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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/12/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1196/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1196/2022, promossa da
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, p.zza A. De Parte_1 C.F._1
Gasperi n. 23; rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ettore Sipoli, giusta procura in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), (C.F Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 CP_5
), (C.F. ), C.F._6 Controparte_6 C.F._7 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_7 C.F._8 CP_8
), (C.F. , C.F._9 CP_9 C.F._10 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._11 Parte_3
, tutti elett.te domiciliati a Crotone, via Pastificio n. 1; rappresentati C.F._12
e difesi dagli Avv.ti Giulia Fraioli e Marco De Meo, giusta procura in CP_2 atti;
CONVENUTI
OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO AVENTE AD OGGETTO DOMANDA DI ACCERTAMENTO
USUCAPIONE E DOMANDA RICONVENZIONALE DI RILASCIO.
Conclusioni
All'udienza del 27.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata introitata per la decisione.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in fata 22.06.2022, Pt_1
ha riassunto, ai sensi degli artt. 354 c.p.c. e 126 disp. att. c.p.c., il giudizio di
[...] accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo di usucapione del fondo censito al catasto terreni del comune di Crotone al foglio di mappa 45/F part.lla n. 34, intestato agli odierni convenuti.
Invero, con sentenza n. 759/2005, emessa in data 20.09.2005 all'esito del giudizio n.
727/2002 r.g.a.c., il Tribunale di Crotone, rigettando la domanda di rilascio spiegata in via principale dall'allora attrice aveva accolto la domanda di cui all'art. 1158 CP_8
c.c. avanzata dal nel successivo giudizio iscritto al n. 1863/2002 e riunito a quello Pt_1 principale di più risalente iscrizione a ruolo.
Con sentenza n. 885/2017, emessa in data 15.05.2017, la Corte di Appello di Catanzaro, dichiarato inammissibile il gravame interposto dall'originaria attrice e da taluni cointestatari del fondo (i.e. e CP_9 Parte_2 [...]
ritualmente citati nel giudizio di primo grado, ha tuttavia dichiarato nulla la Pt_3 sentenza impugnata per omessa rituale istaurazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari (ossia, Controparte_7 Controparte_1 CP_2
.
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Tale pronuncia è divenuta definitiva per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avanzato sia dal , in via principale, che dai Pt_1 comproprietari del terreno, in via incidentale (cfr. sentenza n. 11061 del 2022 pubblicata dalla S.C., sez. II, in data 05.04.2022, da cui riprende a decorrere il termine interrotto di cui all'art. 354 comma 2 c.p.c.).
Insistendo, quindi, nell'accoglimento della propria domanda, l'odierno attore in riassunzione ha così concluso:
«1) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno originariamente distinto nel catasto terreni del comune di Crotone al foglio 45, particella 34 ed attualmente identificato al foglio 45, particelle n.
-2- 2159, 2160, 2347, 4334, 4917, 4918, 4919, 4957 e 4958 a favore dell'attore, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e ininterrotto per oltre 20 anni
e conseguentemente ordinarne il rilascio nei confronti di chiunque lo possiede o detiene illegittimamente;
2) ordinare altresì al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione in favore del medesimo attore;
3) con vittoria di spese competenze ed onorari di causa».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono tempestivamente costituiti in giudizio gli attuali cointestatari dell'immobile per cui è causa, eccependo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al rilascio del terreno, oltre al risarcimento del danno per occupazione abusiva.
Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via pregiudiziale dichiarare la improcedibilità della domanda formulata da parte attrice per il mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria;
2) in via subordinata alla eccezione di cui al punto 1), rigettare integralmente la domanda di accertamento di intervenuta usucapione dell'appezzamento di terreno sito in agro di Crotone, via per Capocolonna, originariamente iscritto in catasto alla partita 7682, foglio di mappa 45/F, p.lla
34, in loc. "Gramata", ed attualmente identificato al foglio 45, p.lle n.2159, 21609, 2347, 4334,
4917, 49189, 4919, 4957 e 4958, proposta dal Sig. nei confronti degli odierni convenuti in Pt_1 quando infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, priva di idoneo supporto probatorio;
3) accertare e dichiarare l'occupazione abusiva e senza titolo da parte del Sig. Pt_1 dell'appezzamento di terreno sito in agro di Crotone, via per Capocolonna, iscritto in catasto alla partita 7682, foglio di mappa 45/F, p.lla 34, in loc. "Gramata" per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare al Sig. il rilascio del bene in favore degli appellanti e condannare, Pt_1 altresì, lo stesso al pagamento di un'indennità da computarsi in ragione del valore locativo mensile del bene nonché del luogo ove lo stesso trovasi ubicato e delle condizioni al momento del rilascio;
4) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare la trascrizione della sentenza n.759/2005 del Tribunale di Crotone;
5) con vittoria delle spese, competenze e onorari di giudizio, oltre accessori come per legge».
3. - Integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010
(cfr. verbale di mediazione del 21.02.2023, attestante la partecipazione di entrambe le parti al relativo procedimento) ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 27.11.2025 la causa è stata posta in decisione con rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Con riguardo alla domanda attorea va in questa sede ribadito che “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la
-3- prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cass., sez. II, 6.08.2004 n. 15145).
2.1. - In particolare, elementi costitutivi dell'acquisto della proprietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. sono il possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto.
Il potere di fatto sulla cosa deve sostanziarsi in un comportamento inequivocabilmente inteso ad esercitare sulla res una signorìa corrispondente a quella del titolare del diritto dominicale.
Detto potere deve consistere nel pacifico godimento del bene determinato dal comportamento acquiescente e dismissivo del proprietario;
essere pubblico, ossia acquistato in modo non clandestino ovvero a clandestinità terminata.
Perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale è poi necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitarlo per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge
(cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 10.07.2007 n. 15446; Cass. civ., Sez. II, 09.08.2001 n. 11000; Cass civ., Sez. II, 18.01.2001 n. 708).
La continuità del possesso postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità, alla destinazione della cosa idonei a palesare un'indiscussa e piena signorìa di fatto sulla cosa stessa (cfr. Cass. civ., sez. II, 06.08.2004 n. 15145).
Il giudizio sulla pienezza ed esclusività del potere esercitato in misura tale da rendere il possesso univoco ed idoneo al compimento della prescrizione acquisitiva è rimesso al giudice di merito, il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. civ., Sez. II,
26.01.2004, n. 1317).
2.2. - Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, individuato nell'animus possidendi.
Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (cfr. Cass. civ. Sez. II, 06.05.2014, n. 9671; Cass. civ. Sez. II, 09.09.2002, n. 13082;
Cass. civ. Sez. II, 21.12.1999, n. 14368; Cass. civ. Sez. II, 29.01.1999, n. 815; App. Roma Sez.
IV, 29.10.2002).
2.3. - Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
Conseguentemente, la parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo a tal fine sufficiente una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cass. 21837/18).
-4- Difatti, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr. Cass., Sez. II, sentenza del 30.08.2017 n. 20539). Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
2.4. - Sempre in materia di prova, si è sostenuto che la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem (cfr. Tribunale Lucca Sez. I, 13.05.2016; Tribunale
Benevento, 9.01.2019 n. 20; cfr. anche Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593, secondo cui "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione").
Su questa scia, neppure la coltivazione del fondo è sufficiente, in quanto "la circostanza di aver coltivato un terreno e di aver eseguito dei lavori sullo stesso non dimostra con certezza
l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui" (cfr. Cass, sez. II, 29.07.2013 n. 18215;
Cass., sez. II, 26.04.2011 n. 9325).
2.5. - In buona sostanza, quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni.
-5- Inoltre, ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario (cfr.
Cass. 10.7.2007 n. 15446).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessario la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr., ex multis, Cass. 18.2.1999
n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863).
Non sono al riguardo sufficienti meri atti di gestione espressamente consentiti dal proprietario o anche solo tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11.8.2005 n. 16841).
3. - Tanto precisato in termini generali, nella specie il predetto onere di allegazione e prova non può ritenersi compiutamente assolto.
Invero, premesso che non risulta né documentalmente prodotto né quantomeno trascritto nella comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. l'originario atto introduttivo del presente giudizio, iscritto al n. 1863/2002 r.g.a.c., non risultano allegate né tantomeno provate, prima del maturare delle rigide preclusioni assertive e probatorie – dovendo comunque precisarsi che può essere oggetto di prova solo ciò che è stato tempestivamente dedotto dalla parte gravate dal relativo onere – circostanze decisive, tra le quali, in particolare, il momento a partire dal quale l'odierno attore avrebbe esercitato un possesso utile ai fini della c.d. prescrizione acquisitiva e l'esatta estensione della porzione di fondo che sarebbe stata posseduta uti dominus (cfr. atto di riassunzione, del tutto privo di riferimenti sul punto;
cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ove è genericamente asserito che «l'istante possiede, unitamente ai propria danti causa, da oltre 60 anni
l'appezzamento di terreno sito nel comune di Crotone, loc. Gramata, originariamente distinto nel catasto terreni del comune di Crotone al foglio 45, particella 34 ed attualmente identificato al foglio
45, particelle nn. 2159, 2160, 2347, 4334, 4917, 4918, 4919, 4957 e 4958», senza tuttavia chiarire “a partire da quale momento”, in “quale occasione”, in “quali circostanze”, a
“quale titolo” e con quali “modalità” sarebbe stata ab origine esercitata, in via esclusiva, su una porzione del fondo per cui è causa una signorìa corrispondente a quella facente capo al proprietario, non essendo sufficiente la generica asserzione di «aver curato nei decenni la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzandovi recinzioni munite di cancelli con lucchetti, manufatti di varia natura, collocandovi roulottes»).
-6- Incombe poi sempre su parte attrice l'onere di depositare copia ex art. 76 disp. att.
c.p.c. di atti processuali di altri procedimenti, quale quello del “merito” possessorio, asseritamente concluso con sentenza passata in giudicato.
