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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/12/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1534/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1534/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. TRAPANI MARIA Parte_1 C.F._1 RI ME e dell'avv. GRIMALDI ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA DELLE CASERME 15, 65100 PESCARA, presso il difensore avv. TRAPANI MARIA RI ME ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARISTONE LOLA e dell'avv. PINELLI CP_1 P.IVA_1 GIUSEPPE elettivamente domiciliata in P.ZZA E TROILO N.11 65100 PESCARA presso il difensore avv. ARISTONE LOLA CONVENUTA
(P.IVA – C.F. ) CONTUMACE COtroparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025 tenuta nelle forme EL trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, previo rinnovo EL consulenza tecnica di ufficio, disponga che la misurazione del rumore di fondo venga effettuata previa disattivazione del pressurizzatore, ovvero con disattivazione degli impianti non indispensabili al funzionamento EL NT, ovvero con misurazione effettuata attraverso la tecnica del punto analogo.
Ha chiesto l'ammissione delle prove articolate e EL CTU medico-legale richiesta, nonché di perizia finalizzata ad accertare il deprezzamento degli immobili di proprietà dell'attrice.
Ha concluso chiedendo che venga ordinato a di cessare l'attività svolta nella COtroparte_3
Co NT , sita nel locale seminterrato del , con condanna CP_4 Parte_2 EL convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attrice.
La convenuta ha chiesto il rigetto EL domanda. pagina 1 di 13 In subordine ha chiesto di essere manlevata dalla COtroparte_5
chiamata in causa a seguito di apertura di sinistro effettuata n. 901.2023.51112 con polizza n.
[...]
343618820.
COcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto EL decisione
1. CO atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 18.4.2023 la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio hiedendo che il Tribunale,
[...] COtroparte_6 accertato che l'attività svolta dalla convenuta comporta immissioni acustiche e/o elettromagnetiche intollerabili all'interno dell'appartamento dell'attrice, condanni la convenuta a cessare tale attività, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati.
Assumeva che le immissioni oggetto di denuncia provenissero in tutte le ore del giorno e EL notte dai macchinari collocati dalla convenuta nei locali di proprietà EL medesima, posti al piano terra dello stabile condominiale sito in alla via Cavalieri di Vittorio Veneto n.7, al di sopra dei quali si Pt_2 trovano gli appartamenti di proprietà dell'attrice, che vi risiede dal 1975.
Evidenziava inoltre che il regolamento condominiale (doc.15) stabilisce all'art. 6 lettera b) e c) che: “... resta vietato qualsiasi uso che possa turbare la tranquillità dei condòmini” che: “Tutti i locali in genere e quelli al pianterreno in specie non potranno contenere apparecchi o macchine e impianti rumorosi, o emananti esalazioni sgradevoli o nocive;
e neppure laboratori od opifici con funzionamento notturno…... destinati ad usi che turbino il pacifico godimento singolo o collettivo degli appartamenti dei piani e locali contigui o sovrastanti”.
2. CO comparsa depositata il 14.7.2023 si è costituita contestando la fondatezza EL CP_1 domanda e chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzata a citare in causa COtroparte_2
precisando di aver chiesto l'apertura del sinistro n. 901.2023.51112 in forza EL polizza n.
[...]
343618820.
3. Verificata la rituale citazione EL terza chiamata ne è stata dichiarata la contumacia.
4. CO ordinanza in data 23.2.2024, accertato che le clausole contenute in un regolamento condominiale, di formazione contrattuale, che limitino la facoltà dei proprietari delle singole unità di adibire il loro immobile a determinate destinazioni, costituiscono servitù reciproche a favore e contro ciascuna unità immobiliare di proprietà individuale e sono soggette, ai fini dell'opponibilità ultra- partes, alla trascrizione in base all'art. 2643 c.c., n. 4, e art. 2659 c.c., comma 1, n. 2 (cfr Cassazione civile sez. II, 09/08/2022 n.24526), in assenza di prova comprovante l'esecuzione di tali adempimenti, si era proceduto, con l'ausilio di un tecnico, ad accertare la persistenza delle immissioni acustiche e/o elettromagnetiche che, secondo quanto prospettato dall'attrice, provengono dalla CENTRALE TIM
pagina 2 di 13 anche dopo la bonifica effettuata dalla convenuta, all'esito dell'ordinanza emessa in data 31.08.2018 dal Sindaco del Comune di Pianella (cfr doc. 6).
5. Il CTU nominato, ing. che si era avvalso come ausiliario dell'ing. Persona_1 Persona_2 per l'accertamento delle immissioni elettromagnetiche, aveva depositato la relazione in data 19.12.2024
e all'esito, ritenuta non rilevante per la decisione la prova orale capitolata dall'attrice, la causa era stata rinviata per la decisone all'udienza del 5.12.2025, previa assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
6. COsiderato il carattere tecnico delle questioni oggetto di controversia e che la relazione, redatta dai tecnici dell' , prodotta da parte attrice (cfr doc. 2) non richiede conferma testimoniale, va CP_7 confermato il rigetto EL prova orale capitolata dall'attrice.
****
La domanda è solo parzialmente fondata e va quindi accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
A. Sull'inquadramento giuridico EL fattispecie
a.1 L'attrice, che abita in in via Cavalieri di Vittorio Veneto n.7, sopra una centrale telefonica Pt_2
CO CO EL , dove sono presenti i macchinari utilizzati dalla convenuta, ha chiesto la condanna EL alla sospensione dell'attività svolta ed al risarcimento dei danni da lei subiti, a seguito delle immissioni CO sonore ed elettromagnetiche provenienti dalla NT .
a.2 In materia di immissioni, che costituiscono propagazioni di fattori disturbanti, causate dall'attività umana, l'art. 844 c.c. demanda al Giudice un giudizio di bilanciamento tra la tutela EL proprietà e l'esercizio delle attività umane.
In particolare, al fine di compiere il suddetto giudizio di liceità, la disposizione richiama il parametro EL normale tollerabilità.
Il secondo criterio, quello del contemperamento delle esigenze EL produzione con le ragioni EL proprietà, trova applicazione solo nel caso in cui le immissioni investono fondi a vocazione industriale
(immissioni industriali), sicché tale criterio è inapplicabile al caso in esame nel quale l'immobile dell'attrice ha destinazione abitativa.
Pertanto, ove le immissioni prodotte superino la soglia EL normale tollerabilità si configura un illecito, il cui rimedio tipico è la tutela inibitoria, nonché il risarcimento dei danni subiti ex art. 2043
c.c.
a.3 Si demanda quindi al Giudice una valutazione da compiersi in concreto, alla luce delle condizioni dei luoghi e delle abitudini sociali EL zona, secondo un'indagine di fatto sottratta al sindacato di legittimità. pagina 3 di 13 In particolare, è stato precisato come “Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche EL zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti EL norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio
e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata” (cfr. Cass.,
28201/2018).
CO riferimento alle immissioni sonore, la prevalente giurisprudenza ritiene sicuramente eccedenti il limite di normale tollerabilità quelle che superino di 3 decibel la rumorosità di fondo (cfr. Cass.,
22105/2015).
B. Sulla documentazione allegata dall'attrice e dalla convenuta
b.1 A sostegno EL domanda formulata, l'attrice ha allegato la richiesta effettuata in data 7/9 settembre 2017 dall'amministratrice del condominio alla Asl ed il riscontro EL Asl datato 12.12.2017 CP_ (cfr doc. 3 e 4); l'esposto all' da lei effettuato in data 19.9.2017 (doc. 5) e la relazione tecnica e CP_ fonometrica dell' del 19.04.2018 (doc. 2); l'ordinanza n.53 emessa in data 31.08.2018 dal Sindaco del Comune di Pianella (doc. 6); la denuncia alla Procura EL Repubblica di Pescara, dal lei effettuata Co in data 16.5.2018, il rinvio a giudizio del legale rappresentate EL , per rispondere EL contravvenzione p. e p. dall'art. ex art. 659 c.p. e la sentenza di assoluzione emessa in data 7.06.2022 dal Tribunale di Pescara (doc. 10, 11 e 12).
Ha inoltre allegato il piano di bonifica del sito redatto in data 23.11.2018 dall'ing. Persona_3
CO (doc 9) e la domanda di sanatoria per cambio di destinazione d'uso inoltrata dalla in data
08.03.2019 con allegata CI (doc. 7 e 8).
b.2 Dalla lettura EL Relazione redatta in data 19 aprile 2018 dall'ARTA (doc. 2) emerge che
“all'interno EL abitazione EL Sig.ra è udibile un sottofondo rumoroso costante, sia di Parte_1
Co giorno che di notte, in quanto gli impianti EL oggetto di controllo sono a ciclo continuo, ovvero sono attivi senza interruzioni per 365 giorni all'anno. A questo fondo rumoroso sempre presente, si sovrappone, episodicamente, il contributo acustico di un macchinario (presumibilmente il pressurizzatore), che è entrato in funzione anche durante il sopralluogo all'interno EL NT TIM eseguito in data 23.03.2018 (….) Nella prima sessione di misura si è identificato in maniera chiara un periodo di attivazione del macchinario più rumoroso (“pressurizzatore”) nel periodo notturno.”
pagina 4 di 13 Nei sopralluoghi eseguiti dalle 15.30 del 3.10.2017 alle 20.45 del 6.10.2017 e dalle 18.30 del 9.3.2018 CP_ alle 20.00 dell'11.3.2018 l' aveva accertato il “costante superamento del valore limite notturno stabilito in 3 dB” (cfr pag. 9 del doc. 2). CP_ Emerge, sempre dalla lettura EL relazione finale (cfr doc. 2) che, in data 23 marzo 2018, l' aveva effettuato anche un sopralluogo presso la NT TIM, appurando che “Il macchinario
(pressurizzatore) risulta completamente privo di insonorizzazione” e che vi erano “impianti collegati rigidamente al solaio condiviso con l'appartamento EL Sig.ra ” (cfr fotografie allegate a Parte_1 pag. 3 EL relazione).
b.3 CO ordinanza n.53 emessa in data 31.08.2018 (doc. 6) il Sindaco del Comune di Pianella aveva CO ordinato al legale rappresentante EL di adottare, immediatamente, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni di rumore alle aree confinanti con le abitazioni, trasmettendo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'ordinanza un piano di bonifica redatto da un tecnico competente, nel quale dovevano essere indicati tutti gli interventi necessari per la riduzione del rumore nei limiti di legge, interventi da effettuarsi nei successivi 15 giorni. Co b.4 Sulla contestazione formulata ex art. 659 c.p., al legale rappresentate EL , il Tribunale di
Pescara aveva emesso in data 7.6.2022 sentenza di assoluzione ex art. 530 comma II cpp, sul presupposto che le immissioni avevano interessato solo l'appartamento delle denunciante e che Co l'imputato, , responsabile EL centrale , posta all'interno del condominio Testimone_1
OM di , si era attivato per sanare le problematiche riscontrate dall'ARTA e che la Pt_2 [...]
non aveva permesso, ai tecnici , di effettuare accertamenti all'interno Pt_1 CP_3
CO dell'appartamento di sua proprietà, per verificare l'esito degli interventi di bonifica effettuati dalla
(cfr doc. 10, 11 e 12).
b.5 La convenuta ha allegato il piano di risanamento acustico redatto in data 23.11.2018 da un tecnico da lei incaricato, dove sono indicati gli interventi effettuati per il contenimento del rumore delle CO apparecchiature presenti all'interno EL centrale di , precisando che la verifica del Pt_2 rispetto dei limiti di accettabilità previsti ex lege, poteva essere effettuata solo dall'abitazione dell'attrice, posta al piano superiore (cfr doc. 4 e 8).
C. Sugli esiti EL consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio
c.1 Al fine di accertare l'entità delle immissioni oggetto di denuncia è stato nominato come CTU l'ing.
avente specifica competenza in materia, al quale sono stati formulati i seguenti quesiti: Persona_1
“Previa ispezione e ricognizione dei luoghi,
1. Accerti il perito l'esistenza, presso l'abitazione dell'attrice di immissioni sonore ed elettromagnetiche tali da superare la normale tollerabilità ex art. 844 cc, provenienti dai locali in uso pagina 5 di 13 alla convenuta.
2. Nell'ipotesi di accertata esistenza delle predette emissioni indichi gli interventi necessari per ripristinare una situazione di tollerabilità ed i costi di detti lavori”.
c.2 Per garantire la corretta rilevazione delle immissioni denunciate, il CTU era stato autorizzato ad effettuare i rilievi senza preventivo avviso alla convenuta, concordando le date solo con l'attrice.
L'inizio delle operazioni peritali era stato fissato il 2 luglio 2024 ed a tale incontro, nel corso del quale CO erano stati esaminati anche i locali utilizzati dalla , avevano presenziato l'attrice, il suo legale il gestore EL manutenzione degli impianti TIM sig. Pierpaolo Trivisonno ed il CTP EL TIM geom.
RE Di BB. CO Il CTU si era quindi recato, senza preavvisare la , presso l'abitazione dell'attrice giovedì 31 luglio
2024 alle 9.30 per eseguire i rilievi fonometrici, previo accordo telefonico e comunicazione al legale EL (allegato 8). Parte_1
Non era stato però possibile eseguire i rilievi fonometrici, a causa EL presenza di un elevato rumore di fondo, ascrivibile a plurime attività rumorose antropiche ed in particolare a lavori di manutenzione svolti in un appartamento vicino (Figura 1 a seguire) alla sostituzione di infissi esterni in un altro appartamento (Figura 2 a seguire) e ad operazioni di scavo nelle immediate vicinanze.
Le operazioni peritali erano state quindi rimandate a data da destinarsi (allegato 9).
Previo accordo telefonico con la signora e comunicazione ai suoi legali (allegato 10), il Parte_1
CTU si era recato alle 18:00 di venerdì 20 settembre presso l'appartamento dell'attrice ed i rilievi fonometrici erano stati eseguiti con due fonometri in due diverse postazioni di misura, posizionati nella camera da letto A e nel disimpegno B (cfr Figura 3).
Dopo i primi rilievi durati circa un'ora, il CTU aveva lasciato la strumentazione programmata in modo tale da riprendere automaticamente i rilievi durante le ore notturne (allegato 11) chiedendo all'attrice di trasferirsi, per la notte, nell'appartamento posto al piano superiore.
La mattina successiva era tornato sul posto per ritirare le apparecchiature (allegato 12) e per programmare la data nella quale effettuare i rilievi di campo elettromagnetico e, probabilmente, nuovi rilievi fonometrici.
Previo accordo telefonico con l'attrice ed i suoi legali (allegato 13) alle ore 18:00 di lunedì 14 ottobre il
CTU si era recato nuovamente all'interno dell'appartamento EL sig.ra per eseguire, Parte_1 insieme all'ausiliario, ing. i rilievi di campo elettromagnetico e ripetere i rilievi Persona_2 fonometrici.
L'analizzatore di campo elettrico e magnetico era stato posizionato in corridoio davanti la porta del ripostiglio (posizione 1 in Figura 4) ed i due fonometri uno nella postazione B come nei rilievi pagina 6 di 13 precedenti e l'altro nella postazione C, dove è situata la cameretta centrale.
Le apparecchiature erano state lasciate sul posto, programmate in modo da acquisire dati per un arco temporale di 24 ore.
Era stata inoltre disattivata l'alimentazione elettrica dell'appartamento, intervenendo sull'interruttore generale del quadro posto all'ingresso (allegato 14).
Anche in questa circostanza l'attrice si era trasferita per la notte nell'appartamento al piano superiore.
La sera successiva il CTU era tornato sul posto per ritirare le apparecchiature (allegato 15).
c.3 All'esito degli accertamenti svolti il CTU aveva constatato che, di giorno, i rumori antropici provenienti dall'esterno dell'abitazione dell'attrice, ovvero riconducibili alle normali attività quotidiane svolte all'interno del condominio, non permettono di individuare immissioni di rumore che possano reputarsi provenienti dalla centrale telefonica, né soggettivamente, né strumentalmente.
Solo con i rilievi fonometrici eseguiti il secondo giorno era stato possibile individuare, nel cuore EL notte, un unico evento caratterizzato da rumore stazionario, potenzialmente compatibile con le apparecchiature presenti nella centrale telefonica, EL durata di circa 17 minuti.
Precisava l'ing. che la provenienza di questa immissione poteva essere determinata con un Per_1 approfondimento delle indagini estese all'interno EL centrale telefonica, ma che il livello di pressione sonora e la sua frequenza di ripetizione lo classificano come “tollerabile” a prescindere dalla sua origine, in quanto inferiore a 3 dBA, rispetto al livello del rumore di fondo del luogo dove sono eseguiti i rilevamenti fonometrici.
c.4 In relazione alle immissioni elettromagnetiche il CTU ha precisato che, durante i rilievi, era stata disattivata la corrente elettrica nell'appartamento dell'attrice, ma erano rimasti in funzione gli impianti di tutti gli altri appartamenti e dei locali del fabbricato.
Evidenziava che, sullo stesso piano EL centrale telefonica, si trova una cabina di trasformazione elettrica MT/BT (Figura 18) per cui i rilievi svolti avevano tenuto conto anche di tali elementi.
All'esito degli accertamenti svolti dall'ausiliario ing. specialista EL materia, i Persona_2 valori delle immissioni elettromagnetiche rilevate erano risultati di parecchi ordini di grandezza inferiori ai più stringenti limiti normativi, relativi ad ambienti abitativi, con permanenza non inferiore a quattro ore al giorno (cfr all. B alla relazione del CTU).
c.5 Rispondendo alle controdeduzioni formulate dai difensori dell'attrice il CTU ha precisato che CO l'edificio condominiale, dove sono situati gli appartamenti dell'attrice ed il locale dove la ha installato la centrale telefonica, ricade in zona B2 di Piano Regolatore ovvero “Residenziale di completamento di nuova formazione” (cfr pag. 2 dei chiarimenti depositati il 19.12.2024). CO In relazione alla dedotta assenza di apparati di telefonia mobile, all'interno EL centrale oggetto pagina 7 di 13 di controversia, ha precisato che tale circostanza era stata da lui dedotta sulla base EL rilevata assenza, all'interno EL NT Telefonica, di antenne per la trasmissione di segnali nell'etere, come riscontrato nel corso del sopralluogo congiunto effettuato in data 02.07.2024, nonché EL generale e radicata convinzione che la componente imprescindibile di una centrale di telefonia mobile sia una (o più) antenne posizionate in esterno e di dimensioni ragguardevoli, tali da sovrastare di parecchi metri la copertura di alcuni edifici.
Riportava inoltre, nella tabella di pag. 3, un estratto del catasto elettromagnetico regionale, relativo al
Comune di , che censisce gli impianti radio base autorizzati, rinvenibile sul sito dell'ARTA Pt_2
Abruzzo al link https://www.artaabruzzo.it/elettromagnetismo.php?id_page=3, nel quale non figura la centrale TIM oggetto di controversia.
Relativamente alla comparazione tra rumore immesso e rumore di fondo, precisava che gli accertamenti erano stati da lui svolti senza preavvisare il soggetto responsabile delle immissioni sonore, così da escludere che il medesimo potesse ridurre la rumorosità delle apparecchiature, controllabili anche da remoto.
In alternativa avrebbe potuto chiedere alla convenuta di disattivare gli impianti e, dopo aver fatto i necessari rilievi, eseguire un ulteriore rilievo subito dopo l'accensione degli impianti ovvero a distanza di giorni dalla loro accensione. CO Nel primo caso la avrebbe potuto accendere gli impianti in modalità di emissione ridotta, mentre nel secondo caso le condizioni di contorno potevano variare sensibilmente.
In entrambi i casi le misurazioni effettuate sarebbero state oggetto di contestazione, dall'una o dall'altra parte.
Aveva quindi ritenuto più opportuno effettuare i rilievi a sorpresa, senza preavvertire la convenuta.
Precisava che, durante i quattro rilievi “lunghi” il rumore nel cuore EL notte era pressoché stazionario, con livelli minimi di pressione sonora compresi tra 20,7 dBA e 23,3 dBA e livelli L95 compresi tra 21,4 dBA e 23,9 dBA.
Si era quindi vicini al limite inferiore di attendibilità di misura EL strumentazione, il cui range di accuratezza è compreso tra un minimo di 20 dBA ed un massimo di 136 dBA (come emerge dai certificati di taratura i due fonometri, EL prescritta classe 1 di precisione, auto-generano un rumore elettrico di circa 20 dBA).
COcludeva evidenziando che, ricercare ipotetiche immissioni intollerabili su livelli di pressione sonora così bassi non aveva senso e ogni risultato era privo di attendibilità.
In relazione all'unico evento caratterizzato da rumore stazionario, potenzialmente compatibile con le apparecchiature presenti nella centrale telefonica, EL durata di circa 17 minuti, rilevato il 15.10.2023 pagina 8 di 13 dalla postazione B (disimpegno) e dalla postazione C (cameretta) verso le 4 EL notte, confermava che, a prescindere dalla sua origine, si trattava di rumore “tollerabile” considerata la sua frequenza e la pressione sonora che non superava di 3 dBA il livello del rumore di fondo (cfr pag. 16 CTU).
CO riferimento all'accertamento dell'entità delle immissioni elettromagnetiche, rilevate all'interno dell'appartamento dell'attrice, evidenziava che al piano terra dell'edificio è presente anche una cabina di trasformazione elettrica MT/BT, sicuramente più impattante dal punto di vista elettromagnetico EL
NT Telefonica in questione e che, nonostante la presenza di due sorgenti i valori di capo elettrico e di induzione magnetica, misurati all'interno dell'appartamento dell'attrice, erano insignificanti e di due ordini di grandezza inferiori ai più stringenti limiti normativi.
Segnalava comunque che, eseguire come richiesto misure del livello differenziale tra impianti accesi e impianti spenti, oltre che inutile era tecnicamente irrealizzabile, salvo affrontare costi esorbitanti non giustificabili, visti i bassissimi valori misurati.
c.6 Ritenuti gli accertamenti svolti dal CTU e dall'ausiliario ing. del tutto Persona_2 condivisibili, in quanto effettuati sulla base di metodologie tecnicamente e logicamente corrette, all'esito di un attento e circostanziato esame degli atti e dello stato dei luoghi, con allegazione di tabelle idonee a consentire una completa verifica del loro operato, ritenute esaustive le risposte fornite dal
CTU alle controdeduzioni formulate dal legale dell'attrice, si può quindi affermare che, allo stato, all'interno dell'abitazione dell'attrice non sono riscontrabili immissioni di rumore o elettromagnetiche Co provenienti dalla centrale sottostante, idonee a superare i limiti di legge.
D. Sui criteri di determinazione EL tollerabilità delle immissioni
d.1 L'art. 844, 1° co. stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni che non superano la normale tollerabilità.
La valutazione diretta a stabilire se le immissioni siano comprese o meno nei limiti EL soglia consentita dall'art. 844 c.c., che detta delle limitazioni legali al diritto di proprietà, in ragione dei rapporti di vicinato, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e deve riferirsi, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e dall'altro, alla situazione locale, anche sulla base di nozioni di comune esperienza, sicché il rilievo EL loro intollerabilità non è censurabile nel giudizio di legittimità (cfr Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19767 del 17/07/2025).
La valutazione dello stato dei luoghi non va effettuata solo sulla base EL destinazione topografica, naturalistica o urbanistica del luogo, ma anche all'esito dell'esame delle attività normalmente svolte nella zona in cui si trova l'immobile e del sistema di vita e delle abitudini EL popolazione che vi risiede.
La normale tollerabilità quindi, pur essendo un criterio oggettivo non è mai assoluta e va rapportata alla pagina 9 di 13 sensibilità di un uomo medio e alla specifica situazione ambientale (c.d. criterio comparativo) (cfr
Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19767 del 17/07/2025).
Come sopra precisato, il secondo criterio, quello del contemperamento delle esigenze EL produzione con le ragioni EL proprietà, trova applicazione solo nel caso in cui le immissioni investano fondi a vocazione industriale (immissioni industriali), sicché tale criterio è inapplicabile al caso in esame nel quale l'immobile dell'attrice ha destinazione abitativa.
d.2 Nel caso in esame i livelli di pressione sonora, riscontrati dal CTU all'interno dell'appartamento dell'attrice, non sono soltanto inferiori al limite di legge, ma sono addirittura minimi, in quanto compresi tra 20,7 dBA e 23,3 dBA e livelli L95 compresi tra 21,4 dBA e 23,9 dBA.
Il perito ha chiarito che si era vicini al limite inferiore di attendibilità di misura EL strumentazione, il cui range di accuratezza è compreso tra un minimo di 20 dBA ed un massimo di 136 dBA (come emerge dai certificati di taratura i due fonometri, EL prescritta classe 1 di precisione, auto-generano un rumore elettrico di circa 20 dBA).
Si tratta inoltre di rumori che non era stato possibile attribuire con certezza ai macchinari presenti CO all'interno EL centrale .
Anche l'unico evento, caratterizzato da rumore stazionario, potenzialmente compatibile con le apparecchiature presenti nella centrale telefonica, che aveva avuto una durata di circa 17 minuti, può essere ricondotto nell'ambito dei rumori tollerabili, considerata la sua frequenza che non superava di 3
dBA il livello del rumore di fondo e la sua durata limitata ed episodica.
d.3 COsiderato che rileva la situazione concreta del sito di insediamento e non la destinazione urbanistica del medesimo, va evidenziato che la centrale telefonica si trova ivi collocata da prima del
1980 e che, come accertato dal CTU, sullo stesso piano EL centrale telefonica si trova una cabina di trasformazione elettrica MT/BT, sicuramente più impattante dal punto di vista elettromagnetico EL
NT Telefonica in questione.
La considerazione comparata di tutte le circostanze sopra indicate, consente di affermare che, attualmente, non sono configurabili, all'interno dell'appartamento dell'attrice, immissioni sonore o elettromagnetiche, provenienti dalla NT telefonica gestita dalla convenuta, idonee a superare il limite EL normale tollerabilità.
E. Sulla fondatezza EL domanda formulata dall'attrice.
e.1 L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti, in relazione alle immissioni che avevano interessato la sua abitazione con decorrenza dal 1980 ad oggi.
Sulla base EL documentazione depositata dalle parti ed all'esito degli accertamenti peritali svolti nel presente giudizio risulta che le uniche immissioni superiori ai limiti di legge e quindi senz'altro illecite, pagina 10 di 13 riscontrate all'interno dell'abitazione dell'attrice sono quelle rilevate dall' , negli accertamenti CP_7 svolti dal 3.10.2017 al 6.10.2017 e dal 9.3.2018 all'11.3.2018.
Nei suddetti periodi l' aveva constatato, all'interno dell'abitazione dell'attrice, il “costante CP_7 superamento del valore limite notturno stabilito in 3 dB” (cfr pag. 9 del doc. 2).
e.2 Sulla base EL documentazione depositata dalla convenuta, non confutata all'esito dell'istruttoria svolta, è possibile ritenere che tali immissioni siano cessate dopo l'esecuzione degli interventi descritti nel piano di risanamento acustico redatto in data 23.11.2018, effettuati per il contenimento del rumore CO delle apparecchiature presenti all'interno EL centrale di Pianella.
Esaminata la richiesta effettuata alla Asl dall'amministratrice del condominio in data 7/9 settembre
2017 il riscontro EL Asl del 12.12.2017 (cfr doc. 3 e 4) e l'esposto all'Arta effettuato dall'attrice in data 19.9.2017 (doc. 5) è possibile ritenere che il superamento dei limiti di legge, previsto per le immissioni sonore, si sia protratto dal 1.1.2017 al 23.11.2018, quindi per un periodo di un anno, undici mesi e ventritré giorni.
e.3 L'attrice non ha allegato documentazione medica, idonea a dimostrare specifiche conseguenze da lei riportate a causa dell'esposizione ad immissioni sonore intollerabili e neppure dedotto l'esistenza di concrete turbative intervenute nella vita quotidiana,
COsiderato comunque che l'esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione sia del diritto al riposo notturno che alla vivibilità EL propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo pregiudizio medico legale o un mutamento delle proprie abitudini di vita (Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n.11930) considerato che l'inquinamento acustico, che nelle ore notturne superava il limite di legge, era comunque presente CP_ anche nelle ore diurne (cfr relazione pag. 5) si stima equo liquidare il danno subito dall'attrice ed accertato nei limiti come sopra descritti, nella misura pari al 20% dell'importo previsto dalle tabelle di
Milano per la liquidazione del danno da invalidità temporanea.
COsiderato che per tale danno le Tabelle di Milano, aggiornate al 2024, prevedono una forbice cha va da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 173,00, determinato in € 120,00, il valore base di riferimento, va quantificato nell'importo € 24,00 l'importo spettante all'attrice per ogni giorno di sottoposizione ad immissioni intollerabili che, moltiplicato per 691 giorni, è pari ad € 16.584,00.
Tale importo andrà maggiorato, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, degli interessi legali tempo per tempo vigenti, maturati sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 23/11/2018 sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite EL Cassazione n.1712/95, Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020). pagina 11 di 13 Sulla somma finale di cui sopra spetteranno all'attrice, dalla data di pubblicazione EL presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
e.4 Nulla spetta all'attrice né in relazione al periodo antecedente al 1.1.2017, in relazione al quale non CO risultano accertamenti utili ad individuare l'entità delle immissioni provenienti dalla NT , né in relazione al periodo successivo al 21.11.2018, considerato che dall'istruttoria svolta non sono stati dedotti né provati interventi di bonifica effettuati dalla convenuta dopo la data sopra indicata e che il
CTU non ha evidenziato, nella relazione, l'esistenza di accorgimenti diversi da quelli indicati nel piano di risanamento acustico prodotto dalla convenuta.
e.5 COsiderato che le immissioni sono state accertate in un arco temporale limitato, nulla spetta all'attrice a titolo di deprezzamento dell'immobile di sua proprietà.
F. Sulla domanda di manleva formulata dalla convenuta
La convenuta ha chiesto, in caso di accoglimento anche parziale EL domanda formulata dall'attrice, di essere manlevata dalla terza chiamata, , con la quale aveva sottoscritto la COtroparte_2 polizza n. 343618820, assumendo di aver provveduto all'apertura di sinistro n. 901.2023.51112.
COsiderato che , ritualmente citata non si è costituita ed è stata dichiarata COtroparte_2 contumace e che la convenuta ha omesso di depositare documentazione comprovante l'esistenza del contratto di garanzia, la domanda va rigettata.
G. Sulla regolamentazione delle spese
g.1 L'accoglimento EL domanda, limitato a circa 1/30 EL somma richiesta dall'attrice (455.000,00
+ 25.000,00 + danni patrimoniali), impone di operare una parziale compensazione delle spese, che si stima equo effettuare nella misura dell'80% con conseguente obbligo EL convenuta di rifondere all'attrice la quota residua.
g.2 Le spese di CTU vanno poste integralmente a carico dell'attrice, considerati gli esiti EL perizia ed il rifiuto, opposto dall'attrice, agli accertamenti che la convenuta aveva chiesto di effettuare presso l'immobile di sua proprietà, dopo i lavori di risanamento effettuati nel 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento EL domanda formulata dall'attrice,
ND la convenuta a versare all'attrice l'importo di € 16.584,00 oltre accessori. pagina 12 di 13 RIGETTA le altre domande formulate dall'attrice.
RIGETTA la domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei confronti EL terza chiamata.
