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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EL SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. FR GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4084/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RR TR AL elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv.
RR TR AL
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORTORELLA Controparte_1 C.F._2
DI e dell'avv. BUZZOLA PATRIZIA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. TORTORELLA DI
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice: “1) Affidarsi la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1 quali assumeranno di comune accordo le decisioni maggiormente significative per la bambina congiuntamente, disgiuntamente quelle relative alla ordinaria amministrazione ed alla quotidianità;
2) Confermarsi il già disposto collocamento di con la mamma, nella casa ex famigliare di Per_1
Bassano alla via Guido Piovene n.5; pagina 1 di 14 3) Confermarsi la già disposta assegnazione della casa famigliare, completa degli arredi e corredi nonché delle pertinenze, sita in Bassano alla via Guido Piovene n.5, di proprietà esclusiva del padre, alla madre di , che ivi continuerà a vivere con la figlia, che, pure ivi avrà la residenza;
Per_1
4) Porre a carico del padre il pagamento, a titolo di assegno di mantenimento ordinario in favore della figlia minore, della somma di €500 mensili, o anche della diversa somma che il Tribunale riterrà congrua, e comunque non inferiore all'assegno stabilito in via provvisoria, pari ad €300 mensili, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat famiglie, oltre al rimborso o pagamento diretto, in favore della madre, del 50% delle spese straordinarie affrontate ed affrontande per la minore, come individuate e disciplinate dal protocollo vicentino adottato nell'ottobre 2017;
5) Disporre che l'AUU erogato dall'INPS sia attribuito nella misura del 100% alla sola madre;
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé : Per_1 durante il periodo scolastico, dall'inizio dell'anno scolastico e sino alla sua fine: a weekend alterni, dal venerdì sera alle 18 e sino alla domenica sera alle ore 20, curando di riaccompagnare dalla Per_1 mamma e di farle svolgere i compiti;
un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì, dall'uscita di scuola e sino al giovedì mattina, curando di portare a scuola;
una settimana durante le vacanze Per_1 natalizie alternando Natale e Capodanno;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni;
il giorno della festa del papà, curando di fare trascorrere il giorno della festa della mamma con la madre, e, ad anni alterni, il giorno del compleanno di;
per due settimane non consecutive durante le ferie estive, Per_1 alternando di anno in anno con la madre la seconda settimana di agosto l'uno e la terza l'altro genitore, salvo diversi accordi;
durante il periodo estivo, dalla fine della scuola e sino all'inizio dell'anno scolastico successivo: per la prima settimana: dal lunedì dall'uscita dei centri estivi e sino al mercoledì mattino, e dal venerdì dall'uscita dei centri estivi e sino al lunedì mattino successivo, curando di ivi accompagnarla al mattino;
la seconda settimana: dal mercoledì pomeriggio, dall'uscita dai centri estivi e sino al venerdì mattino, curando di ivi riaccompagnarla, e così di seguito, consentendo l'alternanza dei week end tra i genitori e la continuità e proficuità dei rapporti tra i genitori e la figlioletta, secondo quanto suggerito dalla CTU, salvo diversa eventuale determina del Tribunale;
7) Condannarsi, ai sensi dell'art.116 cpc e 96 cpc il sig. al pagamento del risarcimento del CP_1 danno per il comportamento processuale tenuto nel corso del giudizio, che si quantifica in €5.000 o nella diversa, anche maggiore, somma che il Tribunale riterrà congrua;
8) Con vittoria di competenze e spese di lite”.
Conclusioni di parte convenuta: “1) assegnare l'abitazione familiare sita in Bassano del Grappa Via pagina 2 di 14 Piovene 5, con i suoi arredi e corredi, al convenuto il quale ne è esclusivo proprietario Controparte_1 assegnando alla SI TT termine congruo per rilasciare la casa portando con Parte_1 sé i propri effetti personali.
1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori prevedendo tempi paritetici di Persona_2 permanenza della stessa presso i due genitori e precisamente prevedere -in aderenza a quanto suggerito dal CTU- che la figlia minore stia con ciascun genitore secondo il seguente schema di Per_1 frequentazione: durante il periodo di frequenza scolastica:
a settimane alterne:
con il papà dal mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15:00 prelevandola dalla mamma allorquando non abbia frequentato le lezioni) al venerdì mattina allorquando egli la riaccompagnerà a scuola (o dalla mamma entro le 9:00 qualora non debba attendere alle lezioni) oppure
con il papà dal mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15:00 prelevandola dalla mamma allorquando non abbia frequentato le lezioni) al giovedì mattina allorquando egli la riaccompagnerà a scuola (o dalla mamma entro le 9:00 qualora non debba attendere alle lezioni) e dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15:00 prelevandola dalla mamma allorquando non abbia frequentato le lezioni) al lunedì mattina allorquando egli la riaccompagnerà a scuola (o dalla mamma entro le
9:00 qualora non debba attendere alle lezioni); durante il periodo estivo di sospensione della frequenza scolastica:
a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 16:00 e fino alle 16:00 del venerdì successivo con un genitore e viceversa con l'altro per la successiva settimana, con la precisazione che, durante il periodo in cui è impegnata nella frequentazione dei centri estivi, sarà accompagnata Per_1 presso la sede del centro il venerdì mattina dal genitore con il quale ha trascorso la notte precedente per essere da lì ripresa dall'altro genitore che trascorrerà con lei la successiva settimana. ed inoltre:
- sette giorni durante le vacanze di Natale comprendenti, ad anni alterni dal 25 dicembre alla mattina del primo dell'anno o il giorno di Natale e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- quindici giorni durante le vacanze estive in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno;
- tre giorni durante le vacanze di Pasqua comprendenti ad anni alterni il giorno e la notte di Pasqua o il giorno e la notte del Lunedì dell'Angelo;
- in occasione dei compleanni di , nonché di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, Per_1 gare sportive, e in tutti gli altri eventi che vedono la figlia in qualche modo protagonista, la minore pagina 3 di 14 starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno;
in deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno e la notte del di lei compleanno
e d il giorno e la notte della festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno e la notte del di lui compleanno ed il giorno e la notte della festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
2) Quanto al mantenimento di i genitori provvederanno alle spese ordinarie di vitto e di alloggio Per_1 con le modalità dirette nei rispettivi periodi di competenza, nonché suddivideranno in ragione del 50% tutte le altre spese straordinarie come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
3) Porre a carico del Sig. , e solo qualora ad egli assegnata l'abitazione familiare, di CP_1 corrispondere alla SI a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della figlia, Pt_1
l'importo mensile di 200 euro, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni del c.t.u..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/8/2023 adiva l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di regolamentare il regime di affidamento e collocamento della figlia minore Persona_2 nata il [...] dalla relazione con , alle condizioni ivi rassegnate. Controparte_1
Rappresentava l'attrice: (i) di aver intrapreso una relazione sentimentale e convivenza more uxorio con il convenuto ultradecennale nella casa di proprietà esclusiva di costui sita in Bassano del Grappa alla via Guido Piovene n. 5; (ii) che dalla loro unione era nata nel 2015, assai prematuramente e di soli 660 grammi, la figlia affetta da broncospasmo polmonare e munita di certificazione per disturbo Per_1 dell'apprendimento (DSA), iscritta al terzo anno dell'istituto primario privato parificato Persona_3 di Bassano del Grappa;
(iii) che, complici gli orari di lavori flessibili e la possibilità di
[...] usufruire dello smart working, la madre si era sempre unicamente presa cura della minore;
(iv) che
, nonostante nutrisse certamente sentimenti di amore per la figlia, non aveva mai contribuito al CP_1 mantenimento della stessa secondo il criterio di proporzionalità previsto dalla legge: non pagava la retta scolastica, non pagava la frequenza alle attività sportive se non per il nuoto di euro 35,00 mensili, non pagava la logopedista che aveva in cura la bambina;
(v) che messo a confronto con i suoi obblighi di padre, lamentava di non avere disponibilità economica, ciononostante si concedeva vacanze CP_1 costose con gli amici in località sciistiche;
(vi) che persino in un'occasione aveva prestato CP_1
5.000,00 euro a per l'acquisto di una autovettura, ma quest'ultima era poi stata costretta ad Pt_1 accendere un finanziamento per poter restituire il denaro;
(vii) che le condizioni economico reddituali delle parti erano del tutto sperequate a svantaggio di era impiegato tecnico di Pt_1 CP_1
pagina 4 di 14 settimo livello CCNL Industria Calzature presso l'azienda Asolo Alpinestar, con stipendio netto medio di euro 3.500,00 mentre era dipendente commerciale di percettrice di Pt_1 Controparte_2 un reddito mensile netto medio di euro 1.400-1.500,00, gravato da un finanziamento di euro 83,00 al mese;
(viii) che era tuttavia solita far fronte da sola alle spese per la bambina di euro 2.940,00 Pt_1 all'anno per la scuola, di euro 300,00 per libri scolastici, di euro 1.000,00 all'anno per la logopedista, oltre che subire i continui inviti di di lasciare la casa familiare insieme a (ix) che, in CP_1 Per_1 effetti, promuoveva ricorso urgente al Tribunale ex art. 473 bis 15 c.p.c. perché temeva che Pt_1
fosse in procinto di vendere casa, ragione per la quale in via indifferibile ed urgente chiedeva CP_1
l'assegnazione della casa familiare anche inaudita altera parte; (x) chiedeva così conclusivamente l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con assegnazione della casa familiare a sé quale Per_1 genitore convivente con la figlia minore;
chiedeva di ordinare a di rilasciare l'immobile e di CP_1 porre a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento per la figlia di euro 700,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie;
con diritti di visita padre – figlia a fine settimana alterni, oltre un pomeriggio infrasettimanale con pernotto ed accompagnamento a scuola il giorno successivo.
Con decreto del 10/8/2023 il Tribunale rigettava la istanza formulata ex art. 473 bis 15 c.p.c. dall'attrice reputandone insussistenti i presupposti e fissava udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21
c.p.c..
Con memoria depositata in data 27/10/2023 si costituiva in giudizio contestando la CP_1 ricostruzione operata ex adverso e rassegnando così conclusioni differenti.
Il convenuto rappresentava: (i) di essersi sempre preso cura della figlia minore partecipando agli Per_1 incontri scolastici con gli insegnanti e partecipando in pari misura con la madre alle spese necessarie per il sostegno della logopedista;
(ii) di essere solito trascorrere tempo di qualità con la figlia, concedendosi concerti, vacanze in montagna e al mare, sostenendone interamente le relative spese;
(iii) che invero era la madre della bambina ad aver sempre tenuto un atteggiamento distratto e poco attento nei confronti della cura e gestione quotidiana della minore;
(iv) che la situazione economico reddituale delle parti era ben diversa da quella tratteggiata da parte attrice: aveva ottenuto un sensibile Pt_1 aumento dello stipendio dal 2021, avendo cambiato mansione, percependo uno stipendio di 1.800,00 euro per 14 mensilità, usufruendo però di benefit aziendali quali l'autovettura e un servizio di welfare; di contro percepiva uno stipendio che per 13 mensilità era di euro 2.300,00 netti, ma era CP_1 gravato dal pagamento di un mutuo sulla casa familiare fino al 30/9/2041 di euro 556,30 al mese, oltre che dal pagamento di una rata per il finanziamento dell'auto di euro 300,00 al mese circa ed essere gravato di tutte le spese ed utenze legate alla casa familiare;
(v) che era in corso un sopralluogo presso l'abitazione da parte di un imbianchino al fine di provvedere alla ritinteggiatura dell'immobile: nessun pagina 5 di 14 tentativo di vedere l'immobile si stava consumando;
(vi) che dunque non sussistevano i presupposti per provvedere in via d'urgenza come richiesto ex adverso; (vii) che era ad avere un Pt_1 atteggiamento ostacolante e denigratorio nei propri confronti, anche in relazione al rapporto con la figlia;
(viii) che, alla luce di tutto quanto esposto, dovevano riconoscersi sussistenti i presupposti per l'affido condiviso e collocamento paritetico tra le parti della minore, con assegnazione della casa familiare al padre quale genitore convivente con e proprietario dell'immobile, con obbligo di Per_1 corrispondere alla madre per il mantenimento della figlia euro 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, ovvero nulla in caso di assegnazione dell'abitazione alla medesima.
A scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 21 dicembre 2023, il Tribunale con ordinanza del 6/1/2024 così decideva in via temporanea ed urgente:
“visto l'articolo 473bis.22 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità Per_1 genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, e la colloca presso il domicilio materno;
assegna alla madre la casa familiare affinché continui a viverci unitamente alla figlia minore;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore:
-un week end ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola o dalle ore 15.00 al lunedì quanto la riaccompagnerà a scuola o dalla madre alle ore 09.00;
- due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente martedì e giovedì, dall'uscita da scuola, alle ore
15.00 alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre alle ore 09.00;
- metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di
Capodanno;
- metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il
30.05. di ogni anno;
- festa del papà e compleanno del padre. determina il contributo dovuto dal padre alla madre per il mantenimento della figlia con la stessa conviventi nella misura di euro 300 mensili, da corrispondersi al domicilio del creditore, entro il giorno 10 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Vicenza;
rinvia per decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 27.02.24 ore 10.00”. pagina 6 di 14 Alla successiva udienza del 27 febbraio 2024 il Giudice concedeva termine per prova contraria rispetto alle produzioni documentali effettuate a ridosso dell'udienza dalle parti e rinviava l'udienza per ammissione prove.
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 19 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte, il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio psicologica al fine di individuare quale il miglior regime di affido, collocamento e visite per il genitore non collocatario rispetto alla figlia della coppia tenuto conto dell'accesa conflittualità tra le parti. Nominava all'uopo la dott.ssa Per_1 [...]
, previa rinuncia all'incarico della consulente inizialmente nominata dott.ssa . Per_4 Persona_5
L'ausiliario depositava la relazione peritale in data 1/10/2024 ed all'esito, con ordinanza del
18/12/2024 il Tribunale così decideva: “A parziale modifica dell'ordinanza provvisoria e urgente
6.1.2024, così provvede: stabilisce che il padre possa vedere la figlia un pomeriggio alla settimana, tendenzialmente al mercoledì, dall'uscita da scuola fino al mattino seguente e a fine settimana alternati, da venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, alle ore 21.
Fermo il resto;
rigetta le istanze istruttorie orali, non necessarie;
invita le parti a produrre le dichiarazioni dei redditi aggiornate (730 e non solo CUD) e gli estratti conto degli anni 2022, 2023 e 2024.
Rinvia la causa per la verifica della documentazione prodotta all'udienza del 25.3.2025, ore 10”.
Alla successiva udienza del 25 marzo 2025 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la remissione al Collegio assegnando a ritroso i massimi termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
A seguito dell'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Tribunale rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'affidamento di in via condivisa ai genitori, Per_1 come peraltro gli stessi sul punto concordemente concludono, con l'avvallo del consulente tecnico d'ufficio dott.ssa (cfr. relazione peritale dep. 1/10/2024). Persona_4
Resta invece controverso il regime del collocamento della minore, che la madre vorrebbe essere stabilito in via prevalente presso di sé mentre il padre vorrebbe essere stabilito in via paritaria tra i genitori.
Sul punto è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio psicologica cui il Tribunale, a fronte della pagina 7 di 14 rigorosa metodologia utilizzata, dell'elevato grado di competenza specifica dimostrato dall'ausiliario e della completezza dell'attività svolta (ascolto del minore, colloquio con le insegnanti, colloquio con la logopedista che segue colloquio con le rispettive famiglie d'origine delle parti e con i genitori, Per_1 in apertura ed in chiusura) non ha veramente ragione di discostarsi.
Vanno allora messe in evidenza quali le conclusioni raggiunte dalla dott.ssa all'esito di Per_4 quella che è stata una lunga e complessa indagine istruttoria, nell'ambito della quale le parti hanno continuato a dimostrare di essere coinvolte in un conflitto genitoriale particolarmente spiccato, posto che la psicologa nominata dal Tribunale ha comunque suggerito alla coppia di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. relazione peritale dep. 1/10/2024, p. 60 e ss.: “La situazione di cui ci si occupa vede due genitori unitisi sulla base di una conoscenza superficiale e scarsamente approfondita. Le vicissitudini della frequentazione, inizio relazione e arrivo della gravidanza, seppur cercata, sono elementi che di fatto si sono susseguiti in poco tempo. Tale aspetto non ha dato spazio ai due di giungere ad una adeguata elaborazione delle dinamiche personali e di coppia con una scarsa conoscenza reciproca. Le necessità della gravidanza, poi, tanto travagliata quanto emotivamente destabilizzante, finanche la gestione della nascita prematura della piccola, ha comprensibilmente assorbito la coppia nell'indispensabile accudimento della piccola togliendo ogni "linfa" alla relazione
a due.
Poggiando su basi non profonde, il progetto familiare si è sgretolato e la sig.ra ha deciso di Pt_1 interromperlo, nonostante il parere contrario del sig. , secondo il quale i due genitori avrebbero CP_1 dovuto proseguire nella convivenza rappresentando una situazione in cui detto progetto si sarebbe dovuto reggere più su questioni di principio che su questioni affettive ed emotive, quasi come se un minore non cogliesse la fragilità della relazione dei genitori e non ne uscisse influenzato. Egli, pertanto, ha subìto la scelta separativa della donna che non risulta ancora sufficientemente accettata, con tutte le implicazioni del caso”).
Ciò posto, pur avendo riscontrato in capo al padre una personalità con “tratti narcisistici nonchè aspetti di pretesa superiorità sull'altro, rispetto al quale egli si descrive come maggiormente adeguato ed accurato. Egli si pone minimizzando - se non in alcuni casi negando (vedi confronto sul periodo estivo)
- i problemi, pur di fatto presenti, e da qui la sua difficoltà a mettersi in discussione all'interno di un percorso personale e/o condiviso”, l'ausiliario ha comunque messo in luce che “non si rilevano elementi di franca psicopatologia in atto, con adeguato orientamento rispetto tempo, spazio e persona.
Assenti alterazioni della cognitività, del pensiero e della forma del ragionamento – ambito nel quale si rileva prevalentemente le citate rigidità e tendenza all'esternalizzazione delle responsabilità” (cfr. relazione peritale dep. 1/10/2024, p. 61). pagina 8 di 14 Quanto alla personalità della madre, l'ausiliario ha chiarito che ella “risulta esser stata da sempre molto responsabilizzata e abituata all'autonomia, aspetto confermato anche dai riferiti della famiglia
d'origine. Ella presenta poi un'adeguata riflessività ed adeguata capacità di introspezione, mostrando disponibilità a mettersi in discussione sia nell'individualità che nel rapporto di coppia. Ella mostra altresì un buon funzionamento sul piano emotivo ed un'apertura al dialogo, seppur riconoscendo
l'assunzione di un atteggiamento di chiusura e non comunicazione in alcune fasi della vita di coppia, da cui l'esito attuale. Evidente al riguardo come la situazione di conflitto attuale limiti anche da parte sua il dialogo da cui alcune cadute comunicative anche in capo alla signora stessa” (cfr. relazione peritale dep. 1/10/2024, p. 62).
Per quanto concerne invece la minore ed il suo rapporto con i genitori, la dott.ssa ha Per_4 evidenziato che riconosce “l'importanza ed il valore di entrambi i genitori, mostrando adeguato Per_1 stile di attaccamento (vedi test SAT) da cui l'aver potuto beneficiare di adeguate attenzioni affettive in corso di prima infanzia, mostrando una tendenza ad una maggior vicinanza alla madre (vedi test
PORT).
Ella mostra adeguato accesso alla sfera emotiva, con adeguato riconoscimento della differenziazione tra sè e il pensiero dell'altro e sensibile, attenta alle dinamiche familiari seppur restia nel confidarsi a terze persone. Mostra un buon coinvolgimento emotivo verso entrambi i genitori, seppur mostrando elementi di scarsa complicità affettiva (vedi chiamare il padre per nome) verso il padre” (cfr. relazione peritale dep. 1/10/2024, p. 63).
e sono stati reputati genitori complessivamente più che idonei ed accudenti nei Pt_1 CP_1 confronti della bambina, attenti ai suoi bisogni ed alle sue esigenze, sicché va certamente condivisa la conclusione rassegnata dalla dott.ssa in termini di frequentazione con i genitori paritetica Per_4
d'estate e pressoché paritetica pure d'inverno, secondo il calendario individuato nella relazione peritale.
In effetti, non va sottaciuto che per orientamento giurisprudenziale costante della Suprema Corte di
Cassazione, il collocamento paritetico del minore va preferito allorché non sussistano ragioni concrete che impongano di individuare il criterio della maternal preference quale maggiormente corrispondente all'interesse morale e materiale del figlio;
si intende dire, che il collocamento paritetico del minore va preferito ogni qual volta non vengano ravvisate in concreto ragioni per ritenere che il minore necessiti e tragga maggior giovamento da una maggiore frequentazione della madre e, contemporaneamente, da una minore frequentazione del padre (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/01/2025, n. 1486: “Posto che il giudice, quando provvede sui figli minori ai sensi dell'art. 337-ter c.c., deve tener conto del loro esclusivo interesse morale e materiale, al fine di attuare il loro diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la pagina 9 di 14 frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino sensibilmente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte, non adeguate alla specifica realtà familiare (nella specie, è stata cassata la decisione del giudice del reclamo, che, in virtù dell'astratto criterio della maternal preference, aveva sostituito il provvedimento provvisorio del giudice delegato, di collocamento paritetico, con quello del collocamento del minore presso la madre, con conseguente rilevante limitazione del diritto di visita del padre)”).
Con riferimento al caso di specie, va allora evidenziato, alla luce di tutto quanto già precedentemente sottolineato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio espletata, che non emergono ragioni che consentano di ritenere preferibile per una frequentazione nettamente maggiore in favore della Per_1 madre, pur essendo emerso che ella ha certamente rappresentato il punto di maggior riferimento nell'accudimento della minore;
al contrario, è stato provato in giudizio che la bambina condivide sentimenti di amore ed affetto per entrambe le parti, che riconosce come propri genitori alla pari con cui è solita trascorrere momenti di svago, vacanza e incombenze quotidiane.
Sicché va dato recepimento al calendario di visite e delle vacanze così come stilato in relazione peritale, che prevede una frequentazione paritetica per il periodo estivo (dal lunedì al venerdì con un genitore e dal venerdì al lunedì con l'altro genitore, a settimane alterne), peraltro già ampiamente sperimentata dalle parti in corso di causa, mentre una frequentazione pressoché paritetica per il periodo invernale-scolastico (per la prima settimana: lunedì e martedì con la madre fino ad accompagnamento a scuola al mercoledì mattina, mercoledì con il padre fino ad accompagnamento a scuola il giovedì mattina, giovedì con la madre fino ad accompagnamento a scuola il venerdì mattina e weekend con il padre fino alla domenica sera ad ore 21.00; per la seconda settimana: lunedì e martedì con la madre fino ad accompagnamento a scuola al mercoledì mattina, mercoledì e giovedì con il padre fino ad accompagnamento a scuola il venerdì mattina e weekend con la madre fino ad accompagnamento a scuola il lunedì mattina). Oltre alle vacanze di Natale e Pasqua a rotazione, un anno incluso il giorno di
Natale e un anno incluso il Capodanno, un anno incluso il giorno di Pasqua e un anno incluso il Lunedì dell'Angelo, due settimane anche non consecutive d'estate, da concordare entro il 30/5 e la Festa del
Papà e della Mamma con i rispettivi genitori, oltre ai giorni di compleanno di questi ultimi, a prescindere dai turni di responsabilità (cfr. relazione peritale dep. 1/10/2024, p. 64: “Per quel che concerne la frequentazione, a fronte delle esigenze di cura (logopedia) e di accudimento degli aspetti scolastici per le difficoltà in essere oltre che l'importanza di dare una continuità senza frammentazione dei tempi, si suggerisce una differenziazione per il periodo estivo e quello invernale.
Per il primo, risulta adeguata l'organizzazione sperimentata in corso di CTU ed attualmente seguita pagina 10 di 14 dai genitori, strutturata con una gestione dal lunedì al venerdì in capo ad un genitore e dal venerdì al lunedì con l'altro, il tutto alternato nelle settimane. Si suggerisce nel merito che la minore partecipi a centri estivi utili a garantire il confronto con il gruppo dei pari e la socializzazione / stimolazione attiva con i coetanei.
