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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18566 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 20514/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nato in [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Marco Tiffi, nei confronti del Controparte_1
, a Nuova Delhi (India) – rappresentato ex lege dall'Avvocatura
[...] Controparte_2
Generale dello Stato;
*****
Il sig. ha presentato ricorso in riassunzione avverso il provvedimento dell'Ambasciata di Pt_1
Nuova Delhi del 20.07.2023 con il quale è stato rifiutato il visto per ricongiungimento familiare con la madre, sig.ra nata in [...] il [...]. Per_1
Il ricorrente ha riferito di aver ottenuto il nullaosta al ricongiungimento il 29.11.2022 e di aver presentato domanda per il rilascio del visto all'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi, la quale ha emesso un provvedimento di diniego ritenendo non dimostrata la vivenza della madre a carico e l'assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di rigetto ha sostenuto che quest'ultimo sarebbe viziato in quanto “nel caso di specie, dopo la morte del padre del ricorrente, sig. Per_2
avvenuta il giorno 26.08.2017 (certificato di morte doc. 7), la sig.ra risulta esser Per_1
l'unica familiare ancora dimorante in India essendo la di lei figlia e sorella dell'instante, sig.ra
, emigrata anch'essa in Italia (doc. 8). Non solo, il ricorrente contrariamente a Parte_2
quanto affermato nel provvedimento oggi impugnato, risulta aver trasmesso alla madre nel corso del tempo, ovvero dal 18.06.2020 al 27.07.2023, molti denari (€ 6000 negli ultimi tre anni) risultando la stessa assolutamente dipendente dal punto di vista economico dal proprio figlio (doc.
9 molteplici versamenti).” Il sig. ha quindi sostenuto che risulta indiscutibilmente provata la Pt_1
dipendenza economica della madre residente in [...]nei suoi confronti. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni ha domandato al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiari nullo, illegittimo e comunque annulli il provvedimento di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare richiesto in favore della sig.ra d emesso Per_1 nella sola lingua inglese dall'Ambasciata d'Italia di Nuova Deli (India) in data 20.07.2023 e denominato REFUSAL OF VISA – D/364/2023(doc. 1); - disponga il rilascio del visto d'ingresso nel territorio dello Stato Italiano a favore della signora nata in [...] il [...], Per_1
madre del ricorrente, ordinando al in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, di provvedere, anche mediante l'autorità consolare di Nuova Deli (India), al materiale rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare;
- dichiari l'ordinanza, per i motivi esposti, provvisoriamente esecutiva.”
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso ribadendo Controparte_1 da un lato l'indimostrata sussistenza dei requisiti della vivenza della madre da ricongiungere a carico e l'assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998 e, dall'altro, quanto alle rimesse di denaro, evidenziando che “L'interessata allegava altresì alla domanda di visto soltanto 5 fotocopie di ricevute di rimesse in danaro, la prima del 30/01/2022 e l'ultima del 26/09/2022, tutte in data successiva alla presentazione della domanda di Nulla Osta al ricongiungimento familiare e pertanto ritenute dall'Ambasciata del tutto strumentali alla mera presentazione della domanda di visto”.
*****
Come s'è detto, l'Amministrazione ha rigettato le domande di visto sul rilievo che il richiedente il visto non avrebbe adeguatamente dimostrato la vivenza della madre da ricongiungere a carico.
Con le memorie depositate in corso di causa ha eccepito anche la mancata prova dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998.
Il Tribunale muove dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello
Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006;
n.12661/2007; n.209/2005).
Con riferimento alle domande presentate da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per il ricongiungimento con i genitori residenti nel paese d'origine, l'art. 29, comma 1, lett. d), del
D. Lgs. n. 286/98 prevede che lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per “genitori
a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.”
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20127 del 14 luglio 2021, nell'adottare un'interpretazione adeguatrice della disposizione sopra richiamata in ragione del carattere fondamentale del diritto all'unità familiare ha chiarito che “dove la norma prevede che egli possa richiedere il ricongiungimento di "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, prevalendo, in mancanza di essi, ed in presenza della condizione di essere a carico del figlio rifugiato, il principio generale del diritto al ricongiungimento familiare”, e ha poi precisato “che le due ipotesi previste alternativamente dalla prima norma richiamata – e cioè l'esistenza di genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrassantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute – assumono un senso coerente con l'art 8 della CEDU e con i principi generali della direttiva esaminata, attraverso due espressioni implicitamente sottintese: e cioè, per la prima ipotesi (“genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine”), si sottintende “che siano in grado di provvedere al loro sostentamento”; per la seconda (“genitori ultrasessantacinquenni nella peculiare condizione in cui gli altri figli presenti in patria siano impossibilitati al sostentamento per documentati gravi motivi di salute”), deve sottintendersi “anche quando non siano a carico del rifugiato”.
Nel caso di specie l'Amministrazione, nel provvedimento di rigetto impugnato, ha contestato unicamente la mancata prova della vivenza a carico del figlio della sig.ra Per_1
Non può, dunque, in corso di causa, ritenersi ammissibile una integrazione del provvedimento consistente nell'aggiunta di una ragione non invocata con il diniego impugnato.
Ciò chiarito, occorre muovere dalla presa d'atto che il ricorrente ha prodotto in giudizio copia di numerosi versamenti effettuati a partire dal 2020 nei confronti della madre. In particolare, le rimesse di denaro, oltre a risalire a ben due anni prima il rilascio del nullaosta e a continuare fino al
2024, sono state effettuate con cadenza periodica e ammontano a diverse centinaia di euro ciascuna. Si ritiene quindi sufficientemente provata la dipendenza economica della madre del ricorrente nei suoi confronti.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese, tuttavia, devono essere compensate in considerazione del fatto che, come eccepito dal coerentemente con quanto risulta dalla documentazione in atti, la madre del ricorrente al CP_1
momento della presentazione della domanda di visto ha prodotto le ricevute solo di alcuni versamenti effettuati dal ricorrente in suo favore. L'amministrazione, quindi, non ha avuto modo di accertare adeguatamente la dipendenza economica della sig.ra nei confronti del figlio. Per_1
p.q.m.
Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi di rilasciare a nata in [...] il [...] il visto per ricongiungimento familiare con il figlio Per_1
nato in [...] il [...]; Parte_1
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nato in [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Marco Tiffi, nei confronti del Controparte_1
, a Nuova Delhi (India) – rappresentato ex lege dall'Avvocatura
[...] Controparte_2
Generale dello Stato;
*****
Il sig. ha presentato ricorso in riassunzione avverso il provvedimento dell'Ambasciata di Pt_1
Nuova Delhi del 20.07.2023 con il quale è stato rifiutato il visto per ricongiungimento familiare con la madre, sig.ra nata in [...] il [...]. Per_1
Il ricorrente ha riferito di aver ottenuto il nullaosta al ricongiungimento il 29.11.2022 e di aver presentato domanda per il rilascio del visto all'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi, la quale ha emesso un provvedimento di diniego ritenendo non dimostrata la vivenza della madre a carico e l'assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di rigetto ha sostenuto che quest'ultimo sarebbe viziato in quanto “nel caso di specie, dopo la morte del padre del ricorrente, sig. Per_2
avvenuta il giorno 26.08.2017 (certificato di morte doc. 7), la sig.ra risulta esser Per_1
l'unica familiare ancora dimorante in India essendo la di lei figlia e sorella dell'instante, sig.ra
, emigrata anch'essa in Italia (doc. 8). Non solo, il ricorrente contrariamente a Parte_2
quanto affermato nel provvedimento oggi impugnato, risulta aver trasmesso alla madre nel corso del tempo, ovvero dal 18.06.2020 al 27.07.2023, molti denari (€ 6000 negli ultimi tre anni) risultando la stessa assolutamente dipendente dal punto di vista economico dal proprio figlio (doc.
9 molteplici versamenti).” Il sig. ha quindi sostenuto che risulta indiscutibilmente provata la Pt_1
dipendenza economica della madre residente in [...]nei suoi confronti. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni ha domandato al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiari nullo, illegittimo e comunque annulli il provvedimento di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare richiesto in favore della sig.ra d emesso Per_1 nella sola lingua inglese dall'Ambasciata d'Italia di Nuova Deli (India) in data 20.07.2023 e denominato REFUSAL OF VISA – D/364/2023(doc. 1); - disponga il rilascio del visto d'ingresso nel territorio dello Stato Italiano a favore della signora nata in [...] il [...], Per_1
madre del ricorrente, ordinando al in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, di provvedere, anche mediante l'autorità consolare di Nuova Deli (India), al materiale rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare;
- dichiari l'ordinanza, per i motivi esposti, provvisoriamente esecutiva.”
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso ribadendo Controparte_1 da un lato l'indimostrata sussistenza dei requisiti della vivenza della madre da ricongiungere a carico e l'assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998 e, dall'altro, quanto alle rimesse di denaro, evidenziando che “L'interessata allegava altresì alla domanda di visto soltanto 5 fotocopie di ricevute di rimesse in danaro, la prima del 30/01/2022 e l'ultima del 26/09/2022, tutte in data successiva alla presentazione della domanda di Nulla Osta al ricongiungimento familiare e pertanto ritenute dall'Ambasciata del tutto strumentali alla mera presentazione della domanda di visto”.
*****
Come s'è detto, l'Amministrazione ha rigettato le domande di visto sul rilievo che il richiedente il visto non avrebbe adeguatamente dimostrato la vivenza della madre da ricongiungere a carico.
Con le memorie depositate in corso di causa ha eccepito anche la mancata prova dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998.
Il Tribunale muove dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello
Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006;
n.12661/2007; n.209/2005).
Con riferimento alle domande presentate da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per il ricongiungimento con i genitori residenti nel paese d'origine, l'art. 29, comma 1, lett. d), del
D. Lgs. n. 286/98 prevede che lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per “genitori
a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.”
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20127 del 14 luglio 2021, nell'adottare un'interpretazione adeguatrice della disposizione sopra richiamata in ragione del carattere fondamentale del diritto all'unità familiare ha chiarito che “dove la norma prevede che egli possa richiedere il ricongiungimento di "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, prevalendo, in mancanza di essi, ed in presenza della condizione di essere a carico del figlio rifugiato, il principio generale del diritto al ricongiungimento familiare”, e ha poi precisato “che le due ipotesi previste alternativamente dalla prima norma richiamata – e cioè l'esistenza di genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrassantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute – assumono un senso coerente con l'art 8 della CEDU e con i principi generali della direttiva esaminata, attraverso due espressioni implicitamente sottintese: e cioè, per la prima ipotesi (“genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine”), si sottintende “che siano in grado di provvedere al loro sostentamento”; per la seconda (“genitori ultrasessantacinquenni nella peculiare condizione in cui gli altri figli presenti in patria siano impossibilitati al sostentamento per documentati gravi motivi di salute”), deve sottintendersi “anche quando non siano a carico del rifugiato”.
Nel caso di specie l'Amministrazione, nel provvedimento di rigetto impugnato, ha contestato unicamente la mancata prova della vivenza a carico del figlio della sig.ra Per_1
Non può, dunque, in corso di causa, ritenersi ammissibile una integrazione del provvedimento consistente nell'aggiunta di una ragione non invocata con il diniego impugnato.
Ciò chiarito, occorre muovere dalla presa d'atto che il ricorrente ha prodotto in giudizio copia di numerosi versamenti effettuati a partire dal 2020 nei confronti della madre. In particolare, le rimesse di denaro, oltre a risalire a ben due anni prima il rilascio del nullaosta e a continuare fino al
2024, sono state effettuate con cadenza periodica e ammontano a diverse centinaia di euro ciascuna. Si ritiene quindi sufficientemente provata la dipendenza economica della madre del ricorrente nei suoi confronti.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese, tuttavia, devono essere compensate in considerazione del fatto che, come eccepito dal coerentemente con quanto risulta dalla documentazione in atti, la madre del ricorrente al CP_1
momento della presentazione della domanda di visto ha prodotto le ricevute solo di alcuni versamenti effettuati dal ricorrente in suo favore. L'amministrazione, quindi, non ha avuto modo di accertare adeguatamente la dipendenza economica della sig.ra nei confronti del figlio. Per_1
p.q.m.
Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi di rilasciare a nata in [...] il [...] il visto per ricongiungimento familiare con il figlio Per_1
nato in [...] il [...]; Parte_1
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024
Il giudice
Corrado Bile