Art. 6.
Gli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 4. - A favore dei proprietari di unita' immobiliari aventi non piu' di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle localita' indicate nell'articolo 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di contributi, entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell' articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715 .
Al proprietario di una sola unita' immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non piu' di tre vani utili, e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono essere concessi contributi, nel limite massimo di lire 7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell' articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715 .
Ai proprietari di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unita' distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire 8.000.000.
Per la ricostruzione di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero piu' di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12 milioni, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.
I mutui stessi non possono superare, per interessi, diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo.
Per la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione sono accordati contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per unita' e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente il contributo fino a lire 12.000.000, possono essere concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma del
presente articolo, mutui di favore alle condizioni sopra specificate.
Il contributo o il finanziamento di cui ai commi precedenti sono
concessi a ciascun proprietario per non piu' di una unita' immobiliare. Per ogni altra unita' immobiliare, avente qualsiasi destinazione, il contributo e' concesso nel limite massimo di lire 5.000.000.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costruzione in nuova sede dei fabbricati di proprieta' privata, che, pure se indenni, dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.
I contributi di cui ai commi precedenti saranno concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire le unita' immobiliari distrutte o trasferite in Comune diverso da quello su cui insistevano, purche' nell'ambito del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 o inclusi nei comprensori di cui all'articolo 3.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a favore di coloro che stabiliscano la propria residenza nei Comuni di cui all'articolo 1. Decade dal contributo chi si renda cessionario dei diritti spettanti a piu' di un danneggiato.
Art. 5. - Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.
I contributi previsti dal precedente articolo 4 possono essere concessi previo accertamento da parte del competenti uffici del Genio civile del valore dei fabbricati danneggiati o distrutti e previa denuncia dell'interessato di inizio dei lavori.
A coloro ai quali sono stati concessi contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta, accordato anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.
La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonche' l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, e' demandata ai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste".
Gli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 4. - A favore dei proprietari di unita' immobiliari aventi non piu' di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle localita' indicate nell'articolo 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di contributi, entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell' articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715 .
Al proprietario di una sola unita' immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non piu' di tre vani utili, e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono essere concessi contributi, nel limite massimo di lire 7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unita' immobiliare della consistenza di cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell' articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715 .
Ai proprietari di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unita' distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire 8.000.000.
Per la ricostruzione di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero piu' di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12 milioni, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.
I mutui stessi non possono superare, per interessi, diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo.
Per la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione sono accordati contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per unita' e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente il contributo fino a lire 12.000.000, possono essere concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma del
presente articolo, mutui di favore alle condizioni sopra specificate.
Il contributo o il finanziamento di cui ai commi precedenti sono
concessi a ciascun proprietario per non piu' di una unita' immobiliare. Per ogni altra unita' immobiliare, avente qualsiasi destinazione, il contributo e' concesso nel limite massimo di lire 5.000.000.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costruzione in nuova sede dei fabbricati di proprieta' privata, che, pure se indenni, dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.
I contributi di cui ai commi precedenti saranno concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire le unita' immobiliari distrutte o trasferite in Comune diverso da quello su cui insistevano, purche' nell'ambito del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 o inclusi nei comprensori di cui all'articolo 3.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a favore di coloro che stabiliscano la propria residenza nei Comuni di cui all'articolo 1. Decade dal contributo chi si renda cessionario dei diritti spettanti a piu' di un danneggiato.
Art. 5. - Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.
I contributi previsti dal precedente articolo 4 possono essere concessi previo accertamento da parte del competenti uffici del Genio civile del valore dei fabbricati danneggiati o distrutti e previa denuncia dell'interessato di inizio dei lavori.
A coloro ai quali sono stati concessi contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta, accordato anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.
La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonche' l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, e' demandata ai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste".