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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1178/2024 (riunita alla causa RG 1178-1/2024) promossa da:
, c.f. , residente a [...], con Parte_1 C.F._1
l'avv. Francesca Tripodi, con domicilio in Torino, corso Moncalieri 17; parte attrice
nei confronti di:
c.f. , residente a [...], con CP_1 C.F._2
l'avv. Loretta Vaglio Tessitore, con domicilio in Biella, via Losana 4;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 14 maggio 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Con sentenza del Tribunale di Biella 152/2024, emessa il 15 maggio / 5 giugno 2024, in giudicato dal
7 gennaio 2025, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e e, conformemente all'accordo delle parti, veniva Parte_1 CP_1 disposto l'affido condiviso della figlia nata a [...] il [...], nonché il suo Per_1 collocamento presso la madre con previsione di visite periodiche da parte del padre. Con ricorso del 5 dicembre 2024 rappresentava che aveva iniziato a manifestare Parte_1 Per_1 insistentemente il desiderio di trasferirsi presso il padre;
chiedeva pertanto una modifica delle condizioni di collocamento (e conseguentemente di mantenimento) della minore previste nella sentenza di divorzio;
inoltre, ritenendo che la minore stesse soffrendo un grave disagio psicologico presso la residenza materna, formulava le medesime domande anche in via cautelare.
Con memoria del 2 gennaio 2025 riconosceva che provasse nostalgia per il CP_1 Per_1 padre, ma affermava altresì che costei stava bene presso la residenza materna;
chiedeva pertanto il rigetto delle domande;
inoltre, ritenendo che non vi fossero particolari motivi d'urgenza, chiedeva in ogni caso di non procedersi in via cautelare.
All'udienza per la trattazione della domanda cautelare del 7 gennaio 2025 le parti non si conciliavano.
Con ordinanza del 7 gennaio 2025 la giudice nominava quale proprio consulente il dott. Persona_2
, sottoponendogli il seguente quesito: “Il consulente tecnico, letti gli atti e i documenti,
[...] ascoltata la minore, le parti, i rispettivi nuclei familiari e ogni soggetto ritenuto utile, eseguito ogni accertamento ritenuto utile, a) descriva le attuali condizioni psicologiche della minore, i tratti peculiari del suo rapporto con ciascun genitore e l'eventuale sussistenza di fattori di sofferenza o di disagio;
b) indichi quali condizioni di collocamento (e di frequentazione del genitore non collocatario) risultino maggiormente idonee a garantire il benessere psicologico della minore;
c) indichi gli ulteriori ed eventuali interventi ritenuti utili per sostenere la minore nel suo percorso di crescita;
c1) indichi in particolare se è consigliabile che la minore intraprenda un percorso di sostegno psicologico.”. Il 7 maggio 2025 il dott. depositava la relazione Persona_2 peritale.
Alle contestuali udienze per l'esame della relazione peritale depositata nell'ambito del procedimento cautelare e per la trattazione del merito della controversia del 14 maggio 2025 le parti raggiungevano il seguente accordo:
- a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026 la minore sarà collocata e prenderà la residenza presso il padre e frequenterà la madre due week-end su tre dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera;
- la minore trascorrerà le vacanze estive alternandosi due settimane con il padre, due settimane con la madre;
- la minore trascorrerà le vacanze infrannuali in maniera paritaria e alternata con ciascun genitore;
- in caso di disaccordo sui periodi la scelta spetterà prioritariamente alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
- le parti si impegnano, nei periodi di rispettiva spettanza, a fare in modo che la minore trascorra ampi periodi con i nonni;
- le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni informazione rilevante riguardante la minore (per esempio, istituto scolastico scelto, squadra di pallavolo individuata ecc.); - le parti si impegnano a intraprendere un percorso presso un coordinatore genitoriale al fine di migliorare le proprie capacità di dialogo nell'interesse della minore;
- le parti si impegnano a consultare un terapeuta da individuare di comune accordo per valutare la necessità che la minore intraprenda un percorso di sostegno psicologico;
- a decorrere dall'inizio del prossimo anno scolastico la madre corrisponderà al padre a titolo di mantenimento ordinario della minore l'importo di € 180,00 mensili rivalutabili annualmente;
- l'assegno unico sarà suddiviso fra le parti nella misura della metà; - le spese straordinarie per la minore saranno ripartite fra le parti nella misura del 50% come da Protocollo presso il Tribunale di Biella.
Le parti chiedevano che il predetto accordo fosse recepito dal collegio. Le parti non si accordavano in merito all'individuazione del genitore tenuto agli accompagnamenti presso la casa materna e chiedevano entrambe la condanna dell'altra parte al pagamento delle spese di lite e di consulenza;
la madre chiedeva in via subordinata la compensazione delle spese di lite e la dimidiazione fra le parti delle spese di consulenza.
La giudice adottava provvisoriamente l'accordo parziale raggiunto dalle parti e si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, considerato che il procedimento cautelare RG 1178-1/2024 e il presente procedimento RG 1178/2024 pendono nella medesima fase processuale e vertono su identica questione, il Tribunale ritiene di disporne la riunione.
