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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 87/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Maria Maddalena BERLOCO, Oreste Pt_1 MANZI e TO ES appellante contro con il patrocinio degli avv.ti Alessandro MIGLIOLI e Controparte_1 Marta MIGLIOLI appellato
***
Oggetto: Prestazione: pensione di anzianità anticipata per gli addetti ai lavori faticosi e pesanti posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 06/11/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “1) Con ricorso depositato in data 26.01.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 29.01.2024, ha convenuto in giudizio l Parte_2 Pt_1 chiedendo: che fosse accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti di legge per l'accoglimento della domanda di pensione di anzianità anticipata per gli addetti ai lavori faticosi e pesanti nella gestione lavoratori dipendenti e nel fondo FPLD a far data dal 01.06.2023; di conseguenza, che l' fosse condannato a CP_2 corrispondergli tale pensione anticipata nell'importo di € 1.851 lordi mensili o in quella diversa somma che fosse risultata dovuta, con decorrenza dal 01.06.2023 o pag. 1 di 7 con la diversa decorrenza che fosse risultata di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Rappresentava che: - aveva lavorato alle dipendenze della dal 04.03.1985 al 31.12.2020, data nella quale veniva Parte_3 licenziato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadramento quadro cat. D2, come operatore di esercizio CCNL Vetro industria lavorazione meccanica, come turnista 24/24 e mansione di cui al codice professionale ISTAT 7.1.3.2.2. di addetto alla produzione del vetro cavo ad alte temperature;
- dal mese di gennaio 2021 sino al mese di gennaio 2023 aveva percepito la NASPI;
- presentava domanda di pensione di anzianità anticipata per gli addetti a lavori usuranti una prima volta a fine aprile 2022 e quindi, avendo commesso un errore di compilazione, una seconda volta nel successivo mese di giugno, allegando il previsto modulo Ap 45, con l'atto di notorietà a firma del titolare della - nei primi giorni di Parte_3 febbraio 2023, a seguito di espressa richiesta dell' , forniva i certificati di Pt_1 idoneità alla mansione di "fabbricatore del vetro" negli 8 anni precedenti la presentazione della domanda e ulteriori documenti di corredo;
- nel maggio 2023, presentava una domanda integrativa della prima corredata di una nuova e ulteriormente chiarificatrice dichiarazione della Parte_3 allegando anche una autocertificazione dell'attività di lavoro svolta per tutto l'arco del rapporto di lavoro e delle condizioni di svolgimento delle sue mansioni;
- con nota data 27.07.2023, l' gli comunicava il rigetto della domanda assumendo che il Pt_1 ricorrente “non ha svolto per almeno un anno continuativo attività lavorativa con mansioni particolarmente usuranti”; - presentava, di conseguenza, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Piacenza ai sensi dell'art. 46 della L. 09.03.1989 n. 88; - in data 15.11.2023, l di Piacenza gli comunicava che: “il Pt_1 ricorso amministrativo del ricorrente presentato il Controparte_1
14.10.2023, è stato definito amministrativamente in data 14.11.2023 con il seguente esito: RRA per inammissibilità”. Deduceva di godere di tutti i requisiti per accedere alla pensione di anzianità anticipata in quanto: aveva svolto per sette anni su dieci la mansione di “fabbricatore del vetro cavo”; aveva maturato 35 anni di contributi;
aveva compiuto 61 anni e 7 mesi. Precisava, invero, che aveva lavorato ininterrottamente alla Vetreria di dal 04.03.1985 al 31.12.2020 (quasi Parte_3
35 anni e 9 mesi) in turno, con una media di 64 turni notturni all'anno, come addetto alle macchine formatrici del vetro cavo con una postazione esattamente di fronte a dette macchine, dalle quali uscivano i prodotti allo stato semi solido a una temperatura tra gli 80 e i 100 gradi. Rappresentava che le condizioni lavorative erano particolarmente usuranti in quanto: il prodotto, per eliminare gli sfridi di lavorazione, veniva bruciato con bruciatori con fiamma libera;
la postazione di lavoro era esattamente in mezzo ai forni fusori del vetro e ai bruciatori;
