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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5189 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 11.12.2019 al numero 11850/19 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 3104/2019 del 23 ottobre 2019, notificato in data 24 ottobre 2019;
TRA
(P.I.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Fiorillo;
OPPONENTE
E
(già , C.F. e P.I. ), COroparte_1 COroparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Olga
Meroni;
OPPOSTA avente ad oggetto: pagamento somme.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 3104/19 il Tribunale di Salerno ha ingiunto all' Parte_1
di pagare a l'importo di € 1.658.659,24, comprensiva di
[...] COroparte_2 interessi, oltre gli ulteriori interessi di mora e anatocistici e ai compensi e alle spese del procedimento monitorio, quale cessionaria del credito originariamente vantato da alcuni fornitori della opponente . Parte_2
Con atto di citazione notificato in data 6.12.2019, l' proponeva Parte_1 opposizione al si descritto decreto ingiuntivo eccependo: - l'omessa prova del credito;
- la carenza CO di legittimazione attiva in capo a - nullità del rapporto sottostante la cessione del credito per difetto della forma scritta;
- l'inesistenza di parte dei crediti per intervenuto pagamento degli stessi;
1 - la non debenza di una parte dei crediti ingiunti;
- la non debenza dei crediti ingiunti a titolo di note debito. e domandando, quindi, l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite. Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) accertare e ritenere la società opposta carente di legittimazione attiva;
c) accertare e dichiarare la nullità del rapporto a base del preteso credito e, per l'effetto, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: d) accertare e ritenere in tutto/parte non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, disporne la revoca;
in subordine, revocare il decreto ingiuntivo e condannare l' al pagamento della sola somma accertata come dovuta con gli Parte_2 interessi a decorrere dalla domanda. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 4.2.2021 si costituiva la quale instava COroparte_1 per il rigetto dell'opposizione. Rassegnava le seguenti conclusioni.
In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. non essendo
l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione, In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall' , e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nel merito: Pt_1 accertare e dichiarare la misura del credito vantato da nei confronti dell' e COroparte_1 Pt_1 conseguentemente condannare l' al pagamento di quanto risulterà dovuto in corso di causa per capitale e Pt_1 interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 o, in ulteriore subordine, al tasso legale, eventualmente anche ai sensi dell'art.
2041 c.c. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio, incluso rimborso spese 15%, oltre CPA e IVA come legge.
All'esito della prima udienza del 9.2.2021 tenutasi in modalità cartolare, ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissato l'udienza dell'8 febbraio 2022 per provvedere sulle istanze istruttorie. In tale sede, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 settembre 2022, poi differita sino al 16 settembre 2025. Con provvedimento del 17.09.2025 il Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
2. Appare utile premettere il richiamo del noto principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte, dovendo il debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018). CO è un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le CO pubbliche amministrazioni. Nell'ambito di tale attività, ha acquistato una serie di crediti maturati dalle società fornitrici GlaxoSmithKline S.p.A, Bristol Myers Squibb S.r.l., L. OL &
C. dei F.lli Alitti S.p.A., Olympus Italia S.r.l., Teleflex Medical S.r.l., S.I.A.D S.p.A., Horiba ABX
S.a.s., Eni S.p.A., GE Capital Funding Services, Biotronik Italia S.p.A., Hera Comm S.r.l., Pfizer
S.r.l., Pfizer Italia S.r.l., BGP Products S.r.l. (Mylan Italia), , Mylan S.p.A. con socio CP_3
2 unico, Maquet Italia S.p.A. (Getinge Italia) e Eni Gas e Luce S.p.A., COroparte_4 dovuti dall' a titolo di corrispettivo delle forniture di merci/prestazioni di servizi. Pt_1
CO L'opposta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di deducendo l'inesistenza di validi ed efficaci atti di cessione di crediti e della notifica di dette cessioni all' . In ogni caso, ha Parte_2
CO sostenuto l'opposta, agirebbe quale cessionaria di fornitori dell' per il pagamento Parte_2 di importi afferenti, in realtà, rapporti giuridici nulli per mancanza della forma scritta “ad substantiam”.
A superamento della prima eccezione formulata da parte opponente, deve rilevarsi che l'opposta ha immediatamente prodotto, oltre a tutte le fatture azionate ed ancora insolute, gli atti di cessione CO debitamente notificati all'Azienda opponente con cui è divenuta titolare dei crediti ingiunti.
Quanto alla seconda eccezione, l'opponente, più in particolare, ha eccepito la nullità delle obbligazioni per carenza di contratto in forma scritta “ad substantiam” tra fornitori-cedenti e
[...]
nonché la parziale estinzione del credito vantato “alla luce dei pagamenti documentati al Pt_2 momento dell'opposizione, ma anche in considerazione di potenziali, ulteriori pagamenti intercorsi durante la pendenza del giudizio da parte dei macrocentri dell' sulla sola base delle Parte_2 fatture portate all'incasso”.
Con riguardo all'eccezione di nullità, va rilevato che con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, CO n. 2, c.p.c. ha fornito la prova, mediante il deposito dei contratti, dell'esistenza e della formalizzazione per iscritto de rapporti contrattuali dai quali i crediti azionati sono derivati.
L'eccezione di nullità, pertanto, non merita accoglimento.
A fronte di un credito di euro 1.488.440,72 in linea capitale, l' ha dimostrato la non Parte_2 debenza della somma di euro 25.071,77, già corrisposta alla come COroparte_1 ordinativi di pagamento depositati in atti e non contestati, della somma di euro 46.259,09, oggetto di storno in relazione alla richiesta di emissione di corrispondenti note di credito, della somma di euro 4.874,75 relativa a partite chiuse e della somma di euro 11.050,78 relativa a fatture contestate e rifiutate dai singoli distretti/presidi ospedalieri destinatari delle forniture. Ciò porta ad un credito residuo totale di €1.401.184,33.
Quanto agli interessi, merita accoglimento l'eccezione di parte opponente in merito alla non debenza degli interessi ex d.lgs. n.231/02, non avendo l'opposta espressamente dedotto e, quindi, dimostrato mediante richiami specifici alla documentazione versata in atti che i contratti siano stati conclusi in una data non anteriore all'8.08.2002, così come richiesto dall'art.11, comma 1, d.lgs.
n.231/02.
Le spese di lite meritano compensazione considerato il solo parziale accoglimento dell'opposizione,
i contrastanti orientamenti giurisprudenziali su questioni dirimenti, nonché le modalità attraverso le
3 quali sono state articolate le difese delle parti quanto alla solo sommaria descrizione dei crediti e alla mancanza di specifici richiami alla documentazione versata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n.
11855/19 R.G., così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di
€1.401.184,33 oltre i soli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
c) compensa le spese processuali.
Salerno, 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 11.12.2019 al numero 11850/19 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 3104/2019 del 23 ottobre 2019, notificato in data 24 ottobre 2019;
TRA
(P.I.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Fiorillo;
OPPONENTE
E
(già , C.F. e P.I. ), COroparte_1 COroparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Olga
Meroni;
OPPOSTA avente ad oggetto: pagamento somme.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 3104/19 il Tribunale di Salerno ha ingiunto all' Parte_1
di pagare a l'importo di € 1.658.659,24, comprensiva di
[...] COroparte_2 interessi, oltre gli ulteriori interessi di mora e anatocistici e ai compensi e alle spese del procedimento monitorio, quale cessionaria del credito originariamente vantato da alcuni fornitori della opponente . Parte_2
Con atto di citazione notificato in data 6.12.2019, l' proponeva Parte_1 opposizione al si descritto decreto ingiuntivo eccependo: - l'omessa prova del credito;
- la carenza CO di legittimazione attiva in capo a - nullità del rapporto sottostante la cessione del credito per difetto della forma scritta;
- l'inesistenza di parte dei crediti per intervenuto pagamento degli stessi;
1 - la non debenza di una parte dei crediti ingiunti;
- la non debenza dei crediti ingiunti a titolo di note debito. e domandando, quindi, l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite. Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) accertare e ritenere la società opposta carente di legittimazione attiva;
c) accertare e dichiarare la nullità del rapporto a base del preteso credito e, per l'effetto, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: d) accertare e ritenere in tutto/parte non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, disporne la revoca;
in subordine, revocare il decreto ingiuntivo e condannare l' al pagamento della sola somma accertata come dovuta con gli Parte_2 interessi a decorrere dalla domanda. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 4.2.2021 si costituiva la quale instava COroparte_1 per il rigetto dell'opposizione. Rassegnava le seguenti conclusioni.
In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. non essendo
l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione, In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall' , e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nel merito: Pt_1 accertare e dichiarare la misura del credito vantato da nei confronti dell' e COroparte_1 Pt_1 conseguentemente condannare l' al pagamento di quanto risulterà dovuto in corso di causa per capitale e Pt_1 interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 o, in ulteriore subordine, al tasso legale, eventualmente anche ai sensi dell'art.
2041 c.c. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio, incluso rimborso spese 15%, oltre CPA e IVA come legge.
All'esito della prima udienza del 9.2.2021 tenutasi in modalità cartolare, ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissato l'udienza dell'8 febbraio 2022 per provvedere sulle istanze istruttorie. In tale sede, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 settembre 2022, poi differita sino al 16 settembre 2025. Con provvedimento del 17.09.2025 il Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
2. Appare utile premettere il richiamo del noto principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte, dovendo il debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018). CO è un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le CO pubbliche amministrazioni. Nell'ambito di tale attività, ha acquistato una serie di crediti maturati dalle società fornitrici GlaxoSmithKline S.p.A, Bristol Myers Squibb S.r.l., L. OL &
C. dei F.lli Alitti S.p.A., Olympus Italia S.r.l., Teleflex Medical S.r.l., S.I.A.D S.p.A., Horiba ABX
S.a.s., Eni S.p.A., GE Capital Funding Services, Biotronik Italia S.p.A., Hera Comm S.r.l., Pfizer
S.r.l., Pfizer Italia S.r.l., BGP Products S.r.l. (Mylan Italia), , Mylan S.p.A. con socio CP_3
2 unico, Maquet Italia S.p.A. (Getinge Italia) e Eni Gas e Luce S.p.A., COroparte_4 dovuti dall' a titolo di corrispettivo delle forniture di merci/prestazioni di servizi. Pt_1
CO L'opposta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di deducendo l'inesistenza di validi ed efficaci atti di cessione di crediti e della notifica di dette cessioni all' . In ogni caso, ha Parte_2
CO sostenuto l'opposta, agirebbe quale cessionaria di fornitori dell' per il pagamento Parte_2 di importi afferenti, in realtà, rapporti giuridici nulli per mancanza della forma scritta “ad substantiam”.
A superamento della prima eccezione formulata da parte opponente, deve rilevarsi che l'opposta ha immediatamente prodotto, oltre a tutte le fatture azionate ed ancora insolute, gli atti di cessione CO debitamente notificati all'Azienda opponente con cui è divenuta titolare dei crediti ingiunti.
Quanto alla seconda eccezione, l'opponente, più in particolare, ha eccepito la nullità delle obbligazioni per carenza di contratto in forma scritta “ad substantiam” tra fornitori-cedenti e
[...]
nonché la parziale estinzione del credito vantato “alla luce dei pagamenti documentati al Pt_2 momento dell'opposizione, ma anche in considerazione di potenziali, ulteriori pagamenti intercorsi durante la pendenza del giudizio da parte dei macrocentri dell' sulla sola base delle Parte_2 fatture portate all'incasso”.
Con riguardo all'eccezione di nullità, va rilevato che con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, CO n. 2, c.p.c. ha fornito la prova, mediante il deposito dei contratti, dell'esistenza e della formalizzazione per iscritto de rapporti contrattuali dai quali i crediti azionati sono derivati.
L'eccezione di nullità, pertanto, non merita accoglimento.
A fronte di un credito di euro 1.488.440,72 in linea capitale, l' ha dimostrato la non Parte_2 debenza della somma di euro 25.071,77, già corrisposta alla come COroparte_1 ordinativi di pagamento depositati in atti e non contestati, della somma di euro 46.259,09, oggetto di storno in relazione alla richiesta di emissione di corrispondenti note di credito, della somma di euro 4.874,75 relativa a partite chiuse e della somma di euro 11.050,78 relativa a fatture contestate e rifiutate dai singoli distretti/presidi ospedalieri destinatari delle forniture. Ciò porta ad un credito residuo totale di €1.401.184,33.
Quanto agli interessi, merita accoglimento l'eccezione di parte opponente in merito alla non debenza degli interessi ex d.lgs. n.231/02, non avendo l'opposta espressamente dedotto e, quindi, dimostrato mediante richiami specifici alla documentazione versata in atti che i contratti siano stati conclusi in una data non anteriore all'8.08.2002, così come richiesto dall'art.11, comma 1, d.lgs.
n.231/02.
Le spese di lite meritano compensazione considerato il solo parziale accoglimento dell'opposizione,
i contrastanti orientamenti giurisprudenziali su questioni dirimenti, nonché le modalità attraverso le
3 quali sono state articolate le difese delle parti quanto alla solo sommaria descrizione dei crediti e alla mancanza di specifici richiami alla documentazione versata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n.
11855/19 R.G., così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di
€1.401.184,33 oltre i soli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
c) compensa le spese processuali.
Salerno, 17/12/2025.
Il Giudice
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