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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3521/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti giudici: dott. Elena Scotti – Presidente dott. Annalisa Boido – Giudice estensore dott. Maria Amoruso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. r.g. 3521/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA Parte_1 C.F._1
EL EL SO e dell'avv. BARBARA MARTINUZZI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO CP_1 C.F._2
PARVIS, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
CLAUDIO TERUGGI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
CONVENUTI
Oggetto: altri istituti relativi alle successioni – impugnazione testamento
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
pagina 1 di 40 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE:
accertata la falsità delle schede testamentarie (luogo, disposizioni, data e firma) a nome di del 15.02.2016, pubblicate per atto del Notaio rispettivamente il Persona_1 Persona_2
22.05.2018 e il 01.06.2018, contenenti la revoca delle disposizioni testamentarie precedentemente formate nonché dell'intera scheda testamentaria (luogo, disposizioni, data e firma) a nome di
del 06.04.2018 effettuata in favore del signor e pubblicata in data Persona_1 Controparte_2
19.07.2018 per atto del Notaio Persona_3
dichiararle nulle e per l'effetto dichiarare la signora unica erede del de cuius Pt_1 Persona_1 in forza del testamento olografo dallo stesso formato in suo favore in data 15.12.2002.
rigettare le domande svolte in via riconvenzionale dai convenuti in giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
nominare un soggetto terzo al fine di verificare lo stato dell'immobile del de cuius sito in OG (NO), Via Cremosina n. 1;
ammettere l'audizione per testimoni sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione
“vero che”:
1. la relazione tra il signor e la signora terminava per comune accordo tra Per_1 Pt_1 gli stessi nel 2013?
2. il signor era assiduo frequentatore dell'abitazione della signora anche Per_1 Pt_1 dopo la fine della relazione?
3. la signora nonostante fosse terminata la relazione con il de cuius, ha continuato ad Pt_1 accudirlo sino alla morte: ad esempio comprandogli beni di prima necessità, vestiario, tagliandogli i capelli e cucinando per lui?
4. il giorno del decesso del signor 30.04.2018, il signor era già presente Per_1 CP_2 nell'abitazione del defunto quando è sopraggiunta la signora Pt_1
5. lo stesso giorno il signor aveva chiesto soccorso ai signori , Per_1 Parte_2 Per_4
ed il di lei marito, , poiché non si sentiva bene?
[...] Persona_5
6. gli stessi, non avendo le chiavi di casa del signor chiedevano l'intervento del signor Per_1 perché pensavano che lui avesse le chiavi? CP_2
7. gli intervenuti una volta riusciti a soccorrere il signor avvisavano la signora Per_1 dell'accaduto? Pt_1
pagina 2 di 40
8. la signora una volta giunta presso l'abitazione del sig. parlava Pt_1 Per_1 esclusivamente ai medici intervenuti delle condizioni di salute di quest'ultimo?
9. in quell'occasione, alcuna conversazione aveva luogo tra la sig.ra e il sig. Pt_1 CP_2
10. si occupava dell'organizzazione del servizio funebre la signora Pt_1
11. la signora si recava da quel momento presso l'abitazione del signor solo Pt_1 Per_1 per permettere all'agenzia funebre di sistemare la salma?
12. giungeva presso l'abitazione del signor la signora il giorno dopo il Per_1 CP_1 decesso, ed iniziava ad ispezionare tutto l'immobile?
13. il giorno dopo il decesso del de cuius, la signora dichiarava di essere “l'esecutrice CP_1 testamentaria del signor ? Per_1
14. sulla scorta di quanto affermato nel capitolo che precede la signora pretendeva di CP_1 avere in consegna tutte le chiavi dell'immobile?
15. nei giorni seguenti la signora si era recata più volte nell'abitazione e ne era uscita CP_1 con delle borse?
16. il signor nei medesimi giorni, accompagnando la signora era Persona_6 CP_1 uscito dall'abitazione con l'orologio a pendolo del de cuius?
17. il signor chiedeva più volte alla signora la consegna del testamento Persona_6 Pt_1 in suo possesso?
18. la signora il giorno del funerale, dopo la funzione, leggeva il contenuto della CP_1 revoca in suo possesso?
19. la signora chiedeva copia della prima revoca? Pt_1
20. il signor dichiarava di aver trovato la seconda revoca nell'abitazione del signor Per_6
Per_1
21. il sig. aveva con sé una fotocopia del testamento redatto in favore della sig.ra Per_1
Pt_1
22. la suddetta fotocopia era custodita dal sig. prima nella sua abitazione e poi nel suo Per_1 portafogli?
23. la suddetta fotocopia era stata fatta con il consenso del sig. Per_1
24. il sig. sapeva che quella in suo possesso era una fotocopia fin dal principio? Per_1
Si indicano quali testimoni:
residente in [...]: sui capitoli 1, 2, Testimone_1
3, 21,22,23,24.
pagina 3 di 40 residente in [...]-7 Persona_4
e
, residente in [...]-7: entrambi sui capitoli da 4 Persona_5
a 20;
, residente in [...]H: sul capitolo Testimone_2
3;
, residente in [...]: sul capitolo 3; Testimone_3
. si chiede l'ammissione del documento n. 17 prodotto dalla presente difesa con nota del
24.01.2024 per le ragioni ivi esposte;
. ci si oppone all'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attrice e della Parte_1 prova per testi richieste dal sig. nei propri scritti difensivi nonché dell'ordine di Controparte_2 ispezione della casa del sig. ivi contenuto;
Persona_1
. ci si oppone altresì alle istanze di prove orali formulate dalla difesa nelle proprie CP_1 memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 2 e n. 3 nonché alle istanze di esibizione e sequestro ivi contenute;
. nella denegata ipotesi di ammissione della prova ex adverso articolata, si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli stessi capitoli e con gli stessi testi;
. ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica grafologica avanzata dalla convenuta sig.ra per le ragioni già esposte in narrativa nonché alla richiesta di CP_1 sostituzione del CT dalla stessa avanzata;
. Ci si oppone all'ammissione della produzione documentale depositata dalla difesa CP_1 con nota di deposito del 21.06.2023, nonché all'ammissione del doc. 25 prodotto da quest'ultima, in quanto irrituale e fuori termine così come chiarito dalla presente difesa nelle note del 24.01.2024, nonché all'ammissione del doc. 26 della difesa per le ragioni esposte nella memoria di CP_1 replica del 20.06.2024”.
Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni avversaria istanza, domanda ed eccezione, rigettato il contraddittorio su eventuali nuove domande o eccezioni che fossero proposte dalle controparti:
In istruttoria:
ribadite, occorrendo, le istanze di rimessione in termini ex art. 153 2° c. c.p.c. di cui alle note di deposito del 21.6.2023 e del 29.5.2024, ammettere la produzione dei documenti 23 (verbale pagina 4 di 40 d'udienza del giorno 8.6.2023 nel procedimento penale 2952/2018 R.G.N.R., proc. Pen. N. 166/21 R.G. a carico di ) e 26 (sentenza n. 453/2024 del Tribunale di Novara, Controparte_2
Sezione Penale, resa nel procedimento penale 2952/2018 R.G.N.R., proc. Pen. N. 166/21 R.G. a carico di pubblicata in data 23.5.2024); Controparte_2
previa rimessione in termini ex art. 153 2° c. c.p.c., ammettere la produzione, quale doc. 27, della sentenza n. 5420 del 18.11.2024, che si deposita con le presenti note, pubblicata in data 17.12.2024 ed emanata nel procedimento R.G. 2952/18 R.G.N.R., R.G. 2914/24 C. APP., con cui la Corte d'appello di Torino, Sez. Iª Penale, ha confermato integralmente la sentenza n. 453/2024 del Tribunale di Novara contro di cui al doc. 26 di parte Controparte_2 CP_1
ordinare al notaio di ER l'esibizione in giudizio degli originali Persona_2 dei due testamenti olografi del 15.2.2016 da ella pubblicati con rogiti Rep. 15781 Racc. 11081 del 22.5.2018 e Rep. 15811 Racc. 11101 del 1.6.2018 dettando gli opportuni provvedimenti per la loro custodia, ovvero disporre il sequestro dei predetti testamenti presso il notaio depositario, dettando gli opportuni provvedimenti per la loro custodia, ovvero dettare in ogni caso gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione degli accertamenti peritali sugli originali dei testamenti in questione;
ordinare al notaio con studio in Novara e sede secondaria in ER Persona_3
l'esibizione in giudizio dell'originale del testamento olografo del 6.4.2018 da egli pubblicato in ER con rogito Rep. 86458 Racc. 17004 del 19.7.2018 dettando gli opportuni provvedimenti per la custodia del documento, ovvero disporre il sequestro del predetto testamento presso il notaio depositario, dettando gli opportuni provvedimenti per la sua custodia, ovvero dettare in ogni caso gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione degli accertamenti peritali sull'originale del testamento in questione;
disporre nuova consulenza tecnica grafologica volta ad accertare l'autografia o l'apocrifia dei due testamenti olografi a firma datati 15.2.2016 pubblicati dal notaio Persona_1 Per_2 con rogiti Rep. 15781 Racc. 11081 del 22.5.2018 e Rep. 15811 Racc. 11101 del 1.6.2018 e
[...] della scheda testamentaria datata 6.4.2018 pubblicata dal notaio con rogito Rep. Persona_3
86458 Racc. 17004 del 19.7.2018, ammettendo quali scritture di comparazione i documenti indicati al punto 25 della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 25.5.2020, affidando l'incarico a consulente diverso dal C.T.U. nominato per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. e, nel presente procedimento, già incaricato dal G.I.: i) di esprimere le proprie considerazioni in merito alle osservazioni tecniche svolte dal consulente tecnico dell'esponente in relazione alla relazione di A.T.P. acquisita al giudizio e, successivamente, ii) di procedere ad integrare la consulenza depositata rispondendo ai nuovi quesiti formulati dal G.I. con ordinanza 22.6.2023;
ammettere le prove per interpello e testi dedotte dalla signora in memoria ex art. CP_1
183 6° c. n. 2 c.p.c. del 31.3.2021 con i testi ivi indicati;
pagina 5 di 40 non ammettere la produzione di cui al doc. 9 di parte effettuata con la memoria ex CP_2 art. 183 6° c. n. 2 c.p.c. (chiavetta USB con registrazione del 16.9.2018);
in caso di loro riproposizione, non ammettere le prove per interpello e testi dedotte da parte attrice e da parte convenuta e le ulteriori istanze istruttorie da questi formulate;
CP_2
in caso di ammissione delle prove orali dedotte dalle controparti, ammettere la signora alla prova contraria diretta sui capitoli ammessi, con i testi indicati al punto 8 del CP_1 paragrafo C della memoria ex art. 183 6° c. n. 3 c.p.c. del 20.4.2021.
Nel merito:
respingere le domande attoree e la domanda riconvenzionale di parte convenuta CP_2
accertare e dichiarare che il testamento olografo datato 6.4.2018 pubblicato dal notaio con rogito Rep. 86458 Racc. 17004 del 19.7.2018 non è autografo del de cuius sig. Persona_3
e dichiararne conseguentemente la nullità; Persona_1
accertare l'autografia del de cuius sig. dei due testamenti olografi datati Persona_1
15.2.2016 pubblicati dal notaio con rogiti Rep. 15781 Racc. 11081 del 22.5.2018 e Persona_2
Rep. 15811 Racc. 11101 del 1.6.2018;
accertare e dichiarare che la signora è l'unica erede del signor CP_1 Persona_1 deceduto a OG in data 30.4.2018;
con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge, rimborso spese generali e spese successive occorrende.
Si deposita sub doc. 27 sentenza n. 5420 del 18.11.2024, pubblicata in data 17.12.2024, della Corte d'appello di Torino, Sez. Iª Penale”.
Per parte convenuta CP_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa rimessione della causa in istruttoria per:
l'ammissione delle prove orali per interrogatorio formale dell'attric Pt_1
(sui capitoli n. 1-2-5-8-19-20-21-22-23-24) e per testi sui seguenti capitoli:
[...]
1) vero che il signor , prima della sua morte avvenuta il 30.4.2018, viveva da Persona_1 solo nella sua casa in OG (NO), Via Cremosina, n. 1, dopo che nel 2013 aveva terminato la convivenza e cacciato dalla propria casa la signora , con la quale aveva convissuto a Parte_1 decorrere dal 1999;
2) vero che il signor nel 2013 aveva allontanato dalla sua casa in OG (NO), Via Persona_1
Cremosina, n. 1, la signora perché aveva scoperto che aveva delle relazioni con altri Parte_1 uomini;
pagina 6 di 40 3) vero che il signor era un cugino ed un carissimo amico da sempre del defunto Controparte_2
, il quale era stato anche padrino di battesimo di suo figlio;
Persona_1 Persona_7
4) vero che, dopo la fine della convivenza con la signora e quindi dopo il 2013 e sino Parte_1 al momento della sua morte in data 30.04.2018, il signor esprimeva più volte anche Persona_1 in pubblico il proprio risentimento e la propria contrarietà per il comportamento della ex convivente;
Parte_1
5) vero che, dopo la fine del rapporto di convivenza e quindi nel 2013, il signor Persona_1 chiedeva alla signora la restituzione del testamento olografo che aveva redatto a suo Parte_1 favore in unico originale e che la signora gli consegnava una mera fotocopia Parte_1 trattenendo per sé l'originale;
6) vero che verso la fine dell'anno 2015 e l'inizio dell'anno 2016 il signor si recava Persona_1 presso lo Studio del Notaio di ER (NO), accompagnato dalla signora Per_2 [...]
per revocare il precedente testamento e per farne uno nuovo;
Parte_3
7) vero che nell'incontro presso lo Studio del Notaio di ER (NO) il signor Per_2 Per_1
a domanda del Notaio indicava come sua persona di fiducia per la sua eredità il
[...] Per_2 signor;
Controparte_2
8) vero che nel 2016 il signor si accorgeva che la signora aveva Persona_1 Parte_1 trattenuto con sé l'originale del testamento olografo ed informava della circostanza la signora
, provvedendo a redigere di suo pugno due revoche del precedente testamento olografo Parte_1
e mettendo in entrambe come erede universale il nominativo del signor;
Controparte_2
9) vero che nel 2016 il signor aveva dato le due revoche testamentarie in custodia al Persona_1 signor;
Persona_6
10) vero che in un giorno dell'anno 2017 il signor aveva invitato il signor Persona_1 [...] ad accompagnarlo presso la casa del signor in Briga Novarese (NO), Via CP_2 Persona_6
San Tommaso, n. 25: in tale occasione il signor aveva espresso il proprio desiderio di Persona_1 lasciare la sua eredità al signor;
Controparte_2
11) vero che, per il rapporto di amicizia che aveva col signor , nell'anno 2017 e Controparte_2 nell'anno 2018 il signor si recava quasi tutti i giorni verso le ore 13, presso la casa Persona_1 del signor in OG (NO), Via Soldi, n. 19, e si fermava con lui e sua moglie Controparte_2 [...]
a chiacchierare;
Parte_4
12) vero che in data 3.4.2018 il signor verso le ore 13 si recava a casa del signor Persona_1
in OG (NO), Via Soldi, n. 19, e, alla presenza della signora Controparte_2 Parte_4
moglie del signor , diceva al signor di sentirsi vecchio e
[...] Controparte_2 Controparte_2 stanco e gli comunicava la propria intenzione di nominarlo erede di tutti i suoi beni;
pagina 7 di 40 13) Vero che in data 03.04.2018 il signor ringraziava il signor ma Controparte_2 Persona_1 gli diceva che doveva scrivere di suo pugno le sue volontà e consegnarle ad un Notaio;
14) Vero che in data 03.04.2018 il signor , sapendo che il signor Controparte_2 Persona_1 teneva nel suo portafoglio la fotocopia del testamento fatto alla sua precedente compagna, Pt_1
, gli diceva di trascrivere su un nuovo foglio quello che era stato scritto nel precedente
[...] testamento cambiando il nome di chi voleva nominare quale nuovo erede;
15) Vero che il signor negli anni dal 2014 al 2018 aveva più volte affermato la Persona_1 propria volontà di nominare proprio erede universale il signor in parecchie Controparte_2 occasioni in pubblico ed in particolar modo presso la Piazza del Comune di OG (NO) dove era solito incontrare i suoi amici;
16) Vero che in data 17.10.2015, nel giorno del pranzo di matrimonio del signor , Persona_7 proprio “figlioccio” di battesimo, il signor manifestava la sua volontà di nominare Persona_1 proprio erede universale il signor;
Controparte_2
17) vero che in data 09.04.2018 sempre verso le ore 13 il signor si recava presso la Persona_1 casa del signor e, alla presenza della signora e della signora Controparte_2 Parte_4
, consegnava al signor un foglio piegato in quattro, senza busta, e Persona_8 Controparte_2 gli diceva che si trattava dell'originale del proprio testamento e che aveva scritto altri due originali del testamento, dei quali uno l'avrebbe tenuto per sé, mettendolo nel cassetto dell'armadio posizionato fuori dalla cucina dove teneva la ricevute delle bollette, e l'altro lo avrebbe dato ad un Notaio oppure ad un avvocato;
18) vero che in data 09.04.2018, dopo la consegna del foglio piegato in quattro da parte del signor
, il signor lo apriva e leggeva ad alta voce il testo del foglio nel quale Persona_1 Controparte_2 era nominato quale erede universale del signor a quel punto il signor Persona_1 [...] invitava il signor a depositare da un Notaio uno dei due originali del CP_2 Persona_1 testamento olografo che aveva scritto e che aveva tenuto per sé;
19) vero che, nella tarda serata del 30.04.2018, dopo la morte del signor il signor CP_3
riceveva una telefonata dalla signora parente del signor Controparte_2 Persona_4 Per_1
che si trovava presso la casa del defunto e che gli comunicava che la signora
[...] Parte_1 aveva urgente necessità di parlargli;
20) vero che il signor il giorno 30.4.2018 si recava verso le ore 23 presso la casa Controparte_2 del signor e là trovava la signora col marito, la signora Persona_1 Persona_4 Pt_2
e la signora la quale con insistenza gli chiedeva se sapeva di qualche
[...] Parte_1 testamento che avesse fatto il si-gnor dopo il suo;
Persona_1
21) vero che il signor , atteso che si era nell'immediatezza della morte del signor Controparte_2
e che si era ancora addirittura in presenza del corpo del defunto, rispondeva che non Persona_1
pagina 8 di 40 sapeva nulla e tornava a casa sua mentre la signora rimaneva da sola Parte_1 nell'abitazione del defunto;
22) vero che nei giorni successivi alla morte del signor la signora Persona_1 Parte_1 chiamava telefonicamente quasi ogni settimana il signor per avere notizie del Controparte_2 testamento del signor perché lei aveva fatto pubblicare in data 16.05.2018 dal Persona_1
Notaio di ER (NO ) il testamento olografo datato 15.12.2002 che era in Persona_9 suo possesso;
23) vero che, nei giorni successivi alla morte del signor in una conversazione Persona_1 telefonica, la signora diceva al signor che aveva saputo che erano Parte_1 Controparte_2 state pubblicate dal Notaio di ER le due schede testamentarie del signor Persona_2
datate entrambe 15.02.2016, con le quali venivano revocati i precedenti testamenti Persona_1 senza provvedere ad alcuna nuova altra nomina di erede, rispettivamente in data 22.05.2018 su richiesta del signor ed in data 01.06.2018 su richiesta della signora , Persona_6 CP_1 nonostante che una delle due schede fosse già stata depositata dal Notaio di Persona_10
ER in data 9.5.2018, e che secondo lei tali schede erano false e non autentiche;
24) vero che nel mese di luglio del 2018 la signora si recava a casa del signor Parte_1 [...] per vedere il testamento in suo possesso e, dopo averlo esaminato, confermava che la CP_2 scrittura e la firma erano quelle del signor;
Persona_1
25) vero che in data 16.09.2018 in un incontro presso la casa del fratello del signor Persona_6 in Briga Novarese (NO) la signora raccontava alle persone presenti come si poteva CP_1 falsificare una firma ricalcandola con la sovrapposizione di un vetro, come risulta dalla registrazione vocale dell'incontro effettuata il 16.9.2018 che la S.V. mi fa ascoltare dal punto 2 ore e 35 minuti in poi con la chiavetta USB prodotta in causa come documento n. 9 dalla parte convenut . Controparte_2
Si indicano a testi:
- residente in [...], sui capitoli 1-2-3-4-8-9- 10-11-12-13- Parte_4
14-15-17-18-19-22-23-24-25);
- , residente in [...], sui capitoli n. 6) e 7); Parte_3
- , residente in [...], sul capitolo n. 16); Tes_4
- , residente in [...] sul capitolo n. 16; Tes_5
- , residente in [...], sui capitoli n. 1-2-3-4-15), Tes_6
- , resudente in ER (NO), sui capitoli n. 1- 2-3-4-15). Testimone_7
************************************************************************
pagina 9 di 40 b) l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta sul CP_4 sopraindicato capitolo n. 25);
l'ordine del Giudice alle parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 e 258 C.p.c., di consentire, anche tramite il CT già nomi-nato
[...]
l'ispezione della casa del in OG (NO), Persona_11 Controparte_5
Via Cremosina, n. 1, al fine di verificare se siano ivi presenti e rinvenibili gli altri due originali del testamento datato 6.4.2018, che il signor aveva predisposto a favore del signor Persona_1
e che aveva trattenuto per sé, originali che a tutt'oggi non sono stati trovati, e che Controparte_2 potrebbero anche essere diversi da quello consegnato il 09.04.2018 al signor e da Controparte_2 quest'ultimo pubblicato il 19.07.2018.
NEL MERITO: rigettare tutte le domande proposte dalla signora nei confronti del Parte_1 signor con l'atto di citazione del 13.12.2019 in quanto infondate in fatto ed in Controparte_2 diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare che il testamento olografo datato 6.4.2018 a nome pubblicato il 19.7.2018 dal Notaio è vero, Persona_1 Persona_3 autentico ed autografo e conseguentemente che il signor è l'unico erede del signor Controparte_2
, deceduto in OG (NO) il 30.4.2018. Persona_1
Con vittoria dei compensi e delle spese processuali”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione da parte dell'attrice delle Parte_1 due schede testamentarie a nome di datate 15.02.2016, pubblicate per atto Persona_1 del Notaio rispettivamente il 22.05.2018 e il 01.06.2018, contenenti la revoca Persona_2 delle disposizioni testamentarie precedentemente formate dal de cuius, nonché della scheda testamentaria a nome di datata 06.04.2018 effettuata in favore del signor Persona_1
e pubblicata in data 19.07.2018 per atto del Notaio , in Controparte_2 Persona_3 quanto nessuna di esse proveniente dalla mano dell'apparente testatore, con conseguente accertamento che l'attrice è l'unica erede del defunto in forza del testamento Persona_1 olografo dallo stesso redatto in suo favore in data 15.12.2002.
avvalendosi delle revoche testamentarie su menzionate, di cui sostiene CP_1
l'autenticità, e vantando diritto ereditario per successione legittima, in quanto unica successibile in vita alla data del decesso del de cuius (quale collaterale di quarto grado rispetto al de cuius - unica nipote della mamma del signor signora Persona_1 [...]
– e non avendo il defunto lasciato altre persone cui la legge riservi una quota di Per_12 eredità o altri diritti di successione, come è pacifico in causa) resiste alle pretese attoree, pagina 10 di 40 nonché a quelle del convenuto impugnando a propria volta il testamento CP_2 apparentemente redatto in favore di quest'ultimo in data 6.4.2018.
dal canto proprio, avvalendosi del testamento del 6.4.2028, di cui chiede Controparte_2 dichiararsi l'autenticità, agisce per l'accertamento della propria qualità di erede di
[...]
Per_1
2.
Ai sensi dell'art. 602, co. 1 c.c., l'autografia e la sottoscrizione, unitamente alla data, costituiscono requisiti essenziali per la validità del testamento olografo. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento - escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni - e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore.
L'autografia deve concernere tutti i suddetti elementi del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore. In assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 606, co. 1 c.c. e, quindi, privo di qualsiasi efficacia.
Va altresì richiamato che, secondo giurisprudenza costante (per tutte cfr. Cass., SS.UU., n. 12307/2015) la parte che intende contestare l'autenticità del testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e deve dare la prova di quanto afferma. Il testamento olografo è, infatti, una scrittura privata del tutto peculiare, in quanto caratterizzata da una intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti. La parte che agisce per contestarlo in giudizio pone una quaestio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi, a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità.
Sulla parte che contesti l'autenticità del documento olografo ovvero deduca che la scheda testamentaria non proviene da chi ne appare l'autore grava l'onere della prova, ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita.
Nella specie, l'attrice impugna tutti testamenti successivi a quello del 2002, in base al quale ella è stata chiamata all'eredità.
Parimenti impugna il testamento del 6.4.2018, la cui validità CP_1 neutralizzerebbe l'operatività delle norme sulla successione ab intestato, in base alle quali sarebbe lei ad essere chiamata a succedere al de cuius Persona_1
3.
pagina 11 di 40 L'odierna causa è stata preceduta da procedimento ex art. 696 bis c.p.c., introdotto con ricorso depositato in data 14.02.2019 innanzi al Tribunale di Novara da CP_1 volto a far accertare se fossero o meno autentiche le schede testamentarie disposte da
[...] in favore di in data 15.12.2002 e di in data Per_1 Parte_1 Controparte_2
06.04.2018, accertamento cui non si opponevano gli allora resistenti che ne Parte_1 chiedeva l'estensione anche alle due schede testamentarie di revoca sottoscritte da
[...] in data 15.02.2016, e Per_1 Controparte_2
All'esito dell'accertamento peritale ivi svolto, il CT nominato, dott.ssa Per_11 concludeva nel senso che “sono apocrifi: le due revoche testamentarie di
[...] Persona_1 del 15/2/2016 (doc.2 e 3 parte ric.) e la scheda testamentaria di del 6/4/2018 (doc. Persona_1
5 parte ric.), mentre è autentica la scheda testamentaria di del 15/12/2002”. Persona_1
4.
Il presente giudizio è stato istruito sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mentre non sono state ammesse le prove orali dalle stesse indicate.
Sotto il primo profilo, occorre precisare che le note prodotte dalla convenuta nel CP_1 corso del giudizio, a firma di esperti a ciò incaricati o dei consulenti tecnici di parte qui nominati, per lo più irritualmente e al di fuori delle ordinarie scansioni processuali nell'ambito delle quali il contraddittorio processuale dovrebbe svolgersi, sono utilizzabili - pur rimanendo censurabile la condotta della parte che vi ha dato ingresso con siffatte modalità - nei limiti consentiti dalla loro natura di mere allegazioni tecniche, alla luce del principio per cui “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni
o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CT e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (Cass., SS.UU., n. 5624/2022).
Quanto alle produzioni strettamente documentali, interessate dal maturare delle preclusioni di cui all'art. 183, co. 6 nn. 2 e 3 c.p.c., i documenti nn. 23 e 24 di parte convenuta depositati il 21.6.2023, sono di formazione successiva alle date di CP_1 scadenza delle memorie previste dalle norme appena richiamate, così come il documento n. 26 (sentenza n. 453/2024 del Tribunale di Novara pubblicata il 24.5.2024), depositato il 29.5.2024, e il documento n. 27 (sentenza n. 5420 del 18.11.2024 della Corte d'appello di Torino, pubblicata il 17.12.2024), depositato con le note di precisazione delle conclusioni del 17.2.2025. Tutte le produzioni menzionate sono avvenute nella prima occasione di pagina 12 di 40 impulso processuale utile, rispetto alla data di formazione del documento, e, pertanto, devono ritenersi ammissibili.
E', invece, inammissibile la produzione della querela sporta contro ignoti da Parte_1 per la ritenuta falsità delle schede testamentarie del 2016 e del 2018, proposta il 18.2.2020 e integrata l'11.6.2021, in quanto tardivamente avvenuta in uno con la comparsa conclusionale, depositata il 9.5.2025.
E' altresì inammissibile la produzione di note tecniche a firma del consulente di parte di in allegato alla memoria di replica, per quanto non precedentemente già CP_1 scritto e argomentato, in quanto avvenute senza possibilità di contraddittorio con le altre parti.
Quanto alle prove per interpello e testi, deve richiamarsi e ribadirsi l'esclusione di cui all'ordinanza del GI emessa in data 21.12.2021.
Le capitolazioni articolate da tutte e tre le parti sono volte, per un verso, a ricostruire la natura dei personali rapporti intercorsi fra le stesse in passato ed esistenti al momento del decesso del al fine di giustificare le disposizioni di ultima volontà che quest'ultimo Per_1 avrebbe, infine, deciso di lasciare. Per altro verso, intenderebbero avvalorare l'autenticità dei testamenti attraverso la ricostruzione circostanziale della volontà di revoca di precedente testamento che il de cuius avrebbe manifestato, anche presso notai, nonché della manifestazione dell'intento di chiamare alla propria successione soggetti diversi dalla (la cugina o l' Secondo le versioni) e tramite la prova della consegna della Pt_1 CP_2 scheda direttamente da parte del testatore e delle modalità di rinvenimento delle schede da parte di terzi estranei.
A prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla difficile valutazione dell'attendibilità dei testi sulle circostanze in esame, in considerazione della natura delle circostanze oggetto di escussione e senza potersi compiutamente ricostruire, in questa sede, i rapporti intercorrenti fra gli stessi, il de cuius e le parti, rimane il dato, dirimente, per cui nessuno dei testi avrebbe potuto riferire della provenienza effettiva delle schede di cui si discute dalla mano del testatore: circostanza non capitolata da alcuna delle parti e unica che, a fronte dell'esistenza di pareri tecnici attestanti la falsità delle schede successive a quella del 2002 (fra cui in primis il parere del CT nominato in ATP, in relazione sia alle revoche sia al testamento del 2018), sarebbe stata eventualmente valutabile ai fini della decisione sulle impugnazioni proposte.
Per la stessa ragione non si può attribuire particolare significato alle risultanze della prova testimoniale raccolta nel processo penale n. 2952/2018 RGNR, di cui sono stati prodotti dalla convenuta alcuni atti ed esitato nella condanna in primo grado di CP_1 per il reato di cui all'art. 491 c.p. da parte del Tribunale di Novara, Controparte_2 confermata dalla Corte d'Appello di Torino, se non nel senso di rilevarne conferma pagina 13 di 40 dell'incertezza delle diverse narrazioni fornite dalla vicenda, anche attraverso la voce dei testi.
In disparte la considerazione che, in sede penale, l'odierna convenuta ha assunto il ruolo di persona offesa, e come tale è stata escussa, mentre in questa sede la stessa vanta titolo ereditario sulla base di schede testamentarie anch'esse contestate come false, non si può fare a meno di rilevare come, già solo sulla base dei parziali atti riversati nel presente giudizio, emergono una serie di incongruenze che convincono ulteriormente della difficoltà di ricostruire per testi le ultime volontà del de cuius (fermo rimanendo che la prova di eventuali esternazioni non proverebbe anche che esse si siano tradotte, tal quali, in atto di ultima volontà, e che persino la consegna della scheda da parte dello stesso quand'anche dimostrata, non proverebbe per ciò stesso la provenienza dello Per_1 scritto dalla effettiva mano del testatore).
Il asseritamente mosso dalla volontà di invalidare il testamento precedentemente Per_1 redatto in favore della che si rifiutava di restituirglielo, sarebbe stato Pt_1 accompagnato presso il Notaio da (secondo quanto riferito da Per_2 Parte_3 quest'ultima, citata come teste, in entrambi i giudizi, dal solo , cui avrebbe chiesto CP_2 addirittura di entrare nello studio del Notaio e di ascoltare la conversazione con il professionista, benché la fosse una semplice conoscente, come riferito dalla teste Pt_3 medesima. Dal Notaio il avrebbe avuto indicazioni su come redigere e Per_2 Per_1 depositare un nuovo testamento e l'avvertenza di depositarlo presso un professionista o una persona di fiducia, oltre alla consegna di un facsimile.
Secondo il teste (citato come teste in entrambi i giudizi dalla sola , questi Per_6 CP_1 avrebbe accompagnato il immediatamente dopo, da un altro Notaio (il Notaio Per_1
, perché il avrebbe voluto verificare che cosa esattamente avesse Per_10 Per_1 firmato presso lo studio del Notaio (il modulo per la privacy, secondo la teste , Per_2 Pt_3 che ha però riferito che fosse addirittura ritornato presso il primo studio notarile a Per_1 farsene dare una copia).
Il Notaio - soltanto – sarebbe giunto a spiegargli che era sufficiente revocare il Per_10 precedente testamento per invalidarlo, cosa che puntualmente il de cuius avrebbe fatto scrivendo due revoche e lasciandone una nella propria abitazione (dove, a detta della nel presente giudizio, sarebbe stata rinvenuta dalla persona che frequentava il CP_1
giorni dopo la sua morte, in un cassetto già più volte ispezionato da varie persone, Per_1 fra cui la medesima, senza che alcuno lo vedesse: rinvenimento, dunque, del tutto CP_1 privo di rilievo, una volta acclarato che molte persone, compresa la ebbero CP_1 accesso all'abitazione dopo la morte del de cuius) e consegnandone una al , con Per_6
l'incarico di farla avere alla erede per diritto di successione legittima, alla sua CP_1 morte (e però incaricando un parente, tale , secondo quanto riferito in Persona_13 sede penale - e non direttamente il , come sarebbe stato logico - di contattare la Per_6
pagina 14 di 40 alcuni giorni prima di morire, per renderle noto di rivolgersi a tempo debito al CP_1
per il testamento). Per_6
In sede penale il ha riferito di avere assistito alla redazione da parte del di Per_6 Per_1 una delle due revoche (cfr. sentenza di primo grado, p. 7), circostanza qui neppure capitolata.
Tale figlio di un amico del de cuius, poi, ha riferito nel processo penale che, Persona_14 dopo avere, a suo dire, egli stesso consigliato al di fare un testamento che Per_1 annullasse il precedente, pur nello stesso tempo consigliandogli (non di rivolgersi a un Notaio, ma di rivolgersi al per) andare da un Notaio, il gli avrebbe fatto Per_6 Per_1 vedere i due testamenti con cui aveva inteso annullare il precedente, circostanza qui non dedotta (anche perché contrastante con l'assunto, sostenuto dalla in questo CP_1 giudizio, per cui il si sarebbe recato la mattina del 15.2.2016 dal Notaio Per_1 Per_10
– senza averli, evidentemente, ancora scritti – e già la mattina del 16.2.2016 avrebbe consegnato una delle due copie al , per cui non si comprenderebbe quando abbia Per_6 potuto mostrarli al . Per_14
Solo in allegato alla comparsa di costituzione di in questo giudizio sono CP_1 stati prodotti due “modelli” di testamento, un modulo di verifica della clientela e un modulo antiriciclaggio, dalla stessa non menzionati in querela. Si rileva, peraltro, che il modulo ad apparente firma che in allegazione sarebbe quello consegnato dal Per_1
Notaio è privo di intestazione e di data e non è compilato, a parte il campo Per_10 relativo alla firma.
Non può non rilevarsi, poi, che il de cuius, dopo aver asseritamente consultato ben due Notai e averne ricevuto addirittura delle bozze di schede testamentarie, avrebbe provveduto a elaborare i testi delle revoche (e del successivo testamento in favore di per proprio conto, utilizzando come modello – come si vedrà, copiando più che CP_2 pedissequamente il testo e la sua distribuzione sul foglio – quello precedentemente redatto in favore della di cui conservava – a detta di tutte le parti, che dunque ne erano Pt_1 tutte a conoscenza – una fotocopia.
Ribadito, infine, ancora una volta che la ricostruzione del contesto non è probante rispetto alla manoscrittura di un testamento, non può non rilevarsi come pacificamente l'attrice sia stata fra le persone immediatamente recatesi presso l'abitazione del de cuius, alla sua morte (evidentemente perché avvisata dai presenti nei primi istanti dell'accaduto), come riferito anche da e come sia stata la stessa a occuparsi del funerale e a sostenere le relative CP_2 spese, circostanza riferita e documentata dall'attrice e, comunque, non contestata. Tali due oggettive circostanze contrastano con gli assunti, sostenuti da entrambe le parti convenute, per cui i rapporti fra la e il si sarebbero del tutto deteriorati, Pt_1 Per_1 con la fine della loro relazione sentimentale.
pagina 15 di 40 Emerge, poi, anche dalle deduzioni delle parti convenute come il testamento in possesso della sia pacificamente autentico (su tale questione si tornerà più avanti), Pt_1 discutendosi, semmai, della asserita volontà del testatore di privarlo di efficacia, non essendo, in tesi, riuscito a ottenerne la restituzione.
5.
Va, infine, ribadita l'inammissibilità dell'istanza di ispezione proposta dal convenuto che ha domandato l'accesso all'abitazione che fu del de cuius per la ricerca degli altri CP_2 due originali del testamento che, secondo il convenuto, il avrebbe dichiarato di Per_1 avere redatto.
Non vi è, infatti, alcuna certezza – anche a voler prestare fede alla dichiarazione de relato del convenuto – che i due altri originali effettivamente esistano.
Il avrebbe in realtà dichiarato che una delle altre due schede l'avrebbe depositata Per_1 presso un notaio o un avvocato, ma a distanza ormai di molti anni dalla morte del de cuius nessun professionista ha reso nota l'esistenza di tale testamento.
Quanto all'altra, posto che risulta dalle sue stesse deduzioni che l' medesimo abbia CP_2 avuto accesso all'abitazione del anche nell'immediatezza del decesso dello stesso, Per_1 senza essersi attivato nella ricerca che oggi richiede, non vi è alcun concreto elemento che lasci ritenere che esista una seconda copia del testamento, né che conforti sul fatto che, alla data della domanda, dopo plurimi passaggi di numerose persone dall'abitazione, essa ancora vi si potesse trovare.
Non ci si può, poi, esimere dal rilevare sin d'ora che – come meglio sarà esaminato nel prosieguo della motivazione - la copia della scheda in possesso dell' all'esito CP_2 dell'istruzione condotta nel presente giudizio (come pure nel procedimento penale a suo carico, sebbene con accertamento non ancora definitivo) è risultata falsa. Non è possibile, dunque, attribuire alcun credito alla difesa della parte, che si risolverebbe nel ritenere che il testatore avrebbe consegnato all'erede designato la scheda apocrifa e avrebbe tenuto per sé, nascondendole nella propria abitazione, le schede autentiche.
6.
E' necessario, a questo punto, procedere alla disamina delle risultanze degli approfondimenti grafologici compiuti sulle schede testamentarie oggetto di causa dapprima nel procedimento di consulenza tecnica preventiva e poi in questo processo.
6.1.
La consulenza tecnica svolta in ATP
Nel procedimento di istruzione preventiva sono state oggetto di accertamento peritale tutte le schede testamentarie a firma “ . Persona_1
pagina 16 di 40 Quanto al testamento a suo tempo redatto in favore dell'odierna attrice, il CT ha osservato, rispetto a tale scheda, che la scrittura espressa nel documento “mostra con chiarezza elementi di spontaneità e di naturalezza esecutiva per: -assenza di riprese artificiose e di punti di sosta anomali;
-inclinazione costante a destra degli assi letterali (solo un paio di lettere hanno gli assi dritti o rovesciati); -modalità di apposizione dei puntini sulle “i”; -alternanza pressoria evidente soprattutto nella diversità di colore tra tratti discendenti e tratti ascendenti, nonostante la modesta differenza di spessore che questi manifestano a causa del mezzo scrittorio utilizzato (penna biro)”. Rilevava che è una scrittura curva, perché i tratti letterali e i collegamenti assumono movimenti curvilinei, di calibro medio-piccolo, “parca” perché i tratti finali non sono molto estesi;
che la velocità esecutiva è moderata con lettere staccate tra loro, alternate a gruppi di lettere attaccate;
che il ritmo esecutivo non era né lento né troppo veloce, mediamente fluido;
che la triplice larghezza (largo di lettere, largo fra lettere e largo tra parole) è rappresentata in modo equilibrato;
che le lettere e le parole sono scritte rispettando il rigo di base prestampato, con qualche lettera e/o gruppi di lettere, all'interno delle parole, che si dispongono al di sotto di questo.
Notava il CT che si rilevano alcune correzioni alla luce del sole, considerate quindi genuine, e delle originalità nel tracciamento di alcune lettere che possono derivare da una scarsa scolarizzazione dell'autore, come la lettera “p” tracciata come la “g”.
Il CT, concluso che l'intero testo fosse stato scritto da un'unica mano, procedeva alla comparazione con le firme autentiche a disposizione, rinvenendo plurime corrispondenze sostanziali con la firma del testamento 15.2.2002, puntualmente evidenziate nella relazione. Ciò pur rilevando stentatezze e minore velocità esecutiva in alcuni tratti delle firme autentiche, rispetto alla firma in verifica, che, tuttavia, era stata apposta nel 2002: essendovi, infatti, per il resto piena consonanza negli aspetti sostanziali, identificativi della scrittura, il CT riteneva potersi trattarsi di naturali differenze legate all'invecchiamento corporeo.
La conclusione del consulente, dunque, era nel senso dell'autenticità del testamento, in quanto proveniente integralmente dalla mano di Persona_1
Al riguardo è d'altra parte necessario rilevare che, nel presente giudizio, nessuna delle parti ha impugnato il testamento in questione, né la relativa scrittura è stata disconosciuta dagli altri soggetti che rivendicano per sé la qualità di erede ai sensi dell'art. 214 co. 2 c.p.c., con la conseguenza non solo che detto testamento va considerato valido, ma anche che la relativa scrittura deve essere considerata autentica e, dunque, sin d'ora, pienamente utilizzabile per la comparazione con le successive schede.
Quanto alle due revoche del 15.2.2016, il CT, esposto che “le due scritture in verifica sono scritte sulla prima facciata di un foglio protocollo a righe uso bollo di colore avorio, con una penna a inchiostro di colore blu”, rilevava, in primo luogo, che emerge “chiaramente che questi due
pagina 17 di 40 documenti sono stati redatti con la stessa modalità, con lo stesso contenuto letterale e da una unica mano, come è possibile osservare ictu oculi”, evidenziando che le due scritture hanno lo stesso allineamento del margine sinistro (solo la parola “fisiche” in una revoca è scritta in modo non allineato) e del margine destro con le stesse parole scritte prima dell'andare a capo.
Il CT, poi, esponeva che nel corso delle operazioni peritali il testo era stato esaminato con l'ausilio di una macchina fotografica a raggi infrarossi, messa a disposizione dal consulente di parte dott. . All'esito di tale esame, il CT CP_2 Persona_15 riferiva di aver individuato dei tratti precedentemente tracciati e poi ripassati con penna blu: “il tratto più leggero è quello tracciato in un primo momento dall'autore del ricalco poi ripassato con penna blu”. Alla relazione erano allegate una foto, in cui appare il doppio tracciato, nonché una foto da cui il CT ricavava il segno del solco lasciato dalla prima vergatura della parola, che ipotizzava essere stata successivamente ripassata con la penna blu.
Il CT evidenziava, poi, che “la scrittura espressa in questi due documenti in verifica, è caratterizzata da un calibro grande delle lettere medie;
da una pressione grossa per i tratti ascendenti e discendenti ben marcati e tendenti a pesantezza e al pastoso”, ciò in tutte le lettere;
che, inoltre, “il movimento grafico è carente di agilità; ci sono alcuni tratti caratterizzati da incertezze esecutive alternati ad altri senza incertezze e altri che presentano degli “aggiustamenti”; ci sono errori nella composizione di alcune parole (es. “disgosiozine” invece di disposizione)”; che è possibile notare “rabberciamenti e correzioni”. A parere del CT, già dal primo esame dei due documenti appariva evidente “una diversa personalità grafica rispetto al testamento prima esaminato del 15.12.2002”, che, unitamente ai ritenuti riscontri del ricalco, portavano a sospettare della non genuinità dei due documenti.
Quanto al testamento del 6.4.2018, il CT, rilevato che il testo è integro e non compaiono cancellature o abrasioni, osservava che “Il testo occupa tutto lo spazio disponibile tra il margine sinistro e quello destro, con il primo perfettamente allineato. All'interno di alcune parole si riscontrano lettere tremolanti e ripassate, alternate a lettere esenti da tremori o da incertezze esecutive. Il tratto è rigido e la pressione è uniformemente grossa: tra i tratti ascendenti e discendenti, infatti, non si nota alcuna differenza”; che nel testo “si può notare l'uniformità della pressione, alcune lettere destrutturate (indicate con segnaletica colorata) e altre prive di stentatezza, e la rigidezza dei tratti che si manifesta in tutte le lettere”; che il testo di questo documento in verifica ripropone esattamente il contenuto del testamento datato 15.12.2002 (anche la mancanza del punto al termine della frase che termina con la parola “mentali”), escluso naturalmente il nome dell'erede; che nel testamento in esame, scritto su foglio senza righe prestampate, viene riproposta la stessa larghezza (in proporzione) esistente tra il primo paragrafo e il secondo paragrafo del testo.
Esaurita l'analisi dei documenti, il CT provvedeva a confrontare tutte le scritture fra loro, per determinarne la provenienza da un'unica mano oppure da più mani. pagina 18 di 40 Il confronto, effettuato in primo luogo per le due revoche rispetto alla scheda del 2002, portava il CT a individuare delle “differenze sostanziali tra cui le più significative riguardano: - la pressione: nel testamento 15.12.2002 c'è alternanza pressoria evidente soprattutto nella diversità di colore tra tratti discendenti e tratti ascendenti, mentre nelle 2 “Revoche” del 15.2.2016 la pressione è grossa e uniforme;
- la natura del tratto nel testamento 15.12.2002 è sciolto rispetto alla rigidità del tratto delle “revoche”; - le lettere scritte nel testamento 15.12.2002 si dispongono sul rigo prestampato non rispettando totalmente la “guida”, ma alcune di esse e/o gruppi, si dispongono al di sotto di essa, mentre nelle 2 “Revoche” le lettere e le parole seguono perfettamente la linea prestampata;
- la “Triplice larghezza” (LDL,LTL,LTP) risulta equilibrata nel testamento 15.12.2002, ma non lo è nelle 2 “Revoche” dove la larghezza tra parole ha dei valori meno costanti, così come la larghezza tra lettere;
- la struttura morfologica delle lettere appare solo formalmente simile, ma nella sostanza la modalità di tracciamento è diversa;
- nel testamento del 15.12.2002 il taglio della “T” termina con un piccolo “gancio” rivolto verso il basso, mentre nelle 2 questo gesto fuggitivo non è mai presente”. Per_16
Quanto alla struttura morfologica delle lettere “le differenze riguardano la loro modalità e la dinamica esecutiva più che la forma. L'autore infatti ha cercato di imitare o ricopiare la forma delle lettere senza però riuscirci, perché le parole così ottenute, sembrano un disegno un insieme di linee in cui mancano tutti quegli elementi istintivi, spontanei ed automatici che caratterizzano il tratto di una scrittura genuina”. Posto che quello che conta, nella valutazione di un segno, non è tanto la forma quanto la dinamica esecutiva, il CT osservava che “alcune lettere come per esempio la lettera “s” nella parola “sottoscritto” sembrano corrispondenti nella forma, ma un esame approfondito rivela che le “s” scritte nella revoca esprimono un angolo acuto nel cambio di direzione del tratto finale, mentre nel testamento il movimento è curvilineo”.
Il CT, dunque, si esprimeva nel senso che “si può tecnicamente sostenere, al di là del fatto che è stato dimostrato oggettivamente con i rilievi agli infrarossi che le scritture delle 2 Revoche non sono genuine, che le stesse non sono state scritte dall'autore del testamento datato 15.12.2002”.
Parimenti, il CT concludeva nel senso della non genuinità della scheda del 6.4.2018, essendo emerse delle differenze rispetto al testamento del 15.12.2013, fra cui: “- la natura del gesto: nel testamento 6.4.2018 il tratto è rigido rispetto alla agilità del tratto del testamento 15.12.2002; -la pressione del testamento 6.4.2018 è uniformemente grossa, mentre nel testamento 15.12.2002 sono evidenti i chiaro scuri dei tratti;
… - inclinazione degli assi letterali: nel testamento del 15.12.2002 l'inclinazione è prevalentemente a destra, mentre nel testamento 6.4.18 è variabile in modo disuguale non metodico cioè in modo disordinato;
-Rapporto dimensionale come si può osservare negli esempi illustrativi qui di seguito proposti, il rapporto dimensionale tra le lettere medie nella parola scritta nel testamento 15.12.2002 è di grado minimo ed è meno esagerata rispetto alla differenza discontinua che si riscontra nelle lettere della parola scritta nel testamento 6.4.2018. Si osservi inoltre la lettera “n” scritta con un numero di gramma che appartengono alla lettera “m” (nel testamento 2018), rispetto alla stessa lettera tracciata pagina 19 di 40 correttamente nel testamento 2002. Sono altresì emerse differenze nella Struttura morfologica delle lettere e dei numeri: - numero “4”: diversa è la curvatura dell'asta; del rapporto di lunghezza tra il tratto basale e il tratto finale;
- numero “9”: forma dell'occhiello esteso orizzontalmente nel testamento 2018 e rotondo nel testamento 2002; inclinazione dell'asse; dinamica formativa del collegamento dell'asta con l'occhiello; - numero “2” : nel testamento 2002 l'occhiello è chiuso con inizio nella parte superiore del tratto, mentre nel testamento 2018 l'occhiello è chiuso sull'asta discendente;
- numero “1”: nel testamento 2002 il tratto iniziale si congiunge con l'asta discendente formando una piccola asola, mentre nel testamento 2018 questo elemento grafico non si forma”.
In conclusione, “ogni singola lettera scritta nel testamento 2018, differisce sia per la struttura morfologica che per la dinamica esecutiva dalle stesse lettere scritte nel testamento 2002. Da osservare attentamente anche le differenze esistenti nella modalità di collegamento tra lettere, nell'inclinazione degli assi, nel calibro delle singole lettere e nel loro rapporto dimensionale;
nella distribuzione della pressione”.
Quanto all'esame delle sottoscrizioni, dal primo confronto fra le firme apposte sui singoli documenti di causa, il CT concludeva in primo luogo nel senso che la firma del testamento datato 15.12.2002 risulta sostanzialmente diversa dalle altre tre firme per: tipo di pressione;
grado e tipo di inclinazione degli assi letterali;
morbidezza del gesto rispetto alla rigidezza nelle altre firme;
tratti a convolvolo assenti nelle altre firme;
morfologia della “G” oltre alla dinamica esecutiva;
risvolti curvilinei rispetto alle angolazioni nelle altre firme.
Procedeva, poi, alla comparazione con le firme certamente autentiche, provenienti da atti notarili, risalenti ad un arco temporale compreso tra il 2012 (Atto di Notorietà) e il 2017 (Vendita di fabbricato), ritenute utili ad un esauriente esame.
Il CT riscontrava, nelle firme in comparazione, “costanza nelle manifestazioni grafiche individualizzanti e contemporaneamente alcuni elementi di naturale variabilità formale. Così la forma della lettera “G” maiuscola è tracciata con l'asta inferiore semplice oppure con la formazione di una piccola asola;
oppure la chiusura dell'ovale della “o” termina all'interno o all'esterno del corpo letterale;
oppure la lettera “i” in finale di parola è tronca o con un breve tratto rivolto verso l'alto. Il tratto grafico, nell'arco dei 5 anni che separano le firme del 2012 da quelle del 2017, è naturalmente involuto per via dell'avanzare dell'età e delle eventuali alterazioni dello stato di salute (è un dato che non è stato considerato in mancanza di produzione di cartelle Cliniche), con un aumento del tremore, con i legamenti tra lettere tendenti sempre più all'angolo così come gli ovali che perdono la curvilineità ed assumono forme allungate verticalmente, con un rallentamento della velocità esecutiva. Tutti questi elementi riflettono l'irrigidimento dei muscoli e delle arterie che è tipico della decadenza generale dell'organismo che si manifesta nella vecchiaia”.
Confrontando tali firme autentiche con le firme di causa, il CT evidenziava l'esistenza di differenze sostanziali con le firme apposte in calce alle due revoche testamentarie del pagina 20 di 40 15.2.2016 e in calce al testamento del 6.4.2018, mentre riscontrava corrispondenze sostanziali con la firma del testamento 15.2.2002.
Fra le differenze il CT indicava tra le più significative: “- le stentatezze espresse nei tremori presenti nelle firme autografe già nel 2012 quando il de cuius aveva 80 anni, e assenti nelle firme in verifica successive a tale data e quando il de cuius aveva 84/86 anni. Nelle firme in verifica questo elemento avrebbe quindi dovuto essere presente e in grado superiore come nelle firme autografe del 2017; - tratti a convolvolo presenti nelle firme autentiche anche in quelle dove il tratto è più destrutturato, mentre nelle firme in verifica questo elemento è assente;
- punto di attacco dell'ovale della “d” con la propria asta;
- forma dell'ovale della “O” arrotondata nelle firme in verifica e allungata verticalmente nelle autentiche, e diversa modalità di chiusura dell'ovale”.
Anche rispetto alle firme, poi, il CT riscontrava complessivamente che la scrittura nelle revoche è apparentemente simile, nella forma, rispetto alle firme autentiche, ma risulta sostanzialmente diversa quanto alla natura del gesto.
La firma apposta in calce al testamento datato 15.2.2002, invece, presenta secondo la dr.ssa delle corrispondenze sostanziali con le firme autentiche, tra cui le più Per_11 significative riguardano: - l'inclinazione costante a destra degli assi letterali;
- punto di attacco dell'ovale della “d” con la propria asta;
- tratti a convolvolo;
- rapporto altezza tra le lettere “ld”; - tratto finale a uncino della lettera “i”; - il puntino della “i” è sempre tracciato più in alto della lettera “l”; - modalità di chiusura dell'ovale della “O”; - struttura morfologica delle lettere. Le stentatezze e la minore velocità esecutiva che si riscontrano in alcuni tratti delle firme autentiche, e che non si ritrovano nella firma in verifica, per contro, secondo il CT non costituiscono differenze sostanziali, ma sono la conseguenza dell'invecchiamento del signor avvenuto nei 10-15 anni che separano Per_1 temporalmente la vergatura della firma in calce al testamento del 2002 e le firme apposte sui documenti del 2012-2017.
Il CT concludeva definitivamente, dunque, che sono apocrife le due revoche testamentarie del 15/2/2016 e la scheda testamentaria del 6/4/2018, mentre è autentica la scheda testamentaria del 15/12/2002.
6.2.
Le osservazioni dei CCTTPP alla relazione della dott.ssa in ATP. Per_11
La relazione del CT è stata oggetto di una prima serie di osservazioni critiche, svolte dai CCTTPP nominati nel corso dell'accertamento tecnico preventivo da CP_1
(dr.ssa e da (dott. . Per_17 Controparte_2 Per_15
a)
La dr.ssa sosteneva, in primo luogo, che l'indagine condotta dal CT in merito alla Per_17 scheda testamentaria del 15.12.2002 dimostrerebbe soltanto l'unicità redazionale della pagina 21 di 40 stessa – la dr.ssa si dichiarava concorde sulla conclusione che il testamento del Per_17
15.12.2002 sia stato scritto dalla stessa mano - ma non che la grafia sia autografa, avendo il CT ignorato, secondo il CTP, le scritture di comparazione.
Quanto alla verifica delle due revoche testamentarie del 15.02.2016, la dr.ssa Per_17 proponeva un duplice ordine di rilievi.
Da una parte, il CTP evidenziava che il CT, con errore ritenuto marchiano, non avrebbe individuato correttamente il mezzo tracciante, non costituito da una “penna ad inchiostro colore blu”, ma, in entrambi i casi, da “un mezzo tracciante con punta acrilica” (trattopen).
L'errore sul mezzo tracciante spiegherebbe, secondo il CTP, quanto il CT, fraintendendo, avrebbe considerato come un ricalco, dal momento che la durezza della punta acrilica sarebbe in grado di dimostrare la presenza di solchi sulla carta del tipo di quelli evidenziati dal CT. Tanto sarebbe riscontrato dalle prove grafiche realizzate dal CTP con diversi pennarelli, documentate nelle osservazioni con le relative immagini. Il mezzo tracciante, inoltre, influirebbe sulla naturalezza grafica, che sarebbe quella propria del testo vergato a pennarello, essendo comunque riscontrabili delle disomogeneità nel tratto, derivanti dalla normale alternanza della pressione di scrittura sul foglio.
Da un'altra parte, il CT non avrebbe adeguatamente considerato l'invecchiamento e le probabili patologie da cui il era affetto al momento della redazione delle revoche, Per_1 fattori che spiegherebbero la carenza di agilità del movimento grafico, l'alternarsi di tratti con incertezze e senza incertezze, gli aggiustamenti e gli errori riscontrati dal CT (questi ultimi presenti non solo nelle due revoche testamentarie bensì anche nel testamento del 15.12.2002, dimostrando che l'uso interscambiabile delle lettere “p” e “g” è un tratto caratteristico della scrittura del de cuius).
Inoltre, il CTP evidenziava che le due revoche sono frutto di una sola mano operante, dovendosi a tale circostanza l'univocità della formattazione del testo, che attiene all'espressione di caratteristiche visuo-motorie e visuo-spaziali di natura automatica. L'assenza di lemmi identici e sovrapponibili, affermata dal CTP, oltre alla diversa modalità di erogazione dell'inchiostro, dimostrerebbero, poi, che le revoche sono state realizzate in tempi successivi e che esse costituiscono due documenti indipendenti e non frutto di ricalco. Ancora, in entrambi i testi il CTP individuava ripassi e tratti parassiti con collocazione variabile lungo il percorso del testo.
Su tali censure la dr.ssa a risposto, a parere del Tribunale, in modo esaustivo e Per_11 convincente.
Sul testamento del 15/12/2002 merita ribadire che nel presente giudizio non è stata proposta alcuna domanda volta alla declaratoria della nullità del testamento del 2002 per difetto di autografia e, pertanto, la scrittura deve a questo punto considerarsi come certamente proveniente dal testatore In ogni caso, una volta accertata l'integrità Per_1
pagina 22 di 40 fisica del documento, una volta stabilito che il documento proviene certamente da un'unica mano – testo e firma - e una volta concluso, sulla base del confronto tra la sottoscrizione della scheda testamentaria e le firme di comparazione in atti, non può non concludersi che l'intero testamento è autentico.
Quanto alle revoche, il CT ha replicato di aver parlato genericamente di “penna a inchiostro blu” e di non aver specificato se si trattasse di una biro, di un pennarello o di un altro tipo di penna, ritenendo il particolare irrilevante dal punto di vista grafologico, poiché l'attribuzione o meno della falsità delle scritture non si è basata su questo dettaglio, bensì su riscontri oggettivi legati alle caratteristiche grafiche.
Va, peraltro, osservato che la natura del mezzo usato per la scrittura delle due revoche del 2016 è di tale evidenza da essere in effetti chiara anche al profano, anche ad un esame a prima vista (persino delle sole fotocopie). Non si può davvero ritenere, pertanto, che il consulente abbia frainteso tale particolare.
Non emerge, peraltro, che il particolare abbia rilevanza, se non per il fatto che al mezzo risulta connaturata una maggiore rigidità del tratto, come evidenziato dal CTP: sul punto si osserva, tuttavia, da un canto che il CT ha evidenziato una notevole rigidità nella scrittura delle revoche, non spiegabile solo con l'uso di un mezzo diverso da quello con cui è stata redatta la prima scheda;
d'altro canto, l'utilizzo di un pennarello potrebbe essere una scelta oculata, nell'ipotesi della falsificazione, proprio per la possibilità di dissimulare meglio una inevitabile mancanza di fluidità e non controllabili incertezze nella scrittura da parte del falsario.
Quanto all'analisi delle fotografie estratte dal CT di parte il CT ha ricordato che CP_2
l'esistenza di incongruenze era stata accertata nel corso delle operazioni peritali (cfr. verbale del 13 giugno 2019), insieme ai consulenti di parte. La fotocamera, infatti, venne utilizzata nel corso della riunione dai periti, che già in quell'occasione visualizzarono, tutti insieme, quanto riprodotto dall'apparecchio. Le foto in seguito condivise dal dr. con il CT, dunque, erano state già visionate nel corso dell'incontro. Per_15
Il CT, poi, ha osservato che la prova effettuata dalla dr.ssa da cui è Per_17 empiricamente risultato che il trattopen produce solchi di scrittura sulla pagina, nel caso in esame non è pertinente, avendo le immagini a infrarossi evidenziato due linee sovrapposte, una più chiara e una più marcata, che seguono lo stesso percorso letterale. Era questo dato, indicando una doppia esecuzione della scrittura, prima con uno strumento leggero (verosimilmente una matita) e poi ripassata con una penna, ad aver convinto il CT che l'origine del solco fosse il ripasso.
Infine, il CT ha convincentemente contestato la spiegazione che i consulenti di parte – come si vedrà, oltre alla dr.ssa anche il dr. rispetto al testamento del Per_17 Per_15
pagina 23 di 40 2018 - davano della netta differenza tra le grafie dei documenti, attribuendole all'invecchiamento del de cuius o a un decadimento motorio.
La dr.ssa ha rilevato, infatti, che fattori come età o patologie possono Per_11 certamente influenzare la scrittura, ma solo in termini di segni modificanti, mentre l'esame delle scritture in questione porta a evidenziare differenze sostanziali, che incidono sulla struttura grafica di base e rivelano una diversa personalità grafica, differenze incompatibili con un semplice declino fisico.
Il CT, poi, ha ribadito, come già evidenziato nella relazione peritale che, le revoche del 2016 dovrebbero presentare tratti simili alle scritture di comparazione del 2017 – quantomeno rispetto alla sottoscrizione, contenuta nella scrittura di comparazione – il che, invece, non è, elemento che assume una notevole rilevanza nella valutazione dell'autenticità delle schede in questione.
b)
Quanto alle osservazioni del dott. quest'ultimo contestava la valutazione Per_15 offerta dalla CT in merito alla falsità del testamento del 2018 in favore di CP_2
[...]
Secondo il CTP, le differenze grafiche tra il testamento del 2002 e quello del 2018 dipenderebbero unicamente dall'invecchiamento del testatore. Notava il CT che nel 2018 il de cuius aveva 86 anni, concludendone che il grado di stentatezza della scrittura potesse essere aumentato e il ritmo pressorio potesse aver perso fluidità, apparendo maggiormente rigido, così come potrebbe essere dovuto all'età il fatto che nel testamento del 2002 vi fosse una costante inclinazione degli assi laterali verso destra, mentre nel testamento del 2018 le lettere risultavano inclinate in modo disordinato. Il fatto che la scrittura, poi, a tratti apparisse invece, rispetto ad alcune lettere, del tutto priva di stentatezza dovrebbe ascriversi all'utilizzo, per scrivere, di un appoggio sugli avambracci, anziché delle dita libere.
Il CTP riteneva di individuare, per contro, nel testamento del 2018 numerosi segni di originalità nella scrittura - ad esempio la lettera “p” tracciata come la “g” - non considerati dal CT.
La dr.ssa ha replicato che l'età non giustifica un cambiamento così marcato Per_11 negli elementi grafici generali e peculiari della scrittura. Il testamento del 2018 mostra, secondo il CT, un eccessivo controllo mentale sull'atto di scrivere, che ha compromesso gli automatismi cerebrali e la componente inconscia della scrittura, rendendo il gesto più artificiale.
Le somiglianze morfologiche sottolineate dal CTP tra le scritture (lettere e numeri) sono, secondo la CT, compatibili con un tentativo di falsificazione per imitazione o ricalco. Il falsificatore, infatti, può riprodurre le forme visibili, ma non i tratti più complessi e pagina 24 di 40 spontanei (ritmo, connessioni, traiettorie), che risultano invece incoerenti nel testamento del 2018, individuando una vera e propria personalità grafica differente rispetto a quella dell'autore della scheda del 2002.
Il CT, dunque, ha ribadito, all'esito dell'ATP, la conclusione che le revoche, da un canto, e il testamento del 2018, dall'altro, non siano stati scritti di pugno dall'apparente testatore.
7.
Gli approfondimenti tecnici compiuti nel presente procedimento
7.1.
In allegato alla comparsa di costituzione la convenuta ha prodotto la CP_1 relazione tecnica di un nuovo consulente di parte, il dott. contenente Persona_18 osservazioni critiche sull'esito della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Il consulente ha contestato la conclusione del CT per cui nelle revoche sarebbero individuabili dei tratti precedentemente tracciati e poi ripassati con penna blu, evidenziando, nuovamente, come un grave errore l'individuazione del mezzo tracciante in una “penna” anziché in un “pennarello a inchiostro liquido”.
Il nuovo consulente della convenuta si è diffuso nel dimostrare, mediante ingrandimenti, come la liquidità dell'inchiostro abbia determinato “spandimenti” nel foglio, a bassa grammatura di cellulosa, censurando la conclusione per cui le due revoche del 2016 sarebbero frutto di una falsificazione per ricalco.
Secondo il dr. tale errore d'indagine è stato determinato dalla lettura della Per_18 fotografia (l'immagine a p. 12 dell'elaborato peritale), consegnata al CT dal CTP e verosimilmente acquisita con macchina fotografica con uso di filtro Per_15 infrarosso B-WO92 con contrasto, fotografia che il dr. ha ipotizzato essere “un Per_18 artefatto fotografico probabilmente lavorato successivamente con programma Photoshop”. Ugualmente, l'immagine fotografica a pag. 13 della relazione, secondo il CT, rappresenterebbe “il tratto grafico originale steso con il pennarello blu e filtrato dal colore tramite programma di elaborazione al PC”.
Secondo il consulente, “se il CT avesse analizzato direttamente il tracciato fotografico con microscopio digitale utilizzando luce diretta, luce all'ultravioletto (UV) e luce all'infrarosso (IR), avrebbe verificato che non esiste, al di sotto dell'inchiostro liquido blu, alcun tracciato eseguito con mezzo grafico preesistente, compreso quello a grafite (matita)”.
Il dr. ha portato a supporto una serie di immagini delle schede in esame, Per_18 effettuate mediante microscopio digitale Mic-Fi e infrarossi, da cui non si evidenzia la pagina 25 di 40 presenza di tracciati sottostanti, nonché una scansione ad alta definizione del retro del foglio, da cui non emerge la presenza di solchi residui.
Ne ha concluso che le anomalie di pressione e gli spandimenti di inchiostro, che il CT ha ricondotto al rallentamento del ritmo grafico, sarebbero dovute unicamente al particolare mezzo grafico impiegato.
Ha sostenuto, poi, che “le caratteristiche grafologiche presenti nella compilazione sono chiaramente indicative di una scrittura spontanea e variabile naturalmente nell'andamento strutturale delle componenti letterali. Tali tratti grafici sono spontaneamente derivanti dai centri nervosi superiori e sono eseguiti automaticamente rispetto ai pattern neuro-Motori acquisiti nelle abitudini grafiche del signor . Persona_1
Il confronto tra le scritture e le firme autografe del de cuius e la scrittura e firma presenti nelle due revoche confermerebbe “totale corrispondenza tra le contrapposte abitudini di capacità e variabilità grafica”. Il confronto “tra le strutture grafiche” delle due revoche e quelle autografe, tenendo nella giusta considerazione la differenza dei mezzi grafici utilizzati e il naturale degrado grafico che interviene con il passare dell'età, consentirebbe di rilevare “nette e decise corrispondenze grafologiche di ordine generale e particolare. Analogie nello sviluppo e nel “gesto corrente” dei percorsi grafici, nonostante la presenza delle correzioni e di alcune incertezze, analogie nell'occupazione dello spazio grafico, nelle “movenze costruttive”, nei punti di inizio e chiusura dei costrutti letterali negli spazi interni letterali e verbali, nei rapporti dimensionali”.
Entrambe le revoche, dunque, sarebbero autentiche.
7.2.
Trattandosi di relazione depositata al di fuori del procedimento di consulenza tecnica preventiva, la dott.ssa è stata incaricata di esprimere le proprie considerazioni Per_11 in merito.
La CT, alla quale l'incarico è stato reiterato nel presente procedimento al fine indicato, ha nuovamente sottolineato come il precedente CTP avesse partecipato personalmente, insieme al CT e al dr. alla riunione durante la quale vennero esaminati gli Per_15 originali delle due revoche e che fu in quella sede rilevata direttamente dal CT e dai due CCTTPP, tramite la macchina fotografica fornita dal Dottor la presenza di Per_15 solchi nella scrittura non compatibili con la larghezza del tracciato grafico visibile, mentre solo successivamente il materiale, ormai visionato e acquisito, venne condiviso fra tutti i consulenti dal dr. respingendo pertanto l'ipotesi di una manipolazione Per_15 digitale delle immagini tramite Photoshop.
Il CT ha esposto che le fotografie prodotte mostrano la presenza di tracciati doppi, che si manifestano soprattutto a lunghezze d'onda più basse, mentre con i filtri a maggiore pagina 26 di 40 lunghezza d'onda questo elemento scompare. Questi solchi sottostanti sono compatibili con segni precedenti realizzati con una matita di media durezza, difficilmente riproducibili con software di editing grafico. La strumentazione adottata dal dott. basata su Per_18 microscopio digitale con luce diretta, ultravioletta e infrarossa, sarebbe secondo il CT meno adeguata, rispetto a quella utilizzata nelle operazioni peritali con filtri specifici, in quanto meno sensibile a questi particolari dettagli.
Soprattutto, il CT ha osservato di aver basato il proprio giudizio di falsità non sul riscontro tecnico della traccia preesistente, ma sull'analisi della scrittura di entrambe le revoche.
Ha evidenziato il CT che il testo delle due revoche ripropone esattamente le parole del primo paragrafo del testamento del 15.12.02: dalle parole “Testamento Olografo……. A fisiche che mentali”, oltre al luogo e alla data in cui il testamento è stato redatto.
L'analisi grafologica, poi, secondo quanto nuovamente ripercorso dal CT, mette in luce tutti i segni tipici di una falsificazione realizzata tramite ricalco, una tecnica meccanica che prevede di appoggiare il foglio – contenente un esemplare di scrittura autografa, in questo caso il testamento del 15.12.2002 - su un piano trasparente illuminato posteriormente e, su questo, il foglio su cui dovrà comparire la scrittura riprodotta, seguendo successivamente i contorni delle lettere con la penna.
Questo metodo, ha spiegato il CT, è “il più meccanico ed impersonale, tanto che la copia ottenuta non è che un insieme di linee come un disegno”. Esso produce una scrittura monotona, priva di variazioni di spessore, ritmo e spontaneità che caratterizzano una scrittura autentica. La penna si muove lentamente, con pause e aggiustamenti, e la linea risulta appiattita e uniforme, senza quelle innumerevoli variazioni che differenziano i percorsi della penna in relazione alle fasi di estensione-flessione e adduzione-abduzione.
L'impiego di notevole attenzione da parte del falsario per essere il più fedele possibile al modello da riprodurre su un percorso necessariamente obbligato – ha continuato il CT - comporta spostamenti lenti della penna e assenza della disinvoltura e della speditezza che sono caratteristiche delle scritture spontanee. Inoltre, per quanto sottile, l'estremità del mezzo scrittorio è pur sempre un corpo opaco che, durante i vari percorsi imposti dalle forme da riprodurre, spesso si troverà inevitabilmente a coprire alcune zone del tracciato sottostante. L'operatore è di conseguenza costretto a fermarsi, aggiustare “la mira” e spostare il foglio in modo da far combaciare le lettere sottostanti per terminare l'esecuzione della parola, senza peraltro riuscirci perfettamente, soprattutto se le parole da ricopiare sono lunghe e con strutture più elaborate. E' inevitabile, pertanto, che in questo genere di falsi il ritmo sia inesistente, privo di partecipazione nervosa e di movimenti automatici da parte dell'esecutore: scrive il CT che la scrittura risulta, in questo caso,
“non la materializzazione del pensiero mediata dalla penna, ma solo partecipazione dell'attenzione da parte del falsario teso a guidare la mano su un percorso già fatto da altri”. pagina 27 di 40 A giudizio del CT, tutte queste caratteristiche grafiche, che sono l'espressione di una falsificazione effettuata per ricalco, sono presenti nella scrittura delle revoche in verifica.
Confrontando le scritture del 2002 con quelle delle revoche del 2016 emerge una differenza di ritmo e di modalità esecutiva che non può essere spiegata con il naturale invecchiamento della mano o dal passaggio del tempo. Per contro, appare simile la modalità formale della scrittura, il che, secondo il CT, costituisce ulteriore sintomo di non autenticità, perché i 14 anni di differenza tra i documenti confrontati avrebbero dovuto incidere, invece, proprio sulla natura del gesto grafico: non è possibile, infatti, che una persona riproduca le stesse caratteristiche grafiche nella stessa modalità esecutiva a distanza già di pochi minuti, a maggior ragione a distanza di anni.
Questo appare evidente, secondo il CT, anche nella firma, che rappresenta un elemento soggetto a variazioni formali e di esecuzione nel tempo. Le firme autentiche successive al 2002 mostrano, infatti, incertezze e variazioni - sempre di carattere meramente formale, rimanendo la medesima la personalità del sottoscrittore - mentre quelle apposte sulle revoche sono una copia esatta del modello originale, senza alcuna traccia di evoluzione grafica.
Vengono presi in esame alcuni esempi concreti di parole estratte casualmente dai testamenti del 2016, confrontate con le corrispondenti parole del testamento del 2002, da cui si presume siano state copiate tramite ricalco, esempi da cui, secondo il CT, “si vede il tentativo maldestro dell'autore di copiare a ricalco le lettere e le parole del testamento del 2002”. In questi confronti emergono numerose incongruenze: il tentativo non riuscito di copiare in modo corretto la “V”; nella seconda revoca la lettera “q” è sopraelevata al rigo di base diversa quindi da quella del 2002; diversa la larghezza tra lettere;
nelle revoche i puntini sulle “i” sono apposte in linea con l'asta della lettera, mentre non lo sono nel testamento 2002; nelle revoche l'angolo inferiore della “o” in finale di parola è un angolo acuto, mentre nel 2002 è un angolo smussato ed è diversa anche la forma;
la “l” ha l'inclinazione a destra nel 2002, mentre è dritta nelle revoche;
l'asta della seconda “a” di qualsiasi parola nel 2002 è apposta in modo diverso dalle due revoche;
diverso è il collegamento tra lettere tra cui “al” per modalità e larghezza tra lettere;
le lettere nel 2002 non mantengono l'aderenza al rigo prestampato, mentre lo sono nelle revoche
Per rafforzare ulteriormente la dimostrazione della falsificazione per ricalco, il CT ha provveduto ad una verifica sperimentale. Alcune parole tratte dai documenti (testamento del 2002 e quelli del 2016) sono state colorate in modo diverso — rosso per una revoca del 2016, nero per il testamento del 2002 e azzurro per l'altra revoca — e sovrapposte per verificare la corrispondenza delle forme. Questa sovrapposizione, come notato dal CT, mostra la coincidenza delle parole – sia con il testamento del 2002 ma anche, in modo pieno, fra le revoche medesime.
pagina 28 di 40 Analoga conclusione è stata raggiunta dal CT in modo ancora più empirico, sovrapponendo al testo originale appoggiato su un vetro illuminato da una finestra le fotocopie trasparenti delle scritture delle revoche, constatando in modo semplice la sovrapponibilità delle parole.
Instaurato il contraddittorio sulle suddette conclusioni, parte convenuta ha CP_1 depositato in data 22.4.2022 “OSSERVAZIONI GRAFOTECNICHE e GRAFOLOGICHE”, non autorizzate, in vista dell'udienza tenutasi il 27.4.2022, valutabili nel merito come anticipazione di argomentazioni tecniche introducibili senza preclusioni.
Il CTP è nuovamente ritornato, ampiamente, sulla lettura della fotografia nella quale il CT riteneva di avere individuato la prova visibile di un ripasso effettuato dall'autore delle revoche del 2016, allegando la relazione di un ulteriore ausiliario, il dr.
[...]
, professore e chimico presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Per_19
Torino. Limando la precedente affermazione che la fotografia in questione sia un
“artefatto fotografico”, alla luce di quanto esposto dal dr. ha spiegato che lo Per_19 sdoppiamento del tratto sarebbe dovuto alla acquisizione non con una “macchina a raggi infrarossi”, ma con una ordinaria macchina fotografica con uso di filtro infrarosso B- W092 con contrasto, che rende immagini c.d. in “falso colore” (ossia, inibendo la luce ad una certa frequenza e, pertanto, la vista solo di determinati colori), “probabilmente successivamente “lavorata” - non taroccata!! - con programma di Photoshop come si usa fare normalmente con le fotografie per poterle poi utilizzare nelle relazioni”.
Ha altresì evidenziato che il ricalco ipotizzato dal CT sarebbe perfetto, risultato impossibile da raggiungere per qualunque mano, e che non è possibile notare sul retro del foglio i solchi che la grafite avrebbe dovuto lasciare.
Quanto alle argomentazioni grafologiche, il dr. ha reiterato il rilievo per cui i 14 Per_18 anni di differenza tra i testamenti avrebbero inciso sulla natura del gesto grafico e per cui le caratteristiche che il CT ha attribuito a un ricalco sarebbero piuttosto da attribuirsi ad “un deterioramento nella conduzione del gesto grafico”, anche tenuto conto del mezzo grafico prescelto, che “appiattisce l'evidenza del ritmo grafico, annulla, anche se non del tutto, l'evidenza dell'energia pressoria sul supporto cartaceo derivante dai movimenti di estensione- flessione e adduzione-abduzione che si riflettono visivamente in tratti scrittori più leggeri e tratti più pesanti”.
Il CTP ha osservato che le due schede del 2016 contengono le stesse parole del testamento 2002 probabilmente solo perché una persona di 84 anni può aver avuto a disposizione un modello da seguire, forse proprio il testamento del 2002.
Inoltre, il dr. ha riprodotto a pari diametri di ingrandimento le parole che il Per_18
CT aveva sovrapposto per evidenziarne la sovrapponibilità, così mettendo in luce che il testamento del 2002 e le due revoche hanno dimensioni differenti, mentre l'opera di pagina 29 di 40 ricalco ipotizzata dalla dott.ssa tramite l'utilizzo di un piano trasparente Per_11 illuminato posteriormente o appoggiandosi su un vetro di una finestra, avrebbe reso le dimensioni di ogni singola parola e il loro sviluppo sul piano grafico praticamente identiche.
Ha infine ribadito che anche le firme contenute nelle revoche contengono, a suo parere, tratti grafici eseguiti automaticamente “rispetto ai consolidati pattern grafo-neuro-motori del signor e quindi spontanei, salvo il degrado che sarebbe parimenti evidente Persona_1 nelle firme autografe coeve dello stesso.
7.3.
Alla luce del confronto intercorso fra consulenti con tale modalità “dissociata” (determinata dal fatto che la convenuta ha anticipato il deposito di memoria, CP_1 piuttosto che chiedere l'instaurazione di contraddittorio diretto con il CT), è stato conferito incarico al CT volto a pronunciarsi sui rilievi da ultimo espressi dal dr.
a chiusura del dibattito relativo al ricalco su segno di grafite precedentemente Per_18 tratteggiato, ciò perché, come già rilevato nell'ordinanza dispositiva, la presenza di segni di matita, ripassati, se confermata dal CT, avrebbe costituito positivo e rilevante indice della falsità delle schede del 2016; in secondo luogo, al fine di meglio chiarire, da parte del CT, le modalità di realizzazione della verifica mediante sovrapposizione di gruppi di parole, alla luce dei rilievi del CTP dr. Per_18
Nella propria relazione il CT ha nuovamente osservato che il dr. ha spostato Per_18
l'oggetto dell'indagine dalla valutazione della scrittura alla valutazione di elementi extra grafici. Ha ritenuto di non dover ulteriormente esaminare la questione relativa alla duplicazione dei tratti e alla presenza di solchi sul foglio, in quanto non sarebbero dirimenti e non introdurrebbero elementi che potrebbero giustificare delle conclusioni diverse da quelle già assunte.
Ha, poi, riproposto quanto già scritto nelle precedenti relazioni, relativamente all'esistenza di precise caratteristiche grafologiche che, al di là dell'apparente somiglianza morfologica delle parole, confermano che il tratto proviene da mano diversa, e ha richiamato gli esiti della prova effettuata sovrapponendo gruppi di parole delle revoche a quelle del testamento del 2002, osservando che il dato non ha alcuna giustificazione, in una scrittura genuina, perché la scrittura presenta delle variabili, soprattutto se è tracciata a distanza di anni, ed è sufficiente riscontare una sola parola che sia sovrapponibile ad un'altra per dichiararne la falsità.
Previa autorizzazione del GI, inoltre, il CT ha provveduto ad acquisire relazione dal Dr.
, grafopatologo, in qualità di ausiliario, in relazione in particolare alle Persona_20 ripercussioni dell'invecchiamento del de cuius sulla sua scrittura.
pagina 30 di 40 Il dr. ha portato numerosi ulteriori esempi della sovrapponibilità della scrittura Per_20 delle due revoche (fra loro), rilevando che la sovrapponibilità è indice del calco e il ritrovare più parole identiche, senza che fra di loro vi sia la naturale variabilità, è indice di falso.
In relazione al confronto con il testamento del 2002, poi, anche il dr. ha Per_20 evidenziato che il testamento precedente del 15-12-2002, di quando il sig. Persona_1 aveva 70 anni, mette in evidenza una alternanza pressoria, un tracciato composto, fluido, dal tratto stabile e netto;
che nell'analisi di scritture di anziani va sempre tenuta in debito conto la modificazione della stessa scrittura per cause fisiologiche dovute al naturale processo di senescenza, in cui intervengono modifiche morfologiche, con indebolimento generale dell'organismo che influisce sulla motricità ed induce i soggetti a scrivere con minore sicurezza;
che la firma è prodotto di un'azione motoria a circuito aperto, mentre un testo è a circuito chiuso, con un rilevante impegno cognitivo;
che le variazioni nella scrittura a mano nell'anziano si evidenziano soprattutto nella dimensione della lettera, nella inclinazione, nella spaziatura, nella formazione delle lettere.
Secondo l'ausiliario, con il passare del tempo dal 2002, primo testamento stilato all'età di 70 anni al 2016, anno in cui sono state datate le due revoche, il tratto grafico non corrisponde all'involuzione che avrebbe naturalmente dovuto avere, considerato che il de cuius le avrebbe scritte all'età di 84 anni, dopo 14 anni dal primo testamento del 2002. Ha concluso, dunque, confermando l'opinione del CT, secondo cui le due revoche si devono ritenere frutto di falsificazione.
Rispondendo alle osservazioni dei CCTTPP, il CT ha preso atto rispetto alle tracce di matita, inizialmente ipotizzate nel testamento, delle considerazioni del dott. Per_15 che ha spiegato di avere supposto, non avendo portato alle operazioni peritali il filtro di 850 manometri, che la traccia più scura che si vedeva già nel monitor della macchina potesse essere traccia di matita, affidandosi, tuttavia, alle osservazioni fatte dal Prof.
circa l'assenza di tale traccia. La stessa CT ha dunque ritenuto, a questo punto, Per_19 definitivamente superata la questione del ripasso di precedente segno di grafite.
Ha poi osservato come il CT della convenuta al di là dell'insistenza sull'erronea CP_1 interpretazione dell'immagine di cui sopra, mai abbia dato motivazioni grafologiche diverse da quelle espresse nelle varie relazioni peritali.
Ha, inoltre, chiarito di avere inteso acquisire il parere di un grafopatologo perché potesse meglio disquisire, a parità di competenze con il dr. sull'invecchiamento della Per_18 scrittura, materia che il dr. , anch'egli medico, insegna nell'ambito delle Per_20
“Neuroscienze della scrittura”.
Ha osservato che uno dei principi delle neuroscienze è l'unicità del movimento che chiarisce che i movimenti che compongono l'azione della scrittura non saranno mai del pagina 31 di 40 tutto sovrapponibili a quelli che compongono la replica della stessa azione. Il CT ha concluso, dunque, che quanto detto dal Dr. nelle sue osservazioni, per cui due Per_18 scritture apparentemente sovrapponibili “non per questo sono certamente false”, non ha nessun fondamento scientifico, come descritto in letteratura riguardo la ulteriore variabilità grafica dell'anziano a fronte del giovane, dovuta all'invecchiamento, stanchezza e instabilità.
7.4.
Occorre, ancora, dare atto che parte convenuta ha depositato in data 29.12.2023, CP_1 successivamente al deposito della relazione peritale, nuove osservazioni critiche, non autorizzate e al di fuori del contraddittorio con il CT.
Pur sottolineandosi come, reiterando una costante modalità di procedere al di fuori delle cadenze imposte da una leale attuazione del contraddittorio fra le parti e con il consulente, la parte abbia atteso la chiusura delle operazioni peritali (peraltro giunte all'esito di un approfondimento tecnico piuttosto articolato, che ha visto il deposito di ben quattro precedenti relazioni da parte dei consulenti della convenuta una in ATP e tre nel CP_1 presente procedimento), ritiene il Collegio che anche tali note debbano essere valutate, nella misura in cui non contengano la deduzione di fatti nuovi o richiedano l'assunzione di nuove prove, trattandosi in tal caso di argomenti tecnici di parte che rientrano nelle mere difese.
Solo in tale nota – fuori contraddittorio diretto con il CT - il CTP ha analiticamente contestato le considerazioni del CT sulle differenze riscontrate fra la scrittura della scheda del 2002 e quella delle due revoche, peraltro facendo via via riferimento ad argomenti già svolti e dibattuti, quali il mezzo utilizzato e l'invecchiamento del presunto testatore.
Inoltre, per la prima volta il dr. ha contestato l'affermazione del CT per cui il Per_18 gesto “fuggitivo” individuabile nel testamento del 2002, dato dal piccolo gancio verso il basso del taglio della “t”, non si rinviene mai nelle revoche, perché in realtà esso sarebbe presente in una lettera “t” di una delle due revoche in verifica.
8.
Quanto al testamento del 6.4.2018, il convenuto ha richiamato che, anteriormente CP_2 all'instaurazione dei giudizi, egli lo aveva sottoposto al perito , il quale Persona_21 aveva concluso che, ad un esame preliminare, esso appariva redatto dalla stessa mano che aveva scritto il testamento del 2002, e che alla stessa conclusione era giunto il dr.
Per_15
In particolare, ha ricordato che nella relazione del 3.12.2008 il dr. aveva Per_15 evidenziato che “le categorie grafologiche che individualizzano la scrittura del testamento datato 6.4.2018 a firma di ……sono in massima parte analoghe a quelle che Persona_1 pagina 32 di 40 caratterizzano ed individualizzano la scrittura del testamento per comparazione di circa sedici anni prima” e che “alcune importanti corrispondenze …….confermano la redazione da parte della medesima persona di entrambe le schede testamentarie”, precisando, per altro verso, che “le differenze formali presenti sono da ricondurre all'involuzione del grafismo nel tempo ( tra i due testamenti intercorre un lasso di tempo di circa sedici anni) e ad una esecuzione grafica più attenta dell'ultima scheda testamentaria”.
La parte ha richiamato come, sulla base dei suddetti rilievi, il dr. abbia Per_15 sostenuto l'autenticità del testamento anche in sede di accertamento tecnico preventivo, in quanto il manoscritto risulta privo di storture, non presenta anomalie né elementi di artificio di sorta e ha un grado di stentatezza che si mantiene costante per tutto il tracciato grafico;
e come anche nelle proprie osservazioni alla CT abbia sottolineato l'esistenza di strette coerenze tra la grafia del testamento del 2018 da una parte e quelle del testamento del 2002 e le firme di comparazione usate dall'altra, essendovi correzioni dello stesso tenore alla luce del sole, corrispondenze morfologiche molto strette, analogie di forma e di morfologia con la scrittura del testamento del 2002 nonché notevoli corrispondenze grafologiche tra lettere, parole e numeri a confronto.
9.
Alla luce di tutto quanto sopra riepilogato, ritiene il Collegio, quanto alle revoche del 2016, che non appaia necessario approfondire ulteriormente la questione della metodologia di elaborazione delle fotografie, inserite nella prima relazione peritale, dalle quali il CT aveva ritenuto di evincere l'esistenza sui fogli in questione di un segno grafico sottostante, ipoteticamente tracciato a matita, che sarebbe stato successivamente ripassato con il mezzo a inchiostro (indiscutibilmente individuato, da tutti i consulenti concordi, in un pennarello ad inchiostro liquido).
Tenuto conto dei contributi forniti dalle varie parti, è possibile concludere che l'ipotesi avanzata dal dr. - in modo, invero, eccessivamente leggero e successivamente Per_18 ridimensionata dallo stesso CTP - di una elaborazione a photoshop da parte del dr. non appare suffragata da alcuno specifico elemento tecnico e, soprattutto, Per_15 non tiene conto di quanto ripetutamente evidenziato dal CT, ossia che l'uso della strumentazione messa a disposizione dal consulente di parte (infine individuata in CP_2 una macchina fotografica digitale con filtro a raggi infrarossi) è avvenuto nel corso delle operazioni peritali alla presenza di tutti i consulenti, che hanno potuto visionare dalla macchina, nell'immediatezza, le immagini poi condivise dal dr. con le altre Per_15 consulenti;
tutto ciò, si rileva, nel contraddittorio con lo stesso consulente dell'allora ricorrente che non ebbe ragione di mettere in dubbio la genuinità della CP_1 fotografia ricevuta.
Al contempo, sussistono elementi logici che, senza necessità di procedere a ulteriori indagini sul punto, portano a escludere che le revoche siano state predisposte mediante pagina 33 di 40 ricalco a inchiostro di un precedente tratto a matita, dovendosi piuttosto ritenere che il doppio tracciato, che emerge nelle immagini in questione, sia un mero effetto dello strumento utilizzato per la riproduzione (come, infine, parrebbe sostenersi da parte dei tecnici della convenuta e non un dato di realtà. CP_1
Esaminando le immagini di cui si discute, infatti, è rilevabile a prima vista come la duplicazione del tracciato rimandata dalla foto sia assolutamente perfetta, potendosi individuare due linee che procedono in maniera singolarmente parallela rispetto a tutti i caratteri, senza la minima incertezza o differenza anche solo nella distanza di una linea dall'altra.
Ebbene, risulta davvero difficile ipotizzare che un ricalco - per quanto effettuato da mano ferma e allenata al disegno e, magari, avvalendosi di strumenti più sofisticati di una banale finestra, come un comodo tavolo da disegno debitamente retroilluminato - possa aver dato il risultato in esame.
Anche la circostanza che nessun calco pressorio sia rinvenibile sul retro del foglio risulta poco coerente con l'ipotesi della prescrittura a matita, dal momento che la punta dura della grafite avrebbe facilmente lasciato traccia sul foglio.
E', inoltre, da considerare che la CT non ha rilevato abrasioni o segni di cancellatura. Si dovrebbe immaginare, allora, che l'autore della scrittura a matita l'abbia, poi, cancellata in modo così accurato da non lasciare tracce visibili, ciò senza che si rinvengano abrasioni o stropicciature conseguenza del passaggio della gomma sul foglio.
Considerato che dalla relazione del dr. , prodotta dalla convenuta, è emerso come Per_19 lo “sdoppiamento” del tratto grafico ben potrebbe essere una conseguenza dello stesso strumento utilizzato, una sorta di falso positivo prodotto dalla macchina, pare necessario concludere che l'ipotesi del ricalco sul precedente segno a matita non sia sufficientemente suffragata dagli elementi in atti.
Ciò detto, deve però evidenziarsi che la conclusione della falsificazione per ricalco appare completamente autosufficiente, rispetto alla considerazione dei fotogrammi in questione. Anzi, a ben vedere è l'ipotesi del doppio tratto che sarebbe stata poco in linea con quella del falso per ricalco: non si vede, infatti, perché l'autore del falso avrebbe dovuto prima provvedere al ricalco dall'originale a matita, per poi ripassarlo a penna, trattandosi di una doppia operazione che avrebbe apportato scarso vantaggio (al limite, quello di ripassare in controluce a matita, potendo cancellare, ma dovendo comunque ripassare a penna lo scritto così prodotto) a fronte di molti svantaggi (la necessità di cancellare il testo sottostante, una volta ripassatolo a inchiostro, avrebbe rischiato di rovinare il foglio o di lasciare tracce visibili di matita, che avrebbero immediatamente svelato la falsificazione;
il doppio ricalco avrebbe poi rischiato di allontanare ancora di più la scrittura dall'originale).
pagina 34 di 40 Gli argomenti grafologici evidenziati dal CT, a sostegno della conclusione di falsità, appaiono già pienamente convincenti, in quanto indicativi di una similitudine di forma delle lettere e delle parole, ma di una modalità di scrittura differente, priva dei tratti di naturalezza e dei segni distintivi che contraddistinguono la scrittura genuina.
Le difformità e le mancanze evidenziate dal CT, così come la - peraltro evidente - innaturale rigidezza del tratto non sono state contestate dai consulenti della convenuta. Ciò neppure in extremis, nella nota non autorizzata depositata dalla convenuta dopo la conclusione della CT: l'unico rilievo in contrario del CTP, infatti, ha riguardato la presenza, in una sola “t” contenuta in una sola delle due revoche, del piccolo “gancio” nel taglio che il CT ha riscontrato come caratteristico della scrittura del Il Per_1 particolare, tuttavia, appare inconferente, considerato l'elevato numero di “t” che si riscontra in ciascuna revoca e considerato come tutte presentino, in modo evidente, un taglio molto più netto, privo del segno in questione, così che deve concludersi che la presenza dello stesso, una sola volta, sia sostanzialmente casuale.
I consulenti della convenuta intenderebbero spiegare le differenze nel tratto e la maggior rigidezza della scrittura con l'età avanzata del all'epoca della redazione delle Per_1 revoche.
La spiegazione, tuttavia, non è condivisibile. Sebbene sia noto e indiscusso fra i consulenti che l'invecchiamento incide sulla scrittura, determinandone una maggior rigidezza, data dalla necessità dello scrivente di esercitare maggior controllo per contrastare la degenerazione neuromotoria che si produce come naturale conseguenza dell'età, non ogni differenza di scrittura, però, può dirsi coerente con tale processo.
Il CT, anche con l'ausilio del dr. , grafopatologo, ha evidenziato che Per_20
l'invecchiamento modifica il segno grafico, la “forma” delle lettere, rendendole più rigide e incerte, perché caratterizzate da tremori, ma non modifica le sostanziali caratteristiche della scrittura, che individuano quella che il CT ha definito la “personalità grafica”: nel caso di specie, tanto la dr.ssa quanto il dr. hanno evidenziato come Per_11 Per_20 risulti l'esatto contrario, perché la forma della scrittura appare simile – come accade per uno sforzo di imitazione - mentre sono diverse le modalità di scrivere, quali l'alternanza pressoria, l'andamento della penna sulla carta, i tratti spontanei che connotano la scrittura.
Il dr. ha più approfonditamente spiegato che le variazioni nella scrittura a Per_20 mano nell'anziano si evidenziano soprattutto nella dimensione della lettera, nella inclinazione, nella spaziatura e nella forma delle lettere, confermando l'incidenza dell'invecchiamento sull'aspetto morfologico della scrittura, e ha evidenziato che il deterioramento della scrittura assume molte forme, tra cui irregolarità, esitazione e rigidità del tracciato, nonché pressione marcata: nel caso in esame, al contrario, è proprio pagina 35 di 40 la “prima vista” della scrittura che appare simile e non esitante, come se fosse stata scarsamente toccata da un eventuale degrado cognitivo e motorio.
La CT ha evidenziato sin dalla relazione depositata in ATP come vi siano “alcuni tratti caratterizzati da incertezze esecutive alternati ad altri senza incertezze”, mentre, logicamente, l'invecchiamento della mano avrebbe dovuto incidere su tutta la scrittura. Soprattutto, vi sono scritture di comparazione da cui si evince come ha operato l'invecchiamento rispetto alla mano del rispetto alle caratteristiche della sottoscrizione del 2017, tuttavia, le Per_1 revoche appaiono dissonanti per tutte le ragioni ampiamente osservate dal CT e su riepilogate.
Le prove svolte dal CT convincono definitivamente dell'ipotesi del ricalco. E' visibile in modo empirico e non discutibile come numerose parole delle revoche siano del tutto sovrapponibili, a parte le imprecisioni proprie del ricalco a mano (tuttavia, come la perfetta duplicazione esclude il ricalco, una certa imprecisione lo conferma), ciò non solo una volta, ma due volte (le revoche rispetto al testamento del 2002 e una revoca rispetto all'altra).
Tale dato non ha altra plausibile spiegazione se non la scrittura ricopiata su un unico modello. Ancora più significativo in tal senso è il fatto che siano esattamente sovrapponibili gli spazi fra l'una e l'altra parola (il CT ha dimostrato la sovrapponibilità fra gruppi di parole), situazione che in una scrittura spontanea è di pressoché impossibile verificazione.
Il rilievo del dr. per cui il CT, nel presentare l'ipotesi del ricalco, ha Per_18 confrontato immagini che sono state presentate con parametri di ingrandimento diversi, e non a grandezza originale o, comunque, a diametri di ingrandimento identici, è in realtà inconferente. Esistono strumenti che facilmente possono ingrandire o rimpicciolire le dimensioni di uno scritto, mantenendolo invariato: sarebbe stato, dunque, sufficiente da parte del falsario avere l'accortezza di ricalcare una copia leggermente ingrandita e una leggermente rimpicciolita, per giungere all'effetto ottenuto. Quello che conta, dunque, e che il CT ha evidenziato, è che le due revoche siano entrambe riconducibili, in proporzione, al testo autentico del 2002.
Le osservazioni del CTP, perciò, non escludono il ricalco, ma portano unicamente a concludere che l'opera di falsificazione sia stata studiata ed elaborata con accortezza, come indica, d'altra parte, la scelta del trattopen e la stessa riproduzione dei tratti a prima vista più evidenti, come le storture grammaticali.
Al riguardo si osserva come la presenza nello scritto da valutarsi di segni o elementi presenti nell'originale in tanto assume significato in quanto sia legata a movimenti automatici e riguardi tratti o modalità di scrittura non apprezzabili a prima vista da chi non sia esperto di grafologia. Assume, invece, scarso rilievo la riproduzione di segni molto pagina 36 di 40 evidenti – quali nella specie la parola “disgosizione” in luogo di “disposizione” e in generale la tendenza del de cuius alla scrittura della lettera “p” come se si trattasse di una
“g” – che l'ipotetico autore avrebbe potuto facilmente individuare e riproporre, tanto più ricalcando l'originale (nel qual caso sarebbe stato più agevole ripetere l'errore che correggerlo, distaccandosi dal testo copiato).
A fronte di elementi pesantemente indicativi della falsificazione mediante riscrittura su precedente testamento autentico, non va in direzione contraria la presenza di elementi differenti rispetto all'originale, come la tendenza dell'autore delle revoche a rimanere rigidamente sul rigo prestampato o a distanziare, talvolta, diversamente le lettere. Su tale aspetto, infatti, incide inevitabilmente la modalità di tracciatura del segno, che si assume diversa per ogni mano. Nel falso, dunque, per quanto accurato e frutto di rigido controllo
- come nel caso di specie in cui esso risulta non essere stato effettuato “a mano libera” - la scrittura spontanea dell'autore non rimane del tutto celata ed è proprio a rilevare l'emersione di segni di altra mano, d'altra parte, che l'indagine grafologica è rivolta.
Rimane, al riguardo, determinante piuttosto che vi siano interi gruppi di parole sovrapponibili, per linee e spazi intermedi, trattandosi di eventualità che non è spiegabile con l'unicità di mano o con una mera casualità e che risulta indicativa, come detto, del ricalco compiuto dall'autore degli scritti.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, ritiene il Tribunale che gli esiti degli accertamenti peritali condotti dalla dr.ssa anche con l'ausilio del dr. , Per_11 Per_20 siano esaustivi e convincenti, in quanto argomentati in modo logico e non efficacemente contrastati dalle ragioni espresse dai consulenti della convenuta e che, pertanto, CP_1 sia stata raggiunta la prova della non autenticità delle due revoche del 2016.
10.
Parimenti, è dimostrata dalle considerazioni del CT dr.ssa la non autenticità Per_11 del testamento del 6.4.2018.
Le osservazioni del dr. non sono utili a porre in dubbio la bontà Per_15 dell'accertamento condotto dal CT, basato su plurimi e specifici elementi – sopra e riepilogati – cui sono state opposte considerazioni generiche, fondate essenzialmente sul rilievo del tempo trascorso e sulla presenza di talune somiglianze formali.
Sul primo aspetto, tuttavia, va richiamato quanto sopra già osservato. L'invecchiamento non è un fattore idoneo a spiegare qualunque differenza nella scrittura, soprattutto se colpisce tratti caratterizzanti, destinati per loro natura e rimanere invariati, e se la presenza di un campione sostanzialmente coevo – nella specie, relativo alla sottoscrizione del de cuius – consente di verificare come in concreto l'età e la personale condizione abbiano agito sulla mano del testatore.
pagina 37 di 40 Alle somiglianze indicate dal convenuto, d'altra parte, il CT ha motivatamente negato rilievo, in quanto riguardanti i tratti esteriori e superficiali della scrittura e, dunque, potenzialmente frutto proprio del tentativo di imitazione da parte del reale autore dello scritto.
Deve, pertanto, ritenersi dimostrato che anche il testamento del 6.4.2018 non è stato scritto dal suo autore apparente Persona_1
11.
La declaratoria di falsità priva le schede del 2016 e del 2018 di validità.
Da un canto, dunque, deve ritenersi inesistente l'espressa revoca contenuta nelle due apparenti schede del 2016, così come la revoca implicita contenuta nella scheda del 2018, parimenti falsa;
d'altro canto, è inefficace l'espressa delazione testamentaria in favore di
Controparte_2
In accoglimento integrale delle domande attoree, pertanto, e con contestuale rigetto delle domande riconvenzionalmente proposte dai convenuti e CP_1 Controparte_2 va dichiarato che unica erede di in forza del testamento del 2002, è l'attrice Persona_1
Parte_1
12.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
I convenuti, pertanto, vanno condannati a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio (non avendo la parte avanzato in atti domande rispetto alle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., non comprese d'altra parte nella nota depositata in data 9.5.2025), spese che si liquidano, considerato il valore di causa (indeterminabile e di alta complessità, in considerazione del numero e della rilevanza delle questioni proposte, in particolar modo in fatto) e alla luce delle tabelle allegate al DM n. 147/2002, tenuto conto della nota spese suddetta, in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 4000 per la fase istruttoria (in quanto consistita esclusivamente in approfondimento della CT già precedentemente svolta, per quanto articolato e reiterato) ed € 4.253,00 per la fase decisionale, così complessivamente in € 12.433 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU e della marca da bollo per € 545,00.
A norma dell'art. 97 c.p.c., secondo cui se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa, valutato il peso in termini di attività processuale derivata dalle difese della convenuta in relazione a quelle del convenuto anche in considerazione CP_1 CP_2 delle modalità con cui la convenuta ha ritenuto di introdurre le proprie argomentazioni tecniche in spregio alle normali cadenze del processo, si ritiene che debba derogarsi a un pagina 38 di 40 normale criterio paritario di suddivisione e che, pertanto, le spese suddette debbano essere poste a carico per il 75 % della convenuta e per il 25 % a carico del convenuto CP_1
CP_2
Le spese di CT liquidate nel presente giudizio con decreto del 2.11.2024, in quanto relative ad attività originata integralmente dalle difese della convenuta CP_1 vanno definitivamente poste per intero a carico di detta parte.
13.
Emergendo l'astratta ravvisabilità di ipotesi di reato, in relazione alle falsificazioni dei testamenti oggetto del presente giudizio, ove dovesse essere accertata la riconducibilità del falso ai convenuti e la sussistenza del necessario elemento soggettivo, e pur tenuto conto che l'azione penale nei confronti di è già stata esercitata e che il relativo CP_2 procedimento è già stato svolto nei due gradi di merito, si trasmettono gli atti del presente giudizio al PM in sede per ogni sua valutazione.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 3521/2019:
1) accerta la non autenticità delle schede testamentarie a nome di del Persona_1
15.02.2016, pubblicate per atto del Notaio rispettivamente con rogito del Persona_2
22.05.2018 Rep. 15781 Racc. 11081 e con rogito del 1.6.2018 Rep. 15811 Racc. 11101;
2) accerta la non autenticità della scheda testamentaria a nome di del Persona_1
06.04.2018, pubblicata in data 19.07.2018 per atto del Notaio Rep. 86458 Persona_3
Racc. 17004; per l'effetto,
3) dichiara la nullità delle tre schede di cui ai capi 1 e 2; per ulteriore effetto,
4) in accoglimento delle domande proposte da parte attrice e in rigetto delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti e accerta che CP_1 Controparte_2 [...]
è unica erede di nato a [...] il [...], deceduto Pt_1 Persona_1
a OG (NO) il 30.4.2018, in forza del testamento olografo dallo stesso formato in favore dell'attrice in data 15.12.2002, pubblicato con verbale a rogito del Notaio di Persona_9
Novara in data 22.05.2018 Rep. n. 136.088 Racc. n. 32.986;
4) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice per il presente giudizio, liquidate in complessivi € 12.433 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU e della marca da bollo per €
pagina 39 di 40 545,00, la convenuta per il 75 % dell'importo liquidato e il convenuto CP_1 per la residua parte del 25 % dello stesso;
Controparte_2
5) pone le spese di CT, liquidate nel presente giudizio con separato decreto del 2.11.2024, definitivamente a carico della convenuta CP_1
6) dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio al PM in sede, per quanto di competenza.