Per il periodo invernale, invece, si suggerisce di modificare quanto in atto in apertura delle attività di
CTU perchè frammentaria e confusiva per la minore. Si suggerisce in alternativa il seguente schema di frequentazione:
Lun Mart Merc Giov Ven Sab Dom
Mamma Mamma Papà Mamma Papà Papà Papà
Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
Altre disposizioni:
Si confermano le precedenti indicazioni in tema di vacanze:
- metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di
Capodanno;
- metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il
30.05. di ogni anno;
- festa del papà e della mamma e compleanno dei genitori con il festeggiato a prescindere dal turno di responsabilità”).
Va confermata alla madre l'assegnazione della casa familiare sita alla via Guido Piovene n. 5 in
Bassano del Grappa, anche se di proprietà esclusiva di , unica parte gravata della relativa rata CP_1 di mutuo, in considerazione del fatto che per il periodo invernale ella giova, nella seconda settimana, di una giornata in più con la figlia, ciò che giustifica il provvedimento richiesto.
Quanto invece alle questioni economiche va rilevato quanto segue.
La produzione degli estratti conto (cfr. docc. 66, 67 e 68 ; doc. 57 e della documentazione CP_1 Pt_1 reddituale degli ultimi anni 2023 e 2024 (cfr. docc. 69 e 70 ; docc. 55 e 56 consente di CP_1 Pt_1 individuare la situazione reddituale che segue.
Anzitutto va evidenziato che non ha prodotto per intero la dichiarazione dei redditi riferita Pt_1 all'anno 2022, posto che la documentazione versata in atti è incompleta (cfr. doc. 37 è presente Pt_1 solo la prima pagina), mentre da quella prodotta da , sempre riferita all'anno 2022, risulta un CP_1 reddito imponibile di euro 43.824,00 cui va aggiunto un credito d'imposta (poiché le ritenute superano l'imposta netta) di euro 567,00, che diviso dodici mensilità è pari ad euro 3.699,25 euro al mese (cfr. pagina 11 di 14 doc. 3 ). CP_1
Successivamente, nel 2023 ha conseguito un reddito imponibile di euro 44.360,00 maturando Pt_1 un credito d'imposta (supra) di euro 473,00, che corrisponde ad uno stipendio netto per dodici mensilità pari ad euro 3.736,00 (cfr. doc. 55 mentre nel 2024 ha conseguito un reddito medio Pt_1 mensile di euro 2.757,96 (che si ottiene sommando gli stipendi percepiti risultanti dagli estratti conto – tot. 33.95,57 - diviso dodici mensilità: doc. 57 . Invece, nel 2023 ha conseguito un Pt_1 CP_1 reddito imponibile di euro 46.317,00 maturando un credito d'imposta di euro 2.207,00 (supra: le ritenute superano l'imposta netta), che corrisponde ad uno stipendio netto per dodici mensilità pari ad euro 4.043,66 (cfr. doc. 70 ) mentre nel 2024 ha conseguito un reddito medio mensile di euro CP_1
2.789,25 (che si ottiene sommando gli stipendi percepiti risultati dagli estratti conto – tot. 33.471,12 - diviso dodici mensilità: doc. 67 ). CP_1
Va tuttavia considerato che risulta gravata di un finanziamento di euro 83,00 mensili mentre Pt_1
risulta gravato del pagamento del mutuo della casa familiare per euro 556,30 al mese oltre al CP_1 finanziamento di euro 281,00 per l'autovettura. Non solo. Va altresì considerato che beneficia Pt_1 dell'assegnazione della familiare mentre è gravato necessariamente dell'ulteriore spesa CP_1 abitativa pari, a far data da febbraio 2024, ad euro 650,00 al mese (cfr. doc. 45 ). CP_1
Ne discende allora che, a ben vedere, la situazione reddituale delle parti appare sperequata a favore di nel biennio 2023-2024 (in effetti, non viene tenuta in considerazione l'annualità del 2022 Pt_1 poiché non è stata prodotta la documentazione reddituale rilevante, nonostante l'ordine del Giudice disposto con ordinanza del 18/12/2024). In effetti, in detto biennio, ha dimostrato una Pt_1 disponibilità mensile netta media di euro 3.163,50, al netto del finanziamento (= euro 3.246,50 è la media calcolata dai dati supra per il biennio 2023-2024 – euro 83,00) mentre ha dimostrato CP_1 una disponibilità patrimoniale mensile media netta ben inferiore, pari ad euro 1.929,15, al netto del canone di locazione, della rata del mutuo e del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura (= euro
3.416,45 è la media calcolata dai dati supra per il biennio 2023-2024 – euro 556,00 – euro 281,00 – euro 650,00).
Ritiene pertanto il Tribunale, tenuto conto del tempo di frequentazione della figlia minore con entrambi i genitori, tempo nella sostanza pressoché paritetico anche durante il periodo invernale (scolastico), che non sussistono i presupposti per provvedere nel senso di un assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore della madre nell'interesse della minore;
al contrario, la situazione economico reddituale delle parti ed il calendario visite recepito dalla consulenza tecnica d'ufficio impongono di disporre un mantenimento diretto di da parte dei genitori, oltre alla ripartizione in misura eguale delle spese Per_1 straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale e dell'assegno unico previsto, alla luce del pagina 12 di 14 regime di collocamento prescelto.
L'assegno di mantenimento disposto con provvedimento provvisorio del 6/1/2024 in favore di Pt_1
e a carico di va allora revocato. CP_1
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti perché reciprocamente soccombenti.
è soccombente rispetto alla domanda volta al conseguimento di un assegno di mantenimento e Pt_1 di tempi di frequentazione maggiori con la figlia;
è soccombente rispetto alla domanda di CP_1 assegnazione della casa familiare, una delle questioni di maggior contrasto tra le parti sin dal ricorso introduttivo. Va respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte attrice, considerato che non ne sono emersi i presupposti in corso di causa, alla luce delle risultanze istruttorie e del conseguente esito della decisione. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico delle parti in pari quota ciascuno nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. AFFIDA la minore ad entrambi i genitori in modo condiviso. Persona_2
2. ASSEGNA la casa familiare sita in via Guido Piovene n. 5 a Bassano del Grappa a Parte_1 che ivi vivrà con la figlia.
[...]
3. DISPONE che la figlia possa frequentare i genitori in modo paritetico d'estate e pressoché paritetico d'inverno, secondo il seguente calendario:
(i) per il periodo estivo:
- dal lunedì al venerdì in capo ad un genitore e dal venerdì al lunedì con l'altro, il tutto alternato nelle settimane;
(ii) per il periodo invernale (coincidente con la frequentazione scolastica):
- per la prima settimana: lunedì e martedì con la madre fino ad accompagnamento a scuola al mercoledì mattina, mercoledì con il padre fino ad accompagnamento a scuola il giovedì mattina, giovedì con la madre fino ad accompagnamento a scuola il venerdì mattina e weekend con il padre fino alla domenica sera ad ore 21.00; per la seconda settimana: lunedì e martedì con la madre fino ad accompagnamento a scuola il mercoledì mattina, mercoledì e giovedì con il padre fino ad accompagnamento a scuola il venerdì mattina e weekend con la madre fino ad accompagnamento a scuola il lunedì mattina, e così:
Lun Mart Merc Giov Ven Sab Dom
Mamma Mamma Papà Mamma Papà Papà Papà
Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma pagina 13 di 14 (iii) per i periodi di vacanza e festività:
- metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di
Capodanno;
- metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30.05. di ogni anno;
- Festa del Papà e della Mamma e compleanno dei genitori con il festeggiato a prescindere dal turno di responsabilità.
4. REVOCA l'assegno di mantenimento per la prole di euro 300,00 posto a carico di CP_1
ed in favore di .
[...] Parte_1
5. DISPONE il mantenimento diretto della minore a carico dei genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale.
6. DISPONE che l'assegno unico per la prole sia ripartito in misura eguale tra le parti.
7. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
8. PONE definitivamente a carico delle parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in pari quota nei rapporti interni.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 07/10/2025.
Il Giudice est.
FR GR
Il Presidente
EL SO
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EL SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. FR GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4084/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RR TR AL elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv.
RR TR AL
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORTORELLA Controparte_1 C.F._2
DI e dell'avv. BUZZOLA PATRIZIA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. TORTORELLA DI
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice: “1) Affidarsi la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1 quali assumeranno di comune accordo le decisioni maggiormente significative per la bambina congiuntamente, disgiuntamente quelle relative alla ordinaria amministrazione ed alla quotidianità;
2) Confermarsi il già disposto collocamento di con la mamma, nella casa ex famigliare di Per_1
Bassano alla via Guido Piovene n.5; pagina 1 di 14 3) Confermarsi la già disposta assegnazione della casa famigliare, completa degli arredi e corredi nonché delle pertinenze, sita in Bassano alla via Guido Piovene n.5, di proprietà esclusiva del padre, alla madre di , che ivi continuerà a vivere con la figlia, che, pure ivi avrà la residenza;
Per_1
4) Porre a carico del padre il pagamento, a titolo di assegno di mantenimento ordinario in favore della figlia minore, della somma di €500 mensili, o anche della diversa somma che il Tribunale riterrà congrua, e comunque non inferiore all'assegno stabilito in via provvisoria, pari ad €300 mensili, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat famiglie, oltre al rimborso o pagamento diretto, in favore della madre, del 50% delle spese straordinarie affrontate ed affrontande per la minore, come individuate e disciplinate dal protocollo vicentino adottato nell'ottobre 2017;
5) Disporre che l'AUU erogato dall'INPS sia attribuito nella misura del 100% alla sola madre;
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé : Per_1 durante il periodo scolastico, dall'inizio dell'anno scolastico e sino alla sua fine: a weekend alterni, dal venerdì sera alle 18 e sino alla domenica sera alle ore 20, curando di riaccompagnare dalla Per_1 mamma e di farle svolgere i compiti;
un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì, dall'uscita di scuola e sino al giovedì mattina, curando di portare a scuola;
una settimana durante le vacanze Per_1 natalizie alternando Natale e Capodanno;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni;
il giorno della festa del papà, curando di fare trascorrere il giorno della festa della mamma con la madre, e, ad anni alterni, il giorno del compleanno di;
per due settimane non consecutive durante le ferie estive, Per_1 alternando di anno in anno con la madre la seconda settimana di agosto l'uno e la terza l'altro genitore, salvo diversi accordi;
durante il periodo estivo, dalla fine della scuola e sino all'inizio dell'anno scolastico successivo: per la prima settimana: dal lunedì dall'uscita dei centri estivi e sino al mercoledì mattino, e dal venerdì dall'uscita dei centri estivi e sino al lunedì mattino successivo, curando di ivi accompagnarla al mattino;
la seconda settimana: dal mercoledì pomeriggio, dall'uscita dai centri estivi e sino al venerdì mattino, curando di ivi riaccompagnarla, e così di seguito, consentendo l'alternanza dei week end tra i genitori e la continuità e proficuità dei rapporti tra i genitori e la figlioletta, secondo quanto suggerito dalla CTU, salvo diversa eventuale determina del Tribunale;
7) Condannarsi, ai sensi dell'art.116 cpc e 96 cpc il sig. al pagamento del risarcimento del CP_1 danno per il comportamento processuale tenuto nel corso del giudizio, che si quantifica in €5.000 o nella diversa, anche maggiore, somma che il Tribunale riterrà congrua;
8) Con vittoria di competenze e spese di lite”.
Conclusioni di parte convenuta: “1) assegnare l'abitazione familiare sita in Bassano del Grappa Via pagina 2 di 14 Piovene 5, con i suoi arredi e corredi, al convenuto il quale ne è esclusivo proprietario Controparte_1 assegnando alla SI TT termine congruo per rilasciare la casa portando con Parte_1 sé i propri effetti personali.
1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori prevedendo tempi paritetici di Persona_2 permanenza della stessa presso i due genitori e precisamente prevedere -in aderenza a quanto suggerito dal CTU- che la figlia minore stia con ciascun genitore secondo il seguente schema di Per_1 frequentazione: durante il periodo di frequenza scolastica:
a settimane alterne:
con il papà dal mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15:00 prelevandola dalla mamma allorquando non abbia frequentato le lezioni) al venerdì mattina allorquando egli la riaccompagnerà a scuola (o dalla mamma entro le 9:00 qualora non debba attendere alle lezioni) oppure
con il papà dal mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15:00 prelevandola dalla mamma allorquando non abbia frequentato le lezioni) al giovedì mattina allorquando egli la riaccompagnerà a scuola (o dalla mamma entro le 9:00 qualora non debba attendere alle lezioni) e dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15:00 prelevandola dalla mamma allorquando non abbia frequentato le lezioni) al lunedì mattina allorquando egli la riaccompagnerà a scuola (o dalla mamma entro le
9:00 qualora non debba attendere alle lezioni); durante il periodo estivo di sospensione della frequenza scolastica:
a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 16:00 e fino alle 16:00 del venerdì successivo con un genitore e viceversa con l'altro per la successiva settimana, con la precisazione che, durante il periodo in cui è impegnata nella frequentazione dei centri estivi, sarà accompagnata Per_1 presso la sede del centro il venerdì mattina dal genitore con il quale ha trascorso la notte precedente per essere da lì ripresa dall'altro genitore che trascorrerà con lei la successiva settimana. ed inoltre:
- sette giorni durante le vacanze di Natale comprendenti, ad anni alterni dal 25 dicembre alla mattina del primo dell'anno o il giorno di Natale e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- quindici giorni durante le vacanze estive in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno;
- tre giorni durante le vacanze di Pasqua comprendenti ad anni alterni il giorno e la notte di Pasqua o il giorno e la notte del Lunedì dell'Angelo;
- in occasione dei compleanni di , nonché di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, Per_1 gare sportive, e in tutti gli altri eventi che vedono la figlia in qualche modo protagonista, la minore pagina 3 di 14 starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno;
in deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno e la notte del di lei compleanno
e d il giorno e la notte della festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno e la notte del di lui compleanno ed il giorno e la notte della festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
2) Quanto al mantenimento di i genitori provvederanno alle spese ordinarie di vitto e di alloggio Per_1 con le modalità dirette nei rispettivi periodi di competenza, nonché suddivideranno in ragione del 50% tutte le altre spese straordinarie come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
3) Porre a carico del Sig. , e solo qualora ad egli assegnata l'abitazione familiare, di CP_1 corrispondere alla SI a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della figlia, Pt_1
l'importo mensile di 200 euro, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni del c.t.u..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/8/2023 adiva l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di regolamentare il regime di affidamento e collocamento della figlia minore Persona_2 nata il [...] dalla relazione con , alle condizioni ivi rassegnate. Controparte_1
Rappresentava l'attrice: (i) di aver intrapreso una relazione sentimentale e convivenza more uxorio con il convenuto ultradecennale nella casa di proprietà esclusiva di costui sita in Bassano del Grappa alla via Guido Piovene n. 5; (ii) che dalla loro unione era nata nel 2015, assai prematuramente e di soli 660 grammi, la figlia affetta da broncospasmo polmonare e munita di certificazione per disturbo Per_1 dell'apprendimento (DSA), iscritta al terzo anno dell'istituto primario privato parificato Persona_3 di Bassano del Grappa;
(iii) che, complici gli orari di lavori flessibili e la possibilità di
[...] usufruire dello smart working, la madre si era sempre unicamente presa cura della minore;
(iv) che
, nonostante nutrisse certamente sentimenti di amore per la figlia, non aveva mai contribuito al CP_1 mantenimento della stessa secondo il criterio di proporzionalità previsto dalla legge: non pagava la retta scolastica, non pagava la frequenza alle attività sportive se non per il nuoto di euro 35,00 mensili, non pagava la logopedista che aveva in cura la bambina;
(v) che messo a confronto con i suoi obblighi di padre, lamentava di non avere disponibilità economica, ciononostante si concedeva vacanze CP_1 costose con gli amici in località sciistiche;
(vi) che persino in un'occasione aveva prestato CP_1
5.000,00 euro a per l'acquisto di una autovettura, ma quest'ultima era poi stata costretta ad Pt_1 accendere un finanziamento per poter restituire il denaro;
(vii) che le condizioni economico reddituali delle parti erano del tutto sperequate a svantaggio di era impiegato tecnico di Pt_1 CP_1
pagina 4 di 14 settimo livello CCNL Industria Calzature presso l'azienda Asolo Alpinestar, con stipendio netto medio di euro 3.500,00 mentre era dipendente commerciale di percettrice di Pt_1 Controparte_2 un reddito mensile netto medio di euro 1.400-1.500,00, gravato da un finanziamento di euro 83,00 al mese;
(viii) che era tuttavia solita far fronte da sola alle spese per la bambina di euro 2.940,00 Pt_1 all'anno per la scuola, di euro 300,00 per libri scolastici, di euro 1.000,00 all'anno per la logopedista, oltre che subire i continui inviti di di lasciare la casa familiare insieme a (ix) che, in CP_1 Per_1 effetti, promuoveva ricorso urgente al Tribunale ex art. 473 bis 15 c.p.c. perché temeva che Pt_1
fosse in procinto di vendere casa, ragione per la quale in via indifferibile ed urgente chiedeva CP_1
l'assegnazione della casa familiare anche inaudita altera parte; (x) chiedeva così conclusivamente l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con assegnazione della casa familiare a sé quale Per_1 genitore convivente con la figlia minore;
chiedeva di ordinare a di rilasciare l'immobile e di CP_1 porre a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento per la figlia di euro 700,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie;
con diritti di visita padre – figlia a fine settimana alterni, oltre un pomeriggio infrasettimanale con pernotto ed accompagnamento a scuola il giorno successivo.
Con decreto del 10/8/2023 il Tribunale rigettava la istanza formulata ex art. 473 bis 15 c.p.c. dall'attrice reputandone insussistenti i presupposti e fissava udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21
c.p.c..
Con memoria depositata in data 27/10/2023 si costituiva in giudizio contestando la CP_1 ricostruzione operata ex adverso e rassegnando così conclusioni differenti.
Il convenuto rappresentava: (i) di essersi sempre preso cura della figlia minore partecipando agli Per_1 incontri scolastici con gli insegnanti e partecipando in pari misura con la madre alle spese necessarie per il sostegno della logopedista;
(ii) di essere solito trascorrere tempo di qualità con la figlia, concedendosi concerti, vacanze in montagna e al mare, sostenendone interamente le relative spese;
(iii) che invero era la madre della bambina ad aver sempre tenuto un atteggiamento distratto e poco attento nei confronti della cura e gestione quotidiana della minore;
(iv) che la situazione economico reddituale delle parti era ben diversa da quella tratteggiata da parte attrice: aveva ottenuto un sensibile Pt_1 aumento dello stipendio dal 2021, avendo cambiato mansione, percependo uno stipendio di 1.800,00 euro per 14 mensilità, usufruendo però di benefit aziendali quali l'autovettura e un servizio di welfare; di contro percepiva uno stipendio che per 13 mensilità era di euro 2.300,00 netti, ma era CP_1 gravato dal pagamento di un mutuo sulla casa familiare fino al 30/9/2041 di euro 556,30 al mese, oltre che dal pagamento di una rata per il finanziamento dell'auto di euro 300,00 al mese circa ed essere gravato di tutte le spese ed utenze legate alla casa familiare;
(v) che era in corso un sopralluogo presso l'abitazione da parte di un imbianchino al fine di provvedere alla ritinteggiatura dell'immobile: nessun pagina 5 di 14 tentativo di vedere l'immobile si stava consumando;
(vi) che dunque non sussistevano i presupposti per provvedere in via d'urgenza come richiesto ex adverso; (vii) che era ad avere un Pt_1 atteggiamento ostacolante e denigratorio nei propri confronti, anche in relazione al rapporto con la figlia;
(viii) che, alla luce di tutto quanto esposto, dovevano riconoscersi sussistenti i presupposti per l'affido condiviso e collocamento paritetico tra le parti della minore, con assegnazione della casa familiare al padre quale genitore convivente con e proprietario dell'immobile, con obbligo di Per_1 corrispondere alla madre per il mantenimento della figlia euro 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, ovvero nulla in caso di assegnazione dell'abitazione alla medesima.
A scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 21 dicembre 2023, il Tribunale con ordinanza del 6/1/2024 così decideva in via temporanea ed urgente:
“visto l'articolo 473bis.22 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità Per_1 genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, e la colloca presso il domicilio materno;
assegna alla madre la casa familiare affinché continui a viverci unitamente alla figlia minore;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore:
-un week end ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola o dalle ore 15.00 al lunedì quanto la riaccompagnerà a scuola o dalla madre alle ore 09.00;
- due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente martedì e giovedì, dall'uscita da scuola, alle ore
15.00 alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre alle ore 09.00;
- metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di
Capodanno;
- metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il
30.05. di ogni anno;
- festa del papà e compleanno del padre. determina il contributo dovuto dal padre alla madre per il mantenimento della figlia con la stessa conviventi nella misura di euro 300 mensili, da corrispondersi al domicilio del creditore, entro il giorno 10 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Vicenza;
rinvia per decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 27.02.24 ore 10.00”. pagina 6 di 14 Alla successiva udienza del 27 febbraio 2024 il Giudice concedeva termine per prova contraria rispetto alle produzioni documentali effettuate a ridosso dell'udienza dalle parti e rinviava l'udienza per ammissione prove.
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 19 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte, il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio psicologica al fine di individuare quale il miglior regime di affido, collocamento e visite per il genitore non collocatario rispetto alla figlia della coppia tenuto conto dell'accesa conflittualità tra le parti. Nominava all'uopo la dott.ssa Per_1 [...]
, previa rinuncia all'incarico della consulente inizialmente nominata dott.ssa . Per_4 Persona_5
L'ausiliario depositava la relazione peritale in data 1/10/2024 ed all'esito, con ordinanza del
18/12/2024 il Tribunale così decideva: “A parziale modifica dell'ordinanza provvisoria e urgente
6.1.2024, così provvede: stabilisce che il padre possa vedere la figlia un pomeriggio alla settimana, tendenzialmente al mercoledì, dall'uscita da scuola fino al mattino seguente e a fine settimana alternati, da venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, alle ore 21.
Fermo il resto;
rigetta le istanze istruttorie orali, non necessarie;
invita le parti a produrre le dichiarazioni dei redditi aggiornate (730 e non solo CUD) e gli estratti conto degli anni 2022, 2023 e 2024.
Rinvia la causa per la verifica della documentazione prodotta all'udienza del 25.3.2025, ore 10”.
Alla successiva udienza del 25 marzo 2025 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la remissione al Collegio assegnando a ritroso i massimi termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
A seguito dell'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Tribunale rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'affidamento di in via condivisa ai genitori, Per_1 come peraltro gli stessi sul punto concordemente concludono, con l'avvallo del consulente tecnico d'ufficio dott.ssa (cfr. relazione peritale dep. 1/10/2024). Persona_4
Resta invece controverso il regime del collocamento della minore, che la madre vorrebbe essere stabilito in via prevalente presso di sé mentre il padre vorrebbe essere stabilito in via paritaria tra i genitori.
Sul punto è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio psicologica cui il Tribunale, a fronte della pagina 7 di 14 rigorosa metodologia utilizzata, dell'elevato grado di competenza specifica dimostrato dall'ausiliario e della completezza dell'attività svolta (ascolto del minore, colloquio con le insegnanti, colloquio con la logopedista che segue colloquio con le rispettive famiglie d'origine delle parti e con i genitori, Per_1 in apertura ed in chiusura) non ha veramente ragione di discostarsi.
Vanno allora messe in evidenza quali le conclusioni raggiunte dalla dott.ssa all'esito di Per_4 quella che è stata una lunga e complessa indagine istruttoria, nell'ambito della quale le parti hanno continuato a dimostrare di essere coinvolte in un conflitto genitoriale particolarmente spiccato, posto che la psicologa nominata dal Tribunale ha comunque suggerito alla coppia di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. relazione peritale dep. 1/10/2024, p. 60 e ss.: “La situazione di cui ci si occupa vede due genitori unitisi sulla base di una conoscenza superficiale e scarsamente approfondita. Le vicissitudini della frequentazione, inizio relazione e arrivo della gravidanza, seppur cercata, sono elementi che di fatto si sono susseguiti in poco tempo. Tale aspetto non ha dato spazio ai due di giungere ad una adeguata elaborazione delle dinamiche personali e di coppia con una scarsa conoscenza reciproca. Le necessità della gravidanza, poi, tanto travagliata quanto emotivamente destabilizzante, finanche la gestione della nascita prematura della piccola, ha comprensibilmente assorbito la coppia nell'indispensabile accudimento della piccola togliendo ogni "linfa" alla relazione
a due.
