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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 4658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4658 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 il 20 novembre 2019 al numero 11104 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, in proprio e nella qualità di genitore di Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Persona_1
stesa in calce all'atto di citazione, dagli avv. ti Andrea Vele e Sara
Ventimiglia, presso il cui studio, sito in Battipaglia (Salerno) alla via
Florignano n. 29, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 18 ottobre 2023,
1 dall'avv. Alfredo Fierro ed elettivamente domiciliato a Battipaglia (Salerno)
alla via Del Centenario n. 89;
CONVENUTO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
CHIAMATA IN CAUSA
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2019, in Parte_1
proprio e nella qualità di genitore di ha convenuto Persona_1
in giudizio il Comune di per ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento del danno patito dalla figlia in conseguenza del sinistro verificatosi all'interno della villa comunale del comune in data 4 giugno
2015, alle ore 19,00, circa. In particolare, la parte attorea ha rappresentato che: 1) la minore durante il percorso in discesa Persona_1
lungo le scale dirette verso la via “Nazzario Sauro”, aveva posto il piede in corrispondenza di uno scalino rotto, cadendo a terra e accusando forti dolori fisici;
2) a causa della frattura, alla minore era stato applicato un apparato gessato con prognosi di trenta giorni per lo svolgimento delle cure e dei trattamenti necessari;
3) nonostante la richiesta e l'invito alla negoziazione assistita, il non aveva provveduto al ristoro del danno. CP_1
Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando la Parte_1
responsabilità da cose in custodia dell'ente locale, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c., e, in subordine, la violazione
2 del generico dovere di neminem laedere ex art. 2043 c.c., ha preteso il pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i danni fisici e morali patiti da
, della somma – prudenzialmente qualificata - di Controparte_3
euro 10.380,00, “ovvero della diversa cifra che sarà accertata in corso di
causa e ritenuta di giustizia anche all'esito della CTU medica (..), oltre
interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo”.
In data 01 febbraio 2020 si è costituito il , Controparte_1
costruendo un impianto difensivo sulle seguenti deduzioni argomentative: 1)
la responsabilità della società incaricata della gestione della villa comunale;
2) l'infondatezza della pretesa risarcitoria;
3) la responsabilità del genitore per omessa vigilanza sulla figlia minore.
Il convenuto ha, poi, preteso l'evocazione in giudizio di CP_1 [...]
società incarica della gestione della ridetta Controparte_2
villa comunale, al precipuo fine di essere tenuto indenne dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti.
Autorizzata la chiamata in causa, la società innanzi indicata non ha accettato il contraddittorio.
Svolta l'istruttoria orale e disposto lo svolgimento di un accertamento tecnico di tipo medico legale, la causa è stata assegnata allo scrivente, che, all'esito delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
In ragione della mancata adesione alla proposta da parte del CP_1
convenuto, il processo è stato differito per la discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c., all'esito della quale il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.,
3 introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
Tanto puntualizzato, questo giudice ritiene che gli assunti della parte attorea non siano sorretti da convincenti argomentazioni e pienamente provati alla luce della piattaforma istruttoria formatasi nel corso del processo.
Innanzitutto, va rilevato che gli esiti del dibattito processuale hanno fornito la dimostrazione del fatto narrato dall'attrice nei propri scritti difensivi, nella sua dimensione storica e fenomenica. Ed invero, il testimone , Testimone_1
ascoltato nel corso dell'udienza del 26 gennaio 2023, ha rappresentato di essersi ritrovato, “gli inizio di giugno dell'anno 2015 verso le 19,00”, in compagnia di alcuni amici, nel comune di , in frazione Controparte_1
Ariano, all'interno della villa comunale e di avere assistito alla caduta della minore da posizione ravvicinata. Più in dettaglio, il testimone ha riferito della collocazione del piede “su un gradino rotto” posto lungo le scale “della villa
che scendono in via Nazario Sauro”.
Ora, il ricostruito evento lesivo è stato ricondotto, sul piano causale,
all'intrinseca pericolosità del tratto di strada percorso da Persona_1
Detto altrimenti, la parte attorea ha evidenziato, innanzitutto, che
[...]
i danni sono da ricondursi, sul piano eziologico, a una situazione di pericolo strettamente connessa alla struttura delle scale collocate all'interno della villa comunale, invocando, per questa via, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria, innanzitutto, la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
Se così è, giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse
4 ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, la norma innanzi evocata prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è, dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti, compreso quello di provocare danni a terzi,
neutralizzandone l'attitudine lesiva (Cass. n. 295 del 2015).
Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n.
4279 del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n.
7805 del 2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte
5 immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo, come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n.
11227 del 2008 e Cass. n. 2660 del 2013). Esso deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato.
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività
esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata
(vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti
Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha, in definitiva, specificato che "... all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per
liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore
esterno (…), che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
Ancora, va precisato che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea –
ben può essere integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, idoneo
6 a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. In particolare,
la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, c.c.,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Gli assunti che immediatamente precedono impongono lo sviluppo di alcune notazioni di carattere generale.
Ebbene, giova osservare che, in materia di responsabilità aquilina, è
applicabile la regola posta dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex
pluribus si vedano Cass. n. 21328 del 2010, Cass. n. 9546 del 2010, Cass. n.
5669 del 2010, Cass. n. 1002 del 2010, Cass. n. 22807 del 2009, Cass. n.
11227 del 2008). Ciò avviene, secondo il principio di causalità, in virtù del quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è
a lui causalmente imputabile (si confronti Cass. n. 15779 del 2006 e Cass. n.
15383 del 2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, si veda Cass. n.
6988 del 2003).
In tema, va soggiunto che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma primo, c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
7 Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si ribadisce che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte,
sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (vedasi Cass. n. 23734 del
2009, Cass. n. 24080 del 2008, Cass. n. 14853 del 2007, Cass. n. 15383 del
2006). Dunque, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In altri termini, la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè
estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. [Cass. ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n. e Cass. n. 25766 del 2023, in tema di uso abnorme della cosa (“La
responsabilità del custode può essere esclusa in toto dalla condotta del
danneggiato, quando questi abbia usato la cosa in modo abnorme. L'uso
abnorme della cosa è quello che nessuna persona di normale avvedutezza
avrebbe compiuto.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato in punto di fatto che il
collegamento della stufa alla canna fumaria avvenne in modo imperito, ma
non ha negato che una stufa potesse essere collegata ad una canna fumaria.
Nondimeno, ha definito la suddetta opera "indebita".
Così giudicando, la Corte d'appello ha violato il principio della esposizione
al rischio, in quanto una manipolazione della cosa in sé consentita, ma
eseguita in modo imprudente od imperito, non costituisce un uso abnorme
della stessa.
L'uso imperito della cosa da parte del danneggiato avrebbe potuto, al
massimo, assurgere al ruolo di concausa dell'evento di danno, ma non a
quello di causa esclusiva di quell'evento, riconducibile alla condotta colposa
del danneggiato ed equiparabile, sia pur soltanto sul piano funzionale
(trattandosi di condotta umana caratterizzata da colpa, e non di fatto
naturale), al caso fortuito (come già stabilito da questa Corte: da ultimo,
Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023)”]
Alla stregua delle riferite coordinate ermeneutiche e considerata la piattaforma istruttoria, deve evidenziarsi – assorbita ogni considerazione sugli ulteriori temi d'indagine posti dagli scritti difensivi delle parti - che il contegno della minore ha raggiunto un livello d'imprudenza tale da rappresentare un evento del tutto imprevedibile e imprevenibile per il custode, sussumibile nella fattispecie del “caso fortuito”, idoneo a escludere
9 la responsabilità risarcitoria. Detto contegno, dunque, non ha assunto una valenza “meramente” concorsuale, idonea a determinare ex art. 1227, primo comma, c.c., la riduzione del risarcimento del danno, ma ha spiegato un'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo,
“svilendo”, per così dire, la morfologia della scalinata impegnata in discesa a mera “occasione” dello stesso.
Profondendo un maggiore impegno esplicativo, deve rilevarsi che, all'esito del dibattito processuale, oltre alla prova della caduta, è emerso pure che l'anomalia oggetto delle doglianze attoree si è risolta, a ben vedere, non già
in una piccola scheggiatura della scala, bensì in una disgregazione della parte finale del lastrone, non coperta affatto dall'erba circostante. Sotto tale ultimo angolo prospettico, non può non segnalarsi che il testimone, nonostante la dichiarazione resa precedentemente circa la copertura dell'erba (“era coperta
da dell'erba che era cresciuta”) ha riconosciuto le riproduzioni fotografiche allegate al libello introduttivo del giudizio, le quali danno conto, piuttosto,
della piena visibilità dell'anomalia (“Riconosco nelle foto che mi vengono
mostrate del fascicolo di parte attrice la Villa Comunale e la scala con il
gradino rotto dove si è verificata la caduta”).
A ciò si aggiunga che l'evento è avvenuto nel mese di giugno alle ore 19,00
(come pure rappresentato dal testimone), in condizioni, dunque, di naturale illuminazione. Può ritenersi, infatti, nozione di comune esperienza quella secondo cui nel mese di giugno vi sia, a quell'ora, una piena visibilità, tanto più rilevante in considerazione della notorietà dei luoghi (nella citazione la parte attorea indica, quale luogo, di residenza proprio il comune di
[...]
). CP_1
10 Se così è, la circostanza della collocazione del piede in corrispondenza della parte disgregata della scalinata, visibile non solo per la sua ampiezza ma anche per le già evocate condizioni di naturale illuminazione e per l'espresso contrasto cromatico rispetto all'erba (solo) circostante, ha rappresentato,
allora, una possibilità fattuale non congruamente prevedibile in relazione al contesto e, dunque, qualificabile in termini di fattore capace d'innescare una serie causale autonoma o, comunque, produrre un evento tale da rappresentare una conseguenza neppure probabile dell'intrinseca pericolosità
della res in custodia.
Detto altrimenti, avrebbe certamente potuto Persona_1
incedere con maggiore cautela e porre il piede su quelle parti della pavimentazione non dissestate (la scalinata rappresentata dai reperti fotografici riconosciuti dal testimone non appare caratterizzata da ulteriori ed evidenti anomalie), anche in considerazione delle già valorizzate condizioni d'illuminazione naturale presenti, neutralizzando agevolmente la situazione di pericolo rappresentata dal percepibile deterioramento di una parte del piano di calpestio.
In conclusione, l'accertata efficienza causale esclusiva del contegno imprudente della danneggiata esclude che l'ente locale possa essere chiamato a sopportare il peso economico di un obbligo risarcitorio, dovendosi ritenere non integrato, in ragione della configurazione del più volte menzionato “caso
fortuito” (integrato, nel caso di specie, si ripete, dal contegno della danneggiata) l'elemento materiale delle fattispecie evocate a fondamento della responsabilità, compresa quella di cui all'art. 2043 c.c.
Occorre precisare, poi, che non assume alcun rilievo la circostanza che l'utente della strada fosse un minore. In relazione al profilo tematico del
11 concorso di colpa rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c. – con soluzione interpretativa chiaramente estensibile anche all'ipotesi che ci impegna - la Corte di cassazione ha infatti chiarito che "Dal punto di vista
civilistico, una condotta di tipo colposo può essere riferita al minore o
all'incapace a prescindere dalla condotta tenuta da chi è preposto alla sua
sorveglianza e dalla sua non imputabilità sotto il profilo giuridico. Difatti, se
la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria materiale condotta,
alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce
proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con valutazione ex
officio, anche nel caso in cui la vittima, minore di età, sia incapace di
intendere e di volere al tempo del fatto. Ciò in quanto l'espressione "fatto
colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita
all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini
di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma
deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in
contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata
dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale" (Cass. n.
4178 del 2020).
Ciò posto, il rigetto della pretesa risarcitoria ben potrebbe passare – ad avviso di questo Tribunale - anche attraverso la valorizzazione dell'imprudente contegno dell'accompagnatrice della minore al momento del fatto [il testimone ha, infatti, dichiarato che la minore era in compagnia della madre durante il percorso in discesa lungo le scale (“ricordo di aver visto la sig.ra
, che conosco di vista, transitare insieme con la giovane figlia Parte_1
per le scale della villa che scendono in via Nazario Sauro”)]. Ed invero,
l'agevole percepibilità della situazione di pericolo – già innanzi evidenziata
12 attraverso valorizzazione di specifiche circostanze di fatto - avrebbe dovuto attivare i doveri di sorveglianza sulla minore e, pertanto, il contegno colposo dei soggetti titolari di siffatto dovere di sorveglianza ha certamente interrotto il nesso di causalità tra la cosa o la (dedotta) violazione degli obblighi di legge e delle regole di comune prudenza (si confronti sul tema Cass. n. 33390
del 2022, punti 6.2 e 6.3 in motiv.) – nella prospettiva dell'art. 2043 c.c. – e l'evento dannoso.
Infine, mette conto segnalare che l'obbligo “del giudice di stimolare il
contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101,
comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto
ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa
valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso
rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di
fatto e non già mere difese” (così Cass. n. 822 del 2024, che, in applicazione del principio indicato, ha negato la nullità della sentenza impugnata che,
rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex
art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).
Alla luce delle assorbenti argomentazioni che precedono, la pretesa risarcitoria esperita non merita accoglimento.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che si stima equo compensare integralmente tra la parte attorea e il , in Controparte_1
considerazione del significativo squilibrio tra il risultato ottenuto dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, nonché del contegno
13 processuale dell'attrice, la quale ha accettato la proposta conciliativa formulata dal Tribunale ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
La mancata costituzione della chiamata in causa preclude che possa procedersi alla regolamentazione delle spese di lite, in omaggio al principio di causalità e soccombenza.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto del 4 marzo 2025, vanno poste a definitivo carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni istanza,
eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite tra , nella qualità indicata, e il Parte_1
di ; CP_1 CP_1 CP_1
3) dichiara non doversi provvedere sugli oneri di lite in relazione al rapporto processuale tra e MI. Parte_1 Controparte_4
[...]
4) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di Parte_1
[...]
Così deciso in Salerno in data 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15761 del 2016; da ultimo, Cass. n. 37052 del 2022; Cass. n. 11152 del 2023
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