Novara, 24 dicembre 2025
Il Presidente dott. Elena Scotti
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 40 di 40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti giudici: dott. Elena Scotti – Presidente dott. Annalisa Boido – Giudice estensore dott. Maria Amoruso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. r.g. 3521/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA Parte_1 C.F._1
EL EL SO e dell'avv. BARBARA MARTINUZZI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO CP_1 C.F._2
PARVIS, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
CLAUDIO TERUGGI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
CONVENUTI
Oggetto: altri istituti relativi alle successioni – impugnazione testamento
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
pagina 1 di 40 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE:
accertata la falsità delle schede testamentarie (luogo, disposizioni, data e firma) a nome di del 15.02.2016, pubblicate per atto del Notaio rispettivamente il Persona_1 Persona_2
22.05.2018 e il 01.06.2018, contenenti la revoca delle disposizioni testamentarie precedentemente formate nonché dell'intera scheda testamentaria (luogo, disposizioni, data e firma) a nome di
del 06.04.2018 effettuata in favore del signor e pubblicata in data Persona_1 Controparte_2
19.07.2018 per atto del Notaio Persona_3
dichiararle nulle e per l'effetto dichiarare la signora unica erede del de cuius Pt_1 Persona_1 in forza del testamento olografo dallo stesso formato in suo favore in data 15.12.2002.
rigettare le domande svolte in via riconvenzionale dai convenuti in giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
nominare un soggetto terzo al fine di verificare lo stato dell'immobile del de cuius sito in OG (NO), Via Cremosina n. 1;
ammettere l'audizione per testimoni sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione
“vero che”:
1. la relazione tra il signor e la signora terminava per comune accordo tra Per_1 Pt_1 gli stessi nel 2013?
2. il signor era assiduo frequentatore dell'abitazione della signora anche Per_1 Pt_1 dopo la fine della relazione?
3. la signora nonostante fosse terminata la relazione con il de cuius, ha continuato ad Pt_1 accudirlo sino alla morte: ad esempio comprandogli beni di prima necessità, vestiario, tagliandogli i capelli e cucinando per lui?
4. il giorno del decesso del signor 30.04.2018, il signor era già presente Per_1 CP_2 nell'abitazione del defunto quando è sopraggiunta la signora Pt_1
5. lo stesso giorno il signor aveva chiesto soccorso ai signori , Per_1 Parte_2 Per_4
ed il di lei marito, , poiché non si sentiva bene?
[...] Persona_5
6. gli stessi, non avendo le chiavi di casa del signor chiedevano l'intervento del signor Per_1 perché pensavano che lui avesse le chiavi? CP_2
7. gli intervenuti una volta riusciti a soccorrere il signor avvisavano la signora Per_1 dell'accaduto? Pt_1
pagina 2 di 40
8. la signora una volta giunta presso l'abitazione del sig. parlava Pt_1 Per_1 esclusivamente ai medici intervenuti delle condizioni di salute di quest'ultimo?
9. in quell'occasione, alcuna conversazione aveva luogo tra la sig.ra e il sig. Pt_1 CP_2
10. si occupava dell'organizzazione del servizio funebre la signora Pt_1
11. la signora si recava da quel momento presso l'abitazione del signor solo Pt_1 Per_1 per permettere all'agenzia funebre di sistemare la salma?
12. giungeva presso l'abitazione del signor la signora il giorno dopo il Per_1 CP_1 decesso, ed iniziava ad ispezionare tutto l'immobile?
13. il giorno dopo il decesso del de cuius, la signora dichiarava di essere “l'esecutrice CP_1 testamentaria del signor ? Per_1
14. sulla scorta di quanto affermato nel capitolo che precede la signora pretendeva di CP_1 avere in consegna tutte le chiavi dell'immobile?
15. nei giorni seguenti la signora si era recata più volte nell'abitazione e ne era uscita CP_1 con delle borse?
16. il signor nei medesimi giorni, accompagnando la signora era Persona_6 CP_1 uscito dall'abitazione con l'orologio a pendolo del de cuius?
17. il signor chiedeva più volte alla signora la consegna del testamento Persona_6 Pt_1 in suo possesso?
18. la signora il giorno del funerale, dopo la funzione, leggeva il contenuto della CP_1 revoca in suo possesso?
19. la signora chiedeva copia della prima revoca? Pt_1
20. il signor dichiarava di aver trovato la seconda revoca nell'abitazione del signor Per_6
Per_1
21. il sig. aveva con sé una fotocopia del testamento redatto in favore della sig.ra Per_1
Pt_1
22. la suddetta fotocopia era custodita dal sig. prima nella sua abitazione e poi nel suo Per_1 portafogli?
23. la suddetta fotocopia era stata fatta con il consenso del sig. Per_1
24. il sig. sapeva che quella in suo possesso era una fotocopia fin dal principio? Per_1
Si indicano quali testimoni:
residente in [...]: sui capitoli 1, 2, Testimone_1
3, 21,22,23,24.
pagina 3 di 40 residente in [...]-7 Persona_4
e
, residente in [...]-7: entrambi sui capitoli da 4 Persona_5
a 20;
, residente in [...]H: sul capitolo Testimone_2
3;
, residente in [...]: sul capitolo 3; Testimone_3
. si chiede l'ammissione del documento n. 17 prodotto dalla presente difesa con nota del
24.01.2024 per le ragioni ivi esposte;
. ci si oppone all'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attrice e della Parte_1 prova per testi richieste dal sig. nei propri scritti difensivi nonché dell'ordine di Controparte_2 ispezione della casa del sig. ivi contenuto;
Persona_1
. ci si oppone altresì alle istanze di prove orali formulate dalla difesa nelle proprie CP_1 memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 2 e n. 3 nonché alle istanze di esibizione e sequestro ivi contenute;
. nella denegata ipotesi di ammissione della prova ex adverso articolata, si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli stessi capitoli e con gli stessi testi;
. ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica grafologica avanzata dalla convenuta sig.ra per le ragioni già esposte in narrativa nonché alla richiesta di CP_1 sostituzione del CT dalla stessa avanzata;
. Ci si oppone all'ammissione della produzione documentale depositata dalla difesa CP_1 con nota di deposito del 21.06.2023, nonché all'ammissione del doc. 25 prodotto da quest'ultima, in quanto irrituale e fuori termine così come chiarito dalla presente difesa nelle note del 24.01.2024, nonché all'ammissione del doc. 26 della difesa per le ragioni esposte nella memoria di CP_1 replica del 20.06.2024”.
Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni avversaria istanza, domanda ed eccezione, rigettato il contraddittorio su eventuali nuove domande o eccezioni che fossero proposte dalle controparti:
In istruttoria:
ribadite, occorrendo, le istanze di rimessione in termini ex art. 153 2° c. c.p.c. di cui alle note di deposito del 21.6.2023 e del 29.5.2024, ammettere la produzione dei documenti 23 (verbale pagina 4 di 40 d'udienza del giorno 8.6.2023 nel procedimento penale 2952/2018 R.G.N.R., proc. Pen. N. 166/21 R.G. a carico di ) e 26 (sentenza n. 453/2024 del Tribunale di Novara, Controparte_2
Sezione Penale, resa nel procedimento penale 2952/2018 R.G.N.R., proc. Pen. N. 166/21 R.G. a carico di pubblicata in data 23.5.2024); Controparte_2
previa rimessione in termini ex art. 153 2° c. c.p.c., ammettere la produzione, quale doc. 27, della sentenza n. 5420 del 18.11.2024, che si deposita con le presenti note, pubblicata in data 17.12.2024 ed emanata nel procedimento R.G. 2952/18 R.G.N.R., R.G. 2914/24 C. APP., con cui la Corte d'appello di Torino, Sez. Iª Penale, ha confermato integralmente la sentenza n. 453/2024 del Tribunale di Novara contro di cui al doc. 26 di parte Controparte_2 CP_1
ordinare al notaio di ER l'esibizione in giudizio degli originali Persona_2 dei due testamenti olografi del 15.2.2016 da ella pubblicati con rogiti Rep. 15781 Racc. 11081 del 22.5.2018 e Rep. 15811 Racc. 11101 del 1.6.2018 dettando gli opportuni provvedimenti per la loro custodia, ovvero disporre il sequestro dei predetti testamenti presso il notaio depositario, dettando gli opportuni provvedimenti per la loro custodia, ovvero dettare in ogni caso gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione degli accertamenti peritali sugli originali dei testamenti in questione;
ordinare al notaio con studio in Novara e sede secondaria in ER Persona_3
l'esibizione in giudizio dell'originale del testamento olografo del 6.4.2018 da egli pubblicato in ER con rogito Rep. 86458 Racc. 17004 del 19.7.2018 dettando gli opportuni provvedimenti per la custodia del documento, ovvero disporre il sequestro del predetto testamento presso il notaio depositario, dettando gli opportuni provvedimenti per la sua custodia, ovvero dettare in ogni caso gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione degli accertamenti peritali sull'originale del testamento in questione;
disporre nuova consulenza tecnica grafologica volta ad accertare l'autografia o l'apocrifia dei due testamenti olografi a firma datati 15.2.2016 pubblicati dal notaio Persona_1 Per_2 con rogiti Rep. 15781 Racc. 11081 del 22.5.2018 e Rep. 15811 Racc. 11101 del 1.6.2018 e
[...] della scheda testamentaria datata 6.4.2018 pubblicata dal notaio con rogito Rep. Persona_3
86458 Racc. 17004 del 19.7.2018, ammettendo quali scritture di comparazione i documenti indicati al punto 25 della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 25.5.2020, affidando l'incarico a consulente diverso dal C.T.U. nominato per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. e, nel presente procedimento, già incaricato dal G.I.: i) di esprimere le proprie considerazioni in merito alle osservazioni tecniche svolte dal consulente tecnico dell'esponente in relazione alla relazione di A.T.P. acquisita al giudizio e, successivamente, ii) di procedere ad integrare la consulenza depositata rispondendo ai nuovi quesiti formulati dal G.I. con ordinanza 22.6.2023;
ammettere le prove per interpello e testi dedotte dalla signora in memoria ex art. CP_1
183 6° c. n. 2 c.p.c. del 31.3.2021 con i testi ivi indicati;
pagina 5 di 40 non ammettere la produzione di cui al doc. 9 di parte effettuata con la memoria ex CP_2 art. 183 6° c. n. 2 c.p.c. (chiavetta USB con registrazione del 16.9.2018);
in caso di loro riproposizione, non ammettere le prove per interpello e testi dedotte da parte attrice e da parte convenuta e le ulteriori istanze istruttorie da questi formulate;
CP_2
in caso di ammissione delle prove orali dedotte dalle controparti, ammettere la signora alla prova contraria diretta sui capitoli ammessi, con i testi indicati al punto 8 del CP_1 paragrafo C della memoria ex art. 183 6° c. n. 3 c.p.c. del 20.4.2021.
Nel merito:
respingere le domande attoree e la domanda riconvenzionale di parte convenuta CP_2
accertare e dichiarare che il testamento olografo datato 6.4.2018 pubblicato dal notaio con rogito Rep. 86458 Racc. 17004 del 19.7.2018 non è autografo del de cuius sig. Persona_3
e dichiararne conseguentemente la nullità; Persona_1
accertare l'autografia del de cuius sig. dei due testamenti olografi datati Persona_1
15.2.2016 pubblicati dal notaio con rogiti Rep. 15781 Racc. 11081 del 22.5.2018 e Persona_2
Rep. 15811 Racc. 11101 del 1.6.2018;
accertare e dichiarare che la signora è l'unica erede del signor CP_1 Persona_1 deceduto a OG in data 30.4.2018;
con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge, rimborso spese generali e spese successive occorrende.
Si deposita sub doc. 27 sentenza n. 5420 del 18.11.2024, pubblicata in data 17.12.2024, della Corte d'appello di Torino, Sez. Iª Penale”.
Per parte convenuta CP_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa rimessione della causa in istruttoria per:
l'ammissione delle prove orali per interrogatorio formale dell'attric Pt_1
(sui capitoli n. 1-2-5-8-19-20-21-22-23-24) e per testi sui seguenti capitoli:
[...]
1) vero che il signor , prima della sua morte avvenuta il 30.4.2018, viveva da Persona_1 solo nella sua casa in OG (NO), Via Cremosina, n. 1, dopo che nel 2013 aveva terminato la convivenza e cacciato dalla propria casa la signora , con la quale aveva convissuto a Parte_1 decorrere dal 1999;
2) vero che il signor nel 2013 aveva allontanato dalla sua casa in OG (NO), Via Persona_1
Cremosina, n. 1, la signora perché aveva scoperto che aveva delle relazioni con altri Parte_1 uomini;
pagina 6 di 40 3) vero che il signor era un cugino ed un carissimo amico da sempre del defunto Controparte_2
, il quale era stato anche padrino di battesimo di suo figlio;
Persona_1 Persona_7
4) vero che, dopo la fine della convivenza con la signora e quindi dopo il 2013 e sino Parte_1 al momento della sua morte in data 30.04.2018, il signor esprimeva più volte anche Persona_1 in pubblico il proprio risentimento e la propria contrarietà per il comportamento della ex convivente;
Parte_1
5) vero che, dopo la fine del rapporto di convivenza e quindi nel 2013, il signor Persona_1 chiedeva alla signora la restituzione del testamento olografo che aveva redatto a suo Parte_1 favore in unico originale e che la signora gli consegnava una mera fotocopia Parte_1 trattenendo per sé l'originale;
6) vero che verso la fine dell'anno 2015 e l'inizio dell'anno 2016 il signor si recava Persona_1 presso lo Studio del Notaio di ER (NO), accompagnato dalla signora Per_2 [...]
per revocare il precedente testamento e per farne uno nuovo;
Parte_3
7) vero che nell'incontro presso lo Studio del Notaio di ER (NO) il signor Per_2 Per_1
a domanda del Notaio indicava come sua persona di fiducia per la sua eredità il
[...] Per_2 signor;
Controparte_2
8) vero che nel 2016 il signor si accorgeva che la signora aveva Persona_1 Parte_1 trattenuto con sé l'originale del testamento olografo ed informava della circostanza la signora
, provvedendo a redigere di suo pugno due revoche del precedente testamento olografo Parte_1
e mettendo in entrambe come erede universale il nominativo del signor;
Controparte_2
9) vero che nel 2016 il signor aveva dato le due revoche testamentarie in custodia al Persona_1 signor;
Persona_6
10) vero che in un giorno dell'anno 2017 il signor aveva invitato il signor Persona_1 [...] ad accompagnarlo presso la casa del signor in Briga Novarese (NO), Via CP_2 Persona_6
San Tommaso, n. 25: in tale occasione il signor aveva espresso il proprio desiderio di Persona_1 lasciare la sua eredità al signor;
Controparte_2
11) vero che, per il rapporto di amicizia che aveva col signor , nell'anno 2017 e Controparte_2 nell'anno 2018 il signor si recava quasi tutti i giorni verso le ore 13, presso la casa Persona_1 del signor in OG (NO), Via Soldi, n. 19, e si fermava con lui e sua moglie Controparte_2 [...]
a chiacchierare;
Parte_4
12) vero che in data 3.4.2018 il signor verso le ore 13 si recava a casa del signor Persona_1
in OG (NO), Via Soldi, n. 19, e, alla presenza della signora Controparte_2 Parte_4
moglie del signor , diceva al signor di sentirsi vecchio e
[...] Controparte_2 Controparte_2 stanco e gli comunicava la propria intenzione di nominarlo erede di tutti i suoi beni;
pagina 7 di 40 13) Vero che in data 03.04.2018 il signor ringraziava il signor ma Controparte_2 Persona_1 gli diceva che doveva scrivere di suo pugno le sue volontà e consegnarle ad un Notaio;
14) Vero che in data 03.04.2018 il signor , sapendo che il signor Controparte_2 Persona_1 teneva nel suo portafoglio la fotocopia del testamento fatto alla sua precedente compagna, Pt_1
, gli diceva di trascrivere su un nuovo foglio quello che era stato scritto nel precedente
[...] testamento cambiando il nome di chi voleva nominare quale nuovo erede;
15) Vero che il signor negli anni dal 2014 al 2018 aveva più volte affermato la Persona_1 propria volontà di nominare proprio erede universale il signor in parecchie Controparte_2 occasioni in pubblico ed in particolar modo presso la Piazza del Comune di OG (NO) dove era solito incontrare i suoi amici;
16) Vero che in data 17.10.2015, nel giorno del pranzo di matrimonio del signor , Persona_7 proprio “figlioccio” di battesimo, il signor manifestava la sua volontà di nominare Persona_1 proprio erede universale il signor;
Controparte_2
17) vero che in data 09.04.2018 sempre verso le ore 13 il signor si recava presso la Persona_1 casa del signor e, alla presenza della signora e della signora Controparte_2 Parte_4
, consegnava al signor un foglio piegato in quattro, senza busta, e Persona_8 Controparte_2 gli diceva che si trattava dell'originale del proprio testamento e che aveva scritto altri due originali del testamento, dei quali uno l'avrebbe tenuto per sé, mettendolo nel cassetto dell'armadio posizionato fuori dalla cucina dove teneva la ricevute delle bollette, e l'altro lo avrebbe dato ad un Notaio oppure ad un avvocato;
18) vero che in data 09.04.2018, dopo la consegna del foglio piegato in quattro da parte del signor
, il signor lo apriva e leggeva ad alta voce il testo del foglio nel quale Persona_1 Controparte_2 era nominato quale erede universale del signor a quel punto il signor Persona_1 [...] invitava il signor a depositare da un Notaio uno dei due originali del CP_2 Persona_1 testamento olografo che aveva scritto e che aveva tenuto per sé;
19) vero che, nella tarda serata del 30.04.2018, dopo la morte del signor il signor CP_3
riceveva una telefonata dalla signora parente del signor Controparte_2 Persona_4 Per_1
che si trovava presso la casa del defunto e che gli comunicava che la signora
[...] Parte_1 aveva urgente necessità di parlargli;
20) vero che il signor il giorno 30.4.2018 si recava verso le ore 23 presso la casa Controparte_2 del signor e là trovava la signora col marito, la signora Persona_1 Persona_4 Pt_2
e la signora la quale con insistenza gli chiedeva se sapeva di qualche
[...] Parte_1 testamento che avesse fatto il si-gnor dopo il suo;
Persona_1
21) vero che il signor , atteso che si era nell'immediatezza della morte del signor Controparte_2
e che si era ancora addirittura in presenza del corpo del defunto, rispondeva che non Persona_1
pagina 8 di 40 sapeva nulla e tornava a casa sua mentre la signora rimaneva da sola Parte_1 nell'abitazione del defunto;
22) vero che nei giorni successivi alla morte del signor la signora Persona_1 Parte_1 chiamava telefonicamente quasi ogni settimana il signor per avere notizie del Controparte_2 testamento del signor perché lei aveva fatto pubblicare in data 16.05.2018 dal Persona_1
Notaio di ER (NO ) il testamento olografo datato 15.12.2002 che era in Persona_9 suo possesso;
23) vero che, nei giorni successivi alla morte del signor in una conversazione Persona_1 telefonica, la signora diceva al signor che aveva saputo che erano Parte_1 Controparte_2 state pubblicate dal Notaio di ER le due schede testamentarie del signor Persona_2
datate entrambe 15.02.2016, con le quali venivano revocati i precedenti testamenti Persona_1 senza provvedere ad alcuna nuova altra nomina di erede, rispettivamente in data 22.05.2018 su richiesta del signor ed in data 01.06.2018 su richiesta della signora , Persona_6 CP_1 nonostante che una delle due schede fosse già stata depositata dal Notaio di Persona_10
ER in data 9.5.2018, e che secondo lei tali schede erano false e non autentiche;
24) vero che nel mese di luglio del 2018 la signora si recava a casa del signor Parte_1 [...] per vedere il testamento in suo possesso e, dopo averlo esaminato, confermava che la CP_2 scrittura e la firma erano quelle del signor;
Persona_1
25) vero che in data 16.09.2018 in un incontro presso la casa del fratello del signor Persona_6 in Briga Novarese (NO) la signora raccontava alle persone presenti come si poteva CP_1 falsificare una firma ricalcandola con la sovrapposizione di un vetro, come risulta dalla registrazione vocale dell'incontro effettuata il 16.9.2018 che la S.V. mi fa ascoltare dal punto 2 ore e 35 minuti in poi con la chiavetta USB prodotta in causa come documento n. 9 dalla parte convenut . Controparte_2
Si indicano a testi:
- residente in [...], sui capitoli 1-2-3-4-8-9- 10-11-12-13- Parte_4
14-15-17-18-19-22-23-24-25);
- , residente in [...], sui capitoli n. 6) e 7); Parte_3
- , residente in [...], sul capitolo n. 16); Tes_4
- , residente in [...] sul capitolo n. 16; Tes_5
- , residente in [...], sui capitoli n. 1-2-3-4-15), Tes_6
- , resudente in ER (NO), sui capitoli n. 1- 2-3-4-15). Testimone_7
************************************************************************
pagina 9 di 40 b) l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta sul CP_4 sopraindicato capitolo n. 25);
l'ordine del Giudice alle parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 e 258 C.p.c., di consentire, anche tramite il CT già nomi-nato
[...]
l'ispezione della casa del in OG (NO), Persona_11 Controparte_5
Via Cremosina, n. 1, al fine di verificare se siano ivi presenti e rinvenibili gli altri due originali del testamento datato 6.4.2018, che il signor aveva predisposto a favore del signor Persona_1
e che aveva trattenuto per sé, originali che a tutt'oggi non sono stati trovati, e che Controparte_2 potrebbero anche essere diversi da quello consegnato il 09.04.2018 al signor e da Controparte_2 quest'ultimo pubblicato il 19.07.2018.
NEL MERITO: rigettare tutte le domande proposte dalla signora nei confronti del Parte_1 signor con l'atto di citazione del 13.12.2019 in quanto infondate in fatto ed in Controparte_2 diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare che il testamento olografo datato 6.4.2018 a nome pubblicato il 19.7.2018 dal Notaio è vero, Persona_1 Persona_3 autentico ed autografo e conseguentemente che il signor è l'unico erede del signor Controparte_2
, deceduto in OG (NO) il 30.4.2018. Persona_1
Con vittoria dei compensi e delle spese processuali”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione da parte dell'attrice delle Parte_1 due schede testamentarie a nome di datate 15.02.2016, pubblicate per atto Persona_1 del Notaio rispettivamente il 22.05.2018 e il 01.06.2018, contenenti la revoca Persona_2 delle disposizioni testamentarie precedentemente formate dal de cuius, nonché della scheda testamentaria a nome di datata 06.04.2018 effettuata in favore del signor Persona_1
e pubblicata in data 19.07.2018 per atto del Notaio , in Controparte_2 Persona_3 quanto nessuna di esse proveniente dalla mano dell'apparente testatore, con conseguente accertamento che l'attrice è l'unica erede del defunto in forza del testamento Persona_1 olografo dallo stesso redatto in suo favore in data 15.12.2002.
avvalendosi delle revoche testamentarie su menzionate, di cui sostiene CP_1
l'autenticità, e vantando diritto ereditario per successione legittima, in quanto unica successibile in vita alla data del decesso del de cuius (quale collaterale di quarto grado rispetto al de cuius - unica nipote della mamma del signor signora Persona_1 [...]
– e non avendo il defunto lasciato altre persone cui la legge riservi una quota di Per_12 eredità o altri diritti di successione, come è pacifico in causa) resiste alle pretese attoree, pagina 10 di 40 nonché a quelle del convenuto impugnando a propria volta il testamento CP_2 apparentemente redatto in favore di quest'ultimo in data 6.4.2018.
dal canto proprio, avvalendosi del testamento del 6.4.2028, di cui chiede Controparte_2 dichiararsi l'autenticità, agisce per l'accertamento della propria qualità di erede di
[...]
Per_1
2.
Ai sensi dell'art. 602, co. 1 c.c., l'autografia e la sottoscrizione, unitamente alla data, costituiscono requisiti essenziali per la validità del testamento olografo. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento - escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni - e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore.
L'autografia deve concernere tutti i suddetti elementi del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore. In assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 606, co. 1 c.c. e, quindi, privo di qualsiasi efficacia.
Va altresì richiamato che, secondo giurisprudenza costante (per tutte cfr. Cass., SS.UU., n. 12307/2015) la parte che intende contestare l'autenticità del testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e deve dare la prova di quanto afferma. Il testamento olografo è, infatti, una scrittura privata del tutto peculiare, in quanto caratterizzata da una intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti. La parte che agisce per contestarlo in giudizio pone una quaestio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi, a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità.
Sulla parte che contesti l'autenticità del documento olografo ovvero deduca che la scheda testamentaria non proviene da chi ne appare l'autore grava l'onere della prova, ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita.
Nella specie, l'attrice impugna tutti testamenti successivi a quello del 2002, in base al quale ella è stata chiamata all'eredità.
Parimenti impugna il testamento del 6.4.2018, la cui validità CP_1 neutralizzerebbe l'operatività delle norme sulla successione ab intestato, in base alle quali sarebbe lei ad essere chiamata a succedere al de cuius Persona_1
3.
pagina 11 di 40 L'odierna causa è stata preceduta da procedimento ex art. 696 bis c.p.c., introdotto con ricorso depositato in data 14.02.2019 innanzi al Tribunale di Novara da CP_1 volto a far accertare se fossero o meno autentiche le schede testamentarie disposte da
[...] in favore di in data 15.12.2002 e di in data Per_1 Parte_1 Controparte_2
06.04.2018, accertamento cui non si opponevano gli allora resistenti che ne Parte_1 chiedeva l'estensione anche alle due schede testamentarie di revoca sottoscritte da
[...] in data 15.02.2016, e Per_1 Controparte_2
All'esito dell'accertamento peritale ivi svolto, il CT nominato, dott.ssa Per_11 concludeva nel senso che “sono apocrifi: le due revoche testamentarie di
[...] Persona_1 del 15/2/2016 (doc.2 e 3 parte ric.) e la scheda testamentaria di del 6/4/2018 (doc. Persona_1
5 parte ric.), mentre è autentica la scheda testamentaria di del 15/12/2002”. Persona_1
4.
Il presente giudizio è stato istruito sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mentre non sono state ammesse le prove orali dalle stesse indicate.
Sotto il primo profilo, occorre precisare che le note prodotte dalla convenuta nel CP_1 corso del giudizio, a firma di esperti a ciò incaricati o dei consulenti tecnici di parte qui nominati, per lo più irritualmente e al di fuori delle ordinarie scansioni processuali nell'ambito delle quali il contraddittorio processuale dovrebbe svolgersi, sono utilizzabili - pur rimanendo censurabile la condotta della parte che vi ha dato ingresso con siffatte modalità - nei limiti consentiti dalla loro natura di mere allegazioni tecniche, alla luce del principio per cui “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni
o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CT e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (Cass., SS.UU., n. 5624/2022).
