo, dei periodi di malattia del lavoratore determinati unicamente dall'ambiente di lavoro e dei periodi di malattia del lavoratore strettamente connessi alla patologia per la quale era stata riconosciuta l'invalidità civile.”
Chiedeva, quindi, la declaratoria di illegittimità del licenziamento e che venisse ordinato a parte appellata di reintegrarlo nel posto di lavoro e di corrispondergli l'indennità risarcitoria.
Si costituiva contestando la Controparte_4 fondatezza delle pretese dell'odierno appellante e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Parma sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto tempestivo il licenziamento nonostante fossero decorsi 4 anni dal superamento del periodo di comporto.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'erroneità del calcolo del periodo di comporto sostenendo che il datore di lavoro avesse erroneamente inserito anche giorni di assenza per malattia legata al suo stato di invalidità.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità del licenziamento, la reintegra e la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria
Si costituiva con memoria depositata in data 20 agosto 2025
[...]
chiedendo, in via preliminare, che l'appello Controparte_1 fosse dichiarato inammissibile e, nel merito, il rigetto dello stesso.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 18 settembre 2025.
3. Si ritiene, innanzitutto, che l'appello sia ammissibile in quanto sono indicati
3 in maniera sufficientemente specifica i motivi di appello.
Tanto premesso occorre esaminare il primo motivo di appello.
Occorre, innanzitutto, richiamare l'art. 42 del CCNL intitolato“ Assenze per malattia” che così dispone: “1.Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2,
l' Ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su CP_5 iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale, l'Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R. 171 del 2011.
5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Azienda o Ente, con le procedure di cui al DPR
171/2011 può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità di preavviso.
6. L' o Ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, CP_5 dandone preventiva comunicazione all'interessato, l'accertamento della idoneità psico-fisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, n caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del
4 comma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l'azienda o ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell'ipotesi in cui il dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.”
Orbene considerata la suddetta disciplina la dedotta tardività del licenziamento risulta infondata.
Si evidenzia, infatti, che parte appellata non arbitrariamente ritardato il licenziamento, ma ha svolto la procedura prevista dalla suddetta norma del
CCNL, come risulta dalla documentazione prodotta e come evidenziato anche dal giudice di primo grado.
Né considerato l'art. 42 del CCNL e l'attività espletata nelle more da parte appellata si può ritenere che il decorso del tempo costituisca rinuncia al licenziamento.
Si condividono, quindi, le motivazioni del Tribunale che ha asserito che: “Tanto premesso, la prima doglianza di parte attrice, relativa alla dedotta intempestività del licenziamento è palesemente infondata.
A riguardo, come correttamente evidenziato da parte resistente, occorre rilevare che, in relazione all'avvenuto superamento del periodo di comporto, il requisito della tempestività non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce oggetto di una valutazione di congruità, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata, che il giudice di merito deve operare caso per caso, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative.
In tale ipotesi, in particolare, è il lavoratore a dover provare che l'intervallo temporale tra il superamento del periodo di comporto e la comunicazione di recesso ha superato i limiti di adeguatezza e ragionevolezza, sì da far ritenere la sussistenza di una volontà tacita del datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto.
Invero - contrariamente a quanto previsto in tema di licenziamento disciplinare, il quale postula l'immediatezza del recesso a garanzia della pienezza del diritto di difesa all'incolpato - nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda
5 contrattuale va contemperato con quello del datore di lavoro a disporre di un ragionevole “spatium deliberandi”, in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali.
In tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa (cfr. Cass. 12/10/2018 n. 25535 e anche
Cass. 28/03/2011 n. 7037).
Orbene, nell'ipotesi in controversia, nel tempo intercorso tra il formale compimento del periodo di comporto e la comunicazione del recesso datoriale,
l'Azienda convenuta ha posto in essere una serie di atti preordinati al reinserimento in servizio del dipendente, attenendosi in modo scrupoloso alla procedura testé esaminata.
In particolare, l' , con nota del 27 giugno 2018 (cfr. doc. 2 Controparte_1 fasc. parte resistente), ovvero prima del compimento del periodo di comporto di cui all'art. 42, comma 2, CCNL di settore, ha, dapprima, invitato il dipendente, ex art. 42, comma 6, CCNL, a sottoporsi alla visita del medico competente ai fini della sorveglianza sanitaria di competenza, comunicandogli l'avvio della procedura di accertamento della eventuale inidoneità psico-fisica del dipendente.
All'esito di tale visita, svoltasi il successivo 5 dicembre 2018 (cfr. doc. 5 fasc. parte resistente), il dipendente è stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio con riguardo alla mansione dell'area tecnica di inquadramento, ma idoneo allo svolgimento di “mansioni alternative di carattere amministrativo”.
Di talché, in adempimento alla normativa di settore e in ossequio al giudizio sanitario rilasciato dal medico competente, l' ha effettuato Controparte_1
i prescritti tentativi di recupero al servizio del dipendente, proponendogli ben due ipotesi di ricollocamento nel rispetto del parere medico collegiale (cfr. doc.
6 e 8 fasc. parte resistente).
Soltanto dopo aver preso atto della mancata ripresa del servizio da parte del dipendente, l' in applicazione del combinato disposto di cui ai commi 4 Pt_2
e 5 dell'art. 42 CCNL e del D.P.R. n. 171/2011, in ragione del compimento del periodo massimo di comporto (18 mesi + 18 mesi), ha proceduto alla risoluzione
6 del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, dunque, il tempo trascorso tra il formale compimento del periodo di comporto ed il licenziamento non è significativo di una volontà tacita, manifestata per fatti concludenti, di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto, ma è stato, piuttosto, finalizzato a verificare, in concreto, l'esistenza di margini residui di persistente utilizzabilità della prestazione, con un equilibrato bilanciamento dei concorrenti interessi delle parti, quello del lavoratore a conservare la posizione lavorativa e quello del datore di lavoro a ricevere una prestazione utile.
Il lavoratore non si può, quindi, dolere, né del mancato rispetto dell'onere di tempestività nella comunicazione del recesso datoriale, né – stante la ricezione delle comunicazioni trasmesse dall'Azienda convenuta in tale intervallo temporale – del consolidamento, in capo allo stesso, di una legittima aspettativa in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro.”
Si osserva, del resto, che parte appellante nel presente giudizio non ha neppure argomentato specificamente in relazione all'art. 42 del CCNL limitandosi ad evidenziare che il lavoratore non e' mai rientrato in servizio.
Il primo motivo di appello risulta quindi infondato.
Risulta parimenti infondato il secondo motivo di appello relativo all'asserita erroneità del calcolo del periodo di comporto del lavoratore invalido.
In primo grado è, infatti, stata espletata ctu all'esito della quale il ctu ha così concluso: “ Il periodo di comporto è stato pacificamente superato.
Non è possibile scomputare dal comporto alcun periodo non essendo state documentate: a) quali patologie – fra quelle determinanti il grado di invalidità
– avrebbero prodotto una condizione di inabilità temporanea lavorativa;
b) quale sarebbe stato / quale sia il loro livello di gravità; c) quali le manifestazioni e le caratteristiche evolutive e quale la loro durata. In altri termini, non è dato conoscere se tali patologie si possano considerare “contenute in un intervallo di tempo determinato o determinabile (cfr il quesito) poiché sembra, al contrario, che esse non siano per nulla determinabili nel tempo.
Nemmeno è possibile, in attualità, valutare la compatibilità delle allegate patologie e delle loro espressioni cliniche – riferibili al periodo di comporto – con le mansioni del ricorrente e con quelle che, eventualmente, avrebbero potuto essergli assegnate nell'ambito di un possibile repechage.”
7 Ne consegue, quindi, che non vi è alcuna prova che le assenze del lavoratore che hanno determinato il superamento del periodo di comporto siano imputabili alla sua invalidità, con la conseguenza che essendo pacifico che lo stesso è stato assente e non potendosi detrarre dal calcolo giorni di assenza ascrivibili alla sua invalidità il periodo di comporto deve considerarsi superato.
Si osserva, del resto, che parte appellante si è limitata nel presente giudizio a dedurre in astratto l'ascrivibilità delle assenze all'invalidità senza svolgere alcuna censura alla ctu espletata in primo grado e senza, peraltro, produrre alcuna documentazione a supporto della propria tesi.
Va, quindi, respinto anche il secondo motivo di appello
L'appello deve, pertanto, essere rigettato e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Si ritiene che, stante la peculiarità della vicenda e della questione giuridica affrontata in relazione alla dedotta tardività del licenziamento, debbano essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio.
Stante il rigetto dell'appello si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/ 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.170/2025 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/ 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 18 settembre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.170/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n.849/2024 pubblicata in data 29 ottobre 2024 promossa con ricorso depositato in data 19 marzo 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Bovalino Marina (RC) via Francesco Perri n.11 presso e nello studio dell' avv. Francesco Bonaparte che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 elettivamente domiciliata a via Gramsci n. 14 presso e nello studio degli CP_1 avv. Martina Canella e Matteo Fornari che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
In particolare in tale ricorso , come ben riassunto dal giudice di Parte_1 primo grado, esponeva : “a) di essere stato assunto dall'Azienda ospedaliero-
di in data 10.05.2004, con contratto di lavoro a tempo CP_1 CP_1 determinato, avente, quale termine di scadenza, la data del 31.12.2007, per lo svolgimento di mansioni di ausiliario specializzato Categoria A;
b) di essere stato successivamente assunto dall'azienda convenuta, in data 31.12.2007, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di mansioni di operatore tecnico ausiliario specializzato Categoria B (doc. 7 fasc. parte ricorrente); c) di avere iniziato a soffrire, nel corso del 2010, di gravi patologie, tra cui in particolare: “disturbo ansioso depressivo con attacchi di panico in soggetto con disturbo di personalità, con agorafobia, lombalgia ricorrente, con disfunzionalità da ernia discale L5/S1 con schisi di S1. Gonalgia bilaterale con meniscosi degenerativa e lesione meniscale mediale con sinovite reattiva” (doc.
5 fasc. parte ricorrente); d) che la Commissione Medica ASP di Reggio
Calabria, nel 2010, riconosceva al ricorrente l'invalidità civile nella misura del
64%; e) di essere stato inserito, di conseguenza, nelle quote di riserva;
f) di essersi assentato dal luogo di lavoro, in forza del congedo parentale di cui all'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, per il periodo ricompreso tra il
01.10.2013 e il 30.09.2015; g) di essersi ritrovato nell'impossibilità, in ragione del proprio precario stato di salute, di svolgere regolarmente la propria prestazione lavorativa, arrivando a superare, in data 31.01.2017, il periodo di comporto di 18 mesi previsto ai sensi dell'art. 42, comma 1 del CCNL Comparto
Sanità; h) che, in data 21.02.2017, la Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità Civile presso il Centro Medico legale confermava il grado CP_3 di invalidità precedentemente riconosciuto al ricorrente (doc. 5 fasc. parte ricorrente); i) di avere chiesto, con missiva del 31.08.2018, la concessione, in via cautelativa, del beneficio di cui all'art. 42, comma 2 del CCNL di categoria;
che l'azienda resistente, con lettera raccomanda ricevuta in data 01.06.2021, comunicava al ricorrente il licenziamento per superamento del periodo di comporto, disposto con la deliberazione n. 494 del 07.05.2021, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento e con la corresponsione
2 dell'indennità sostitutiva del preavviso (doc. 3 fasc. parte ricorrente); m) di avere, quindi, impugnato il predetto provvedimento in data 10.06.2021 a mezzo lettera raccomandata, senza ricevere alcun riscontro in proposito (doc. 4 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva l'illegittimità del licenziamento impugnato sotto due distinti profili: a) l'intempestività del recesso, in quanto emesso a distanza di oltre quattro anni dall'effettivo superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore;
b) l'illegittima imputazione, in tale periodo, dei periodi di malattia del lavoratore determinati unicamente dall'ambiente di lavoro e dei periodi di malattia del lavoratore strettamente connessi alla patologia per la quale era stata riconosciuta l'invalidità civile.”
Chiedeva, quindi, la declaratoria di illegittimità del licenziamento e che venisse ordinato a parte appellata di reintegrarlo nel posto di lavoro e di corrispondergli l'indennità risarcitoria.
Si costituiva contestando la Controparte_4 fondatezza delle pretese dell'odierno appellante e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Parma sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto tempestivo il licenziamento nonostante fossero decorsi 4 anni dal superamento del periodo di comporto.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'erroneità del calcolo del periodo di comporto sostenendo che il datore di lavoro avesse erroneamente inserito anche giorni di assenza per malattia legata al suo stato di invalidità.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità del licenziamento, la reintegra e la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria
Si costituiva con memoria depositata in data 20 agosto 2025
[...]
chiedendo, in via preliminare, che l'appello Controparte_1 fosse dichiarato inammissibile e, nel merito, il rigetto dello stesso.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 18 settembre 2025.
3. Si ritiene, innanzitutto, che l'appello sia ammissibile in quanto sono indicati
3 in maniera sufficientemente specifica i motivi di appello.
Tanto premesso occorre esaminare il primo motivo di appello.
Occorre, innanzitutto, richiamare l'art. 42 del CCNL intitolato“ Assenze per malattia” che così dispone: “1.Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2,
l' Ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su CP_5 iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale, l'Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R. 171 del 2011.
5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Azienda o Ente, con le procedure di cui al DPR
171/2011 può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità di preavviso.
6. L' o Ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, CP_5 dandone preventiva comunicazione all'interessato, l'accertamento della idoneità psico-fisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, n caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del
4 comma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l'azienda o ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell'ipotesi in cui il dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.”
Orbene considerata la suddetta disciplina la dedotta tardività del licenziamento risulta infondata.
Si evidenzia, infatti, che parte appellata non arbitrariamente ritardato il licenziamento, ma ha svolto la procedura prevista dalla suddetta norma del
CCNL, come risulta dalla documentazione prodotta e come evidenziato anche dal giudice di primo grado.
Né considerato l'art. 42 del CCNL e l'attività espletata nelle more da parte appellata si può ritenere che il decorso del tempo costituisca rinuncia al licenziamento.
Si condividono, quindi, le motivazioni del Tribunale che ha asserito che: “Tanto premesso, la prima doglianza di parte attrice, relativa alla dedotta intempestività del licenziamento è palesemente infondata.
A riguardo, come correttamente evidenziato da parte resistente, occorre rilevare che, in relazione all'avvenuto superamento del periodo di comporto, il requisito della tempestività non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce oggetto di una valutazione di congruità, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata, che il giudice di merito deve operare caso per caso, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative.
In tale ipotesi, in particolare, è il lavoratore a dover provare che l'intervallo temporale tra il superamento del periodo di comporto e la comunicazione di recesso ha superato i limiti di adeguatezza e ragionevolezza, sì da far ritenere la sussistenza di una volontà tacita del datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto.
Invero - contrariamente a quanto previsto in tema di licenziamento disciplinare, il quale postula l'immediatezza del recesso a garanzia della pienezza del diritto di difesa all'incolpato - nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda
5 contrattuale va contemperato con quello del datore di lavoro a disporre di un ragionevole “spatium deliberandi”, in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali.
In tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa (cfr. Cass. 12/10/2018 n. 25535 e anche
Cass. 28/03/2011 n. 7037).
Orbene, nell'ipotesi in controversia, nel tempo intercorso tra il formale compimento del periodo di comporto e la comunicazione del recesso datoriale,
l'Azienda convenuta ha posto in essere una serie di atti preordinati al reinserimento in servizio del dipendente, attenendosi in modo scrupoloso alla procedura testé esaminata.
In particolare, l' , con nota del 27 giugno 2018 (cfr. doc. 2 Controparte_1 fasc. parte resistente), ovvero prima del compimento del periodo di comporto di cui all'art. 42, comma 2, CCNL di settore, ha, dapprima, invitato il dipendente, ex art. 42, comma 6, CCNL, a sottoporsi alla visita del medico competente ai fini della sorveglianza sanitaria di competenza, comunicandogli l'avvio della procedura di accertamento della eventuale inidoneità psico-fisica del dipendente.
All'esito di tale visita, svoltasi il successivo 5 dicembre 2018 (cfr. doc. 5 fasc. parte resistente), il dipendente è stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio con riguardo alla mansione dell'area tecnica di inquadramento, ma idoneo allo svolgimento di “mansioni alternative di carattere amministrativo”.
Di talché, in adempimento alla normativa di settore e in ossequio al giudizio sanitario rilasciato dal medico competente, l' ha effettuato Controparte_1
i prescritti tentativi di recupero al servizio del dipendente, proponendogli ben due ipotesi di ricollocamento nel rispetto del parere medico collegiale (cfr. doc.
6 e 8 fasc. parte resistente).
Soltanto dopo aver preso atto della mancata ripresa del servizio da parte del dipendente, l' in applicazione del combinato disposto di cui ai commi 4 Pt_2
e 5 dell'art. 42 CCNL e del D.P.R. n. 171/2011, in ragione del compimento del periodo massimo di comporto (18 mesi + 18 mesi), ha proceduto alla risoluzione
6 del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, dunque, il tempo trascorso tra il formale compimento del periodo di comporto ed il licenziamento non è significativo di una volontà tacita, manifestata per fatti concludenti, di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto, ma è stato, piuttosto, finalizzato a verificare, in concreto, l'esistenza di margini residui di persistente utilizzabilità della prestazione, con un equilibrato bilanciamento dei concorrenti interessi delle parti, quello del lavoratore a conservare la posizione lavorativa e quello del datore di lavoro a ricevere una prestazione utile.
Il lavoratore non si può, quindi, dolere, né del mancato rispetto dell'onere di tempestività nella comunicazione del recesso datoriale, né – stante la ricezione delle comunicazioni trasmesse dall'Azienda convenuta in tale intervallo temporale – del consolidamento, in capo allo stesso, di una legittima aspettativa in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro.”
Si osserva, del resto, che parte appellante nel presente giudizio non ha neppure argomentato specificamente in relazione all'art. 42 del CCNL limitandosi ad evidenziare che il lavoratore non e' mai rientrato in servizio.
Il primo motivo di appello risulta quindi infondato.
Risulta parimenti infondato il secondo motivo di appello relativo all'asserita erroneità del calcolo del periodo di comporto del lavoratore invalido.
In primo grado è, infatti, stata espletata ctu all'esito della quale il ctu ha così concluso: “ Il periodo di comporto è stato pacificamente superato.
Non è possibile scomputare dal comporto alcun periodo non essendo state documentate: a) quali patologie – fra quelle determinanti il grado di invalidità
– avrebbero prodotto una condizione di inabilità temporanea lavorativa;
b) quale sarebbe stato / quale sia il loro livello di gravità; c) quali le manifestazioni e le caratteristiche evolutive e quale la loro durata. In altri termini, non è dato conoscere se tali patologie si possano considerare “contenute in un intervallo di tempo determinato o determinabile (cfr il quesito) poiché sembra, al contrario, che esse non siano per nulla determinabili nel tempo.
Nemmeno è possibile, in attualità, valutare la compatibilità delle allegate patologie e delle loro espressioni cliniche – riferibili al periodo di comporto – con le mansioni del ricorrente e con quelle che, eventualmente, avrebbero potuto essergli assegnate nell'ambito di un possibile repechage.”
7 Ne consegue, quindi, che non vi è alcuna prova che le assenze del lavoratore che hanno determinato il superamento del periodo di comporto siano imputabili alla sua invalidità, con la conseguenza che essendo pacifico che lo stesso è stato assente e non potendosi detrarre dal calcolo giorni di assenza ascrivibili alla sua invalidità il periodo di comporto deve considerarsi superato.
Si osserva, del resto, che parte appellante si è limitata nel presente giudizio a dedurre in astratto l'ascrivibilità delle assenze all'invalidità senza svolgere alcuna censura alla ctu espletata in primo grado e senza, peraltro, produrre alcuna documentazione a supporto della propria tesi.
Va, quindi, respinto anche il secondo motivo di appello
L'appello deve, pertanto, essere rigettato e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Si ritiene che, stante la peculiarità della vicenda e della questione giuridica affrontata in relazione alla dedotta tardività del licenziamento, debbano essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio.
Stante il rigetto dell'appello si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/ 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.170/2025 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/ 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 18 settembre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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