CA
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2109/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2109/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Corso XXII Marzo n. 8, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Fernando Pepe, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Sergio Scotti Camuzzi;
appellante
CONTRO
e per essa (C.F. , elettivamente Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in Milano, via Larga n. 7, presso lo studio dell'avv. Emilio Tosi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Larga Controparte_3 P.IVA_3
n. 7, presso lo studio dell'avv. Emilio Tosi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 20 appellata
Avente ad oggetto: contratto di swap – nullità – restituzioni
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 1097/2023, emessa, nell'ambito del giudizio recante il n. 7469/2019 di R.G., dal Tribunale di Milano in data 10 febbraio 2023, pubblicata lo stesso 10 febbraio 2023 e non notificata, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza, sia di merito che istruttoria, così statuire:
nel merito: previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria,
dichiarare inammissibili - in quanto tardivi - gli appelli incidentali tardivi svolti dalle parti appellate o, in subordine, rigettarli in quanto infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 1097/2023 di data 10 febbraio 2023, pubblicata nella medesima data, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato la nullità del contratto
Interest Rate Swap (c.d. IRS) stipulato il 28.09.2007 fra e n. Controparte_4 Pt_1
63620; nelle parti in cui il Giudice di prime cure, da un lato non ha riconosciuto - non essendo stata dimostrata - la qualità di cessionaria del credito in capo ad e, dall'altro lato, non ha fatto CP_1
“luogo alla richiesta di estromissione dal giudizio della cedente, atteso il diniego opposto dall'attrice”; in accoglimento del gravame principale proposto dall'esponente, condannare la medesima a CP_4 restituire alla l'importo di € 350.441,16 - ovvero quello diverso che risulterà all'esito del Parte_1
presente gravame - indebitamente percepito dalla stessa per effetto del contratto IRS CP_4
dichiarato nullo: detto importo risultando dalla somma degli importi in linea capitale periodicamente pagati da alla per l'effetto degli addebiti effettuati dalla stessa, Pt_1 CP_4 CP_4
in forza del contratto IRS predetto, sul conto corrente n. 62772 da intrattenuto presso la Pt_1
lungo tutta la durata del detto IRS, fino al 18 marzo 2015, quali risultanti dagli estratti conto CP_4
pagina 2 di 20 prodotti in causa dalla medesima (cfr. doc. 7a prodotto dalla in primo grado, ed CP_4 CP_4
allegato in sede di atto di citazione in appello sub All. C); il tutto, oltre gli interessi al tasso legale decorrenti da ogni singolo addebito - o almeno, al limite (ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.) - dal dì della domanda giudiziale di restituzione, svolta da con Pt_1
l'atto di opposizione all'ingiunzione notificato il 18.01.2019, sino al saldo effettivo, e con composizione semestrale degli interessi medesimi dal dì della domanda giudiziale del 18.01.2019,
sino al saldo effettivo. in ogni caso:
con rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, nella misura di legge”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Illustre Collegio giudicante designato - rigettata ogni diversa istanza dell'appellante in via principale, poiché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provata - così decidere:
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto per la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento come richiesto dall'art. 348 bis c.p.c. tenuto conto della genericità della richiesta restitutoria formulata nella citazione in primo grado;
Nel merito, in via principale:
(i) rigettare l'appello principale proposto da poiché evidentemente infondato sia in Parte_1
fatto che in diritto e in ogni caso non provato;
(ii) accogliere l'appello incidentale spiegato con il presente atto dall'appellata CP_1 tramite la mandataria con rappresentanza e, per l'effetto, riformare Controparte_2
l'erronea sentenza n. 1097/23 di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano in persona della dr.ssa Carmela Gallina con pubblicazione in data 10.02.23 nel giudizio recante R.G. n. 7469/19,
che ha dichiarato:
- di non poter delibare le difese svolte dall'intervenuta poiché non avrebbe fornito prova CP_1 idonea a dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. da riformarsi con conseguente legittimazione e delibazione delle difese di;
CP_1
pagina 3 di 20 - di non poter estromettere la cedente da riformarsi con conseguente estromissione Controparte_3
di ; Controparte_3
- nullo il contratto di Interest Rate Swap inter partes da riformarsi con conseguente declaratoria di validità ed efficacia del medesimo:
o con conseguente conferma del capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda restitutoria di;
Pt_1
o con conseguente rigetto dell'opposizione al predetto D.I. proposta da e conferma Pt_1
integrale del decreto del Tribunale di Milano n. 26164/2018 del 1.12.2018 - R.G. n. 47025/2018 - per l'importo ivi ingiunto;
o in ogni caso con condanna di a versare a l'importo di euro Parte_1 Controparte_3
212.225,90, per le causali di cui al ricorso in sede monitoria, oltre ad interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, così come ribadite nel presente atto, o nella maggiore o minor somma che l'Illustre
Collegio ad quem dovesse ritenere dovuta in favore di sulla base della Controparte_3
documentazione prodotta ed esaminata;
- In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello principale di , ma non si Pt_1 vede come si potrebbe, Voglia l'Illustre Collegio giudicante, sulla base delle motivazioni espresse in particolare, ma non esclusivamente, a pag. 13 dell'appello incidentale, diminuire del complessivo importo di euro 46.585,08 (trattandosi di versamenti con causale diversa rispetto al contratto di cui è causa) la somma di euro 350.441,16 richiesta dall'appellante principale in via di restituzione sulla base della asserita ex adverso nullità del contratto IRS inter partes;
- In ogni caso:
con vittoria di onorari e spese vive del presente giudizio, oltre accessori di legge, oltre alla condanna dell'appellante principale a restituire a ogni importo da Pt_1 Controparte_1 quest'ultima pagato alla prima a titolo di refusione delle spese legali così come liquidate dal
Giudice di prime cure in favore di ”. Pt_1
Per Controparte_3
Voglia l'Illustre Collegio giudicante designato - rigettata ogni diversa istanza dell'appellante in via principale, poiché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provata - così decidere:
pagina 4 di 20 In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto per la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento come richiesto dall'art. 348 bis c.p.c. tenuto conto della genericità della richiesta restitutoria formulata nella citazione in primo grado;
nel merito, in via principale:
(i) rigettare l'appello principale proposto da poiché evidentemente infondato sia in Parte_1
fatto che in diritto e in ogni caso non provato;
(ii) accogliere l'appello incidentale spiegato con il presente atto dall'appellata CP_1 tramite la mandataria con rappresentanza e, per l'effetto, riformare Controparte_2
l'erronea sentenza n. 1097/23 di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano in persona della dr.ssa Carmela Gallina con pubblicazione in data 10.02.23 nel giudizio recante R.G. n. 7469/19, che ha dichiarato:
- di non poter delibare le difese svolte dall'intervenuta poiché non avrebbe fornito prova CP_1 idonea a dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. da riformarsi con conseguente legittimazione e delibazione delle difese di;
CP_1
- di non poter estromettere la cedente da riformarsi con conseguente estromissione Controparte_3
di ; Controparte_3
- nullo il contratto di Interest Rate Swap inter partes da riformarsi con conseguente declaratoria di validità ed efficacia del medesimo:
o con conseguente conferma del capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda restitutoria di;
Pt_1
o con conseguente rigetto dell'opposizione al predetto DI proposta da e conferma Pt_1
integrale del decreto del Tribunale di Milano n. 26164/2018 del 1.12.2018 - R.G. n. 47025/2018 - per l'importo ivi ingiunto;
o in ogni caso con condanna di a versare l'importo di euro Parte_1 Controparte_3
212.225,90, per le causali di cui al ricorso in sede monitoria, oltre ad interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, così come ribadite nel presente atto, o nella maggiore o minor somma che l'Illustre
Collegio ad quem dovesse ritenere dovuta in favore di sulla base della Controparte_3
documentazione prodotta ed esaminata;
- In via subordinata:
pagina 5 di 20 - nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello principale di , ma non si Pt_1 vede come si potrebbe, Voglia l'Illustre Collegio giudicante, sulla base delle motivazioni espresse in particolare, ma non esclusivamente, a pag. 13 dell'appello incidentale, diminuire del complessivo importo di euro 46.585,08 (trattandosi di versamenti con causale diversa rispetto al contratto di cui è causa) la somma di euro 350.441,16 richiesta dall'appellante principale in via di restituzione sulla base della asserita ex adverso nullità del contratto IRS inter partes;
- In ogni caso: con vittoria di onorari e spese vive del presente giudizio, oltre accessori di legge, oltre alla condanna dell'appellante principale a restituire a ogni importo da Pt_1 Controparte_1 quest'ultima pagato alla prima a titolo di refusione delle spese legali così come liquidate dal
Giudice di prime cure in favore di ”. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 26164/2018, emesso dal Tribunale Pt_1 di Milano in data 1° dicembre 2018 e notificato l'11 dicembre 2018 e con il quale
[...]
le ingiungeva il pagamento di complessivi euro 212.225,90, dei quali: CP_3
- euro 1.024,12, quale saldo debitore del c/c n. 1000/62772 acceso in data 10.01.2006 e chiuso il 18.07.2018;
- euro 211.201,78, quale saldo debitore del conto di servizio sul quale venivano addebitati i differenziali del contratto di interest rate swap (I.R.S.) nr. 63620, sottoscritto il 28.09.2007
e scaduto il 2.10.2017, con nozionale di euro 1.500.000,00 ed avente finalità di copertura rispetto all'andamento del tasso variabile pattuito con il contratto di mutuo ipotecario del
21.09.2007.
2. Per quanto di interesse ai fini dell'appello, l'allora opponente eccepiva:
- in via principale, la nullità dell'I.R.S., per l'indeterminatezza dell'oggetto, stante la mancata indicazione del mark to market (M.T.M.) e dei costi impliciti non dichiarati;
- in via subordinata, l'annullabilità dell'I.R.S. per vizio del consenso, in ragione dell'omessa comunicazione delle informazioni sulle previsioni di mercato e, in particolare, sul futuro andamento dell'Euribor;
pagina 6 di 20 - in via ulteriormente subordinata, la sopravvenuta estinzione dell'I.R.S., a seguito dell'estinzione del contratto di mutuo;
- in ogni caso, con condanna della Banca alla restituzione delle somme di denaro indebitamente versate.
3. si costituiva nel giudizio di primo grado e concludeva per il rigetto Controparte_3 dell'opposizione.
4. , quale mandataria di interveniva in giudizio, ex art. Controparte_2 CP_1
111 c.p.c., quale cessionaria del credito.
5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1097/2023 pubblicata in data 10 febbraio 2023, così disponeva:
“1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di euro 212.225,90, confermandolo nel resto;
2) condanna l'opposta e l'intervenuta volontaria in solido a Controparte_3 CP_1 rifondere all'opponente le spese di lite liquidate in euro 16.000 per compensi ed euro Pt_1
406,50 per esborsi oltre al rimborso forfetario, spese generali pari al 15%, nonché Iva e Cassa”.
6. Essenzialmente, l'iter motivazionale del primo Giudice può riassumersi come segue.
(i) Quanto alla titolarità del credito controverso in capo a si osservava che la sola CP_1 pubblicazione dell'estratto di cessione di crediti in blocco in Gazzetta Ufficiale non fosse, di per sé, sufficiente a dare prova della stessa, così come dell'inclusione, fra i crediti ceduti di quello oggetto di causa – (richiamandosi, a pg. 3, l'orientamento interpretativo espresso da Cass. Civ. n. 5617/2020 ed in base al quale gli adempimenti pubblicitari, di cui all'art. 58 Tub hanno carattere sostitutivo della sola notificazione della cessione al debitore ceduto o dell'accettazione di quest'ultimo e, dunque, si pongono su un piano
“nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”).
(ii) L'I.R.S. è nullo in ragione dell'omessa indicazione del non risultando indicata la CP_5
formula matematica per il calcolo o, comunque, i criteri di riferimento, né la curva forward.
(iii) Peraltro, la domanda di ripetizione dell'indebito veniva respinta, perché ritenuta non provata.
(iv) Conclusivamente, il decreto ingiuntivo veniva revocato per euro 212.225,90, con conferma del resto in relazione al saldo debitore di conto corrente.
pagina 7 di 20 6. ha proposto appello per un unico motivo così rubricato: “Violazione dell'art. 115 Pt_1
c.p.c. per omesso esame di documentazione incontestata agli atti decisiva ai fini dell'accoglimento della domanda restitutoria invece rigettata”.
7. si è costituita nel presente giudizio, concludendo per il rigetto Controparte_3 dell'appello principale e proponendo appello incidentale in relazione alla declaratoria di nullità dell'I.R.S.
8. si è costituita in appello, proponendo due motivi di appello incidentale CP_1
relativamente al difetto di legittimazione attiva dichiarato dal Tribunale di Milano e all'omessa declaratoria di estromissione della dal giudizio, per tutte le ragioni che CP_4
verranno inseguito partitamente esaminate.
9. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 10 gennaio 2024, la causa veniva avviata per la rimessione al collegio all'udienza del 19 marzo 2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a proposto un unico motivo di appello, dolendosi della statuizione di primo Parte_2 grado nella parte in cui ha respinto la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo conseguente alla declaratoria di nullità dell'I.R.S.
L'appellante, in particolare, deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che l'allora opponente non avesse dato prova dei pagamenti indebiti e rileva – al contrario – che tale prova risultasse dagli estratti del conto corrente n. 1000/62772, prodotti dalla sub doc. n. 7a), ove venivano annotati i differenziali con periodicità trimestrale e che CP_4
trovavano capienza nelle somme depositate in conto corrente.
Inoltre, l'appellante deduce che – in primo grado – aveva precisato, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la domanda restitutoria già avanzata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e che quantificava in euro 357.540,20 ovvero nel diversa somma, maggiore o minore, che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio, “come risultante dagli estratti conto prodotti in
pagina 8 di 20 causa dalla medesima, con l'aggiunta degli interessi al tasso legale dalle date dei singoli CP_4 addebiti al saldo e con composizione semestrale dal dì della domanda giudiziale”.
Inoltre, la medesima appellante evidenzia che, in sede di precisazione delle conclusioni, tale importo veniva ridotto ad euro 350.441,16, in quanto, nella precedente determinazione, erano stati calcolati i soli addebiti trimestrali e non anche gli accrediti (= euro 7.009,13); infine, che, con la comparsa conclusionale, veniva indicato il prospetto riepilogativo degli addebiti e degli accrediti,
come risultanti dagli estratti di conto corrente depositati in giudizio.
Il motivo di appello principale può essere esaminato unitamente all'appello incidentale proposto da , in quanto logicamente connessi e con il quale la sentenza di primo grado Controparte_3 viene impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'I.R.S., per la mancata indicazione della formula di calcolo del oltre che dello scenario probabilistico. CP_5
Ritiene, essenzialmente, l'appellante incidentale che la valutazione del primo giudice sia errata, in quanto:
- le SS.UU. Civili della Corte di Cassazione, con sentenza 12 maggio 2020, n. 8770, avevano indicato, quali elementi essenziali del contratto, “a) la data di stipulazione del contratto
(trade date); b) il capitale di riferimento, detto nozionale (notional principal amount), che non viene scambiato tra le parti, e serve unicamente per il calcolo degli interessi;
c) la data
di inizio (effective date), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la trade date); d) la data di scadenza (maturity date o termination
date) del contratto;
e) le date di pagamento (payment dates), cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi; f) i diversi tassi di interesse (interest rate) da applicare al detto capitale”.
Per tali ragioni – prosegue l'appellante – l'indicazione del M.T.M. o della formula matematica per calcolarlo non è elemento essenziale del contratto, a pena di nullità, ex art. 1418 c.c.
- Inoltre, tale pronuncia aveva valutato un particolare contratto di IRS e cioè quello concluso dagli Enti Locali, in base alla normativa allora vigente e che regolava i limiti entro i quali gli stessi avrebbero potuto validamente concludere contratti di swap, nel rispetto delle regole di contabilità pubblica e di certezza degli impegni di spesa;
pagina 9 di 20 - di conseguenza – osserva l'appellante incidentale - il contratto oggetto di controversia è da ritenersi valido, in quanto “pienamente adeguato alle caratteristiche conoscitive, patrimoniali e finanziarie del cliente Società commerciale che è da considerarsi operatore qualificato” (così, pg. 20 comparsa in appello);
- per l'effetto, si conclude per la condanna di al pagamento di euro 212.225,90, oltre Pt_1
a interessi moratori dal dovuto al saldo;
- in subordine, in caso di accoglimento dell'appello principale, si chiede che, dall'importo complessivo chiesto in restituzione, venga detratta la somma pari ad euro 46.585,08, in quanto addebiti in conto corrente aventi “causali” non riconducibile al contratto di I.R.S.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello incidentale, la cui disamina appare logicamente prioritaria rispetto all'appello principale, non sia suscettibile di accoglimento per le seguenti principali considerazioni.
II.A. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di con la quale prospetta Pt_1
l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo di (art. 334 c.p.c.) – (così Controparte_6 come dell'appello incidentale di - in quanto – si osserva - l'interesse a proporre CP_1
l'impugnazione incidentale non è sorto in conseguenza dell'appello principale, ma era preesistente ad esso.
L'appellante principale richiama, in particolare, quell'orientamento interpretativo in base al quale è preclusa la proposizione di un appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. “il cui interesse era già presente dal momento di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. 23903 del 2020)” e prospetta che il diverso orientamento espresso da SS.UU. Civili n. 8486 del 28 marzo 2024 non sia applicabile al caso in esame, in quanto le Sezioni Unite si sono pronunciate in relazione al caso peculiare dell'appello incidentale tardivo proposto da uno dei coobbligati solidali e il cui interesse era sorto in conseguenza della proposizione di altro appello incidentale.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione così proposta non sia fondata.
In generale, si ritiene che, secondo l'orientamento interpretativo al quale si intende dare continuità,
“L'articolo 334 cod. proc. civ., che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione
(o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o pagina 10 di 20 della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in
situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a
qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale” (già SS.UU. Civili n. 4640 del 7.11.1989).
Tale principio è stato ribadito dalle citate Sezioni Unite Civili n. 8486/2024 nella parte in cui, quanto ai limiti oggettivi dell'impugnazione incidentale tardiva, hanno ribadito che la stessa possa avere ad oggetto qualsiasi capo della sentenza, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, in quanto “l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall'impugnazione altrui “che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato” – (cfr. par. 4 SS.UU. Civili cit.).
Trattasi di principio avente portata generale, non rilevando, in senso contrario, il fatto che la Corte di legittimità abbia esaminato, con tale pronuncia, anche altre e diverse questioni, non direttamente rilevanti nel caso in decisione.
II.B. Passando al merito, la Corte ritiene che le argomentazioni prospettate dall'appellante incidentale non siano suscettibili di condivisione.
Sul punto, si premette che il primo Giudice abbia così motivato in ordine alla domanda di nullità dell'I.R.S. (pg. 6):
“… rileva il Tribunale come sia fondata la censura relativa alla nullità del contratto in derivati per omessa ovvero insufficiente indicazione del criterio di calcolo del Mark to Market nonché del
connesso scenario probabilistico.
Va premesso che tale elemento costituisce la sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi
sulla base delle condizioni dell'indice di riferimento al momento della sua quantificazione: pertanto, l'identificazione dello stesso necessita non soltanto del richiamo al tasso di interesse di riferimento, ma anche di un'operazione di sviluppo attraverso un conteggio che si caratterizza per il ricorso a formule matematiche. In tal modo è possibile effettuare l'attualizzazione della prognosi sulla base dello scenario esistente al momento del calcolo dell'MtM. pagina 11 di 20 Va quindi ribadito che quest'ultimo, per sua natura, costituisce un valore soggetto necessariamente a mutare in relazione alla cronologia del calcolo ed al connesso scenario di riferimento, sì che non può rappresentare un dato determinato al momento della sottoscrizione del contratto, come osservato dall'opposta.
Tuttavia, affinchè risulti quantomeno determinabile, è necessario che sia esplicitata la formula matematica cui riferirsi per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari attendibili sulla base dello scenario esistente. Poiché alla scelta di formule differenti – tutte attendibili sul piano della correttezza scientifica - esitano risultati spesso sensibilmente differenti, si apprezza il ruolo essenziale svolto dall'esplicitazione di tale dato ai fini della formazione di un consenso consapevole per entrambe le parti e, in particolare, per quella dotata di minori competenze.
In controversie analoghe, questo Tribunale in numerose sentenze – sia pur con orientamento non univoco - ha da tempo ritenuto che, laddove si reputasse sufficiente il richiamo alle sole rilevazioni
periodiche del tasso di interesse di riferimento, non si renderebbe il dato contrattuale
determinabile poiché lo stesso rimarrebbe sostanzialmente soggetto ad una quantificazione del tutto unilaterale condotta sulla base dell'adozione della formula matematica prescelta dal soggetto interessato.
A ciò si aggiunga che i derivati costituiscono strumenti finanziari complessi, spesso di difficile valutazione da parte dell'investitore, sì da risultare in tale ambito più che mai essenziale garantirne la conoscenza o conoscibilità mediante l'esplicitazione dei calcoli sottesi” – (cfr. pg. 6 sentenza).
Orbene, le valutazioni del Tribunale di Milano appaiono conformi ai principi affermati in materia e che si riassumono come segue.
(i) L'I.R.S. è un contratto atipico in base al quale due parti si impegnano a pagare, alle scadenze prestabilite, gli interessi calcolati su una determinata somma di denaro e per un dato periodo di tempo;
(ii) la causa del contratto si individua nella negoziazione e monetizzazione di un “rischio finanziario” e, dunque, ai fini della verifica della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti (art. 1322 c.c.), occorre verificare “se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri
pagina 12 di 20 scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi” (Cass. Civ., ordinanza
7.11.2022 n. 32705);
(iii) di conseguenza, elementi essenziali del contratto – oltre alla data di stipulazione (trade date), il capitale di riferimento (notional principal amount), la data di inizio (effective date) e di scadenza (maturity date), le date di pagamento (payment dates) e i tassi di interesse (interest rate) – sono anche il mark to market (M.T.M. o costo di sostituzione)
e che rappresenta il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto o far subentrare un terzo, oltre che gli scenari probabilistici e i costi impliciti – (per tutte,
si richiamano SS.UU. Civili n. 8770/2020 laddove hanno evidenziato che “tale accordo non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì, gli scenari probabilistici,
poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea. Esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti”; nello stesso senso, di recente, Cass. Civ., ordinanza 17 febbraio 2025, n. 4076);
(iv) solo per tale via può ritenersi validamente formato un accordo sulla misura dell'alea e, in difetto, il contratto di swap è nullo, ai sensi dell'art. 1418, 2° comma, c.c. per mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto - (in relazione alla natura della nullità contratto di swap, che non è quella virtuale del 1° comma, ma quella strutturale del secondo comma dell'art. 1418 c.c., si rimanda a Cass. Civ. n. 24654/2022);
(v) infine, la meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti va valutato ex ante e non ex post non potendosi far dipendere la validità del contratto di swap dal risultato economico concretamente perseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza ai fini del riequilibrio equitativo del contratto (così, Cass. Civ., ordinanza
7.11.2022, n. 32705).
Orbene, tenuto conto dei principi generali in precedenza ricordati, questa Corte ritiene che i motivi di doglianza proposti dalla non siano idonei a incrinare la motivazione del Giudice di primo CP_4
grado.
Invero – diversamente da quanto affermato dall'appellante incidentale - i principi affermati dalle
Sezioni Unite Civili n. 8770/2020 trovano applicazione, non solo in relazione ai contratti di swap pagina 13 di 20 conclusi dagli Enti Locali (i quali richiedono, peraltro, la disamina di problematiche diverse,
strettamente correlate ai principi di contabilità pubblica e non direttamente rilevanti nel caso in esame), ma anche ai contratti conclusi dai privati, in quanto principi di carattere generale e che caratterizzano la fattispecie contrattuale già esaminata.
Contr Né, può fondatamente sostenersi, in relazione al caso di specie, che il e i criteri di calcolo dello stesso non siano elementi essenziali del contratto, in quanto valutazione che si pone in contrasto con i principi dinanzi ricordati.
Nessun'altra censura risulta proposta da , tale che, difettando altre o diverse Controparte_3
prospettazioni in relazione allo specifico caso in esame e al contratto concluso fra le parti, ravvisata l'infondatezza delle censure di diritto in precedenza esaminate, l'impugnazione viene respinta.
II.C. Passando all'esame dell'appello principale, la Corte ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.
Si ritiene non condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che l'investitore non avrebbe dato prova delle somme chieste in ripetizione, in conseguenza dell'accertata nullità del contratto.
Innanzi tutto, quanto all'onere di allegazione e prova, lo stesso risultava adeguatamente soddisfatto nel primo grado di giudizio da parte dell'allora opponente, tenuto conto della domanda e delle allegazioni articolate (nei termini già in precedenza ricordati) e del fatto che la prova degli indebiti risultasse per tabulas sulla base degli estratti conto prodotti dalla in allegato alla comparsa CP_4
di costituzione e risposta di primo grado sub doc. n. 7a).
Dalla disamina degli stessi, emerge come, periodicamente, venissero annotati in conto (in accredito, inizialmente e, poi, in addebito) i flussi trimestrali in esecuzione del contratto di swap.
Su tale base, la Corte è in grado di quantificare le somme indebitamente pagate da e che si Pt_1
quantificano nella misura pari ad euro 321.757,04.
Invero, tenuto conto del prospetto riepilogativo di parte dell'appellante alle pgg. 7 e 8 dell'atto di citazione in appello – (prospetto che è meramente riepilogativo di dati già documentati dalla CP_4
nel giudizio di primo grado) - e verificata la correttezza degli importi ivi indicati, in quanto corrispondenti alle annotazioni presenti negli estratti di conto corrente (doc. n. 7a cit.), deve pagina 14 di 20 ritenersi che tutte le somme addebitate siano suscettibili di ripetizione (art. 2033 c.c.), eccezion fattasi che per:
- euro 14.590,33 (data operazione 4.1.2011 e data valuta 3.1.2011);
- euro 14.142,92 (data operazione 4.4.2011 e data valuta 4.4.2011).
Ciò, in quanto si tratta di addebiti aventi quale causale “pagamenti diversi” tale, in difetto di altra o diversa indicazione e di prova del fatto che tali addebiti siano riferibili al contratto di swap, non può affermarsi che gli stessi siano “indebiti” ripetibili ex art. 2033 c.c.
Al contrario, l'ulteriore addebito di euro 17.851,83 – anch'esso ritenuto dalla come CP_4
pagamento non riferibile al contratto di swap – appare suscettibile di ripetizione, stante che, sebbene anche la sua causale risultasse quale “pagamenti diversi”, dallo stesso estratto di conto corrente n.001/2015 (pg.3), risulta che, appena due giorni prima, la stessa avesse Pt_1 accreditato, da altro conto, una somma di pari importo (= euro 17.851,83) “a copertura diff.li tassi
7.1.15”.
La lettura congiunta di tali annotazioni non lascia residuare alcuna incertezza circa il fatto che anche tale somma sia stata destinata al pagamento del differenziale negativo addebitato all'investitore e, dunque, sia suscettibile di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Conclusivamente, tenuto conto di quanto sopra, è tenuta al pagamento, in Controparte_3
favore di di euro 321.757,04, oltre a interessi nella misura legale dalla domanda Pt_1
giudiziale al saldo.
Tale importo risulta calcolato detraendo, da euro 357.549,42 (= totale differenziali negativi),
l'importo di euro 28.783,25 (quale importo complessivo dei due addebiti non ripetibili) e l'ulteriore importo di euro 7.009,13 (pari ai differenziali positivi accreditati in favore di . Pt_1
Alle restituzioni non è, invece, tenuta in quanto, tra quest'ultima e CP_1 [...]
risulta documentata – (ferme restando le ulteriori considerazioni che verranno svolte CP_3
pagina 15 di 20 con la disamina dell'ulteriore appello incidentale) - la sola cessione di “crediti” e non del contratto sottostante.1
Di conseguenza, solo è tenuta alle restituzioni degli indebiti oggettivi, nella Controparte_6 misura indicata, in conseguenza della declaratoria di nullità del contratto di swap, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
III. ha proposto due motivi di appello incidentale. CP_1
A) Con il primo, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la titolarità attiva, in capo alla medesima, del credito oggetto di controversia.
Sul punto, si premette che - pur tenuto conto delle valutazioni in precedenza esposte in ordine alla nullità dell'I.R.S. e, dunque, all'insussistenza del credito derivante dai differenziali negativi dello swap - in ogni caso, si ritiene sussistere l'interesse qualificato di all'appello CP_1
incidentale in esame (art. 100 c.p.c.), stante che il credito oggetto del decreto ingiuntivo constava
anche del saldo debitore di conto corrente (per euro 1.024,12), quale credito – quest'ultimo –
confermato con la sentenza di primo grado e non oggetto di impugnazione.
Fatta tale necessaria premessa, l'appello incidentale deve ritenersi fondato, nei termini che si vanno ad evidenziare e nei limiti delle ragioni di credito indicate (= saldo di conto corrente).
In generale, si premette che, secondo l'interpretazione cui si aderisce2, l'onere di allegazione e prova cui è tenuto il cessionario del credito, affinchè possa ritenersi provata la sua legittimazione sostanziale in relazione al credito oggetto di giudizio, si atteggi diversamente a seconda che: a. il debitore ceduto (ovvero i garanti) contestino o non contestino detta legittimazione sostanziale,
atteso che – in tale ultimo caso – opera il principio di non contestazione;
b. nella prima ipotesi, si deve ulteriormente distinguere il caso in cui si contesti l'esistenza stessa della cessione dei crediti in blocco ovvero la sola inclusione del credito controverso fra quelli ceduti;
b.1. nel primo caso, si ritiene che il cessionario debba indicare e produrre il contratto di cessione dei crediti;
b.2. invece, nella seconda ipotesi – che è quella rilevante nel caso in decisione – “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle
che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di
modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà
necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
Nel caso concreto, risulta avere prodotto, in primo grado, l'estratto della cessione CP_1
di crediti in blocco pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 45 del 19 aprile 2022, con la quale si comunicava la cessione pro – soluto di: “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_3
contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di
portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 1 gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1999. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel Contratto di
Cessione, come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore
pagina 17 di 20 ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati
dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, sara' messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi
dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni. I sopramenzionati dati
resteranno disponibili fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti. Inoltre, i debitori ceduti
potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 Email_1
della Legge sulla Cartolarizzazione dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore della Cedente, compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a
favore della Cessionaria, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. Il trasferimento dei
crediti ha efficacia giuridica a decorrere dal 19 aprile 2022. In forza dell'incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti a Controparte_1
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.” – (cfr. Allegato C . CP_1
Inoltre, in primo grado, la cedente produceva, sub doc. n. 17), l'attestazione del passaggio a sofferenza.
Pertanto, tenuto conto delle specifiche indicazioni presenti nella comunicazione in Gazzetta
Ufficiale (in relazione alla cessione, tra l'altro, dei saldi debitori di conto corrente, accesi nell'arco temporale compreso fra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022 e del riferimento a debitori classificati a sofferenza) – si ritiene che sia titolare del credito derivante dal saldo CP_1
debitore di conto corrente n. 1000/62772.
B) Con il secondo motivo di appello incidentale, si duole della sentenza di primo CP_1
grado nella parte in cui non ha dichiarato, nonostante la richiesta della cessionaria, l'estromissione della cedente dal giudizio, ai sensi dell'art. 111, 3° comma, c.p.c. Controparte_3
pagina 18 di 20 La censura così proposta appare infondata.
Invero, ai sensi della disposizione indicata, “In ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso”.
Il primo Giudice risulta avere fatto corretta applicazione di tale previsione normativa, non avendo estromesso a fronte del diniego opposto da (diniego che – così come Controparte_3 Pt_1
ribadito in appello – si fondava sulla considerazione che, rispetto alla domanda di nullità dello swap e di ripetizione dell'indebito, la cessionaria non era legittimata passiva, per le ragioni in precedenza evidenziate).
IV. In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio,
[...]
è tenuta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi in favore di CP_3 Pt_1
La liquidazione avviene in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del decisum, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude, per l'appello, la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 112/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale , Controparte_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Stante la reciproca soccombenza, tra e le spese di lite di entrambi i gradi Pt_1 CP_1
si compensano integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in accoglimento dell'appello principale proposto da e in parziale riforma della Pt_1
sentenza n. 1097/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 10 febbraio 2023,
condanna al pagamento, in favore di di euro 321.757,04, Controparte_3 Pt_1
oltre a interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al saldo;
pagina 19 di 20 .
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale proposto da CP_1
dichiara cessionaria del credito di in relazione al saldo CP_1 Controparte_7
debitore di c/c n. 1000/62772.
Conferma il resto;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali Controparte_3 Pt_1
di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 32.466,50, di cui euro
30.239,00 per compensi (euro 16.000,00 per il primo grado ed euro 14.239,00 per l'appello) ed euro 2.227,50 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e cpa come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite fra e per entrambi i gradi;
Pt_1 CP_1
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 112/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato CP_3 per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rimanda, in ordine alla distinzione fra cessione del contratto e cessione del credito, a Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 29 marzo 2024, n. 8579, la quale ha precisato che:
“Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione”; 2 Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17944; pagina 16 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2109/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Corso XXII Marzo n. 8, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Fernando Pepe, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Sergio Scotti Camuzzi;
appellante
CONTRO
e per essa (C.F. , elettivamente Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in Milano, via Larga n. 7, presso lo studio dell'avv. Emilio Tosi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Larga Controparte_3 P.IVA_3
n. 7, presso lo studio dell'avv. Emilio Tosi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 20 appellata
Avente ad oggetto: contratto di swap – nullità – restituzioni
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 1097/2023, emessa, nell'ambito del giudizio recante il n. 7469/2019 di R.G., dal Tribunale di Milano in data 10 febbraio 2023, pubblicata lo stesso 10 febbraio 2023 e non notificata, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza, sia di merito che istruttoria, così statuire:
nel merito: previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria,
dichiarare inammissibili - in quanto tardivi - gli appelli incidentali tardivi svolti dalle parti appellate o, in subordine, rigettarli in quanto infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 1097/2023 di data 10 febbraio 2023, pubblicata nella medesima data, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato la nullità del contratto
Interest Rate Swap (c.d. IRS) stipulato il 28.09.2007 fra e n. Controparte_4 Pt_1
63620; nelle parti in cui il Giudice di prime cure, da un lato non ha riconosciuto - non essendo stata dimostrata - la qualità di cessionaria del credito in capo ad e, dall'altro lato, non ha fatto CP_1
“luogo alla richiesta di estromissione dal giudizio della cedente, atteso il diniego opposto dall'attrice”; in accoglimento del gravame principale proposto dall'esponente, condannare la medesima a CP_4 restituire alla l'importo di € 350.441,16 - ovvero quello diverso che risulterà all'esito del Parte_1
presente gravame - indebitamente percepito dalla stessa per effetto del contratto IRS CP_4
dichiarato nullo: detto importo risultando dalla somma degli importi in linea capitale periodicamente pagati da alla per l'effetto degli addebiti effettuati dalla stessa, Pt_1 CP_4 CP_4
in forza del contratto IRS predetto, sul conto corrente n. 62772 da intrattenuto presso la Pt_1
lungo tutta la durata del detto IRS, fino al 18 marzo 2015, quali risultanti dagli estratti conto CP_4
pagina 2 di 20 prodotti in causa dalla medesima (cfr. doc. 7a prodotto dalla in primo grado, ed CP_4 CP_4
allegato in sede di atto di citazione in appello sub All. C); il tutto, oltre gli interessi al tasso legale decorrenti da ogni singolo addebito - o almeno, al limite (ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.) - dal dì della domanda giudiziale di restituzione, svolta da con Pt_1
l'atto di opposizione all'ingiunzione notificato il 18.01.2019, sino al saldo effettivo, e con composizione semestrale degli interessi medesimi dal dì della domanda giudiziale del 18.01.2019,
sino al saldo effettivo. in ogni caso:
con rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, nella misura di legge”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Illustre Collegio giudicante designato - rigettata ogni diversa istanza dell'appellante in via principale, poiché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provata - così decidere:
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto per la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento come richiesto dall'art. 348 bis c.p.c. tenuto conto della genericità della richiesta restitutoria formulata nella citazione in primo grado;
Nel merito, in via principale:
(i) rigettare l'appello principale proposto da poiché evidentemente infondato sia in Parte_1
fatto che in diritto e in ogni caso non provato;
(ii) accogliere l'appello incidentale spiegato con il presente atto dall'appellata CP_1 tramite la mandataria con rappresentanza e, per l'effetto, riformare Controparte_2
l'erronea sentenza n. 1097/23 di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano in persona della dr.ssa Carmela Gallina con pubblicazione in data 10.02.23 nel giudizio recante R.G. n. 7469/19,
che ha dichiarato:
- di non poter delibare le difese svolte dall'intervenuta poiché non avrebbe fornito prova CP_1 idonea a dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. da riformarsi con conseguente legittimazione e delibazione delle difese di;
CP_1
pagina 3 di 20 - di non poter estromettere la cedente da riformarsi con conseguente estromissione Controparte_3
di ; Controparte_3
- nullo il contratto di Interest Rate Swap inter partes da riformarsi con conseguente declaratoria di validità ed efficacia del medesimo:
o con conseguente conferma del capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda restitutoria di;
Pt_1
o con conseguente rigetto dell'opposizione al predetto D.I. proposta da e conferma Pt_1
integrale del decreto del Tribunale di Milano n. 26164/2018 del 1.12.2018 - R.G. n. 47025/2018 - per l'importo ivi ingiunto;
o in ogni caso con condanna di a versare a l'importo di euro Parte_1 Controparte_3
212.225,90, per le causali di cui al ricorso in sede monitoria, oltre ad interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, così come ribadite nel presente atto, o nella maggiore o minor somma che l'Illustre
Collegio ad quem dovesse ritenere dovuta in favore di sulla base della Controparte_3
documentazione prodotta ed esaminata;
- In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello principale di , ma non si Pt_1 vede come si potrebbe, Voglia l'Illustre Collegio giudicante, sulla base delle motivazioni espresse in particolare, ma non esclusivamente, a pag. 13 dell'appello incidentale, diminuire del complessivo importo di euro 46.585,08 (trattandosi di versamenti con causale diversa rispetto al contratto di cui è causa) la somma di euro 350.441,16 richiesta dall'appellante principale in via di restituzione sulla base della asserita ex adverso nullità del contratto IRS inter partes;
- In ogni caso:
con vittoria di onorari e spese vive del presente giudizio, oltre accessori di legge, oltre alla condanna dell'appellante principale a restituire a ogni importo da Pt_1 Controparte_1 quest'ultima pagato alla prima a titolo di refusione delle spese legali così come liquidate dal
Giudice di prime cure in favore di ”. Pt_1
Per Controparte_3
Voglia l'Illustre Collegio giudicante designato - rigettata ogni diversa istanza dell'appellante in via principale, poiché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provata - così decidere:
pagina 4 di 20 In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto per la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento come richiesto dall'art. 348 bis c.p.c. tenuto conto della genericità della richiesta restitutoria formulata nella citazione in primo grado;
nel merito, in via principale:
(i) rigettare l'appello principale proposto da poiché evidentemente infondato sia in Parte_1
fatto che in diritto e in ogni caso non provato;
(ii) accogliere l'appello incidentale spiegato con il presente atto dall'appellata CP_1 tramite la mandataria con rappresentanza e, per l'effetto, riformare Controparte_2
l'erronea sentenza n. 1097/23 di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano in persona della dr.ssa Carmela Gallina con pubblicazione in data 10.02.23 nel giudizio recante R.G. n. 7469/19, che ha dichiarato:
- di non poter delibare le difese svolte dall'intervenuta poiché non avrebbe fornito prova CP_1 idonea a dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. da riformarsi con conseguente legittimazione e delibazione delle difese di;
CP_1
- di non poter estromettere la cedente da riformarsi con conseguente estromissione Controparte_3
di ; Controparte_3
- nullo il contratto di Interest Rate Swap inter partes da riformarsi con conseguente declaratoria di validità ed efficacia del medesimo:
o con conseguente conferma del capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda restitutoria di;
Pt_1
o con conseguente rigetto dell'opposizione al predetto DI proposta da e conferma Pt_1
integrale del decreto del Tribunale di Milano n. 26164/2018 del 1.12.2018 - R.G. n. 47025/2018 - per l'importo ivi ingiunto;
o in ogni caso con condanna di a versare l'importo di euro Parte_1 Controparte_3
212.225,90, per le causali di cui al ricorso in sede monitoria, oltre ad interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, così come ribadite nel presente atto, o nella maggiore o minor somma che l'Illustre
Collegio ad quem dovesse ritenere dovuta in favore di sulla base della Controparte_3
documentazione prodotta ed esaminata;
- In via subordinata:
pagina 5 di 20 - nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello principale di , ma non si Pt_1 vede come si potrebbe, Voglia l'Illustre Collegio giudicante, sulla base delle motivazioni espresse in particolare, ma non esclusivamente, a pag. 13 dell'appello incidentale, diminuire del complessivo importo di euro 46.585,08 (trattandosi di versamenti con causale diversa rispetto al contratto di cui è causa) la somma di euro 350.441,16 richiesta dall'appellante principale in via di restituzione sulla base della asserita ex adverso nullità del contratto IRS inter partes;
- In ogni caso: con vittoria di onorari e spese vive del presente giudizio, oltre accessori di legge, oltre alla condanna dell'appellante principale a restituire a ogni importo da Pt_1 Controparte_1 quest'ultima pagato alla prima a titolo di refusione delle spese legali così come liquidate dal
Giudice di prime cure in favore di ”. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 26164/2018, emesso dal Tribunale Pt_1 di Milano in data 1° dicembre 2018 e notificato l'11 dicembre 2018 e con il quale
[...]
le ingiungeva il pagamento di complessivi euro 212.225,90, dei quali: CP_3
- euro 1.024,12, quale saldo debitore del c/c n. 1000/62772 acceso in data 10.01.2006 e chiuso il 18.07.2018;
- euro 211.201,78, quale saldo debitore del conto di servizio sul quale venivano addebitati i differenziali del contratto di interest rate swap (I.R.S.) nr. 63620, sottoscritto il 28.09.2007
e scaduto il 2.10.2017, con nozionale di euro 1.500.000,00 ed avente finalità di copertura rispetto all'andamento del tasso variabile pattuito con il contratto di mutuo ipotecario del
21.09.2007.