Con riferimento alla domanda cautelare, la consulenza tecnica ha evidenziato che la soluzione maggiormente rispondente ai desideri e alle necessità di è il collocamento prevalente presso il Per_1 padre;
non ha invece evidenziato circostanze idonee a giustificare un suo immediato trasferimento dalla casa materna a quella paterna;
detto trasferimento, peraltro, per concorde volontà delle parti avverrà non prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. In assenza di periculum in mora, la domanda cautelare non può quindi trovare accoglimento.
All'esito della consulenza tecnica, le parti hanno trovato un accordo in merito al collocamento e al mantenimento di modificativo delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio fra le stesse Per_1 pronunciata. Detto accordo risulta coerente con le risultanze peritali e con le aspirazioni della minore, non contrasta coi principi di ordine pubblico né con le norme di natura imperativa e può pertanto essere recepito da questo giudice.
Le parti non hanno invece trovato una soluzione condivisa in merito alle modalità di accompagnamento della minore in occasione delle visite presso la casa materna.
Considerato che
in forza degli accordi raggiunti fra le parti il padre si occuperà in via prevalente della gestione quotidiana della minore e che la madre verserà un contributo al mantenimento ordinario della stessa non particolarmente elevato, il Tribunale ritiene che lo sforzo economico e logistico degli accompagnamenti debba essere sostenuto dalla madre;
rammenta in ogni caso alle parti che il regime di affido condiviso presuppone la capacità dei genitori di individuare soluzioni comuni relative alla gestione della minore ed esorta le parti a seguire con particolare impegno il percorso con il coordinatore genitoriale.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerati l'ampio accordo raggiunto, la soccombenza paterna sulla domanda cautelare e la soccombenza materna in merito agli accompagnamenti, sussistono fondate ragioni per compensare le spese di lite e per porre le spese di consulenza tecnica – liquidate separatamente – a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 1178
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Riunisce il procedimento RG 1178 – 1/2024 al presente procedimento;
2) Rigetta la domanda cautelare;
3) Omologa e prende atto degli accordi delle parti di cui al verbale d'udienza del 14 maggio
2025; 4) Dispone che la madre della minore si occupi del suo accompagnamento presso la casa materna e del suo riaccompagnamento presso la casa paterna in occasione delle visite periodiche della minore alla madre;
5) Conferma nel resto le condizioni di cui alla sentenza di divorzio pronunciata inter partes;
6) Compensa le spese di lite;
7) Pone le spese di consulenza tecnica a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
Biella, 15/05/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1178/2024 (riunita alla causa RG 1178-1/2024) promossa da:
, c.f. , residente a [...], con Parte_1 C.F._1
l'avv. Francesca Tripodi, con domicilio in Torino, corso Moncalieri 17; parte attrice
nei confronti di:
c.f. , residente a [...], con CP_1 C.F._2
l'avv. Loretta Vaglio Tessitore, con domicilio in Biella, via Losana 4;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 14 maggio 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Con sentenza del Tribunale di Biella 152/2024, emessa il 15 maggio / 5 giugno 2024, in giudicato dal
7 gennaio 2025, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e e, conformemente all'accordo delle parti, veniva Parte_1 CP_1 disposto l'affido condiviso della figlia nata a [...] il [...], nonché il suo Per_1 collocamento presso la madre con previsione di visite periodiche da parte del padre. Con ricorso del 5 dicembre 2024 rappresentava che aveva iniziato a manifestare Parte_1 Per_1 insistentemente il desiderio di trasferirsi presso il padre;
chiedeva pertanto una modifica delle condizioni di collocamento (e conseguentemente di mantenimento) della minore previste nella sentenza di divorzio;
inoltre, ritenendo che la minore stesse soffrendo un grave disagio psicologico presso la residenza materna, formulava le medesime domande anche in via cautelare.
Con memoria del 2 gennaio 2025 riconosceva che provasse nostalgia per il CP_1 Per_1 padre, ma affermava altresì che costei stava bene presso la residenza materna;
chiedeva pertanto il rigetto delle domande;
inoltre, ritenendo che non vi fossero particolari motivi d'urgenza, chiedeva in ogni caso di non procedersi in via cautelare.
All'udienza per la trattazione della domanda cautelare del 7 gennaio 2025 le parti non si conciliavano.
Con ordinanza del 7 gennaio 2025 la giudice nominava quale proprio consulente il dott. Persona_2
, sottoponendogli il seguente quesito: “Il consulente tecnico, letti gli atti e i documenti,
[...] ascoltata la minore, le parti, i rispettivi nuclei familiari e ogni soggetto ritenuto utile, eseguito ogni accertamento ritenuto utile, a) descriva le attuali condizioni psicologiche della minore, i tratti peculiari del suo rapporto con ciascun genitore e l'eventuale sussistenza di fattori di sofferenza o di disagio;
b) indichi quali condizioni di collocamento (e di frequentazione del genitore non collocatario) risultino maggiormente idonee a garantire il benessere psicologico della minore;
c) indichi gli ulteriori ed eventuali interventi ritenuti utili per sostenere la minore nel suo percorso di crescita;
c1) indichi in particolare se è consigliabile che la minore intraprenda un percorso di sostegno psicologico.”. Il 7 maggio 2025 il dott. depositava la relazione Persona_2 peritale.
Alle contestuali udienze per l'esame della relazione peritale depositata nell'ambito del procedimento cautelare e per la trattazione del merito della controversia del 14 maggio 2025 le parti raggiungevano il seguente accordo:
- a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026 la minore sarà collocata e prenderà la residenza presso il padre e frequenterà la madre due week-end su tre dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera;
- la minore trascorrerà le vacanze estive alternandosi due settimane con il padre, due settimane con la madre;
- la minore trascorrerà le vacanze infrannuali in maniera paritaria e alternata con ciascun genitore;
- in caso di disaccordo sui periodi la scelta spetterà prioritariamente alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
- le parti si impegnano, nei periodi di rispettiva spettanza, a fare in modo che la minore trascorra ampi periodi con i nonni;
- le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni informazione rilevante riguardante la minore (per esempio, istituto scolastico scelto, squadra di pallavolo individuata ecc.); - le parti si impegnano a intraprendere un percorso presso un coordinatore genitoriale al fine di migliorare le proprie capacità di dialogo nell'interesse della minore;
- le parti si impegnano a consultare un terapeuta da individuare di comune accordo per valutare la necessità che la minore intraprenda un percorso di sostegno psicologico;
- a decorrere dall'inizio del prossimo anno scolastico la madre corrisponderà al padre a titolo di mantenimento ordinario della minore l'importo di € 180,00 mensili rivalutabili annualmente;
- l'assegno unico sarà suddiviso fra le parti nella misura della metà; - le spese straordinarie per la minore saranno ripartite fra le parti nella misura del 50% come da Protocollo presso il Tribunale di Biella.
Le parti chiedevano che il predetto accordo fosse recepito dal collegio. Le parti non si accordavano in merito all'individuazione del genitore tenuto agli accompagnamenti presso la casa materna e chiedevano entrambe la condanna dell'altra parte al pagamento delle spese di lite e di consulenza;
la madre chiedeva in via subordinata la compensazione delle spese di lite e la dimidiazione fra le parti delle spese di consulenza.
La giudice adottava provvisoriamente l'accordo parziale raggiunto dalle parti e si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, considerato che il procedimento cautelare RG 1178-1/2024 e il presente procedimento RG 1178/2024 pendono nella medesima fase processuale e vertono su identica questione, il Tribunale ritiene di disporne la riunione.
Con riferimento alla domanda cautelare, la consulenza tecnica ha evidenziato che la soluzione maggiormente rispondente ai desideri e alle necessità di è il collocamento prevalente presso il Per_1 padre;
non ha invece evidenziato circostanze idonee a giustificare un suo immediato trasferimento dalla casa materna a quella paterna;
detto trasferimento, peraltro, per concorde volontà delle parti avverrà non prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. In assenza di periculum in mora, la domanda cautelare non può quindi trovare accoglimento.
All'esito della consulenza tecnica, le parti hanno trovato un accordo in merito al collocamento e al mantenimento di modificativo delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio fra le stesse Per_1 pronunciata. Detto accordo risulta coerente con le risultanze peritali e con le aspirazioni della minore, non contrasta coi principi di ordine pubblico né con le norme di natura imperativa e può pertanto essere recepito da questo giudice.
Le parti non hanno invece trovato una soluzione condivisa in merito alle modalità di accompagnamento della minore in occasione delle visite presso la casa materna.
Considerato che
in forza degli accordi raggiunti fra le parti il padre si occuperà in via prevalente della gestione quotidiana della minore e che la madre verserà un contributo al mantenimento ordinario della stessa non particolarmente elevato, il Tribunale ritiene che lo sforzo economico e logistico degli accompagnamenti debba essere sostenuto dalla madre;
rammenta in ogni caso alle parti che il regime di affido condiviso presuppone la capacità dei genitori di individuare soluzioni comuni relative alla gestione della minore ed esorta le parti a seguire con particolare impegno il percorso con il coordinatore genitoriale.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerati l'ampio accordo raggiunto, la soccombenza paterna sulla domanda cautelare e la soccombenza materna in merito agli accompagnamenti, sussistono fondate ragioni per compensare le spese di lite e per porre le spese di consulenza tecnica – liquidate separatamente – a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 1178
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Riunisce il procedimento RG 1178 – 1/2024 al presente procedimento;
2) Rigetta la domanda cautelare;
3) Omologa e prende atto degli accordi delle parti di cui al verbale d'udienza del 14 maggio
2025; 4) Dispone che la madre della minore si occupi del suo accompagnamento presso la casa materna e del suo riaccompagnamento presso la casa paterna in occasione delle visite periodiche della minore alla madre;
5) Conferma nel resto le condizioni di cui alla sentenza di divorzio pronunciata inter partes;
6) Compensa le spese di lite;
7) Pone le spese di consulenza tecnica a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
Biella, 15/05/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore