Articolo 17 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 16Articolo 18
Versione
13 luglio 1980
Art. 17. (Abolizione dei rapporti informativi)

Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.
Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la conferma in ruolo nonche' i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto dall' articolo 22, settimo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , avendo riguardo alle posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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