Poggiando su basi non profonde, il progetto familiare si è sgretolato e la sig.ra ha deciso di Pt_1 interromperlo, nonostante il parere contrario del sig. , secondo il quale i due genitori avrebbero CP_1 dovuto proseguire nella convivenza rappresentando una situazione in cui detto progetto si sarebbe dovuto reggere più su questioni di principio che su questioni affettive ed emotive, quasi come se un minore non cogliesse la fragilità della relazione dei genitori e non ne uscisse influenzato. Egli, pertanto, ha subìto la scelta separativa della donna che non risulta ancora sufficientemente accettata, con tutte le implicazioni del caso”).
Ciò posto, pur avendo riscontrato in capo al padre una personalità con “tratti narcisistici nonchè aspetti di pretesa superiorità sull'altro, rispetto al quale egli si descrive come maggiormente adeguato ed accurato. Egli si pone minimizzando - se non in alcuni casi negando (vedi confronto sul periodo estivo)
- i problemi, pur di fatto presenti, e da qui la sua difficoltà a mettersi in discussione all'interno di un percorso personale e/o condiviso”, l'ausiliario ha comunque messo in luce che “non si rilevano elementi di franca psicopatologia in atto, con adeguato orientamento rispetto tempo, spazio e persona.
Assenti alterazioni della cognitività, del pensiero e della forma del ragionamento – ambito nel quale si rileva prevalentemente le citate rigidità e tendenza all'esternalizzazione delle responsabilità” (cfr. relazione peritale dep. 1/10/2024, p. 61). pagina 8 di 14 Quanto alla personalità della madre, l'ausiliario ha chiarito che ella “risulta esser stata da sempre molto responsabilizzata e abituata all'autonomia, aspetto confermato anche dai riferiti della famiglia
d'origine. Ella presenta poi un'adeguata riflessività ed adeguata capacità di introspezione, mostrando disponibilità a mettersi in discussione sia nell'individualità che nel rapporto di coppia. Ella mostra altresì un buon funzionamento sul piano emotivo ed un'apertura al dialogo, seppur riconoscendo
l'assunzione di un atteggiamento di chiusura e non comunicazione in alcune fasi della vita di coppia, da cui l'esito attuale. Evidente al riguardo come la situazione di conflitto attuale limiti anche da parte sua il dialogo da cui alcune cadute comunicative anche in capo alla signora stessa” (cfr. relazione peritale dep. 1/10/2024, p. 62).
Per quanto concerne invece la minore ed il suo rapporto con i genitori, la dott.ssa ha Per_4 evidenziato che riconosce “l'importanza ed il valore di entrambi i genitori, mostrando adeguato Per_1 stile di attaccamento (vedi test SAT) da cui l'aver potuto beneficiare di adeguate attenzioni affettive in corso di prima infanzia, mostrando una tendenza ad una maggior vicinanza alla madre (vedi test
PORT).
Ella mostra adeguato accesso alla sfera emotiva, con adeguato riconoscimento della differenziazione tra sè e il pensiero dell'altro e sensibile, attenta alle dinamiche familiari seppur restia nel confidarsi a terze persone. Mostra un buon coinvolgimento emotivo verso entrambi i genitori, seppur mostrando elementi di scarsa complicità affettiva (vedi chiamare il padre per nome) verso il padre” (cfr. relazione peritale dep. 1/10/2024, p. 63).
e sono stati reputati genitori complessivamente più che idonei ed accudenti nei Pt_1 CP_1 confronti della bambina, attenti ai suoi bisogni ed alle sue esigenze, sicché va certamente condivisa la conclusione rassegnata dalla dott.ssa in termini di frequentazione con i genitori paritetica Per_4
d'estate e pressoché paritetica pure d'inverno, secondo il calendario individuato nella relazione peritale.
In effetti, non va sottaciuto che per orientamento giurisprudenziale costante della Suprema Corte di
Cassazione, il collocamento paritetico del minore va preferito allorché non sussistano ragioni concrete che impongano di individuare il criterio della maternal preference quale maggiormente corrispondente all'interesse morale e materiale del figlio;
si intende dire, che il collocamento paritetico del minore va preferito ogni qual volta non vengano ravvisate in concreto ragioni per ritenere che il minore necessiti e tragga maggior giovamento da una maggiore frequentazione della madre e, contemporaneamente, da una minore frequentazione del padre (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/01/2025, n. 1486: “Posto che il giudice, quando provvede sui figli minori ai sensi dell'art. 337-ter c.c., deve tener conto del loro esclusivo interesse morale e materiale, al fine di attuare il loro diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la pagina 9 di 14 frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino sensibilmente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte, non adeguate alla specifica realtà familiare (nella specie, è stata cassata la decisione del giudice del reclamo, che, in virtù dell'astratto criterio della maternal preference, aveva sostituito il provvedimento provvisorio del giudice delegato, di collocamento paritetico, con quello del collocamento del minore presso la madre, con conseguente rilevante limitazione del diritto di visita del padre)”).
Con riferimento al caso di specie, va allora evidenziato, alla luce di tutto quanto già precedentemente sottolineato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio espletata, che non emergono ragioni che consentano di ritenere preferibile per una frequentazione nettamente maggiore in favore della Per_1 madre, pur essendo emerso che ella ha certamente rappresentato il punto di maggior riferimento nell'accudimento della minore;
al contrario, è stato provato in giudizio che la bambina condivide sentimenti di amore ed affetto per entrambe le parti, che riconosce come propri genitori alla pari con cui è solita trascorrere momenti di svago, vacanza e incombenze quotidiane.
Sicché va dato recepimento al calendario di visite e delle vacanze così come stilato in relazione peritale, che prevede una frequentazione paritetica per il periodo estivo (dal lunedì al venerdì con un genitore e dal venerdì al lunedì con l'altro genitore, a settimane alterne), peraltro già ampiamente sperimentata dalle parti in corso di causa, mentre una frequentazione pressoché paritetica per il periodo invernale-scolastico (per la prima settimana: lunedì e martedì con la madre fino ad accompagnamento a scuola al mercoledì mattina, mercoledì con il padre fino ad accompagnamento a scuola il giovedì mattina, giovedì con la madre fino ad accompagnamento a scuola il venerdì mattina e weekend con il padre fino alla domenica sera ad ore 21.00; per la seconda settimana: lunedì e martedì con la madre fino ad accompagnamento a scuola al mercoledì mattina, mercoledì e giovedì con il padre fino ad accompagnamento a scuola il venerdì mattina e weekend con la madre fino ad accompagnamento a scuola il lunedì mattina). Oltre alle vacanze di Natale e Pasqua a rotazione, un anno incluso il giorno di
Natale e un anno incluso il Capodanno, un anno incluso il giorno di Pasqua e un anno incluso il Lunedì dell'Angelo, due settimane anche non consecutive d'estate, da concordare entro il 30/5 e la Festa del
Papà e della Mamma con i rispettivi genitori, oltre ai giorni di compleanno di questi ultimi, a prescindere dai turni di responsabilità (cfr. relazione peritale dep. 1/10/2024, p. 64: “Per quel che concerne la frequentazione, a fronte delle esigenze di cura (logopedia) e di accudimento degli aspetti scolastici per le difficoltà in essere oltre che l'importanza di dare una continuità senza frammentazione dei tempi, si suggerisce una differenziazione per il periodo estivo e quello invernale.
Per il primo, risulta adeguata l'organizzazione sperimentata in corso di CTU ed attualmente seguita pagina 10 di 14 dai genitori, strutturata con una gestione dal lunedì al venerdì in capo ad un genitore e dal venerdì al lunedì con l'altro, il tutto alternato nelle settimane. Si suggerisce nel merito che la minore partecipi a centri estivi utili a garantire il confronto con il gruppo dei pari e la socializzazione / stimolazione attiva con i coetanei.
