Articolo 2 della Legge 8 marzo 2024, n. 37
Articolo 1Articolo 3
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28 marzo 2024
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo addizionale alla Convenzione, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.
Entrata in vigore il 28 marzo 2024