Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 04/05/2026, n. 8172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8172 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03837/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3837 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Francario e Simone Francario, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Francario in Roma, piazza Paganica n. 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 2 febbraio 2026, notificato in data 6 febbraio 2026, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione, nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, con particolare riferimento alla delibera del Consiglio Centrale di disciplina del 7 novembre 2025; con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni conseguenziali all’annullamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. AT Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In fatto e in diritto
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il dott. -OMISSIS- – già primo dirigente della Polizia di Stato, collocato in quiescenza per sopraggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2023 – ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto del 2 febbraio 2026 con cui il Capo della Polizia gli ha irrogato la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dal 29 luglio 2021.
1.1. A sostegno della propria pretesa il ricorrente ha innanzitutto evidenziato:
- che il provvedimento impugnato era stato adottato dall’amministrazione a valle di un procedimento penale che lo aveva interessato e che era stato definito dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS- (con la quale era stato dichiarato il non doversi a procedere per intervenuta prescrizione);
- che tale sentenza era stata subito comunicata all’amministrazione in data 11 ottobre 2024 ed era poi divenuta irrevocabile in data 16 novembre 2024;
- che nonostante ciò in data 2 aprile 2025 l’amministrazione aveva avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare per i fatti oggetto del giudizio penale;
- che all’esito del predetto procedimento disciplinare la p.a. aveva ritenuto di adottare il decreto 2 febbraio 2026 irrogandogli la sanzione della destituzione dal servizio a far data dal 29 luglio 2021 (data di decorrenza della sospensione cautelare del servizio precedentemente comminatagli).
1.2. Tanto premesso in fatto il ricorrente ha lamentato l’illegittimità della sanzione gravata sulla base di un unico motivo in diritto (rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 6, d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737; eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento e certezza del diritto; prescrizione dell’azione disciplinare ») sostenendo in sintesi:
- che ai sensi dell’art. 9, comma 6, d.p.r. n. 737/1981 l’azione disciplinare avrebbe dovuto essere necessariamente avviata entro il termine perentorio « di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'amministrazione »;
- che anche ad aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di 120 giorni decorrerebbe solo dal momento in cui la p.a. ha integrale cognizione della sentenza (e non dal giorno del deposito della motivazione in cancelleria) nel caso di specie non poteva dubitarsi che l’azione disciplinare era stata avviata tardivamente, in quanto era documentalmente provato che il Ministero aveva avuto conoscenza della sentenza che aveva definito il giudizio in data 11 ottobre 2024 (sicché alla data del 2 aprile 2025 il termine perentorio di 120 giorni era già spirato);
- che non poteva ritenersi che l’amministrazione avesse avviato in tempo l’azione disciplinare facendo decorrere il termine di cui all’art. 9, comma 6, d.p.r. n. 737/1981 dal momento in cui la p.a. aveva avuto comunicazione dell’attestazione di irrevocabilità, tenuto conto che in alcune pronunce la giurisprudenza aveva ritenuto che l’art. 9, comma 6, d.p.r. n. 737/1981 non subordinava l’avvio del procedimento disciplinare al passaggio in giudicato della sentenza.
2. Con relazione depositata in data 25 aprile 2026 l’amministrazione – dopo aver ricostruito i fatti per cui il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale nel 2015 e condannato in primo grado nel 2016 prima che il giudice d’appello dichiarasse l’intervenuta prescrizione (e aver precisato che la sospensione cautelare disposta nel 2021 era intervenuta allo spirare di altra sospensione cautelare che era stata adottata per altra vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolto il ricorrente – ha evidenziato l’infondatezza dell’unica doglianza spiegata dal ricorrente notando che:
- la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva in più occasioni affermato che « il termine decadenziale di cui all’art. 9, comma 6, d.p.r. n. 737/1981 decorre dalla conoscenza qualificata da parte dell’amministrazione di una sentenza penale irrevocabile mentre non assumono rilevanza, a questo fine, eventuali precedenti comunicazioni o notificazioni di sentenze ancora impugnabili »;
- nel caso di specie, non poteva dubitarsi della tempestività dell’azione disciplinare tenuto conto che l’amministrazione aveva avuto comunicazione dell’irrevocabilità della sentenza solamente in data 28 gennaio 2025 da parte della terza sezione penale della Corte d’Appello di Roma.
3. Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione previo avviso alle parti della sua « possibile definizione immediata … con sentenza in forma semplificata ».
4. Il ricorso è infondato e va respinto.
5. Deve infatti osservarsi che:
- la giurisprudenza amministrativa è ormai pressoché costante nel ritenere che – nonostante il tenore letterale della diposizione – un’interpretazione dell’art. 9, comma 6, d.p.r. n. 737/1981 conforme al principio di buon andamento ex art. 97 Cost. imponga di ritenere che il termine di 120 giorni ivi previsto decorra (non dalla data di pubblicazione della sentenza ma) dal momento in cui la p.a. ha avuto conoscenza qualificata della sentenza penale corredata da attestazione della sua irrevocabilità (v. sul punto innanzitutto Consiglio di Stato, VI, 5 gennaio 2026, n. 90 e II, 28 gennaio 2025, n. 667, che argomentano specificamente sulle ragioni per cui la comunicazione della sentenza rilevante è solo quella corredata dall’attestazione della sua irrevocabilità. In senso conforme, v anche Consiglio di Stato, VI, 6 giugno 2025, n. 4930; II, 3 luglio 2023, n. 6455; 28 giugno 2023, n. 6289 e 8 marzo 2023, n. 2445, IV, 16 giugno 2020, n. 3869 e 2 marzo 2020, n. 1499, nonché Tar Lazio, I- quater , 13 luglio 2023, n. 11842);
- l’interpretazione sopra riferita, che questo Collegio condivide e fa propria, appare tanto più ragionevole se si considera che « a presidio della certezza e della speditezza dei tempi del relativo procedimento disciplinare è consentito all'interessato, che è necessariamente a conoscenza degli esiti del processo penale che lo riguardano, la possibilità di notificarne la sentenza conclusiva » (cfr. ancora Consiglio di Stato, II, n. 6726/2022 e Tar Lazio, I- quater , n. 11842/2023);
- nel caso di specie è incontestato che l’amministrazione abbia avuto comunicazione dell’irrevocabilità della sentenza solamente in data 28 gennaio 2025, sicché nessun dubbio sussiste in ordine alla tempestività dell’avvio dell’azione disciplinare da parte della p.a.
6. Per tutte le ragioni sopra spiegate il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA AN, Presidente
AT Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AT Giuseppe Lanzafame | DA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.