Per il periodo invernale, invece, si suggerisce di modificare quanto in atto in apertura delle attività di
CTU perchè frammentaria e confusiva per la minore. Si suggerisce in alternativa il seguente schema di frequentazione:
Lun Mart Merc Giov Ven Sab Dom
Mamma Mamma Papà Mamma Papà Papà Papà
Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
Altre disposizioni:
Si confermano le precedenti indicazioni in tema di vacanze:
- metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di
Capodanno;
- metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il
30.05. di ogni anno;
- festa del papà e della mamma e compleanno dei genitori con il festeggiato a prescindere dal turno di responsabilità”).
Va confermata alla madre l'assegnazione della casa familiare sita alla via Guido Piovene n. 5 in
Bassano del Grappa, anche se di proprietà esclusiva di , unica parte gravata della relativa rata CP_1 di mutuo, in considerazione del fatto che per il periodo invernale ella giova, nella seconda settimana, di una giornata in più con la figlia, ciò che giustifica il provvedimento richiesto.
Quanto invece alle questioni economiche va rilevato quanto segue.
La produzione degli estratti conto (cfr. docc. 66, 67 e 68 ; doc. 57 e della documentazione CP_1 Pt_1 reddituale degli ultimi anni 2023 e 2024 (cfr. docc. 69 e 70 ; docc. 55 e 56 consente di CP_1 Pt_1 individuare la situazione reddituale che segue.
Anzitutto va evidenziato che non ha prodotto per intero la dichiarazione dei redditi riferita Pt_1 all'anno 2022, posto che la documentazione versata in atti è incompleta (cfr. doc. 37 è presente Pt_1 solo la prima pagina), mentre da quella prodotta da , sempre riferita all'anno 2022, risulta un CP_1 reddito imponibile di euro 43.824,00 cui va aggiunto un credito d'imposta (poiché le ritenute superano l'imposta netta) di euro 567,00, che diviso dodici mensilità è pari ad euro 3.699,25 euro al mese (cfr. pagina 11 di 14 doc. 3 ). CP_1
Successivamente, nel 2023 ha conseguito un reddito imponibile di euro 44.360,00 maturando Pt_1 un credito d'imposta (supra) di euro 473,00, che corrisponde ad uno stipendio netto per dodici mensilità pari ad euro 3.736,00 (cfr. doc. 55 mentre nel 2024 ha conseguito un reddito medio Pt_1 mensile di euro 2.757,96 (che si ottiene sommando gli stipendi percepiti risultanti dagli estratti conto – tot. 33.95,57 - diviso dodici mensilità: doc. 57 . Invece, nel 2023 ha conseguito un Pt_1 CP_1 reddito imponibile di euro 46.317,00 maturando un credito d'imposta di euro 2.207,00 (supra: le ritenute superano l'imposta netta), che corrisponde ad uno stipendio netto per dodici mensilità pari ad euro 4.043,66 (cfr. doc. 70 ) mentre nel 2024 ha conseguito un reddito medio mensile di euro CP_1
2.789,25 (che si ottiene sommando gli stipendi percepiti risultati dagli estratti conto – tot. 33.471,12 - diviso dodici mensilità: doc. 67 ). CP_1
Va tuttavia considerato che risulta gravata di un finanziamento di euro 83,00 mensili mentre Pt_1
risulta gravato del pagamento del mutuo della casa familiare per euro 556,30 al mese oltre al CP_1 finanziamento di euro 281,00 per l'autovettura. Non solo. Va altresì considerato che beneficia Pt_1 dell'assegnazione della familiare mentre è gravato necessariamente dell'ulteriore spesa CP_1 abitativa pari, a far data da febbraio 2024, ad euro 650,00 al mese (cfr. doc. 45 ). CP_1
Ne discende allora che, a ben vedere, la situazione reddituale delle parti appare sperequata a favore di nel biennio 2023-2024 (in effetti, non viene tenuta in considerazione l'annualità del 2022 Pt_1 poiché non è stata prodotta la documentazione reddituale rilevante, nonostante l'ordine del Giudice disposto con ordinanza del 18/12/2024). In effetti, in detto biennio, ha dimostrato una Pt_1 disponibilità mensile netta media di euro 3.163,50, al netto del finanziamento (= euro 3.246,50 è la media calcolata dai dati supra per il biennio 2023-2024 – euro 83,00) mentre ha dimostrato CP_1 una disponibilità patrimoniale mensile media netta ben inferiore, pari ad euro 1.929,15, al netto del canone di locazione, della rata del mutuo e del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura (= euro
3.416,45 è la media calcolata dai dati supra per il biennio 2023-2024 – euro 556,00 – euro 281,00 – euro 650,00).
Ritiene pertanto il Tribunale, tenuto conto del tempo di frequentazione della figlia minore con entrambi i genitori, tempo nella sostanza pressoché paritetico anche durante il periodo invernale (scolastico), che non sussistono i presupposti per provvedere nel senso di un assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore della madre nell'interesse della minore;
al contrario, la situazione economico reddituale delle parti ed il calendario visite recepito dalla consulenza tecnica d'ufficio impongono di disporre un mantenimento diretto di da parte dei genitori, oltre alla ripartizione in misura eguale delle spese Per_1 straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale e dell'assegno unico previsto, alla luce del pagina 12 di 14 regime di collocamento prescelto.
L'assegno di mantenimento disposto con provvedimento provvisorio del 6/1/2024 in favore di Pt_1
e a carico di va allora revocato. CP_1
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti perché reciprocamente soccombenti.
è soccombente rispetto alla domanda volta al conseguimento di un assegno di mantenimento e Pt_1 di tempi di frequentazione maggiori con la figlia;
è soccombente rispetto alla domanda di CP_1 assegnazione della casa familiare, una delle questioni di maggior contrasto tra le parti sin dal ricorso introduttivo. Va respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte attrice, considerato che non ne sono emersi i presupposti in corso di causa, alla luce delle risultanze istruttorie e del conseguente esito della decisione. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico delle parti in pari quota ciascuno nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. AFFIDA la minore ad entrambi i genitori in modo condiviso. Persona_2
2. ASSEGNA la casa familiare sita in via Guido Piovene n. 5 a Bassano del Grappa a Parte_1 che ivi vivrà con la figlia.
[...]
3. DISPONE che la figlia possa frequentare i genitori in modo paritetico d'estate e pressoché paritetico d'inverno, secondo il seguente calendario:
(i) per il periodo estivo:
- dal lunedì al venerdì in capo ad un genitore e dal venerdì al lunedì con l'altro, il tutto alternato nelle settimane;
(ii) per il periodo invernale (coincidente con la frequentazione scolastica):
- per la prima settimana: lunedì e martedì con la madre fino ad accompagnamento a scuola al mercoledì mattina, mercoledì con il padre fino ad accompagnamento a scuola il giovedì mattina, giovedì con la madre fino ad accompagnamento a scuola il venerdì mattina e weekend con il padre fino alla domenica sera ad ore 21.00; per la seconda settimana: lunedì e martedì con la madre fino ad accompagnamento a scuola il mercoledì mattina, mercoledì e giovedì con il padre fino ad accompagnamento a scuola il venerdì mattina e weekend con la madre fino ad accompagnamento a scuola il lunedì mattina, e così:
Lun Mart Merc Giov Ven Sab Dom
Mamma Mamma Papà Mamma Papà Papà Papà
Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma pagina 13 di 14 (iii) per i periodi di vacanza e festività:
- metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di
Capodanno;
- metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30.05. di ogni anno;
- Festa del Papà e della Mamma e compleanno dei genitori con il festeggiato a prescindere dal turno di responsabilità.
4. REVOCA l'assegno di mantenimento per la prole di euro 300,00 posto a carico di CP_1
ed in favore di .
[...] Parte_1
5. DISPONE il mantenimento diretto della minore a carico dei genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale.
6. DISPONE che l'assegno unico per la prole sia ripartito in misura eguale tra le parti.
7. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
8. PONE definitivamente a carico delle parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in pari quota nei rapporti interni.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 07/10/2025.
Il Giudice est.
FR GR
Il Presidente
EL SO
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