CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 419/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1516/2021 depositato il 22/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1382/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 25/11/2020
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVFIPPD00853/2018 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVFIPPD00853/2018 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVFIPPN00876/2018 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVFIPPN00876/2018 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVFIPPD00853/2018 IRES-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVIPPN00876/2018 IRES-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza depositata in data 30/05/2025 i contribuenti Sigg.ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno rinunciato all'appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, avendo aderito alla c.
d. rottamazione quater, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 22/10/2025, udito il Relatore, sono comparsi, per i contribuenti, l'Avv. Nominativo_1, in collegamento da remoto, in sostituzione dell'Avv. Difensore_1, che, riportandosi alla rottamazione quater rinuncia al ricorso con compensazione delle spese, e la Dott.ssa Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, che non si oppone alla rinuncia degli appellanti già ricorrenti.
Terminata la discussione la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'istanza di rinuncia al ricorso, proposta ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, e la relativa accettazione dell'Ufficio sono regolari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, 5° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Pertanto, il Collegio deve dichiarare l'estinzione del processo ai sensi della norma ora richiamata.
2) Le spese del processo estinto, ai sensi dell'art. 45, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, <...restano a carico delle parti che le hanno anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 4^ dichiara, ai sensi dell'art. 44, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per rinuncia degli appellanti già ricorrenti in primo grado Sigg.ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1; dichiara, ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Bari il 22 ottobre 2025
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1516/2021 depositato il 22/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1382/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 25/11/2020
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVFIPPD00853/2018 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVFIPPD00853/2018 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVFIPPN00876/2018 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVFIPPN00876/2018 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVFIPPD00853/2018 IRES-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVIPPN00876/2018 IRES-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza depositata in data 30/05/2025 i contribuenti Sigg.ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno rinunciato all'appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, avendo aderito alla c.
d. rottamazione quater, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 22/10/2025, udito il Relatore, sono comparsi, per i contribuenti, l'Avv. Nominativo_1, in collegamento da remoto, in sostituzione dell'Avv. Difensore_1, che, riportandosi alla rottamazione quater rinuncia al ricorso con compensazione delle spese, e la Dott.ssa Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, che non si oppone alla rinuncia degli appellanti già ricorrenti.
Terminata la discussione la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'istanza di rinuncia al ricorso, proposta ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, e la relativa accettazione dell'Ufficio sono regolari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, 5° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Pertanto, il Collegio deve dichiarare l'estinzione del processo ai sensi della norma ora richiamata.
2) Le spese del processo estinto, ai sensi dell'art. 45, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, <...restano a carico delle parti che le hanno anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 4^ dichiara, ai sensi dell'art. 44, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per rinuncia degli appellanti già ricorrenti in primo grado Sigg.ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1; dichiara, ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Bari il 22 ottobre 2025