Quanto alle produzioni strettamente documentali, interessate dal maturare delle preclusioni di cui all'art. 183, co. 6 nn. 2 e 3 c.p.c., i documenti nn. 23 e 24 di parte convenuta depositati il 21.6.2023, sono di formazione successiva alle date di CP_1 scadenza delle memorie previste dalle norme appena richiamate, così come il documento n. 26 (sentenza n. 453/2024 del Tribunale di Novara pubblicata il 24.5.2024), depositato il 29.5.2024, e il documento n. 27 (sentenza n. 5420 del 18.11.2024 della Corte d'appello di Torino, pubblicata il 17.12.2024), depositato con le note di precisazione delle conclusioni del 17.2.2025. Tutte le produzioni menzionate sono avvenute nella prima occasione di pagina 12 di 40 impulso processuale utile, rispetto alla data di formazione del documento, e, pertanto, devono ritenersi ammissibili.
E', invece, inammissibile la produzione della querela sporta contro ignoti da Parte_1 per la ritenuta falsità delle schede testamentarie del 2016 e del 2018, proposta il 18.2.2020 e integrata l'11.6.2021, in quanto tardivamente avvenuta in uno con la comparsa conclusionale, depositata il 9.5.2025.
E' altresì inammissibile la produzione di note tecniche a firma del consulente di parte di in allegato alla memoria di replica, per quanto non precedentemente già CP_1 scritto e argomentato, in quanto avvenute senza possibilità di contraddittorio con le altre parti.
Quanto alle prove per interpello e testi, deve richiamarsi e ribadirsi l'esclusione di cui all'ordinanza del GI emessa in data 21.12.2021.
Le capitolazioni articolate da tutte e tre le parti sono volte, per un verso, a ricostruire la natura dei personali rapporti intercorsi fra le stesse in passato ed esistenti al momento del decesso del al fine di giustificare le disposizioni di ultima volontà che quest'ultimo Per_1 avrebbe, infine, deciso di lasciare. Per altro verso, intenderebbero avvalorare l'autenticità dei testamenti attraverso la ricostruzione circostanziale della volontà di revoca di precedente testamento che il de cuius avrebbe manifestato, anche presso notai, nonché della manifestazione dell'intento di chiamare alla propria successione soggetti diversi dalla (la cugina o l' Secondo le versioni) e tramite la prova della consegna della Pt_1 CP_2 scheda direttamente da parte del testatore e delle modalità di rinvenimento delle schede da parte di terzi estranei.
A prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla difficile valutazione dell'attendibilità dei testi sulle circostanze in esame, in considerazione della natura delle circostanze oggetto di escussione e senza potersi compiutamente ricostruire, in questa sede, i rapporti intercorrenti fra gli stessi, il de cuius e le parti, rimane il dato, dirimente, per cui nessuno dei testi avrebbe potuto riferire della provenienza effettiva delle schede di cui si discute dalla mano del testatore: circostanza non capitolata da alcuna delle parti e unica che, a fronte dell'esistenza di pareri tecnici attestanti la falsità delle schede successive a quella del 2002 (fra cui in primis il parere del CT nominato in ATP, in relazione sia alle revoche sia al testamento del 2018), sarebbe stata eventualmente valutabile ai fini della decisione sulle impugnazioni proposte.
Per la stessa ragione non si può attribuire particolare significato alle risultanze della prova testimoniale raccolta nel processo penale n. 2952/2018 RGNR, di cui sono stati prodotti dalla convenuta alcuni atti ed esitato nella condanna in primo grado di CP_1 per il reato di cui all'art. 491 c.p. da parte del Tribunale di Novara, Controparte_2 confermata dalla Corte d'Appello di Torino, se non nel senso di rilevarne conferma pagina 13 di 40 dell'incertezza delle diverse narrazioni fornite dalla vicenda, anche attraverso la voce dei testi.
In disparte la considerazione che, in sede penale, l'odierna convenuta ha assunto il ruolo di persona offesa, e come tale è stata escussa, mentre in questa sede la stessa vanta titolo ereditario sulla base di schede testamentarie anch'esse contestate come false, non si può fare a meno di rilevare come, già solo sulla base dei parziali atti riversati nel presente giudizio, emergono una serie di incongruenze che convincono ulteriormente della difficoltà di ricostruire per testi le ultime volontà del de cuius (fermo rimanendo che la prova di eventuali esternazioni non proverebbe anche che esse si siano tradotte, tal quali, in atto di ultima volontà, e che persino la consegna della scheda da parte dello stesso quand'anche dimostrata, non proverebbe per ciò stesso la provenienza dello Per_1 scritto dalla effettiva mano del testatore).
Il asseritamente mosso dalla volontà di invalidare il testamento precedentemente Per_1 redatto in favore della che si rifiutava di restituirglielo, sarebbe stato Pt_1 accompagnato presso il Notaio da (secondo quanto riferito da Per_2 Parte_3 quest'ultima, citata come teste, in entrambi i giudizi, dal solo , cui avrebbe chiesto CP_2 addirittura di entrare nello studio del Notaio e di ascoltare la conversazione con il professionista, benché la fosse una semplice conoscente, come riferito dalla teste Pt_3 medesima. Dal Notaio il avrebbe avuto indicazioni su come redigere e Per_2 Per_1 depositare un nuovo testamento e l'avvertenza di depositarlo presso un professionista o una persona di fiducia, oltre alla consegna di un facsimile.
Secondo il teste (citato come teste in entrambi i giudizi dalla sola , questi Per_6 CP_1 avrebbe accompagnato il immediatamente dopo, da un altro Notaio (il Notaio Per_1
, perché il avrebbe voluto verificare che cosa esattamente avesse Per_10 Per_1 firmato presso lo studio del Notaio (il modulo per la privacy, secondo la teste , Per_2 Pt_3 che ha però riferito che fosse addirittura ritornato presso il primo studio notarile a Per_1 farsene dare una copia).
Il Notaio - soltanto – sarebbe giunto a spiegargli che era sufficiente revocare il Per_10 precedente testamento per invalidarlo, cosa che puntualmente il de cuius avrebbe fatto scrivendo due revoche e lasciandone una nella propria abitazione (dove, a detta della nel presente giudizio, sarebbe stata rinvenuta dalla persona che frequentava il CP_1
giorni dopo la sua morte, in un cassetto già più volte ispezionato da varie persone, Per_1 fra cui la medesima, senza che alcuno lo vedesse: rinvenimento, dunque, del tutto CP_1 privo di rilievo, una volta acclarato che molte persone, compresa la ebbero CP_1 accesso all'abitazione dopo la morte del de cuius) e consegnandone una al , con Per_6
l'incarico di farla avere alla erede per diritto di successione legittima, alla sua CP_1 morte (e però incaricando un parente, tale , secondo quanto riferito in Persona_13 sede penale - e non direttamente il , come sarebbe stato logico - di contattare la Per_6
pagina 14 di 40 alcuni giorni prima di morire, per renderle noto di rivolgersi a tempo debito al CP_1
per il testamento). Per_6
In sede penale il ha riferito di avere assistito alla redazione da parte del di Per_6 Per_1 una delle due revoche (cfr. sentenza di primo grado, p. 7), circostanza qui neppure capitolata.
Tale figlio di un amico del de cuius, poi, ha riferito nel processo penale che, Persona_14 dopo avere, a suo dire, egli stesso consigliato al di fare un testamento che Per_1 annullasse il precedente, pur nello stesso tempo consigliandogli (non di rivolgersi a un Notaio, ma di rivolgersi al per) andare da un Notaio, il gli avrebbe fatto Per_6 Per_1 vedere i due testamenti con cui aveva inteso annullare il precedente, circostanza qui non dedotta (anche perché contrastante con l'assunto, sostenuto dalla in questo CP_1 giudizio, per cui il si sarebbe recato la mattina del 15.2.2016 dal Notaio Per_1 Per_10
– senza averli, evidentemente, ancora scritti – e già la mattina del 16.2.2016 avrebbe consegnato una delle due copie al , per cui non si comprenderebbe quando abbia Per_6 potuto mostrarli al . Per_14
Solo in allegato alla comparsa di costituzione di in questo giudizio sono CP_1 stati prodotti due “modelli” di testamento, un modulo di verifica della clientela e un modulo antiriciclaggio, dalla stessa non menzionati in querela. Si rileva, peraltro, che il modulo ad apparente firma che in allegazione sarebbe quello consegnato dal Per_1
Notaio è privo di intestazione e di data e non è compilato, a parte il campo Per_10 relativo alla firma.
Non può non rilevarsi, poi, che il de cuius, dopo aver asseritamente consultato ben due Notai e averne ricevuto addirittura delle bozze di schede testamentarie, avrebbe provveduto a elaborare i testi delle revoche (e del successivo testamento in favore di per proprio conto, utilizzando come modello – come si vedrà, copiando più che CP_2 pedissequamente il testo e la sua distribuzione sul foglio – quello precedentemente redatto in favore della di cui conservava – a detta di tutte le parti, che dunque ne erano Pt_1 tutte a conoscenza – una fotocopia.
Ribadito, infine, ancora una volta che la ricostruzione del contesto non è probante rispetto alla manoscrittura di un testamento, non può non rilevarsi come pacificamente l'attrice sia stata fra le persone immediatamente recatesi presso l'abitazione del de cuius, alla sua morte (evidentemente perché avvisata dai presenti nei primi istanti dell'accaduto), come riferito anche da e come sia stata la stessa a occuparsi del funerale e a sostenere le relative CP_2 spese, circostanza riferita e documentata dall'attrice e, comunque, non contestata. Tali due oggettive circostanze contrastano con gli assunti, sostenuti da entrambe le parti convenute, per cui i rapporti fra la e il si sarebbero del tutto deteriorati, Pt_1 Per_1 con la fine della loro relazione sentimentale.
pagina 15 di 40 Emerge, poi, anche dalle deduzioni delle parti convenute come il testamento in possesso della sia pacificamente autentico (su tale questione si tornerà più avanti), Pt_1 discutendosi, semmai, della asserita volontà del testatore di privarlo di efficacia, non essendo, in tesi, riuscito a ottenerne la restituzione.
5.
Va, infine, ribadita l'inammissibilità dell'istanza di ispezione proposta dal convenuto che ha domandato l'accesso all'abitazione che fu del de cuius per la ricerca degli altri CP_2 due originali del testamento che, secondo il convenuto, il avrebbe dichiarato di Per_1 avere redatto.
Non vi è, infatti, alcuna certezza – anche a voler prestare fede alla dichiarazione de relato del convenuto – che i due altri originali effettivamente esistano.
Il avrebbe in realtà dichiarato che una delle altre due schede l'avrebbe depositata Per_1 presso un notaio o un avvocato, ma a distanza ormai di molti anni dalla morte del de cuius nessun professionista ha reso nota l'esistenza di tale testamento.
Quanto all'altra, posto che risulta dalle sue stesse deduzioni che l' medesimo abbia CP_2 avuto accesso all'abitazione del anche nell'immediatezza del decesso dello stesso, Per_1 senza essersi attivato nella ricerca che oggi richiede, non vi è alcun concreto elemento che lasci ritenere che esista una seconda copia del testamento, né che conforti sul fatto che, alla data della domanda, dopo plurimi passaggi di numerose persone dall'abitazione, essa ancora vi si potesse trovare.
Non ci si può, poi, esimere dal rilevare sin d'ora che – come meglio sarà esaminato nel prosieguo della motivazione - la copia della scheda in possesso dell' all'esito CP_2 dell'istruzione condotta nel presente giudizio (come pure nel procedimento penale a suo carico, sebbene con accertamento non ancora definitivo) è risultata falsa. Non è possibile, dunque, attribuire alcun credito alla difesa della parte, che si risolverebbe nel ritenere che il testatore avrebbe consegnato all'erede designato la scheda apocrifa e avrebbe tenuto per sé, nascondendole nella propria abitazione, le schede autentiche.
6.
E' necessario, a questo punto, procedere alla disamina delle risultanze degli approfondimenti grafologici compiuti sulle schede testamentarie oggetto di causa dapprima nel procedimento di consulenza tecnica preventiva e poi in questo processo.
6.1.
La consulenza tecnica svolta in ATP
Nel procedimento di istruzione preventiva sono state oggetto di accertamento peritale tutte le schede testamentarie a firma “ . Persona_1
pagina 16 di 40 Quanto al testamento a suo tempo redatto in favore dell'odierna attrice, il CT ha osservato, rispetto a tale scheda, che la scrittura espressa nel documento “mostra con chiarezza elementi di spontaneità e di naturalezza esecutiva per: -assenza di riprese artificiose e di punti di sosta anomali;
-inclinazione costante a destra degli assi letterali (solo un paio di lettere hanno gli assi dritti o rovesciati); -modalità di apposizione dei puntini sulle “i”; -alternanza pressoria evidente soprattutto nella diversità di colore tra tratti discendenti e tratti ascendenti, nonostante la modesta differenza di spessore che questi manifestano a causa del mezzo scrittorio utilizzato (penna biro)”. Rilevava che è una scrittura curva, perché i tratti letterali e i collegamenti assumono movimenti curvilinei, di calibro medio-piccolo, “parca” perché i tratti finali non sono molto estesi;
che la velocità esecutiva è moderata con lettere staccate tra loro, alternate a gruppi di lettere attaccate;
che il ritmo esecutivo non era né lento né troppo veloce, mediamente fluido;
che la triplice larghezza (largo di lettere, largo fra lettere e largo tra parole) è rappresentata in modo equilibrato;
che le lettere e le parole sono scritte rispettando il rigo di base prestampato, con qualche lettera e/o gruppi di lettere, all'interno delle parole, che si dispongono al di sotto di questo.
Notava il CT che si rilevano alcune correzioni alla luce del sole, considerate quindi genuine, e delle originalità nel tracciamento di alcune lettere che possono derivare da una scarsa scolarizzazione dell'autore, come la lettera “p” tracciata come la “g”.
Il CT, concluso che l'intero testo fosse stato scritto da un'unica mano, procedeva alla comparazione con le firme autentiche a disposizione, rinvenendo plurime corrispondenze sostanziali con la firma del testamento 15.2.2002, puntualmente evidenziate nella relazione. Ciò pur rilevando stentatezze e minore velocità esecutiva in alcuni tratti delle firme autentiche, rispetto alla firma in verifica, che, tuttavia, era stata apposta nel 2002: essendovi, infatti, per il resto piena consonanza negli aspetti sostanziali, identificativi della scrittura, il CT riteneva potersi trattarsi di naturali differenze legate all'invecchiamento corporeo.
La conclusione del consulente, dunque, era nel senso dell'autenticità del testamento, in quanto proveniente integralmente dalla mano di Persona_1
Al riguardo è d'altra parte necessario rilevare che, nel presente giudizio, nessuna delle parti ha impugnato il testamento in questione, né la relativa scrittura è stata disconosciuta dagli altri soggetti che rivendicano per sé la qualità di erede ai sensi dell'art. 214 co. 2 c.p.c., con la conseguenza non solo che detto testamento va considerato valido, ma anche che la relativa scrittura deve essere considerata autentica e, dunque, sin d'ora, pienamente utilizzabile per la comparazione con le successive schede.
Quanto alle due revoche del 15.2.2016, il CT, esposto che “le due scritture in verifica sono scritte sulla prima facciata di un foglio protocollo a righe uso bollo di colore avorio, con una penna a inchiostro di colore blu”, rilevava, in primo luogo, che emerge “chiaramente che questi due
pagina 17 di 40 documenti sono stati redatti con la stessa modalità, con lo stesso contenuto letterale e da una unica mano, come è possibile osservare ictu oculi”, evidenziando che le due scritture hanno lo stesso allineamento del margine sinistro (solo la parola “fisiche” in una revoca è scritta in modo non allineato) e del margine destro con le stesse parole scritte prima dell'andare a capo.
Il CT, poi, esponeva che nel corso delle operazioni peritali il testo era stato esaminato con l'ausilio di una macchina fotografica a raggi infrarossi, messa a disposizione dal consulente di parte dott. . All'esito di tale esame, il CT CP_2 Persona_15 riferiva di aver individuato dei tratti precedentemente tracciati e poi ripassati con penna blu: “il tratto più leggero è quello tracciato in un primo momento dall'autore del ricalco poi ripassato con penna blu”. Alla relazione erano allegate una foto, in cui appare il doppio tracciato, nonché una foto da cui il CT ricavava il segno del solco lasciato dalla prima vergatura della parola, che ipotizzava essere stata successivamente ripassata con la penna blu.
Il CT evidenziava, poi, che “la scrittura espressa in questi due documenti in verifica, è caratterizzata da un calibro grande delle lettere medie;
da una pressione grossa per i tratti ascendenti e discendenti ben marcati e tendenti a pesantezza e al pastoso”, ciò in tutte le lettere;
che, inoltre, “il movimento grafico è carente di agilità; ci sono alcuni tratti caratterizzati da incertezze esecutive alternati ad altri senza incertezze e altri che presentano degli “aggiustamenti”; ci sono errori nella composizione di alcune parole (es. “disgosiozine” invece di disposizione)”; che è possibile notare “rabberciamenti e correzioni”. A parere del CT, già dal primo esame dei due documenti appariva evidente “una diversa personalità grafica rispetto al testamento prima esaminato del 15.12.2002”, che, unitamente ai ritenuti riscontri del ricalco, portavano a sospettare della non genuinità dei due documenti.
Quanto al testamento del 6.4.2018, il CT, rilevato che il testo è integro e non compaiono cancellature o abrasioni, osservava che “Il testo occupa tutto lo spazio disponibile tra il margine sinistro e quello destro, con il primo perfettamente allineato. All'interno di alcune parole si riscontrano lettere tremolanti e ripassate, alternate a lettere esenti da tremori o da incertezze esecutive. Il tratto è rigido e la pressione è uniformemente grossa: tra i tratti ascendenti e discendenti, infatti, non si nota alcuna differenza”; che nel testo “si può notare l'uniformità della pressione, alcune lettere destrutturate (indicate con segnaletica colorata) e altre prive di stentatezza, e la rigidezza dei tratti che si manifesta in tutte le lettere”; che il testo di questo documento in verifica ripropone esattamente il contenuto del testamento datato 15.12.2002 (anche la mancanza del punto al termine della frase che termina con la parola “mentali”), escluso naturalmente il nome dell'erede; che nel testamento in esame, scritto su foglio senza righe prestampate, viene riproposta la stessa larghezza (in proporzione) esistente tra il primo paragrafo e il secondo paragrafo del testo.
Esaurita l'analisi dei documenti, il CT provvedeva a confrontare tutte le scritture fra loro, per determinarne la provenienza da un'unica mano oppure da più mani. pagina 18 di 40 Il confronto, effettuato in primo luogo per le due revoche rispetto alla scheda del 2002, portava il CT a individuare delle “differenze sostanziali tra cui le più significative riguardano: - la pressione: nel testamento 15.12.2002 c'è alternanza pressoria evidente soprattutto nella diversità di colore tra tratti discendenti e tratti ascendenti, mentre nelle 2 “Revoche” del 15.2.2016 la pressione è grossa e uniforme;
- la natura del tratto nel testamento 15.12.2002 è sciolto rispetto alla rigidità del tratto delle “revoche”; - le lettere scritte nel testamento 15.12.2002 si dispongono sul rigo prestampato non rispettando totalmente la “guida”, ma alcune di esse e/o gruppi, si dispongono al di sotto di essa, mentre nelle 2 “Revoche” le lettere e le parole seguono perfettamente la linea prestampata;
- la “Triplice larghezza” (LDL,LTL,LTP) risulta equilibrata nel testamento 15.12.2002, ma non lo è nelle 2 “Revoche” dove la larghezza tra parole ha dei valori meno costanti, così come la larghezza tra lettere;
- la struttura morfologica delle lettere appare solo formalmente simile, ma nella sostanza la modalità di tracciamento è diversa;
- nel testamento del 15.12.2002 il taglio della “T” termina con un piccolo “gancio” rivolto verso il basso, mentre nelle 2 questo gesto fuggitivo non è mai presente”. Per_16
Quanto alla struttura morfologica delle lettere “le differenze riguardano la loro modalità e la dinamica esecutiva più che la forma. L'autore infatti ha cercato di imitare o ricopiare la forma delle lettere senza però riuscirci, perché le parole così ottenute, sembrano un disegno un insieme di linee in cui mancano tutti quegli elementi istintivi, spontanei ed automatici che caratterizzano il tratto di una scrittura genuina”. Posto che quello che conta, nella valutazione di un segno, non è tanto la forma quanto la dinamica esecutiva, il CT osservava che “alcune lettere come per esempio la lettera “s” nella parola “sottoscritto” sembrano corrispondenti nella forma, ma un esame approfondito rivela che le “s” scritte nella revoca esprimono un angolo acuto nel cambio di direzione del tratto finale, mentre nel testamento il movimento è curvilineo”.
Il CT, dunque, si esprimeva nel senso che “si può tecnicamente sostenere, al di là del fatto che è stato dimostrato oggettivamente con i rilievi agli infrarossi che le scritture delle 2 Revoche non sono genuine, che le stesse non sono state scritte dall'autore del testamento datato 15.12.2002”.
Parimenti, il CT concludeva nel senso della non genuinità della scheda del 6.4.2018, essendo emerse delle differenze rispetto al testamento del 15.12.2013, fra cui: “- la natura del gesto: nel testamento 6.4.2018 il tratto è rigido rispetto alla agilità del tratto del testamento 15.12.2002; -la pressione del testamento 6.4.2018 è uniformemente grossa, mentre nel testamento 15.12.2002 sono evidenti i chiaro scuri dei tratti;
… - inclinazione degli assi letterali: nel testamento del 15.12.2002 l'inclinazione è prevalentemente a destra, mentre nel testamento 6.4.18 è variabile in modo disuguale non metodico cioè in modo disordinato;
-Rapporto dimensionale come si può osservare negli esempi illustrativi qui di seguito proposti, il rapporto dimensionale tra le lettere medie nella parola scritta nel testamento 15.12.2002 è di grado minimo ed è meno esagerata rispetto alla differenza discontinua che si riscontra nelle lettere della parola scritta nel testamento 6.4.2018. Si osservi inoltre la lettera “n” scritta con un numero di gramma che appartengono alla lettera “m” (nel testamento 2018), rispetto alla stessa lettera tracciata pagina 19 di 40 correttamente nel testamento 2002. Sono altresì emerse differenze nella Struttura morfologica delle lettere e dei numeri: - numero “4”: diversa è la curvatura dell'asta; del rapporto di lunghezza tra il tratto basale e il tratto finale;
- numero “9”: forma dell'occhiello esteso orizzontalmente nel testamento 2018 e rotondo nel testamento 2002; inclinazione dell'asse; dinamica formativa del collegamento dell'asta con l'occhiello; - numero “2” : nel testamento 2002 l'occhiello è chiuso con inizio nella parte superiore del tratto, mentre nel testamento 2018 l'occhiello è chiuso sull'asta discendente;
- numero “1”: nel testamento 2002 il tratto iniziale si congiunge con l'asta discendente formando una piccola asola, mentre nel testamento 2018 questo elemento grafico non si forma”.
In conclusione, “ogni singola lettera scritta nel testamento 2018, differisce sia per la struttura morfologica che per la dinamica esecutiva dalle stesse lettere scritte nel testamento 2002. Da osservare attentamente anche le differenze esistenti nella modalità di collegamento tra lettere, nell'inclinazione degli assi, nel calibro delle singole lettere e nel loro rapporto dimensionale;
nella distribuzione della pressione”.
Quanto all'esame delle sottoscrizioni, dal primo confronto fra le firme apposte sui singoli documenti di causa, il CT concludeva in primo luogo nel senso che la firma del testamento datato 15.12.2002 risulta sostanzialmente diversa dalle altre tre firme per: tipo di pressione;
grado e tipo di inclinazione degli assi letterali;
morbidezza del gesto rispetto alla rigidezza nelle altre firme;
tratti a convolvolo assenti nelle altre firme;
morfologia della “G” oltre alla dinamica esecutiva;
risvolti curvilinei rispetto alle angolazioni nelle altre firme.
Procedeva, poi, alla comparazione con le firme certamente autentiche, provenienti da atti notarili, risalenti ad un arco temporale compreso tra il 2012 (Atto di Notorietà) e il 2017 (Vendita di fabbricato), ritenute utili ad un esauriente esame.
Il CT riscontrava, nelle firme in comparazione, “costanza nelle manifestazioni grafiche individualizzanti e contemporaneamente alcuni elementi di naturale variabilità formale. Così la forma della lettera “G” maiuscola è tracciata con l'asta inferiore semplice oppure con la formazione di una piccola asola;
oppure la chiusura dell'ovale della “o” termina all'interno o all'esterno del corpo letterale;
oppure la lettera “i” in finale di parola è tronca o con un breve tratto rivolto verso l'alto. Il tratto grafico, nell'arco dei 5 anni che separano le firme del 2012 da quelle del 2017, è naturalmente involuto per via dell'avanzare dell'età e delle eventuali alterazioni dello stato di salute (è un dato che non è stato considerato in mancanza di produzione di cartelle Cliniche), con un aumento del tremore, con i legamenti tra lettere tendenti sempre più all'angolo così come gli ovali che perdono la curvilineità ed assumono forme allungate verticalmente, con un rallentamento della velocità esecutiva. Tutti questi elementi riflettono l'irrigidimento dei muscoli e delle arterie che è tipico della decadenza generale dell'organismo che si manifesta nella vecchiaia”.
Confrontando tali firme autentiche con le firme di causa, il CT evidenziava l'esistenza di differenze sostanziali con le firme apposte in calce alle due revoche testamentarie del pagina 20 di 40 15.2.2016 e in calce al testamento del 6.4.2018, mentre riscontrava corrispondenze sostanziali con la firma del testamento 15.2.2002.
Fra le differenze il CT indicava tra le più significative: “- le stentatezze espresse nei tremori presenti nelle firme autografe già nel 2012 quando il de cuius aveva 80 anni, e assenti nelle firme in verifica successive a tale data e quando il de cuius aveva 84/86 anni. Nelle firme in verifica questo elemento avrebbe quindi dovuto essere presente e in grado superiore come nelle firme autografe del 2017; - tratti a convolvolo presenti nelle firme autentiche anche in quelle dove il tratto è più destrutturato, mentre nelle firme in verifica questo elemento è assente;
- punto di attacco dell'ovale della “d” con la propria asta;
- forma dell'ovale della “O” arrotondata nelle firme in verifica e allungata verticalmente nelle autentiche, e diversa modalità di chiusura dell'ovale”.
Anche rispetto alle firme, poi, il CT riscontrava complessivamente che la scrittura nelle revoche è apparentemente simile, nella forma, rispetto alle firme autentiche, ma risulta sostanzialmente diversa quanto alla natura del gesto.
La firma apposta in calce al testamento datato 15.2.2002, invece, presenta secondo la dr.ssa delle corrispondenze sostanziali con le firme autentiche, tra cui le più Per_11 significative riguardano: - l'inclinazione costante a destra degli assi letterali;
- punto di attacco dell'ovale della “d” con la propria asta;
- tratti a convolvolo;
- rapporto altezza tra le lettere “ld”; - tratto finale a uncino della lettera “i”; - il puntino della “i” è sempre tracciato più in alto della lettera “l”; - modalità di chiusura dell'ovale della “O”; - struttura morfologica delle lettere. Le stentatezze e la minore velocità esecutiva che si riscontrano in alcuni tratti delle firme autentiche, e che non si ritrovano nella firma in verifica, per contro, secondo il CT non costituiscono differenze sostanziali, ma sono la conseguenza dell'invecchiamento del signor avvenuto nei 10-15 anni che separano Per_1 temporalmente la vergatura della firma in calce al testamento del 2002 e le firme apposte sui documenti del 2012-2017.
Il CT concludeva definitivamente, dunque, che sono apocrife le due revoche testamentarie del 15/2/2016 e la scheda testamentaria del 6/4/2018, mentre è autentica la scheda testamentaria del 15/12/2002.
6.2.
Le osservazioni dei CCTTPP alla relazione della dott.ssa in ATP. Per_11
La relazione del CT è stata oggetto di una prima serie di osservazioni critiche, svolte dai CCTTPP nominati nel corso dell'accertamento tecnico preventivo da CP_1
(dr.ssa e da (dott. . Per_17 Controparte_2 Per_15
a)
La dr.ssa sosteneva, in primo luogo, che l'indagine condotta dal CT in merito alla Per_17 scheda testamentaria del 15.12.2002 dimostrerebbe soltanto l'unicità redazionale della pagina 21 di 40 stessa – la dr.ssa si dichiarava concorde sulla conclusione che il testamento del Per_17
15.12.2002 sia stato scritto dalla stessa mano - ma non che la grafia sia autografa, avendo il CT ignorato, secondo il CTP, le scritture di comparazione.
Quanto alla verifica delle due revoche testamentarie del 15.02.2016, la dr.ssa Per_17 proponeva un duplice ordine di rilievi.
Da una parte, il CTP evidenziava che il CT, con errore ritenuto marchiano, non avrebbe individuato correttamente il mezzo tracciante, non costituito da una “penna ad inchiostro colore blu”, ma, in entrambi i casi, da “un mezzo tracciante con punta acrilica” (trattopen).
L'errore sul mezzo tracciante spiegherebbe, secondo il CTP, quanto il CT, fraintendendo, avrebbe considerato come un ricalco, dal momento che la durezza della punta acrilica sarebbe in grado di dimostrare la presenza di solchi sulla carta del tipo di quelli evidenziati dal CT. Tanto sarebbe riscontrato dalle prove grafiche realizzate dal CTP con diversi pennarelli, documentate nelle osservazioni con le relative immagini. Il mezzo tracciante, inoltre, influirebbe sulla naturalezza grafica, che sarebbe quella propria del testo vergato a pennarello, essendo comunque riscontrabili delle disomogeneità nel tratto, derivanti dalla normale alternanza della pressione di scrittura sul foglio.
Da un'altra parte, il CT non avrebbe adeguatamente considerato l'invecchiamento e le probabili patologie da cui il era affetto al momento della redazione delle revoche, Per_1 fattori che spiegherebbero la carenza di agilità del movimento grafico, l'alternarsi di tratti con incertezze e senza incertezze, gli aggiustamenti e gli errori riscontrati dal CT (questi ultimi presenti non solo nelle due revoche testamentarie bensì anche nel testamento del 15.12.2002, dimostrando che l'uso interscambiabile delle lettere “p” e “g” è un tratto caratteristico della scrittura del de cuius).
Inoltre, il CTP evidenziava che le due revoche sono frutto di una sola mano operante, dovendosi a tale circostanza l'univocità della formattazione del testo, che attiene all'espressione di caratteristiche visuo-motorie e visuo-spaziali di natura automatica. L'assenza di lemmi identici e sovrapponibili, affermata dal CTP, oltre alla diversa modalità di erogazione dell'inchiostro, dimostrerebbero, poi, che le revoche sono state realizzate in tempi successivi e che esse costituiscono due documenti indipendenti e non frutto di ricalco. Ancora, in entrambi i testi il CTP individuava ripassi e tratti parassiti con collocazione variabile lungo il percorso del testo.
Su tali censure la dr.ssa a risposto, a parere del Tribunale, in modo esaustivo e Per_11 convincente.
Sul testamento del 15/12/2002 merita ribadire che nel presente giudizio non è stata proposta alcuna domanda volta alla declaratoria della nullità del testamento del 2002 per difetto di autografia e, pertanto, la scrittura deve a questo punto considerarsi come certamente proveniente dal testatore In ogni caso, una volta accertata l'integrità Per_1
pagina 22 di 40 fisica del documento, una volta stabilito che il documento proviene certamente da un'unica mano – testo e firma - e una volta concluso, sulla base del confronto tra la sottoscrizione della scheda testamentaria e le firme di comparazione in atti, non può non concludersi che l'intero testamento è autentico.
Quanto alle revoche, il CT ha replicato di aver parlato genericamente di “penna a inchiostro blu” e di non aver specificato se si trattasse di una biro, di un pennarello o di un altro tipo di penna, ritenendo il particolare irrilevante dal punto di vista grafologico, poiché l'attribuzione o meno della falsità delle scritture non si è basata su questo dettaglio, bensì su riscontri oggettivi legati alle caratteristiche grafiche.
Va, peraltro, osservato che la natura del mezzo usato per la scrittura delle due revoche del 2016 è di tale evidenza da essere in effetti chiara anche al profano, anche ad un esame a prima vista (persino delle sole fotocopie). Non si può davvero ritenere, pertanto, che il consulente abbia frainteso tale particolare.
Non emerge, peraltro, che il particolare abbia rilevanza, se non per il fatto che al mezzo risulta connaturata una maggiore rigidità del tratto, come evidenziato dal CTP: sul punto si osserva, tuttavia, da un canto che il CT ha evidenziato una notevole rigidità nella scrittura delle revoche, non spiegabile solo con l'uso di un mezzo diverso da quello con cui è stata redatta la prima scheda;
d'altro canto, l'utilizzo di un pennarello potrebbe essere una scelta oculata, nell'ipotesi della falsificazione, proprio per la possibilità di dissimulare meglio una inevitabile mancanza di fluidità e non controllabili incertezze nella scrittura da parte del falsario.
Quanto all'analisi delle fotografie estratte dal CT di parte il CT ha ricordato che CP_2
l'esistenza di incongruenze era stata accertata nel corso delle operazioni peritali (cfr. verbale del 13 giugno 2019), insieme ai consulenti di parte. La fotocamera, infatti, venne utilizzata nel corso della riunione dai periti, che già in quell'occasione visualizzarono, tutti insieme, quanto riprodotto dall'apparecchio. Le foto in seguito condivise dal dr. con il CT, dunque, erano state già visionate nel corso dell'incontro. Per_15
Il CT, poi, ha osservato che la prova effettuata dalla dr.ssa da cui è Per_17 empiricamente risultato che il trattopen produce solchi di scrittura sulla pagina, nel caso in esame non è pertinente, avendo le immagini a infrarossi evidenziato due linee sovrapposte, una più chiara e una più marcata, che seguono lo stesso percorso letterale. Era questo dato, indicando una doppia esecuzione della scrittura, prima con uno strumento leggero (verosimilmente una matita) e poi ripassata con una penna, ad aver convinto il CT che l'origine del solco fosse il ripasso.
Infine, il CT ha convincentemente contestato la spiegazione che i consulenti di parte – come si vedrà, oltre alla dr.ssa anche il dr. rispetto al testamento del Per_17 Per_15
pagina 23 di 40 2018 - davano della netta differenza tra le grafie dei documenti, attribuendole all'invecchiamento del de cuius o a un decadimento motorio.
La dr.ssa ha rilevato, infatti, che fattori come età o patologie possono Per_11 certamente influenzare la scrittura, ma solo in termini di segni modificanti, mentre l'esame delle scritture in questione porta a evidenziare differenze sostanziali, che incidono sulla struttura grafica di base e rivelano una diversa personalità grafica, differenze incompatibili con un semplice declino fisico.
Il CT, poi, ha ribadito, come già evidenziato nella relazione peritale che, le revoche del 2016 dovrebbero presentare tratti simili alle scritture di comparazione del 2017 – quantomeno rispetto alla sottoscrizione, contenuta nella scrittura di comparazione – il che, invece, non è, elemento che assume una notevole rilevanza nella valutazione dell'autenticità delle schede in questione.
b)
Quanto alle osservazioni del dott. quest'ultimo contestava la valutazione Per_15 offerta dalla CT in merito alla falsità del testamento del 2018 in favore di CP_2
[...]
Secondo il CTP, le differenze grafiche tra il testamento del 2002 e quello del 2018 dipenderebbero unicamente dall'invecchiamento del testatore. Notava il CT che nel 2018 il de cuius aveva 86 anni, concludendone che il grado di stentatezza della scrittura potesse essere aumentato e il ritmo pressorio potesse aver perso fluidità, apparendo maggiormente rigido, così come potrebbe essere dovuto all'età il fatto che nel testamento del 2002 vi fosse una costante inclinazione degli assi laterali verso destra, mentre nel testamento del 2018 le lettere risultavano inclinate in modo disordinato. Il fatto che la scrittura, poi, a tratti apparisse invece, rispetto ad alcune lettere, del tutto priva di stentatezza dovrebbe ascriversi all'utilizzo, per scrivere, di un appoggio sugli avambracci, anziché delle dita libere.
Il CTP riteneva di individuare, per contro, nel testamento del 2018 numerosi segni di originalità nella scrittura - ad esempio la lettera “p” tracciata come la “g” - non considerati dal CT.
La dr.ssa ha replicato che l'età non giustifica un cambiamento così marcato Per_11 negli elementi grafici generali e peculiari della scrittura. Il testamento del 2018 mostra, secondo il CT, un eccessivo controllo mentale sull'atto di scrivere, che ha compromesso gli automatismi cerebrali e la componente inconscia della scrittura, rendendo il gesto più artificiale.
Le somiglianze morfologiche sottolineate dal CTP tra le scritture (lettere e numeri) sono, secondo la CT, compatibili con un tentativo di falsificazione per imitazione o ricalco. Il falsificatore, infatti, può riprodurre le forme visibili, ma non i tratti più complessi e pagina 24 di 40 spontanei (ritmo, connessioni, traiettorie), che risultano invece incoerenti nel testamento del 2018, individuando una vera e propria personalità grafica differente rispetto a quella dell'autore della scheda del 2002.
Il CT, dunque, ha ribadito, all'esito dell'ATP, la conclusione che le revoche, da un canto, e il testamento del 2018, dall'altro, non siano stati scritti di pugno dall'apparente testatore.
7.
Gli approfondimenti tecnici compiuti nel presente procedimento
7.1.
In allegato alla comparsa di costituzione la convenuta ha prodotto la CP_1 relazione tecnica di un nuovo consulente di parte, il dott. contenente Persona_18 osservazioni critiche sull'esito della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Il consulente ha contestato la conclusione del CT per cui nelle revoche sarebbero individuabili dei tratti precedentemente tracciati e poi ripassati con penna blu, evidenziando, nuovamente, come un grave errore l'individuazione del mezzo tracciante in una “penna” anziché in un “pennarello a inchiostro liquido”.
Il nuovo consulente della convenuta si è diffuso nel dimostrare, mediante ingrandimenti, come la liquidità dell'inchiostro abbia determinato “spandimenti” nel foglio, a bassa grammatura di cellulosa, censurando la conclusione per cui le due revoche del 2016 sarebbero frutto di una falsificazione per ricalco.
Secondo il dr. tale errore d'indagine è stato determinato dalla lettura della Per_18 fotografia (l'immagine a p. 12 dell'elaborato peritale), consegnata al CT dal CTP e verosimilmente acquisita con macchina fotografica con uso di filtro Per_15 infrarosso B-WO92 con contrasto, fotografia che il dr. ha ipotizzato essere “un Per_18 artefatto fotografico probabilmente lavorato successivamente con programma Photoshop”. Ugualmente, l'immagine fotografica a pag. 13 della relazione, secondo il CT, rappresenterebbe “il tratto grafico originale steso con il pennarello blu e filtrato dal colore tramite programma di elaborazione al PC”.
Secondo il consulente, “se il CT avesse analizzato direttamente il tracciato fotografico con microscopio digitale utilizzando luce diretta, luce all'ultravioletto (UV) e luce all'infrarosso (IR), avrebbe verificato che non esiste, al di sotto dell'inchiostro liquido blu, alcun tracciato eseguito con mezzo grafico preesistente, compreso quello a grafite (matita)”.
Il dr. ha portato a supporto una serie di immagini delle schede in esame, Per_18 effettuate mediante microscopio digitale Mic-Fi e infrarossi, da cui non si evidenzia la pagina 25 di 40 presenza di tracciati sottostanti, nonché una scansione ad alta definizione del retro del foglio, da cui non emerge la presenza di solchi residui.
Ne ha concluso che le anomalie di pressione e gli spandimenti di inchiostro, che il CT ha ricondotto al rallentamento del ritmo grafico, sarebbero dovute unicamente al particolare mezzo grafico impiegato.
Ha sostenuto, poi, che “le caratteristiche grafologiche presenti nella compilazione sono chiaramente indicative di una scrittura spontanea e variabile naturalmente nell'andamento strutturale delle componenti letterali. Tali tratti grafici sono spontaneamente derivanti dai centri nervosi superiori e sono eseguiti automaticamente rispetto ai pattern neuro-Motori acquisiti nelle abitudini grafiche del signor . Persona_1
Il confronto tra le scritture e le firme autografe del de cuius e la scrittura e firma presenti nelle due revoche confermerebbe “totale corrispondenza tra le contrapposte abitudini di capacità e variabilità grafica”. Il confronto “tra le strutture grafiche” delle due revoche e quelle autografe, tenendo nella giusta considerazione la differenza dei mezzi grafici utilizzati e il naturale degrado grafico che interviene con il passare dell'età, consentirebbe di rilevare “nette e decise corrispondenze grafologiche di ordine generale e particolare. Analogie nello sviluppo e nel “gesto corrente” dei percorsi grafici, nonostante la presenza delle correzioni e di alcune incertezze, analogie nell'occupazione dello spazio grafico, nelle “movenze costruttive”, nei punti di inizio e chiusura dei costrutti letterali negli spazi interni letterali e verbali, nei rapporti dimensionali”.
Entrambe le revoche, dunque, sarebbero autentiche.
7.2.
Trattandosi di relazione depositata al di fuori del procedimento di consulenza tecnica preventiva, la dott.ssa è stata incaricata di esprimere le proprie considerazioni Per_11 in merito.
La CT, alla quale l'incarico è stato reiterato nel presente procedimento al fine indicato, ha nuovamente sottolineato come il precedente CTP avesse partecipato personalmente, insieme al CT e al dr. alla riunione durante la quale vennero esaminati gli Per_15 originali delle due revoche e che fu in quella sede rilevata direttamente dal CT e dai due CCTTPP, tramite la macchina fotografica fornita dal Dottor la presenza di Per_15 solchi nella scrittura non compatibili con la larghezza del tracciato grafico visibile, mentre solo successivamente il materiale, ormai visionato e acquisito, venne condiviso fra tutti i consulenti dal dr. respingendo pertanto l'ipotesi di una manipolazione Per_15 digitale delle immagini tramite Photoshop.
Il CT ha esposto che le fotografie prodotte mostrano la presenza di tracciati doppi, che si manifestano soprattutto a lunghezze d'onda più basse, mentre con i filtri a maggiore pagina 26 di 40 lunghezza d'onda questo elemento scompare. Questi solchi sottostanti sono compatibili con segni precedenti realizzati con una matita di media durezza, difficilmente riproducibili con software di editing grafico. La strumentazione adottata dal dott. basata su Per_18 microscopio digitale con luce diretta, ultravioletta e infrarossa, sarebbe secondo il CT meno adeguata, rispetto a quella utilizzata nelle operazioni peritali con filtri specifici, in quanto meno sensibile a questi particolari dettagli.
Soprattutto, il CT ha osservato di aver basato il proprio giudizio di falsità non sul riscontro tecnico della traccia preesistente, ma sull'analisi della scrittura di entrambe le revoche.
Ha evidenziato il CT che il testo delle due revoche ripropone esattamente le parole del primo paragrafo del testamento del 15.12.02: dalle parole “Testamento Olografo……. A fisiche che mentali”, oltre al luogo e alla data in cui il testamento è stato redatto.
L'analisi grafologica, poi, secondo quanto nuovamente ripercorso dal CT, mette in luce tutti i segni tipici di una falsificazione realizzata tramite ricalco, una tecnica meccanica che prevede di appoggiare il foglio – contenente un esemplare di scrittura autografa, in questo caso il testamento del 15.12.2002 - su un piano trasparente illuminato posteriormente e, su questo, il foglio su cui dovrà comparire la scrittura riprodotta, seguendo successivamente i contorni delle lettere con la penna.
Questo metodo, ha spiegato il CT, è “il più meccanico ed impersonale, tanto che la copia ottenuta non è che un insieme di linee come un disegno”. Esso produce una scrittura monotona, priva di variazioni di spessore, ritmo e spontaneità che caratterizzano una scrittura autentica. La penna si muove lentamente, con pause e aggiustamenti, e la linea risulta appiattita e uniforme, senza quelle innumerevoli variazioni che differenziano i percorsi della penna in relazione alle fasi di estensione-flessione e adduzione-abduzione.
L'impiego di notevole attenzione da parte del falsario per essere il più fedele possibile al modello da riprodurre su un percorso necessariamente obbligato – ha continuato il CT - comporta spostamenti lenti della penna e assenza della disinvoltura e della speditezza che sono caratteristiche delle scritture spontanee. Inoltre, per quanto sottile, l'estremità del mezzo scrittorio è pur sempre un corpo opaco che, durante i vari percorsi imposti dalle forme da riprodurre, spesso si troverà inevitabilmente a coprire alcune zone del tracciato sottostante. L'operatore è di conseguenza costretto a fermarsi, aggiustare “la mira” e spostare il foglio in modo da far combaciare le lettere sottostanti per terminare l'esecuzione della parola, senza peraltro riuscirci perfettamente, soprattutto se le parole da ricopiare sono lunghe e con strutture più elaborate. E' inevitabile, pertanto, che in questo genere di falsi il ritmo sia inesistente, privo di partecipazione nervosa e di movimenti automatici da parte dell'esecutore: scrive il CT che la scrittura risulta, in questo caso,
“non la materializzazione del pensiero mediata dalla penna, ma solo partecipazione dell'attenzione da parte del falsario teso a guidare la mano su un percorso già fatto da altri”. pagina 27 di 40 A giudizio del CT, tutte queste caratteristiche grafiche, che sono l'espressione di una falsificazione effettuata per ricalco, sono presenti nella scrittura delle revoche in verifica.
Confrontando le scritture del 2002 con quelle delle revoche del 2016 emerge una differenza di ritmo e di modalità esecutiva che non può essere spiegata con il naturale invecchiamento della mano o dal passaggio del tempo. Per contro, appare simile la modalità formale della scrittura, il che, secondo il CT, costituisce ulteriore sintomo di non autenticità, perché i 14 anni di differenza tra i documenti confrontati avrebbero dovuto incidere, invece, proprio sulla natura del gesto grafico: non è possibile, infatti, che una persona riproduca le stesse caratteristiche grafiche nella stessa modalità esecutiva a distanza già di pochi minuti, a maggior ragione a distanza di anni.
Questo appare evidente, secondo il CT, anche nella firma, che rappresenta un elemento soggetto a variazioni formali e di esecuzione nel tempo. Le firme autentiche successive al 2002 mostrano, infatti, incertezze e variazioni - sempre di carattere meramente formale, rimanendo la medesima la personalità del sottoscrittore - mentre quelle apposte sulle revoche sono una copia esatta del modello originale, senza alcuna traccia di evoluzione grafica.
Vengono presi in esame alcuni esempi concreti di parole estratte casualmente dai testamenti del 2016, confrontate con le corrispondenti parole del testamento del 2002, da cui si presume siano state copiate tramite ricalco, esempi da cui, secondo il CT, “si vede il tentativo maldestro dell'autore di copiare a ricalco le lettere e le parole del testamento del 2002”. In questi confronti emergono numerose incongruenze: il tentativo non riuscito di copiare in modo corretto la “V”; nella seconda revoca la lettera “q” è sopraelevata al rigo di base diversa quindi da quella del 2002; diversa la larghezza tra lettere;
nelle revoche i puntini sulle “i” sono apposte in linea con l'asta della lettera, mentre non lo sono nel testamento 2002; nelle revoche l'angolo inferiore della “o” in finale di parola è un angolo acuto, mentre nel 2002 è un angolo smussato ed è diversa anche la forma;
la “l” ha l'inclinazione a destra nel 2002, mentre è dritta nelle revoche;
l'asta della seconda “a” di qualsiasi parola nel 2002 è apposta in modo diverso dalle due revoche;
diverso è il collegamento tra lettere tra cui “al” per modalità e larghezza tra lettere;
le lettere nel 2002 non mantengono l'aderenza al rigo prestampato, mentre lo sono nelle revoche
Per rafforzare ulteriormente la dimostrazione della falsificazione per ricalco, il CT ha provveduto ad una verifica sperimentale. Alcune parole tratte dai documenti (testamento del 2002 e quelli del 2016) sono state colorate in modo diverso — rosso per una revoca del 2016, nero per il testamento del 2002 e azzurro per l'altra revoca — e sovrapposte per verificare la corrispondenza delle forme. Questa sovrapposizione, come notato dal CT, mostra la coincidenza delle parole – sia con il testamento del 2002 ma anche, in modo pieno, fra le revoche medesime.
pagina 28 di 40 Analoga conclusione è stata raggiunta dal CT in modo ancora più empirico, sovrapponendo al testo originale appoggiato su un vetro illuminato da una finestra le fotocopie trasparenti delle scritture delle revoche, constatando in modo semplice la sovrapponibilità delle parole.
Instaurato il contraddittorio sulle suddette conclusioni, parte convenuta ha CP_1 depositato in data 22.4.2022 “OSSERVAZIONI GRAFOTECNICHE e GRAFOLOGICHE”, non autorizzate, in vista dell'udienza tenutasi il 27.4.2022, valutabili nel merito come anticipazione di argomentazioni tecniche introducibili senza preclusioni.
Il CTP è nuovamente ritornato, ampiamente, sulla lettura della fotografia nella quale il CT riteneva di avere individuato la prova visibile di un ripasso effettuato dall'autore delle revoche del 2016, allegando la relazione di un ulteriore ausiliario, il dr.
[...]
, professore e chimico presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Per_19
Torino. Limando la precedente affermazione che la fotografia in questione sia un
“artefatto fotografico”, alla luce di quanto esposto dal dr. ha spiegato che lo Per_19 sdoppiamento del tratto sarebbe dovuto alla acquisizione non con una “macchina a raggi infrarossi”, ma con una ordinaria macchina fotografica con uso di filtro infrarosso B- W092 con contrasto, che rende immagini c.d. in “falso colore” (ossia, inibendo la luce ad una certa frequenza e, pertanto, la vista solo di determinati colori), “probabilmente successivamente “lavorata” - non taroccata!! - con programma di Photoshop come si usa fare normalmente con le fotografie per poterle poi utilizzare nelle relazioni”.
Ha altresì evidenziato che il ricalco ipotizzato dal CT sarebbe perfetto, risultato impossibile da raggiungere per qualunque mano, e che non è possibile notare sul retro del foglio i solchi che la grafite avrebbe dovuto lasciare.
Quanto alle argomentazioni grafologiche, il dr. ha reiterato il rilievo per cui i 14 Per_18 anni di differenza tra i testamenti avrebbero inciso sulla natura del gesto grafico e per cui le caratteristiche che il CT ha attribuito a un ricalco sarebbero piuttosto da attribuirsi ad “un deterioramento nella conduzione del gesto grafico”, anche tenuto conto del mezzo grafico prescelto, che “appiattisce l'evidenza del ritmo grafico, annulla, anche se non del tutto, l'evidenza dell'energia pressoria sul supporto cartaceo derivante dai movimenti di estensione- flessione e adduzione-abduzione che si riflettono visivamente in tratti scrittori più leggeri e tratti più pesanti”.
Il CTP ha osservato che le due schede del 2016 contengono le stesse parole del testamento 2002 probabilmente solo perché una persona di 84 anni può aver avuto a disposizione un modello da seguire, forse proprio il testamento del 2002.
Inoltre, il dr. ha riprodotto a pari diametri di ingrandimento le parole che il Per_18
CT aveva sovrapposto per evidenziarne la sovrapponibilità, così mettendo in luce che il testamento del 2002 e le due revoche hanno dimensioni differenti, mentre l'opera di pagina 29 di 40 ricalco ipotizzata dalla dott.ssa tramite l'utilizzo di un piano trasparente Per_11 illuminato posteriormente o appoggiandosi su un vetro di una finestra, avrebbe reso le dimensioni di ogni singola parola e il loro sviluppo sul piano grafico praticamente identiche.
Ha infine ribadito che anche le firme contenute nelle revoche contengono, a suo parere, tratti grafici eseguiti automaticamente “rispetto ai consolidati pattern grafo-neuro-motori del signor e quindi spontanei, salvo il degrado che sarebbe parimenti evidente Persona_1 nelle firme autografe coeve dello stesso.
7.3.
Alla luce del confronto intercorso fra consulenti con tale modalità “dissociata” (determinata dal fatto che la convenuta ha anticipato il deposito di memoria, CP_1 piuttosto che chiedere l'instaurazione di contraddittorio diretto con il CT), è stato conferito incarico al CT volto a pronunciarsi sui rilievi da ultimo espressi dal dr.
a chiusura del dibattito relativo al ricalco su segno di grafite precedentemente Per_18 tratteggiato, ciò perché, come già rilevato nell'ordinanza dispositiva, la presenza di segni di matita, ripassati, se confermata dal CT, avrebbe costituito positivo e rilevante indice della falsità delle schede del 2016; in secondo luogo, al fine di meglio chiarire, da parte del CT, le modalità di realizzazione della verifica mediante sovrapposizione di gruppi di parole, alla luce dei rilievi del CTP dr. Per_18
Nella propria relazione il CT ha nuovamente osservato che il dr. ha spostato Per_18
l'oggetto dell'indagine dalla valutazione della scrittura alla valutazione di elementi extra grafici. Ha ritenuto di non dover ulteriormente esaminare la questione relativa alla duplicazione dei tratti e alla presenza di solchi sul foglio, in quanto non sarebbero dirimenti e non introdurrebbero elementi che potrebbero giustificare delle conclusioni diverse da quelle già assunte.
Ha, poi, riproposto quanto già scritto nelle precedenti relazioni, relativamente all'esistenza di precise caratteristiche grafologiche che, al di là dell'apparente somiglianza morfologica delle parole, confermano che il tratto proviene da mano diversa, e ha richiamato gli esiti della prova effettuata sovrapponendo gruppi di parole delle revoche a quelle del testamento del 2002, osservando che il dato non ha alcuna giustificazione, in una scrittura genuina, perché la scrittura presenta delle variabili, soprattutto se è tracciata a distanza di anni, ed è sufficiente riscontare una sola parola che sia sovrapponibile ad un'altra per dichiararne la falsità.
Previa autorizzazione del GI, inoltre, il CT ha provveduto ad acquisire relazione dal Dr.
, grafopatologo, in qualità di ausiliario, in relazione in particolare alle Persona_20 ripercussioni dell'invecchiamento del de cuius sulla sua scrittura.
pagina 30 di 40 Il dr. ha portato numerosi ulteriori esempi della sovrapponibilità della scrittura Per_20 delle due revoche (fra loro), rilevando che la sovrapponibilità è indice del calco e il ritrovare più parole identiche, senza che fra di loro vi sia la naturale variabilità, è indice di falso.
In relazione al confronto con il testamento del 2002, poi, anche il dr. ha Per_20 evidenziato che il testamento precedente del 15-12-2002, di quando il sig. Persona_1 aveva 70 anni, mette in evidenza una alternanza pressoria, un tracciato composto, fluido, dal tratto stabile e netto;
che nell'analisi di scritture di anziani va sempre tenuta in debito conto la modificazione della stessa scrittura per cause fisiologiche dovute al naturale processo di senescenza, in cui intervengono modifiche morfologiche, con indebolimento generale dell'organismo che influisce sulla motricità ed induce i soggetti a scrivere con minore sicurezza;
che la firma è prodotto di un'azione motoria a circuito aperto, mentre un testo è a circuito chiuso, con un rilevante impegno cognitivo;
che le variazioni nella scrittura a mano nell'anziano si evidenziano soprattutto nella dimensione della lettera, nella inclinazione, nella spaziatura, nella formazione delle lettere.
Secondo l'ausiliario, con il passare del tempo dal 2002, primo testamento stilato all'età di 70 anni al 2016, anno in cui sono state datate le due revoche, il tratto grafico non corrisponde all'involuzione che avrebbe naturalmente dovuto avere, considerato che il de cuius le avrebbe scritte all'età di 84 anni, dopo 14 anni dal primo testamento del 2002. Ha concluso, dunque, confermando l'opinione del CT, secondo cui le due revoche si devono ritenere frutto di falsificazione.
Rispondendo alle osservazioni dei CCTTPP, il CT ha preso atto rispetto alle tracce di matita, inizialmente ipotizzate nel testamento, delle considerazioni del dott. Per_15 che ha spiegato di avere supposto, non avendo portato alle operazioni peritali il filtro di 850 manometri, che la traccia più scura che si vedeva già nel monitor della macchina potesse essere traccia di matita, affidandosi, tuttavia, alle osservazioni fatte dal Prof.
circa l'assenza di tale traccia. La stessa CT ha dunque ritenuto, a questo punto, Per_19 definitivamente superata la questione del ripasso di precedente segno di grafite.
Ha poi osservato come il CT della convenuta al di là dell'insistenza sull'erronea CP_1 interpretazione dell'immagine di cui sopra, mai abbia dato motivazioni grafologiche diverse da quelle espresse nelle varie relazioni peritali.
Ha, inoltre, chiarito di avere inteso acquisire il parere di un grafopatologo perché potesse meglio disquisire, a parità di competenze con il dr. sull'invecchiamento della Per_18 scrittura, materia che il dr. , anch'egli medico, insegna nell'ambito delle Per_20
“Neuroscienze della scrittura”.
Ha osservato che uno dei principi delle neuroscienze è l'unicità del movimento che chiarisce che i movimenti che compongono l'azione della scrittura non saranno mai del pagina 31 di 40 tutto sovrapponibili a quelli che compongono la replica della stessa azione. Il CT ha concluso, dunque, che quanto detto dal Dr. nelle sue osservazioni, per cui due Per_18 scritture apparentemente sovrapponibili “non per questo sono certamente false”, non ha nessun fondamento scientifico, come descritto in letteratura riguardo la ulteriore variabilità grafica dell'anziano a fronte del giovane, dovuta all'invecchiamento, stanchezza e instabilità.
7.4.
Occorre, ancora, dare atto che parte convenuta ha depositato in data 29.12.2023, CP_1 successivamente al deposito della relazione peritale, nuove osservazioni critiche, non autorizzate e al di fuori del contraddittorio con il CT.
Pur sottolineandosi come, reiterando una costante modalità di procedere al di fuori delle cadenze imposte da una leale attuazione del contraddittorio fra le parti e con il consulente, la parte abbia atteso la chiusura delle operazioni peritali (peraltro giunte all'esito di un approfondimento tecnico piuttosto articolato, che ha visto il deposito di ben quattro precedenti relazioni da parte dei consulenti della convenuta una in ATP e tre nel CP_1 presente procedimento), ritiene il Collegio che anche tali note debbano essere valutate, nella misura in cui non contengano la deduzione di fatti nuovi o richiedano l'assunzione di nuove prove, trattandosi in tal caso di argomenti tecnici di parte che rientrano nelle mere difese.
Solo in tale nota – fuori contraddittorio diretto con il CT - il CTP ha analiticamente contestato le considerazioni del CT sulle differenze riscontrate fra la scrittura della scheda del 2002 e quella delle due revoche, peraltro facendo via via riferimento ad argomenti già svolti e dibattuti, quali il mezzo utilizzato e l'invecchiamento del presunto testatore.
Inoltre, per la prima volta il dr. ha contestato l'affermazione del CT per cui il Per_18 gesto “fuggitivo” individuabile nel testamento del 2002, dato dal piccolo gancio verso il basso del taglio della “t”, non si rinviene mai nelle revoche, perché in realtà esso sarebbe presente in una lettera “t” di una delle due revoche in verifica.
8.
Quanto al testamento del 6.4.2018, il convenuto ha richiamato che, anteriormente CP_2 all'instaurazione dei giudizi, egli lo aveva sottoposto al perito , il quale Persona_21 aveva concluso che, ad un esame preliminare, esso appariva redatto dalla stessa mano che aveva scritto il testamento del 2002, e che alla stessa conclusione era giunto il dr.
Per_15
In particolare, ha ricordato che nella relazione del 3.12.2008 il dr. aveva Per_15 evidenziato che “le categorie grafologiche che individualizzano la scrittura del testamento datato 6.4.2018 a firma di ……sono in massima parte analoghe a quelle che Persona_1 pagina 32 di 40 caratterizzano ed individualizzano la scrittura del testamento per comparazione di circa sedici anni prima” e che “alcune importanti corrispondenze …….confermano la redazione da parte della medesima persona di entrambe le schede testamentarie”, precisando, per altro verso, che “le differenze formali presenti sono da ricondurre all'involuzione del grafismo nel tempo ( tra i due testamenti intercorre un lasso di tempo di circa sedici anni) e ad una esecuzione grafica più attenta dell'ultima scheda testamentaria”.
La parte ha richiamato come, sulla base dei suddetti rilievi, il dr. abbia Per_15 sostenuto l'autenticità del testamento anche in sede di accertamento tecnico preventivo, in quanto il manoscritto risulta privo di storture, non presenta anomalie né elementi di artificio di sorta e ha un grado di stentatezza che si mantiene costante per tutto il tracciato grafico;
e come anche nelle proprie osservazioni alla CT abbia sottolineato l'esistenza di strette coerenze tra la grafia del testamento del 2018 da una parte e quelle del testamento del 2002 e le firme di comparazione usate dall'altra, essendovi correzioni dello stesso tenore alla luce del sole, corrispondenze morfologiche molto strette, analogie di forma e di morfologia con la scrittura del testamento del 2002 nonché notevoli corrispondenze grafologiche tra lettere, parole e numeri a confronto.
9.
Alla luce di tutto quanto sopra riepilogato, ritiene il Collegio, quanto alle revoche del 2016, che non appaia necessario approfondire ulteriormente la questione della metodologia di elaborazione delle fotografie, inserite nella prima relazione peritale, dalle quali il CT aveva ritenuto di evincere l'esistenza sui fogli in questione di un segno grafico sottostante, ipoteticamente tracciato a matita, che sarebbe stato successivamente ripassato con il mezzo a inchiostro (indiscutibilmente individuato, da tutti i consulenti concordi, in un pennarello ad inchiostro liquido).
Tenuto conto dei contributi forniti dalle varie parti, è possibile concludere che l'ipotesi avanzata dal dr. - in modo, invero, eccessivamente leggero e successivamente Per_18 ridimensionata dallo stesso CTP - di una elaborazione a photoshop da parte del dr. non appare suffragata da alcuno specifico elemento tecnico e, soprattutto, Per_15 non tiene conto di quanto ripetutamente evidenziato dal CT, ossia che l'uso della strumentazione messa a disposizione dal consulente di parte (infine individuata in CP_2 una macchina fotografica digitale con filtro a raggi infrarossi) è avvenuto nel corso delle operazioni peritali alla presenza di tutti i consulenti, che hanno potuto visionare dalla macchina, nell'immediatezza, le immagini poi condivise dal dr. con le altre Per_15 consulenti;
tutto ciò, si rileva, nel contraddittorio con lo stesso consulente dell'allora ricorrente che non ebbe ragione di mettere in dubbio la genuinità della CP_1 fotografia ricevuta.
Al contempo, sussistono elementi logici che, senza necessità di procedere a ulteriori indagini sul punto, portano a escludere che le revoche siano state predisposte mediante pagina 33 di 40 ricalco a inchiostro di un precedente tratto a matita, dovendosi piuttosto ritenere che il doppio tracciato, che emerge nelle immagini in questione, sia un mero effetto dello strumento utilizzato per la riproduzione (come, infine, parrebbe sostenersi da parte dei tecnici della convenuta e non un dato di realtà. CP_1
Esaminando le immagini di cui si discute, infatti, è rilevabile a prima vista come la duplicazione del tracciato rimandata dalla foto sia assolutamente perfetta, potendosi individuare due linee che procedono in maniera singolarmente parallela rispetto a tutti i caratteri, senza la minima incertezza o differenza anche solo nella distanza di una linea dall'altra.
Ebbene, risulta davvero difficile ipotizzare che un ricalco - per quanto effettuato da mano ferma e allenata al disegno e, magari, avvalendosi di strumenti più sofisticati di una banale finestra, come un comodo tavolo da disegno debitamente retroilluminato - possa aver dato il risultato in esame.
Anche la circostanza che nessun calco pressorio sia rinvenibile sul retro del foglio risulta poco coerente con l'ipotesi della prescrittura a matita, dal momento che la punta dura della grafite avrebbe facilmente lasciato traccia sul foglio.
E', inoltre, da considerare che la CT non ha rilevato abrasioni o segni di cancellatura. Si dovrebbe immaginare, allora, che l'autore della scrittura a matita l'abbia, poi, cancellata in modo così accurato da non lasciare tracce visibili, ciò senza che si rinvengano abrasioni o stropicciature conseguenza del passaggio della gomma sul foglio.
Considerato che dalla relazione del dr. , prodotta dalla convenuta, è emerso come Per_19 lo “sdoppiamento” del tratto grafico ben potrebbe essere una conseguenza dello stesso strumento utilizzato, una sorta di falso positivo prodotto dalla macchina, pare necessario concludere che l'ipotesi del ricalco sul precedente segno a matita non sia sufficientemente suffragata dagli elementi in atti.
Ciò detto, deve però evidenziarsi che la conclusione della falsificazione per ricalco appare completamente autosufficiente, rispetto alla considerazione dei fotogrammi in questione. Anzi, a ben vedere è l'ipotesi del doppio tratto che sarebbe stata poco in linea con quella del falso per ricalco: non si vede, infatti, perché l'autore del falso avrebbe dovuto prima provvedere al ricalco dall'originale a matita, per poi ripassarlo a penna, trattandosi di una doppia operazione che avrebbe apportato scarso vantaggio (al limite, quello di ripassare in controluce a matita, potendo cancellare, ma dovendo comunque ripassare a penna lo scritto così prodotto) a fronte di molti svantaggi (la necessità di cancellare il testo sottostante, una volta ripassatolo a inchiostro, avrebbe rischiato di rovinare il foglio o di lasciare tracce visibili di matita, che avrebbero immediatamente svelato la falsificazione;
il doppio ricalco avrebbe poi rischiato di allontanare ancora di più la scrittura dall'originale).
pagina 34 di 40 Gli argomenti grafologici evidenziati dal CT, a sostegno della conclusione di falsità, appaiono già pienamente convincenti, in quanto indicativi di una similitudine di forma delle lettere e delle parole, ma di una modalità di scrittura differente, priva dei tratti di naturalezza e dei segni distintivi che contraddistinguono la scrittura genuina.
Le difformità e le mancanze evidenziate dal CT, così come la - peraltro evidente - innaturale rigidezza del tratto non sono state contestate dai consulenti della convenuta. Ciò neppure in extremis, nella nota non autorizzata depositata dalla convenuta dopo la conclusione della CT: l'unico rilievo in contrario del CTP, infatti, ha riguardato la presenza, in una sola “t” contenuta in una sola delle due revoche, del piccolo “gancio” nel taglio che il CT ha riscontrato come caratteristico della scrittura del Il Per_1 particolare, tuttavia, appare inconferente, considerato l'elevato numero di “t” che si riscontra in ciascuna revoca e considerato come tutte presentino, in modo evidente, un taglio molto più netto, privo del segno in questione, così che deve concludersi che la presenza dello stesso, una sola volta, sia sostanzialmente casuale.
I consulenti della convenuta intenderebbero spiegare le differenze nel tratto e la maggior rigidezza della scrittura con l'età avanzata del all'epoca della redazione delle Per_1 revoche.
La spiegazione, tuttavia, non è condivisibile. Sebbene sia noto e indiscusso fra i consulenti che l'invecchiamento incide sulla scrittura, determinandone una maggior rigidezza, data dalla necessità dello scrivente di esercitare maggior controllo per contrastare la degenerazione neuromotoria che si produce come naturale conseguenza dell'età, non ogni differenza di scrittura, però, può dirsi coerente con tale processo.
Il CT, anche con l'ausilio del dr. , grafopatologo, ha evidenziato che Per_20
l'invecchiamento modifica il segno grafico, la “forma” delle lettere, rendendole più rigide e incerte, perché caratterizzate da tremori, ma non modifica le sostanziali caratteristiche della scrittura, che individuano quella che il CT ha definito la “personalità grafica”: nel caso di specie, tanto la dr.ssa quanto il dr. hanno evidenziato come Per_11 Per_20 risulti l'esatto contrario, perché la forma della scrittura appare simile – come accade per uno sforzo di imitazione - mentre sono diverse le modalità di scrivere, quali l'alternanza pressoria, l'andamento della penna sulla carta, i tratti spontanei che connotano la scrittura.
Il dr. ha più approfonditamente spiegato che le variazioni nella scrittura a Per_20 mano nell'anziano si evidenziano soprattutto nella dimensione della lettera, nella inclinazione, nella spaziatura e nella forma delle lettere, confermando l'incidenza dell'invecchiamento sull'aspetto morfologico della scrittura, e ha evidenziato che il deterioramento della scrittura assume molte forme, tra cui irregolarità, esitazione e rigidità del tracciato, nonché pressione marcata: nel caso in esame, al contrario, è proprio pagina 35 di 40 la “prima vista” della scrittura che appare simile e non esitante, come se fosse stata scarsamente toccata da un eventuale degrado cognitivo e motorio.
La CT ha evidenziato sin dalla relazione depositata in ATP come vi siano “alcuni tratti caratterizzati da incertezze esecutive alternati ad altri senza incertezze”, mentre, logicamente, l'invecchiamento della mano avrebbe dovuto incidere su tutta la scrittura. Soprattutto, vi sono scritture di comparazione da cui si evince come ha operato l'invecchiamento rispetto alla mano del rispetto alle caratteristiche della sottoscrizione del 2017, tuttavia, le Per_1 revoche appaiono dissonanti per tutte le ragioni ampiamente osservate dal CT e su riepilogate.
Le prove svolte dal CT convincono definitivamente dell'ipotesi del ricalco. E' visibile in modo empirico e non discutibile come numerose parole delle revoche siano del tutto sovrapponibili, a parte le imprecisioni proprie del ricalco a mano (tuttavia, come la perfetta duplicazione esclude il ricalco, una certa imprecisione lo conferma), ciò non solo una volta, ma due volte (le revoche rispetto al testamento del 2002 e una revoca rispetto all'altra).
Tale dato non ha altra plausibile spiegazione se non la scrittura ricopiata su un unico modello. Ancora più significativo in tal senso è il fatto che siano esattamente sovrapponibili gli spazi fra l'una e l'altra parola (il CT ha dimostrato la sovrapponibilità fra gruppi di parole), situazione che in una scrittura spontanea è di pressoché impossibile verificazione.
Il rilievo del dr. per cui il CT, nel presentare l'ipotesi del ricalco, ha Per_18 confrontato immagini che sono state presentate con parametri di ingrandimento diversi, e non a grandezza originale o, comunque, a diametri di ingrandimento identici, è in realtà inconferente. Esistono strumenti che facilmente possono ingrandire o rimpicciolire le dimensioni di uno scritto, mantenendolo invariato: sarebbe stato, dunque, sufficiente da parte del falsario avere l'accortezza di ricalcare una copia leggermente ingrandita e una leggermente rimpicciolita, per giungere all'effetto ottenuto. Quello che conta, dunque, e che il CT ha evidenziato, è che le due revoche siano entrambe riconducibili, in proporzione, al testo autentico del 2002.
Le osservazioni del CTP, perciò, non escludono il ricalco, ma portano unicamente a concludere che l'opera di falsificazione sia stata studiata ed elaborata con accortezza, come indica, d'altra parte, la scelta del trattopen e la stessa riproduzione dei tratti a prima vista più evidenti, come le storture grammaticali.
Al riguardo si osserva come la presenza nello scritto da valutarsi di segni o elementi presenti nell'originale in tanto assume significato in quanto sia legata a movimenti automatici e riguardi tratti o modalità di scrittura non apprezzabili a prima vista da chi non sia esperto di grafologia. Assume, invece, scarso rilievo la riproduzione di segni molto pagina 36 di 40 evidenti – quali nella specie la parola “disgosizione” in luogo di “disposizione” e in generale la tendenza del de cuius alla scrittura della lettera “p” come se si trattasse di una
“g” – che l'ipotetico autore avrebbe potuto facilmente individuare e riproporre, tanto più ricalcando l'originale (nel qual caso sarebbe stato più agevole ripetere l'errore che correggerlo, distaccandosi dal testo copiato).
A fronte di elementi pesantemente indicativi della falsificazione mediante riscrittura su precedente testamento autentico, non va in direzione contraria la presenza di elementi differenti rispetto all'originale, come la tendenza dell'autore delle revoche a rimanere rigidamente sul rigo prestampato o a distanziare, talvolta, diversamente le lettere. Su tale aspetto, infatti, incide inevitabilmente la modalità di tracciatura del segno, che si assume diversa per ogni mano. Nel falso, dunque, per quanto accurato e frutto di rigido controllo
- come nel caso di specie in cui esso risulta non essere stato effettuato “a mano libera” - la scrittura spontanea dell'autore non rimane del tutto celata ed è proprio a rilevare l'emersione di segni di altra mano, d'altra parte, che l'indagine grafologica è rivolta.
Rimane, al riguardo, determinante piuttosto che vi siano interi gruppi di parole sovrapponibili, per linee e spazi intermedi, trattandosi di eventualità che non è spiegabile con l'unicità di mano o con una mera casualità e che risulta indicativa, come detto, del ricalco compiuto dall'autore degli scritti.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, ritiene il Tribunale che gli esiti degli accertamenti peritali condotti dalla dr.ssa anche con l'ausilio del dr. , Per_11 Per_20 siano esaustivi e convincenti, in quanto argomentati in modo logico e non efficacemente contrastati dalle ragioni espresse dai consulenti della convenuta e che, pertanto, CP_1 sia stata raggiunta la prova della non autenticità delle due revoche del 2016.
10.
Parimenti, è dimostrata dalle considerazioni del CT dr.ssa la non autenticità Per_11 del testamento del 6.4.2018.
Le osservazioni del dr. non sono utili a porre in dubbio la bontà Per_15 dell'accertamento condotto dal CT, basato su plurimi e specifici elementi – sopra e riepilogati – cui sono state opposte considerazioni generiche, fondate essenzialmente sul rilievo del tempo trascorso e sulla presenza di talune somiglianze formali.
Sul primo aspetto, tuttavia, va richiamato quanto sopra già osservato. L'invecchiamento non è un fattore idoneo a spiegare qualunque differenza nella scrittura, soprattutto se colpisce tratti caratterizzanti, destinati per loro natura e rimanere invariati, e se la presenza di un campione sostanzialmente coevo – nella specie, relativo alla sottoscrizione del de cuius – consente di verificare come in concreto l'età e la personale condizione abbiano agito sulla mano del testatore.
pagina 37 di 40 Alle somiglianze indicate dal convenuto, d'altra parte, il CT ha motivatamente negato rilievo, in quanto riguardanti i tratti esteriori e superficiali della scrittura e, dunque, potenzialmente frutto proprio del tentativo di imitazione da parte del reale autore dello scritto.
Deve, pertanto, ritenersi dimostrato che anche il testamento del 6.4.2018 non è stato scritto dal suo autore apparente Persona_1
11.
La declaratoria di falsità priva le schede del 2016 e del 2018 di validità.
Da un canto, dunque, deve ritenersi inesistente l'espressa revoca contenuta nelle due apparenti schede del 2016, così come la revoca implicita contenuta nella scheda del 2018, parimenti falsa;
d'altro canto, è inefficace l'espressa delazione testamentaria in favore di
Controparte_2
In accoglimento integrale delle domande attoree, pertanto, e con contestuale rigetto delle domande riconvenzionalmente proposte dai convenuti e CP_1 Controparte_2 va dichiarato che unica erede di in forza del testamento del 2002, è l'attrice Persona_1
Parte_1
12.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
I convenuti, pertanto, vanno condannati a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio (non avendo la parte avanzato in atti domande rispetto alle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., non comprese d'altra parte nella nota depositata in data 9.5.2025), spese che si liquidano, considerato il valore di causa (indeterminabile e di alta complessità, in considerazione del numero e della rilevanza delle questioni proposte, in particolar modo in fatto) e alla luce delle tabelle allegate al DM n. 147/2002, tenuto conto della nota spese suddetta, in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 4000 per la fase istruttoria (in quanto consistita esclusivamente in approfondimento della CT già precedentemente svolta, per quanto articolato e reiterato) ed € 4.253,00 per la fase decisionale, così complessivamente in € 12.433 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU e della marca da bollo per € 545,00.
A norma dell'art. 97 c.p.c., secondo cui se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa, valutato il peso in termini di attività processuale derivata dalle difese della convenuta in relazione a quelle del convenuto anche in considerazione CP_1 CP_2 delle modalità con cui la convenuta ha ritenuto di introdurre le proprie argomentazioni tecniche in spregio alle normali cadenze del processo, si ritiene che debba derogarsi a un pagina 38 di 40 normale criterio paritario di suddivisione e che, pertanto, le spese suddette debbano essere poste a carico per il 75 % della convenuta e per il 25 % a carico del convenuto CP_1
CP_2
Le spese di CT liquidate nel presente giudizio con decreto del 2.11.2024, in quanto relative ad attività originata integralmente dalle difese della convenuta CP_1 vanno definitivamente poste per intero a carico di detta parte.
13.
Emergendo l'astratta ravvisabilità di ipotesi di reato, in relazione alle falsificazioni dei testamenti oggetto del presente giudizio, ove dovesse essere accertata la riconducibilità del falso ai convenuti e la sussistenza del necessario elemento soggettivo, e pur tenuto conto che l'azione penale nei confronti di è già stata esercitata e che il relativo CP_2 procedimento è già stato svolto nei due gradi di merito, si trasmettono gli atti del presente giudizio al PM in sede per ogni sua valutazione.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 3521/2019:
1) accerta la non autenticità delle schede testamentarie a nome di del Persona_1
15.02.2016, pubblicate per atto del Notaio rispettivamente con rogito del Persona_2
22.05.2018 Rep. 15781 Racc. 11081 e con rogito del 1.6.2018 Rep. 15811 Racc. 11101;
2) accerta la non autenticità della scheda testamentaria a nome di del Persona_1
06.04.2018, pubblicata in data 19.07.2018 per atto del Notaio Rep. 86458 Persona_3
Racc. 17004; per l'effetto,
3) dichiara la nullità delle tre schede di cui ai capi 1 e 2; per ulteriore effetto,
4) in accoglimento delle domande proposte da parte attrice e in rigetto delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti e accerta che CP_1 Controparte_2 [...]
è unica erede di nato a [...] il [...], deceduto Pt_1 Persona_1
a OG (NO) il 30.4.2018, in forza del testamento olografo dallo stesso formato in favore dell'attrice in data 15.12.2002, pubblicato con verbale a rogito del Notaio di Persona_9
Novara in data 22.05.2018 Rep. n. 136.088 Racc. n. 32.986;
4) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice per il presente giudizio, liquidate in complessivi € 12.433 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU e della marca da bollo per €
pagina 39 di 40 545,00, la convenuta per il 75 % dell'importo liquidato e il convenuto CP_1 per la residua parte del 25 % dello stesso;
Controparte_2
5) pone le spese di CT, liquidate nel presente giudizio con separato decreto del 2.11.2024, definitivamente a carico della convenuta CP_1
6) dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio al PM in sede, per quanto di competenza.
Novara, 24 dicembre 2025
Il Presidente dott. Elena Scotti
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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