2. Per quanto di interesse ai fini dell'appello, l'allora opponente eccepiva:
- in via principale, la nullità dell'I.R.S., per l'indeterminatezza dell'oggetto, stante la mancata indicazione del mark to market (M.T.M.) e dei costi impliciti non dichiarati;
- in via subordinata, l'annullabilità dell'I.R.S. per vizio del consenso, in ragione dell'omessa comunicazione delle informazioni sulle previsioni di mercato e, in particolare, sul futuro andamento dell'Euribor;
pagina 6 di 20 - in via ulteriormente subordinata, la sopravvenuta estinzione dell'I.R.S., a seguito dell'estinzione del contratto di mutuo;
- in ogni caso, con condanna della Banca alla restituzione delle somme di denaro indebitamente versate.
3. si costituiva nel giudizio di primo grado e concludeva per il rigetto Controparte_3 dell'opposizione.
4. , quale mandataria di interveniva in giudizio, ex art. Controparte_2 CP_1
111 c.p.c., quale cessionaria del credito.
5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1097/2023 pubblicata in data 10 febbraio 2023, così disponeva:
“1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di euro 212.225,90, confermandolo nel resto;
2) condanna l'opposta e l'intervenuta volontaria in solido a Controparte_3 CP_1 rifondere all'opponente le spese di lite liquidate in euro 16.000 per compensi ed euro Pt_1
406,50 per esborsi oltre al rimborso forfetario, spese generali pari al 15%, nonché Iva e Cassa”.
6. Essenzialmente, l'iter motivazionale del primo Giudice può riassumersi come segue.
(i) Quanto alla titolarità del credito controverso in capo a si osservava che la sola CP_1 pubblicazione dell'estratto di cessione di crediti in blocco in Gazzetta Ufficiale non fosse, di per sé, sufficiente a dare prova della stessa, così come dell'inclusione, fra i crediti ceduti di quello oggetto di causa – (richiamandosi, a pg. 3, l'orientamento interpretativo espresso da Cass. Civ. n. 5617/2020 ed in base al quale gli adempimenti pubblicitari, di cui all'art. 58 Tub hanno carattere sostitutivo della sola notificazione della cessione al debitore ceduto o dell'accettazione di quest'ultimo e, dunque, si pongono su un piano
“nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”).
(ii) L'I.R.S. è nullo in ragione dell'omessa indicazione del non risultando indicata la CP_5
formula matematica per il calcolo o, comunque, i criteri di riferimento, né la curva forward.
(iii) Peraltro, la domanda di ripetizione dell'indebito veniva respinta, perché ritenuta non provata.
(iv) Conclusivamente, il decreto ingiuntivo veniva revocato per euro 212.225,90, con conferma del resto in relazione al saldo debitore di conto corrente.
pagina 7 di 20 6. ha proposto appello per un unico motivo così rubricato: “Violazione dell'art. 115 Pt_1
c.p.c. per omesso esame di documentazione incontestata agli atti decisiva ai fini dell'accoglimento della domanda restitutoria invece rigettata”.
7. si è costituita nel presente giudizio, concludendo per il rigetto Controparte_3 dell'appello principale e proponendo appello incidentale in relazione alla declaratoria di nullità dell'I.R.S.
8. si è costituita in appello, proponendo due motivi di appello incidentale CP_1
relativamente al difetto di legittimazione attiva dichiarato dal Tribunale di Milano e all'omessa declaratoria di estromissione della dal giudizio, per tutte le ragioni che CP_4
verranno inseguito partitamente esaminate.
9. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 10 gennaio 2024, la causa veniva avviata per la rimessione al collegio all'udienza del 19 marzo 2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a proposto un unico motivo di appello, dolendosi della statuizione di primo Parte_2 grado nella parte in cui ha respinto la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo conseguente alla declaratoria di nullità dell'I.R.S.
L'appellante, in particolare, deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che l'allora opponente non avesse dato prova dei pagamenti indebiti e rileva – al contrario – che tale prova risultasse dagli estratti del conto corrente n. 1000/62772, prodotti dalla sub doc. n. 7a), ove venivano annotati i differenziali con periodicità trimestrale e che CP_4
trovavano capienza nelle somme depositate in conto corrente.
Inoltre, l'appellante deduce che – in primo grado – aveva precisato, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la domanda restitutoria già avanzata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e che quantificava in euro 357.540,20 ovvero nel diversa somma, maggiore o minore, che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio, “come risultante dagli estratti conto prodotti in
pagina 8 di 20 causa dalla medesima, con l'aggiunta degli interessi al tasso legale dalle date dei singoli CP_4 addebiti al saldo e con composizione semestrale dal dì della domanda giudiziale”.
Inoltre, la medesima appellante evidenzia che, in sede di precisazione delle conclusioni, tale importo veniva ridotto ad euro 350.441,16, in quanto, nella precedente determinazione, erano stati calcolati i soli addebiti trimestrali e non anche gli accrediti (= euro 7.009,13); infine, che, con la comparsa conclusionale, veniva indicato il prospetto riepilogativo degli addebiti e degli accrediti,
come risultanti dagli estratti di conto corrente depositati in giudizio.
Il motivo di appello principale può essere esaminato unitamente all'appello incidentale proposto da , in quanto logicamente connessi e con il quale la sentenza di primo grado Controparte_3 viene impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'I.R.S., per la mancata indicazione della formula di calcolo del oltre che dello scenario probabilistico. CP_5
Ritiene, essenzialmente, l'appellante incidentale che la valutazione del primo giudice sia errata, in quanto:
- le SS.UU. Civili della Corte di Cassazione, con sentenza 12 maggio 2020, n. 8770, avevano indicato, quali elementi essenziali del contratto, “a) la data di stipulazione del contratto
(trade date); b) il capitale di riferimento, detto nozionale (notional principal amount), che non viene scambiato tra le parti, e serve unicamente per il calcolo degli interessi;
c) la data
di inizio (effective date), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la trade date); d) la data di scadenza (maturity date o termination
date) del contratto;
e) le date di pagamento (payment dates), cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi; f) i diversi tassi di interesse (interest rate) da applicare al detto capitale”.
Per tali ragioni – prosegue l'appellante – l'indicazione del M.T.M. o della formula matematica per calcolarlo non è elemento essenziale del contratto, a pena di nullità, ex art. 1418 c.c.
- Inoltre, tale pronuncia aveva valutato un particolare contratto di IRS e cioè quello concluso dagli Enti Locali, in base alla normativa allora vigente e che regolava i limiti entro i quali gli stessi avrebbero potuto validamente concludere contratti di swap, nel rispetto delle regole di contabilità pubblica e di certezza degli impegni di spesa;
pagina 9 di 20 - di conseguenza – osserva l'appellante incidentale - il contratto oggetto di controversia è da ritenersi valido, in quanto “pienamente adeguato alle caratteristiche conoscitive, patrimoniali e finanziarie del cliente Società commerciale che è da considerarsi operatore qualificato” (così, pg. 20 comparsa in appello);
- per l'effetto, si conclude per la condanna di al pagamento di euro 212.225,90, oltre Pt_1
a interessi moratori dal dovuto al saldo;
- in subordine, in caso di accoglimento dell'appello principale, si chiede che, dall'importo complessivo chiesto in restituzione, venga detratta la somma pari ad euro 46.585,08, in quanto addebiti in conto corrente aventi “causali” non riconducibile al contratto di I.R.S.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello incidentale, la cui disamina appare logicamente prioritaria rispetto all'appello principale, non sia suscettibile di accoglimento per le seguenti principali considerazioni.
