Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01553/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Borgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del -OMISSIS-, con cui è stato stabilito che “ l’infermità -OMISSIS- NON E’ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO ” e di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi compreso il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, pratica n.-OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa VA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 20 agosto 2024 e depositato il 30 agosto 2024, il ricorrente, -OMISSIS- in congedo del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha chiesto l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale il Ministero della Giustizia, conformandosi al parere del Comitato di verifica, ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con riferimento all’infermità “ -OMISSIS-” .
Espone il ricorrente in punto di fatto, per quanto di interesse, quanto di seguito sintetizzato:
- di avere svolto servizio dall’1.10.1994 al 14.10.1997 presso la -OMISSIS- e, successivamente, sino al 22.07.2023 presso la -OMISSIS-, dove è stato impiegato in turni di 8 ore, anziché 6 ore come da Accordo Quadro Nazionale, con carichi di lavoro altamente usuranti;
- nel 2014, -OMISSIS- veniva sottoposto-OMISSIS- e, considerata la tipologia di lavoro, il medico competente ha individuato i seguenti rischi: lavoro a turni-stress psicologico-posture incongrue-prolungata stazione eretta-vdt<4h/Die;
- sottoposto a visita negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 è stato dichiarato idoneo con prescrizioni (no lavoro notturno; evitare stazione eretta prolungata; evitare postazioni lavorative stressanti o pesanti). Tali prescrizioni, a causa della carenza d’organico non sempre sono state garantite;
- di avere subito in data -OMISSIS- un forte stress emotivo a -OMISSIS-, veniva ricoverato e sottoposto ad esami clinici e strumentali;
-persistendo il malessere, veniva -OMISSIS- dove in data 17.04.2023 -OMISSIS-;
- di essere stato sottoposto in data 19.07.2023 a visita medico legale presso la C.M.O. di Augusta che lo poneva in congedo in quanto non idoneo al servizio nella Polizia Penitenziaria;
- con verbale n.-OMISSIS-la Commissione Medica del C.M.O. di Augusta riconosceva l’infermità dipendente da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata, ascrivibile alla 3^ categoria della Tabella A di cui al D.P.R. 30/11/1981 n. 834;
- tuttavia, il Comitato di verifica per le cause di servizio con parere n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n° -OMISSIS- negava la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ -OMISSIS- ”, tenuto conto “..che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell’insorgenza o nella successiva evoluzione dell’infermità. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti” ;
- con decreto n. -OMISSIS- il Ministero ha recepito il parere del Comitato e ha negato la spettanza dei benefici richiesti.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2,5,11,12, DEL D.P.R. 461/01. SVIAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA TRAVISAMENTO DEI FATTI E CONTRADDITTORIETA’. CARENZA DI MOTIVAZIONE , atteso che l’Amministrazione avrebbe ignorato l’aggressione subita dal ricorrente in data -OMISSIS-, che sarebbe da sola causa sufficiente a provocare la patologia, come attestato dalla perizia medico-legale versata in atti, così come i turni gravosi svolti in violazione delle prescrizioni mediche.
II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO, E PROPORZIONALITA’ DELL’AGIRE DELL’AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ DELL’AGIRE DELL’AMMINISTRAZIONE .
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia, chiedendo, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il rigetto del ricorso.
3. Con memoria in vista dell’udienza, parte ricorrente ha insistito nelle proprie domande.
4. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
5. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze sollevata dalla difesa delle Amministrazioni costituite, la quale è infondata.
Dalla lettura dell’epigrafe dell’atto di gravame si desume che la parte che ricorre in giudizio abbia sottoposto a impugnazione anche il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale è incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale “i pareri del Comitato di verifica, incardinato presso il Ministero dell'Economia, hanno portata sostanzialmente provvedimentale e sono quindi impugnabili unitamente agli atti conclusivi del procedimento. È quindi corretto evocare in giudizio, oltre all'Amministrazione attiva, anche tale organo tecnico, che svolge una funzione consultiva vincolante nell'ambito del procedimento di cui trattasi” (cfr., ex multis, C.G.A.R.S., sez. giur., 24.06.2019, n. 582; Cons. Stato, sez. II, 5.05.2022, n. 3558; id. 22.07.2022, n. 6465; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 1.12.2023, n. 377).
Il decreto con il quale il Ministero della Difesa ha comunicato il diniego dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce, in ogni caso, “atto complesso”, in cui la natura vincolante del parere reso dal predetto Comitato (Cons. Stato, Sez. II, 18.11.2022, n. 10163; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 1.03.2024, n. 4240) rende la determinazione finale espressione di una potestà decisionale intestata congiuntamente ai due diversi organi pubblici.
Da ciò, pertanto, l’infondatezza dell’eccezione sollevata.
6. Il ricorso è, nel merito, infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
Il contestato diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è stato motivato con riferimento al parere contrario espresso dal Comitato di verifica che, come noto, “ rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali ”. SS “si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere” (in termini Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2025, n. 2538 con ampi richiami).
Ciò precisato, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2025, n. 2538 con richiamo a 7 febbraio 2022, n. 864), secondo cui “una normale attività di servizio non può essere considerata causa o concausa dell’insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull’insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio (Cons. Stato sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 618). A tali elementi possono essere ricondotti soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. Cons. St., sez. IV, 4 ottobre 2017 n. 4619)”.
Nel caso di specie, il Comitato di verifica per le cause di servizio, con il parere n. --OMISSIS-, ha espresso giudizio negativo circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata dal ricorrente, sulla base delle seguenti considerazioni: “- che -OMISSIS-NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di -OMISSIS- e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto, sull'insorgenza e decorso della quale il servizio prestato così come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può aver svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell'insorgenza o nella successiva evoluzione dell'infermità. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ;”.
Il giudizio medico-legale del Comitato di verifica, recepito dall'Amministrazione con l'atto impugnato, appare dunque sorretto da una motivazione logica, coerente e scientificamente attendibile, che si sottrae alle censure di violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti formulate dal ricorrente.
L’organo collegiale ha, infatti, esplicitamente dato atto di aver “ esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”, così palesando di aver tenuto conto dell'intera carriera del dipendente, ivi inclusi gli episodi di maggiore stress, come l’aggressione subita, e le condizioni di lavoro descritte, ritenendoli tuttavia non determinanti, sotto il profilo eziologico, rispetto ai fattori di rischio individuali.
Il Collegio non può che rilevare come la correlazione tra la grave patologia del ricorrente e il servizio sia rimasta indimostrata nei termini richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza di settore.
Il Comitato ha adeguatamente motivato la non dipendenza da causa di servizio, mancando nella fattispecie la prova di comprovati episodi o condizioni di lavoro talmente gravosi ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti di istituto da assumere un ruolo causale o concausale efficiente e determinante nell'insorgenza della patologia. Di conseguenza, l'infermità è stata ritenuta non rapportabile al servizio svolto, neppure sotto il profilo concausale.
A fronte di tale valutazione, le censure del ricorrente, supportate da una perizia medico-legale di parte, si risolvono nella contrapposizione di una diversa valutazione delle medesime circostanze, inammissibile in questa sede. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il parere del Comitato di verifica non è contestabile alla luce di difformi conclusioni raggiunte da medici di parte, a meno che non si dimostri l'erroneità della regola tecnico-scientifica applicata dall'organo collegiale o la sussistenza di palesi errori nella sua applicazione ai fatti di servizio, evenienze che non si ravvisano nel caso di specie.
Ne deriva che, con gli atti di parte ricorrente, non è stata dimostrata alcuna palese illogicità o non attendibilità scientifica delle valutazioni compiute dall’organo collegiale, essendo stata piuttosto prospettata una diversa valutazione delle medesime circostanze atta a sostituire, in maniera non consentita, l'apprezzamento di una consulenza privata a quello effettuato dal Comitato di Verifica.
7. In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento in quanto infondato.
8. Alla luce della peculiarità delle questioni trattate sussistono valide ragioni per la compensazione integrale delle spese relative all’odierno giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
VA NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NT | OR TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.