ND la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice che, compensate nella misura dell'80% liquida nel residuo in € 242,80 per spese (1.214,00 ridotto dell'80%) ed € 1.015,40 per compensi (5.077,00 ridotto dell'80%) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pescara, 18/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1534/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. TRAPANI MARIA Parte_1 C.F._1 RI ME e dell'avv. GRIMALDI ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA DELLE CASERME 15, 65100 PESCARA, presso il difensore avv. TRAPANI MARIA RI ME ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARISTONE LOLA e dell'avv. PINELLI CP_1 P.IVA_1 GIUSEPPE elettivamente domiciliata in P.ZZA E TROILO N.11 65100 PESCARA presso il difensore avv. ARISTONE LOLA CONVENUTA
(P.IVA – C.F. ) CONTUMACE COtroparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025 tenuta nelle forme EL trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, previo rinnovo EL consulenza tecnica di ufficio, disponga che la misurazione del rumore di fondo venga effettuata previa disattivazione del pressurizzatore, ovvero con disattivazione degli impianti non indispensabili al funzionamento EL NT, ovvero con misurazione effettuata attraverso la tecnica del punto analogo.
Ha chiesto l'ammissione delle prove articolate e EL CTU medico-legale richiesta, nonché di perizia finalizzata ad accertare il deprezzamento degli immobili di proprietà dell'attrice.
Ha concluso chiedendo che venga ordinato a di cessare l'attività svolta nella COtroparte_3
Co NT , sita nel locale seminterrato del , con condanna CP_4 Parte_2 EL convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attrice.
La convenuta ha chiesto il rigetto EL domanda. pagina 1 di 13 In subordine ha chiesto di essere manlevata dalla COtroparte_5
chiamata in causa a seguito di apertura di sinistro effettuata n. 901.2023.51112 con polizza n.
[...]
343618820.
COcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto EL decisione
1. CO atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 18.4.2023 la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio hiedendo che il Tribunale,
[...] COtroparte_6 accertato che l'attività svolta dalla convenuta comporta immissioni acustiche e/o elettromagnetiche intollerabili all'interno dell'appartamento dell'attrice, condanni la convenuta a cessare tale attività, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati.
Assumeva che le immissioni oggetto di denuncia provenissero in tutte le ore del giorno e EL notte dai macchinari collocati dalla convenuta nei locali di proprietà EL medesima, posti al piano terra dello stabile condominiale sito in alla via Cavalieri di Vittorio Veneto n.7, al di sopra dei quali si Pt_2 trovano gli appartamenti di proprietà dell'attrice, che vi risiede dal 1975.
Evidenziava inoltre che il regolamento condominiale (doc.15) stabilisce all'art. 6 lettera b) e c) che: “... resta vietato qualsiasi uso che possa turbare la tranquillità dei condòmini” che: “Tutti i locali in genere e quelli al pianterreno in specie non potranno contenere apparecchi o macchine e impianti rumorosi, o emananti esalazioni sgradevoli o nocive;
e neppure laboratori od opifici con funzionamento notturno…... destinati ad usi che turbino il pacifico godimento singolo o collettivo degli appartamenti dei piani e locali contigui o sovrastanti”.
2. CO comparsa depositata il 14.7.2023 si è costituita contestando la fondatezza EL CP_1 domanda e chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzata a citare in causa COtroparte_2
precisando di aver chiesto l'apertura del sinistro n. 901.2023.51112 in forza EL polizza n.
[...]
343618820.
3. Verificata la rituale citazione EL terza chiamata ne è stata dichiarata la contumacia.
4. CO ordinanza in data 23.2.2024, accertato che le clausole contenute in un regolamento condominiale, di formazione contrattuale, che limitino la facoltà dei proprietari delle singole unità di adibire il loro immobile a determinate destinazioni, costituiscono servitù reciproche a favore e contro ciascuna unità immobiliare di proprietà individuale e sono soggette, ai fini dell'opponibilità ultra- partes, alla trascrizione in base all'art. 2643 c.c., n. 4, e art. 2659 c.c., comma 1, n. 2 (cfr Cassazione civile sez. II, 09/08/2022 n.24526), in assenza di prova comprovante l'esecuzione di tali adempimenti, si era proceduto, con l'ausilio di un tecnico, ad accertare la persistenza delle immissioni acustiche e/o elettromagnetiche che, secondo quanto prospettato dall'attrice, provengono dalla CENTRALE TIM
pagina 2 di 13 anche dopo la bonifica effettuata dalla convenuta, all'esito dell'ordinanza emessa in data 31.08.2018 dal Sindaco del Comune di Pianella (cfr doc. 6).
5. Il CTU nominato, ing. che si era avvalso come ausiliario dell'ing. Persona_1 Persona_2 per l'accertamento delle immissioni elettromagnetiche, aveva depositato la relazione in data 19.12.2024
e all'esito, ritenuta non rilevante per la decisione la prova orale capitolata dall'attrice, la causa era stata rinviata per la decisone all'udienza del 5.12.2025, previa assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
6. COsiderato il carattere tecnico delle questioni oggetto di controversia e che la relazione, redatta dai tecnici dell' , prodotta da parte attrice (cfr doc. 2) non richiede conferma testimoniale, va CP_7 confermato il rigetto EL prova orale capitolata dall'attrice.
****
La domanda è solo parzialmente fondata e va quindi accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
A. Sull'inquadramento giuridico EL fattispecie
a.1 L'attrice, che abita in in via Cavalieri di Vittorio Veneto n.7, sopra una centrale telefonica Pt_2
CO CO EL , dove sono presenti i macchinari utilizzati dalla convenuta, ha chiesto la condanna EL alla sospensione dell'attività svolta ed al risarcimento dei danni da lei subiti, a seguito delle immissioni CO sonore ed elettromagnetiche provenienti dalla NT .
a.2 In materia di immissioni, che costituiscono propagazioni di fattori disturbanti, causate dall'attività umana, l'art. 844 c.c. demanda al Giudice un giudizio di bilanciamento tra la tutela EL proprietà e l'esercizio delle attività umane.
In particolare, al fine di compiere il suddetto giudizio di liceità, la disposizione richiama il parametro EL normale tollerabilità.
Il secondo criterio, quello del contemperamento delle esigenze EL produzione con le ragioni EL proprietà, trova applicazione solo nel caso in cui le immissioni investono fondi a vocazione industriale
(immissioni industriali), sicché tale criterio è inapplicabile al caso in esame nel quale l'immobile dell'attrice ha destinazione abitativa.
Pertanto, ove le immissioni prodotte superino la soglia EL normale tollerabilità si configura un illecito, il cui rimedio tipico è la tutela inibitoria, nonché il risarcimento dei danni subiti ex art. 2043
c.c.
a.3 Si demanda quindi al Giudice una valutazione da compiersi in concreto, alla luce delle condizioni dei luoghi e delle abitudini sociali EL zona, secondo un'indagine di fatto sottratta al sindacato di legittimità. pagina 3 di 13 In particolare, è stato precisato come “Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche EL zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti EL norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio
e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata” (cfr. Cass.,
28201/2018).
CO riferimento alle immissioni sonore, la prevalente giurisprudenza ritiene sicuramente eccedenti il limite di normale tollerabilità quelle che superino di 3 decibel la rumorosità di fondo (cfr. Cass.,
22105/2015).
B. Sulla documentazione allegata dall'attrice e dalla convenuta
b.1 A sostegno EL domanda formulata, l'attrice ha allegato la richiesta effettuata in data 7/9 settembre 2017 dall'amministratrice del condominio alla Asl ed il riscontro EL Asl datato 12.12.2017 CP_ (cfr doc. 3 e 4); l'esposto all' da lei effettuato in data 19.9.2017 (doc. 5) e la relazione tecnica e CP_ fonometrica dell' del 19.04.2018 (doc. 2); l'ordinanza n.53 emessa in data 31.08.2018 dal Sindaco del Comune di Pianella (doc. 6); la denuncia alla Procura EL Repubblica di Pescara, dal lei effettuata Co in data 16.5.2018, il rinvio a giudizio del legale rappresentate EL , per rispondere EL contravvenzione p. e p. dall'art. ex art. 659 c.p. e la sentenza di assoluzione emessa in data 7.06.2022 dal Tribunale di Pescara (doc. 10, 11 e 12).