D'altronde, nella stessa ordinanza possessoria emessa dal Tribunale di Crotone in data 11.11.2002 si dà atto che l'istruttoria allora espletata – avente natura comunque sommaria, tramite l'escussione di meri “informatori” (sentiti, peraltro, senza aver prestato alcuna “formula di impegno” ex art. 251 c.p.c.: cfr. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) – non ha consentito di acclarare con esattezza il dies a quo del possesso abusivamente esercitato dal (cfr. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 Pt_1
n. 2 c.p.c.: «a prescindere dall'epoca in cui possa essere avvenuta l'occupazione abusiva e
l'apposizione del cancello in ferro»), né può attribuirsi decisivo rilievo in questa sede alle ulteriori considerazioni espresse dal Giudicante all'esito di quella fase interinale, essendo il relativo sindacato limitato al solo accertamento del rispetto del termine di decadenza di
«un anno» dal sofferto spoglio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1168 c.c.
In ogni caso, premesso che la mera “presenza sui luoghi” non è di per sé sufficiente ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva (ben potendo essere stata anche solo
“tollerata” dai legittimi proprietari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1144 c.c.), non è neppure certa l'esatta allocazione delle opere visibili asseritamente realizzate dall'attore ed in che misura, estensione ed entità le stesse insistessero sul fondo cointestato ai convenuti (cfr. dichiarazioni rese nel procedimento sommario iscritto al n.r.g. 626/2002 da
«preciso che negli anni '85 e '95 non vi era recinzione, ma solo una baracca, la CP_10 recinzione venne apposta negli anni '93-95 quando fu realizzata la muratura [ndr., quindi, comunque, in epoca insufficiente ai fini della maturazione del termine ventennale di cui all'art.
1158 c.c., essendo stato proposto dalla comproprietaria ricorso possessorio1 nel CP_8
2002]»; da «Intorno al 1987 circa avevo notato sul terreno una roulotte ed Testimone_1 un piccolo recinto, credo in legno, all'entrata era sicuramente in legno, e non ricordo con esattezza gli altri lati. [ndr., In ogni caso] non sono in grado di quantificare le distanze o le dimensioni della parte recintata»; da la quale, oltre a non avere meglio identificato la CP_11 recinzione di cui trattasi né il relativo autore, ha comunque ammesso che «non so precisare la quantità di terreno recintato»; da (amico di vecchia data del Persona_1
): «l'estensione delle parte recintata non sono in grado di quantificarla»; da Pt_1 Per_2
(madre dell'odierno attore): «Nel '62 è stato comprato quel terreno oggetto di causa
[...]
[n.m.i.] e poi è stato recintato in legno con un cancelletto in legno al fine di non far uscire i bambini fuori, ed una catena. Dopo qualche anno abbiamo costruito una casetta di due stanze ed una veranda in muratura… preciso che il terreno [n.m.i.] è stato acquistato da un certo sig. CP_6
-7- [n.m.i.] e non ricordo il cognome. Il terreno [n.m.i.] è stato comprato da mio marito e non so quanto fosse la sua esatta estensione»).
Non appare poi dirimente la documentazione comprovante la richiesta di nulla osta alla Capitaneria di Porto ex art. 55 codice della navigazione, sia perché trattasi di circostanza fattuale mai dedotta nel rispetto delle preclusioni assertive (cfr. comparsa in riassunzione e memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), sia perché non sembra la stessa riferirsi alla porzione di terreno per cui è causa.
