Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 10/12/2025, n. 22317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22317 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22317/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07387/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7387 del 2025, proposto da
GA TA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B20C6D78B4, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi, Antonio Papi Rossi, Nicola Ferrante, RI Gabriella Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella, Egidio Mammone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ET TA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
i) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 756/2025 assunta il 14 maggio 2025 e comunicata a mezzo PEC il successivo 20 maggio 2025, con oggetto " revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/90, dell'aggiudicazione ex Deliberazione n. 222/2025 a favore di GA TA S.r.l. e contestuale nuova aggiudicazione a favore di ET TA S.r.l. " (doc. 1);
ii) dei verbali di gara e, in particolare: del verbale n. 3 della seduta riservata del 21 novembre 2024 recante la valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici ammessi e l'attribuzione dei relativi punteggi (doc. 2) e del verbale n. 5 della seduta riservata del 12 marzo 2025 avente ad oggetto la rideterminazione del punteggio tecnico di ET TA S.r.l. e la formazione della nuova graduatoria finale di gara con collocazione della controinteressata al primo posto (doc. 3);
ove occorrer possa
iii) dell'art. 4 del Capitolato tecnico di gara in parte qua (doc. 4);
iv) dell'art. 18.1. del Disciplinare di gara in parte qua (doc. 5);
v) della Deliberazione n. 316 del 6 marzo 2025 (non nota),
nonché vi) di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso limitatamente alle questioni oggetto del presente ricorso.
CON RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
in forma specifica, ovvero, in subordine, per equivalente monetario ex artt. 34, comma 5, e 124 c.p.a. in rapporto alla perdita di chance di conseguire l'aggiudicazione e di eseguire l'appalto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e di ET TA S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa CE FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con Deliberazione n. 857/2024 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, è stata indetta una Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs.36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice, per l’affidamento della fornitura di n. 26 Ventilatori Polmonari di alta fascia per un valore complessivo a base di gara pari a 728.000,00 euro oltre IVA.
Con Deliberazione n. 222 del 20 febbraio 2025, comunicata ai concorrenti il successivo 24 febbraio 2025, il Direttore Generale dell’AO San Camillo ha disposto l’aggiudicazione definiva della gara a favore di GA dopo aver dato atto dell’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti generali ex art. 94 del Codice in capo all’odierna ricorrente.
In data 3.3.2025, la seconda classificata ET ha inviato alla Stazione appaltante una istanza di rivalutazione dei punteggi qualità.
Il successivo 11 marzo 2025 GA ha ricevuto a mezzo del portale telematico STELLA una comunicazione PEC il cui contenuto è il seguente: “ Si comunica che, a seguito della richiesta del RUP della procedura - su istanza di rivalutazione dei punteggi tecnici presentata da un operatore economico partecipante alla gara – la Commissione giudicatrice si riunirà, in seduta riservata, il 12/03/2025 ore 10.00 ”.
La Commissione ha quindi proceduto a riparametrare i punteggi con un’operazione matematica applicando correttamente la formula.
A seguito dell’attività di rivalutazione, si è classificata al primo posto ET con un punteggio di 86,88 (di cui 67,49 per l’offerta tecnica e 19,39 per l’offerta economica), e al secondo posto GA TA con un punteggio di 84,16 (di cui 54,16 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica).
In data 26 marzo 2025 la GA ha inviato una pec formulando le proprie osservazioni
Quindi, con comunicazione PEC del 20 maggio 2025, è stata trasmessa la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 756/2025, oggi impugnata, recante la “ revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21quinquies della legge 241/90, dell’aggiudicazione ex Deliberazione n. 222/2025 a favore di GA TA S.r.l. e contestuale nuova aggiudicazione a favore di ET TA S.r.l. ”.
La revoca è stata motivata sulla base della sussistenza dei “ presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, alla revoca dell’aggiudicazione avvenuta con deliberazione n. 222/2025 a favore di GA TA s.r.l. per un errore di applicazione della formula prevista dal Capitolato di gara relativa agli indicatori oggettivizzabili matematicamente ”.
Con il ricorso in esame la GA chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della delibera di revoca in autotutela, deducendo oltre alla violazione delle garanzie procedurali e del principio di trasparenza, anche la mancata previsione dell’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies l. 241/1990.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi sintetizzati come segue:
- “ I. In via principale. Illegittimità della delibera n. 756/2025 per eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, sviamento, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di massima trasparenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost .”: la Commissione non avrebbe potuto procedere alla rivalutazione delle offerte, alla verifica dei punteggi attribuiti con riferimento a due criteri premiali e alla conseguente rimodulazione dei punteggi tecnici, in quanto le offerte tecniche ed economiche erano state conosciute e valutate dalla commissione originariamente nominata;
- “ II. Sempre in via principale. Illegittimità della delibera n. 756/2025 per eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, sviamento, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 241/1990 ”: la delibera gravata sarebbe illegittima perché adottata “ senza consentire la partecipazione di GA al relativo procedimento di revoca in autotutela dell’aggiudicazione, nonostante la posizione qualificata di GA e il legittimo affidamento riposto da quest’ultima nel provvedimento di aggiudicazione in proprio favore ”;
- “ III. Sempre in via principale. Illegittimità della delibera n. 756/2025 per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta ”: la Deliberazione n. 756/2025 sarebbe meritevole di annullamento anche in quanto priva di idoneo apparato motivazionale;
- “ IV. Sempre in via principale. Illegittimità della delibera n. 756/2025 per violazione e falsa applicazione dell’art. 21quinquies della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, sviamento, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta ”: il provvedimento impugnato sarebbe viziato anche in quanto emanato in violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 che all’ultimo periodo del comma 1 stabilisce che “ Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo ”;
- “ V. In via subordinata. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di massima trasparenza nelle operazioni di gara e delle regole della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici ”: la Commissione avrebbe commesso “ due macro-errori valutativi ”. In particolare sarebbe stato attribuito a ET il punteggio massimo avuto riguardo al criterio premiale “ Dotazione, per ogni ventilatore, di materiale di consumo dedicato (esclusi circuiti pazienti, filtri, ecc…) per il trattamento di almeno 50 pazienti annui, per ogni anno di garanzia richiesto da Capitolato, ovvero del termine migliorativo proposto in sede di offerta ”, avendo l’impresa dichiarato che il ventilatore non necessitava di consumabile anche se poi avrebbe fornito accessori riutilizzabili e da sterilizzare senza indicazione del limite di utilizzo, con l’effetto che stante la contraddittorietà doveva essere attribuito il punteggio di 0. Al più avrebbero potuti essere attribuiti punti 6,28 su 8 in quanto nei 4 anni di garanzia qualora i materiali si ritenessero autoclavabili fino a 600 volte l’anno, avrebbero potuto al massimo esser trattati 2.400 pazienti e non 3.000 come indicato nel verbale. Inoltre la Commissione ha attribuito a GA soltanto 1,25 punti su 5 con riferimento al criterio premiale relativo alla “ ergonomia del sistema e semplicità di utilizzo ”, che sarebbe “ largamente penalizzante ” in quanto si tratterebbe di apparecchi utilizzati largamente negli enti del SSN, dotati altresì di caratteristiche che li renderebbero facili all’uso che non sarebbero state testate nella pratica dalla Commissione con l’effetto che avrebbero dovuto essere stati assegnati almeno 3.75 punti su 5;
- “ VI. In via ulteriormente subordinata. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, sviamento, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta (sotto altro profilo). Violazione del principio di massima trasparenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. ”: le risultanze di gara sarebbero state inoltre falsate dall’erronea, illogica e irrazionale declinazione da parte dell’Amministrazione resistente dei coefficienti utilizzati per l’attribuzione discrezionale dei punteggi tecnici.
Si sono costituiti l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e ET TA s.r.l. contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
In sintesi, in relazione al primo motivo hanno sostenuto che la delibera impugnata sarebbe legittima atteso che, con la stessa, si sarebbe limitata a correggere “ un evidente errore materiale di calcolo nella parametrazione dei punteggi di qualità del prodotto ed in particolare, nell’applicazione della formula prevista nel capitolato, che avevano falsato la valutazione complessiva e comportato una aggiudicazione, a seguito di sommatoria dei punti qualità con quelli prezzo, anch’essa sbagliata ”.
La procedura si sarebbe svolta in tempi molto ristretti: la comunicazione di aggiudicazione è stata inoltrata dall’amministrazione alla GA in data 24.2.25; l’avvio del procedimento è stata inoltrato con PEC dell’11.3.25; la comunicazione della rivalutazione dei punteggi tecnici è stata pubblicata sul portale Stella in data 11.3.25; il procedimento si è concluso il giorno successivo con la riunione della Commissione di gara del 12.3.25.
Pertanto l’autotutela da parte della S.A. sarebbe stata esercitata in meno di 10 giorni ed ampiamente prima della scadenza del termine per la stipula del contratto, non essendo trascorsi i trentacinque giorni previsti dall’art 18 co. 3 del D.Lgs. n. 36/23 dall’invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
La Commissione non avrebbe effettuato una nuova valutazione di merito del prodotto, come vorrebbe far intendere la ricorrente, ma sulla scorta del giudizio operato in precedenza nel corso della gara, in sede di autotutela avrebbe solamente riparametrato i punteggi con un’operazione matematica applicando correttamente la formula e quindi, senza minimamente esercitare un nuovo apprezzamento dei prodotti.
Il potere di annullamento sarebbe stato esercitato tempestivamente in poco più di dieci giorni, quando il contratto ancora non era stato stipulato, e nessuna affidamento può ragionevolmente vantare la ricorrente.
In relazione al secondo motivo, l’Amministrazione e la controinteressata hanno evidenziato che GA avrebbe ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e di riconvocazione della Commissione, informazioni che sono poi state pubblicate sul portale Stella, avendo piena e tempestiva cognizione che l’aggiudicazione sarebbe stata riesaminata e che non poteva sorgere alcun legittimo affidamento sull’esito della gara.
La ricorrente peraltro avrebbe inviato le proprie osservazioni.
Ad ogni modo, i nuovi punteggi sarebbero stati ottenuti sulla scorta della corretta applicazione della formula matematica, e pertanto l’autotutela avrebbe avuto un carattere vincolato e non avrebbe potuto essere modificata.
Con riferimento al terzo motivo, hanno affermato che il provvedimento sarebbe stato adeguatamente motivato, come risulterebbe dal corpo del provvedimento nel quale si legge “ per un errore di applicazione della formula prevista dal capitolato di gara relativa agli indicatori oggettivizzabili matematicamente ”. Sarebbe altresì correttamente istruito perché, come indicato nell’atto, il RUP dopo aver ricevuto la segnalazione della ET, ha ritenuto di dover riconvocare la Commissione di gara che con il già richiamato verbale n. 5 ha effettuato i controlli e rielaborato secondo i criteri oggettivi i punteggi, formulando una nuova proposta di aggiudicazione.
Sul quarto motivo, hanno sostenuto che “ il tenore sostanziale del provvedimento e le motivazioni allo stesso sottese evidenziano chiaramente che il potere esercitato in via di autotutela è quello di un annullamento di atti illegittimi per un mero errore materiale nell’elaborazione dei punteggi qualità, conseguentemente non ricorre alcuna violazione dell’art. 21 quinquies della L. 241/90 ”.
In relazione al quinto motivo, hanno evidenziato che la valutazione effettuata dalla commissione rientra nella discrezionalità della stessa e non sussisterebbero elementi per ritenerla illogica e/o irrazionale.
In particolare, sarebbe stato assolutamente logico ritenere meritevole del massimo apprezzamento una apparecchiatura che non necessita di consumabile, non solo per i risparmi in termini di costi di funzionamento ma soprattutto perché il ventilatore non richiedendo approvvigionamenti e scorte di materiale consumabile, è più facilmente usufruibile e garantisce un impiego ottimale ed ininterrotto.
