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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
n. rg6614 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6614 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. AUTIERO MARIO presso il quale elettivamente domicilia in
Portici alla via Amendola n.1,
E
rappresentato e difeso, giusta Parte_2
procura in atti, dall'avv. DI GENNARO MARIA GRAZIA presso il quale elettivamente domicilia in Melito di Napoli (NA), alla via Rose,
10/A,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/04/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto Parte_2
1 matrimonio in Napoli il 30/09/2016 e che dalla loro unione nasceva la minore il 10.08.2017, rappresentavano la volontà di separarsi Per_1
in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che vivrà in essa con la figlia e si fara carico, in via esclusiva, Parte_2
dei costi della stessa, canone di locazione ed utenze a partire dal 01.03.2025, data in cui si è interrotta la convivenza. Il sig. trasferirà la propria residenza entro il Pt_1
30 aprile 2025, altrove. Appena sarà possibile la sig.ra trasferirà la Parte_2
propria residenza altrove, considerato che la casa familiare è particolarmente umida e, già in costanza di matrimonio, i coniugi stavano valutando questa possibilità.
2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_2
domicilio privilegiato presso la madre. 1 coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia minore, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi alla settimana, il martedì e venerdì, dall'uscita di scuola, fino alle 21.00 dopo cena.
Compatibilmente con gli impegni della minore e della madre e, tenuto conto delle esigenze lavorative del padre, il quale svolge lavoro notturno, la sig.ra si Parte_2
dichiara disponibile a far coincidere il pomeriggio di riposo del padre con uno dei due programmati, con un preavviso di almeno 7 giorni. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week end alternati, dalle ore 12:00 del sabato e fino alle ore
20.00 della domenica, dopo cena. Inoltre, i ricorrenti dichiarano, altresì, la reciproca
2 disponibilità a scambiare i fine settimana, sia per consentire al padre di tenere la figlia nei giorni di riposo, sia per consentire alla madre di programmare dei fine settimana fuori, e ciò sempre con un congruo preavviso di almeno 7 giorni. Durante le festività natalizie ad anni alterni, la minore trascorrerà il 24 e 26 dicembre ed il 01 gennaio con il padre e 25, 31 dicembre e 06 gennaio con la madre e viceversa, salvo diverso accordo tra le parti. Le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo e viceversa, salvo diverso accordo. Durante il periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà due settimane consecutive del mese di luglio e/o agosto, con il padre e due settimane consecutive con la madre, da stabilirsi concordemente ciascun anno secondo le esigenze lavorative dei genitori, entro il 30 maggio di ciascun anno. Ove mai i genitori dovessero avere lo stesso periodo di ferie, la minore trascorrerà, in detta sola ipotesi, una settimana consecutiva con il padre ed una con la madre, fermo restando la possibilità di poter programmare una ulteriore settimana in altro periodo. Per le altre festività e per il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. La minore, inoltre, trascorrerà il giorno del compleanno e dell'onomastico dei genitori e la Festa del Papà e della mamma con gli stessi. Nel caso in cui nei giorni fissati per gli incontri padre/figlia, la stessa fosse ammalata, il padre avrà la facoltà di recuperare il giorno di visita perso, compatibilmente con gli impegni già presi dalla minore e dalla madre.
4. Il sig. verserà un assegno mensile di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di Pt_1
concorso per il mantenimento della figlia minore, somma che sarà aggiornata annualmente, secondo la variazione degli indici ISTAT come per legge. L'importo predetto dovrà essere corrisposto dallo stesso entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese sul conto corrente della sig.ra Il SI. si impegna e Parte_2 Parte_1
si obbliga al versamento del 50% delle spese sostenute per il pagamento della scuola privata, del relativo trasporto e dello sport (danza) per la minore, già comunemente concordate in costanza di matrimonio, pari complessivamente ad euro 265,00, mensili, da corrispondersi ad essa Relativamente alla corresponsione di Parte_2
tali spese, esso verserà la somma di euro 135,00 in favore della a Pt_1 Parte_2
3 mezzo bonifico, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore, purché preventivamente documentate dalla madre o dal padre. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Per quanto riguarda la ripartizione di tali spese le parti si rifanno al protocollo d'intesa intervenuto tra il COA ed il Tribunale di Napoli.
Le parti convengono, altresì, che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad €
200,00, ciascun genitore avrà l'obbligo di indicare all'altro genitore la necessita della spesa ed il suo importo, precedentemente all'esborso. 1 conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi, entro il giorno trenta di ogni mese, all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'atro genitore documenti fiscali
(fatture e ricevute) relative a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
5. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altra.
11 sig. si impegna e si obbliga, entro il giorno 05 di ogni mese, al Parte_1
versamento in favore della sig.ra di € 220,30 per il pagamento del prestito Parte_2
personale acceso per l'acquisto dell'auto di proprietà del sig. con scadenza Pt_1
aprile 2026, compreso. Inoltre, per le rate gennaio-maggio 2026, il si Pt_1
impegna a pagarle anticipatamente entro il 31/12/2025, al fine di consentire alla sig.ra l'estinzione anticipata del finanziamento. Parte_2
6. Quanto all'assegno unico per i figli, i coniugi concordano che esso sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra . Parte_2
7. Visto l'art. 3 lett. B della 1. 21/11/1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24, 1. 3/2003, i genitori si concedono espressamente il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio, per la figlia minore
. Per_1
4 8. Le parti ricorrenti chiedono che la Cancelleria trasmetta copia dell'emittendo provvedimento all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Napoli, affinché questi provveda alla relativa annotazione ed alle altre incombenze di legge.
9. Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.151, parte II, s. A Sez. F, reg.
[...]
Atti Matrimonio anno 2016);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5 e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6614 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. AUTIERO MARIO presso il quale elettivamente domicilia in
Portici alla via Amendola n.1,
E
rappresentato e difeso, giusta Parte_2
procura in atti, dall'avv. DI GENNARO MARIA GRAZIA presso il quale elettivamente domicilia in Melito di Napoli (NA), alla via Rose,
10/A,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/04/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto Parte_2
1 matrimonio in Napoli il 30/09/2016 e che dalla loro unione nasceva la minore il 10.08.2017, rappresentavano la volontà di separarsi Per_1
in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che vivrà in essa con la figlia e si fara carico, in via esclusiva, Parte_2
dei costi della stessa, canone di locazione ed utenze a partire dal 01.03.2025, data in cui si è interrotta la convivenza. Il sig. trasferirà la propria residenza entro il Pt_1
30 aprile 2025, altrove. Appena sarà possibile la sig.ra trasferirà la Parte_2
propria residenza altrove, considerato che la casa familiare è particolarmente umida e, già in costanza di matrimonio, i coniugi stavano valutando questa possibilità.
2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_2
domicilio privilegiato presso la madre. 1 coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia minore, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi alla settimana, il martedì e venerdì, dall'uscita di scuola, fino alle 21.00 dopo cena.
Compatibilmente con gli impegni della minore e della madre e, tenuto conto delle esigenze lavorative del padre, il quale svolge lavoro notturno, la sig.ra si Parte_2
dichiara disponibile a far coincidere il pomeriggio di riposo del padre con uno dei due programmati, con un preavviso di almeno 7 giorni. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week end alternati, dalle ore 12:00 del sabato e fino alle ore
20.00 della domenica, dopo cena. Inoltre, i ricorrenti dichiarano, altresì, la reciproca
2 disponibilità a scambiare i fine settimana, sia per consentire al padre di tenere la figlia nei giorni di riposo, sia per consentire alla madre di programmare dei fine settimana fuori, e ciò sempre con un congruo preavviso di almeno 7 giorni. Durante le festività natalizie ad anni alterni, la minore trascorrerà il 24 e 26 dicembre ed il 01 gennaio con il padre e 25, 31 dicembre e 06 gennaio con la madre e viceversa, salvo diverso accordo tra le parti. Le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo e viceversa, salvo diverso accordo. Durante il periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà due settimane consecutive del mese di luglio e/o agosto, con il padre e due settimane consecutive con la madre, da stabilirsi concordemente ciascun anno secondo le esigenze lavorative dei genitori, entro il 30 maggio di ciascun anno. Ove mai i genitori dovessero avere lo stesso periodo di ferie, la minore trascorrerà, in detta sola ipotesi, una settimana consecutiva con il padre ed una con la madre, fermo restando la possibilità di poter programmare una ulteriore settimana in altro periodo. Per le altre festività e per il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. La minore, inoltre, trascorrerà il giorno del compleanno e dell'onomastico dei genitori e la Festa del Papà e della mamma con gli stessi. Nel caso in cui nei giorni fissati per gli incontri padre/figlia, la stessa fosse ammalata, il padre avrà la facoltà di recuperare il giorno di visita perso, compatibilmente con gli impegni già presi dalla minore e dalla madre.
4. Il sig. verserà un assegno mensile di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di Pt_1
concorso per il mantenimento della figlia minore, somma che sarà aggiornata annualmente, secondo la variazione degli indici ISTAT come per legge. L'importo predetto dovrà essere corrisposto dallo stesso entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese sul conto corrente della sig.ra Il SI. si impegna e Parte_2 Parte_1
si obbliga al versamento del 50% delle spese sostenute per il pagamento della scuola privata, del relativo trasporto e dello sport (danza) per la minore, già comunemente concordate in costanza di matrimonio, pari complessivamente ad euro 265,00, mensili, da corrispondersi ad essa Relativamente alla corresponsione di Parte_2
tali spese, esso verserà la somma di euro 135,00 in favore della a Pt_1 Parte_2
3 mezzo bonifico, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore, purché preventivamente documentate dalla madre o dal padre. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Per quanto riguarda la ripartizione di tali spese le parti si rifanno al protocollo d'intesa intervenuto tra il COA ed il Tribunale di Napoli.
Le parti convengono, altresì, che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad €
200,00, ciascun genitore avrà l'obbligo di indicare all'altro genitore la necessita della spesa ed il suo importo, precedentemente all'esborso. 1 conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi, entro il giorno trenta di ogni mese, all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'atro genitore documenti fiscali
(fatture e ricevute) relative a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
5. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altra.
11 sig. si impegna e si obbliga, entro il giorno 05 di ogni mese, al Parte_1
versamento in favore della sig.ra di € 220,30 per il pagamento del prestito Parte_2
personale acceso per l'acquisto dell'auto di proprietà del sig. con scadenza Pt_1
aprile 2026, compreso. Inoltre, per le rate gennaio-maggio 2026, il si Pt_1
impegna a pagarle anticipatamente entro il 31/12/2025, al fine di consentire alla sig.ra l'estinzione anticipata del finanziamento. Parte_2
6. Quanto all'assegno unico per i figli, i coniugi concordano che esso sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra . Parte_2
7. Visto l'art. 3 lett. B della 1. 21/11/1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24, 1. 3/2003, i genitori si concedono espressamente il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio, per la figlia minore
. Per_1
4 8. Le parti ricorrenti chiedono che la Cancelleria trasmetta copia dell'emittendo provvedimento all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Napoli, affinché questi provveda alla relativa annotazione ed alle altre incombenze di legge.
9. Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.151, parte II, s. A Sez. F, reg.
[...]
Atti Matrimonio anno 2016);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5 e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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