Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 22067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22067 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07278/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7278 del 2025, proposto da EN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4DB24CFA5, B4DB24D07D, B4DB24E150, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Pier Paolo Nocito e Giulio Vitellozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TE Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni e TE Rete Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Aristide Police e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per l’annullamento
- del provvedimento del 21.5.2025, con il quale TE S.p.A. ha comunicato l’esclusione del costituendo RTI tra EN S.p.A. e Business Integration Partners S.p.A. dalla Gara 0000047243, per l’affidamento dei “ Servizi di Sviluppo, Manutenzione e Testing delle applicazioni facenti parte del sistema core business di TE e Servizi Manutenzione applicativa e testing dei sistemi per la gestione degli asset TE ”, Ambito B, Lotto 4 - CIG: B4DB24CFA5; Lotto 5 - CIG: B4DB24D07D; Lotto 6 - CIG: B4DB24E150;
- della Comunicazione, trasmessa in data 21.5.2025, con la quale TE S.p.A. ha comunicato, ex art. 90 del D.lgs. 36/2023, al costituendo RTI tra EN S.p.A. e Business Integration Partners S.p.A. l’esclusione dalla procedura di gara suddetta;
- di tutti i verbali di gara, ancorché non conosciuti, ivi compresi il Verbale di commissione n. 1 e il Verbale di commissione n. 5, con il quale la Commissione di gara ha rilevato “ il mancato conseguimento, da parte della mandataria FIVEN S.p.A., della qualifica al Comparto ‘SLIT 01 - Servizi informatici: sviluppo, mantenimento e supporto’ alla data di presentazione dell'offerta che coincide con il giorno 12/02/2025 ”, che “ la Qualifica dell’Operatore Economico FIVEN S.p.A. al comparto di riferimento SLIT01, risulta scaduta in data 17/12/2024 e successivamente rinnovata con il Comitato di Qualificazione del 25/02/2025 ” e che “ in vacanza di Qualifica da parte della mandataria, la Commissione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al paragrafo 10 lettera n) della RdO, ne propone l’esclusione ”;
- della non conosciuta graduatoria finale, nelle more eventualmente approvata;
- dell’art. 15 della Normativa Generale del Sistema di qualificazione di TE S.p.A., nella parte in cui prevede che “ Resta, in ogni caso, inteso che l’iter di rinnovo dev’essere concluso - e la qualifica conseguita - improrogabilmente alla data di presentazione dell’offerta da parte dell’Operatore Economico interpellato. Nessun indennizzo e/o risarcimento di sorta potrà, in ogni caso, essere preteso dall’Operatore Economico interpellato quale conseguenza dell’esclusione dalla gara in caso di mancato conseguimento della qualifica alla predetta data ”;
- per quanto occorrer possa dell’art. 10 della Richiesta d'offerta, nella parte in cui, alla lettera n) , prevede quale causa di esclusione dalla procedura di gara il “ mancato conseguimento della qualifica nel Comparto SLIT 01 ‘- Servizi informatici: sviluppo, mantenimento e supporto’ alla data di presentazione dell'offerta da parte del concorrente per il quale è prevista la qualifica ”, nonché delle premesse della Richiesta d’offerta, nella parte in cui prevedono che “ Resta, in ogni caso, inteso che la qualifica dovrà risultare conseguita alla data di presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico ”;
- della nota del 12.6.2025, con la quale TE ha negato parzialmente l’accesso agli atti presentato con istanza del 5.6.2025;
- di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni di TE, allo stato non conosciuti, comunque presupposto, correlato, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto;
nonché per la declaratoria di inefficacia o, comunque, per la caducazione del contratto di appalto, ove stipulato, e per il risarcimento in forma specifica consistente nell’aggiudicazione in favore della ricorrente con subentro, con espressa riserva di agire, in separata sede, per il risarcimento danni per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TE Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e di TE Rete Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. CA BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) In considerazione del fatto che la presente controversia concerne la legittimità dell’esclusione del costituendo RTI tra EN S.p.A. (“ EN ”) e Business Integration Partners S.p.A. dalla procedura ristretta indetta da TE Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“ TE ”) per l’affidamento dei “ Servizi di Sviluppo, Manutenzione e Testing delle applicazioni facenti parte del sistema core business di TE e dei Servizi di Manutenzione applicativa e testing dei sistemi per la gestione degli asset TE ” (“ Gara ”), in ragione del mancato possesso della qualificazione nel comparto SLIT 01 alla scadenza della data di presentazione delle offerte, occorre, in punto di fatto, ricostruire brevemente sia i principali accadimenti occorsi sul versante della procedura di rinnovo della qualificazione precedentemente posseduta da EN e scaduta in data 17 dicembre 2024 (ossia, in seguito all’indizione della Gara), sia quelli inerenti alla partecipazione alla Gara da parte della ricorrente EN.
2.) EN, in data 17 dicembre 2021, conseguiva la qualificazione nell’Albo dei fornitori di TE Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“ Sistema di qualificazione ”), relativamente al comparto merceologico SLIT 01, con validità triennale e scadenza prevista per il 17 dicembre 2024.
Per quel che rileva ai fini del presente giudizio, detta qualificazione risultava rinnovabile, ai sensi dell’articolo 15 della normativa generale del Sistema di qualificazione di TE Rete Elettrica Nazionale S.p.A., nel corso dell’ultimo semestre di vigenza, mediante l’attivazione di una specifica procedura telematica sul Portale di Qualificazione.
2.1.) EN, in data 5 novembre 2024, presentava a TE Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“ TE ”) la istanza di rinnovo della anzidetta qualificazione, omettendo tuttavia di allegare il documento unico di regolarità contributiva (“ DURC ”) in corso di validità.
Detta istanza veniva preceduta, da un lato, dai solleciti con i quali TE aveva invitato a presentare la richiesta di rinnovo della qualificazione in scadenza (inviati a EN mediante PEC trasmessa tramite il Portale di Qualificazione in data 17 luglio, 17 agosto, 17 settembre e 17 ottobre 2024) e, dall’altro, dal caricamento su tale portale da, a partire dal settembre 2024, della documentazione necessaria per ottenere il rinnovo della qualificazione in scadenza.
2.2.) EN, in data 3 dicembre 2024, inviava a TE una richiesta di aggiornamento dello stato della pratica, all’uopo utilizzando l’indirizzo di posta elettronica appositamente indicato quale riferimento ai fini delle comunicazioni relative al sistema di qualificazione (vale a dire, infoqualificazione@terna.it).
TE riscontrava tale richiesta in data 4 dicembre 2024, rappresentando quanto segue “ Come riportato nella Normativa Generale «TE si riserva di concludere l’esame della procedura di rinnovo entro 3 (tre) mesi dalla data in cui si dispone di tutte le necessarie informazioni» ”.
TE, quindi, avrebbe dovuto concludere il procedimento di rinnovo entro il 5 febbraio 2025.
2.3.) Alla data del 17 dicembre 2024 la qualificazione di EN risultava non rinnovata e, quindi, TE ne comunicava la scadenza alla società ricorrente.
2.4.) TE, in data 13 gennaio 2025, segnalava a EN, mediante comunicazione inviata all’indirizzo registrato dalla società ricorrente come indirizzo di contatto di riferimento all’interno della anagrafica del Portale di TE inerente al sistema di qualificazione (ossia, account.terna@fiven.eu), l’assenza del DURC in corso di validità nella documentazione allegata alla istanza di rinnovo della qualificazione e, di conseguenza, chiedeva di procedere alla relativa integrazione documentale tramite il Portale di Qualificazione.
TE, stante l’assenza di riscontro da parte di EN, reiterava detta richiesta in data 27 gennaio e 3 febbraio 2025.
2.5.) TE, dopo aver proceduto d’ufficio a reperire il DURC mancante, in data 25 febbraio 2025 ha accolto l’istanza di EN e ha disposto il rinnovo della qualificazione richiesta, comunicandolo alla società ricorrente in data 24 marzo 2025.
3.) Per ciò che riguarda la Gara, suddivisa in 8 lotti, vale evidenziare che la stessa è stata indetta da TE in data 16 dicembre 2024, con invito rivolto a 59 operatori economici, ivi compreso EN.
Per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, il paragrafo 3 della Richiesta di Offerta (“ RdO ”) richiedeva l’obbligo di iscrizione nel comparto “ SLIT 01 – Servizi informatici: sviluppo, mantenimento e supporto ” del Sistema di qualificazione di TE ai fini della partecipazione ai lotti nn. 4, 5 e 6.
Il successivo paragrafo 10, lettera n) , della RdO prevedeva, quale causa di esclusione dalla gara, il “ mancato conseguimento della qualifica nel Comparto SLIT 01 ‘- Servizi informatici: sviluppo, mantenimento e supporto’ alla data di presentazione dell’offerta da parte del concorrente per il quale è prevista la qualifica ”.
3.1.) Il termine per la presentazione delle offerte veniva inizialmente fissato al 28 gennaio 2025 e poi prorogato prima al 4 febbraio 2025 e poi, in via definitiva, al 12 febbraio 2025.
3.2.) Il costituendo RTI tra EN S.p.A. (in qualità di mandante) e Business Integration Partners S.p.A., in data 12 febbraio 2025, presentava offerta per i lotti nn. 4, 5 e 6.
3.3.) TE, con provvedimento del 21 maggio 2025, comunicava a tale RTI la non accettazione dell’offerta in applicazione del paragrafo 10, lettera n) , della RdO, in ragione del “ mancato conseguimento della qualifica nel comparto «SLIT 01 – Servizi informatici: sviluppo, mantenimento e supporto» alla data di presentazione dell’offerta […] la qualifica della FIVEN S.p.A. al comparto di riferimento SLIT 01 risulta scaduta in data 17/12/2024 e successivamente rinnovata con il Comitato di Qualificazione del 25/02/2025, ovvero successivamente alla data di presentazione dell’Offerta da parte del Concorrente coincidente con il giorno 12/02/2025 ”.
4.) EN, con istanza del 5 giugno 2025, chiedeva l’ostensione integrale della documentazione afferente alla Gara per soddisfare esigenze di natura difensiva.
TE, con il riscontro del 12 giugno 2025, accoglieva solo parzialmente tale richiesta, ostendendo la documentazione inerente ai lotti per i quali EN aveva presentato la propria offerta.
5.) EN, con la proposizione del ricorso in esame affidato a tre differenti motivi, ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla Gara, in uno con gli altri atti della procedura ristretta indetta da TE, ivi inclusi i paragrafi 10 e 15 della normativa generale del Sistema di qualificazione di TE, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato.
EN ha altresì instato per la declaratoria di inefficacia o, comunque, per la caducazione del contratto di appalto, ove stipulato, e ha esperito un’azione di risarcimento in forma specifica consistente nell’aggiudicazione della commessa pubblica in parola, con subentro nel contratto eventualmente stipulato da TE con un operatore terzo.
EN ha, poi, esperito l’azione incidentale di cui all’articolo 116, comma 2, c.p.a. per contestare la legittimità del diniego parziale di accesso e ottenere l’accertamento del suo diritto alla integrale disclosure della documentazione di gara richiesta.
5.1.) EN, con il primo motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della Richiesta d’offerta. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della Normativa Generale del Sistema di Qualificazione di TE S.p.A. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 168 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, motivazione erronea, carente e perplessa, sviamento. Violazione dei principi generali di buon andamento, regolarità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento, del risultato ”.
Con tale motivo di ricorso, in particolare, è stata contestata la legittimità dei gravati atti e provvedimenti in quanto EN, avendo proceduto a chiedere il rinnovo della propria qualificazione per il comparto SLIT 01 prima che la stessa venisse a scadenza e prima dell’indizione della Gara, non avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara per cui è causa.
TE, infatti, non avendo ritenuto di effettuare alcuna visita presso EN, avrebbe dovuto concludere il procedimento di rinnovo entro tre mesi dalla richiesta presentata dalla società ricorrente (ossia, entro il 5 febbraio 2025), il che, intervenendo prima della scadenza del prorogato termine di presentazione delle offerte per partecipare alla Gara, fissato in via definitiva da TE al 12 febbraio 2025, avrebbe consentito al costituendo RTI con EN quale mandante di possedere il requisito speciale richiesto dalla RdO ai fini della partecipazione ai lotti nn. 4, 5 e 6.
Secondo la tesi della società ricorrente, atteso che TE aveva invitato anche EN a partecipare alla Gara, pur in pendenza del procedimento di rinnovo della pregressa qualificazione, risulterebbe violato l’articolo 15 della normativa generale del Sistema di qualificazione di TE, nella parte in cui prevede che “ A insindacabile giudizio di TE, qualora ritenuto opportuno, è possibile interpellare alle gare anche Operatori Economici precedentemente già qualificati, seppure con idoneità scaduta, alla sola condizione che abbiano presentato la relativa istanza di rinnovo prima della scadenza della stessa e sempre che abbiano inserito nel Portale Qualificazione tutti i documenti richiesti, per i quali l’analisi preliminare di QFO e delle competenti strutture tecniche preposte abbia evidenziato un’”elevata confidenza” di riconferma della qualifica ”.
