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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RA IO Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. nata a Milano in [...]_1 C.F._1
24.05.1984 rappresentata dall'Avv. Sara Ratti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'Avv. Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti in data 31.10.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
4) Dare atto che i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto. La figlia minore
[...]
è affidata congiuntamente a entrambi i genitori ed è collocata prevalentemente presso Per_1 la madre . Parte_1
5) Dare atto che la casa familiare sita in PA UG alla Via Magretti n. 20 è assegnata alla sig.ra e alla figlia a fine abitativo, ma i coniugi rimangono Pt_1 Persona_1 comproprietari della casa familiare sino al momento della vendita della stessa, a tal proposito i coniugi concordano di disporre la vendita della casa, non appena sarà possibile senza pregiudizio per la figlia minore, con conseguente estinzione del mutuo. Successivamente alla vendita della casa coniugale la figlia continuerà a vivere presso la madre. 6) Dare atto che Il padre incontrerà la figlia portandola con sé presso la propria abitazione o in altro luogo secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati da Venerdì a partire dall'uscita da scuola della figlia sino alle ore
21.30 della domenica nei mesi scolastici e sino alle ore 22.00 nei mesi non scolastici;
- il mercoledì delle settimana in cui durante il week end la figlia sarà con il padre;
dall'uscita di scuola della figlia sino dopo cena entro gli orari indicati;
- il mercoledì della settimana in cui durante il week end la figlia sarà con la madre;
dall'uscita di scuola della figlia sino al mattino Per_ successivo, quando accompagnerà a scuola.
Relativamente alle vacanze natalizie e pasquali i genitori pattuiscono quanto segue:
- in occasione delle vacanze di Natale LO trascorrerà ad anni alterni:
(1) con la madre il periodo dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie sino alle ore 10.30 del 25 dicembre;
e dalle ore 22:00 del 26 dicembre sino alle ore 10:30 del 1 gennaio;
ed invece con il padre il periodo dalle 10:30 del 25 dicembre sino alle ore 22:00 del 26 dicembre e dalle ore 10:30 del 1 gennaio sino alle ore 21.30 del 6 gennaio.
(2) con il padre il periodo dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie sino alle ore 10.30 del 25 dicembre;
e dalle ore 22:00 del 26 dicembre sino alle ore 10:30 del 1 gennaio;
ed invece con la madre il periodo dalle 10:30 del 25 dicembre sino alle ore 22:00 del 26 dicembre e dalle ore 10:30 del 1 gennaio sino alle ore 21.30 del 6 gennaio. Per_ Ad eccezione del Natale 2025 per il quale è già stato accordato tra le parti che trascorrerà con il padre l'intero periodo di vacanze, ovvero:
i. dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie fino alle ore 21:30 del
06.01.2026. Il padre si riserva fin d'ora la possibilità di riconfermare tale accordo all'altra parte entro il 30 settembre 2025. Per_ Tale decisione è conseguente al fatto che ha trascorso l'intero periodo di vacanze natalizie
2024/2025 in vacanza con la madre. Per_ Ovvero, si stabilisce sin d'ora che in occasione del Natale 2026 sarà con la madre a partire dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie sino alle ore 10.30 del 25 dicembre 2026 e dalle ore 22:00 del 26 dicembre 2026 sino alle ore 10:30 del 1 gennaio 2027; Per_ e sarà con il padre dalle ore 10.30 del 25 dicembre 2026 sino alle ore 22:00 del 26 dicembre 2026 e dalle ore 10:30 del 1 gennaio 2027 sino alle ore 21.30 del 6 gennaio 2027.
- la minore trascorrerà ad anni alterni le intere vacanze pasquali secondo il calendario scolastico a partire dall'ultimo giorno prima delle vacanze all'uscita da scuola sino alla mattina del rientro a scuola con il padre e ad anni alterni le intere vacanze pasquali secondo il calendario scolastico a partire dall'ultimo giorno prima delle vacanze all'uscita da scuola sino Per_ alla mattina del rientro a scuola con la madre: si stabilisce sin d'ora che nel 2025 Per_ trascorrerà le vacanze pasquali con il padre e che nel 2026 trascorrerà le vacanze pasquali con la madre. Per_
- Relativamente alle vacanze estive i coniugi pattuiscono quanto segue: nel mese di agosto trascorrerà ad anni alterni con il padre il periodo dal 1 al 15 agosto ad anni alterni e dal 16 al 31 agosto con la madre e ad anni alterni il periodo dal 1 al 15 agosto con la madre e dal 16 al
31 agosto con il padre;
qualora uno dei due genitori abbia intenzione di portare la figlia con sé in vacanza nel restante periodo estivo dovrà preventivamente comunicarlo all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno.
Inoltre, i genitori dovranno preventivamente discutere e concordare l'intenzione di iscrivere la figlia a progetti educativo-ricreativi offerti nel periodo estivo (ovvero Centro Estivo o affini) entro il 30 aprile di ogni anno. Per_ Si stabilisce sin d'ora che trascorrerà il periodo dal 1 al 15 agosto 2025 con la madre e Per_ dal 16 al 31 agosto 2025 con il padre. E che nel 2026 trascorrerà il periodo dal 1 al 15 agosto 2026 con il padre e dal 16 al 31 agosto 2026 con la madre.
Relativamente alle ulteriori festività e ai compleanni si stabilisce quanto segue: Per_
- trascorrerà il ponte del 25 aprile di ogni anno ovvero nel caso non vi sia ponte il giorno della ricorrenza con la madre;
Per_
- trascorrerà il ponte dell'1 maggio di ogni anno ovvero nel caso non vi sia ponte il giorno della ricorrenza con il padre (essendo lo stesso giorno del compleanno del padre); Per_
- trascorrerà con la madre il giorno del 24 maggio di ogni anno, essendo il compleanno Per_ della madre, ovvero nel caso in cui il compleanno ricorra in settimana trascorrerà con la madre il sabato o la domenica del weekend immediatamente successivo;
Per_
- trascorrerà il giorno del suo compleanno, che è il 28 giugno, ad anni alterni con la madre e ad anni alterni con il padre, ciascuno dei due genitori si impegna inoltre a comunicare con congruo anticipo l'eventuale organizzazione di feste di compleanno per la figlia;
Per_
- trascorrerà ad anni alterni il ponte dell' 1 novembre o nel caso in cui non vi sia il ponte Per_ del giorno della ricorrenza ad anni alterni con la madre ed ad anni alterni con il padre;
trascorrerà ad anni alterni il ponte del 7/8 dicembre o nel caso in cui non vi sia il ponte entrambi i giorni ad anni alterni con la madre e a ad anni alterni con il padre. Per_ Si stabilisce sin d'ora che trascorrerà il ponte del 1 novembre 2025 con il padre ed il ponte Per_ del 7/8 dicembre 2025 con la madre. E che nel 2026 trascorrerà il ponte del 1 novembre
2026 con la madre ed il ponte del 7/8 dicembre 2026 con il padre.
Tutte le precedenti pattuizioni sulla spartizione dei giorni di visita del padre, di vacanza, delle festività e dei compleanni potranno essere variate occasionalmente per necessità di uno dei due o di entrambi i genitori, previo accordo interno delle parti concordato con congruo anticipo.
Nel caso in cui uno dei due genitori nel proprio giorno o periodo di turno decida di portare con sé la figlia in un raggio oltre i 60 km dalla propria abitazione dovrà comunicarlo preventivamente all'altro genitore.
7) Dare atto che il signor verserà la somma di € 200 (duecento/00), a titolo di Per_1 Per_ contributo al mantenimento della figlia alla sig.ra anticipatamente entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di deposito ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre a € 5 da destinare al conto corrente intestato alla figlia minore, che attualmente viene alimentato mensilmente con un importo di 10 euro da parte di entrambi i genitori, sempre da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese alla signora che Pt_1 provvederà a versarlo sul conto corrente della figlia congiuntamente ad altri 5 euro per un totale Per_ di 10 euro sino al raggiungimento della maggiore età di ovvero sino a Giugno 2039.
Si stabilisce fin d'ora che l'Assegno unico e universale per i figli a carico è destinato in toto alla Per_ Signora poiché la figlia è collocata prevalentemente presso la madre. Pt_1
8) Dare atto che ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018 e a cui si rinvia integralmente anche relativamente alla necessità del preventivo accordo.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Dare atto che i genitori concordano il divieto di pubblicazione delle foto della figlia minore
(anche di spalle) come post, foto di profilo e di copertina e stories su tutti i social incluso
WhatsApp. Tale divieto è da considerarsi esteso a tutti i parenti materni e paterni della minore.
10) Dare atto che I genitori concordano nel mantenere l'iscrizione della figlia presso la scuola dell'infanzia D&D di PA UG per tutto il ciclo scolastico Scuola dell'infanzia nell'interesse e per il benessere della minore.
11) Dare atto che i genitori concordano di volere continuare ad alimentare il conto corrente Per_ intestato a tramite il versamento mensile di 5 euro ciascuno per un totale di 10 euro fino al raggiungimento della maggiore età della figlia ovvero fino a giugno 2039. Si rinvia al punto
4 del presente ricorso, in cui sono state definite le modalità di versamento della somma.
12) Dare atto che i coniugi concordano nel disporre la vendita della casa coniugale non appena possibile. Entrambi i coniugi provvederanno in egual misura al pagamento del mutuo cointestato a entrambi sino all'estinzione dello stesso in seguito alla vendita della casa coniugale. Il ricavo della vendita della casa coniugale, al netto del saldo del pagamento del mutuo residuo, sarà suddiviso in parti uguali tra le parti. Tuttavia, la sig.ra cederà Pt_1 una somma della sua quota pari ad euro 8.500 a favore del sig. a titolo di rimborso Per_1 dell'anticipo versato dal Signor all'atto dell'acquisto dell'immobile. Per_1
Le spese ordinarie condominiali sono poste a carico della sig.ra le spese Pt_1 straordinarie vengono ripartite in egual misura tra entrambe le parti.
13) Dare atto che entrambi le parti trasferiranno le bollette e gli addebiti telefonici, di internet etc. cui devono personalmente provvedere dal conto corrente comune al proprio conto corrente personale.
14) Dare atto che il conto corrente cointestato verrà sciolto e suddiviso in parti uguali tra coniugi una volta venduta la casa coniugale.
15) Dare atto che le parti si autorizzano reciprocamente a ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto (o di carta d'identità valida per l'espatrio)
16) dichiarare compensate le spese legali.
Si dà atto che le condizioni n. 5, 12 e 13 della sentenza di omologa della separazione sono già state realizzate dalle parti, le quali hanno provveduto a vendere la casa coniugale e ad estinguere il mutuo in data 25.09.2025 (doc. 10). La sig.ra risiede attualmente con la Pt_1 Per_ figlia minore in un'abitazione con regolare contratto d'affitto in Via Alessandro Volta 347,
20030, Senago (MI)(doc.11). La somma percepita dalla vendita della casa è già stata ripartita tra le parti e secondo quanto stabilito nelle condizioni di separazione la sig.ra ha Pt_1 conferito 8.500€ al sig. . Per_1
Infine le parti dichiarano di avere avviato la pratica per lo scioglimento del conto corrente comune.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 08.04.2025 dal
Tribunale di Monza, passata in giudicato, e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Magnago in data 30.09.2017 (atto n. 10, Parte II, Serie A) del registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Magnago), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Magnago), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 06.11.2025
Il Presidente est.
RA IO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RA IO Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. nata a Milano in [...]_1 C.F._1
24.05.1984 rappresentata dall'Avv. Sara Ratti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'Avv. Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti in data 31.10.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
4) Dare atto che i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto. La figlia minore
[...]
è affidata congiuntamente a entrambi i genitori ed è collocata prevalentemente presso Per_1 la madre . Parte_1
5) Dare atto che la casa familiare sita in PA UG alla Via Magretti n. 20 è assegnata alla sig.ra e alla figlia a fine abitativo, ma i coniugi rimangono Pt_1 Persona_1 comproprietari della casa familiare sino al momento della vendita della stessa, a tal proposito i coniugi concordano di disporre la vendita della casa, non appena sarà possibile senza pregiudizio per la figlia minore, con conseguente estinzione del mutuo. Successivamente alla vendita della casa coniugale la figlia continuerà a vivere presso la madre. 6) Dare atto che Il padre incontrerà la figlia portandola con sé presso la propria abitazione o in altro luogo secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati da Venerdì a partire dall'uscita da scuola della figlia sino alle ore
21.30 della domenica nei mesi scolastici e sino alle ore 22.00 nei mesi non scolastici;
- il mercoledì delle settimana in cui durante il week end la figlia sarà con il padre;
dall'uscita di scuola della figlia sino dopo cena entro gli orari indicati;
- il mercoledì della settimana in cui durante il week end la figlia sarà con la madre;
dall'uscita di scuola della figlia sino al mattino Per_ successivo, quando accompagnerà a scuola.
Relativamente alle vacanze natalizie e pasquali i genitori pattuiscono quanto segue:
- in occasione delle vacanze di Natale LO trascorrerà ad anni alterni:
(1) con la madre il periodo dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie sino alle ore 10.30 del 25 dicembre;
e dalle ore 22:00 del 26 dicembre sino alle ore 10:30 del 1 gennaio;
ed invece con il padre il periodo dalle 10:30 del 25 dicembre sino alle ore 22:00 del 26 dicembre e dalle ore 10:30 del 1 gennaio sino alle ore 21.30 del 6 gennaio.
(2) con il padre il periodo dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie sino alle ore 10.30 del 25 dicembre;
e dalle ore 22:00 del 26 dicembre sino alle ore 10:30 del 1 gennaio;
ed invece con la madre il periodo dalle 10:30 del 25 dicembre sino alle ore 22:00 del 26 dicembre e dalle ore 10:30 del 1 gennaio sino alle ore 21.30 del 6 gennaio. Per_ Ad eccezione del Natale 2025 per il quale è già stato accordato tra le parti che trascorrerà con il padre l'intero periodo di vacanze, ovvero:
i. dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie fino alle ore 21:30 del
06.01.2026. Il padre si riserva fin d'ora la possibilità di riconfermare tale accordo all'altra parte entro il 30 settembre 2025. Per_ Tale decisione è conseguente al fatto che ha trascorso l'intero periodo di vacanze natalizie
2024/2025 in vacanza con la madre. Per_ Ovvero, si stabilisce sin d'ora che in occasione del Natale 2026 sarà con la madre a partire dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno prima delle vacanze natalizie sino alle ore 10.30 del 25 dicembre 2026 e dalle ore 22:00 del 26 dicembre 2026 sino alle ore 10:30 del 1 gennaio 2027; Per_ e sarà con il padre dalle ore 10.30 del 25 dicembre 2026 sino alle ore 22:00 del 26 dicembre 2026 e dalle ore 10:30 del 1 gennaio 2027 sino alle ore 21.30 del 6 gennaio 2027.
- la minore trascorrerà ad anni alterni le intere vacanze pasquali secondo il calendario scolastico a partire dall'ultimo giorno prima delle vacanze all'uscita da scuola sino alla mattina del rientro a scuola con il padre e ad anni alterni le intere vacanze pasquali secondo il calendario scolastico a partire dall'ultimo giorno prima delle vacanze all'uscita da scuola sino Per_ alla mattina del rientro a scuola con la madre: si stabilisce sin d'ora che nel 2025 Per_ trascorrerà le vacanze pasquali con il padre e che nel 2026 trascorrerà le vacanze pasquali con la madre. Per_
- Relativamente alle vacanze estive i coniugi pattuiscono quanto segue: nel mese di agosto trascorrerà ad anni alterni con il padre il periodo dal 1 al 15 agosto ad anni alterni e dal 16 al 31 agosto con la madre e ad anni alterni il periodo dal 1 al 15 agosto con la madre e dal 16 al
31 agosto con il padre;
qualora uno dei due genitori abbia intenzione di portare la figlia con sé in vacanza nel restante periodo estivo dovrà preventivamente comunicarlo all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno.
Inoltre, i genitori dovranno preventivamente discutere e concordare l'intenzione di iscrivere la figlia a progetti educativo-ricreativi offerti nel periodo estivo (ovvero Centro Estivo o affini) entro il 30 aprile di ogni anno. Per_ Si stabilisce sin d'ora che trascorrerà il periodo dal 1 al 15 agosto 2025 con la madre e Per_ dal 16 al 31 agosto 2025 con il padre. E che nel 2026 trascorrerà il periodo dal 1 al 15 agosto 2026 con il padre e dal 16 al 31 agosto 2026 con la madre.
Relativamente alle ulteriori festività e ai compleanni si stabilisce quanto segue: Per_
- trascorrerà il ponte del 25 aprile di ogni anno ovvero nel caso non vi sia ponte il giorno della ricorrenza con la madre;
Per_
- trascorrerà il ponte dell'1 maggio di ogni anno ovvero nel caso non vi sia ponte il giorno della ricorrenza con il padre (essendo lo stesso giorno del compleanno del padre); Per_
- trascorrerà con la madre il giorno del 24 maggio di ogni anno, essendo il compleanno Per_ della madre, ovvero nel caso in cui il compleanno ricorra in settimana trascorrerà con la madre il sabato o la domenica del weekend immediatamente successivo;
Per_
- trascorrerà il giorno del suo compleanno, che è il 28 giugno, ad anni alterni con la madre e ad anni alterni con il padre, ciascuno dei due genitori si impegna inoltre a comunicare con congruo anticipo l'eventuale organizzazione di feste di compleanno per la figlia;
Per_
- trascorrerà ad anni alterni il ponte dell' 1 novembre o nel caso in cui non vi sia il ponte Per_ del giorno della ricorrenza ad anni alterni con la madre ed ad anni alterni con il padre;
trascorrerà ad anni alterni il ponte del 7/8 dicembre o nel caso in cui non vi sia il ponte entrambi i giorni ad anni alterni con la madre e a ad anni alterni con il padre. Per_ Si stabilisce sin d'ora che trascorrerà il ponte del 1 novembre 2025 con il padre ed il ponte Per_ del 7/8 dicembre 2025 con la madre. E che nel 2026 trascorrerà il ponte del 1 novembre
2026 con la madre ed il ponte del 7/8 dicembre 2026 con il padre.
Tutte le precedenti pattuizioni sulla spartizione dei giorni di visita del padre, di vacanza, delle festività e dei compleanni potranno essere variate occasionalmente per necessità di uno dei due o di entrambi i genitori, previo accordo interno delle parti concordato con congruo anticipo.
Nel caso in cui uno dei due genitori nel proprio giorno o periodo di turno decida di portare con sé la figlia in un raggio oltre i 60 km dalla propria abitazione dovrà comunicarlo preventivamente all'altro genitore.
7) Dare atto che il signor verserà la somma di € 200 (duecento/00), a titolo di Per_1 Per_ contributo al mantenimento della figlia alla sig.ra anticipatamente entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di deposito ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre a € 5 da destinare al conto corrente intestato alla figlia minore, che attualmente viene alimentato mensilmente con un importo di 10 euro da parte di entrambi i genitori, sempre da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese alla signora che Pt_1 provvederà a versarlo sul conto corrente della figlia congiuntamente ad altri 5 euro per un totale Per_ di 10 euro sino al raggiungimento della maggiore età di ovvero sino a Giugno 2039.
Si stabilisce fin d'ora che l'Assegno unico e universale per i figli a carico è destinato in toto alla Per_ Signora poiché la figlia è collocata prevalentemente presso la madre. Pt_1
8) Dare atto che ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018 e a cui si rinvia integralmente anche relativamente alla necessità del preventivo accordo.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Dare atto che i genitori concordano il divieto di pubblicazione delle foto della figlia minore
(anche di spalle) come post, foto di profilo e di copertina e stories su tutti i social incluso
WhatsApp. Tale divieto è da considerarsi esteso a tutti i parenti materni e paterni della minore.
10) Dare atto che I genitori concordano nel mantenere l'iscrizione della figlia presso la scuola dell'infanzia D&D di PA UG per tutto il ciclo scolastico Scuola dell'infanzia nell'interesse e per il benessere della minore.
11) Dare atto che i genitori concordano di volere continuare ad alimentare il conto corrente Per_ intestato a tramite il versamento mensile di 5 euro ciascuno per un totale di 10 euro fino al raggiungimento della maggiore età della figlia ovvero fino a giugno 2039. Si rinvia al punto
4 del presente ricorso, in cui sono state definite le modalità di versamento della somma.
12) Dare atto che i coniugi concordano nel disporre la vendita della casa coniugale non appena possibile. Entrambi i coniugi provvederanno in egual misura al pagamento del mutuo cointestato a entrambi sino all'estinzione dello stesso in seguito alla vendita della casa coniugale. Il ricavo della vendita della casa coniugale, al netto del saldo del pagamento del mutuo residuo, sarà suddiviso in parti uguali tra le parti. Tuttavia, la sig.ra cederà Pt_1 una somma della sua quota pari ad euro 8.500 a favore del sig. a titolo di rimborso Per_1 dell'anticipo versato dal Signor all'atto dell'acquisto dell'immobile. Per_1
Le spese ordinarie condominiali sono poste a carico della sig.ra le spese Pt_1 straordinarie vengono ripartite in egual misura tra entrambe le parti.
13) Dare atto che entrambi le parti trasferiranno le bollette e gli addebiti telefonici, di internet etc. cui devono personalmente provvedere dal conto corrente comune al proprio conto corrente personale.
14) Dare atto che il conto corrente cointestato verrà sciolto e suddiviso in parti uguali tra coniugi una volta venduta la casa coniugale.
15) Dare atto che le parti si autorizzano reciprocamente a ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto (o di carta d'identità valida per l'espatrio)
16) dichiarare compensate le spese legali.
Si dà atto che le condizioni n. 5, 12 e 13 della sentenza di omologa della separazione sono già state realizzate dalle parti, le quali hanno provveduto a vendere la casa coniugale e ad estinguere il mutuo in data 25.09.2025 (doc. 10). La sig.ra risiede attualmente con la Pt_1 Per_ figlia minore in un'abitazione con regolare contratto d'affitto in Via Alessandro Volta 347,
20030, Senago (MI)(doc.11). La somma percepita dalla vendita della casa è già stata ripartita tra le parti e secondo quanto stabilito nelle condizioni di separazione la sig.ra ha Pt_1 conferito 8.500€ al sig. . Per_1
Infine le parti dichiarano di avere avviato la pratica per lo scioglimento del conto corrente comune.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 08.04.2025 dal
Tribunale di Monza, passata in giudicato, e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Magnago in data 30.09.2017 (atto n. 10, Parte II, Serie A) del registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Magnago), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Magnago), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 06.11.2025
Il Presidente est.
RA IO