Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 208
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza dal potere accertativo

    La notifica della notizia di reato è avvenuta entro il termine ordinario di decadenza, con conseguente operatività del raddoppio dei termini. L'archiviazione del procedimento penale è irrilevante ai fini della validità del raddoppio dei termini.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per violazione norme IVA e direttiva comunitaria

    La società consortile non ha assolto all'onere del ribaltamento dell'IVA pur avendo ribaltato il costo. L'IVA non è stata ribaltata ma utilizzata in detrazione e chiesta a rimborso. A differenza degli anni successivi, nel 2010 la società non ha emesso fattura con ribaltamento dell'IVA. Non sussistono i presupposti per l'annullamento delle sanzioni per incertezza normativa.

  • Rigettato
    Illegittimità e infondatezza del rilievo relativo al meccanismo di ribaltamento dei costi/IVA

    La società consortile non ha assolto all'onere del ribaltamento dell'IVA pur avendo ribaltato il costo. L'IVA non è stata ribaltata ma utilizzata in detrazione e chiesta a rimborso. A differenza degli anni successivi, nel 2010 la società non ha emesso fattura con ribaltamento dell'IVA. Non sussistono i presupposti per l'annullamento delle sanzioni per incertezza normativa.

  • Rigettato
    Dimostrazione dell'estraneità al meccanismo fraudolento

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la CTR abbia aderito acriticamente al decreto di archiviazione penale, senza indicare le ragioni di condivisione. La Corte ha altresì rilevato l'omessa pronuncia della CTR sul motivo d'appello riguardante la decadenza dal potere accertativo.

  • Rigettato
    Impatto dell'accertamento penale a fronte dello ius superveniens (D.Lgs. n. 87/2024)

    La novella legislativa introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024 non ha impatto nel caso di specie, poiché si applica solo ai procedimenti in cui il contribuente sia stato assolto con sentenza irrevocabile emessa all'esito del dibattimento per fatti non sussistenti o non commessi. Il decreto di archiviazione non ha efficacia di giudicato nel processo tributario.

  • Rigettato
    Illegittimo disconoscimento della detrazione IVA

    La società consortile non ha assolto all'onere del ribaltamento dell'IVA pur avendo ribaltato il costo. L'IVA non è stata ribaltata ma utilizzata in detrazione e chiesta a rimborso. A differenza degli anni successivi, nel 2010 la società non ha emesso fattura con ribaltamento dell'IVA.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza di primo grado per apparente e contraddittoria motivazione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la CTR abbia aderito acriticamente al decreto di archiviazione penale, senza indicare le ragioni di condivisione, configurando una motivazione apparente.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia su motivi del ricorso (sanzioni e interessi)

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale della contribuente, rilevando l'omessa pronuncia della CTR sul motivo d'appello riguardante la decadenza dal potere accertativo, e rinviato la causa per un nuovo esame.

  • Rigettato
    Violazione art. 6 D.Lgs. n. 472/1997 (sanzioni)

    Non è ravvisabile alcuna incertezza normativa. Il comportamento della società è stato finalizzato a mantenere illegittimamente un vantaggio tributario. La società stessa, negli anni successivi, ha operato il ribaltamento dei costi e dell'IVA.

  • Rigettato
    Violazione art. 5 D.Lgs. n. 472/1997 (sanzioni)

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la CTR abbia aderito acriticamente al decreto di archiviazione penale, senza indicare le ragioni di condivisione. La Corte ha altresì rilevato l'omessa pronuncia della CTR sul motivo d'appello riguardante la decadenza dal potere accertativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 208
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 208
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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