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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/10/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4977/2024
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN CC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4977/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA MI elettivamente domiciliato in VIALE A. COSTA N. 22 40026 IMOLA presso il difensore avv. TA MI RICORRENTE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, intimava a lo sfratto per Parte_1 Controparte_1 finita locazione per l'immobile sito in Mirandola (MO), località Gavello, Via Valli n. 332, condotto dal resistente in forza di contratto di locazione ad uso abitativo registrato a Modena il 6.03.2020.
Riferiva che, con lettera raccomandata 10/15 aprile 2024, aveva esercitato il recesso alla prima scadenza per necessità di vendere l'immobile e che aveva invitato il conduttore ad esercitare il relativo diritto di prelazione (cfr. doc. n.4), prelazione che tuttavia non veniva esercitata.
L'intimato non compariva né si costituiva nei termini, per cui rimaneva contumace.
pagina 1 di 2 A seguito di mutamento del rito, veniva disposto l'interrogatorio formale, a cui parte resistente non compariva.
Il procedimento di mediazione aveva esito negativo, a causa della mancata comparizione del resistente.
All'udienza fissata per la discussione del 8.10.2025, il difensore di parte ricorrente dava atto del sopravvenuto rilascio dell'immobile.
Tutto ciò premesso, si dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto, come riferito all'odierna udienza, il conduttore ha rilasciato l'immobile.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza in senso virtuale, si ritiene che esse debbano essere poste a carico del resistente, tenuto conto che le allegazioni di parte attorea, oltre che documentate, risultano essere state tutte ammesse per effetto della mancata comparizione del resistente all'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.).
Le spese sono liquidate in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 %, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
Modena, 8 ottobre 2025
Il Giudice
IN CC
pagina 2 di 2
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN CC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4977/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA MI elettivamente domiciliato in VIALE A. COSTA N. 22 40026 IMOLA presso il difensore avv. TA MI RICORRENTE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, intimava a lo sfratto per Parte_1 Controparte_1 finita locazione per l'immobile sito in Mirandola (MO), località Gavello, Via Valli n. 332, condotto dal resistente in forza di contratto di locazione ad uso abitativo registrato a Modena il 6.03.2020.
Riferiva che, con lettera raccomandata 10/15 aprile 2024, aveva esercitato il recesso alla prima scadenza per necessità di vendere l'immobile e che aveva invitato il conduttore ad esercitare il relativo diritto di prelazione (cfr. doc. n.4), prelazione che tuttavia non veniva esercitata.
L'intimato non compariva né si costituiva nei termini, per cui rimaneva contumace.
pagina 1 di 2 A seguito di mutamento del rito, veniva disposto l'interrogatorio formale, a cui parte resistente non compariva.
Il procedimento di mediazione aveva esito negativo, a causa della mancata comparizione del resistente.
All'udienza fissata per la discussione del 8.10.2025, il difensore di parte ricorrente dava atto del sopravvenuto rilascio dell'immobile.
Tutto ciò premesso, si dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto, come riferito all'odierna udienza, il conduttore ha rilasciato l'immobile.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza in senso virtuale, si ritiene che esse debbano essere poste a carico del resistente, tenuto conto che le allegazioni di parte attorea, oltre che documentate, risultano essere state tutte ammesse per effetto della mancata comparizione del resistente all'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.).
Le spese sono liquidate in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 %, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
Modena, 8 ottobre 2025
Il Giudice
IN CC
pagina 2 di 2