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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/12/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 18.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 7.11.2025, 18.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa n. 1760/2024 R.G. Lav.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Casoni Perugini, giusta procura allegata all'atto introduttivo telematico, elettivamente domiciliato l'indirizzo pec del procuratore;
Email_1
RRENTE
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Carmenati giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fabriano, p.za Garibaldi n. 16, con indicazione dell'indirizzo pec per le
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento retribuzioni per mansioni superiori, lavoro straordinario, risarcimento del danno per mancata fruizione del riposo giornaliero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. Il ricorrente allega di aver prestato attività lavorativa dal 20.12.2017 per IH PA con contratto a termine poi trasformato in contratto a tempo indeterminato part time dal 20.6.2018. Sostiene che il contratto di lavoro era poi proseguito a seguito di cessione di azienda con la che aveva svolto mansioni superiori CP_1
1 riconducibili al livello 2 riconosciuto soltanto dal 1.3.2024 con aumento anche delle ore di lavoro indicate in contratto;
che aveva svolto lavoro straordinario anche notturno per la gestione del magazzino e delle vendite on line;
che non aveva fruito del riposo settimanale sicché aveva diritto al corrispondente risarcimento del danno. Per tali ragioni chiede le differenze retributive e il risarcimento spettante per il periodo dal 1.8.2019 al 28.2.2024. Costituendosi in giudizio la contesta che vi fosse stata CP_1 cessione di azienda il cui accertamento non veniva richiesto neppure nelle conclusioni, afferma che solo raramente il ricorrente aveva lavorato in orari diversi da quelli contrattualizzati, che le vendite on line da lui curate costituivano una parte limitata del fatturato, che l'interessato aveva svolto unicamente mansioni di addetto alle vendite on line curando alcuni aspetti dell'amministrazione dal marzo 2024, che non vi era stato alcun danno da usura psicofisica essendo stato sporadico l'impegno lavorativo in orari non contrattualizzati come dimostrato dalla documentazione ex adverso prodotta, che i conteggi forniti erano del tutto generici non indicando neppure la retribuzione mensile posta a fondamento dei calcoli effettuati. La causa veniva istruita con escussione di testimoni e poi discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. CESSIONE DI AZIENDA E APPLICABILITÀ DELL'ART. 2112 C.C. Sostiene il ricorrente che la medesima azienda avviata dalla ditta individuale Superman di IH PA era poi proseguita senza soluzione di continuità sotto la gestione della IH PA era legale rappresentante. CP_1 CP_2
Al riguardo, i testimoni (teste hanno riferito che la gestione Tes_1 amministrativa è sempre stata a cap e IH PA, Parte_2 che l'attività commerciale è stata eserci 2020 presso il medesimo locale in Fabriano, p.za del Comune n. 18, che nell'ottobre 2020 tutti i beni aziendali (mobili, tavoli, computer, vetrina dei profumi, documenti e merce residua) erano stati spostati presso i locali di Fabriano c.so della Repubblica n. 20 a seguito della loro ristrutturazione, che i dipendenti della IH PA che avevano cessato il rapporto di lavoro con la ditta individuale erano stati poi riassunti dalla CP_1
Peraltro, dalla docum atti risulta che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal lavoratore in data 15.10.2020 con decorrenza 16.10.2020 dal rapporto con IH PA, l'interessato è stato riassunto il giorno 17.10.2020 dalla (doc. 5 e 6 fascicolo ricorrente). CP_1
Ne consegue che lla prosecuzione dell'attività prima svolta dalla IH PA con i medesimi mezzi produttivi da parte della società
sicché è sufficientemente provato il trasferimento di azienda CP_1
(inteso ai sensi dell'art. 2112 comma 5 c.c. come mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata preesistente al trasferimento e che conserva la propria identità), che legittima l'invocazione dell'art. 2112 comma 2 c.c. per il quale il cessionario risponde anche dei crediti retributivi maturati presso il cedente in solido con quest'ultimo.
2 3. MANSIONI SUPERIORI.
3.1 GIURISPRUDENZA. In punto di diritto, la Suprema Corte ritiene che l'inquadramento del lavoratore dipendente debba essere operato sulla base delle mansioni contrattualmente previste e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (Cass. sez. lav. 1433/96). Ne deriva che il giudice, per individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, dovrà seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria, in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cass. sez. lav. n. 7453/2002). A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. sez. lav. 7007/1987). Peraltro, ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche in scala crescente a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore il cui onere di allegazione di prova incombe sullo stesso lavoratore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. 12092/2004).