Inoltre i ventilatori offerti dalla ricorrente, seppure utilizzati in altri enti, sarebbero inferiori a quelli della Gentige.
Sul sesto motivo, il criterio utilizzato dall’Amministrazione sin dall’indizione della gara in esame in relazione ai coefficienti per l’attribuzione dei punteggi non apparirebbe manifestamente illogico. Inoltre lo stesso non violerebbe alcuna disposizione di legge ed era ben noto alla ricorrente che lo ha accettato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.
Con ordinanza n. 3781 dell’8 luglio 2025 - non appellata - è stata respinta l’istanza cautelare con la seguente motivazione:
“ Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che non ricorre il fumus di fondatezza, atteso che il provvedimento impugnato è stato adottato all’esito di un procedimento in autotutela finalizzato alla correzione di un mero errore materiale di applicazione di una formula matematica, pertanto senza alcuna rivalutazione discrezionale delle offerte presentate e nel perseguimento del superiore interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei criteri di economicità e di efficacia, e in presenza tanto dei requisiti di cui all’art. 21 quinquies quanto di cui all’art. 21 nonies della l. 241/1990 (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato n. 5991/2022; TAR Roma n. 17331/2022) ”.
All’udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. Con il primo motivo GA assume che la Commissione non avrebbe potuto procedere alla rivalutazione delle offerte, alla verifica dei punteggi attribuiti con riferimento a ben due criteri premiali e alla conseguente rimodulazione dei punteggi tecnici.
La censura non può essere condivisa.
E’ innanzitutto necessario precisare cha la Commissione non ha proceduto ad una “ rivalutazione ” delle offerte, ma si è limitata a correggere un errore materiale di calcolo nella parametrazione dei punteggi in relazione a due criteri: il criterio “ Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato ”, nonché il criterio “ Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata ”, senza riesaminare alcun altro punteggio.
Ciò doverosamente precisato in punto di fatto, osserva il Collegio che, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, l’aggiudicazione definitiva può essere oggetto di revoca, purché venga esplicitato un pubblico interesse fino al momento della stipula del contratto.
E’ stato più volte affermato che:
“ La Stazione appaltante conserva, anche dopo l'aggiudicazione definitiva e addirittura dopo il conseguimento dell'efficacia di quest'ultima, il suo potere di autotutela rispetto alla procedura seguita nel caso in cui il rapporto risulti già viziato a monte, come stabilito dall'art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016; potere da esercitare ai sensi dell'art. 21-nonies, l. n. 241/1990, all'esito di una puntuale ed approfondita istruttoria. Difatti, il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa da parte della stessa Amministrazione procedente, deve riconoscersi alla stessa anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto, con conseguente inefficacia di quest'ultimo, e trova ora un solido fondamento normativo, dopo le recenti riforme della l. n. 124/2015, anche nella previsione dell'art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell'affidamento di una pubblica commessa. Ciò che è precluso a seguito della stipulazione del contratto, secondo l'insegnamento dell'Ad. Plen. del Cons. St. nella sentenza n. 14/2014, è infatti soltanto l'esercizio del potere di revoca, ma non anche di quello di annullamento d'ufficio, che per sua natura presuppone il riscontro di un vizio di legittimità dell'atto oggetto di annullamento ” (cfr. TAR Roma n. 17331/2022).
I giudici del Consiglio di Stato hanno precisato, altresì, che “ Negli appalti pubblici non è precluso all'amministrazione di revocare l'aggiudicazione in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale si è dato atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i quali, oltre che espressamente codificati dall'art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall' art. 97 Cost. , ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa; l'esercizio di tale potere non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente predeterminate dal legislatore, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione ” (Consiglio di Stato n. 5991/2022).
Orbene, nella fattispecie all’esame del Collegio, la Commissione, in sede di valutazione dei requisiti tecnici delle offerte in gara, è incorsa in un errore di misurazione in relazione al criterio “ Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato ”, nonché al criterio “ Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata ”.
Trattasi, all’evidenza, dell’errata applicazione della formula matematica prevista dal Capitolato di gara relativa agli indicatori oggettivizzabili matematicamente.
La Commissione non ha effettuato una nuova valutazione di merito del prodotto, ma, sulla scorta del giudizio operato in precedenza nel corso della gara, in sede di autotutela si è limitata a riparametrare i punteggi con un’operazione matematica applicando correttamente la formula e quindi, senza esercitare un nuovo apprezzamento dei prodotti.
Trattasi di operazione meramente aritmetica. Non è stata condizionata dalla conoscenza delle offerte economiche né la ricorrente fornisce alcun elemento in tal senso.
Peraltro trattasi di atto dovuto.
Invero, in presenza dell'allegazione di un errore materiale, l’Amministrazione non può esimersi dall'obbligo di correggerlo, una volta rilevato.
Tale obbligo discende, in particolare, dal fondamentale canone di buona fede, cui è informato l'ordinamento giuridico e al quale deve conformarsi la pubblica amministrazione, cui l'art. 97 Cost. impone di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento.
D'altro canto, la mera correzione di errori materiali non implica, per sua natura, alcuna ponderazione di interessi, non essendo astrattamente configurabile un'esigenza pubblica alla conservazione di un atto a contenuto errato.
In tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: “ Sebbene in linea di principio è vero che l'atto si consolida, è parimenti innegabile che la procedura di correzione materiale di un provvedimento amministrativo, laddove provenga da terzi che non erano destinatari dei relativi effetti in quanto estranei alla relativa procedura (e quindi non erano tenuti neppure ad un particolare onere di vigilanza in ordine alla consistenza dei registri immobiliari circa la loro proprietà) non incontra i consueti limiti dell'autotutela provvedimentale (che presuppone una rinnovata valutazione di interesse generale, oltre alla rilevazione di un vizio, ed è quindi incoercibile), ma è doverosa in dipendenza dei principi generali che regolano l'azione amministrativa (primo tra tutti il principio di imparzialità e quello di buon andamento della P.A.) e del principio del neminem laedere , quest'ultimo comune alle regole di condotta di qualsiasi soggetto dell'ordinamento (che obbliga l'agente a porre in essere ogni opportuna iniziativa per rimediare all'eventuale causazione di eventi pregiudizievoli in capo a terzi conseguente ad imperizia, negligenza o violazione di regole o prescrizioni tecniche) ” (ex multis: TAR Roma n. 16489/2023; TAR Roma n. 13100/2022).
Pertanto, bene ha fatto la Commissione giudicatrice a porre rimedio a un errore di calcolo del punteggio, immediatamente evincibile dal raffronto degli atti di gara, senza violare il principio di autoresponsabilità degli operatori economici.
Da tale correzione è scaturita, come conseguenza automatica, la revisione della graduatoria finale delle offerte economicamente più vantaggiose che, a sua volta, ha inciso sul provvedimento di aggiudicazione.
4. Del pari infondato si palesa il secondo motivo di ricorso, con il quale GA ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 241/1990.
Sul punto si osserva che, “ trattandosi di attività vincolata e non discrezionale volta alla rettifica di punteggi sulla base di dati numerici oggettivi e di formule matematiche di cui alla lex specialis, non è predicabile un effetto invalidante conseguente alla omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990, posto che la ricorrente non avrebbe potuto incidere in alcun modo sull'attività, assolutamente vincolata, di correzione degli errori di calcolo rilevati dalla stazione appaltante ” (TAR Bologna n. 314/2023).
Invero, come già visto, nel caso di specie la Commissione si è limitata a correggere un errore materiale di calcolo: i nuovi punteggi sono stati ottenuti applicando correttamente la formula matematica.
Ad ogni modo, la ricorrente ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e di riconvocazione della Commissione in data 11 marzo 2025, avendo piena e tempestiva cognizione che l’aggiudicazione sarebbe stata riesaminata e che non poteva sorgere alcun legittimo affidamento sull’esito della gara. Inoltre, in data 26 marzo 2025, ha inviato le proprie osservazioni.
Sono stati osservati, pertanto, tanto i principi di pubblicità che di pari trattamento in quanto la riparametrazione ha interessato tutte le ditte concorrenti e tutti i punteggi interessati dall’applicazione della formula.
5. Neppure può essere condivisa la terza censura con la quale la ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento gravato.
Invero, come ritenuto da orientamento giurisprudenziale pacifico, “ La conferma di un errore nell'attribuzione del punteggio e l’esigenza di porvi rimedio integrano la motivazione della determinazione” ( ex multis : T.A.R Torino n. 1124/2024).
Peraltro la delibera impugnata risulta adeguatamente motivata, essendo stato chiaramente esplicitato il percorso logico giuridico seguito dalla Stazione appaltante.
Invero nella stessa si legge:
“… con nota prot. n. 9608 del 03/03/2025 la società ET TA S.r.l., -seconda classificata in graduatoria-, ha presentato istanza di rivalutazione dei punteggi attribuiti al parametro “estensione del periodo di garanzia oltre a quanto richiesto nel capitolato”, rilevando l’erronea applicazione della formula relativa agli indicatori oggettivizzabili matematicamente ”; … “ come risulta dal verbale n.5 (allegato n.1), la Commissione ha accertato la fondatezza di quanto segnalato dalla società ET TA S.r.l., rilevando nel contempo, lo stesso errore di applicazione della formula anche al parametro “tempo di intervento dalla ricezione della chiamata ”; … “ sussistono i presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, alla revoca dell’aggiudicazione avvenuta con deliberazione n. 222/2025 a favore di GA TA s.r.l. per un errore di applicazione della formula prevista dal Capitolato di gara relativa agli indicatori oggettivizzabili matematicamente, e procedere alla nuova aggiudicazione ”.
6. Con la quarta censura GA sostiene che il provvedimento gravato sarebbe illegittimo perché emanato in violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 che prevede un indennizzo in caso di revoca che comporti pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati.
L’assunto è infondato.
Si premette che, come noto, il giudice, in base al principio iura novit curia , ha il potere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al provvedimento dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti ( dona mihi factum dabo tibi ius ). Da ciò discende il potere del giudice amministrativo di valutare gli atti sottoposti al suo giudizio sulla base di elementi sostanziali a prescindere dal relativo nomen iu ris ( ex multis , C. di St. n. 6538/2025, n. 1523/2025).
L’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 al comma 1 prevede che: “ 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo ”.
L’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 prevede che: “ 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. [Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.] 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico ”.
Orbene, nella fattispecie in esame, il tenore sostanziale del provvedimento impugnato e le motivazioni allo stesso sottese evidenziano chiaramente che il potere che ha esercitato in via di autotutela l’Amministrazione è quello di cui all’art. 21 nonies e non anche di cui all’art. 21 quinquies.
Invero l’Amministrazione ha proceduto ad annullare un atto illegittimo in quanto adottato sulla base di un evidente errore materiale nell’elaborazione dei punteggi qualità.
Conseguentemente non è dovuto alla ricorrente l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies.
Peraltro deve essere evidenziato che la determina di aggiudicazione era stata comunicata ai concorrenti in data 24 febbraio 2025 e già il successivo 11 marzo la ricorrente è stata informata dell’apertura del procedimento di rivalutazione.
Pertanto non solo il procedimento de quo è stato avviato a distanza di pochi giorni dall’aggiudicazione, ma anche in pendenza dei termini per la stipula del contratto.
Peraltro parte ricorrente non ha dedotto alcunché, nemmeno genericamente, in ordine ai danni subiti.
Quindi anche il quarto motivo di ricorso deve essere respinto.
7. Neppure può trovare accoglimento la quinta censura con la quale GA sostiene che la Commissione avrebbe compiuto “ due macro-errori valutativi ” in relazione al criterio premiale “ Dotazione, per ogni ventilatore, di materiale di consumo dedicato (esclusi circuiti pazienti, filtri, ecc…) per il trattamento di almeno 50 pazienti annui, per ogni anno di garanzia richiesto da Capitolato, ovvero del termine migliorativo proposto in sede di offerta ”, nonché al criterio premiale relativo alla “ ergonomia del sistema e semplicità di utilizzo ”.
Preliminarmente, evidenzia il Collegio che la valutazione contestata con il presente motivo di ricorso è stata compiuta dalla Commissione ab origine, e cioè già in occasione della prima aggiudicazione.
Invero con il nuovo provvedimento è stato rettificato l’errore materiale di misurazione compiuto in relazione al criterio “ Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato ”, nonché al criterio “ Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata ”, e non è stata fatta nessuna rivalutazione degli ulteriori punteggi attribuiti nella seduta riservata del 21 novembre 2024.
Ciò doverosamente precisato, deve essere altresì ricordato che la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità ( ex multis : C. di St. n. 7458/2025).
Orbene, nel caso in esame, risulta documentalmente provato che i ventilatori polmonari offerti da ET non necessitano di materiale di consumo dedicato. Infatti dalla scheda tecnica allegata si evince che essi si caratterizzano per la presenza di una “ Cassetta paziente (canale espiratorio monoblocco) ”, la quale “ Elimina la necessità di materiale di consumo aggiuntivo (è tutto integrato al suo interno) ”, nonché di un “ Trasduttore di flusso espira torio”, “ Privo di manutenzione ” e che “ NON necessita di sostituzione ”.
Partendo da questa evidenza documentale, non si ritiene manifestamente illogica o irrazionale la scelta dell’Amministrazione di uniformare il punteggio di chi offriva materiale monouso dedicato “ per il trattamento di almeno 50 pazienti annui, per ogni anno di garanzia richiesto da Capitolato, ovvero del termine migliorativo proposto in sede di offerta ” a quello di chi offriva materiale di durata illimitata, considerando per l’effetto il numero massimo di pazienti (3.000 pz.) trattabile da chi in gara offriva la garanzia di più lunga durata, ovverosia GA (garanzia pari a 60 mesi), in egual misura rispetto a chi, come ET e Draeger TA s.p.a., offriva un prodotto non consumabile.
Del pari, non presenta profili di manifesta illogicità l’attribuzione del punteggio premiale per come operato dall’Amministrazione in relazione al criterio “ Ergonomia del sistema e semplicità di utilizzo ”.
Invero, la mera asserzione della ricorrente che sostiene che la Commissione non avrebbe valorizzato adeguatamente la facilità di utilizzo dei propri ventilatori non è sufficiente a provare l’arbitrarietà della valutazione operata dalla Commissione.
8. Infine, infondato è anche l’ultimo motivo di ricorso con cui viene contestata “ l’erronea, illogica e irrazionale declinazione da parte dell’Amministrazione resistente dei coefficienti utilizzati per l’attribuzione discrezionale dei punteggi tecnici ”.
Si ribadisce sul punto il principio pacifico per cui la scelta dei criteri di valutazione del merito tecnico, volti a premiare la professionalità e la capacità organizzativa e progettuale dei concorrenti, costituisce espressione dell’ampia discrezionalità attribuita dalla legge all’amministrazione per meglio perseguire l’interesse pubblico.
Secondo parte ricorrente il giudizio di discreto doveva corrispondere a 0,7 e non a 0,5 su 10 così il giudizio di sufficiente a 0,6 e non a 0,25 su 10, griglia di punteggi che avrebbe penalizzato la GA.
Orbene, l’A.O. San Camillo, nel Capitolato di gara, aveva precisato ciascuno dei parametri e criteri valutativi di cui ha successivamente fatto correttamente applicazione la Commissione Giudicatrice, delineandoli chiaramente ed espressamente.
Detti coefficienti non violano il principio di trasparenza essendo stati pubblicati sui documenti di gara, né violano la par condicio perché sono stati applicati indistintamente a tutti i concorrenti alla gara.
Infine non presentano alcun elemento di manifesta irragionevolezza, ben potendo l’Amministrazione fissare ex ante una griglia di punteggi.
9. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e di ET TA s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti che forfetariamente liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI TI TI, Presidente
CE FE, Primo Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE FE | RI TI TI |
IL SEGRETARIO