TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10959/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10959/2022, avente come oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. SBARAINI GIANMARCO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. BONTEMPI STEFANO, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 12.3.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“ pronunciare Sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale contratto il 29.05.1979 tra i signori e , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Parte_2 CP_1
Comune di AZZANO MELLA in data 24.09.2009; con relativa annotazione presso il Registro dello
Stato Civile;
versamento da parte del signor del contributo al mantenimento arretrato Parte_2
in favore della signora , al netto dei versamenti nelle more effettuati (ovvero CP_1
€.1.000,00=) e riconosciuti dalla convenuta, pari a €.2.450,00=;
pagamento da parte del signor di un assegno divorzile tombale (una Parte_2 tantum) dell'importo di €.3.400,00=;
l'importo complessivo, pari a €.5.850,00=, verrà versato secondo la seguente rateazione:
- €.1.450,00=, entro il 31.01.2025 e comunque entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell'allegato accordo di consensualizzazione
- €.500,00= entro la fine di ogni mese successivo, per n.8 (otto) mensilità;
- €.400,00= quale ultima rata, a saldo;
- in caso di mancato pagamento da parte del sig. anche di una sola rata alle Parte_2 scadenze sopra indicate, la sig.ra potrà agire per il recupero dell'intero residuo CP_1
credito, detratti i versamenti effettuati.
spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2022, deduceva di aver contratto matrimonio il Parte_1
29.5.1979 a Casablanca (Marocco) con , trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Azzano Mella (BS) al n. 4, parte II, serie C, anno 2009, e che dall'unione
Per_ erano nati i figli tutti oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_3
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 5181/2012, pubblicata il 2.11.2012 e passata in giudicato. Egli chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
La resistente compariva all'udienza presidenziale, all'esito della quale non era possibile giungere ad un accordo, che veniva raggiunto, invece, nella fase successiva dinanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 12.3.2025, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni congiunte sopra trascritte, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e il Giudice rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 20.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10959/2022, avente come oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. SBARAINI GIANMARCO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. BONTEMPI STEFANO, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 12.3.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“ pronunciare Sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale contratto il 29.05.1979 tra i signori e , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Parte_2 CP_1
Comune di AZZANO MELLA in data 24.09.2009; con relativa annotazione presso il Registro dello
Stato Civile;
versamento da parte del signor del contributo al mantenimento arretrato Parte_2
in favore della signora , al netto dei versamenti nelle more effettuati (ovvero CP_1
€.1.000,00=) e riconosciuti dalla convenuta, pari a €.2.450,00=;
pagamento da parte del signor di un assegno divorzile tombale (una Parte_2 tantum) dell'importo di €.3.400,00=;
l'importo complessivo, pari a €.5.850,00=, verrà versato secondo la seguente rateazione:
- €.1.450,00=, entro il 31.01.2025 e comunque entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell'allegato accordo di consensualizzazione
- €.500,00= entro la fine di ogni mese successivo, per n.8 (otto) mensilità;
- €.400,00= quale ultima rata, a saldo;
- in caso di mancato pagamento da parte del sig. anche di una sola rata alle Parte_2 scadenze sopra indicate, la sig.ra potrà agire per il recupero dell'intero residuo CP_1
credito, detratti i versamenti effettuati.
spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2022, deduceva di aver contratto matrimonio il Parte_1
29.5.1979 a Casablanca (Marocco) con , trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Azzano Mella (BS) al n. 4, parte II, serie C, anno 2009, e che dall'unione
Per_ erano nati i figli tutti oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_3
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 5181/2012, pubblicata il 2.11.2012 e passata in giudicato. Egli chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
La resistente compariva all'udienza presidenziale, all'esito della quale non era possibile giungere ad un accordo, che veniva raggiunto, invece, nella fase successiva dinanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 12.3.2025, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni congiunte sopra trascritte, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e il Giudice rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 20.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209