Certamente inconferenti sono poi gli ulteriori documenti allegati alla memoria istruttoria di parte attrice, perché successivi all'originaria sentenza n. 759/2005, emessa dal
Tribunale di Crotone in data 20.09.2005 (cfr. doc. 5 – fattura per erogazione di energia elettrica emessa in data 11.06.2023; doc. 6 – diffida al Comune di Crotone del 13.04.2026; doc. 14 – fattura el 03.02.2023). Per_3
Se tanto è, quindi, già di per sé sufficiente ai fini del rigetto della domanda, solo per ragioni di completezza espositiva è appena il caso di rilevare – anche solo con valenza indiziaria – che:
a) in data del 10.01.1995 veniva certificato dal Direttore dell'Ufficio del Registro del
Comune di Crotone lo stato dei luoghi senza che fosse in alcun modo riscontrato alcun possesso esercitato sul fondo dall'odierno attore e risultando, anzi, attestata la realizzazione di manufatti ed opere divisorie da parte dei proprietari (cfr. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte convenuta: «Descrizione del bene e motivazione dell'accertamento:
Trattasi di terreno ubicato nella immediata periferia di Crotone, compreso tra la strada per capocolonna e il mare, individuato nel N.C.T. sul foglio di mappa n. 45/f, p.lle 34 e 541 di ha
2.02.17, partita catastale 6054. Detto terreno, pur non avendo i requisiti di edificabilità in quanto direttamente addossato al demanio marittimo, risulta molto appetibile per la sua particolare posizione. Sulla particella n. 541, recintata in parte con muretti di tufo ed in parte con muretti e reti metalliche esistono per l'intera superficie due campi da tennis con annesso spogliatoio di circa mq 65 e muratura ordinaria ed in cattivo stato di conservazione. Sulla particella 34, ricoperta in parte da pineta di età avanzata, in parte da alberi di eucaliptus e altra parte costituita da terreno libero, esiste un ampio spazio recintato con rete metallica utilizzato per "pizzeria" con all'interno piccoli manufatti, in cattivo stato, costruiti con materiali di facile rimozione confinante con la pizzeria, altro spazio recintato utilizzato per campo di calcetto»)
b) anzi, gli impianti ivi descritti ed insistenti sul fondo (ossia, i campi di calcetto ed il ristorante pizzeria) erano stati concessi dai comproprietari in godimento a terzi, rispettivamente, sin dal 1996 e dal 2004 (cfr. doc.ti nn. 3 e 4 allegati al fascicolo di parte convenuta), e nulla è stato tempestivamente allegato dall'odierno attore circa l'esistenza di un proprio potere di fatto esercitato in contrasto ed in modo incompatibile con il possesso dei proprietari “mediato” dall'altrui detenzione;
c) la non meglio identificata recinzione “parziale” del terreno per cui è causa, peraltro installata dall'odierno attore solo «da alcuni anni» (con l'apposizione di un cancello e di
-8- una rete metallica comunque di recente fattura: cfr. anche fascicolo fotografico attoreo), è stata contestata – con effetto interruttivo e sospensivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1165 c.c. – con la domanda giudiziale di rilascio2 per occupazione abusiva spiegata nei suoi confronti da una dei comproprietari, segnatamente da con atto di CP_8 citazione del 10.04.2002, introduttivo dell'originario giudizio principale iscritto al n.
727/2002 (cfr. doc. 7 allegato al fascicolo di parte convenuta).
Nessuna rilevanza può, per converso, essere riconosciuta all'ulteriore documentazione versata in atti dagli odierni convenuti, considerato che i meri atti dispositivi del diritto dominicale, effettuati dal proprietario del bene in favore di terzi, rappresentano, rispetto a parte attrice, una mera “res inter alios acta”, ininfluente sulla configurabilità di un possesso ad usucapionem, che comunque andava dalla stessa dimostrato.
4. - Ciò posto, essendo incontroversa l'attuale occupazione di una porzione del fondo da parte dell'odierno attore, va accolta la domanda di rilascio spiegata in via riconvenzionale dai legittimi comproprietari del terreno.
5. - Quanto poi alla pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno da occupazionesine titulo, deve rilevarsi come quest'ultima abbia avuto ad oggetto solo una porzione di fondo non meglio identificata in comparsa costitutiva e comunque non edificabile proprio perché limitrofa ad area demaniale marittima (cfr. anche valore della domanda indicata in comparsa: «domanda riconvenzionale che non altera il valore della causa dichiarato dall'attore»), sicché il ristoro risarcitorio – in difetto di allegazione e prova di ulteriori elementi idonei alla quantificazione economica del pregiudizio – va equitativamente liquidato in misura pari ad € 1.100,00.
Così liquidato la somma dovuta a tale titolo, deve altresì considerarsi che il debito risarcitorio è un debito di valore, sicché il valore del bene deve essere fissato al momento dell'illecito.
Gli effetti della svalutazione vanno addebitati all'obbligato in quanto nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito e la sua liquidazione l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata, sicché occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare al momento della pronuncia.
Quanto, poi, agli interessi compensativi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n.
1712 del 1995: pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale, previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data della certa esistenza dell'illecito
(nella specie, anno 2000), andranno computati gli interessi legali sui singoli importi
-9- annualmente rivalutati dalla stessa data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (con cui l'obbligazione – attesa l'intervenuta liquidazione giudiziale – diventa di valuta, risultando quindi dovuti i soli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282 c.c. sino al saldo).
*******
In punto di regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice di rinvio, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 1198/2022, così statuisce:
1. rigetta la domanda attorea di accertamento dell'usucapione;
2. accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e, per l'effetto, condanna l'attore all'immediato rilascio della porzione di fondo occupata nonché al pagamento in favore dei convenuti dell'importo pari ad € 1.100,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Crotone di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della sentenza n. 759/2005 emessa dal
Tribunale di Crotone in data 20.09.2005 e dichiarata nulla con sentenza n. 885/2017, emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 15.05.2017;
4. condanna parte attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida in complessivi € 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, il 15 dicembre 2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-10- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. 04.10.2023 n. 27989: «In tema di diritti reali, la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenente la richiesta di rilascio dell'immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile (nella specie atto di appello contenente una domanda nuova), costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c.» 2 Cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. 04.10.2023 n. 27989: «In tema di diritti reali, la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenente la richiesta di rilascio dell'immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile (nella specie atto di appello contenente una domanda nuova), costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c.»
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1196/2022, promossa da
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, p.zza A. De Parte_1 C.F._1
Gasperi n. 23; rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ettore Sipoli, giusta procura in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), (C.F Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 CP_5
), (C.F. ), C.F._6 Controparte_6 C.F._7 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_7 C.F._8 CP_8
), (C.F. , C.F._9 CP_9 C.F._10 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._11 Parte_3
, tutti elett.te domiciliati a Crotone, via Pastificio n. 1; rappresentati C.F._12
e difesi dagli Avv.ti Giulia Fraioli e Marco De Meo, giusta procura in CP_2 atti;
CONVENUTI
OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO AVENTE AD OGGETTO DOMANDA DI ACCERTAMENTO
USUCAPIONE E DOMANDA RICONVENZIONALE DI RILASCIO.
Conclusioni
All'udienza del 27.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata introitata per la decisione.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in fata 22.06.2022, Pt_1
ha riassunto, ai sensi degli artt. 354 c.p.c. e 126 disp. att. c.p.c., il giudizio di
[...] accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo di usucapione del fondo censito al catasto terreni del comune di Crotone al foglio di mappa 45/F part.lla n. 34, intestato agli odierni convenuti.
Invero, con sentenza n. 759/2005, emessa in data 20.09.2005 all'esito del giudizio n.
727/2002 r.g.a.c., il Tribunale di Crotone, rigettando la domanda di rilascio spiegata in via principale dall'allora attrice aveva accolto la domanda di cui all'art. 1158 CP_8
c.c. avanzata dal nel successivo giudizio iscritto al n. 1863/2002 e riunito a quello Pt_1 principale di più risalente iscrizione a ruolo.
Con sentenza n. 885/2017, emessa in data 15.05.2017, la Corte di Appello di Catanzaro, dichiarato inammissibile il gravame interposto dall'originaria attrice e da taluni cointestatari del fondo (i.e. e CP_9 Parte_2 [...]
ritualmente citati nel giudizio di primo grado, ha tuttavia dichiarato nulla la Pt_3 sentenza impugnata per omessa rituale istaurazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari (ossia, Controparte_7 Controparte_1 CP_2
.
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Tale pronuncia è divenuta definitiva per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avanzato sia dal , in via principale, che dai Pt_1 comproprietari del terreno, in via incidentale (cfr. sentenza n. 11061 del 2022 pubblicata dalla S.C., sez. II, in data 05.04.2022, da cui riprende a decorrere il termine interrotto di cui all'art. 354 comma 2 c.p.c.).
Insistendo, quindi, nell'accoglimento della propria domanda, l'odierno attore in riassunzione ha così concluso:
«1) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno originariamente distinto nel catasto terreni del comune di Crotone al foglio 45, particella 34 ed attualmente identificato al foglio 45, particelle n.
-2- 2159, 2160, 2347, 4334, 4917, 4918, 4919, 4957 e 4958 a favore dell'attore, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e ininterrotto per oltre 20 anni
e conseguentemente ordinarne il rilascio nei confronti di chiunque lo possiede o detiene illegittimamente;
2) ordinare altresì al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione in favore del medesimo attore;
3) con vittoria di spese competenze ed onorari di causa».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono tempestivamente costituiti in giudizio gli attuali cointestatari dell'immobile per cui è causa, eccependo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al rilascio del terreno, oltre al risarcimento del danno per occupazione abusiva.
Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via pregiudiziale dichiarare la improcedibilità della domanda formulata da parte attrice per il mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria;
2) in via subordinata alla eccezione di cui al punto 1), rigettare integralmente la domanda di accertamento di intervenuta usucapione dell'appezzamento di terreno sito in agro di Crotone, via per Capocolonna, originariamente iscritto in catasto alla partita 7682, foglio di mappa 45/F, p.lla
34, in loc. "Gramata", ed attualmente identificato al foglio 45, p.lle n.2159, 21609, 2347, 4334,
4917, 49189, 4919, 4957 e 4958, proposta dal Sig. nei confronti degli odierni convenuti in Pt_1 quando infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, priva di idoneo supporto probatorio;
3) accertare e dichiarare l'occupazione abusiva e senza titolo da parte del Sig. Pt_1 dell'appezzamento di terreno sito in agro di Crotone, via per Capocolonna, iscritto in catasto alla partita 7682, foglio di mappa 45/F, p.lla 34, in loc. "Gramata" per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare al Sig. il rilascio del bene in favore degli appellanti e condannare, Pt_1 altresì, lo stesso al pagamento di un'indennità da computarsi in ragione del valore locativo mensile del bene nonché del luogo ove lo stesso trovasi ubicato e delle condizioni al momento del rilascio;
4) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare la trascrizione della sentenza n.759/2005 del Tribunale di Crotone;
5) con vittoria delle spese, competenze e onorari di giudizio, oltre accessori come per legge».
3. - Integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010
(cfr. verbale di mediazione del 21.02.2023, attestante la partecipazione di entrambe le parti al relativo procedimento) ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 27.11.2025 la causa è stata posta in decisione con rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Con riguardo alla domanda attorea va in questa sede ribadito che “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la
-3- prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cass., sez. II, 6.08.2004 n. 15145).
2.1. - In particolare, elementi costitutivi dell'acquisto della proprietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. sono il possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto.
Il potere di fatto sulla cosa deve sostanziarsi in un comportamento inequivocabilmente inteso ad esercitare sulla res una signorìa corrispondente a quella del titolare del diritto dominicale.
Detto potere deve consistere nel pacifico godimento del bene determinato dal comportamento acquiescente e dismissivo del proprietario;
essere pubblico, ossia acquistato in modo non clandestino ovvero a clandestinità terminata.
Perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale è poi necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitarlo per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge
(cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 10.07.2007 n. 15446; Cass. civ., Sez. II, 09.08.2001 n. 11000; Cass civ., Sez. II, 18.01.2001 n. 708).
La continuità del possesso postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità, alla destinazione della cosa idonei a palesare un'indiscussa e piena signorìa di fatto sulla cosa stessa (cfr. Cass. civ., sez. II, 06.08.2004 n. 15145).
Il giudizio sulla pienezza ed esclusività del potere esercitato in misura tale da rendere il possesso univoco ed idoneo al compimento della prescrizione acquisitiva è rimesso al giudice di merito, il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. civ., Sez. II,
26.01.2004, n. 1317).
2.2. - Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, individuato nell'animus possidendi.
Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (cfr. Cass. civ. Sez. II, 06.05.2014, n. 9671; Cass. civ. Sez. II, 09.09.2002, n. 13082;
Cass. civ. Sez. II, 21.12.1999, n. 14368; Cass. civ. Sez. II, 29.01.1999, n. 815; App. Roma Sez.
IV, 29.10.2002).
2.3. - Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
Conseguentemente, la parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo a tal fine sufficiente una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cass. 21837/18).
-4- Difatti, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr. Cass., Sez. II, sentenza del 30.08.2017 n. 20539). Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
2.4. - Sempre in materia di prova, si è sostenuto che la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem (cfr. Tribunale Lucca Sez. I, 13.05.2016; Tribunale
Benevento, 9.01.2019 n. 20; cfr. anche Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593, secondo cui "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione").
Su questa scia, neppure la coltivazione del fondo è sufficiente, in quanto "la circostanza di aver coltivato un terreno e di aver eseguito dei lavori sullo stesso non dimostra con certezza
l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui" (cfr. Cass, sez. II, 29.07.2013 n. 18215;
Cass., sez. II, 26.04.2011 n. 9325).
2.5. - In buona sostanza, quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni.
-5- Inoltre, ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario (cfr.
Cass. 10.7.2007 n. 15446).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessario la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr., ex multis, Cass. 18.2.1999
n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863).
Non sono al riguardo sufficienti meri atti di gestione espressamente consentiti dal proprietario o anche solo tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11.8.2005 n. 16841).
3. - Tanto precisato in termini generali, nella specie il predetto onere di allegazione e prova non può ritenersi compiutamente assolto.
Invero, premesso che non risulta né documentalmente prodotto né quantomeno trascritto nella comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. l'originario atto introduttivo del presente giudizio, iscritto al n. 1863/2002 r.g.a.c., non risultano allegate né tantomeno provate, prima del maturare delle rigide preclusioni assertive e probatorie – dovendo comunque precisarsi che può essere oggetto di prova solo ciò che è stato tempestivamente dedotto dalla parte gravate dal relativo onere – circostanze decisive, tra le quali, in particolare, il momento a partire dal quale l'odierno attore avrebbe esercitato un possesso utile ai fini della c.d. prescrizione acquisitiva e l'esatta estensione della porzione di fondo che sarebbe stata posseduta uti dominus (cfr. atto di riassunzione, del tutto privo di riferimenti sul punto;
cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ove è genericamente asserito che «l'istante possiede, unitamente ai propria danti causa, da oltre 60 anni
l'appezzamento di terreno sito nel comune di Crotone, loc. Gramata, originariamente distinto nel catasto terreni del comune di Crotone al foglio 45, particella 34 ed attualmente identificato al foglio
45, particelle nn. 2159, 2160, 2347, 4334, 4917, 4918, 4919, 4957 e 4958», senza tuttavia chiarire “a partire da quale momento”, in “quale occasione”, in “quali circostanze”, a
“quale titolo” e con quali “modalità” sarebbe stata ab origine esercitata, in via esclusiva, su una porzione del fondo per cui è causa una signorìa corrispondente a quella facente capo al proprietario, non essendo sufficiente la generica asserzione di «aver curato nei decenni la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzandovi recinzioni munite di cancelli con lucchetti, manufatti di varia natura, collocandovi roulottes»).
-6- Incombe poi sempre su parte attrice l'onere di depositare copia ex art. 76 disp. att.
c.p.c. di atti processuali di altri procedimenti, quale quello del “merito” possessorio, asseritamente concluso con sentenza passata in giudicato.
D'altronde, nella stessa ordinanza possessoria emessa dal Tribunale di Crotone in data 11.11.2002 si dà atto che l'istruttoria allora espletata – avente natura comunque sommaria, tramite l'escussione di meri “informatori” (sentiti, peraltro, senza aver prestato alcuna “formula di impegno” ex art. 251 c.p.c.: cfr. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) – non ha consentito di acclarare con esattezza il dies a quo del possesso abusivamente esercitato dal (cfr. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 Pt_1
n. 2 c.p.c.: «a prescindere dall'epoca in cui possa essere avvenuta l'occupazione abusiva e
l'apposizione del cancello in ferro»), né può attribuirsi decisivo rilievo in questa sede alle ulteriori considerazioni espresse dal Giudicante all'esito di quella fase interinale, essendo il relativo sindacato limitato al solo accertamento del rispetto del termine di decadenza di
«un anno» dal sofferto spoglio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1168 c.c.
In ogni caso, premesso che la mera “presenza sui luoghi” non è di per sé sufficiente ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva (ben potendo essere stata anche solo
“tollerata” dai legittimi proprietari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1144 c.c.), non è neppure certa l'esatta allocazione delle opere visibili asseritamente realizzate dall'attore ed in che misura, estensione ed entità le stesse insistessero sul fondo cointestato ai convenuti (cfr. dichiarazioni rese nel procedimento sommario iscritto al n.r.g. 626/2002 da
«preciso che negli anni '85 e '95 non vi era recinzione, ma solo una baracca, la CP_10 recinzione venne apposta negli anni '93-95 quando fu realizzata la muratura [ndr., quindi, comunque, in epoca insufficiente ai fini della maturazione del termine ventennale di cui all'art.
1158 c.c., essendo stato proposto dalla comproprietaria ricorso possessorio1 nel CP_8
2002]»; da «Intorno al 1987 circa avevo notato sul terreno una roulotte ed Testimone_1 un piccolo recinto, credo in legno, all'entrata era sicuramente in legno, e non ricordo con esattezza gli altri lati. [ndr., In ogni caso] non sono in grado di quantificare le distanze o le dimensioni della parte recintata»; da la quale, oltre a non avere meglio identificato la CP_11 recinzione di cui trattasi né il relativo autore, ha comunque ammesso che «non so precisare la quantità di terreno recintato»; da (amico di vecchia data del Persona_1
): «l'estensione delle parte recintata non sono in grado di quantificarla»; da Pt_1 Per_2
(madre dell'odierno attore): «Nel '62 è stato comprato quel terreno oggetto di causa
[...]
[n.m.i.] e poi è stato recintato in legno con un cancelletto in legno al fine di non far uscire i bambini fuori, ed una catena. Dopo qualche anno abbiamo costruito una casetta di due stanze ed una veranda in muratura… preciso che il terreno [n.m.i.] è stato acquistato da un certo sig. CP_6
-7- [n.m.i.] e non ricordo il cognome. Il terreno [n.m.i.] è stato comprato da mio marito e non so quanto fosse la sua esatta estensione»).
Non appare poi dirimente la documentazione comprovante la richiesta di nulla osta alla Capitaneria di Porto ex art. 55 codice della navigazione, sia perché trattasi di circostanza fattuale mai dedotta nel rispetto delle preclusioni assertive (cfr. comparsa in riassunzione e memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), sia perché non sembra la stessa riferirsi alla porzione di terreno per cui è causa.
