TAR Catania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 39
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2,5,11,12, del D.P.R. 461/01. Sviamento. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria travisamento dei fatti e contraddittorietà. Carenza di motivazione

    Il Collegio rileva che la correlazione tra la patologia e il servizio è rimasta indimostrata nei termini richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza. Il Comitato ha adeguatamente motivato la non dipendenza da causa di servizio, mancando la prova di episodi o condizioni di lavoro talmente gravosi ed esorbitanti da assumere un ruolo causale o concausale efficiente e determinante nell'insorgenza della patologia. La perizia medico-legale di parte non è sufficiente a contestare il parere del Comitato di verifica, non essendo stata dimostrata alcuna palese illogicità o non attendibilità scientifica.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del principio del buon andamento, e proporzionalità dell’agire dell’Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità dell’agire dell’Amministrazione

    Le censure del ricorrente, supportate da una perizia medico-legale di parte, si risolvono nella contrapposizione di una diversa valutazione delle medesime circostanze, inammissibile in questa sede. Il parere del Comitato di verifica non è contestabile alla luce di difformi conclusioni raggiunte da medici di parte, a meno che non si dimostri l'erroneità della regola tecnico-scientifica applicata dall'organo collegiale o la sussistenza di palesi errori nella sua applicazione ai fatti di servizio, evenienze che non si ravvisano nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 39
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 39
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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