Ha inoltre allegato il piano di bonifica del sito redatto in data 23.11.2018 dall'ing. Persona_3
CO (doc 9) e la domanda di sanatoria per cambio di destinazione d'uso inoltrata dalla in data
08.03.2019 con allegata CI (doc. 7 e 8).
b.2 Dalla lettura EL Relazione redatta in data 19 aprile 2018 dall'ARTA (doc. 2) emerge che
“all'interno EL abitazione EL Sig.ra è udibile un sottofondo rumoroso costante, sia di Parte_1
Co giorno che di notte, in quanto gli impianti EL oggetto di controllo sono a ciclo continuo, ovvero sono attivi senza interruzioni per 365 giorni all'anno. A questo fondo rumoroso sempre presente, si sovrappone, episodicamente, il contributo acustico di un macchinario (presumibilmente il pressurizzatore), che è entrato in funzione anche durante il sopralluogo all'interno EL NT TIM eseguito in data 23.03.2018 (….) Nella prima sessione di misura si è identificato in maniera chiara un periodo di attivazione del macchinario più rumoroso (“pressurizzatore”) nel periodo notturno.”
pagina 4 di 13 Nei sopralluoghi eseguiti dalle 15.30 del 3.10.2017 alle 20.45 del 6.10.2017 e dalle 18.30 del 9.3.2018 CP_ alle 20.00 dell'11.3.2018 l' aveva accertato il “costante superamento del valore limite notturno stabilito in 3 dB” (cfr pag. 9 del doc. 2). CP_ Emerge, sempre dalla lettura EL relazione finale (cfr doc. 2) che, in data 23 marzo 2018, l' aveva effettuato anche un sopralluogo presso la NT TIM, appurando che “Il macchinario
(pressurizzatore) risulta completamente privo di insonorizzazione” e che vi erano “impianti collegati rigidamente al solaio condiviso con l'appartamento EL Sig.ra ” (cfr fotografie allegate a Parte_1 pag. 3 EL relazione).
b.3 CO ordinanza n.53 emessa in data 31.08.2018 (doc. 6) il Sindaco del Comune di Pianella aveva CO ordinato al legale rappresentante EL di adottare, immediatamente, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni di rumore alle aree confinanti con le abitazioni, trasmettendo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'ordinanza un piano di bonifica redatto da un tecnico competente, nel quale dovevano essere indicati tutti gli interventi necessari per la riduzione del rumore nei limiti di legge, interventi da effettuarsi nei successivi 15 giorni. Co b.4 Sulla contestazione formulata ex art. 659 c.p., al legale rappresentate EL , il Tribunale di
Pescara aveva emesso in data 7.6.2022 sentenza di assoluzione ex art. 530 comma II cpp, sul presupposto che le immissioni avevano interessato solo l'appartamento delle denunciante e che Co l'imputato, , responsabile EL centrale , posta all'interno del condominio Testimone_1
OM di , si era attivato per sanare le problematiche riscontrate dall'ARTA e che la Pt_2 [...]
non aveva permesso, ai tecnici , di effettuare accertamenti all'interno Pt_1 CP_3
CO dell'appartamento di sua proprietà, per verificare l'esito degli interventi di bonifica effettuati dalla
(cfr doc. 10, 11 e 12).
b.5 La convenuta ha allegato il piano di risanamento acustico redatto in data 23.11.2018 da un tecnico da lei incaricato, dove sono indicati gli interventi effettuati per il contenimento del rumore delle CO apparecchiature presenti all'interno EL centrale di , precisando che la verifica del Pt_2 rispetto dei limiti di accettabilità previsti ex lege, poteva essere effettuata solo dall'abitazione dell'attrice, posta al piano superiore (cfr doc. 4 e 8).
C. Sugli esiti EL consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio
c.1 Al fine di accertare l'entità delle immissioni oggetto di denuncia è stato nominato come CTU l'ing.
avente specifica competenza in materia, al quale sono stati formulati i seguenti quesiti: Persona_1
“Previa ispezione e ricognizione dei luoghi,
1. Accerti il perito l'esistenza, presso l'abitazione dell'attrice di immissioni sonore ed elettromagnetiche tali da superare la normale tollerabilità ex art. 844 cc, provenienti dai locali in uso pagina 5 di 13 alla convenuta.
2. Nell'ipotesi di accertata esistenza delle predette emissioni indichi gli interventi necessari per ripristinare una situazione di tollerabilità ed i costi di detti lavori”.
c.2 Per garantire la corretta rilevazione delle immissioni denunciate, il CTU era stato autorizzato ad effettuare i rilievi senza preventivo avviso alla convenuta, concordando le date solo con l'attrice.
L'inizio delle operazioni peritali era stato fissato il 2 luglio 2024 ed a tale incontro, nel corso del quale CO erano stati esaminati anche i locali utilizzati dalla , avevano presenziato l'attrice, il suo legale il gestore EL manutenzione degli impianti TIM sig. Pierpaolo Trivisonno ed il CTP EL TIM geom.
RE Di BB. CO Il CTU si era quindi recato, senza preavvisare la , presso l'abitazione dell'attrice giovedì 31 luglio
2024 alle 9.30 per eseguire i rilievi fonometrici, previo accordo telefonico e comunicazione al legale EL (allegato 8). Parte_1
Non era stato però possibile eseguire i rilievi fonometrici, a causa EL presenza di un elevato rumore di fondo, ascrivibile a plurime attività rumorose antropiche ed in particolare a lavori di manutenzione svolti in un appartamento vicino (Figura 1 a seguire) alla sostituzione di infissi esterni in un altro appartamento (Figura 2 a seguire) e ad operazioni di scavo nelle immediate vicinanze.
Le operazioni peritali erano state quindi rimandate a data da destinarsi (allegato 9).
Previo accordo telefonico con la signora e comunicazione ai suoi legali (allegato 10), il Parte_1
CTU si era recato alle 18:00 di venerdì 20 settembre presso l'appartamento dell'attrice ed i rilievi fonometrici erano stati eseguiti con due fonometri in due diverse postazioni di misura, posizionati nella camera da letto A e nel disimpegno B (cfr Figura 3).
Dopo i primi rilievi durati circa un'ora, il CTU aveva lasciato la strumentazione programmata in modo tale da riprendere automaticamente i rilievi durante le ore notturne (allegato 11) chiedendo all'attrice di trasferirsi, per la notte, nell'appartamento posto al piano superiore.
La mattina successiva era tornato sul posto per ritirare le apparecchiature (allegato 12) e per programmare la data nella quale effettuare i rilievi di campo elettromagnetico e, probabilmente, nuovi rilievi fonometrici.
Previo accordo telefonico con l'attrice ed i suoi legali (allegato 13) alle ore 18:00 di lunedì 14 ottobre il
CTU si era recato nuovamente all'interno dell'appartamento EL sig.ra per eseguire, Parte_1 insieme all'ausiliario, ing. i rilievi di campo elettromagnetico e ripetere i rilievi Persona_2 fonometrici.
L'analizzatore di campo elettrico e magnetico era stato posizionato in corridoio davanti la porta del ripostiglio (posizione 1 in Figura 4) ed i due fonometri uno nella postazione B come nei rilievi pagina 6 di 13 precedenti e l'altro nella postazione C, dove è situata la cameretta centrale.
Le apparecchiature erano state lasciate sul posto, programmate in modo da acquisire dati per un arco temporale di 24 ore.
Era stata inoltre disattivata l'alimentazione elettrica dell'appartamento, intervenendo sull'interruttore generale del quadro posto all'ingresso (allegato 14).
Anche in questa circostanza l'attrice si era trasferita per la notte nell'appartamento al piano superiore.
La sera successiva il CTU era tornato sul posto per ritirare le apparecchiature (allegato 15).
c.3 All'esito degli accertamenti svolti il CTU aveva constatato che, di giorno, i rumori antropici provenienti dall'esterno dell'abitazione dell'attrice, ovvero riconducibili alle normali attività quotidiane svolte all'interno del condominio, non permettono di individuare immissioni di rumore che possano reputarsi provenienti dalla centrale telefonica, né soggettivamente, né strumentalmente.
Solo con i rilievi fonometrici eseguiti il secondo giorno era stato possibile individuare, nel cuore EL notte, un unico evento caratterizzato da rumore stazionario, potenzialmente compatibile con le apparecchiature presenti nella centrale telefonica, EL durata di circa 17 minuti.
Precisava l'ing. che la provenienza di questa immissione poteva essere determinata con un Per_1 approfondimento delle indagini estese all'interno EL centrale telefonica, ma che il livello di pressione sonora e la sua frequenza di ripetizione lo classificano come “tollerabile” a prescindere dalla sua origine, in quanto inferiore a 3 dBA, rispetto al livello del rumore di fondo del luogo dove sono eseguiti i rilevamenti fonometrici.
c.4 In relazione alle immissioni elettromagnetiche il CTU ha precisato che, durante i rilievi, era stata disattivata la corrente elettrica nell'appartamento dell'attrice, ma erano rimasti in funzione gli impianti di tutti gli altri appartamenti e dei locali del fabbricato.
Evidenziava che, sullo stesso piano EL centrale telefonica, si trova una cabina di trasformazione elettrica MT/BT (Figura 18) per cui i rilievi svolti avevano tenuto conto anche di tali elementi.
All'esito degli accertamenti svolti dall'ausiliario ing. specialista EL materia, i Persona_2 valori delle immissioni elettromagnetiche rilevate erano risultati di parecchi ordini di grandezza inferiori ai più stringenti limiti normativi, relativi ad ambienti abitativi, con permanenza non inferiore a quattro ore al giorno (cfr all. B alla relazione del CTU).
c.5 Rispondendo alle controdeduzioni formulate dai difensori dell'attrice il CTU ha precisato che CO l'edificio condominiale, dove sono situati gli appartamenti dell'attrice ed il locale dove la ha installato la centrale telefonica, ricade in zona B2 di Piano Regolatore ovvero “Residenziale di completamento di nuova formazione” (cfr pag. 2 dei chiarimenti depositati il 19.12.2024). CO In relazione alla dedotta assenza di apparati di telefonia mobile, all'interno EL centrale oggetto pagina 7 di 13 di controversia, ha precisato che tale circostanza era stata da lui dedotta sulla base EL rilevata assenza, all'interno EL NT Telefonica, di antenne per la trasmissione di segnali nell'etere, come riscontrato nel corso del sopralluogo congiunto effettuato in data 02.07.2024, nonché EL generale e radicata convinzione che la componente imprescindibile di una centrale di telefonia mobile sia una (o più) antenne posizionate in esterno e di dimensioni ragguardevoli, tali da sovrastare di parecchi metri la copertura di alcuni edifici.
Riportava inoltre, nella tabella di pag. 3, un estratto del catasto elettromagnetico regionale, relativo al
Comune di , che censisce gli impianti radio base autorizzati, rinvenibile sul sito dell'ARTA Pt_2
Abruzzo al link https://www.artaabruzzo.it/elettromagnetismo.php?id_page=3, nel quale non figura la centrale TIM oggetto di controversia.
Relativamente alla comparazione tra rumore immesso e rumore di fondo, precisava che gli accertamenti erano stati da lui svolti senza preavvisare il soggetto responsabile delle immissioni sonore, così da escludere che il medesimo potesse ridurre la rumorosità delle apparecchiature, controllabili anche da remoto.
In alternativa avrebbe potuto chiedere alla convenuta di disattivare gli impianti e, dopo aver fatto i necessari rilievi, eseguire un ulteriore rilievo subito dopo l'accensione degli impianti ovvero a distanza di giorni dalla loro accensione. CO Nel primo caso la avrebbe potuto accendere gli impianti in modalità di emissione ridotta, mentre nel secondo caso le condizioni di contorno potevano variare sensibilmente.
In entrambi i casi le misurazioni effettuate sarebbero state oggetto di contestazione, dall'una o dall'altra parte.
Aveva quindi ritenuto più opportuno effettuare i rilievi a sorpresa, senza preavvertire la convenuta.
Precisava che, durante i quattro rilievi “lunghi” il rumore nel cuore EL notte era pressoché stazionario, con livelli minimi di pressione sonora compresi tra 20,7 dBA e 23,3 dBA e livelli L95 compresi tra 21,4 dBA e 23,9 dBA.
Si era quindi vicini al limite inferiore di attendibilità di misura EL strumentazione, il cui range di accuratezza è compreso tra un minimo di 20 dBA ed un massimo di 136 dBA (come emerge dai certificati di taratura i due fonometri, EL prescritta classe 1 di precisione, auto-generano un rumore elettrico di circa 20 dBA).
COcludeva evidenziando che, ricercare ipotetiche immissioni intollerabili su livelli di pressione sonora così bassi non aveva senso e ogni risultato era privo di attendibilità.
In relazione all'unico evento caratterizzato da rumore stazionario, potenzialmente compatibile con le apparecchiature presenti nella centrale telefonica, EL durata di circa 17 minuti, rilevato il 15.10.2023 pagina 8 di 13 dalla postazione B (disimpegno) e dalla postazione C (cameretta) verso le 4 EL notte, confermava che, a prescindere dalla sua origine, si trattava di rumore “tollerabile” considerata la sua frequenza e la pressione sonora che non superava di 3 dBA il livello del rumore di fondo (cfr pag. 16 CTU).
CO riferimento all'accertamento dell'entità delle immissioni elettromagnetiche, rilevate all'interno dell'appartamento dell'attrice, evidenziava che al piano terra dell'edificio è presente anche una cabina di trasformazione elettrica MT/BT, sicuramente più impattante dal punto di vista elettromagnetico EL
NT Telefonica in questione e che, nonostante la presenza di due sorgenti i valori di capo elettrico e di induzione magnetica, misurati all'interno dell'appartamento dell'attrice, erano insignificanti e di due ordini di grandezza inferiori ai più stringenti limiti normativi.
Segnalava comunque che, eseguire come richiesto misure del livello differenziale tra impianti accesi e impianti spenti, oltre che inutile era tecnicamente irrealizzabile, salvo affrontare costi esorbitanti non giustificabili, visti i bassissimi valori misurati.
c.6 Ritenuti gli accertamenti svolti dal CTU e dall'ausiliario ing. del tutto Persona_2 condivisibili, in quanto effettuati sulla base di metodologie tecnicamente e logicamente corrette, all'esito di un attento e circostanziato esame degli atti e dello stato dei luoghi, con allegazione di tabelle idonee a consentire una completa verifica del loro operato, ritenute esaustive le risposte fornite dal
CTU alle controdeduzioni formulate dal legale dell'attrice, si può quindi affermare che, allo stato, all'interno dell'abitazione dell'attrice non sono riscontrabili immissioni di rumore o elettromagnetiche Co provenienti dalla centrale sottostante, idonee a superare i limiti di legge.
D. Sui criteri di determinazione EL tollerabilità delle immissioni
d.1 L'art. 844, 1° co. stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni che non superano la normale tollerabilità.
La valutazione diretta a stabilire se le immissioni siano comprese o meno nei limiti EL soglia consentita dall'art. 844 c.c., che detta delle limitazioni legali al diritto di proprietà, in ragione dei rapporti di vicinato, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e deve riferirsi, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e dall'altro, alla situazione locale, anche sulla base di nozioni di comune esperienza, sicché il rilievo EL loro intollerabilità non è censurabile nel giudizio di legittimità (cfr Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19767 del 17/07/2025).
La valutazione dello stato dei luoghi non va effettuata solo sulla base EL destinazione topografica, naturalistica o urbanistica del luogo, ma anche all'esito dell'esame delle attività normalmente svolte nella zona in cui si trova l'immobile e del sistema di vita e delle abitudini EL popolazione che vi risiede.
La normale tollerabilità quindi, pur essendo un criterio oggettivo non è mai assoluta e va rapportata alla pagina 9 di 13 sensibilità di un uomo medio e alla specifica situazione ambientale (c.d. criterio comparativo) (cfr
Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19767 del 17/07/2025).