TE, quindi, con l’adozione del provvedimento di esclusione dalla Gara avrebbe violato i principi di favor partecipationis , accesso al mercato, concorrenza e risultato, poiché dopo aver di fatto riconosciuto l’ultravigenza di precedenti qualificazioni al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 15 della normativa generale del Sistema di qualificazione di TE (sussistenti, nel caso di specie, con riferimento alla posizione di EN) e aver deciso di invitare EN a partecipare alla Gara pur essendo in corso il procedimento di rinnovo della precedente qualificazione in scadenza, ha poi indebitamente negato che la società ricorrente possedesse, al momento della presentazione dell’offerta per i lotti nn. 4, 5 e 6, il requisito speciale richiesto dalla RdO.
Secondo la tesi della società ricorrente, a fronte della ultravigenza della qualificazione al ricorrere delle condizioni previste dal richiamato articolo 15 della normativa generale del Sistema di qualificazione di TE, risulterebbe inconferente la previsione di cui al paragrafo 10, lettera n) , della RdO, con la quale è stata prevista l’esclusione dalla Gara degli operatori economici non in possesso della qualificazione per il comparto SLIT 01 alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
In senso favorevole alla prospettazione ricorsuale, in particolare, militerebbero gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza amministrativa in tema di rinnovo delle attestazioni SOA e delle certificazioni di qualità, analogicamente applicabili al caso di specie in virtù di quanto previsto dall’articolo 76, commi 5, 6 e 7, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dall’articolo 16 dell’allegato II.12 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’impugnato provvedimento di esclusione, inoltre, risulterebbe anche porsi in contrasto con i principi del risultato e della fiducia sanciti dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023 a fronte della tempestiva presentazione della istanza di rinnovo della qualificazione per il comparto SLIT 01 e della circostanza per cui TE ha poi accolto detta istanza durante lo svolgimento della procedura di gara per cui è causa.
EN ha, inoltre, dedotto anche l’illegittimità dell’articolo 15 della normativa generale del Sistema di qualificazione di TE, delle premesse e dell’articolo 10, lettera n) , della RdO, ove intesi nel senso che il mancato conseguimento del rinnovo della qualificazione alla data di presentazione dell’offerta, nonostante l’operatore economico abbia tempestivamente e diligentemente presentato l’istanza di rinnovo nei termini all’uopo previsti, non garantisca il possesso del requisito di partecipazione. Invero, non risulterebbe legittimo che il termine di tre mesi che TE ha previsto per esitare le istanze di rinnovo delle qualificazioni in scadenza possa andare a discapito degli operatori economici, quali EN nella specie, che abbiano interesse a partecipare alle gare di TE.
5.2.) EN, con il secondo motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della Richiesta d’offerta. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della Normativa Generale del Sistema di Qualificazione di TE S.p.A. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 168 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, motivazione erronea, carente e perplessa, sviamento. Violazione dei principi generali di buon andamento, regolarità, trasparenza, concorrenza e parità di trattamento ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione per violazione dell’articolo 15 della normativa generale del Sistema di qualificazione di TE, nella parte in cui prevede che detta società ha l’obbligo di “ concludere l’esame della procedura di rinnovo entro 3 (tre) mesi dalla data in cui si dispone di tutte le necessarie informazioni ”.
Nel caso di specie, infatti, TE avrebbe dovuto concludere il procedimento relativo al rinnovo della qualificazione di EN entro il 5 febbraio 2025, il che avrebbe consentito alla società ricorrente di partecipare alla Gara, in quanto la scadenza del termine di presentazione delle offerte era stata prorogata al 12 febbraio 2025.
TE, tuttavia, ha concluso il procedimento di rinnovo della qualificazione solo in data 25 febbraio 2025, comunicando a EN l’esito positivo dello stesso in data 24 marzo 2025.
Secondo la tesi della società ricorrente, il mancato possesso del requisito speciale richiesto a pena di esclusione dalla RdO ai fini della presentazione delle offerte per i lotti nn. 4, 5 e 6, sarebbe dipeso esclusivamente dalla condotta di TE, avendo essa indebitamente protratto il procedimento di rinnovo oltre i termini perentori all’uopo stabiliti dalla normativa generale del proprio Sistema di qualificazione.
Nel caso di specie, la natura perentoria del termine di tre mesi previsto da TE per concludere i procedimenti di rinnovo della qualificazione degli operatori iscritti nel proprio albo dei fornitori, discenderebbe dal fatto che la protrazione di detti procedimenti oltre tale termine finirebbe per pregiudicare gli operatori istanti rispetto alla partecipazione alle gare indette da TE.
Secondo la prospettazione di EN, neppure varrebbe ad interrompere il decorso del suddetto termine di tre mesi la circostanza per cui TE abbia chiesto alla società ricorrente, con le email del 13 gennaio e del 3 febbraio 2025, la produzione di un “ DURC in corso di validità ”.
A tale riguardo, la società ricorrente ha dedotto che:
- le email del 13 gennaio e del 3 febbraio 2025 sono state inviate da TE a un indirizzo email da tempo disabilitato, avendo EN comunicato, in data 17 giugno 2024, la sostituzione dell’indirizzo email “account.terna@fiven.eu” con l’indirizzo email “account@fiven.eu”. La società ricorrente, pertanto, non ha mai ricevuto la richiesta di integrazione documentale formulata da TE, né i successivi solleciti;
- le email inviate da TE, provenendo da un indirizzo di posta elettronica ordinaria, non avrebbero alcun valore legale;
- il DURC è un documento autonomamente acquisibile dalle stazioni appaltanti ai fini della verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara, con la conseguenza che la richiesta di integrazione documentale formulata da TE risulterebbe illegittima per violazione del divieto di aggravamento degli oneri procedimentali, oltre ad essere in contrasto con l’interesse dell’amministrazione a selezionare l’offerta migliore.
In ogni caso, secondo la prospettazione di EN e nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che il termine di tre mesi per la conclusione del procedimento di rinnovo della qualificazione abbia natura ordinatoria, l’articolo 15 della normativa generale del Sistema di qualificazione di TE risulterebbe illegittimo per contrarietà ai principi di imparzialità, buon andamento, favor parecipationis , risultato, fiducia e accesso al mercato, facendo indebitamente ricadere sul privato incolpevole le conseguenze dell’illecito agire dell’amministrazione.
5.3.) La società ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, ha contestato la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della Richiesta d’offerta. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della Normativa Generale del Sistema di Qualificazione di TE S.p.A. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 168 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, motivazione erronea, carente e perplessa, sviamento. Violazione del principio dell’autovincolo. Violazione dei principi di imparzialità e par condicio ”.
Con tale mezzo di gravame è stata dedotta l’illegittimità dell’ agere di TE in quanto, nel concludere il procedimento di rinnovo della qualificazione avviato su istanza di EN, avrebbe violato l’autovincolo previsto dall’articolo 15 della normativa generale del Sistema di qualificazione, nella parte in cui si prevede che tale tipologia di procedimenti debba concludersi nel termine di tre mesi, salvo il caso in cui sia deliberata una visita presso l’operatore economico istante – ipotesi, questa, che non ricorre nel caso in esame –.
6.) TE si è costituita in giudizio e con memoria depositata in data 30 giugno 2025 ha eccepito:
- l’infondatezza della domanda cautelare proposta da EN;
- l’infondatezza del ricorso;
- l’infondatezza della istanza ex articolo 116, comma 2, c.p.a.
7.) All’udienza camerale del 2 luglio 2025 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
7.1.) La Sezione, con ordinanza n. 3693 del 4 luglio 2025, ha accolto la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente ai soli fini dell’articolo 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 per la trattazione del ricorso nel merito.
8.) TE, con memoria depositata in data 22 settembre 2025, ha ribadito le proprie eccezioni, insistendo per la reiezione del ricorso.
9.) EN, con memoria depositata in data 22 settembre 2025, ha controdedotto alle eccezioni di TE, ha specificato le proprie doglianze e ha instato per l’accoglimento del ricorso.
10.) Sia la società ricorrente, sia TE, hanno depositato memorie di replica, instando rispettivamente per l’accoglimento e la reiezione del presente gravame.
11.) All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che la domanda di annullamento proposta con il presente ricorso sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere accolta per le seguenti ragioni di diritto.
2. Il gravato provvedimento di esclusione dalla Gara risulta illegittimo in quanto il mancato conseguimento, da parte di EN, della qualifica nel comparto SLIT 01 “ Servizi informatici: sviluppo, mantenimento e supporto ” alla data di presentazione dell’offerta per i lotti nn. 4, 5 e 6 – richiesta a pena di esclusione dal paragrafo 10, lettera n) , della RdO ai fini della partecipazione alla Gara per i lotti nn. 4, 5 e 6 – costituisce la conseguenza della violazione, da parte di TE, dell’autovincolo su di essa gravante in base a quanto previsto dall’articolo 15 della normativa generale del Sistema di qualificazione e non è, invece, ascrivibile alla condotta inerte o negligente della società ricorrente.
2.1. Per ciò che concerne il principio dell’autovincolo, la giurisprudenza amministrativa ha statuito che in forza della sua vigenza “ quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502). L’autovincolo, com’è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l’amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell’individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 8432 del 30 settembre 2022).
