Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4120/2024 V.G. promossa da:
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Bellato Granziero ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Padova, Piazza Cavour n. 4;
ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.04.2008 a Venezia in regime di separazione dei beni ed esponevano che dall'unione erano nati i figli in data 01.12.2009, in data 14.10.2011 e in data 18.07.2014; che con decreto n. Per_1 Per_2 Per_3 cronol. 2860/2022 del 03.03.2022 il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che dal giorno della pronuncia della separazione la convivenza non era mai ripresa, onde la pagina 1 di 4
che avevano raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di Venezia in data 26.4.2008, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia, al n. 4, parte II, anno 2008, Serie A, Uff. 9 Stato Civile.
2) Ordinare al Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) I coniugi si danno sin d'ora reciproca autorizzazione a recarsi all'Estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio, nonché al rinnovo e/o al rilascio del passaporto per i figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3
4) La casa coniugale rimarrà assegnata alla Sig.ra che ivi risiederà insieme ai figli. Pt_1
5) I figli minori della coppia - , ed - resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, sebbene Per_1 Per_2 Per_3
gli stessi continueranno a risiedere prevalentemente con la madre e ad essere collocati principalmente con la madre nella sua residenza, con facoltà per il padre di comunicare telefonicamente con loro quotidianamente e di tenerli con sé secondo il seguente calendario. Il padre terrà con sé i figli due week end alternati al mese dal venerdì sera alla domenica con accompagno a scuola il lunedì. Inoltre, nella settimana in cui i figli staranno con il padre durante il weekend, staranno con il papà anche due pomeriggi alla settimana dall'uscita dalla scuola fino alle h. 19.00 con riaccompagno dalla mamma. Nella settimana in cui i figli rimarranno il weekend con la mamma, staranno con il papà due pomeriggi e pernotteranno con lui una sera (ad es. staranno con il papà dal mercoledì dopo scuola al giovedì alle 19.00). I figli, durante le vacanze di Natale, trascorreranno con il padre, ad anni alternati, una settimana dal 25 dicembre pomeriggio al 1° gennaio pomeriggio o dal 1° gennaio pomeriggio al 6 gennaio pomeriggio;
tre giorni a Pasqua alternando di anno in anno il giorno di festa con gli altri giorni di vacanza scolastica. Per le vacanze estive, i figli staranno 3 settimane, anche non consecutive, con il padre e altre 3 settimane con la madre. Ovviamente l'indicazione delle settimane potrà variare a seconda delle esigenze lavorative e/o di ferie di ciascuno con comunicazione da scambiarsi entro il 31.05 di ogni anno. Nelle settimane di giugno e settembre senza scuola, l'alternanza sarà come da calendario vigente nel periodo scolastico. Compleanni ed altre feste o altri periodi di vacanza scolastica verranno concordati anno per anno, compatibilmente con le disponibilità di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici e/o ricreativi e/o sportivi dei figli, avendo in mente sempre l'interesse e le prerogative dei minori.
6) I coniugi si trovano d'accordo nel voler dare ai figli la possibilità di mantenere rapporti costanti con entrambe le figure genitoriali, cercando di conservare le consuetudini ed abitudini già consolidatesi nel tempo, per permettere altresì ai coniugi di coadiuvarsi nella gestione quotidiana dei bambini anche ricorrendo ai nonni.
7) I coniugi si impegnano a garantire il reciproco scambio di informazioni riguardanti i rispettivi numeri telefonici ed indirizzi, le malattie dei figli ed eventuali incidenti, gli eventi speciali, i luoghi in cui i figli si recheranno (vacanze, gite, campeggi, etc.). I genitori si impegnano altresì a favorire ed assicurare l'accesso dei figli ad entrambi i genitori quando li hanno con sé, nonché alle rispettive famiglie di origine.
pagina 2 di 4 8) Il sig. , quale contributo al mantenimento dei figli , e verserà alla moglie, al 5 di ogni mese, Pt_2 Per_1 Per_2 Per_3
mediante bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, già noto, la somma mensile, rivalutabile Istat, pari ad €
600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia, che qui deve intendersi integralmente richiamato. Le spese consistenti, tipo quelle del dentista, verranno regolate direttamente a metà senza che uno le debba anticipare in attesa che l'altro le rimborsi. L'assegno unico universale INPS per figli a carico sarà percepito integralmente dalla sig.ra quale collocataria dei figli;
le detrazioni fiscali relative ai bambini saranno, invece, divise Pt_1 al 50% tra i coniugi.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile”.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 19.12.2024, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso. La causa è veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
Gli atti sono stati ritualmente trasmessi e comunicati al Pubblico Ministero per il suo intervento in giudizio.
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Il ricorso congiunto è meritevole di accoglimento.
Tenuto conto infatti della volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che risulta dimostrato che gli stessi alla data del deposito del ricorso introduttivo erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale erano ampiamente decorsi i termini di legge, non essendo mai ripresa la convivenza, osserva il
Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Devono inoltre essere recepiti gli accordi raggiunti dalle parti poiché conformi alla legge e non contrastanti con gli interessi della prole.
Le spese di lite si dichiarano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. V.G. 4120/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 26.04.2008 a Venezia, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia, Pt_2 al n. 4, parte II, anno 2008, Serie A, Uff. 9;
- ratifica gli accordi raggiunti dalle parti come indicati nella parte motiva;
pagina 3 di 4 - ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso il 11.03.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
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