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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/11/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
OR EL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1018 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Francesco Guastella e Stefano Schininà
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della società
, per essere stato il proprio credito ammesso al Parte_2
passivo, per come certificato dagli organi della procedura in oggetto
CP_ si costituiva contestando da un lato la insufficiente e tardiva documentazione allegata alla domanda;
dall'altro il fatto che il ricorrente avrebbe percepito il TFR e prova di ciò sarebbe il modello stato il Cud 2016 da cui emergerebbe l'avvenuta percezione dello stesso.
Il ricorso è fondato
Il ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione documentale, di avere inviato la documentazione necessaria a provare la sussistenza del proprio credito nei confronti del datore di lavoro ed il diritto ad adire il Fondo di Garanzia.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'avvenuto pagamento che si evincerebbe da
Part
va evidenziato come il CUD è una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro che non attesta l'effettivo versamento.
Il credito del ricorrente emerge dalla documentazione relativa all'ammissione al passivo della procedura concorsuale: essendo inoltre lo stato passivo certificato successivo al
CUD 2016, deve quindi ritenersi che la somma ivi indicata non fosse stata effettivamente versata.
Ed invero la Corte di Cassazione sul punto ha statuito: “ L'esecutività dello stato
passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare di un credito
per TFR in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi
dell'art. 2 l. n. 297/1982, il subentro dell' nel debito del datore di lavoro CP_1
insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne
l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale
Pagina 2 resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.” (v Cassazione n.
2423/14).
Per il resto parte ricorrente ha dato prova del fatto della sussistenza di tutti i requisiti specifici previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), per l'intervento del fondo di garanzia.
Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
OR EL:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
4070,14 oltre accessori di legge, a titolo di TFR;
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1500,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 4.11.2025
Il Giudice Gop
Dott. OR EL
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
OR EL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1018 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Francesco Guastella e Stefano Schininà
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della società
, per essere stato il proprio credito ammesso al Parte_2
passivo, per come certificato dagli organi della procedura in oggetto
CP_ si costituiva contestando da un lato la insufficiente e tardiva documentazione allegata alla domanda;
dall'altro il fatto che il ricorrente avrebbe percepito il TFR e prova di ciò sarebbe il modello stato il Cud 2016 da cui emergerebbe l'avvenuta percezione dello stesso.
Il ricorso è fondato
Il ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione documentale, di avere inviato la documentazione necessaria a provare la sussistenza del proprio credito nei confronti del datore di lavoro ed il diritto ad adire il Fondo di Garanzia.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'avvenuto pagamento che si evincerebbe da
Part
va evidenziato come il CUD è una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro che non attesta l'effettivo versamento.
Il credito del ricorrente emerge dalla documentazione relativa all'ammissione al passivo della procedura concorsuale: essendo inoltre lo stato passivo certificato successivo al
CUD 2016, deve quindi ritenersi che la somma ivi indicata non fosse stata effettivamente versata.
Ed invero la Corte di Cassazione sul punto ha statuito: “ L'esecutività dello stato
passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare di un credito
per TFR in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi
dell'art. 2 l. n. 297/1982, il subentro dell' nel debito del datore di lavoro CP_1
insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne
l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale
Pagina 2 resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.” (v Cassazione n.
2423/14).
Per il resto parte ricorrente ha dato prova del fatto della sussistenza di tutti i requisiti specifici previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), per l'intervento del fondo di garanzia.
Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
OR EL:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
4070,14 oltre accessori di legge, a titolo di TFR;
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1500,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 4.11.2025
Il Giudice Gop
Dott. OR EL
Pagina 3