II.A. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di con la quale prospetta Pt_1
l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo di (art. 334 c.p.c.) – (così Controparte_6 come dell'appello incidentale di - in quanto – si osserva - l'interesse a proporre CP_1
l'impugnazione incidentale non è sorto in conseguenza dell'appello principale, ma era preesistente ad esso.
L'appellante principale richiama, in particolare, quell'orientamento interpretativo in base al quale è preclusa la proposizione di un appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. “il cui interesse era già presente dal momento di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. 23903 del 2020)” e prospetta che il diverso orientamento espresso da SS.UU. Civili n. 8486 del 28 marzo 2024 non sia applicabile al caso in esame, in quanto le Sezioni Unite si sono pronunciate in relazione al caso peculiare dell'appello incidentale tardivo proposto da uno dei coobbligati solidali e il cui interesse era sorto in conseguenza della proposizione di altro appello incidentale.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione così proposta non sia fondata.
In generale, si ritiene che, secondo l'orientamento interpretativo al quale si intende dare continuità,
“L'articolo 334 cod. proc. civ., che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione
(o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o pagina 10 di 20 della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in
situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a
qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale” (già SS.UU. Civili n. 4640 del 7.11.1989).
Tale principio è stato ribadito dalle citate Sezioni Unite Civili n. 8486/2024 nella parte in cui, quanto ai limiti oggettivi dell'impugnazione incidentale tardiva, hanno ribadito che la stessa possa avere ad oggetto qualsiasi capo della sentenza, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, in quanto “l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall'impugnazione altrui “che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato” – (cfr. par. 4 SS.UU. Civili cit.).
Trattasi di principio avente portata generale, non rilevando, in senso contrario, il fatto che la Corte di legittimità abbia esaminato, con tale pronuncia, anche altre e diverse questioni, non direttamente rilevanti nel caso in decisione.
II.B. Passando al merito, la Corte ritiene che le argomentazioni prospettate dall'appellante incidentale non siano suscettibili di condivisione.
Sul punto, si premette che il primo Giudice abbia così motivato in ordine alla domanda di nullità dell'I.R.S. (pg. 6):
“… rileva il Tribunale come sia fondata la censura relativa alla nullità del contratto in derivati per omessa ovvero insufficiente indicazione del criterio di calcolo del Mark to Market nonché del
connesso scenario probabilistico.
Va premesso che tale elemento costituisce la sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi
sulla base delle condizioni dell'indice di riferimento al momento della sua quantificazione: pertanto, l'identificazione dello stesso necessita non soltanto del richiamo al tasso di interesse di riferimento, ma anche di un'operazione di sviluppo attraverso un conteggio che si caratterizza per il ricorso a formule matematiche. In tal modo è possibile effettuare l'attualizzazione della prognosi sulla base dello scenario esistente al momento del calcolo dell'MtM. pagina 11 di 20 Va quindi ribadito che quest'ultimo, per sua natura, costituisce un valore soggetto necessariamente a mutare in relazione alla cronologia del calcolo ed al connesso scenario di riferimento, sì che non può rappresentare un dato determinato al momento della sottoscrizione del contratto, come osservato dall'opposta.
Tuttavia, affinchè risulti quantomeno determinabile, è necessario che sia esplicitata la formula matematica cui riferirsi per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari attendibili sulla base dello scenario esistente. Poiché alla scelta di formule differenti – tutte attendibili sul piano della correttezza scientifica - esitano risultati spesso sensibilmente differenti, si apprezza il ruolo essenziale svolto dall'esplicitazione di tale dato ai fini della formazione di un consenso consapevole per entrambe le parti e, in particolare, per quella dotata di minori competenze.
In controversie analoghe, questo Tribunale in numerose sentenze – sia pur con orientamento non univoco - ha da tempo ritenuto che, laddove si reputasse sufficiente il richiamo alle sole rilevazioni
periodiche del tasso di interesse di riferimento, non si renderebbe il dato contrattuale
determinabile poiché lo stesso rimarrebbe sostanzialmente soggetto ad una quantificazione del tutto unilaterale condotta sulla base dell'adozione della formula matematica prescelta dal soggetto interessato.
A ciò si aggiunga che i derivati costituiscono strumenti finanziari complessi, spesso di difficile valutazione da parte dell'investitore, sì da risultare in tale ambito più che mai essenziale garantirne la conoscenza o conoscibilità mediante l'esplicitazione dei calcoli sottesi” – (cfr. pg. 6 sentenza).
Orbene, le valutazioni del Tribunale di Milano appaiono conformi ai principi affermati in materia e che si riassumono come segue.
(i) L'I.R.S. è un contratto atipico in base al quale due parti si impegnano a pagare, alle scadenze prestabilite, gli interessi calcolati su una determinata somma di denaro e per un dato periodo di tempo;
(ii) la causa del contratto si individua nella negoziazione e monetizzazione di un “rischio finanziario” e, dunque, ai fini della verifica della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti (art. 1322 c.c.), occorre verificare “se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri
pagina 12 di 20 scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi” (Cass. Civ., ordinanza
7.11.2022 n. 32705);
(iii) di conseguenza, elementi essenziali del contratto – oltre alla data di stipulazione (trade date), il capitale di riferimento (notional principal amount), la data di inizio (effective date) e di scadenza (maturity date), le date di pagamento (payment dates) e i tassi di interesse (interest rate) – sono anche il mark to market (M.T.M. o costo di sostituzione)
e che rappresenta il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto o far subentrare un terzo, oltre che gli scenari probabilistici e i costi impliciti – (per tutte,
si richiamano SS.UU. Civili n. 8770/2020 laddove hanno evidenziato che “tale accordo non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì, gli scenari probabilistici,
poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea. Esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti”; nello stesso senso, di recente, Cass. Civ., ordinanza 17 febbraio 2025, n. 4076);
(iv) solo per tale via può ritenersi validamente formato un accordo sulla misura dell'alea e, in difetto, il contratto di swap è nullo, ai sensi dell'art. 1418, 2° comma, c.c. per mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto - (in relazione alla natura della nullità contratto di swap, che non è quella virtuale del 1° comma, ma quella strutturale del secondo comma dell'art. 1418 c.c., si rimanda a Cass. Civ. n. 24654/2022);
(v) infine, la meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti va valutato ex ante e non ex post non potendosi far dipendere la validità del contratto di swap dal risultato economico concretamente perseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza ai fini del riequilibrio equitativo del contratto (così, Cass. Civ., ordinanza
7.11.2022, n. 32705).
Orbene, tenuto conto dei principi generali in precedenza ricordati, questa Corte ritiene che i motivi di doglianza proposti dalla non siano idonei a incrinare la motivazione del Giudice di primo CP_4
grado.
Invero – diversamente da quanto affermato dall'appellante incidentale - i principi affermati dalle
Sezioni Unite Civili n. 8770/2020 trovano applicazione, non solo in relazione ai contratti di swap pagina 13 di 20 conclusi dagli Enti Locali (i quali richiedono, peraltro, la disamina di problematiche diverse,
strettamente correlate ai principi di contabilità pubblica e non direttamente rilevanti nel caso in esame), ma anche ai contratti conclusi dai privati, in quanto principi di carattere generale e che caratterizzano la fattispecie contrattuale già esaminata.
Contr Né, può fondatamente sostenersi, in relazione al caso di specie, che il e i criteri di calcolo dello stesso non siano elementi essenziali del contratto, in quanto valutazione che si pone in contrasto con i principi dinanzi ricordati.
Nessun'altra censura risulta proposta da , tale che, difettando altre o diverse Controparte_3
prospettazioni in relazione allo specifico caso in esame e al contratto concluso fra le parti, ravvisata l'infondatezza delle censure di diritto in precedenza esaminate, l'impugnazione viene respinta.
II.C. Passando all'esame dell'appello principale, la Corte ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.
Si ritiene non condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che l'investitore non avrebbe dato prova delle somme chieste in ripetizione, in conseguenza dell'accertata nullità del contratto.
Innanzi tutto, quanto all'onere di allegazione e prova, lo stesso risultava adeguatamente soddisfatto nel primo grado di giudizio da parte dell'allora opponente, tenuto conto della domanda e delle allegazioni articolate (nei termini già in precedenza ricordati) e del fatto che la prova degli indebiti risultasse per tabulas sulla base degli estratti conto prodotti dalla in allegato alla comparsa CP_4
di costituzione e risposta di primo grado sub doc. n. 7a).
