Articolo 29 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 28Articolo 30
Versione
25 agosto 1991
Art. 29. (Attribuzioni del presidente) 1. Il presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, convoca altresi', su mandato del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei delegati, la presiede e riferisce, in apertura di ogni riunione dall'assemblea dei delegati, sull'attivita' svolta dal consiglio di amministrazione. Esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti neecessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991