Art. 5. 1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro appartenente alle diverse aree professionali.
2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dell'articolo 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni, e' determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attivita' didattica. Tale compenso e' dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed e' costituito da una indennita' commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte.
Nota all'art. 5:
- L'art. 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 , e' cosi' formulato:
"Art. 65 (Divieto di cumulo di impieghi pubblici) - Gli impieghi pubblici non sono cumulabili salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.
I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilita', a riferire al Ministro competente, il quale ne da' notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego".
2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dell'articolo 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni, e' determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attivita' didattica. Tale compenso e' dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed e' costituito da una indennita' commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte.
Nota all'art. 5:
- L'art. 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 , e' cosi' formulato:
"Art. 65 (Divieto di cumulo di impieghi pubblici) - Gli impieghi pubblici non sono cumulabili salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.
I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilita', a riferire al Ministro competente, il quale ne da' notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego".