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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/10/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.563/2023 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 sso il alla via Garessio n. 63 è eletto domicilio
–opponente– contro
(CF/PI: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 le ifesa dall co MISURALE presso il cui studio in Genova alla via Fieschi n. 3/14 è eletto domicilio
–opposta–
Ragioni della decisione
premesso (i) di aver attivato la procedura per il recupero delle Parte_1 spese legali nei confronti della che, intervenuta nell'esecuzione immobiliare n. CP_2
18/2013, si vedeva definitivamente soccombente nell'opposizione all'esecuzione da lei svolta, (ii) di aver ricevuto in notifica, in data 8.11.2022, ad istanza dell' , l'atto di CP_2 pignoramento presso terzi (codice identificativo del fascicolo 52/20 5; codice identificati della procedura esecutiva 05284202200000858001), fondato anche sulle cartelle annullate definitivamente dal giudice di appello, avente ad oggetto il credito lei vantato nei confronti dell' per le spese liquidate dalla CdA, (iii) di aver svolto atto CP_2 di opposizione avverso il detto atto di pignoramento (in quanto, in ragione dell'identità tra creditore e terzo pignorato, irrituale/inammissibile/inesistente/nullo/inefficace) conclusasi, in fase cautelare, con il suo rigetto e con fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, ribadita la nullità dell'atto di pignoramento da parte dell' nei confronti di sé medesima, con atto di citazione in opposizione CP_2 agli atti esecutivi, ritualmente notificato, evocava in giudizio l' Provincia di CP_3
Imperia, instando per la declaratoria di inammissibilità/irregolarità/inefficacia/nullità dell'atto di pignoramento presso terzi promosso dall' , con svincolo della somma in CP_2 suo favore. Si costituiva in giudizio l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro–tempore, che, richiamate le difese/istanze/eccezioni/deduzioni/produzioni svolte nella fase cautelare, instava per il rigetto del ricorso. In ragione del principio di tassatività delle nullità, in base al quale la nullità non può essere pronunciata se non espressamente comminata dalla legge (art. 156 cpc), in
1 dott. Pasquale LONGARINI assenza di alcuna norma giuridica che vieti che il pignoramento presso terzi intimato ex art. 72bis DPR 602/73 individui come terzo pignorato sé stesso, non essendo l'atto di pignoramento affetto da imperfezione tale da impedire all'atto stesso di raggiungere il proprio scopo, l'opposizione deve essere respinta. Vieppiù, attesa l'alterità soggettiva tra e agente della CP_1 CP_4 riscossione, che è “ente strumentale” della prima, “ex lege” incaricato ed autorizzato a ricevere i pagamenti per conto della medesima, senza che, ai fini dell'estensione dell'efficacia del giudicato, ricorrano le condizioni di cui all'art. 1306 cc, non rivestendo i due distinti soggetti, proprio in ragione del rapporto di delegazione tra loro intercorrente, la qualifica di creditori solidali, come correttamente rilevato dal giudice cautelare, l' , nella specie, ha agito come ente di riscossione e non quale creditore, CP_2 con ciò venendo meno la censurata coincidenza soggettiva fra creditore pignorante e terzo pignorato. La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) respinge l'opposizione
2) spese compensate
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 14.10.2025
IL GIUDICE dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.563/2023 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 sso il alla via Garessio n. 63 è eletto domicilio
–opponente– contro
(CF/PI: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 le ifesa dall co MISURALE presso il cui studio in Genova alla via Fieschi n. 3/14 è eletto domicilio
–opposta–
Ragioni della decisione
premesso (i) di aver attivato la procedura per il recupero delle Parte_1 spese legali nei confronti della che, intervenuta nell'esecuzione immobiliare n. CP_2
18/2013, si vedeva definitivamente soccombente nell'opposizione all'esecuzione da lei svolta, (ii) di aver ricevuto in notifica, in data 8.11.2022, ad istanza dell' , l'atto di CP_2 pignoramento presso terzi (codice identificativo del fascicolo 52/20 5; codice identificati della procedura esecutiva 05284202200000858001), fondato anche sulle cartelle annullate definitivamente dal giudice di appello, avente ad oggetto il credito lei vantato nei confronti dell' per le spese liquidate dalla CdA, (iii) di aver svolto atto CP_2 di opposizione avverso il detto atto di pignoramento (in quanto, in ragione dell'identità tra creditore e terzo pignorato, irrituale/inammissibile/inesistente/nullo/inefficace) conclusasi, in fase cautelare, con il suo rigetto e con fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, ribadita la nullità dell'atto di pignoramento da parte dell' nei confronti di sé medesima, con atto di citazione in opposizione CP_2 agli atti esecutivi, ritualmente notificato, evocava in giudizio l' Provincia di CP_3
Imperia, instando per la declaratoria di inammissibilità/irregolarità/inefficacia/nullità dell'atto di pignoramento presso terzi promosso dall' , con svincolo della somma in CP_2 suo favore. Si costituiva in giudizio l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro–tempore, che, richiamate le difese/istanze/eccezioni/deduzioni/produzioni svolte nella fase cautelare, instava per il rigetto del ricorso. In ragione del principio di tassatività delle nullità, in base al quale la nullità non può essere pronunciata se non espressamente comminata dalla legge (art. 156 cpc), in
1 dott. Pasquale LONGARINI assenza di alcuna norma giuridica che vieti che il pignoramento presso terzi intimato ex art. 72bis DPR 602/73 individui come terzo pignorato sé stesso, non essendo l'atto di pignoramento affetto da imperfezione tale da impedire all'atto stesso di raggiungere il proprio scopo, l'opposizione deve essere respinta. Vieppiù, attesa l'alterità soggettiva tra e agente della CP_1 CP_4 riscossione, che è “ente strumentale” della prima, “ex lege” incaricato ed autorizzato a ricevere i pagamenti per conto della medesima, senza che, ai fini dell'estensione dell'efficacia del giudicato, ricorrano le condizioni di cui all'art. 1306 cc, non rivestendo i due distinti soggetti, proprio in ragione del rapporto di delegazione tra loro intercorrente, la qualifica di creditori solidali, come correttamente rilevato dal giudice cautelare, l' , nella specie, ha agito come ente di riscossione e non quale creditore, CP_2 con ciò venendo meno la censurata coincidenza soggettiva fra creditore pignorante e terzo pignorato. La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) respinge l'opposizione
2) spese compensate
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 14.10.2025
IL GIUDICE dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI