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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14730 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20434/2024 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. FRANCESE SERGIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FRANCESE SERGIO
ATTORE contro
C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , rappresentato dalla sulla Pt_1 CP_3 premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma alla via Pescaglia 38, edificio C, scala C, piano quarto, int. 13, censito nell'ufficio del territorio di Roma – catasto fabbricati – Comune di Roma al foglio 812, n. 296, sub 79 e che in data 10 gennaio 2020 il portiere dello stabile aveva comunicato che l'appartamento in questione era stato occupato da , tanto Controparte_1 premesso, conveniva in giudizio quest'ultimo, per ivi sentire accertare che il era occupante CP_1 abusivo dell'appartamento e sentirlo condannare all'immediata consegna in favore dell Pt_1 dell'immobile, con applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., ed al risarcimento del danno nella misura di 486,97 mensili dal gennaio del 2020 fino alla pubblicazione della sentenza, oltre spese processuali.
Dichiarata la contumacia del convenuto ed espletata, su invito del giudice, la mediazione obbligatoria che non aveva esito positivo, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalla parte attrice. Concesso il termine per il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla pagina 1 di 3 quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita del 30.1.70 Rep. n. 818.497 per Notaio in virtù del quale la Persona_1 Immobiliare Olmeto S.I.O. a r.l. vendeva all' il complesso immobiliare costituito da quattro CP_4 fabbricati intensivi sti in via Pescaglia, civici 18, 28, 38 e 40. L' è stato soppresso e ad esso è CP_4 succeduto ope legis l' , ex art. 4 del D.Lgs. 479/94 e, quindi, l' , ex D.L. 201/2011, CP_5 Pt_1 convertito in Legge 214/2011.
L'occupazione fin dal gennaio del 2020 è provata dalla comunicazione di abusiva occupazione resa da
, custode dello stabile, dal verbale di sopralluogo del 9.6.2020, dalla notifica della Controparte_6 citazione del convenuto andata a buon fine presso l'immobile occupato, dal nominativo TO F.” apposto sulla targhetta citofonica e dalla mancata comparizione del convenuto al procedimento di mediazione esperito, tutti elementi univocamente convergenti nel senso della protratta occupazione dal gennaio del 2020 all'attualità.
Difetta la prova, invece, di un titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile, considerato, peraltro, che ricadeva nell'onere probatorio di , rimasto contumace, la prova di siffatta Controparte_1 circostanza.
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno l'immobile Controparte_1 in premessa descritto dal 23.3.2016 e, per l'effetto, il medesimo deve essere condannato all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645) Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata nella specie dalla stessa qualifica di ente pubblico dell in quanto tale deputato istituzionalmente a Pt_1 perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone e dalla circostanza che, fino a pochi mesi prima dell'abusiva occupazione, l'immobile era locato a terzi.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella specie, alla luce di siffatti criteri, in particolare, del parametro OMI dell'Agenzia delle Entrate riferibile ai valori minimi pari a 7,5 a metro quadro al primo semestre del 2020 per le abitazioni di tipo economico site nella medesima microzona ed alla superficie catastale dell'immobile pari a 65 metri quadri (allegati 10 e 11), può ritenersi congrua la misura dell'indennità richiesta dall'attore in ragione di euro 486,97 mensili per un ammontare complessivo di euro 28244,26 riferibile al periodo dal gennaio del 2020 all'ottobre del 2024, epoca di precisazione della domanda effettuata con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata l'11.10.2024, importo che deve Controparte_1
pagina 2 di 3 essere condannato a pagare, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al soddisfo.
Non può la condanna essere estesa fino alla data del rilascio, essendo la condanna in futuro consentita nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non rientra quello in esame. Parimenti va esclusa l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., non essendo ravvisabili elementi per l'operatività della disposizione citata.
