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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1962 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 14.10.2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. IS MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa AU D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 03/11/2022 al n. 1962 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza 707/2022 pubblicata in data 01/10/2022 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. TELLINI ADRIANA, come Parte_1
- appellante - contro Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
[...]
difesa dall'Avv. PUCCI PAOLA., come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento delle motivazioni esposte in premessa, riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto: 1)IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE disporre la sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza n. 707/2022 emessa nel procedimento di primo grado n. R.G. 3483/2021 dal Tribunale Civile di Livorno, in persona del Giudice Dott. Luigi Nannipieri depositata in cancelleria e pubblicata in data 1 ottobre 2022 notificata via pec dall'Avv. Paola Pucci in data 5 ottobre 2022. 2)IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della La Sentenza n. 707/2022 emessa nel procedimento di primo grado n. R.G. 3483/2021 dal Tribunale Civile di Livorno, in persona del Giudice Dott. Luigi Nannipieri depositata in cancelleria e pubblicata in data 1 ottobre 2022 notificata via pec dall'Avv. Paola Pucci in data 5 ottobre 2022. accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, anche in sede di comparsa conclusionale che qui si riportano: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, in accoglimento della spiegata opposizione, 1-In via preliminare, in accoglimento della motivazioni dedotte in narrativa, disporre la sospensione dell'odierno procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c.
2- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto per le ragioni dedotte in narrativa, ossia per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 480 c.p.c. con particolare riferimento alla insussistenza e/o inidoneità del titolo esecutivo allegato.
3- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rilascio del fabbricato per le motivazione dedotte in narrativa.
4 - Accertare e dichiarare che l'immobile oggetto di rilascio è un bene adibito all'esercizio pubblico del culto cattolico, e in quanto tale non può essere sottratto alla propria destinazione di uso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 831 c.c. comma secondo, con conseguente impossibilità di allontanamento della Sig.ra , in quanto soggetto autorizzato alla Parte_1 conservazione del S.S. Sacramento come da provvedimento depositato in atti.- 5 Con vittoria di spese ed onorari di causa del primo e secondo grado di giudizio.”; per l'appellato: “Respingersi l'appello proposto da perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Parte_1 chiedeva la riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Livorno aveva respinto l'opposizione, dalla medesima proposta, avverso il precetto notificato a cura della Parte_2
Quest'ultima in data 18 ottobre 2021 aveva intimato ad Parte_1 il rilascio di un immobile sito in Livorno, Via Lamarmora n. 15., sulla scorta della sentenza n. 939/2011 emessa dal Tribunale di Livorno.
A fondamento dell'opposizione proposta la deduceva la nullità o Pt_1 inefficacia del precetto per carenza dei requisiti di cui all'art. 480 c.p.c.; a detta dell'opponente era infatti stato erroneamente notificato il provvedimento di primo grado anziché la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 583/2013, che aveva confermato tale pronuncia. L'opponente eccepiva altresì la prescrizione del diritto al rilascio in quanto la sentenza del Tribunale era stata emessa in data 13 ottobre 2011 e il precetto notificato il 18 ottobre 2021.
Deduceva ancora l'opponente l'inammissibilità della procedura esecutiva poiché il vincolo di destinazione gravante sull'immobile, adibito all'esercizio pubblico del culto cattolico, impediva la possibilità di allontanamento della Pt_1 soggetto autorizzato alla conservazione del Santissimo Sacramento.
La Curatela fallimentare si costituiva nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Evidenziava che la sentenza di appello era stata spedita in forma esecutiva e notificata personalmente alla in Pt_1 data 11 febbraio 2015; evidenziava inoltre che il precetto opposto si configurava come atto di rinnovazione.
2 Il Tribunale di Livorno, all'esito del giudizio, rigettava l'opposizione A fondamento della decisone richiama ala circostanza per la quale il precetto, sebbene notificato assieme alla sentenza del Tribunale di Livorno n. 939/2011, richiamava espressamente anche la sentenza della Corte di Appello di Firenze
n. 583/2013. Riteneva, pertanto, che l'atto consentisse di identificare con chiarezza il creditore, l'obbligato e il titolo così da il raggiungimento dello scopo.
Quanto al vincolo di destinazione ecclesiastica ex art. 831 c.c. eccepito dall'opponente, ne riteneva precluso l'esame trattandosi di fatto già dedotto nei gradi di giudizio afferenti la formazione del titolo giudiziale.
Avverso la Sentenza del Tribunale di Livorno, Parte_1 interponeva atto appello articolato sui seguenti motivi
• Violazione dell'art. 480 c.p.c. e nullità del precetto. Deduceva l'appellante che il Tribunale di Livorno aveva errato nel rigettare l'opposizione a precetto;
il titolo esecutivo di formazione giudiziale era infatti rappresentato dalla sentenza della
Corte di Appello di Firenze n. 583/2013, la quale, in virtù del principio di sostituzione, eliminava la sentenza di primo grado Il precetto doveva dunque essere notificato unitamente alla sentenza di appello. La precedente intimazione del febbraio 2015, pur contenendo la sentenza di appello, era irrimediabilmente viziata da nullità e/o inesistenza, in quanto notificata nell'interesse della soggetto fallito e dunque carente di Parte_2 legittimazione processuale. Il precetto opposto, notificato unitamente alla sola sentenza di primo grado, era dunque nullo per difetto di notifica del titolo esecutivo, in palese violazione dell'art. 480 comma 2 c.p.c..
L'appellante censurava altresì l'assunto del primo giudice secondo cui l'immobile risultava esattamente individuato;
la sentenza della Corte di Appello si limitava a confermare la decisione di primo grado e non statuiva un espresso obbligo di rilascio del fabbricato di Via Lamarmora n. 15/17, e pertanto non poteva giustificare la richiesta di rilascio formulata con il precetto.Era invece necessaria l'indicazione dei dati catastali (foglio, particella, ecc.), in quanto la loro assenza non consentiva di verificare l'effettiva corrispondenza tra il comando contenuto nel titolo esecutivo e il fabbricato oggetto di rilascio.
• Errata applicazione dei termini di prescrizione. L'appellante ribadiva che il diritto al rilascio era prescritto per decorso del termine decennale decorrente dalla data di emissione della Sentenza del Tribunale di Livorno (13.10.2011) sino alla notifica del precetto opposto (18.10.2021) L'appellante escludeva qualsiasi efficacia interruttiva alla notifica del precedente atto di precetto in
3 quanto posto in essere direttamente dal soggetto fallito e quindi carente della necessaria legittimazione processuale
• Violazione dell'art. 831 c.c. La sosteneva che la questione inerente la Pt_1 sussistenza del vincolo ecclesiastico atteneva alla pignorabilità del bene e, in quanto tale, poteva essere legittimamente sollevata in sede di opposizione alla fase esecutiva. L'immobile, adibito all'esercizio pubblico del culto cattolico era infatti da ritenersi impignorabile e inalienabile. La sentenza di appello n.
853/2013, aveva rilevato l'inammissibilità di tale motivo per ragioni processuali, costituendo un giudicato formale ma non sostanziale che non precludeva la riproposizione della domanda in un separato giudizio.
5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. in merito alla sospensione necessaria. L'appellante lamentava l'errata reiezione della domanda di sospensione necessaria. Sosteneva che vi fosse un rapporto di pregiudizialità logica tra il giudizio di opposizione al precetto e il procedimento di appello pendente avverso la sentenza che rigettava l'opposizione alla dichiarazione di fallimento;
in caso di esito positivo del gravame di fallimento, la curatela non avrebbe infatti avuto alcuna legittimazione ad agire per l'azione di rilascio.
La Curatela del Fallimento Officine Controparte_2 [...]
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 proposto da e la conferma integrale della sentenza di primo Parte_1 grado, deducendo l'infondatezza di tutti i motivi di gravame.
Affermava che il Giudice di prime cure aveva correttamente qualificato il precetto opposto quale atto di rinnovazione, rappresentando che la Pt_1 era già a conoscenza della pretesa della Curatela di ottenere il rilascio dell'immobile.
La sentenza della Corte di Appello, depositata il 24 aprile 2013, era infatti stata spedita in forma esecutiva e notificata personalmente alla in data 11 Pt_1 febbraio 2015. Inoltre, la sentenza di primo grado era stata notificata nuovamente, con un nuovo precetto in rinnovazione, in data 1 giugno 2015.
Deduceva che l'indicazione dei dati catastali richiesta per il pignoramento immobiliare, non era necessaria nell'esecuzione per rilascio essendo sufficiente la descrizione sommaria dei beni e l'indicazione della loro ubicazione. Quanto alla prescrizione contestava che il decorso del termine decennale, dovendo la decorrenza del termine collocarsi al momento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado;
ciò in quanto solo con la pronuncia di risoluzione del contratto di comodato era sorto il diritto al rilascio.
4 In merito al vincolo di destinazione sull'immobile l'appellata eccepiva la preclusione del giudicato. Il documento prodotto a sostegno del vincolo era infatti il medesimo già esaminato dai giudici nei precedenti gradi di giudizio;
il documento inoltre non era opponibile alla Curatela in quanto formatosi successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Parte appellata contestava infine la ricorrenza dei presupposti della sospensione trattando di richiesta tardiva, formulata solo in comparsa conclusionale.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'appello è da considerarsi infondato e, dunque, non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la violazione dell'articolo
480 c.p.c., per difetto di allegazione del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 583/2013 della Corte di Appello. La nullità conseguente deriverebbe dall'assenza di un valido titolo esecutivo a fondamento del precetto, corredato unicamente dalla sentenza di primo grado.
Il motivo è infondato.
Dall'esame degli atti processuali emerge, in maniera inequivocabile, che la parte intimata era già a conoscenza del titolo esecutivo invocato, rappresentato dalla sentenza n. 583/2013 della Corte di Appello. Detta sentenza era infatti stata ritualmente notificata unitamente al precetto, a mani dell'intimata, nel febbraio del 2015. D'Altronde il precetto, notificato assieme alla sentenza del Tribunale di Livorno 939/2011, menziona espressamente anche la sentenza della Corte di
Appello di Firenze 583/2013 che ha confermato la pronunzia di primo grado.
Con tale pregressa notifica, la parte procedente aveva adempiuto all'onere di portare a conoscenza dell'intimato il titolo esecutivo su cui si basava la successiva intimazione di pagamento.
Si deve dunque ritenere che l'unica omissione rilevabile, relativa alla mancata indicazione della data di precedente notifica del titolo, non sia idonea ad inficiare la validità dell'atto in quanto indicazione meramente formale, a fronte dell'acclarata conoscenza da parte dell'appellante del titolo e degli obblighi da esso derivanti in virtù della pregressa notifica. Tale interpretazione è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, che subordina la
5 nullità dell'atto ai soli vizi che impediscono l'inequivocabile individuazione dell'obbligazione e del titolo esecutivo. Con riguardo a tali indicazioni la
Suprema Corte afferma “ I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
28/01/2020, n. 1928; Cassazione civile sez. VI, 20/06/2017, n.15316).
D'altronde l'orientamento suddetto risponde alla regola dettata dall'art. 156
c.p.c. Il principio della sanatoria degli atti per raggiungimento dello scopo trova piena e legittima applicazione nel caso di specie in quanto è acclarato che l'intimato fosse già a conoscenza del titolo esecutivo e degli obblighi da esso scaturenti al cui fine la notifica è diretta. La parte intimata ha del resto potuto espletare pienamente il suo diritto di difesa senza subire alcun pregiudizio. Va altresì evidenziato che la provenienza della notifica del titolo esecutivo dal soggetto poi fallito non inficia la validità dell'atto, non essendo contestato che il titolo esecutivo sia effettivamente pervenuto al destinatario con conseguente sanatoria di qualsivoglia vizio o irregolarità afferente il procedimento notificatorio.
In definitiva, l'assenza della sentenza della Corte d'appello nel secondo precetto non può inficiare la validità dello stesso, poiché la parte intimata era già stata posta in condizione di conoscere il fondamento della pretesa creditoria.
Quanto alla presunta nullità derivante dalla pretesa genericità del riferimento al fabbricato, identificato mediante indicazione della via e del numero civico ma privo dei dati catastali, tale eccezione è destituita di fondamento. Non sussiste alcun dubbio sull'esatta identificabilità dell'immobile oggetto del rilascio in virtù della descrizione contenuta nella sentenza di primo grado e in quella di secondo grado, entrambe ritualmente notificate alla parte appellante.
Passando all'esame del secondo motivo di appello, appare priva di pregio l'eccezione di prescrizione del diritto al rilascio. L'appellante, erroneamente,
6 individua il dies a quo del termine prescrizionale nella data di pronuncia della sentenza di primo grado, contestando, peraltro erroneamente, la validità della notifica del precetto del 2015 quale atto interruttivo della prescrizione. Secondo la prospettazione dell'appellante, il termine decennale di prescrizione era decorso al momento della notifica del precetto opposto, avvenuta in data 18 ottobre 2021, rispetto alla data di emissione della sentenza di primo grado, risalente al 13 ottobre 2011.Tale assunto, tuttavia, non può trovare accoglimento.Il diritto al rilascio, azionato in sede esecutiva, è sorto in via definitiva unicamente con il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado che ha confermato la condanna al rilascio dell'immobile. È principio consolidato in giurisprudenza che, in presenza di una sentenza di primo grado non definitiva, il termine di prescrizione non decorre dalla data di pubblicazione di quest'ultima, bensì dal momento in cui la sentenza che accerta definitivamente il diritto passa in giudicato “La prescrizione decennale da "actio iudicati", prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato”(.cfr.Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
10/07/2014, n. 15765, Cass.n. 4676/2023; Cass. n. 33039/2019)
Pertanto è dal momento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di
Appello che deve computarsi il dies a quo del termine decennale di prescrizione.
Conseguentemente deve escludersi il decorso del termine decennale invocato dall'appellante a fondamento dell'eccezione di estinzione del diritto.
Infine, in merito all'eccezione di inammissibilità sollevata in relazione all'articolo
831 c.c. a causa del vincolo ecclesiastico gravante sull'immobile, è condivisibile la valutazione del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto l'esame di tale questione, già oggetto dei precedenti giudizi, preclusa al giudice dell'opposizione a precetto. È infatti principio consolidato in giurisprudenza che il giudice dell'opposizione all'esecuzione può indagare solo fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo giudiziale. Le questioni attinenti al merito della vicenda che ha dato origine alla formazione del titolo esecutivo devono essere sollevate mediante impugnazione del titolo medesimo e non nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione.
Infine, il motivo di ricorso relativo alla presunta violazione dell'art. 295 c.p.c. è infondato. Deve preliminarmente rilevarsi che la decisione sul punto non è
7 suscettibile di impugnazione attenendo allo svolgimento del processo. In ogni caso si evidenzia che la sospensione necessaria del processo presuppone una pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, consistente in un rapporto di dipendenza giuridica ineludibile tra la decisione della causa pregiudicante e quella della causa pregiudicata, in cui l'accertamento della questione pregiudiziale costituisce l'antecedente logico-giuridico imprescindibile per la definizione della causa dipendente. Una mera pregiudizialità logica non impone la sospensione del processo. Al di fuori di tali presupposti, insussistenti nella fattispecie, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice. La questione aveva tra l'altro costituito già oggetto di esame nel primo grado di giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Livorno
n.939/2011 e con la sentenza della Corte di Appello n. 583/2013.
Le considerazioni svolte conducono al necessario rigetto dell'appello con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
, avverso la sentenza impugnata così provvede:
[...]
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 5.000,00 oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
AU D'AM IS RI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 14.10.2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. IS MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa AU D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 03/11/2022 al n. 1962 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza 707/2022 pubblicata in data 01/10/2022 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. TELLINI ADRIANA, come Parte_1
- appellante - contro Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
[...]
difesa dall'Avv. PUCCI PAOLA., come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento delle motivazioni esposte in premessa, riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto: 1)IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE disporre la sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza n. 707/2022 emessa nel procedimento di primo grado n. R.G. 3483/2021 dal Tribunale Civile di Livorno, in persona del Giudice Dott. Luigi Nannipieri depositata in cancelleria e pubblicata in data 1 ottobre 2022 notificata via pec dall'Avv. Paola Pucci in data 5 ottobre 2022. 2)IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della La Sentenza n. 707/2022 emessa nel procedimento di primo grado n. R.G. 3483/2021 dal Tribunale Civile di Livorno, in persona del Giudice Dott. Luigi Nannipieri depositata in cancelleria e pubblicata in data 1 ottobre 2022 notificata via pec dall'Avv. Paola Pucci in data 5 ottobre 2022. accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, anche in sede di comparsa conclusionale che qui si riportano: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, in accoglimento della spiegata opposizione, 1-In via preliminare, in accoglimento della motivazioni dedotte in narrativa, disporre la sospensione dell'odierno procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c.
2- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto per le ragioni dedotte in narrativa, ossia per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 480 c.p.c. con particolare riferimento alla insussistenza e/o inidoneità del titolo esecutivo allegato.
3- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rilascio del fabbricato per le motivazione dedotte in narrativa.
4 - Accertare e dichiarare che l'immobile oggetto di rilascio è un bene adibito all'esercizio pubblico del culto cattolico, e in quanto tale non può essere sottratto alla propria destinazione di uso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 831 c.c. comma secondo, con conseguente impossibilità di allontanamento della Sig.ra , in quanto soggetto autorizzato alla Parte_1 conservazione del S.S. Sacramento come da provvedimento depositato in atti.- 5 Con vittoria di spese ed onorari di causa del primo e secondo grado di giudizio.”; per l'appellato: “Respingersi l'appello proposto da perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Parte_1 chiedeva la riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Livorno aveva respinto l'opposizione, dalla medesima proposta, avverso il precetto notificato a cura della Parte_2
Quest'ultima in data 18 ottobre 2021 aveva intimato ad Parte_1 il rilascio di un immobile sito in Livorno, Via Lamarmora n. 15., sulla scorta della sentenza n. 939/2011 emessa dal Tribunale di Livorno.
A fondamento dell'opposizione proposta la deduceva la nullità o Pt_1 inefficacia del precetto per carenza dei requisiti di cui all'art. 480 c.p.c.; a detta dell'opponente era infatti stato erroneamente notificato il provvedimento di primo grado anziché la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 583/2013, che aveva confermato tale pronuncia. L'opponente eccepiva altresì la prescrizione del diritto al rilascio in quanto la sentenza del Tribunale era stata emessa in data 13 ottobre 2011 e il precetto notificato il 18 ottobre 2021.
Deduceva ancora l'opponente l'inammissibilità della procedura esecutiva poiché il vincolo di destinazione gravante sull'immobile, adibito all'esercizio pubblico del culto cattolico, impediva la possibilità di allontanamento della Pt_1 soggetto autorizzato alla conservazione del Santissimo Sacramento.
La Curatela fallimentare si costituiva nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Evidenziava che la sentenza di appello era stata spedita in forma esecutiva e notificata personalmente alla in Pt_1 data 11 febbraio 2015; evidenziava inoltre che il precetto opposto si configurava come atto di rinnovazione.
2 Il Tribunale di Livorno, all'esito del giudizio, rigettava l'opposizione A fondamento della decisone richiama ala circostanza per la quale il precetto, sebbene notificato assieme alla sentenza del Tribunale di Livorno n. 939/2011, richiamava espressamente anche la sentenza della Corte di Appello di Firenze
n. 583/2013. Riteneva, pertanto, che l'atto consentisse di identificare con chiarezza il creditore, l'obbligato e il titolo così da il raggiungimento dello scopo.
Quanto al vincolo di destinazione ecclesiastica ex art. 831 c.c. eccepito dall'opponente, ne riteneva precluso l'esame trattandosi di fatto già dedotto nei gradi di giudizio afferenti la formazione del titolo giudiziale.
Avverso la Sentenza del Tribunale di Livorno, Parte_1 interponeva atto appello articolato sui seguenti motivi
• Violazione dell'art. 480 c.p.c. e nullità del precetto. Deduceva l'appellante che il Tribunale di Livorno aveva errato nel rigettare l'opposizione a precetto;
il titolo esecutivo di formazione giudiziale era infatti rappresentato dalla sentenza della
Corte di Appello di Firenze n. 583/2013, la quale, in virtù del principio di sostituzione, eliminava la sentenza di primo grado Il precetto doveva dunque essere notificato unitamente alla sentenza di appello. La precedente intimazione del febbraio 2015, pur contenendo la sentenza di appello, era irrimediabilmente viziata da nullità e/o inesistenza, in quanto notificata nell'interesse della soggetto fallito e dunque carente di Parte_2 legittimazione processuale. Il precetto opposto, notificato unitamente alla sola sentenza di primo grado, era dunque nullo per difetto di notifica del titolo esecutivo, in palese violazione dell'art. 480 comma 2 c.p.c..
L'appellante censurava altresì l'assunto del primo giudice secondo cui l'immobile risultava esattamente individuato;
la sentenza della Corte di Appello si limitava a confermare la decisione di primo grado e non statuiva un espresso obbligo di rilascio del fabbricato di Via Lamarmora n. 15/17, e pertanto non poteva giustificare la richiesta di rilascio formulata con il precetto.Era invece necessaria l'indicazione dei dati catastali (foglio, particella, ecc.), in quanto la loro assenza non consentiva di verificare l'effettiva corrispondenza tra il comando contenuto nel titolo esecutivo e il fabbricato oggetto di rilascio.
• Errata applicazione dei termini di prescrizione. L'appellante ribadiva che il diritto al rilascio era prescritto per decorso del termine decennale decorrente dalla data di emissione della Sentenza del Tribunale di Livorno (13.10.2011) sino alla notifica del precetto opposto (18.10.2021) L'appellante escludeva qualsiasi efficacia interruttiva alla notifica del precedente atto di precetto in
3 quanto posto in essere direttamente dal soggetto fallito e quindi carente della necessaria legittimazione processuale
• Violazione dell'art. 831 c.c. La sosteneva che la questione inerente la Pt_1 sussistenza del vincolo ecclesiastico atteneva alla pignorabilità del bene e, in quanto tale, poteva essere legittimamente sollevata in sede di opposizione alla fase esecutiva. L'immobile, adibito all'esercizio pubblico del culto cattolico era infatti da ritenersi impignorabile e inalienabile. La sentenza di appello n.
853/2013, aveva rilevato l'inammissibilità di tale motivo per ragioni processuali, costituendo un giudicato formale ma non sostanziale che non precludeva la riproposizione della domanda in un separato giudizio.
5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. in merito alla sospensione necessaria. L'appellante lamentava l'errata reiezione della domanda di sospensione necessaria. Sosteneva che vi fosse un rapporto di pregiudizialità logica tra il giudizio di opposizione al precetto e il procedimento di appello pendente avverso la sentenza che rigettava l'opposizione alla dichiarazione di fallimento;
in caso di esito positivo del gravame di fallimento, la curatela non avrebbe infatti avuto alcuna legittimazione ad agire per l'azione di rilascio.
La Curatela del Fallimento Officine Controparte_2 [...]
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 proposto da e la conferma integrale della sentenza di primo Parte_1 grado, deducendo l'infondatezza di tutti i motivi di gravame.
Affermava che il Giudice di prime cure aveva correttamente qualificato il precetto opposto quale atto di rinnovazione, rappresentando che la Pt_1 era già a conoscenza della pretesa della Curatela di ottenere il rilascio dell'immobile.
La sentenza della Corte di Appello, depositata il 24 aprile 2013, era infatti stata spedita in forma esecutiva e notificata personalmente alla in data 11 Pt_1 febbraio 2015. Inoltre, la sentenza di primo grado era stata notificata nuovamente, con un nuovo precetto in rinnovazione, in data 1 giugno 2015.
Deduceva che l'indicazione dei dati catastali richiesta per il pignoramento immobiliare, non era necessaria nell'esecuzione per rilascio essendo sufficiente la descrizione sommaria dei beni e l'indicazione della loro ubicazione. Quanto alla prescrizione contestava che il decorso del termine decennale, dovendo la decorrenza del termine collocarsi al momento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado;
ciò in quanto solo con la pronuncia di risoluzione del contratto di comodato era sorto il diritto al rilascio.
4 In merito al vincolo di destinazione sull'immobile l'appellata eccepiva la preclusione del giudicato. Il documento prodotto a sostegno del vincolo era infatti il medesimo già esaminato dai giudici nei precedenti gradi di giudizio;
il documento inoltre non era opponibile alla Curatela in quanto formatosi successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Parte appellata contestava infine la ricorrenza dei presupposti della sospensione trattando di richiesta tardiva, formulata solo in comparsa conclusionale.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'appello è da considerarsi infondato e, dunque, non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la violazione dell'articolo
480 c.p.c., per difetto di allegazione del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 583/2013 della Corte di Appello. La nullità conseguente deriverebbe dall'assenza di un valido titolo esecutivo a fondamento del precetto, corredato unicamente dalla sentenza di primo grado.
Il motivo è infondato.
Dall'esame degli atti processuali emerge, in maniera inequivocabile, che la parte intimata era già a conoscenza del titolo esecutivo invocato, rappresentato dalla sentenza n. 583/2013 della Corte di Appello. Detta sentenza era infatti stata ritualmente notificata unitamente al precetto, a mani dell'intimata, nel febbraio del 2015. D'Altronde il precetto, notificato assieme alla sentenza del Tribunale di Livorno 939/2011, menziona espressamente anche la sentenza della Corte di
Appello di Firenze 583/2013 che ha confermato la pronunzia di primo grado.
Con tale pregressa notifica, la parte procedente aveva adempiuto all'onere di portare a conoscenza dell'intimato il titolo esecutivo su cui si basava la successiva intimazione di pagamento.
Si deve dunque ritenere che l'unica omissione rilevabile, relativa alla mancata indicazione della data di precedente notifica del titolo, non sia idonea ad inficiare la validità dell'atto in quanto indicazione meramente formale, a fronte dell'acclarata conoscenza da parte dell'appellante del titolo e degli obblighi da esso derivanti in virtù della pregressa notifica. Tale interpretazione è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, che subordina la
5 nullità dell'atto ai soli vizi che impediscono l'inequivocabile individuazione dell'obbligazione e del titolo esecutivo. Con riguardo a tali indicazioni la
Suprema Corte afferma “ I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
28/01/2020, n. 1928; Cassazione civile sez. VI, 20/06/2017, n.15316).
D'altronde l'orientamento suddetto risponde alla regola dettata dall'art. 156
c.p.c. Il principio della sanatoria degli atti per raggiungimento dello scopo trova piena e legittima applicazione nel caso di specie in quanto è acclarato che l'intimato fosse già a conoscenza del titolo esecutivo e degli obblighi da esso scaturenti al cui fine la notifica è diretta. La parte intimata ha del resto potuto espletare pienamente il suo diritto di difesa senza subire alcun pregiudizio. Va altresì evidenziato che la provenienza della notifica del titolo esecutivo dal soggetto poi fallito non inficia la validità dell'atto, non essendo contestato che il titolo esecutivo sia effettivamente pervenuto al destinatario con conseguente sanatoria di qualsivoglia vizio o irregolarità afferente il procedimento notificatorio.
In definitiva, l'assenza della sentenza della Corte d'appello nel secondo precetto non può inficiare la validità dello stesso, poiché la parte intimata era già stata posta in condizione di conoscere il fondamento della pretesa creditoria.
Quanto alla presunta nullità derivante dalla pretesa genericità del riferimento al fabbricato, identificato mediante indicazione della via e del numero civico ma privo dei dati catastali, tale eccezione è destituita di fondamento. Non sussiste alcun dubbio sull'esatta identificabilità dell'immobile oggetto del rilascio in virtù della descrizione contenuta nella sentenza di primo grado e in quella di secondo grado, entrambe ritualmente notificate alla parte appellante.
Passando all'esame del secondo motivo di appello, appare priva di pregio l'eccezione di prescrizione del diritto al rilascio. L'appellante, erroneamente,
6 individua il dies a quo del termine prescrizionale nella data di pronuncia della sentenza di primo grado, contestando, peraltro erroneamente, la validità della notifica del precetto del 2015 quale atto interruttivo della prescrizione. Secondo la prospettazione dell'appellante, il termine decennale di prescrizione era decorso al momento della notifica del precetto opposto, avvenuta in data 18 ottobre 2021, rispetto alla data di emissione della sentenza di primo grado, risalente al 13 ottobre 2011.Tale assunto, tuttavia, non può trovare accoglimento.Il diritto al rilascio, azionato in sede esecutiva, è sorto in via definitiva unicamente con il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado che ha confermato la condanna al rilascio dell'immobile. È principio consolidato in giurisprudenza che, in presenza di una sentenza di primo grado non definitiva, il termine di prescrizione non decorre dalla data di pubblicazione di quest'ultima, bensì dal momento in cui la sentenza che accerta definitivamente il diritto passa in giudicato “La prescrizione decennale da "actio iudicati", prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato”(.cfr.Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
10/07/2014, n. 15765, Cass.n. 4676/2023; Cass. n. 33039/2019)
Pertanto è dal momento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di
Appello che deve computarsi il dies a quo del termine decennale di prescrizione.
Conseguentemente deve escludersi il decorso del termine decennale invocato dall'appellante a fondamento dell'eccezione di estinzione del diritto.
Infine, in merito all'eccezione di inammissibilità sollevata in relazione all'articolo
831 c.c. a causa del vincolo ecclesiastico gravante sull'immobile, è condivisibile la valutazione del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto l'esame di tale questione, già oggetto dei precedenti giudizi, preclusa al giudice dell'opposizione a precetto. È infatti principio consolidato in giurisprudenza che il giudice dell'opposizione all'esecuzione può indagare solo fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo giudiziale. Le questioni attinenti al merito della vicenda che ha dato origine alla formazione del titolo esecutivo devono essere sollevate mediante impugnazione del titolo medesimo e non nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione.
Infine, il motivo di ricorso relativo alla presunta violazione dell'art. 295 c.p.c. è infondato. Deve preliminarmente rilevarsi che la decisione sul punto non è
7 suscettibile di impugnazione attenendo allo svolgimento del processo. In ogni caso si evidenzia che la sospensione necessaria del processo presuppone una pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, consistente in un rapporto di dipendenza giuridica ineludibile tra la decisione della causa pregiudicante e quella della causa pregiudicata, in cui l'accertamento della questione pregiudiziale costituisce l'antecedente logico-giuridico imprescindibile per la definizione della causa dipendente. Una mera pregiudizialità logica non impone la sospensione del processo. Al di fuori di tali presupposti, insussistenti nella fattispecie, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice. La questione aveva tra l'altro costituito già oggetto di esame nel primo grado di giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Livorno
n.939/2011 e con la sentenza della Corte di Appello n. 583/2013.
Le considerazioni svolte conducono al necessario rigetto dell'appello con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
, avverso la sentenza impugnata così provvede:
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1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 5.000,00 oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
AU D'AM IS RI
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