l'umido e il rumore (superiore a 90 decibel) dell'ambiente erano elevatissimi, così come i fumi di polveri varie e l'olio bruciato. 1.1) Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 28.03.2024, l' deduceva l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. In Pt_1 particolare, ammetteva che era in possesso del requisito dei Parte_2
35 anni di contribuzione, ma sosteneva che lo stesso avrebbe dovuto provare di aver pag. 2 di 7 svolto mansioni di soffiatore nell'industria del vetro cavo eseguito a mano o a soffio, oppure mansioni usuranti per almeno 7 degli ultimi 10 anni di attività lavorativa o per almeno la metà di quest'ultima. Affermava che il ricorrente, da un lato, non aveva provato di aver svolto mansioni di soffiatore, né di essere stato esposto alle alte temperature;
dall'altro, non rientrava nei requisiti che consentivano l'accesso anticipato come usurante (solo 6 anni di turni notturni con numero di turni superiori a 64 e inferiori a 71 negli ultimi 10 anni) e non aveva l'età anagrafica richiesta (63 anni e 7 mesi).”. Il Tribunale adito, all'esito di istruttoria anche testimoniale e di espletata CTU contabile (circa il quantum eventualmente dovuto dall' ), ha accolto il ricorso Pt_1 ritenendo, previo excursus della normativa rilevante per il caso de quo, provata dal la domanda proposta negli elementi richiesti dalla normativa (mansione CP_3 cd. usurante e relativo dato temporale) e condannato l' al pagamento dei ratei Pt_1 maturati e maturandi dal 01/06/2023 e delle spese di lite e di CTU.
2. Ha proposto appello l' censurando la sentenza di prime cure per un unico Pt_1 motivo (“La sentenza impugnata è erronea ed ingiusta e va, pertanto, integralmente riformata”) secondo cui vi sarebbe carenza di elementi istruttori ad effettivo sostegno della domanda del , contrariamente da quanto ritenuto dal Giudicante CP_3 nella impugnata sentenza in quanto:
- le dichiarazioni rese dai testi escussi sarebbero risultate per lo più generiche;
- l'odierno appellato non avrebbe osservato – e per questo ne sono conseguiti dinieghi amministrativi alla domanda di accesso alla prestazione – le formalità richieste dal relativo procedimento, primo fra tutti il conseguimento della certificazione per il riconoscimento del beneficio, prodromica alla presentazione della domanda vera e propria, che è stata respinta pur in presenza di dichiarazione dal datore di lavoro attestante lo svolgimento di mansioni ad alte temperature, di per sé non sufficiente a legittimare la prestazione;
- in sintesi, l'odierno appellato avrebbe presentato domanda di accesso al beneficio dapprima come “lavoratore usurante”, senza adeguatamente provare l'effettivo svolgimento della mansione;
come “lavoratore esposto ad alte temperature”, senza provare di aver concretamente integrato il requisito dell'”esistenza di condizioni inferiori a quelle previste alla tabella 1 allegata al decreto del 17 aprile 2001”; infine come “lavoratore notturno”, non avendo tuttavia l'età anagrafica richiesta e non integrando l'arco temporale qui richiesto perché possa dirsi “usurante”. L'Istituto appellante ha quindi concluso, ribadito il mancato assolvimento da parte del dell'onere della prova sul medesimo incombente, per l'accoglimento Parte_2 dell'appello, con integrale riforma della impugnata sentenza.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato , Parte_2 il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del proposto appello per violazione degli artt. 434 c.p.c. per poi, nel merito, prendere specifica posizione contraria alle avverse deduzioni ed argomentazioni (sulla prova fornita, sulle “tre diverse domande amministrative presentate” rispetto alle quali, in realtà, alla prima sono seguite domande “integrative”, contestate dall' anche nel “nomen juris”) e Pt_1
pag. 3 di 7 concludere per il rigetto dell'appello, con conferma della impugnata sentenza, vinte le spese del presente grado di giudizio.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. Il pensiero del primo giudice è chiaro nel prendere in esame le norme di legge che disciplinano il beneficio pensionistico invocato, prima, e, poi, nell'indicare gli elementi probatori della situazione di fatto ritenuta idonea a integrare i presupposti di diritto.