Certamente inconferenti sono poi gli ulteriori documenti allegati alla memoria istruttoria di parte attrice, perché successivi all'originaria sentenza n. 759/2005, emessa dal
Tribunale di Crotone in data 20.09.2005 (cfr. doc. 5 – fattura per erogazione di energia elettrica emessa in data 11.06.2023; doc. 6 – diffida al Comune di Crotone del 13.04.2026; doc. 14 – fattura el 03.02.2023). Per_3
Se tanto è, quindi, già di per sé sufficiente ai fini del rigetto della domanda, solo per ragioni di completezza espositiva è appena il caso di rilevare – anche solo con valenza indiziaria – che:
a) in data del 10.01.1995 veniva certificato dal Direttore dell'Ufficio del Registro del
Comune di Crotone lo stato dei luoghi senza che fosse in alcun modo riscontrato alcun possesso esercitato sul fondo dall'odierno attore e risultando, anzi, attestata la realizzazione di manufatti ed opere divisorie da parte dei proprietari (cfr. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte convenuta: «Descrizione del bene e motivazione dell'accertamento:
Trattasi di terreno ubicato nella immediata periferia di Crotone, compreso tra la strada per capocolonna e il mare, individuato nel N.C.T. sul foglio di mappa n. 45/f, p.lle 34 e 541 di ha
2.02.17, partita catastale 6054. Detto terreno, pur non avendo i requisiti di edificabilità in quanto direttamente addossato al demanio marittimo, risulta molto appetibile per la sua particolare posizione. Sulla particella n. 541, recintata in parte con muretti di tufo ed in parte con muretti e reti metalliche esistono per l'intera superficie due campi da tennis con annesso spogliatoio di circa mq 65 e muratura ordinaria ed in cattivo stato di conservazione. Sulla particella 34, ricoperta in parte da pineta di età avanzata, in parte da alberi di eucaliptus e altra parte costituita da terreno libero, esiste un ampio spazio recintato con rete metallica utilizzato per "pizzeria" con all'interno piccoli manufatti, in cattivo stato, costruiti con materiali di facile rimozione confinante con la pizzeria, altro spazio recintato utilizzato per campo di calcetto»)
b) anzi, gli impianti ivi descritti ed insistenti sul fondo (ossia, i campi di calcetto ed il ristorante pizzeria) erano stati concessi dai comproprietari in godimento a terzi, rispettivamente, sin dal 1996 e dal 2004 (cfr. doc.ti nn. 3 e 4 allegati al fascicolo di parte convenuta), e nulla è stato tempestivamente allegato dall'odierno attore circa l'esistenza di un proprio potere di fatto esercitato in contrasto ed in modo incompatibile con il possesso dei proprietari “mediato” dall'altrui detenzione;
c) la non meglio identificata recinzione “parziale” del terreno per cui è causa, peraltro installata dall'odierno attore solo «da alcuni anni» (con l'apposizione di un cancello e di
-8- una rete metallica comunque di recente fattura: cfr. anche fascicolo fotografico attoreo), è stata contestata – con effetto interruttivo e sospensivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1165 c.c. – con la domanda giudiziale di rilascio2 per occupazione abusiva spiegata nei suoi confronti da una dei comproprietari, segnatamente da con atto di CP_8 citazione del 10.04.2002, introduttivo dell'originario giudizio principale iscritto al n.
727/2002 (cfr. doc. 7 allegato al fascicolo di parte convenuta).
Nessuna rilevanza può, per converso, essere riconosciuta all'ulteriore documentazione versata in atti dagli odierni convenuti, considerato che i meri atti dispositivi del diritto dominicale, effettuati dal proprietario del bene in favore di terzi, rappresentano, rispetto a parte attrice, una mera “res inter alios acta”, ininfluente sulla configurabilità di un possesso ad usucapionem, che comunque andava dalla stessa dimostrato.
4. - Ciò posto, essendo incontroversa l'attuale occupazione di una porzione del fondo da parte dell'odierno attore, va accolta la domanda di rilascio spiegata in via riconvenzionale dai legittimi comproprietari del terreno.
5. - Quanto poi alla pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno da occupazionesine titulo, deve rilevarsi come quest'ultima abbia avuto ad oggetto solo una porzione di fondo non meglio identificata in comparsa costitutiva e comunque non edificabile proprio perché limitrofa ad area demaniale marittima (cfr. anche valore della domanda indicata in comparsa: «domanda riconvenzionale che non altera il valore della causa dichiarato dall'attore»), sicché il ristoro risarcitorio – in difetto di allegazione e prova di ulteriori elementi idonei alla quantificazione economica del pregiudizio – va equitativamente liquidato in misura pari ad € 1.100,00.
Così liquidato la somma dovuta a tale titolo, deve altresì considerarsi che il debito risarcitorio è un debito di valore, sicché il valore del bene deve essere fissato al momento dell'illecito.
Gli effetti della svalutazione vanno addebitati all'obbligato in quanto nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito e la sua liquidazione l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata, sicché occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare al momento della pronuncia.
Quanto, poi, agli interessi compensativi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n.
1712 del 1995: pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale, previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data della certa esistenza dell'illecito
(nella specie, anno 2000), andranno computati gli interessi legali sui singoli importi
-9- annualmente rivalutati dalla stessa data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (con cui l'obbligazione – attesa l'intervenuta liquidazione giudiziale – diventa di valuta, risultando quindi dovuti i soli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282 c.c. sino al saldo).
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In punto di regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice di rinvio, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 1198/2022, così statuisce:
1. rigetta la domanda attorea di accertamento dell'usucapione;
2. accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e, per l'effetto, condanna l'attore all'immediato rilascio della porzione di fondo occupata nonché al pagamento in favore dei convenuti dell'importo pari ad € 1.100,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Crotone di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della sentenza n. 759/2005 emessa dal
Tribunale di Crotone in data 20.09.2005 e dichiarata nulla con sentenza n. 885/2017, emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 15.05.2017;
4. condanna parte attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida in complessivi € 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, il 15 dicembre 2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-10- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. 04.10.2023 n. 27989: «In tema di diritti reali, la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenente la richiesta di rilascio dell'immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile (nella specie atto di appello contenente una domanda nuova), costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c.» 2 Cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. 04.10.2023 n. 27989: «In tema di diritti reali, la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenente la richiesta di rilascio dell'immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile (nella specie atto di appello contenente una domanda nuova), costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c.»