2.2. Nel caso di specie, come esposto in punto di fatto, la società ricorrente ha chiesto il rinnovo della qualificazione già posseduta per il comparto SLIT 01 durante il semestre antecedente alla sua prevista scadenza (fissata al 17 dicembre 2024), ossia in data 5 novembre 2024.
Con riferimento a tale aspetto della vicenda, la condotta tenuta da EN risulta del tutto conforme alla disciplina speciale dettata da TE per disciplinare il proprio sistema di qualificazione, a nulla rilevando la circostanza per cui TE, con cadenza mensile a partire dal luglio 2024, abbia inviato alla società ricorrente dei warning relativi alla scadenza della suddetta qualificazione e alla necessità di chiederne il rinnovo.
Infatti, la circostanza per cui EN abbia deciso di formalizzare la propria istanza di rinnovo solo in data 5 novembre 2024, non vale a rendere la condotta di tale operatore economico negligente, imprudente ovvero illegittima, atteso che detta istanza risulta comunque avanzata durante il corso dell’ultimo semestre di validità della qualificazione, così come prescritto dall’articolo 15 della normativa generale del Sistema di qualificazione di TE, che in proposito dispone quanto segue “ La procedura di rinnovo può essere avviata solamente nell’ultimo semestre di validità dell’idoneità dell’Operatore Economico. Qualora l’Operatore Economico non presenti, entro il suddetto termine, richiesta di rinnovo completa della documentazione necessaria, lo stesso decadrà dalla qualificazione ”.
2.3. Pertanto, sebbene la scelta di EN di non formulare l’istanza di rinnovo della qualificazione all’inizio dell’ultimo semestre di validità della stessa abbia esposto la società ricorrente al rischio di non conseguire il rinnovo in tempo utile per partecipare alle procedure di gara indette da TE e con riferimento alle quali il termine di presentazione delle offerte sarebbe scaduto prima della conclusione dell’ iter procedimentale di rinnovo della qualificazione, un siffatto rischio non si sarebbe dovuto concretizzare con riguardo alla gara per cui è causa, in ragione delle proroghe disposte da TE, per effetto delle quali il termine di presentazione delle offerte è stato posposto in via definitiva al 12 febbraio 2025, collocandosi così in data successiva alla scadenza del termine di conclusione del procedimento di rinnovo della qualificazione richiesta da EN.
In particolare, atteso che la società ricorrente ha presentato istanza di rinnovo in data 5 novembre 2025 e che TE, non avendo deliberato alcuna visita presso EN, era tenuta a concludere il procedimento di rinnovo entro tre mesi dalla presentazione della relativa istanza, alla data del 12 febbraio 2025 la società ricorrente avrebbe dovuto essere già in possesso della qualificazione richiesta a pena di esclusione dalla RdO per la presentazione dell’offerta in relazione ai lotti nn. 4, 5 e 6, gravando su TE l’obbligo di concludere il procedimento di rinnovo in questione entro il 5 febbraio 2025.
In senso contrario, non vale richiamare la circostanza per cui il termine di presentazione delle offerte relativo alla Gara era stato inizialmente fissato al 28 gennaio 2025, in quanto per effetto delle sopravvenute proroghe il termine definitivamente individuato dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte – valevole per tutti gli operatori economici invitati e interessati ad aggiudicarsi la commessa pubblica di cui si tratta – risultava pienamente compatibile con la partecipazione di EN alla procedura di gara per cui è causa.
2.4. L’illegittimità dell’operato provvedimentale di TE, inoltre, non può essere esclusa per il fatto che l’istanza di rinnovo della qualificazione per il comparto SLIT 01 presentata da EN non fosse corredata da tutta la documentazione all’uopo richiesta, né in considerazione del fatto che TE abbia chiesto e più volte sollecitato alla società ricorrente l’integrazione della documentazione presentata mediante la produzione di un DURC in corso di validità.
2.5. A tale riguardo assume carattere dirimente e confermativo della illegittimità del gravato provvedimento di esclusione, il fatto che TE abbia positivamente esitato l’istanza di EN concedendo il rinnovo della qualificazione richiesta, pur in assenza dell’integrazione documentale richiesta a tale società.