6. In particolare, delle più diffuse citazioni contenute nella sentenza appellata, sono di rilievo l'art. 1 d.lgs. 21 aprile 2011, n. 67 In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; … l'art. 2 DM Lavoro 19/5/1999 laddove prevede che Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
… "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
…” l'art. 5 comma 3 DPCM 23 maggio 2017, n. 87: 3. Per i lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, la documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2 è individuata dalle disposizioni di attuazione del medesimo decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Dette modalità attuative sono da ravvisare nell'art. 2 del d.lgs. 21 aprile 2011, n. 67 cit, a tenore del quale “La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti pag. 4 di 7 necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a: a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria; g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1; h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2; i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida. l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; o) altra documentazione equipollente.” 7. Ebbene, posto che in primo grado la difesa di ha affermato che “Per Pt_1
l'esposizione alle alte temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all'articolo 2 del citato decreto 19 maggio 1999 — e cioè per le mansioni diverse da quelle degli addetti alte fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi. degli addetti ad operazioni di colata manuale - la documentazione allegata alla domanda non prova l'esistenza di condizioni inferiori a quelle previste alla tabella 1 allegata al decreto del 17 aprile 2001” (pag. 6 memoria di costituzione ) è con riferimento a questo aspetto e a quanto sul Pt_1 punto deciso dal Tribunale che occorre soffermare qui l'attenzione. Ogni altro riferimento è fuori luogo, non comprendendosi l'utilità di ripercorrere le numerose attività amministrative compiute dal lavoratore prima di intraprendere il giudizio: laddove anche le stesse siano state ridondanti o errate (e in parte così è stato, per stessa ammissione del ), non è a questo che ha ricondotto Parte_2 Pt_1 le ragioni della propria resistenza in primo grado – e dunque pare vieppiù improprio farne nuovamente menzione in appello.
8. Quanto invece all'eccezione riferita alla mancanza di prova delle condizioni inferiori a quelle previste dal Decreto interministeriale 17 aprile 2001 Attuazione dell'art. 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) [Benefici in favore pag. 5 di 7 dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura Ministero del lavoro e della previdenza sociale Decreto interministeriale 17 aprile 2001 n. 114 del 18/05/2001], si riporta innanzi tutto il tenore delle disposizioni, con enfasi grafica di quanto maggiormente di rilievo:
Art. 1. - 1. Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, gli interessati devono presentare all'ente previdenziale di appartenenza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza, domanda corredata da una documentazione atta a comprovare oggettivamente l'espletamento delle predette mansioni, sulla base degli elementi tratti da: busta paga relativa a periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio;
libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;
dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio e la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore gravità dell'usura; avuto riguardo all'attività svolta dal lavoratore, tra le cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite, tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;
dichiarazione dell'ufficio del lavoro o di altra autorità competente.
2. Per l'esposizione alle alte temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, la documentazione presentata dovrà comprovare l'esistenza delle condizioni non inferiori a quelle previste dall'allegata tabella 1. …” e detta tabella così prevede:
A questo riguardo, nulla ha dedotto in prime cure – né deduce ora – parte appellata.
pag. 6 di 7 Neppure vengono formulate richieste istruttorie per arricchire il quadro probatorio, che, basato sulle sole dichiarazioni testimoniali, certo non permette di giungere alla dimostrazione quantitativa1. Né la documentazione in atti depone per un'esposizione ad alte temperature, sol che si considerino i certificati del medico competente (docc. 13-15), il che impedisce di utilmente ricorrere in questa sede ai poteri ex art. 437 c.p.c. Ancora, nessuna richiesta istruttoria è qui ribadita – neppure quella di esibizione del DVR, peraltro sostanzialmente già rinunciata in primo grado, non avendo la parte dedotto nulla all'udienza del 19/12/2024, in cui anche l'odierno appellato ha chiesto che la causa venisse rinviata per la decisione allo stato degli atti. L'appello merita dunque accoglimento, con riforma della sentenza appellata e rigetto della domanda proposta in primo grado dal lavoratore.