Le spese, anche relative alla espletata mediazione, seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore della causa dichiarato, ai minimi, considerata la non complessità delle questioni trattate e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno, dal 23.3.2016 Controparte_1
l'appartamento sito in Roma, alla via Pescaglia 38, edificio C, scala C, piano quarto, int. 13, censito nell'ufficio del territorio di Roma – catasto fabbricati – Comune di Roma al foglio 812, n. 296, sub 79 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio Controparte_1 dell'immobile stesso, libero da persone e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che Controparte_1 liquida in euro 28244,26, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite e di mediazione, che Controparte_1 liquida in euro 1104,37 per spese vive ed in euro 7052,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20434/2024 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. FRANCESE SERGIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FRANCESE SERGIO
ATTORE contro
C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , rappresentato dalla sulla Pt_1 CP_3 premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma alla via Pescaglia 38, edificio C, scala C, piano quarto, int. 13, censito nell'ufficio del territorio di Roma – catasto fabbricati – Comune di Roma al foglio 812, n. 296, sub 79 e che in data 10 gennaio 2020 il portiere dello stabile aveva comunicato che l'appartamento in questione era stato occupato da , tanto Controparte_1 premesso, conveniva in giudizio quest'ultimo, per ivi sentire accertare che il era occupante CP_1 abusivo dell'appartamento e sentirlo condannare all'immediata consegna in favore dell Pt_1 dell'immobile, con applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., ed al risarcimento del danno nella misura di 486,97 mensili dal gennaio del 2020 fino alla pubblicazione della sentenza, oltre spese processuali.
Dichiarata la contumacia del convenuto ed espletata, su invito del giudice, la mediazione obbligatoria che non aveva esito positivo, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalla parte attrice. Concesso il termine per il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla pagina 1 di 3 quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita del 30.1.70 Rep. n. 818.497 per Notaio in virtù del quale la Persona_1 Immobiliare Olmeto S.I.O. a r.l. vendeva all' il complesso immobiliare costituito da quattro CP_4 fabbricati intensivi sti in via Pescaglia, civici 18, 28, 38 e 40. L' è stato soppresso e ad esso è CP_4 succeduto ope legis l' , ex art. 4 del D.Lgs. 479/94 e, quindi, l' , ex D.L. 201/2011, CP_5 Pt_1 convertito in Legge 214/2011.
L'occupazione fin dal gennaio del 2020 è provata dalla comunicazione di abusiva occupazione resa da
, custode dello stabile, dal verbale di sopralluogo del 9.6.2020, dalla notifica della Controparte_6 citazione del convenuto andata a buon fine presso l'immobile occupato, dal nominativo TO F.” apposto sulla targhetta citofonica e dalla mancata comparizione del convenuto al procedimento di mediazione esperito, tutti elementi univocamente convergenti nel senso della protratta occupazione dal gennaio del 2020 all'attualità.
Difetta la prova, invece, di un titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile, considerato, peraltro, che ricadeva nell'onere probatorio di , rimasto contumace, la prova di siffatta Controparte_1 circostanza.
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno l'immobile Controparte_1 in premessa descritto dal 23.3.2016 e, per l'effetto, il medesimo deve essere condannato all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645) Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata nella specie dalla stessa qualifica di ente pubblico dell in quanto tale deputato istituzionalmente a Pt_1 perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone e dalla circostanza che, fino a pochi mesi prima dell'abusiva occupazione, l'immobile era locato a terzi.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella specie, alla luce di siffatti criteri, in particolare, del parametro OMI dell'Agenzia delle Entrate riferibile ai valori minimi pari a 7,5 a metro quadro al primo semestre del 2020 per le abitazioni di tipo economico site nella medesima microzona ed alla superficie catastale dell'immobile pari a 65 metri quadri (allegati 10 e 11), può ritenersi congrua la misura dell'indennità richiesta dall'attore in ragione di euro 486,97 mensili per un ammontare complessivo di euro 28244,26 riferibile al periodo dal gennaio del 2020 all'ottobre del 2024, epoca di precisazione della domanda effettuata con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata l'11.10.2024, importo che deve Controparte_1
pagina 2 di 3 essere condannato a pagare, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al soddisfo.
Non può la condanna essere estesa fino alla data del rilascio, essendo la condanna in futuro consentita nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non rientra quello in esame. Parimenti va esclusa l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., non essendo ravvisabili elementi per l'operatività della disposizione citata.
Le spese, anche relative alla espletata mediazione, seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore della causa dichiarato, ai minimi, considerata la non complessità delle questioni trattate e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno, dal 23.3.2016 Controparte_1
l'appartamento sito in Roma, alla via Pescaglia 38, edificio C, scala C, piano quarto, int. 13, censito nell'ufficio del territorio di Roma – catasto fabbricati – Comune di Roma al foglio 812, n. 296, sub 79 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio Controparte_1 dell'immobile stesso, libero da persone e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che Controparte_1 liquida in euro 28244,26, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite e di mediazione, che Controparte_1 liquida in euro 1104,37 per spese vive ed in euro 7052,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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