Dalla disamina degli stessi, emerge come, periodicamente, venissero annotati in conto (in accredito, inizialmente e, poi, in addebito) i flussi trimestrali in esecuzione del contratto di swap.
Su tale base, la Corte è in grado di quantificare le somme indebitamente pagate da e che si Pt_1
quantificano nella misura pari ad euro 321.757,04.
Invero, tenuto conto del prospetto riepilogativo di parte dell'appellante alle pgg. 7 e 8 dell'atto di citazione in appello – (prospetto che è meramente riepilogativo di dati già documentati dalla CP_4
nel giudizio di primo grado) - e verificata la correttezza degli importi ivi indicati, in quanto corrispondenti alle annotazioni presenti negli estratti di conto corrente (doc. n. 7a cit.), deve pagina 14 di 20 ritenersi che tutte le somme addebitate siano suscettibili di ripetizione (art. 2033 c.c.), eccezion fattasi che per:
- euro 14.590,33 (data operazione 4.1.2011 e data valuta 3.1.2011);
- euro 14.142,92 (data operazione 4.4.2011 e data valuta 4.4.2011).
Ciò, in quanto si tratta di addebiti aventi quale causale “pagamenti diversi” tale, in difetto di altra o diversa indicazione e di prova del fatto che tali addebiti siano riferibili al contratto di swap, non può affermarsi che gli stessi siano “indebiti” ripetibili ex art. 2033 c.c.
Al contrario, l'ulteriore addebito di euro 17.851,83 – anch'esso ritenuto dalla come CP_4
pagamento non riferibile al contratto di swap – appare suscettibile di ripetizione, stante che, sebbene anche la sua causale risultasse quale “pagamenti diversi”, dallo stesso estratto di conto corrente n.001/2015 (pg.3), risulta che, appena due giorni prima, la stessa avesse Pt_1 accreditato, da altro conto, una somma di pari importo (= euro 17.851,83) “a copertura diff.li tassi
7.1.15”.
La lettura congiunta di tali annotazioni non lascia residuare alcuna incertezza circa il fatto che anche tale somma sia stata destinata al pagamento del differenziale negativo addebitato all'investitore e, dunque, sia suscettibile di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Conclusivamente, tenuto conto di quanto sopra, è tenuta al pagamento, in Controparte_3
favore di di euro 321.757,04, oltre a interessi nella misura legale dalla domanda Pt_1
giudiziale al saldo.
Tale importo risulta calcolato detraendo, da euro 357.549,42 (= totale differenziali negativi),
l'importo di euro 28.783,25 (quale importo complessivo dei due addebiti non ripetibili) e l'ulteriore importo di euro 7.009,13 (pari ai differenziali positivi accreditati in favore di . Pt_1
Alle restituzioni non è, invece, tenuta in quanto, tra quest'ultima e CP_1 [...]
risulta documentata – (ferme restando le ulteriori considerazioni che verranno svolte CP_3
pagina 15 di 20 con la disamina dell'ulteriore appello incidentale) - la sola cessione di “crediti” e non del contratto sottostante.1
Di conseguenza, solo è tenuta alle restituzioni degli indebiti oggettivi, nella Controparte_6 misura indicata, in conseguenza della declaratoria di nullità del contratto di swap, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
III. ha proposto due motivi di appello incidentale. CP_1
A) Con il primo, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la titolarità attiva, in capo alla medesima, del credito oggetto di controversia.
Sul punto, si premette che - pur tenuto conto delle valutazioni in precedenza esposte in ordine alla nullità dell'I.R.S. e, dunque, all'insussistenza del credito derivante dai differenziali negativi dello swap - in ogni caso, si ritiene sussistere l'interesse qualificato di all'appello CP_1
incidentale in esame (art. 100 c.p.c.), stante che il credito oggetto del decreto ingiuntivo constava
anche del saldo debitore di conto corrente (per euro 1.024,12), quale credito – quest'ultimo –
confermato con la sentenza di primo grado e non oggetto di impugnazione.
Fatta tale necessaria premessa, l'appello incidentale deve ritenersi fondato, nei termini che si vanno ad evidenziare e nei limiti delle ragioni di credito indicate (= saldo di conto corrente).
In generale, si premette che, secondo l'interpretazione cui si aderisce2, l'onere di allegazione e prova cui è tenuto il cessionario del credito, affinchè possa ritenersi provata la sua legittimazione sostanziale in relazione al credito oggetto di giudizio, si atteggi diversamente a seconda che: a. il debitore ceduto (ovvero i garanti) contestino o non contestino detta legittimazione sostanziale,
atteso che – in tale ultimo caso – opera il principio di non contestazione;
b. nella prima ipotesi, si deve ulteriormente distinguere il caso in cui si contesti l'esistenza stessa della cessione dei crediti in blocco ovvero la sola inclusione del credito controverso fra quelli ceduti;
b.1. nel primo caso, si ritiene che il cessionario debba indicare e produrre il contratto di cessione dei crediti;
b.2. invece, nella seconda ipotesi – che è quella rilevante nel caso in decisione – “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle
che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di
modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà
necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
Nel caso concreto, risulta avere prodotto, in primo grado, l'estratto della cessione CP_1
di crediti in blocco pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 45 del 19 aprile 2022, con la quale si comunicava la cessione pro – soluto di: “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_3
contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di
portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 1 gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1999. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel Contratto di
Cessione, come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore
pagina 17 di 20 ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati
dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, sara' messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi
dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni. I sopramenzionati dati
resteranno disponibili fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti. Inoltre, i debitori ceduti
potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 Email_1
della Legge sulla Cartolarizzazione dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore della Cedente, compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a
favore della Cessionaria, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. Il trasferimento dei
crediti ha efficacia giuridica a decorrere dal 19 aprile 2022. In forza dell'incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti a Controparte_1
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.” – (cfr. Allegato C . CP_1
Inoltre, in primo grado, la cedente produceva, sub doc. n. 17), l'attestazione del passaggio a sofferenza.
Pertanto, tenuto conto delle specifiche indicazioni presenti nella comunicazione in Gazzetta
Ufficiale (in relazione alla cessione, tra l'altro, dei saldi debitori di conto corrente, accesi nell'arco temporale compreso fra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022 e del riferimento a debitori classificati a sofferenza) – si ritiene che sia titolare del credito derivante dal saldo CP_1
debitore di conto corrente n. 1000/62772.
B) Con il secondo motivo di appello incidentale, si duole della sentenza di primo CP_1
grado nella parte in cui non ha dichiarato, nonostante la richiesta della cessionaria, l'estromissione della cedente dal giudizio, ai sensi dell'art. 111, 3° comma, c.p.c. Controparte_3
pagina 18 di 20 La censura così proposta appare infondata.
Invero, ai sensi della disposizione indicata, “In ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso”.
Il primo Giudice risulta avere fatto corretta applicazione di tale previsione normativa, non avendo estromesso a fronte del diniego opposto da (diniego che – così come Controparte_3 Pt_1
ribadito in appello – si fondava sulla considerazione che, rispetto alla domanda di nullità dello swap e di ripetizione dell'indebito, la cessionaria non era legittimata passiva, per le ragioni in precedenza evidenziate).
IV. In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio,
[...]
è tenuta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi in favore di CP_3 Pt_1
La liquidazione avviene in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del decisum, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude, per l'appello, la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 112/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale , Controparte_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Stante la reciproca soccombenza, tra e le spese di lite di entrambi i gradi Pt_1 CP_1
si compensano integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in accoglimento dell'appello principale proposto da e in parziale riforma della Pt_1
sentenza n. 1097/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 10 febbraio 2023,
condanna al pagamento, in favore di di euro 321.757,04, Controparte_3 Pt_1
oltre a interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al saldo;
pagina 19 di 20 .
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale proposto da CP_1
dichiara cessionaria del credito di in relazione al saldo CP_1 Controparte_7
debitore di c/c n. 1000/62772.
Conferma il resto;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali Controparte_3 Pt_1
di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 32.466,50, di cui euro
30.239,00 per compensi (euro 16.000,00 per il primo grado ed euro 14.239,00 per l'appello) ed euro 2.227,50 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e cpa come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite fra e per entrambi i gradi;
Pt_1 CP_1
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 112/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato CP_3 per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rimanda, in ordine alla distinzione fra cessione del contratto e cessione del credito, a Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 29 marzo 2024, n. 8579, la quale ha precisato che:
“Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione”; 2 Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17944; pagina 16 di 20