Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6052/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6052/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
25/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
l'ultimo dei quali è scaduto il 20/02/2025,
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to al Primo Parte_1 C.F._1
Vico Corso Giuseppe Garibaldi n. 8 in San Nicandro Garganico, presso lo studio dell'Avv. Di
Lella Michele e dell'Avv. Dentale Michele, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procure in atti;
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Via G. Mazzini n. TR C.F._2
10 in Lesina, presso lo studio dell'Avv. Mandunzio Leonardo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
E
(C.F. ), elett.te dom.ta in San Nicandro Controparte_2 C.F._3
Garganico alla Via Largo Gelso n. 13, presso lo studio dell'Avv. Costantino Squeo, dal quale
è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/11/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio ed i suoi Parte_1 TR
genitori e domandando l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 Controparte_3
conclusioni:
“- preliminarmente accertare e dichiarare che la sera del giorno 12.02.2015, verso le ore
21:30 circa, nel centro abitato del Comune di San Nicandro Garganico (FG), il ricorrente
, a seguito dell'aggressione e del successivo accoltellamento da Parte_1
parte del OR , riportava lesioni fisiche, come da prodotta TR
documentazione medico sanitaria;
- conseguentemente e per l'effetto condannare i tre resistenti e convenuti del presente giudizio, ossia il OR , ed i suoi genitori, la madre ORa TR [...]
, ed il padre OR , al risarcimento integrale dei danni per le CP_2 Controparte_3
lesioni fisiche subite, oltre al risarcimento del danno morale e non patrimoniale ex articoli
2043 e 2059 del c. c., oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso, fino al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese mediche, il tutto contenuto entro e non oltre l'importo complessivo di euro cinquantamila
(euro 50.000,00);
- in via subordinata e sussidiaria, condannare i tre resistenti e convenuti del presente giudizio, ossia il OR , ed i suoi genitori, la madre ORa TR [...]
, ed il padre OR , alla corresponsione ed al pagamento di un CP_2 Controparte_3
equo indennizzo in favore del ricorrente ed attore del presente giudizio, tenuto conto dell'entità delle lesioni fisiche occorse e subite dal OR e del patrimonio Parte_1
dei tre obbligati e resistenti convenuti, rimessa sia nell'an che nel quantum, al discrezionale apprezzamento del Giudice adito, sulla base di una comparazione delle condizioni economiche delle parti;
- infine condannare i tre resistenti e convenuti del presente giudizio, ossia il OR CP
, ed i suoi genitori, la madre ORa , ed il padre OR
[...] Controparte_2 _3
, al rimborso integrale delle spese vive, ed al pagamento del compenso professionale
[...]
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del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per le spese generali al quindici per cento
(15 %), c. a. p. al quattro per cento (4 %), ed i. v. a. al ventidue per cento (22 %), come per
Legge e come da vigenti Tariffe Forensi”.
I convenuti e si sono opposti all'accoglimento TR Controparte_2
della domanda, mentre il convenuto è rimasto contumace. Controparte_3
Disposta c.t.u. medico-legale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con sentenza n. 98/2016 depositata il 24/05/2016 dal G.U.P. del Tribunale di
Foggia, è stato assolto dai reati a lui ascritti per l'aggressione perpetrata nei TR
confronti di il 12/02/2015 a San Nicandro Garganico perché non Parte_1
imputabile al momento della commissione del fatto per incapacità di intendere e di volere.
La pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Bari, con la sentenza n.
2398/2018 depositata il 26/09/2018, con la sola eccezione delle statuizioni civili, rimesse al giudice civile.
Sul punto, infatti, deve richiamarsi quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 12 del 2016, secondo cui la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, lungi dall'assumere una valenza pienamente liberatoria, postula - allo stesso modo di quella di condanna - l'accertamento della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all'imputato, in termini tanto materiali che psicologici: situazione che non rappresenta, peraltro, affatto un unicum, essendo riscontrabile in rapporto ad una serie di altre ipotesi di proscioglimento (al riguardo, si vedano anche le sentenze n. 274 del 2009 e n. 85 del 2008). Resta, tuttavia, il fondamentale tratto differenziale che, con la sentenza di condanna, la responsabilità penale dell'imputato viene affermata;
con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, viene invece esclusa. Anzi, viene esclusa - in virtù della regola generale dell'art. 2046 c.c. - persino la sua responsabilità civile. Il danneggiato potrà conseguire il ristoro del pregiudizio patito unicamente da terzi, ossia dai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, qualora non provino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047, primo comma, c.c.). Solo in via sussidiaria - allorché non risulti possibile ottenere il risarcimento in tal modo - il danneggiato sarà abilitato a pretendere dall'incapace, non già il risarcimento, ma la corresponsione di un'«equa indennità», rimessa, peraltro, sia nell'an che nel quantum, all'apprezzamento discrezionale del giudice, sulla base di una comparazione delle condizioni economiche delle parti (art. 2047, secondo comma, c.c.).
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3. Tanto premesso, il giudizio penale ha consentito di accertare l'esatta dinamica dei fatti, peraltro mai posta in discussione nel presente giudizio civile: , la sera TR
del giorno 12/02/2015, verso le ore 21:30 circa, aggrediva fisicamente Parte_1
, colpendolo quattro volte con un coltello a serramanico.
[...]
è affetto da un disturbo bipolare di tipo psicotico, con discontrollo TR
degli impulsi e necessità di stabilizzarsi, sia con una terapia farmacologica che con un progetto educativo, ed al momento in cui ha commesso il fatto non aveva la capacità di intendere e di volere, anche a causa della terapia farmacologica in corso e degli eccessivi e controindicati dosaggi di psicofarmaci che stava assumendo, come accertato nel giudizio penale.
non può quindi rispondere delle conseguenze del fatto dannoso, TR
perché non imputabile ai sensi dell'art. 2046 c.c.
In questa sede, dovrà pertanto valutarsi la sussistenza dei presupposti risarcitori o, in via sussidiaria, indennitari, di cui all'art. 2047, comma primo e secondo, c.c., nei confronti rispettivamente dei genitori di e di quest'ultimo. TR
4. La responsabilità civile del soggetto tenuto alla sorveglianza di una persona incapace, la quale abbia cagionato danni a terzi, deriva dall'art. 2047 c.c., che dà luogo ad una responsabilità diretta e propria di coloro che sono tenuti alla sorveglianza, per inosservanza dell'obbligo di custodia, ponendo a carico di essi una presunzione di responsabilità, che può essere vinta solo dalla prova di non aver potuto impedire il fatto malgrado il diligente esercizio della sorveglianza impiegata (Cass. n. 12965/20105).
La prova liberatoria è intesa in modo molto rigoroso, ovvero come prova di un impedimento assoluto di aver potuto impedire il fatto dannoso (Cass. n. 1321/2016).
Con particolare riferimento alla responsabilità per il danno provocato da infermi di mente maggiorenni, non interdetti né inabilitati, né ricoverati in una struttura ospedaliera al momento del fatto, ovvero in relazione ai quali non ci sia un soggetto per legge o contrattualmente preposto alla sorveglianza e alla tutela, il problema da cui prendere le mosse, sociale ancor prima ancora che giuridico, è il criterio di individuazione del soggetto responsabile, ovvero l'individuazione del soggetto sul quale far ricadere le conseguenze economiche del fatto dannoso commesso dall'incapace, che, in quanto tale, non è responsabile
(art. 2046 c.c.), ovvero del danno provocato dall'incapace.
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Quando si tratti di maggiorenni incapaci non interdetti e non ricoverati nelle strutture sanitarie, non è individuabile a priori un soggetto sul quale ricada uno specifico obbligo di sorveglianza ed una responsabilità per l'omessa sorveglianza.
Esiste un generale compito di tutela della pubblica incolumità che grava sulle autorità di pubblica sicurezza che non si spinge di per sé, ad essere fonte di responsabilità in capo allo
Stato per ogni danno provocato da un soggetto incapace.
L'obbligo di sorveglianza sull'infermo di mente maggiorenne, e la correlata responsabilità per i danni provocati sottraendosi a tale obbligo, può incombere su un soggetto solo per effetto ed in conseguenza di una sua libera e volontaria scelta in tal senso. La configurabilità dell'obbligo di sorveglianza, e la responsabilità per i danni commessi dall'incapace psichico sottraendosi alla sorveglianza stessa presuppongono che un soggetto
(più frequentemente un genitore, ma anche un altro familiare, o un terzo non legato da rapporti di parentela), consapevole delle sue condizioni e dei rischi connessi, abbia accolto liberamente l'incapace presso di sé, assumendo spontaneamente il compito di accudirlo ma anche quello di prevenire od impedire che il comportamento di questi possa arrecare danno ad altri (cfr. Cass. n. 3142/1981 e Cass. n. 5306/1994 secondo le quali il dovere di sorveglianza di un incapace, quale fonte di responsabilità per il danno cagionato dall'incapace medesimo, ai sensi dell'art 2047 primo comma c.c., può essere l'effetto non soltanto di un vincolo giuridico, ma anche di una scelta liberamente compiuta da un soggetto, il quale, accogliendo l'incapace nella sua sfera personale o familiare, assuma spontaneamente il compito di prevenire od impedire che il suo comportamento possa arrecare nocumento ad altri).
Deve quindi in questa sede ribadirsi che i genitori di persona maggiore di età inferma di mente ma non interdetta non sono giuridicamente obbligati ad esercitare la sorveglianza sul figlio, né sono di per sé responsabili per i danni da questi provocati a terzi, al di fuori di una loro spontanea assunzione di responsabilità in tal senso. Un simile obbligo, una volta venuto meno — per effetto del raggiungimento della maggiore età — sia il presupposto della responsabilità genitoriale sia il rapporto di rappresentanza legale, non può trovare infatti fondamento nei generali doveri di solidarietà familiare, che impongono ai genitori di proseguire nell'assistenza, nella cura e nel mantenimento del figlio anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, ove egli non sia economicamente autosufficiente. Il dovere di solidarietà verso i figli, infatti, pur traducendosi anche in un dovere di cura, è funzionale esclusivamente alla realizzazione di interessi propri dei figli medesimi e resta
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distinto dal dovere di sorveglianza, il quale, specificandosi nel dovere di adottare le cautele necessarie per impedire che l'incapace arrechi danni a sé e ad altri, è strumentale anche alla tutela di interessi propri di soggetti estranei al nucleo familiare.
In capo ai genitori dell'incapace maggiorenne non interdetto, il dovere di sorveglianza che costituisce il presupposto della speciale ipotesi di responsabilità civile di cui all'art. 2047
c.c. può sorgere solo per effetto della libera scelta di accogliere l'incapace nella propria sfera personale e familiare (e della conseguente spontanea assunzione del compito di occuparsi del medesimo) o di continuare a convivere con esso, benché divenuto maggiorenne. Si aggiungono quindi, alle ipotesi in cui la legge o il contratto pongono un obbligo di sorveglianza dell'infermo di mente in capo ad un soggetto, le ipotesi in cui tale assunzione di responsabilità è conseguenza della scelta, consapevole e volontaria, di convivere con una persona con problemi mentali assumendone la sorveglianza e, di conseguenza, la responsabilità verso i terzi. Tale assunzione di responsabilità peraltro non passa necessariamente attraverso dichiarazioni formali ma spesso si desume dalla scelta stessa di convivere con il soggetto in situazione di incapacità psichica nota a chi lo accoglie, accoglienza che porta con sé l'obbligo di prendersi cura del soggetto, di prestargli l'assistenza che il suo caso richiede e di sorvegliare affinché questi non rechi danno con le sue azioni inconsapevoli a sé, alla persona convivente o a terzi (Cass. n. 1321/2016).
Quanto al caso di specie, emerge con chiarezza dagli atti processuali che la madre dell'incapace, , abbia scelto di accogliere nella propria sfera personale e Controparte_2
familiare il figlio, anche dopo il compimento della maggiore età, assumendosi spontaneamente e consapevolmente il compito di occuparsi e prendersi cura del ragazzo, continuando a convivere con lui.
Ciò emerge con chiarezza dai certificati anagrafici e dai certificati medici in atti ed è stato espressamente affermato e ribadito dalla stessa convenuta nei propri atti difensivi.
aveva assunto dunque un vero e proprio obbligo di sorveglianza Controparte_2
del figlio maggiorenne e conseguentemente ne aveva la responsabilità verso i terzi.
Viceversa, non vi è prova che analogo obbligo di sorveglianza abbia conservato il padre dell'incapace, , il quale non è anagraficamente convivente con il figlio Controparte_3
e con la di lui madre, , e che non risulta dagli atti essersi assunto in Controparte_2
concreto compiti di cura del ragazzo successivamente al compimento della maggiore età.
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Pertanto, alcuna responsabilità può essere riconosciuta, in radice, in capo al padre, ai sensi dell'art. 2047 c.c.