9. Le spese del doppio grado vanno integralmente compensate, per la ricorrenza di circostanze idonee ad essere ascritte all'art. 92 comma II c.p.c. come inciso da Corte Cost. 77/2018.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 24/2025 del Tribunale di Piacenza Pt_1 pubblicata il giorno 24/01/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata, 1. rigetta la domanda proposta da Controparte_1
2. compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio. Bologna, 06/11/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 si consideri altresì che il metodo di calcolo del valore in questione sfugge alle possibilità di soggetti che non abbiano competenza specifica in materia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 87/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Maria Maddalena BERLOCO, Oreste Pt_1 MANZI e TO ES appellante contro con il patrocinio degli avv.ti Alessandro MIGLIOLI e Controparte_1 Marta MIGLIOLI appellato
***
Oggetto: Prestazione: pensione di anzianità anticipata per gli addetti ai lavori faticosi e pesanti posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 06/11/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “1) Con ricorso depositato in data 26.01.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 29.01.2024, ha convenuto in giudizio l Parte_2 Pt_1 chiedendo: che fosse accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti di legge per l'accoglimento della domanda di pensione di anzianità anticipata per gli addetti ai lavori faticosi e pesanti nella gestione lavoratori dipendenti e nel fondo FPLD a far data dal 01.06.2023; di conseguenza, che l' fosse condannato a CP_2 corrispondergli tale pensione anticipata nell'importo di € 1.851 lordi mensili o in quella diversa somma che fosse risultata dovuta, con decorrenza dal 01.06.2023 o pag. 1 di 7 con la diversa decorrenza che fosse risultata di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Rappresentava che: - aveva lavorato alle dipendenze della dal 04.03.1985 al 31.12.2020, data nella quale veniva Parte_3 licenziato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadramento quadro cat. D2, come operatore di esercizio CCNL Vetro industria lavorazione meccanica, come turnista 24/24 e mansione di cui al codice professionale ISTAT 7.1.3.2.2. di addetto alla produzione del vetro cavo ad alte temperature;
- dal mese di gennaio 2021 sino al mese di gennaio 2023 aveva percepito la NASPI;
- presentava domanda di pensione di anzianità anticipata per gli addetti a lavori usuranti una prima volta a fine aprile 2022 e quindi, avendo commesso un errore di compilazione, una seconda volta nel successivo mese di giugno, allegando il previsto modulo Ap 45, con l'atto di notorietà a firma del titolare della - nei primi giorni di Parte_3 febbraio 2023, a seguito di espressa richiesta dell' , forniva i certificati di Pt_1 idoneità alla mansione di "fabbricatore del vetro" negli 8 anni precedenti la presentazione della domanda e ulteriori documenti di corredo;
- nel maggio 2023, presentava una domanda integrativa della prima corredata di una nuova e ulteriormente chiarificatrice dichiarazione della Parte_3 allegando anche una autocertificazione dell'attività di lavoro svolta per tutto l'arco del rapporto di lavoro e delle condizioni di svolgimento delle sue mansioni;
- con nota data 27.07.2023, l' gli comunicava il rigetto della domanda assumendo che il Pt_1 ricorrente “non ha svolto per almeno un anno continuativo attività lavorativa con mansioni particolarmente usuranti”; - presentava, di conseguenza, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Piacenza ai sensi dell'art. 46 della L. 09.03.1989 n. 88; - in data 15.11.2023, l di Piacenza gli comunicava che: “il Pt_1 ricorso amministrativo del ricorrente presentato il Controparte_1
14.10.2023, è stato definito amministrativamente in data 14.11.2023 con il seguente esito: RRA per inammissibilità”. Deduceva di godere di tutti i requisiti per accedere alla pensione di anzianità anticipata in quanto: aveva svolto per sette anni su dieci la mansione di “fabbricatore del vetro cavo”; aveva maturato 35 anni di contributi;
aveva compiuto 61 anni e 7 mesi. Precisava, invero, che aveva lavorato ininterrottamente alla Vetreria di dal 04.03.1985 al 31.12.2020 (quasi Parte_3
35 anni e 9 mesi) in turno, con una media di 64 turni notturni all'anno, come addetto alle macchine formatrici del vetro cavo con una postazione esattamente di fronte a dette macchine, dalle quali uscivano i prodotti allo stato semi solido a una temperatura tra gli 80 e i 100 gradi. Rappresentava che le condizioni lavorative erano particolarmente usuranti in quanto: il prodotto, per eliminare gli sfridi di lavorazione, veniva bruciato con bruciatori con fiamma libera;
la postazione di lavoro era esattamente in mezzo ai forni fusori del vetro e ai bruciatori;
l'umido e il rumore (superiore a 90 decibel) dell'ambiente erano elevatissimi, così come i fumi di polveri varie e l'olio bruciato. 1.1) Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 28.03.2024, l' deduceva l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. In Pt_1 particolare, ammetteva che era in possesso del requisito dei Parte_2
35 anni di contribuzione, ma sosteneva che lo stesso avrebbe dovuto provare di aver pag. 2 di 7 svolto mansioni di soffiatore nell'industria del vetro cavo eseguito a mano o a soffio, oppure mansioni usuranti per almeno 7 degli ultimi 10 anni di attività lavorativa o per almeno la metà di quest'ultima. Affermava che il ricorrente, da un lato, non aveva provato di aver svolto mansioni di soffiatore, né di essere stato esposto alle alte temperature;
dall'altro, non rientrava nei requisiti che consentivano l'accesso anticipato come usurante (solo 6 anni di turni notturni con numero di turni superiori a 64 e inferiori a 71 negli ultimi 10 anni) e non aveva l'età anagrafica richiesta (63 anni e 7 mesi).”. Il Tribunale adito, all'esito di istruttoria anche testimoniale e di espletata CTU contabile (circa il quantum eventualmente dovuto dall' ), ha accolto il ricorso Pt_1 ritenendo, previo excursus della normativa rilevante per il caso de quo, provata dal la domanda proposta negli elementi richiesti dalla normativa (mansione CP_3 cd. usurante e relativo dato temporale) e condannato l' al pagamento dei ratei Pt_1 maturati e maturandi dal 01/06/2023 e delle spese di lite e di CTU.
2. Ha proposto appello l' censurando la sentenza di prime cure per un unico Pt_1 motivo (“La sentenza impugnata è erronea ed ingiusta e va, pertanto, integralmente riformata”) secondo cui vi sarebbe carenza di elementi istruttori ad effettivo sostegno della domanda del , contrariamente da quanto ritenuto dal Giudicante CP_3 nella impugnata sentenza in quanto:
- le dichiarazioni rese dai testi escussi sarebbero risultate per lo più generiche;
- l'odierno appellato non avrebbe osservato – e per questo ne sono conseguiti dinieghi amministrativi alla domanda di accesso alla prestazione – le formalità richieste dal relativo procedimento, primo fra tutti il conseguimento della certificazione per il riconoscimento del beneficio, prodromica alla presentazione della domanda vera e propria, che è stata respinta pur in presenza di dichiarazione dal datore di lavoro attestante lo svolgimento di mansioni ad alte temperature, di per sé non sufficiente a legittimare la prestazione;
- in sintesi, l'odierno appellato avrebbe presentato domanda di accesso al beneficio dapprima come “lavoratore usurante”, senza adeguatamente provare l'effettivo svolgimento della mansione;
come “lavoratore esposto ad alte temperature”, senza provare di aver concretamente integrato il requisito dell'”esistenza di condizioni inferiori a quelle previste alla tabella 1 allegata al decreto del 17 aprile 2001”; infine come “lavoratore notturno”, non avendo tuttavia l'età anagrafica richiesta e non integrando l'arco temporale qui richiesto perché possa dirsi “usurante”. L'Istituto appellante ha quindi concluso, ribadito il mancato assolvimento da parte del dell'onere della prova sul medesimo incombente, per l'accoglimento Parte_2 dell'appello, con integrale riforma della impugnata sentenza.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato , Parte_2 il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del proposto appello per violazione degli artt. 434 c.p.c. per poi, nel merito, prendere specifica posizione contraria alle avverse deduzioni ed argomentazioni (sulla prova fornita, sulle “tre diverse domande amministrative presentate” rispetto alle quali, in realtà, alla prima sono seguite domande “integrative”, contestate dall' anche nel “nomen juris”) e Pt_1
pag. 3 di 7 concludere per il rigetto dell'appello, con conferma della impugnata sentenza, vinte le spese del presente grado di giudizio.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. Il pensiero del primo giudice è chiaro nel prendere in esame le norme di legge che disciplinano il beneficio pensionistico invocato, prima, e, poi, nell'indicare gli elementi probatori della situazione di fatto ritenuta idonea a integrare i presupposti di diritto.
6. In particolare, delle più diffuse citazioni contenute nella sentenza appellata, sono di rilievo l'art. 1 d.lgs. 21 aprile 2011, n. 67 In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; … l'art. 2 DM Lavoro 19/5/1999 laddove prevede che Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
… "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
…” l'art. 5 comma 3 DPCM 23 maggio 2017, n. 87: 3. Per i lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, la documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2 è individuata dalle disposizioni di attuazione del medesimo decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Dette modalità attuative sono da ravvisare nell'art. 2 del d.lgs. 21 aprile 2011, n. 67 cit, a tenore del quale “La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti pag. 4 di 7 necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a: a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria; g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1; h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2; i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida. l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; o) altra documentazione equipollente.” 7. Ebbene, posto che in primo grado la difesa di ha affermato che “Per Pt_1
l'esposizione alle alte temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all'articolo 2 del citato decreto 19 maggio 1999 — e cioè per le mansioni diverse da quelle degli addetti alte fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi. degli addetti ad operazioni di colata manuale - la documentazione allegata alla domanda non prova l'esistenza di condizioni inferiori a quelle previste alla tabella 1 allegata al decreto del 17 aprile 2001” (pag. 6 memoria di costituzione ) è con riferimento a questo aspetto e a quanto sul Pt_1 punto deciso dal Tribunale che occorre soffermare qui l'attenzione. Ogni altro riferimento è fuori luogo, non comprendendosi l'utilità di ripercorrere le numerose attività amministrative compiute dal lavoratore prima di intraprendere il giudizio: laddove anche le stesse siano state ridondanti o errate (e in parte così è stato, per stessa ammissione del ), non è a questo che ha ricondotto Parte_2 Pt_1 le ragioni della propria resistenza in primo grado – e dunque pare vieppiù improprio farne nuovamente menzione in appello.
8. Quanto invece all'eccezione riferita alla mancanza di prova delle condizioni inferiori a quelle previste dal Decreto interministeriale 17 aprile 2001 Attuazione dell'art. 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) [Benefici in favore pag. 5 di 7 dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura Ministero del lavoro e della previdenza sociale Decreto interministeriale 17 aprile 2001 n. 114 del 18/05/2001], si riporta innanzi tutto il tenore delle disposizioni, con enfasi grafica di quanto maggiormente di rilievo:
Art. 1. - 1. Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, gli interessati devono presentare all'ente previdenziale di appartenenza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza, domanda corredata da una documentazione atta a comprovare oggettivamente l'espletamento delle predette mansioni, sulla base degli elementi tratti da: busta paga relativa a periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio;
libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;
dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio e la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore gravità dell'usura; avuto riguardo all'attività svolta dal lavoratore, tra le cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite, tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;
dichiarazione dell'ufficio del lavoro o di altra autorità competente.
2. Per l'esposizione alle alte temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, la documentazione presentata dovrà comprovare l'esistenza delle condizioni non inferiori a quelle previste dall'allegata tabella 1. …” e detta tabella così prevede:
A questo riguardo, nulla ha dedotto in prime cure – né deduce ora – parte appellata.
pag. 6 di 7 Neppure vengono formulate richieste istruttorie per arricchire il quadro probatorio, che, basato sulle sole dichiarazioni testimoniali, certo non permette di giungere alla dimostrazione quantitativa1. Né la documentazione in atti depone per un'esposizione ad alte temperature, sol che si considerino i certificati del medico competente (docc. 13-15), il che impedisce di utilmente ricorrere in questa sede ai poteri ex art. 437 c.p.c. Ancora, nessuna richiesta istruttoria è qui ribadita – neppure quella di esibizione del DVR, peraltro sostanzialmente già rinunciata in primo grado, non avendo la parte dedotto nulla all'udienza del 19/12/2024, in cui anche l'odierno appellato ha chiesto che la causa venisse rinviata per la decisione allo stato degli atti. L'appello merita dunque accoglimento, con riforma della sentenza appellata e rigetto della domanda proposta in primo grado dal lavoratore.
9. Le spese del doppio grado vanno integralmente compensate, per la ricorrenza di circostanze idonee ad essere ascritte all'art. 92 comma II c.p.c. come inciso da Corte Cost. 77/2018.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 24/2025 del Tribunale di Piacenza Pt_1 pubblicata il giorno 24/01/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata, 1. rigetta la domanda proposta da Controparte_1
2. compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio. Bologna, 06/11/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 si consideri altresì che il metodo di calcolo del valore in questione sfugge alle possibilità di soggetti che non abbiano competenza specifica in materia