3.2 RAGIONAMENTO TRIFASICO: LE DECLARATORIE CONTRATTUALI. Nel caso di specie, il ricorrente è stato inquadrato nel periodo oggetto di contestazione (1.8.2019-28.2.2024) nel livello 6 sino al 15.10.2020 (doc. 1 fascicolo ricorrente) e nel livello 5 dal 17.10.2020; rivendica il livello 2 o in subordine i livelli inferiori 3 e 4. In base alle declaratorie contrattuali rientrano nel livello 2 i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica. Tra i profili vengono previsti il capo di reparto e il consegnatario responsabile di magazzino. Appartengono al livello 3 i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza e i lavoratori specializzati provetti che in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante
3 approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita;
tra i profili si indicano contabile-impiegato amministrativo, addetto al controllo del materiale in entrata e in uscita, commesso specializzato provetto nel settore alimentare con mansioni di consulenza e responsabilità di gestione della merce, commesso stimatore di gioielleria, commesso che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento. Appartengono al livello 4 i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite;
tra i profili emergono commesso addetto alla vendita al pubblico, addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita come marcatura, prezzatura, incasso, addetto alle operazioni di smistamento nei magazzini, magazziniere anche con funzioni di vendita. Appartengono al livello 5 i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite;
in particolare vi rientrano i profili di addetto ai negozi, addetto al controllo delle vendite, addetto al controllo e verifica delle merci, aiuto commesso, addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita in aziende a libero servizio, addetto all'insieme delle operazioni dei magazzini di smistamento per i primi 18 mesi. Appartengono al livello 6 i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche come fattorino, portapacchi, addetto al carico e scarico, operaio comune.
3.3 CONFRONTO TRA LE DECLARATORIE CONTRATTUALI E LE MANSIONI ACCERTATE DURANTE L'ISTRUTTORIA: ESAME DELLE RISULTANZE PROBATORIE. Occorre premettere che era onere del lavoratore provare le mansioni svolte nell'arco dell'intero periodo azionato. Dall'esame delle testimonianze emerge che i testimoni, colleghi di lavoro, che hanno deposto sulle mansioni hanno prestato attività tra il dicembre 2020 (teste e il Tes_2
2024 (teste ). Nessuna prova delle mansioni svolte poste nto Tes_3 della prete same si ha, dunque, per il periodo dall'agosto 2019 al novembre 2020, sicché per tale periodo la domanda non può essere accolta. Si noti che dal dicembre 2020 il ricorrente era già dipendente della CP_1 con inquadramento nel livello 5 il che rende irrilevante, ben l'addotta sussistenza della cessione di azienda come ricostruita in precedenza. Ciò premesso tutti i testi escussi in ordine alle mansioni del ricorrente nell'arco temporale tra il dicembre 2020 e il febbraio 2024 hanno riferito che questi, oltre a curare le vendite on line, come ammesso anche dalla convenuta (teste utilizzava gli indirizzi aziendali, verificava i prodotti consegnati Tes_4 con le immagini inserite sul sito, verificava con lo i prezzi applicati dai Pt_2 corrieri (teste ), inseriva la l gestionale per i Tes_5 Tes_3 riassortimenti, rodotto, gestiva i resi e i rimborsi, verificava la consegna del pacco, gestiva la ripianificazione delle consegne e gli annullamenti degli ordini, e più in generale il rapporto con i clienti per le
4 vendite on line, preparava i documenti per le spedizioni e le trasmetteva ai corrieri, ordinava le scatole per le spedizioni, pagava le fatture dei corrieri, redigeva l'inventario, effettuava pagamenti delle cambiali e chiedeva estratti conto o informazioni in caso di blocco per pignoramenti, trattava sconti e resi con i fornitori, pagava gli insoluti e consegnava le cambiali, gestiva la merce in stock (teste . Tes_4
Non r i, contestato che alla cessazione del rapporto lavorativo della l abbia iniziato ad occuparsi anche di amministrazione Tes_1 Parte_1
e seg Alla luce della molteplicità e complessità delle mansioni svolte, tutte confermate dai testi escussi come sopra riportato, si ritiene che anche prima dell'assunzione di mansioni amministrative il ricorrente svolgesse attività che sommavano al normale ruolo di un commesso alla vendita on line anche una serie di incombenze accessorie a tale mansione (che di per sé legittimerebbe il riconoscimento del livello 4) nonché ulteriori attività di controllo della merce del magazzino e di inventario, nonché gestione di rapporti delicati con la banca quali richiesta di estratti conto e informazioni in caso di blocco del conto per pignoramenti, o ancora trattative per sconti e resi con i fornitori, che richiedono un'autonomia operativa e particolari conoscenze tecniche che legittimano il riconoscimento del livello 3 per tutto il periodo in esame. Non vi sono al contrario i presupposti per il riconoscimento del livello 2, cui appartengono lavoratori la cui professionalità è caratterizzata da una maggiore responsabilità di gestione e controllo anche di altri dipendenti che non risulta dall'istruttoria svolta, non potendo considerarsi controllo dei dipendenti lo scambio di informazioni sulla merce presente in magazzino o nel negozio come riferita dai testimoni sentiti. D'altro canto, non è emerso che i compiti assegnati fossero svolti con sufficiente autonomia, essendo stato addotto al contrario nello stesso ricorso introduttivo che alcuni controlli come quelli relativi ai prezzi applicati dai fornitori avvenivano unitamente allo peraltro dallo scambio di mail e messaggi emerge un continuo Pt_2 to con i titolari dell'azienda che esclude l'autonomia richiesta per l'attribuzione del livello 2. Si ritiene pertanto congruo sulla base delle mansioni allegate e provate il riconoscimento del diritto al livello 3 per il periodo da dicembre 2020 al febbraio 2024. 4 SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO. DANNO PER USURA PSICOFISICA. Anche sul punto grava sul ricorrente l'onere di fornire prova del lavoro straordinario svolto ex art. 2697 c.c. La giurisprudenza precisa al riguardo che tale onere probatorio è particolarmente rigoroso ed esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. 16150/2018). Orbene il ricorrente allega nel proprio ricorso di avere svolto attività la mattina in negozio dalle 9:30 alle 13:00 dal martedì al sabato e il pomeriggio di
5 avere svolto attività lavorativa curando la vendita on line da casa (pagina 2 ricorso), stando sempre in contatto con le commesse nell'orario di apertura del negozio tra le 16:30 e le 20:00, lavorando a volte fino alle 1:50 di notte (pagina 9 ricorso), con invio di mail negli orari più disparati dalle 13:37 alle 23:33 (pagina 10 ricorso) curando anche l'e-commerce con mail spedite tra le 13:25 e le 21:28 (pagina 11 ricorso) e con scambio di messaggi con i titolari tra le 13:14 e le 23:25 (pagina 13 ricorso). Sostiene in conclusione di avere svolto oltre all'orario ordinario di 40 ore settimanali anche ulteriori 20 ore di lavoro straordinario al giorno. Orbene, già le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo non appaiono individuare con riferimento al lavoro pomeridiano svolto un orario di lavoro ben preciso, essendo indicato soltanto un arco temporale tra le 13:30 e le 1:50 di notte in cui sarebbero state svolte varie attività attestate in atti. Invero, non vi è prova né di una prestazione continuativa tra gli orari indicati, né vi è allegazione di un numero di ore di lavoro pomeridiano, in quanto il ricorrente in modo alquanto arbitrario e immotivato desume dalle allegazioni sopra riportate di avere lavorato per 8 ore al giorno e per ulteriori 4 ore al giorno di lavoro straordinario. Né una più precisa allegazione può desumersi dal capitolato di prova sottoposto ai testimoni che hanno confermato che il ricorrente nel pomeriggio aveva vari contatti con loro e con i titolari e svolgeva attività di vendita on line preparando i cartellini della merce, ma non hanno saputo in alcun modo quantificare l'impegno orario del nello svolgimento di tale attività. Parte_1
Quanto, poi, al capitolo in cui viene individuato un orario specifico di lavoro pomeridiano e notturno dalle 14:30 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 23:30 esso è stato sottoposto al fratello e alla sorella del ricorrente, non conviventi con quest'ultimo, che hanno genericamente riferito di averlo visto lavorare al computer nelle occasioni in cui andavano a trovarlo per le festività con cadenza trimestrale (teste o mensile (teste Testimone_6 [...]
. Trattasi come asioni sporadiche Tes_7
la ricostruzione rigorosa dell'impegno orario. Né diversamente può desumersi dalle mail o dai movimenti di magazzino risultanti dai documenti versati in atti, trattandosi di adempimenti puntuali e limitati nel tempo non essendovi registrazioni continuative che possano portare ad affermare che tra un'operazione e l'altra il ricorrente abbia continuato a prestare attività per la convenuta. A fronte di tale impianto allegatorio e probatorio, la richiesta di acquisizione di tutte le movimentazioni di merci risulta del tutto esplorativa e come tale inammissibile. Dovendo, dunque, ritenersi non sufficientemente fornita prova delle ore di lavoro svolte anche in ambito notturno deve ritenersi parimenti non sufficientemente provato il danno da usura psicofisica per mancata fruizione del riposo giornaliero. Risulta al contrario confermato dalle testimoni escusse che hanno svolto
6 attività di commesse nel negozio la presenza del la mattina dalle Parte_1
9:30 alle 13:00 dal martedì al sabato. Sul punto l ato confermato dalla teste che ha prestato attività dal dicembre 2020 al gennaio 2023. Tes_4
Per il periodo successivo può presumersi che l'orario di lavoro mattutino sia proseguito con le stesse modalità orarie, in quanto il ha continuato Parte_1
a svolgere le medesime mansioni, le commesse che h to attività nel periodo 2023/2024 (teste ) hanno riferito di averlo visto Tes_5 Tes_3 svolgere alcune delle mansioni allegate sicché deve ritenersi che lavorasse con loro nel negozio, l'orario del mattino dalle 9:30 alle 13:00 è stato formalizzato nel contratto del marzo 2024.
Pertanto, si ritiene che sul punto vi sia prova adeguata dello svolgimento di lavoro supplementare rispetto all'orario formalizzato.
5. QUANTUM DOVUTO. Va innanzitutto rilevato che il conteggio sindacale versato in atti è alquanto specifico e dettagliato e, diversamente da quanto contestato da parte convenuta, individua la retribuzione mensile, specificando altresì le somme pretese a titolo di lavoro straordinario. Ciò nonostante, alla luce della prova parziale delle pretese vantate poste a fondamento dei conteggi sarà necessario con separato provvedimento sollecitare parte ricorrente a produrre nuovo conteggio sindacale che tenga conto delle seguenti indicazioni. Le differenze retributive dovranno essere calcolate per il periodo da dicembre 2020 a febbraio 2024, considerando un inquadramento nel terzo livello e un orario giornaliero dalle 9.30 alle 13.00 dal martedì al sabato. Le ore di lavoro svolte in più rispetto a quelle indicate nel contratto individuale dovranno essere remunerate con la maggiorazione prevista per il lavoro supplementare. Dalle somme così spettanti calcolate al lordo andrà detratto il lordo indicato in busta paga, nonché la differenza tra il netto indicato in busta paga e l'importo netto di Euro 800,00 mensili (ed Euro 1.400 mensili dal 1.4.2022), che si allega essere stato corrisposto in ricorso e che non è stato oggetto di contestazione. Ad esempio, prendendo la mensilità di febbraio 2021 versata in atti, dalla somma spettante secondo le indicazioni sopra riportate dovrà detrarsi l'importo lordo di Euro 302,20 indicato in busta paga e la differenza tra Euro 800,00 (importo netto corrisposto) e Euro 271,62 (importo netto in busta paga), pari a Euro 528,38, per un totale da detrarre di Euro 830,58. In tale modo, si terrà conto anche dei contributi versati dal datore di lavoro per la parte di retribuzione regolarmente inserita in busta paga, comparando lo spettante lordo al compenso corrisposto in parte al lordo con elaborazione della busta paga e in parte al netto fuori busta.
6. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Per tutto quanto esposto il ricorso va parzialmente accolto con declaratoria del diritto di alle Parte_1 differenze retributive spettanti per inquadramento bre 2020 al febbraio 2024 con orario di lavoro dalle 9:30 alle 13:00 dal martedì al
7 sabato. Con separata ordinanza si provvederà sul prosieguo per il calcolo delle differenze spettanti. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto di Parte_1
alle differenze retributive spettanti per inquadra
[...] terzo livello del CCNL di comparto con orario dalle 9:30 alle 13:00 dal martedì al sabato da dicembre 2020 a febbraio 2024;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo. Così deciso in Ancona, in data 12.12.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 18.11.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
8
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 18.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 7.11.2025, 18.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa n. 1760/2024 R.G. Lav.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Casoni Perugini, giusta procura allegata all'atto introduttivo telematico, elettivamente domiciliato l'indirizzo pec del procuratore;
Email_1
RRENTE
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Carmenati giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fabriano, p.za Garibaldi n. 16, con indicazione dell'indirizzo pec per le
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento retribuzioni per mansioni superiori, lavoro straordinario, risarcimento del danno per mancata fruizione del riposo giornaliero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. Il ricorrente allega di aver prestato attività lavorativa dal 20.12.2017 per IH PA con contratto a termine poi trasformato in contratto a tempo indeterminato part time dal 20.6.2018. Sostiene che il contratto di lavoro era poi proseguito a seguito di cessione di azienda con la che aveva svolto mansioni superiori CP_1
1 riconducibili al livello 2 riconosciuto soltanto dal 1.3.2024 con aumento anche delle ore di lavoro indicate in contratto;
che aveva svolto lavoro straordinario anche notturno per la gestione del magazzino e delle vendite on line;
che non aveva fruito del riposo settimanale sicché aveva diritto al corrispondente risarcimento del danno. Per tali ragioni chiede le differenze retributive e il risarcimento spettante per il periodo dal 1.8.2019 al 28.2.2024. Costituendosi in giudizio la contesta che vi fosse stata CP_1 cessione di azienda il cui accertamento non veniva richiesto neppure nelle conclusioni, afferma che solo raramente il ricorrente aveva lavorato in orari diversi da quelli contrattualizzati, che le vendite on line da lui curate costituivano una parte limitata del fatturato, che l'interessato aveva svolto unicamente mansioni di addetto alle vendite on line curando alcuni aspetti dell'amministrazione dal marzo 2024, che non vi era stato alcun danno da usura psicofisica essendo stato sporadico l'impegno lavorativo in orari non contrattualizzati come dimostrato dalla documentazione ex adverso prodotta, che i conteggi forniti erano del tutto generici non indicando neppure la retribuzione mensile posta a fondamento dei calcoli effettuati. La causa veniva istruita con escussione di testimoni e poi discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. CESSIONE DI AZIENDA E APPLICABILITÀ DELL'ART. 2112 C.C. Sostiene il ricorrente che la medesima azienda avviata dalla ditta individuale Superman di IH PA era poi proseguita senza soluzione di continuità sotto la gestione della IH PA era legale rappresentante. CP_1 CP_2
Al riguardo, i testimoni (teste hanno riferito che la gestione Tes_1 amministrativa è sempre stata a cap e IH PA, Parte_2 che l'attività commerciale è stata eserci 2020 presso il medesimo locale in Fabriano, p.za del Comune n. 18, che nell'ottobre 2020 tutti i beni aziendali (mobili, tavoli, computer, vetrina dei profumi, documenti e merce residua) erano stati spostati presso i locali di Fabriano c.so della Repubblica n. 20 a seguito della loro ristrutturazione, che i dipendenti della IH PA che avevano cessato il rapporto di lavoro con la ditta individuale erano stati poi riassunti dalla CP_1
Peraltro, dalla docum atti risulta che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal lavoratore in data 15.10.2020 con decorrenza 16.10.2020 dal rapporto con IH PA, l'interessato è stato riassunto il giorno 17.10.2020 dalla (doc. 5 e 6 fascicolo ricorrente). CP_1
Ne consegue che lla prosecuzione dell'attività prima svolta dalla IH PA con i medesimi mezzi produttivi da parte della società
sicché è sufficientemente provato il trasferimento di azienda CP_1
(inteso ai sensi dell'art. 2112 comma 5 c.c. come mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata preesistente al trasferimento e che conserva la propria identità), che legittima l'invocazione dell'art. 2112 comma 2 c.c. per il quale il cessionario risponde anche dei crediti retributivi maturati presso il cedente in solido con quest'ultimo.
2 3. MANSIONI SUPERIORI.
3.1 GIURISPRUDENZA. In punto di diritto, la Suprema Corte ritiene che l'inquadramento del lavoratore dipendente debba essere operato sulla base delle mansioni contrattualmente previste e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (Cass. sez. lav. 1433/96). Ne deriva che il giudice, per individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, dovrà seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria, in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cass. sez. lav. n. 7453/2002). A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. sez. lav. 7007/1987). Peraltro, ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche in scala crescente a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore il cui onere di allegazione di prova incombe sullo stesso lavoratore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. 12092/2004).
3.2 RAGIONAMENTO TRIFASICO: LE DECLARATORIE CONTRATTUALI. Nel caso di specie, il ricorrente è stato inquadrato nel periodo oggetto di contestazione (1.8.2019-28.2.2024) nel livello 6 sino al 15.10.2020 (doc. 1 fascicolo ricorrente) e nel livello 5 dal 17.10.2020; rivendica il livello 2 o in subordine i livelli inferiori 3 e 4. In base alle declaratorie contrattuali rientrano nel livello 2 i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica. Tra i profili vengono previsti il capo di reparto e il consegnatario responsabile di magazzino. Appartengono al livello 3 i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza e i lavoratori specializzati provetti che in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante
3 approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita;
tra i profili si indicano contabile-impiegato amministrativo, addetto al controllo del materiale in entrata e in uscita, commesso specializzato provetto nel settore alimentare con mansioni di consulenza e responsabilità di gestione della merce, commesso stimatore di gioielleria, commesso che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento. Appartengono al livello 4 i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite;
tra i profili emergono commesso addetto alla vendita al pubblico, addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita come marcatura, prezzatura, incasso, addetto alle operazioni di smistamento nei magazzini, magazziniere anche con funzioni di vendita. Appartengono al livello 5 i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite;
in particolare vi rientrano i profili di addetto ai negozi, addetto al controllo delle vendite, addetto al controllo e verifica delle merci, aiuto commesso, addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita in aziende a libero servizio, addetto all'insieme delle operazioni dei magazzini di smistamento per i primi 18 mesi. Appartengono al livello 6 i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche come fattorino, portapacchi, addetto al carico e scarico, operaio comune.
3.3 CONFRONTO TRA LE DECLARATORIE CONTRATTUALI E LE MANSIONI ACCERTATE DURANTE L'ISTRUTTORIA: ESAME DELLE RISULTANZE PROBATORIE. Occorre premettere che era onere del lavoratore provare le mansioni svolte nell'arco dell'intero periodo azionato. Dall'esame delle testimonianze emerge che i testimoni, colleghi di lavoro, che hanno deposto sulle mansioni hanno prestato attività tra il dicembre 2020 (teste e il Tes_2
2024 (teste ). Nessuna prova delle mansioni svolte poste nto Tes_3 della prete same si ha, dunque, per il periodo dall'agosto 2019 al novembre 2020, sicché per tale periodo la domanda non può essere accolta. Si noti che dal dicembre 2020 il ricorrente era già dipendente della CP_1 con inquadramento nel livello 5 il che rende irrilevante, ben l'addotta sussistenza della cessione di azienda come ricostruita in precedenza. Ciò premesso tutti i testi escussi in ordine alle mansioni del ricorrente nell'arco temporale tra il dicembre 2020 e il febbraio 2024 hanno riferito che questi, oltre a curare le vendite on line, come ammesso anche dalla convenuta (teste utilizzava gli indirizzi aziendali, verificava i prodotti consegnati Tes_4 con le immagini inserite sul sito, verificava con lo i prezzi applicati dai Pt_2 corrieri (teste ), inseriva la l gestionale per i Tes_5 Tes_3 riassortimenti, rodotto, gestiva i resi e i rimborsi, verificava la consegna del pacco, gestiva la ripianificazione delle consegne e gli annullamenti degli ordini, e più in generale il rapporto con i clienti per le
4 vendite on line, preparava i documenti per le spedizioni e le trasmetteva ai corrieri, ordinava le scatole per le spedizioni, pagava le fatture dei corrieri, redigeva l'inventario, effettuava pagamenti delle cambiali e chiedeva estratti conto o informazioni in caso di blocco per pignoramenti, trattava sconti e resi con i fornitori, pagava gli insoluti e consegnava le cambiali, gestiva la merce in stock (teste . Tes_4
Non r i, contestato che alla cessazione del rapporto lavorativo della l abbia iniziato ad occuparsi anche di amministrazione Tes_1 Parte_1
e seg Alla luce della molteplicità e complessità delle mansioni svolte, tutte confermate dai testi escussi come sopra riportato, si ritiene che anche prima dell'assunzione di mansioni amministrative il ricorrente svolgesse attività che sommavano al normale ruolo di un commesso alla vendita on line anche una serie di incombenze accessorie a tale mansione (che di per sé legittimerebbe il riconoscimento del livello 4) nonché ulteriori attività di controllo della merce del magazzino e di inventario, nonché gestione di rapporti delicati con la banca quali richiesta di estratti conto e informazioni in caso di blocco del conto per pignoramenti, o ancora trattative per sconti e resi con i fornitori, che richiedono un'autonomia operativa e particolari conoscenze tecniche che legittimano il riconoscimento del livello 3 per tutto il periodo in esame. Non vi sono al contrario i presupposti per il riconoscimento del livello 2, cui appartengono lavoratori la cui professionalità è caratterizzata da una maggiore responsabilità di gestione e controllo anche di altri dipendenti che non risulta dall'istruttoria svolta, non potendo considerarsi controllo dei dipendenti lo scambio di informazioni sulla merce presente in magazzino o nel negozio come riferita dai testimoni sentiti. D'altro canto, non è emerso che i compiti assegnati fossero svolti con sufficiente autonomia, essendo stato addotto al contrario nello stesso ricorso introduttivo che alcuni controlli come quelli relativi ai prezzi applicati dai fornitori avvenivano unitamente allo peraltro dallo scambio di mail e messaggi emerge un continuo Pt_2 to con i titolari dell'azienda che esclude l'autonomia richiesta per l'attribuzione del livello 2. Si ritiene pertanto congruo sulla base delle mansioni allegate e provate il riconoscimento del diritto al livello 3 per il periodo da dicembre 2020 al febbraio 2024. 4 SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO. DANNO PER USURA PSICOFISICA. Anche sul punto grava sul ricorrente l'onere di fornire prova del lavoro straordinario svolto ex art. 2697 c.c. La giurisprudenza precisa al riguardo che tale onere probatorio è particolarmente rigoroso ed esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. 16150/2018). Orbene il ricorrente allega nel proprio ricorso di avere svolto attività la mattina in negozio dalle 9:30 alle 13:00 dal martedì al sabato e il pomeriggio di
5 avere svolto attività lavorativa curando la vendita on line da casa (pagina 2 ricorso), stando sempre in contatto con le commesse nell'orario di apertura del negozio tra le 16:30 e le 20:00, lavorando a volte fino alle 1:50 di notte (pagina 9 ricorso), con invio di mail negli orari più disparati dalle 13:37 alle 23:33 (pagina 10 ricorso) curando anche l'e-commerce con mail spedite tra le 13:25 e le 21:28 (pagina 11 ricorso) e con scambio di messaggi con i titolari tra le 13:14 e le 23:25 (pagina 13 ricorso). Sostiene in conclusione di avere svolto oltre all'orario ordinario di 40 ore settimanali anche ulteriori 20 ore di lavoro straordinario al giorno. Orbene, già le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo non appaiono individuare con riferimento al lavoro pomeridiano svolto un orario di lavoro ben preciso, essendo indicato soltanto un arco temporale tra le 13:30 e le 1:50 di notte in cui sarebbero state svolte varie attività attestate in atti. Invero, non vi è prova né di una prestazione continuativa tra gli orari indicati, né vi è allegazione di un numero di ore di lavoro pomeridiano, in quanto il ricorrente in modo alquanto arbitrario e immotivato desume dalle allegazioni sopra riportate di avere lavorato per 8 ore al giorno e per ulteriori 4 ore al giorno di lavoro straordinario. Né una più precisa allegazione può desumersi dal capitolato di prova sottoposto ai testimoni che hanno confermato che il ricorrente nel pomeriggio aveva vari contatti con loro e con i titolari e svolgeva attività di vendita on line preparando i cartellini della merce, ma non hanno saputo in alcun modo quantificare l'impegno orario del nello svolgimento di tale attività. Parte_1
Quanto, poi, al capitolo in cui viene individuato un orario specifico di lavoro pomeridiano e notturno dalle 14:30 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 23:30 esso è stato sottoposto al fratello e alla sorella del ricorrente, non conviventi con quest'ultimo, che hanno genericamente riferito di averlo visto lavorare al computer nelle occasioni in cui andavano a trovarlo per le festività con cadenza trimestrale (teste o mensile (teste Testimone_6 [...]
. Trattasi come asioni sporadiche Tes_7
la ricostruzione rigorosa dell'impegno orario. Né diversamente può desumersi dalle mail o dai movimenti di magazzino risultanti dai documenti versati in atti, trattandosi di adempimenti puntuali e limitati nel tempo non essendovi registrazioni continuative che possano portare ad affermare che tra un'operazione e l'altra il ricorrente abbia continuato a prestare attività per la convenuta. A fronte di tale impianto allegatorio e probatorio, la richiesta di acquisizione di tutte le movimentazioni di merci risulta del tutto esplorativa e come tale inammissibile. Dovendo, dunque, ritenersi non sufficientemente fornita prova delle ore di lavoro svolte anche in ambito notturno deve ritenersi parimenti non sufficientemente provato il danno da usura psicofisica per mancata fruizione del riposo giornaliero. Risulta al contrario confermato dalle testimoni escusse che hanno svolto
6 attività di commesse nel negozio la presenza del la mattina dalle Parte_1
9:30 alle 13:00 dal martedì al sabato. Sul punto l ato confermato dalla teste che ha prestato attività dal dicembre 2020 al gennaio 2023. Tes_4
Per il periodo successivo può presumersi che l'orario di lavoro mattutino sia proseguito con le stesse modalità orarie, in quanto il ha continuato Parte_1
a svolgere le medesime mansioni, le commesse che h to attività nel periodo 2023/2024 (teste ) hanno riferito di averlo visto Tes_5 Tes_3 svolgere alcune delle mansioni allegate sicché deve ritenersi che lavorasse con loro nel negozio, l'orario del mattino dalle 9:30 alle 13:00 è stato formalizzato nel contratto del marzo 2024.
Pertanto, si ritiene che sul punto vi sia prova adeguata dello svolgimento di lavoro supplementare rispetto all'orario formalizzato.
5. QUANTUM DOVUTO. Va innanzitutto rilevato che il conteggio sindacale versato in atti è alquanto specifico e dettagliato e, diversamente da quanto contestato da parte convenuta, individua la retribuzione mensile, specificando altresì le somme pretese a titolo di lavoro straordinario. Ciò nonostante, alla luce della prova parziale delle pretese vantate poste a fondamento dei conteggi sarà necessario con separato provvedimento sollecitare parte ricorrente a produrre nuovo conteggio sindacale che tenga conto delle seguenti indicazioni. Le differenze retributive dovranno essere calcolate per il periodo da dicembre 2020 a febbraio 2024, considerando un inquadramento nel terzo livello e un orario giornaliero dalle 9.30 alle 13.00 dal martedì al sabato. Le ore di lavoro svolte in più rispetto a quelle indicate nel contratto individuale dovranno essere remunerate con la maggiorazione prevista per il lavoro supplementare. Dalle somme così spettanti calcolate al lordo andrà detratto il lordo indicato in busta paga, nonché la differenza tra il netto indicato in busta paga e l'importo netto di Euro 800,00 mensili (ed Euro 1.400 mensili dal 1.4.2022), che si allega essere stato corrisposto in ricorso e che non è stato oggetto di contestazione. Ad esempio, prendendo la mensilità di febbraio 2021 versata in atti, dalla somma spettante secondo le indicazioni sopra riportate dovrà detrarsi l'importo lordo di Euro 302,20 indicato in busta paga e la differenza tra Euro 800,00 (importo netto corrisposto) e Euro 271,62 (importo netto in busta paga), pari a Euro 528,38, per un totale da detrarre di Euro 830,58. In tale modo, si terrà conto anche dei contributi versati dal datore di lavoro per la parte di retribuzione regolarmente inserita in busta paga, comparando lo spettante lordo al compenso corrisposto in parte al lordo con elaborazione della busta paga e in parte al netto fuori busta.
6. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Per tutto quanto esposto il ricorso va parzialmente accolto con declaratoria del diritto di alle Parte_1 differenze retributive spettanti per inquadramento bre 2020 al febbraio 2024 con orario di lavoro dalle 9:30 alle 13:00 dal martedì al
7 sabato. Con separata ordinanza si provvederà sul prosieguo per il calcolo delle differenze spettanti. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto di Parte_1
alle differenze retributive spettanti per inquadra
[...] terzo livello del CCNL di comparto con orario dalle 9:30 alle 13:00 dal martedì al sabato da dicembre 2020 a febbraio 2024;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo. Così deciso in Ancona, in data 12.12.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 18.11.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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