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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/09/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 439/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1
Nata a TRADATE (VA) l'1.2.1978 cittadina: , Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti PAOLA CONTI e GIORDANO MEDA
e
Controparte_1
Nato a SARONNO (VA), il 16.3.1977 cittadino: , Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti PAOLA CONTI E GIORDANO MEDA
I quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO, in SARONNO, in data 30.6.2007 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Saronno - anno 2007, atto n. 48, parte II, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data 22.12.2020. omologato con decreto n. 848/2021 del 18.1.2021 con i seguenti (nata il [...]) e (nato il [...]) Parte_4 Per_1 Per_2 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19.2.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1 [...] in Saronno in data 30.06.2007, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Saronno al n. CP_1
48, parte II, Serie A, anno 2007;
2. i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 paritetico. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori che si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi alla loro salute, educazione e istruzione. Per le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente dai genitori, i quali, pertanto, limitatamente a tali questioni, adotteranno liberamente le decisioni ritenute più opportune per i figli durante il periodo di rispettiva permanenza con gli stessi. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente. I coniugi si impegnano a concordare una comune linea educativa dei minori. In particolare, entrambi dovranno curare la buona educazione dei figli, dovranno concordare come intervenire in caso di disubbidienze, concordare comuni regole di vita e convivenza da far rispettare sia quando sono con la madre sia quando sono con il padre (es. concordare orari per il riposo notturno;
assegnare ai figli determinati compiti domestici;
concordare i tempi dedicati allo studio e allo svago…). Il tutto nell'intento di evitare che i figli percepiscano contrasti e/o diversità di vedute dei genitori rispetto alla sua educazione;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quanto e quando lo desideri, in qualsiasi momento, compatibilmente alle esigenze ed impegni degli stessi e dei genitori, previo accordo con la madre. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse dei figli, come segue:
• i fine settimana, da sabato pomeriggio e sino a lunedì mattina, con il padre o la madre a settimane alterne;
• nei giorni di lunedì, dall'uscita di scuola e sino al mercoledì mattina, con la madre o il padre in base al fine settimana di competenza;
• nei giorni di mercoledì dall'uscita di scuola e sino al sabato mattina con la madre o il padre in base al fine settimana di competenza;
• i genitori si impegnano ad accompagnare e riprendere i figli a scuola nei rispettivi giorni di competenza;
• durante le vacanze estive per un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive. I genitori si impegnano ad accordarsi in merito al periodo di villeggiatura entro il 31 maggio di ogni anno e di comunicarsi reciprocamente, almeno 15 giorni prima della partenza, il luogo di villeggiatura. Nel caso di scelte obbligate uguali fra i due genitori (per esempio, stesso periodo estivo non modificabile) il periodo da trascorrere con i figli verrà suddiviso a metà;
• nel periodo natalizio dal 24 al 26 dicembre ad anni alterni con la madre. Per l'anno 2025 i figli trascorreranno questo periodo con il papà;
• nei giorni 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio ad anni alterni con la madre. Per l'anno 2025 i figli trascorreranno questi giorni con la mamma;
• nei giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre. Per l'anno 2025 i figli trascorreranno questi giorni con la mamma;
• nelle altre festività e nel giorno del compleanno dei figli ad anni alterni con la madre cominciando dal padre;
• ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con i figli il proprio compleanno;
4. i genitori convengono che qualora i figli fossero ammalati, ciascun genitore dovrà avvertire tempestivamente l'altro e se ciò accadesse nei giorni di competenza, questi recupererà l'incontro appena possibile. Ogni genitore che terrà con sé i figli dovrà assicurare in ogni caso il contatto telefonico con l'altro genitore;
5. il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli minori, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, l'importo mensile di € 300,00 per ciascun figlio da versarsi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno, e da aggiornare annualmente secondo gli indici
Istat.
Resta inteso che nei periodi in cui i figli si trovano presso il padre in relazione alle suddette modalità di visita,
o trascorrano con lui le vacanze, il padre comunque dovrà provvedere al loro sostentamento e mantenimento senza nulla chiedere alla madre, e dovrà pagare integralmente il predetto contributo mensile al mantenimento che non può perciò solo essere ridotto e/o detratto. Le parti precisano che le spese per le vacanze trascorse insieme al genitore vanno sostenute interamente dal genitore con cui i figli le trascorrono;
6. i coniugi si impegnano a contribuire al pagamento delle spese straordinarie/extra assegno (cioè occasionali e/o sporadiche e/o gravose e/o voluttuarie) relative alla prole nella misura del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie devono essere tutte documentate. Il genitore che ha anticipato queste spese dovrà inviare all'altro genitore, entro un mese e per iscritto (con prova di avvenuta ricezione), la richiesta di rimborso e la documentazione attestante l'esborso. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le spese straordinarie rispetto alle quali non è richiesto il previo accordo tra i genitori vengono individuate secondo il Protocollo del 24.5.2018 cui ha aderito il Tribunale di Como, che qui si recepisce, nelle seguenti:
-SPESE MEDICHE: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatti per uso non cosmetico se prescritte dallo specialiste;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
-SPESE SCOLASTICHE: mensa scolastica (ivi inclusa come espressamente concordato tra le parti), tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli a scuola;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE: tempo prolungato, pre scuola, post scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali, grest);
Per quanto concerne le spese straordinarie che invece richiedono il previo accordo tra i genitori, sempre secondo il suddetto Protocollo, vengono di seguito individuate. Per queste spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata e scritta (con prova di avvenuta ricezione) dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro massimo 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso.
-SPESE MEDICHE: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
-SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
-SPESE EXTRASCOLASTICHE: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza genitori;
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (compresi bollo e assicurazione ) per il mezzo di trasposto dei figli;
7. i coniugi si impegnano a consentire reciprocamente il rilascio ed il rinnovo del passaporto e dei documenti idonei per l'iscrizione e l'espatrio dei figli minori;
8. gli assegni familiari per i figli verranno percepiti dalla sig.ra in ragione del 100%. Il Parte_1 relativo importo eventualmente percepito dal sig. verrà versato in aggiunta al mantenimento CP_1 mensile nei modi e termini sopra concordati;
9. le detrazioni fiscali per i figli saranno in ragione del 50% per ciascun genitore salvo che uno dei due non ne possa beneficiare sicchè spetterà al 100% all'altro;
10. la sig.ra e il sig. dichiarano di essere entrambi economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti e di avere definito, con le condizioni tutte di cui sopra, ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi pendente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione al loro matrimonio o ad altra qualsivoglia titolo o ragione;
11. i ricorrenti dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti civili, penali, o di qualsivoglia altra natura, aventi oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande connesse;
12. ordinarsi al Comune di Saronno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto al n. 48, parte II, Serie A, anno 2007.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in data 30.6.2007, in Saronno (atto trascritto nei Registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di Saronno - anno 2007, atto n. 48, parte II, serie A); OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SARONNO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23.9.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1
Nata a TRADATE (VA) l'1.2.1978 cittadina: , Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti PAOLA CONTI e GIORDANO MEDA
e
Controparte_1
Nato a SARONNO (VA), il 16.3.1977 cittadino: , Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti PAOLA CONTI E GIORDANO MEDA
I quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO, in SARONNO, in data 30.6.2007 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Saronno - anno 2007, atto n. 48, parte II, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data 22.12.2020. omologato con decreto n. 848/2021 del 18.1.2021 con i seguenti (nata il [...]) e (nato il [...]) Parte_4 Per_1 Per_2 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19.2.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1 [...] in Saronno in data 30.06.2007, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Saronno al n. CP_1
48, parte II, Serie A, anno 2007;
2. i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 paritetico. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori che si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi alla loro salute, educazione e istruzione. Per le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente dai genitori, i quali, pertanto, limitatamente a tali questioni, adotteranno liberamente le decisioni ritenute più opportune per i figli durante il periodo di rispettiva permanenza con gli stessi. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente. I coniugi si impegnano a concordare una comune linea educativa dei minori. In particolare, entrambi dovranno curare la buona educazione dei figli, dovranno concordare come intervenire in caso di disubbidienze, concordare comuni regole di vita e convivenza da far rispettare sia quando sono con la madre sia quando sono con il padre (es. concordare orari per il riposo notturno;
assegnare ai figli determinati compiti domestici;
concordare i tempi dedicati allo studio e allo svago…). Il tutto nell'intento di evitare che i figli percepiscano contrasti e/o diversità di vedute dei genitori rispetto alla sua educazione;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quanto e quando lo desideri, in qualsiasi momento, compatibilmente alle esigenze ed impegni degli stessi e dei genitori, previo accordo con la madre. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse dei figli, come segue:
• i fine settimana, da sabato pomeriggio e sino a lunedì mattina, con il padre o la madre a settimane alterne;
• nei giorni di lunedì, dall'uscita di scuola e sino al mercoledì mattina, con la madre o il padre in base al fine settimana di competenza;
• nei giorni di mercoledì dall'uscita di scuola e sino al sabato mattina con la madre o il padre in base al fine settimana di competenza;
• i genitori si impegnano ad accompagnare e riprendere i figli a scuola nei rispettivi giorni di competenza;
• durante le vacanze estive per un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive. I genitori si impegnano ad accordarsi in merito al periodo di villeggiatura entro il 31 maggio di ogni anno e di comunicarsi reciprocamente, almeno 15 giorni prima della partenza, il luogo di villeggiatura. Nel caso di scelte obbligate uguali fra i due genitori (per esempio, stesso periodo estivo non modificabile) il periodo da trascorrere con i figli verrà suddiviso a metà;
• nel periodo natalizio dal 24 al 26 dicembre ad anni alterni con la madre. Per l'anno 2025 i figli trascorreranno questo periodo con il papà;
• nei giorni 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio ad anni alterni con la madre. Per l'anno 2025 i figli trascorreranno questi giorni con la mamma;
• nei giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre. Per l'anno 2025 i figli trascorreranno questi giorni con la mamma;
• nelle altre festività e nel giorno del compleanno dei figli ad anni alterni con la madre cominciando dal padre;
• ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con i figli il proprio compleanno;
4. i genitori convengono che qualora i figli fossero ammalati, ciascun genitore dovrà avvertire tempestivamente l'altro e se ciò accadesse nei giorni di competenza, questi recupererà l'incontro appena possibile. Ogni genitore che terrà con sé i figli dovrà assicurare in ogni caso il contatto telefonico con l'altro genitore;
5. il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli minori, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, l'importo mensile di € 300,00 per ciascun figlio da versarsi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno, e da aggiornare annualmente secondo gli indici
Istat.
Resta inteso che nei periodi in cui i figli si trovano presso il padre in relazione alle suddette modalità di visita,
o trascorrano con lui le vacanze, il padre comunque dovrà provvedere al loro sostentamento e mantenimento senza nulla chiedere alla madre, e dovrà pagare integralmente il predetto contributo mensile al mantenimento che non può perciò solo essere ridotto e/o detratto. Le parti precisano che le spese per le vacanze trascorse insieme al genitore vanno sostenute interamente dal genitore con cui i figli le trascorrono;
6. i coniugi si impegnano a contribuire al pagamento delle spese straordinarie/extra assegno (cioè occasionali e/o sporadiche e/o gravose e/o voluttuarie) relative alla prole nella misura del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie devono essere tutte documentate. Il genitore che ha anticipato queste spese dovrà inviare all'altro genitore, entro un mese e per iscritto (con prova di avvenuta ricezione), la richiesta di rimborso e la documentazione attestante l'esborso. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le spese straordinarie rispetto alle quali non è richiesto il previo accordo tra i genitori vengono individuate secondo il Protocollo del 24.5.2018 cui ha aderito il Tribunale di Como, che qui si recepisce, nelle seguenti:
-SPESE MEDICHE: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatti per uso non cosmetico se prescritte dallo specialiste;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
-SPESE SCOLASTICHE: mensa scolastica (ivi inclusa come espressamente concordato tra le parti), tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli a scuola;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE: tempo prolungato, pre scuola, post scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali, grest);
Per quanto concerne le spese straordinarie che invece richiedono il previo accordo tra i genitori, sempre secondo il suddetto Protocollo, vengono di seguito individuate. Per queste spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata e scritta (con prova di avvenuta ricezione) dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro massimo 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso.
-SPESE MEDICHE: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
-SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
-SPESE EXTRASCOLASTICHE: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza genitori;
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (compresi bollo e assicurazione ) per il mezzo di trasposto dei figli;
7. i coniugi si impegnano a consentire reciprocamente il rilascio ed il rinnovo del passaporto e dei documenti idonei per l'iscrizione e l'espatrio dei figli minori;
8. gli assegni familiari per i figli verranno percepiti dalla sig.ra in ragione del 100%. Il Parte_1 relativo importo eventualmente percepito dal sig. verrà versato in aggiunta al mantenimento CP_1 mensile nei modi e termini sopra concordati;
9. le detrazioni fiscali per i figli saranno in ragione del 50% per ciascun genitore salvo che uno dei due non ne possa beneficiare sicchè spetterà al 100% all'altro;
10. la sig.ra e il sig. dichiarano di essere entrambi economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti e di avere definito, con le condizioni tutte di cui sopra, ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi pendente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione al loro matrimonio o ad altra qualsivoglia titolo o ragione;
11. i ricorrenti dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti civili, penali, o di qualsivoglia altra natura, aventi oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande connesse;
12. ordinarsi al Comune di Saronno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto al n. 48, parte II, Serie A, anno 2007.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in data 30.6.2007, in Saronno (atto trascritto nei Registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di Saronno - anno 2007, atto n. 48, parte II, serie A); OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SARONNO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23.9.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao