Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
n.3358/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione, nella persona del dott. Antonio Barbetta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.3358 del ruolo generale dell'anno 2024
promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cera;
Parte_1
-attore/opponente-
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Paladini;
Controparte_1
-convenuta/opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.584/2024, emesso in data 1.4.2024 nel procedimento monitorio R.G. n.1886/2024 del Tribunale di Lecce e notificato in data 7.5.2024 unitamente all'atto di precetto, a mezzo del quale gli Controparte_1 intimava il pagamento della somma di euro 91.792,65.
Nel ricostruire in fatto la vicenda sottesa alla proposta opposizione, Parte_1 evidenziava:
[...]
pagina 1 di 4
a) che la pretesa creditoria fosse fondata sul verbale dell'assemblea ordinaria dei soci della tenutasi in data 26.4.2022, nell'ambito della quale veniva deliberato un Controparte_1 prestito di euro 85.000,00, ciascuno, in favore di e Parte_1 [...]
e di euro 70.000,00 in favore delle rispettive consorti, e Pt_2 Parte_3 [...]
, anch'esse socie della suddetta società; Per_1
b) di aver donato, con atto pubblico sottoscritto in data 2.9.2022 a rogito del Notaio Per_2
l'intera sua quota di partecipazione nella alla moglie
[...] Controparte_1 Parte_3
che diveniva così proprietaria del 50% delle quote di partecipazione al capitale
[...] sociale;
c) che avesse poi ceduto, con atto del 20.12.2022 a rogito del Notaio Parte_3 [...]
l'intera quota di partecipazione nell'anzidetta società alla Campa Commerciale srl, Per_2 società di proprietà esclusiva della famiglia Pt_2
A sostegno della domanda, l'opponente contestava l'illegittimità della pretesa in quanto priva di fondamento giuridico, lamentando, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi l'obbligo restitutorio fonte dell'obbligazione trasferito prima a e Parte_3 successivamente alla Campa Commerciale srl, che risultava essere, quindi, l'unico soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione medesima.
1.1. Per tali ragioni, concludeva chiedendo, in limine litis, la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la declaratoria di insussistenza della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti dalla con Controparte_1 condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria, oltre che con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Si costituiva in giudizio evidenziando, quanto al lamentato difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, come in atti non vi fosse alcuna liberatoria dalla stessa concessa in favore di . Parte_1
In particolare, la società opposta sottolineava come a mezzo della donazione effettuata dall' in favore della coniuge, non vi fosse stata alcuna liberatoria Parte_1 Parte_3 del debitore donante nei confronti della società creditrice, trattandosi di un mero accollo interno, non liberatorio.
Rimarcava, poi, come la successiva cessione di quote da parte di in favore Parte_3 della Campa Commerciale srl avesse prodotto la liberazione della sola socia cedente nei confronti della Controparte_1
2.1 Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di respingere la Controparte_1 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione ex adverso formulata, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Con provvedimento del 25.06.2024, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. Concessi i termini ex art. 171-ter c.p.c., a mezzo della prima memoria integrativa l'opponente formulava eccezione di avvenuto pagamento del prestito concessogli da
[...]
la quale replicava evidenziando come il versamento effettuato da CP_1 [...] in data 29.04.2022 rappresentasse la quota parte della sottoscrizione di un Parte_1 aumento di capitale deliberato dai soci della non avendo nulla a che vedere Controparte_1 con la restituzione del prestito per cui è causa.
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Sempre a mezzo della prima memoria, l'opponente formulava richiesta di chiamata in causa del terzo, che veniva rigettata con provvedimento dell'11.12.2024, adottato a Parte_3 scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.11.2024.
5. Ritenuta superflua ogni altra incombenza istruttoria, all'udienza del 7.3.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
6. L'opposizione risulta infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
6.1. Come opportunamente rilevato dalla società opposta, la stessa non ha mai liberato dal suo debito , il quale è sempre rimasto debitore a titolo personale della Parte_1 somma ingiunta nei confronti della Controparte_1
In particolare, la donazione del 2.9.2022, a mezzo della quale l'odierno opponente ha donato in favore della moglie, l'intera sua quota di partecipazione nella suddetta Parte_3 società, non ha determinato alcuna liberatoria del donante nei confronti della creditrice, trattandosi di un mero accollo interno.
Né è dato giungere a diverse conclusioni in considerazione della cessione di quote effettuata da parte di in favore della Campa Commerciale srl con l'atto del 20.12.2022, Parte_3 che ha prodotto la liberazione della sola cedente - con esclusivo riferimento alle sue obbligazioni sociali - nei confronti della Controparte_1
Relativamente al primo atto, si deve evidenziare come l'accollo in esso convenuto avesse una mera rilevanza interna, non opponibile alla società creditrice.
Con riferimento, invece, all'atto di cessione di quote, l'opponente ha provveduto a versare in atti una liberatoria dalla quale fa discendere il proprio difetto di legittimazione passiva.
Sul punto, non si condividono le conclusioni cui è giunta parte attrice: a confutazione delle stesse, giova rilevare come la suddetta liberatoria si riferisca espressamente alla sola Parte_3
non menzionando in alcun modo il credito della nei confronti
[...] Controparte_1 dell'ex socio che rimane, quindi, titolare sostanziale dal lato Parte_1 passivo del rapporto obbligatorio per cui è causa.
6.2. Risultano destituite di fondamento anche le considerazioni svolte dall'opponente in merito all'asserita natura sociale dell'obbligazione restitutoria, derivante, secondo la prospettazione attorea, dalla circostanza che il verbale dell'assemblea del 26.04.2022 riporti che il prestito fosse stato deliberato “anche e soprattutto nell'interesse della Società”.
È opportuno rilevare, in senso contrario, come il debito di cui al decreto ingiuntivo opposto trovi fondamento nel prestito infruttifero accordato dalla in favore dei soci ed Controparte_1 autorizzato con delibera assembleare del 26.04.2022.
Tale prestito infruttifero a beneficio dei soci instaura tra le parti (società concedente e soci beneficiari) un rapporto privatistico di mutuo, ben distinto dal rapporto societario, determinando, pertanto, l'insorgenza di un'obbligazione restitutoria di tipo personale.
6.3. Da ultimo, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di avvenuto pagamento del debito, formulata dall'attore a mezzo della prima memoria integrativa, nella quale lo stesso ha dedotto di aver già restituito le somme concessegli in prestito dalla Controparte_1
Le deduzioni dell'opponente risultano smentite dalla produzione documentale della società convenuta, che ha dimostrato come il versamento di euro 87.381,46 rechi come causale
“versamento quota sottoscrizione aumento capitale sociale , non essendo Controparte_1 minimamente riferibile ad una presunta restituzione degli importi ricevuti in prestito.
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Peraltro, è il caso di rilevare, da un lato, come le tempistiche di tale presunta restituzione appaiano quanto meno sospette, essendo stata effettuata in data 29.04.2022, ad appena due giorni di distanza dalla disposizione di bonifico fatta dalla società in favore di
[...]
(27.04.2022) e, dall'altro, come non vi sia coincidenza tra l'importo del Parte_1 prestito accordato ad (euro 85.000,00) e quello che quest'ultimo avrebbe restituito Parte_1
(euro 87.381,46), non essendo tale differenza neppure imputabile ad interessi maturati, stante il carattere infruttifero del prestito.
7. Quanto, infine, all'eccepita configurabilità della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo a , non si ritengono sussistenti i presupposti per Parte_1
l'invocata condanna. 8. In considerazione di quanto innanzi, la domanda attorea deve essere rigettata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione di;
Parte_1
2. dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.584/2024, emesso in data 1.4.2024 nel procedimento monitorio R.G. n.1886/2024;
3. condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 quantificate in euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e CAP, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Lecce, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
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