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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. PALERMO VINCENZA); Parte_1
– ricorrente –
E nato a [...] il [...] (Avv. GALLUZZO ROSSANA); Controparte_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo il visto
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non legate da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento della figlia minore, , a Per_1
Palermo il 01/01/2019, conformemente agli accordi dalle medesime indicati in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, che in questa sede integralmente si riportano: “1. Affidamento figlia minor . Per_1
rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
Per quanto concerne gli incontri con il padre si stabilisce quanto segue:
- il Signor terrà la figlia minore con sé a weekend alterni dal venerdì CP_1 all'uscita della scuola e/o del dopo scuola sino alla Domenica sera quando entro le ore
20,00 (ore 20,30 periodo estivo) la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, con pernottamento nelle notti intermedie e onere di seguire la figlia nelle attività extra scolastiche/sportive cui la stessa sarà impegnata di anno in anno;
- durante la settimana gli incontri tra il padre e avverranno il lunedì e il Per_1 mercoledì dall'uscita della scuola/dopo scuola sino alle ore 20,00 durante il periodo scolastico e 20,30 durante il periodo estivo, quando la riporterà presso l'abitazione materna con onere di accompagnare e seguire la minore in tutte le attività extra scolastiche/sportive cui la stessa sarà impegnata di anno in anno;
- per quanto concerne le festività natalizie, la figlia trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o il Natale (dal 24 dicembre pomeriggio al 25 dicembre sera h
20,00) o il Capodanno (dal 31 dicembre mattina al giorno 1 gennaio entro le ore 16 atteso che il giorno di Capodann festeggia il compleanno e, dunque, avrà la possibilità di Per_1 trascorrerlo con entrambi i genitori);
- tutte le altre feste civili e religiose (8 dicembre, 26 dicembre Santo Stefano, 6 gennaio Epifania Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Ferragosto) verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con ciascun genitore. - durante il periodo estivo la minore potrà trascorrere 7 giorni consecutivi con ciascun genitore con sospensione del diritto di visita dell'altro.
La parti si impegnano a concordare il periodo scelto da ciascuno entro il 15 giugno di ogni anno.
I genitori, qualora intendano portare la figlia a pernottare fuori dalla abituale residenza, dovranno darsene comunicazione anticipata fornendo l'indirizzo delle località ove trascorreranno il periodo di vacanza.
La minore, inoltre, a prescindere dal giorno della settimana in cui cadranno le seguenti ricorrenze, trascorrerà sempre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno di
(1 gennaio), come sopra specificato, verrà trascorso sino alle ore 16,00 con il Per_1 genitore cui quell'anno spetterà la vigilia e il giorno di capodanno e con l'altro dalle ore
16,00. Resta inteso che le parti d'accordo tra loro potranno sempre raggiungere diversi accordi nel superiore interesse della figlia minore ma, in caso di disaccordo, si atterrano a quanto sopra stabilito.
2. - Mantenimento figlia minore.
Preliminarmente le parti concordano sin d'ora che la Signora percepirà per Pt_1 intero (100%) l'Assegno Unico per la figlia e il Signor si impegna con la CP_1 sottoscrizione del presente atto a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria e/o ad apporre le firme utili al raggiungimento del suddetto scopo.
Il Signor atteso il suo attuale stato di disoccupato, inoltre, corrisponderà CP_1 mensilmente alla Signor a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma di Pt_1
Euro 100,00 (euro cento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, nonché, il 50% delle spese straordinarie: per quanto riguarda la gestione e l'individuazione delle spese straordinarie si atterranno interamente al “Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli” dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 04.07.2019.
III. - I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia.
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e dichiarano di darvi esecuzione immediata con la sottoscrizione del presente atto.”
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore delle parti;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore delle parti sia regolato come da previsioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. PALERMO VINCENZA); Parte_1
– ricorrente –
E nato a [...] il [...] (Avv. GALLUZZO ROSSANA); Controparte_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo il visto
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non legate da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento della figlia minore, , a Per_1
Palermo il 01/01/2019, conformemente agli accordi dalle medesime indicati in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, che in questa sede integralmente si riportano: “1. Affidamento figlia minor . Per_1
rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
Per quanto concerne gli incontri con il padre si stabilisce quanto segue:
- il Signor terrà la figlia minore con sé a weekend alterni dal venerdì CP_1 all'uscita della scuola e/o del dopo scuola sino alla Domenica sera quando entro le ore
20,00 (ore 20,30 periodo estivo) la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, con pernottamento nelle notti intermedie e onere di seguire la figlia nelle attività extra scolastiche/sportive cui la stessa sarà impegnata di anno in anno;
- durante la settimana gli incontri tra il padre e avverranno il lunedì e il Per_1 mercoledì dall'uscita della scuola/dopo scuola sino alle ore 20,00 durante il periodo scolastico e 20,30 durante il periodo estivo, quando la riporterà presso l'abitazione materna con onere di accompagnare e seguire la minore in tutte le attività extra scolastiche/sportive cui la stessa sarà impegnata di anno in anno;
- per quanto concerne le festività natalizie, la figlia trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o il Natale (dal 24 dicembre pomeriggio al 25 dicembre sera h
20,00) o il Capodanno (dal 31 dicembre mattina al giorno 1 gennaio entro le ore 16 atteso che il giorno di Capodann festeggia il compleanno e, dunque, avrà la possibilità di Per_1 trascorrerlo con entrambi i genitori);
- tutte le altre feste civili e religiose (8 dicembre, 26 dicembre Santo Stefano, 6 gennaio Epifania Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Ferragosto) verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con ciascun genitore. - durante il periodo estivo la minore potrà trascorrere 7 giorni consecutivi con ciascun genitore con sospensione del diritto di visita dell'altro.
La parti si impegnano a concordare il periodo scelto da ciascuno entro il 15 giugno di ogni anno.
I genitori, qualora intendano portare la figlia a pernottare fuori dalla abituale residenza, dovranno darsene comunicazione anticipata fornendo l'indirizzo delle località ove trascorreranno il periodo di vacanza.
La minore, inoltre, a prescindere dal giorno della settimana in cui cadranno le seguenti ricorrenze, trascorrerà sempre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno di
(1 gennaio), come sopra specificato, verrà trascorso sino alle ore 16,00 con il Per_1 genitore cui quell'anno spetterà la vigilia e il giorno di capodanno e con l'altro dalle ore
16,00. Resta inteso che le parti d'accordo tra loro potranno sempre raggiungere diversi accordi nel superiore interesse della figlia minore ma, in caso di disaccordo, si atterrano a quanto sopra stabilito.
2. - Mantenimento figlia minore.
Preliminarmente le parti concordano sin d'ora che la Signora percepirà per Pt_1 intero (100%) l'Assegno Unico per la figlia e il Signor si impegna con la CP_1 sottoscrizione del presente atto a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria e/o ad apporre le firme utili al raggiungimento del suddetto scopo.
Il Signor atteso il suo attuale stato di disoccupato, inoltre, corrisponderà CP_1 mensilmente alla Signor a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma di Pt_1
Euro 100,00 (euro cento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, nonché, il 50% delle spese straordinarie: per quanto riguarda la gestione e l'individuazione delle spese straordinarie si atterranno interamente al “Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli” dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 04.07.2019.
III. - I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia.
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e dichiarano di darvi esecuzione immediata con la sottoscrizione del presente atto.”
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore delle parti;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore delle parti sia regolato come da previsioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.