Ciò, infatti, dimostra come il DURC fosse un documento autonomamente acquisibile dalla stazione appaltante ai fini della verifica del possesso dei requisiti per il rinnovo della qualificazione – potendosi all’uopo invocare anche il disposto di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – sicché TE, al fine di rispettare l’autovincolo temporale operante in relazione alla conclusione del procedimento di rinnovo attivato da EN e in ossequio al principio di buona fede – che costituisce un principio generale dell’azione amministrativa e “ trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e che porta a compimento la concezione secondo cui il procedimento amministrativo - forma tipica di esercizio della funzione amministrativa - non è più contraddistinto dall’assoluta unilateralità del potere, ma è il luogo di composizione del conflitto tra l’interesse pubblico primario e gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell’esercizio del primo ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 20 del 29 novembre 2021) – in luogo di procedere alla richiesta di integrazione della documentazione allegata alla istanza di rinnovo con il fine di interrompere il suddetto termine di tre mesi, a mente di quanto previsto dall’articolo 15 della normativa generale del sistema di qualificazione di TE, avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per reperire copia del DURC mancante, come poi effettivamente fatto in seguito – sebbene con modalità temporali che sono risultate pregiudizievoli per gli interessi della società ricorrente, come dimostra l’adozione del gravato provvedimento di esclusione dalla Gara – tanto è vero che TE ha poi accolto l’istanza di EN rinnovandole la qualificazione.
2.6. Vale poi aggiungere che in ossequio al principio di risultato sancito dal codice dei contratti pubblici, nel caso di specie la condotta di TE avrebbe dovuto sì essere improntata al rispetto delle disposizioni della lex specialis , ma coniugandole necessariamente con quelle dettate dalla stessa TE per disciplinare il funzionamento del proprio Sistema di qualificazione. Tale esigenza, infatti, trova fondamento nel fatto che la specifica qualificazione prevista per il comparto SLIT 01 è stata elevata a requisito speciale di partecipazione alla Gara per i lotti nn. 4, 5 e 6, richiesto a pena di esclusione dalla RdO.
Siccome TE ha autonomamente e a suo insindacabile giudizio ritenuto di invitare alla Gara anche EN, nonostante per detto operatore economico fosse ancora pendente il procedimento di rinnovo della qualificazione richiesta per partecipare ad alcuni lotti, nella fattispecie in esame risulta soddisfatta la condizione all’uopo prevista dall’articolo 15 della normativa generale del Sistema di qualificazione di TE, secondo la quale “ è possibile interpellare alle gare anche Operatori Economici precedentemente già qualificati, seppure con idoneità scaduta, alla sola condizione che abbiano presentato la relativa istanza di rinnovo prima della scadenza della stessa e sempre che abbiano inserito nel Portale Qualificazione tutti i documenti richiesti, per i quali l’analisi preliminare di QFO e delle competenti strutture tecniche preposte abbia evidenziato un’”elevata confidenza” di riconferma della qualifica ”.
Orbene, siccome la Gara è stata bandita a distanza di circa 40 giorni dalla presentazione, da parte di EN, della istanza di rinnovo della qualificazione per il comparto SLIT 01, può affermarsi che TE abbia accertato il ricorrere della condizione prevista dall’articolo 15 della normativa generale del Sistema di qualificazione e abbia ritenuto, anche in ossequio ai principi che governano le procedure evidenziali (tra i quali figura anche quello del favor partecipationis , che la società ricorrente invoca quale parametro di legittimità violato dalla stazione appaltante resistente con l’adozione del gravato provvedimento di esclusione), che l’invito di EN alla Gara potesse concorrere al raggiungimento dell’obiettivo normativo del miglior risultato possibile dell’affidamento in parola.
2.7. Il complessivo operato di TE, culminato con l’esclusione di EN dalla Gara, si pone quindi anche in contrasto con il principio di risultato che, a mente di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del codice dei contratti pubblici, costituisce “ attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità ”.
Dunque, atteso che anche l’azione pubblicistica dei soggetti di diritto tenuti ad osservare le regole della contrattualistica pubblica è stata espressamente attratta dal legislatore nel paradigma dell’amministrazione di risultato, ogniqualvolta l’ agere amministrativo contrasti con i principi di legalità, in senso sostanziale, trasparenza e concorrenza, l’esercizio del potere amministrativo risulterà illegittimo in quanto, da un lato, il risultato dell’affidamento deve necessariamente essere raggiunto nel prisma della legalità e, dall’altro, detto risultato normativo non può dirsi validamente raggiunto mediante l’estromissione dalla gara di un operatore economico che sarebbe stato legittimato a partecipare ove la stazione appaltante avesse esercitato correttamente il potere amministrativo ad esso attribuito che, nel caso di specie, operando TE nei settori speciali (con conseguente rilevanza, per gli operatori economici, dell’iscrizione nel Sistema di qualificazione istituito dalle stazioni appaltanti attive in tali settori ai fini della partecipazione alle gare ad evidenza pubblica) e venendo in rilievo il possesso di un requisito speciale correlato con il conseguimento di una apposita qualificazione, va considerato in senso più ampio rispetto alla spendita di potere pubblico nella fase evidenziale delle procedure di gara.
2.8. Vale, infine, rilevare come la violazione dell’autovincolo previsto dalla disciplina inerente al Sistema di qualificazione di TE abbia altresì determinato anche la violazione del principio dell’affidamento in pregiudizio di EN, come specificamente dedotto dalla società ricorrente con le censure ricorsuali in esame.
Invero, l’ agere di TE nello svolgimento del procedimento di rinnovo della qualificazione non solo è risultato illegittimo alla luce di quanto previsto dall’articolo 15 della normativa generale del Sistema di qualificazione, ma si è anche riverberato negativamente sulla posizione di EN nell’ambito della procedura di Gara, determinando l’illegittima esclusione di tale operatore.
Tale esclusione non avrebbe dovuto essere disposta in quanto TE, acquisendo in via officiosa il DURC prima della scadenza del termine di tre mesi previsto per la conclusione del procedimento di rinnovo della qualificazione richiesta da EN, era in condizione di concludere tempestivamente detto procedimento con esito favorevole per la società ricorrente, il che, poi, si sarebbe riverberato in positivo anche rispetto alla partecipazione di tale operatore economico alla gara per cui è causa.
2.9. Di contro, tenuto conto del fatto che TE, nel corso del giudizio, ha rappresentato di non aver ancora provveduto all’aggiudicazione dei lotti per i quali EN ha presentato la propria offerta, non risultano meritevoli di accoglimento le domande di tutela con le quali è stata chiesta la declaratoria di inefficacia del contratto, la caducazione del contratto e il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione del contratto di appalto al costituendo RTI tra EN S.p.A. e Business Integration Partners S.p.A., con conseguente subentro nello stesso da parte di tale RTI.
3. Il Collegio, quanto alla azione proposta dalla società ricorrente ai sensi dell’articolo 116, comma 2, c.p.a., ritiene che la stessa sia inammissibile per carenza di interesse in quanto, come eccepito da TE nei propri scritti difensivi, la documentazione non ostesa riguarda lotti diversi da quelli per i quali il costituendo RTI con EN quale mandante ha presentato la propria offerta.
Rispetto a tale ulteriore documentazione, infatti, la società ricorrente non vantava, all’atto della presentazione dell’istanza ostensiva di cui si tratta, alcun interesse attuale e concreto alla disclosure , neppure di carattere difensivo, avendo TE dato conto del fatto che per i lotti di interesse per la società ricorrente la procedura evidenziale risultava (e risulta, all’atto del passaggio in decisione della causa) ancora in corso, sicché nessuna aggiudicazione pregiudizievole è stata disposta in favore degli altri operatori economici partecipanti.
4. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, l’azione caducatoria proposta con il ricorso in esame deve essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione dalla Gara adottato da TE nei confronti di EN, in uno con gli altri atti e provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse azionato dalla società ricorrente e regressione della procedura di gara alla fase di valutazione della offerta presentata dal costituendo RTI tra EN S.p.A. e Business Integration Partners S.p.A. in relazione ai lotti nn. 4, 5 e 6, ferma restando, in ossequio al principio di conservazione degli atti e valori giuridici, la validità dell’attività valutativa già svolta da TE con riguardo alle offerte presentate dagli altri operatori economici in relazione a tali lotti.
Di contro, l’azione incidentale esperita da EN S.p.A. ai sensi dell’articolo 116, comma 2, c.p.a. deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
5. Le spese di lite, in considerazione della complessità e parziale novità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione del costituendo RTI tra EN S.p.A. e Business Integration Partners S.p.A. dalla gara indetta da TE Rete Elettrica Nazionale S.p.A. per l’affidamento dei “ Servizi di Sviluppo, Manutenzione e Testing delle applicazioni facenti parte del sistema core business di TE e dei Servizi di Manutenzione applicativa e testing dei sistemi per la gestione degli asset TE ”, con regressione della procedura di gara alla fase di valutazione della offerta presentata da tale costituendo RTI per i lotti di interesse;
- respinge le domande giudiziali con le quali è stata chiesta la declaratoria di inefficacia del contratto, la caducazione del contratto e il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione del contratto di appalto al costituendo RTI tra EN S.p.A. e Business Integration Partners S.p.A., con conseguente subentro;
- dichiara inammissibile per carenza di interesse la domanda esperita ai sensi dell’articolo 116, comma 2, c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
CA BI, Referendario, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA BI | EL AN |
IL SEGRETARIO