CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 600/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 13486101002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - V 04011 Aprilia LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6610 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1020/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso n. 600/2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di sollecito/accertamento n. 6610/2024, riguardante TARI - annualità 2019, 2020, 2021, e 2022.
La società Ricorrente_1 allega che l'impugnato avviso di accertamento si riferisce ad un immobile in locazione, sito in Aprilia alla Indirizzo_1.
Il ricorso è stato affidato a un unico motivo, difetto di legittimazione passiva;
Si è costituito il Comune di Aprilia eccependo, anzitutto, che la contribuente non ha mai presentato dichiarazione di variazione/cessazione TARI. Soltanto a seguito della notificazione dell'atto gravato -e in sede di ricorso- società la Fai Roma Nord avrebbe chiesto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento, per carenza di legittimazione passiva a far data dal mese di maggio 2020.
Si è cotituito il Comune di Aprilia, resistendo all'impugnativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Evidenzia -anzitutto- la difesa resistente, che la società Ricorrente_1 non ha mai presentato iscrizione/variazione/ cessazione TARI, nè ha mai versato la TARI, dovuta per il suddetto immobile, per le annualità in narrativa meglio indicate.
Soltanto a seguito di ricorso, secondo la prospettazione del Comune e sulla scorta di tali nuovi elementi depositati dalla contribuente, è stato possibile per l'ente resistente conoscere le specifiche ragioni avanzate dalla società Ricorrente_1; sulla base delle quali -sostiene il Comune di Aprilia- disi è proceduto alla tempestiva rettifica dell'avviso di accertamento impugnato;
e, per l'effetto è stato ridotta la pretesa per il periodo 1.1.2019- 31-5.2020. L'oggetto della controversia riguarda quindi, le sole sanzioni, relative al periodo per il quale la Ricorrente_1 era pacificamente titolare dell'immobile in contestazione;
e, per tale periodo, come ha ben chiarito l'ente comunale, anche nella difesa orale, sussitevano tutti i requisiti per applicare le sanzioni nella misura piena.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso, compensa le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 600/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 13486101002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - V 04011 Aprilia LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6610 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1020/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso n. 600/2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di sollecito/accertamento n. 6610/2024, riguardante TARI - annualità 2019, 2020, 2021, e 2022.
La società Ricorrente_1 allega che l'impugnato avviso di accertamento si riferisce ad un immobile in locazione, sito in Aprilia alla Indirizzo_1.
Il ricorso è stato affidato a un unico motivo, difetto di legittimazione passiva;
Si è costituito il Comune di Aprilia eccependo, anzitutto, che la contribuente non ha mai presentato dichiarazione di variazione/cessazione TARI. Soltanto a seguito della notificazione dell'atto gravato -e in sede di ricorso- società la Fai Roma Nord avrebbe chiesto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento, per carenza di legittimazione passiva a far data dal mese di maggio 2020.
Si è cotituito il Comune di Aprilia, resistendo all'impugnativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Evidenzia -anzitutto- la difesa resistente, che la società Ricorrente_1 non ha mai presentato iscrizione/variazione/ cessazione TARI, nè ha mai versato la TARI, dovuta per il suddetto immobile, per le annualità in narrativa meglio indicate.
Soltanto a seguito di ricorso, secondo la prospettazione del Comune e sulla scorta di tali nuovi elementi depositati dalla contribuente, è stato possibile per l'ente resistente conoscere le specifiche ragioni avanzate dalla società Ricorrente_1; sulla base delle quali -sostiene il Comune di Aprilia- disi è proceduto alla tempestiva rettifica dell'avviso di accertamento impugnato;
e, per l'effetto è stato ridotta la pretesa per il periodo 1.1.2019- 31-5.2020. L'oggetto della controversia riguarda quindi, le sole sanzioni, relative al periodo per il quale la Ricorrente_1 era pacificamente titolare dell'immobile in contestazione;
e, per tale periodo, come ha ben chiarito l'ente comunale, anche nella difesa orale, sussitevano tutti i requisiti per applicare le sanzioni nella misura piena.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso, compensa le spese.