Come sopra precisato, il secondo criterio, quello del contemperamento delle esigenze EL produzione con le ragioni EL proprietà, trova applicazione solo nel caso in cui le immissioni investano fondi a vocazione industriale (immissioni industriali), sicché tale criterio è inapplicabile al caso in esame nel quale l'immobile dell'attrice ha destinazione abitativa.
d.2 Nel caso in esame i livelli di pressione sonora, riscontrati dal CTU all'interno dell'appartamento dell'attrice, non sono soltanto inferiori al limite di legge, ma sono addirittura minimi, in quanto compresi tra 20,7 dBA e 23,3 dBA e livelli L95 compresi tra 21,4 dBA e 23,9 dBA.
Il perito ha chiarito che si era vicini al limite inferiore di attendibilità di misura EL strumentazione, il cui range di accuratezza è compreso tra un minimo di 20 dBA ed un massimo di 136 dBA (come emerge dai certificati di taratura i due fonometri, EL prescritta classe 1 di precisione, auto-generano un rumore elettrico di circa 20 dBA).
Si tratta inoltre di rumori che non era stato possibile attribuire con certezza ai macchinari presenti CO all'interno EL centrale .
Anche l'unico evento, caratterizzato da rumore stazionario, potenzialmente compatibile con le apparecchiature presenti nella centrale telefonica, che aveva avuto una durata di circa 17 minuti, può essere ricondotto nell'ambito dei rumori tollerabili, considerata la sua frequenza che non superava di 3
dBA il livello del rumore di fondo e la sua durata limitata ed episodica.
d.3 COsiderato che rileva la situazione concreta del sito di insediamento e non la destinazione urbanistica del medesimo, va evidenziato che la centrale telefonica si trova ivi collocata da prima del
1980 e che, come accertato dal CTU, sullo stesso piano EL centrale telefonica si trova una cabina di trasformazione elettrica MT/BT, sicuramente più impattante dal punto di vista elettromagnetico EL
NT Telefonica in questione.
La considerazione comparata di tutte le circostanze sopra indicate, consente di affermare che, attualmente, non sono configurabili, all'interno dell'appartamento dell'attrice, immissioni sonore o elettromagnetiche, provenienti dalla NT telefonica gestita dalla convenuta, idonee a superare il limite EL normale tollerabilità.
E. Sulla fondatezza EL domanda formulata dall'attrice.
e.1 L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti, in relazione alle immissioni che avevano interessato la sua abitazione con decorrenza dal 1980 ad oggi.
Sulla base EL documentazione depositata dalle parti ed all'esito degli accertamenti peritali svolti nel presente giudizio risulta che le uniche immissioni superiori ai limiti di legge e quindi senz'altro illecite, pagina 10 di 13 riscontrate all'interno dell'abitazione dell'attrice sono quelle rilevate dall' , negli accertamenti CP_7 svolti dal 3.10.2017 al 6.10.2017 e dal 9.3.2018 all'11.3.2018.
Nei suddetti periodi l' aveva constatato, all'interno dell'abitazione dell'attrice, il “costante CP_7 superamento del valore limite notturno stabilito in 3 dB” (cfr pag. 9 del doc. 2).
e.2 Sulla base EL documentazione depositata dalla convenuta, non confutata all'esito dell'istruttoria svolta, è possibile ritenere che tali immissioni siano cessate dopo l'esecuzione degli interventi descritti nel piano di risanamento acustico redatto in data 23.11.2018, effettuati per il contenimento del rumore CO delle apparecchiature presenti all'interno EL centrale di Pianella.
Esaminata la richiesta effettuata alla Asl dall'amministratrice del condominio in data 7/9 settembre
2017 il riscontro EL Asl del 12.12.2017 (cfr doc. 3 e 4) e l'esposto all'Arta effettuato dall'attrice in data 19.9.2017 (doc. 5) è possibile ritenere che il superamento dei limiti di legge, previsto per le immissioni sonore, si sia protratto dal 1.1.2017 al 23.11.2018, quindi per un periodo di un anno, undici mesi e ventritré giorni.
e.3 L'attrice non ha allegato documentazione medica, idonea a dimostrare specifiche conseguenze da lei riportate a causa dell'esposizione ad immissioni sonore intollerabili e neppure dedotto l'esistenza di concrete turbative intervenute nella vita quotidiana,
COsiderato comunque che l'esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione sia del diritto al riposo notturno che alla vivibilità EL propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo pregiudizio medico legale o un mutamento delle proprie abitudini di vita (Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n.11930) considerato che l'inquinamento acustico, che nelle ore notturne superava il limite di legge, era comunque presente CP_ anche nelle ore diurne (cfr relazione pag. 5) si stima equo liquidare il danno subito dall'attrice ed accertato nei limiti come sopra descritti, nella misura pari al 20% dell'importo previsto dalle tabelle di
Milano per la liquidazione del danno da invalidità temporanea.
COsiderato che per tale danno le Tabelle di Milano, aggiornate al 2024, prevedono una forbice cha va da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 173,00, determinato in € 120,00, il valore base di riferimento, va quantificato nell'importo € 24,00 l'importo spettante all'attrice per ogni giorno di sottoposizione ad immissioni intollerabili che, moltiplicato per 691 giorni, è pari ad € 16.584,00.
Tale importo andrà maggiorato, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, degli interessi legali tempo per tempo vigenti, maturati sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 23/11/2018 sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite EL Cassazione n.1712/95, Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020). pagina 11 di 13 Sulla somma finale di cui sopra spetteranno all'attrice, dalla data di pubblicazione EL presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
e.4 Nulla spetta all'attrice né in relazione al periodo antecedente al 1.1.2017, in relazione al quale non CO risultano accertamenti utili ad individuare l'entità delle immissioni provenienti dalla NT , né in relazione al periodo successivo al 21.11.2018, considerato che dall'istruttoria svolta non sono stati dedotti né provati interventi di bonifica effettuati dalla convenuta dopo la data sopra indicata e che il
CTU non ha evidenziato, nella relazione, l'esistenza di accorgimenti diversi da quelli indicati nel piano di risanamento acustico prodotto dalla convenuta.
e.5 COsiderato che le immissioni sono state accertate in un arco temporale limitato, nulla spetta all'attrice a titolo di deprezzamento dell'immobile di sua proprietà.
F. Sulla domanda di manleva formulata dalla convenuta
La convenuta ha chiesto, in caso di accoglimento anche parziale EL domanda formulata dall'attrice, di essere manlevata dalla terza chiamata, , con la quale aveva sottoscritto la COtroparte_2 polizza n. 343618820, assumendo di aver provveduto all'apertura di sinistro n. 901.2023.51112.
COsiderato che , ritualmente citata non si è costituita ed è stata dichiarata COtroparte_2 contumace e che la convenuta ha omesso di depositare documentazione comprovante l'esistenza del contratto di garanzia, la domanda va rigettata.
G. Sulla regolamentazione delle spese
g.1 L'accoglimento EL domanda, limitato a circa 1/30 EL somma richiesta dall'attrice (455.000,00
+ 25.000,00 + danni patrimoniali), impone di operare una parziale compensazione delle spese, che si stima equo effettuare nella misura dell'80% con conseguente obbligo EL convenuta di rifondere all'attrice la quota residua.
g.2 Le spese di CTU vanno poste integralmente a carico dell'attrice, considerati gli esiti EL perizia ed il rifiuto, opposto dall'attrice, agli accertamenti che la convenuta aveva chiesto di effettuare presso l'immobile di sua proprietà, dopo i lavori di risanamento effettuati nel 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento EL domanda formulata dall'attrice,
ND la convenuta a versare all'attrice l'importo di € 16.584,00 oltre accessori. pagina 12 di 13 RIGETTA le altre domande formulate dall'attrice.
RIGETTA la domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei confronti EL terza chiamata.
ND la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice che, compensate nella misura dell'80% liquida nel residuo in € 242,80 per spese (1.214,00 ridotto dell'80%) ed € 1.015,40 per compensi (5.077,00 ridotto dell'80%) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pescara, 18/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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