5. Tanto premesso, la madre dell'incapace, non ha fornito la Controparte_2
rigorosa prova liberatoria di cui all'art. 2047 c.c., consistente nel non aver potuto impedire il fatto e, anzi, vi sono diversi e significativi elementi istruttori che dimostrano da parte sua una concreta violazione del dovere di sorveglianza del figlio maggiorenne.
il 16/11/2014 - solo tre mesi prima la brutale aggressione - era stato TR
ricoverato per disturbi del comportamento e disturbo ossessivo-compulsivo presso il dipartimento di neuropsichiatria infantile degli O.O.R.R. di Foggia. Si legge nel relativo referto che venivano riferiti episodi eteroaggressivi, in particolare nei confronti della stessa madre se la stessa intendeva dargli consigli per meglio affrontare la sintomatologia ossessivo- compulsiva che da anni il figlio manifestava. Emergeva in quella sede che da circa due anni il non aveva più alcuna amicizia ed aveva abbandonato il percorso scolastico. CP
Dall'esame psichiatrico il paziente presentava ansia basale e situazionale nonché deflessione del tono dell'umore verso le basse polarità, inoltre era taciturno e oppositivo.
Peraltro, il suddetto ricovero fu disposto dopo un ingresso al pronto soccorso degli
OO.RR. di Foggia del 10/11/2014 per “disturbo ossessivo compulsivo con atteggiamenti di aggressività”.
Si legge inoltre nel referto rilasciato il 6/10/2014 dalla neuropsichiatria infantile dell'ospedale Madonna delle Grazie che il paziente presentava “un serio disturbo del comportamento di tipo ossessivo/compulsivo scarsamente rispondente alla terapia farmacologica” con “comportamento di serio pregiudizio alla vita sociale per i frequenti passaggi all'atto e/o atteggiamenti di chiusura relazionale”.
Nel referto della neuropsichiatria infantile degli O.O.R.R. di Foggia del 27/04/2012 si attestano comportamenti estremamente vivaci, irrequieti, iperattivi, ribelli, provocatori, disturbanti, facilmente irritabili, con scarso rispetto delle regole e tolleranza alle frustrazioni ed eteroaggressività verso coetanei e sorella “anche con agiti” in ambito scolastico.
Analoghe problematiche si riscontravano in precedenza, in occasione del ricovero del
30/11/2011, allorché l'eteroaggressività agita veniva riferita, oltre che ai coetanei, anche ai familiari e agli adulti in genere.
Ebbene, dinanzi ad un quadro psichiatrico e comportamentale di tale rilevante e crescente gravità, connotato da una risalente eteroaggressività non solo verso familiari ma
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anche nei confronti di terzi, coetanei e non, la violò il suo dovere di sorveglianza non CP_2
impedendo al figlio con lei convivente di uscire da solo di casa - non accompagnato né in altro modo controllato - la sera del 12/02/2015, verso le ore 21:30 circa, armato di un coltello a serramanico della lunghezza di ben 21 cm e dotato di una lama lunga essa sola 9,5 cm.
La convenuta va pertanto condannata al risarcimento del danno Controparte_2
subìto da in seguito all'aggressione posta in essere nei suoi Parte_1
confronti da , ai sensi dell'art. 2047, co. 1, c.c. TR
6. Venendo al quantum del risarcimento, si ritiene di fare proprie le conclusioni del c.t.u., che appaiono sorrette da un chiaro e rigoroso iter argomentativo di tipo medico-legale.
D'altro canto, nessuna delle parti ha presentato osservazioni nel termine concesso o mosso, anche successivamente, critiche alla consulenza.
Nello specifico, il c.t.u. ha affermato che le lesioni refertate e certificate su
[...]
sono in rapporto causale con il fatto lesivo come risultante dagli atti: Parte_1
“..non si può negare la possibilità del verificarsi dell'evento, come peraltro supportata dal dato di letteratura in termini di possibile evenienza del verificarsi di consimili lesività, avendo riportato il paziente aggressione da calci e pugni (con Parte_1
lesività assimilabile a quella da corpo contundente) con plurime contusioni corporee e al capo, nonché lesività di ferite da taglio e punta nelle sedi di spalla sinistra, torace, fianco destro e regione lombare destra, gluteo destro, esitate in relitti cicatriziali. Ovvero dal punto di vista metodologico-scientifico medico-legale in termini di compatibilità, con i dati appresi ed attentamente esaminati dal caso di specie, non si può negare la possibilità del verificarsi dell'evento. … Allo stato degli odierni accertamenti il periziando Parte_1
risulta affetto dalle seguenti menomazioni, esitate dalle lesioni riportate nel sinistro: -delle lesività plurime da calci e pugni (corpo contundente) con lesività contusive in plurime sedi corporee e al capo), in assenza di esiti. -nessun riconoscimento di esiti per un quadro psichico. -degli esiti cicatriziali di lesività da arma bianca (coltello) con modalità di uso di punta e taglio con ferite da punta e taglio nelle sedi di spalla sinistra, torace, regione lombare destra e del fianco destro, regione glutea destra. … Non sussistono postumi di natura soggettiva”.
Ciò detto, alla liquidazione del danno non patrimoniale può procedersi facendo applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel 2024.
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Con queste tabelle è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, di c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e di c.d. danno morale.
Tenuto, quindi, conto dell'età al momento dell'illecito del danneggiato (17 anni) e della percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro, quantificati dal c.t.u. nella misura del 4%, si ottiene un importo in base alle tabelle del 2024 di Euro 7.611,00 per danno biologico e dinamico-relazionale ivi ricompreso il danno da sofferenza soggettiva interiore.
Deve poi essere riconosciuto il danno da invalidità temporanea derivante dalle conseguenze patite in occasione dell'illecito, come riconosciuto dal c.t.u., che può essere liquidato secondo un punto base di Euro 115,00, ed è stato valutato dal c.t.u., in gg. 8 al valore del 75%, in gg. 10 al valore del 50% e in gg. 7 al valore del 25%. A tale titolo può essere quindi liquidato l'importo di Euro 1.466,25.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore è, quindi, quantificabile all'attualità in complessivi Euro 9.077,25, oltre interessi come a breve saranno indicati.
Ritiene il giudicante che, fermo restando il computo della sofferenza soggettiva interiore nell'importo sopra riconosciuto, che quest'ultimo non possa essere personalizzato, non essendo emersi dall'istruttoria concreti e specifici elementi che consentano di operare quest'aumento.
Sono state documentate spese mediche, ritenute congrue dal c.t.u., per complessivi
Euro 200,00.
Complessivamente all'attore spettano Euro 9.277,25.
Su tale somma, già rivalutata all'attualità, saranno dovuti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. S.U.
n. 1712/1995), nella misura legale sulla somma indicata, devalutata al momento dell'illecito e successivamente rivalutata anno per anno sino al passaggio in giudicato della presente
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sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali sulla somma così liquidata sino al soddisfo (v.
Cass. n. 39376/2021).
7. Venendo, infine, alle spese di lite, che si liquidano in dispositivo in conformità al
D.M. n. 55/2014, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vista la soccombenza, vanno poste a carico della convenuta e andranno pagate a . Controparte_2 Pt_1 Parte_1
Sempre in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno invece dichiarate irripetibili nei confronti del convenuto contumace . Controparte_3
Sussistono gravi ed eccezionali motivi, analoghi a quelli di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., per compensare integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP
, poiché la domanda subordinata proposta nei confronti di quest'ultimo ai sensi
[...]
dell'art. 2047, co. 2, c.c. non è stata esaminata esclusivamente in ragione dell'accoglimento della domanda principale (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta quale Controparte_2
soccombente, con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dalla predetta le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accogliendo la domanda proposta dall'attore, dichiara ai sensi dell'art. 2047, co. 1,
c.c. la responsabilità di per il fatto illecito di cui è causa e, per Controparte_2
l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni subiti da Parte_1
mediante il pagamento in favore dello stesso della somma di Euro
[...]
9.277,25, oltre interessi compensativi nella misura legale sulla somma indicata, devalutata al momento dell'illecito e successivamente rivalutata anno per anno sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e oltre ulteriori interessi legali sulla somma così liquidata sino al soddisfo;
2) rigetta la domanda risarcitoria proposta da ai sensi Parte_1
dell'art. 2047, co. 1, c.c. nei confronti di;
Controparte_3
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3) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da nei Parte_1
confronti di;
Controparte_3
4) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP
;
[...]
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 [...]
, che si liquidano in complessivi Euro 5.363,00, di cui Euro Parte_1
5.077,00 per compenso ed euro 286,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario (15% sul compenso), cpa ed iva come per legge;
6) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di , con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dalla Controparte_2
predetta le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u.
Così deciso in Foggia, il 20/03/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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