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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/11/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.383/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
in esito all'udienza del 28/10/2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento n.383/2023 a cui risulta riunito il procedimento n.953/2023
PROMOSSO DA
(c.f.: ) nella qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale LL DI AM EP (p.IVA ) P.IVA_1
avv. SILENZI Dino Via dei Bonaccorsi 21 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
avv.BONADIES Massimo c/o Via D.Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_2
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. - Accertamento negativo addebito contributivo
Conclusioni: come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 19/06/2023, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, nella qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale LL di , ha proposto domanda Parte_1 di accertamento negativo degli addebiti contributivi e relativi interessi e CP_1 sanzioni, scaturiti dal Verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00000/2023-045-01 ITL 2022009832 del 28/2/2023, con riferimento CP_3 ai rapporti di lavoro intercorsi tra il suddetto ricorrente e i lavoratori e Persona_1
. Controparte_4
Parte opponente contestava in particolare le risultanze del Verbale di accertamento, laddove si assumeva che la Sig.ra aveva lavorato per 42 ore settimanali, sei Per_1 giorni su sette, svolgendo nelle prime tre ore la mansione di addetta alle pulizie e nelle restanti quattro ore quella di aiuto cucina, mentre il Sig. aveva svolto CP_4 un orario di lavoro settimanale pari a 42 ore per sei giorni su sette. Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda e riportandosi a quanto CP_1 accertato nel Verbale ispettivo. Con successivo ricorso iscritto al n.953/2023 R.G. il medesimo opponente proponeva analoga domanda di accertamento negativo avverso il predetto verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00000/2023-045-01 ITL 2022009832 CP_3 del 28/2/2023, con riferimento agli addebiti per premi assicurativi aggiuntivi e in via derivata con riguardo alle relative sanzioni civili e interessi di mora, sollevati nei suoi confronti dall' con le richieste di pagamento contenute nelle comunicazioni CP_2 trasmesse a mezzo PEC in data 14/6/2023. Si costituiva in giudizio l resistendo alla domanda e svolgendo difese dello CP_2 stesso tenore di quelle dell . CP_1
Con ordinanza in data 14/5/2024 veniva disposta la riunione del procedimento n.953/2023 R.G. a quello previamente iscritto n.383/2023 R.G. Le cause riunite, istruite mediante produzioni documentali e prova testimoniale, in esito all'udienza di discussione del 28/10/2025 tenutasi in modalità cartolare, vengono decise con Sentenza con motivazione contestuale, depositata nei termini previsti dall'art.127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico.
*** Avuto riguardo alla posizione della lavoratrice , il cui rapporto di lavoro Persona_1
a tempo determinato copriva i periodi 1/3/2009 -31/8/2009 e 24/10/2009-30/12/2010 a tempo parziale a 18 ore settimanali, trasformandosi a tempo indeterminato dal 31/12/2010, con aumento orario a 30 ore settimanali da luglio 2011, fino alle dimissioni avvenute il 6/7/2021, parte opponente ha dedotto che l'orario di lavoro era articolato come segue:
- dall'assunzione sino al mese di Giugno 2011 compreso, dal martedì alla domenica dalle ore 9:45 alle ore 12:45, con lunedì giorno di risposo settimanale;
- dal mese di Luglio 2011 sino alle sue dimissioni, dal martedì alla domenica dalle ore 9:45 alle ore 14:45, con lunedì giorno di risposo settimanale.
2 Quanto alla posizione dell'altro lavoratore , veniva dedotto che Controparte_4 quest'ultimo aveva svolto, dall'assunzione in data 16/7/2018 sino alle sue dimissioni in data 25/10/2020, sempre lo stesso orario di lavoro, dal martedì alla domenica, dalle ore 9:45 alle ore 14:45, con lunedì giorno di risposo settimanale. Si assumeva, in conclusione, che i suddetti lavoratori, durante i rispettivi periodi di riferimento, avevano percepito quanto loro effettivamente spettante in ragione delle prestazioni lavorative rese e nel rispetto dei trattamenti economici previsti dal CCNL di categoria applicato, (Turismo Pubblici Esercizi), fruendo di tutte le festività, dei periodi di ferie e dei permessi orari, così come indicato nei rispettivi prospetti paga. Di contro, a fondamento delle proprie conclusioni, le difese degli Enti convenuti invocavano le dichiarazioni rilasciate in data 27/07/2022 della lavoratrice Per_1
confermate in data 16/02/2023, nonché la richiesta di intervento della stessa
[...] presentata in data 21/03/2022 tramite la CGIL di Fermo alla Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno, così come le dichiarazioni rese dal lavoratore CP_4
in data 6/07/2022, confermate in data 16/02/2023 e il questionario sottoscritto
[...] dalla lavoratrice in data 29/08/2022. Parte_2
*** Venendo al merito della questione, si rileva che in esito all'accesso ispettivo del 27/01/2022 alle susseguenti dichiarazioni e documenti acquisiti, avente ad oggetto il controllo circa la correttezza degli adempimenti contributivi-previdenziali, relativamente al periodo da aprile 2017 a dicembre 2021 per la lavoratrice Per_1
e al periodo luglio 2018 e ottobre 2020 per il lavoratore ,
[...] Controparte_4
l è pervenuto alla conclusione che entrambi hanno svolto un orario di lavoro di CP_1
42 ore settimanali (corrispondente a 7 ore giornaliere, anziché 5), ben superiore a quanto previsto nel contratto di lavoro e registrato nel libro unico del lavoro. Le fonti di prova sono indicate nelle dichiarazioni dei lavoratori, in specie quelle di che ha dichiarato di avere lavorato 8 ore al giorno con uscita alle Persona_1
16/16:30 del pomeriggio e quelle di che ha dichiarato di avere Controparte_4 lavorato 8 ore al giorno dalle 9:00 alle 16:30 circa. Sul punto valgano le prove orali acquisite in sede processuale. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di incapacità a testimoniare dei testi Per_1
e , in virtù del consolidato principio secondo cui nel giudizio
[...] Controparte_4 tra l'ente previdenziale e il datore di lavoro, avente ad oggetto il rapporto contributivo, il lavoratore non è titolare di un interesse giuridico, attuale e concreto che lo legittimi a intervenire, in quanto l'obbligazione contributiva intercorre esclusivamente tra l'ente e il datore di lavoro, sicché l'interesse del lavoratore a veder decisa la controversia in modo tale che ne risulti consolidata la propria posizione previdenziale si qualifica come un mero interesse di fatto, inidoneo a fondare l'incapacità a testimoniare(ex multis: Cass. 23594/2025). Ciò non esclude che le sue dichiarazioni debbano essere vagliate attentamente dal giudice, anche in ragione dell'interesse effettivo e concreto che lo stesso nutre circa gli esiti del giudizio, allo scopo di pervenire ad un apprezzamento delle circostanze, da effettuarsi nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi probatori
3 acquisiti, non sussistendo, comunque, alcun principio di necessaria inattendibilità delle deposizioni da egli rese. Ordunque, occorre in primo luogo rilevare che il teste , nella qualità Testimone_1 di ispettore di Vigilanza dell , si è limitato a confermare l'iter della procedura CP_1 amministrativa, nonché il contenuto del verbale ispettivo e delle relative risultanze, scaturite dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e Persona_1 Controparte_4
. Parte_2
La sig.ra , anche in sede giudiziale, ha riferito di aver lavorato dalle 8:15 Persona_1 per otto ore al giorno (quindi fino alle 16:30), mentre un paio di volte la settimana si sarebbe trattenuta anche fino alle 17/17:30. La teste ha dichiarato, invece, che era impegnata Parte_2 Persona_1 nella pulizia della sala dalle ore 9:00 alle 11:30 e poi nella preparazione dei piatti e la pulizia del pesce fino alle 15:00, capitando una o due volte la settimana che la stessa si trattenesse fino alle 17:00. Tali deposizioni trovano sostanziale riscontro nel tenore delle dichiarazioni rese agli ispettori in data 6/7/2022, fatta eccezione per la circostanza che attiene alla prosecuzione dell'orario di lavoro fino alle 17:00 una o due volte alla settimana, di cui tanto la che la stranamente, non fanno alcun cenno. Pt_2 Per_1
Tuttavia, merita di essere segnalata la contraddizione tra le anzidette dichiarazioni testimoniali, circa l'ora in cui terminava la prestazione lavorativa della che Per_1 trova una sua connotazione anche alla luce delle modalità di compilazione, quanto meno sospette, del questionario ispettivo, che a detta dell'una sarebbe stato redatto congiuntamente, ma scritto e firmato dalla mentre a detta dell'altra sarebbe Pt_2 stato scritto dalla e solo firmato dalla Per_1 Pt_2
Il teste infine, avuto riguardo alla posizione della lavoratrice CP_4 Persona_1 ha confermato che la stessa lavorava dalle 8:30/9:00 alle 16:30, senza alcun riferimento alla prosecuzione dell'orario di lavoro fino alle 17:00 alcuni giorni della settimana. Fatto sta che, nell'insieme, scaturisce un quadro a dir poco confuso ed incerto. Tanto più che le deposizioni di altri testimoni depongono in senso sfavorevole agli assunti di parte convenuta.
infatti, ha riferito che la arrivava alle 9:30 e se ne andava prima Testimone_2 Per_1 delle 15:00. Il teste ha dichiarato che si occupava delle pulizie, ma Testimone_3 Persona_1 aiutava anche in cucina, precisando che nel pomeriggio le pulizie le facevano altre Per_ Par due signore, di nome e e che la sala veniva ripulita dai camerieri. Anche la teste ha riferito che la se ne andava alle 15:00, mentre lei Tes_4 Per_1 si tratteneva fino alle 16:00. Ordunque, dal confronto delle richiamate dichiarazioni testimoniali si evince che terminava il proprio lavoro alle 15:00 anziché le 16:30 mentre non vi è Persona_1 prova che l'orario di ingresso fosse quello delle 8:30 potendo invece essere, più probabilmente quello delle 9:30.
4 Quanto al lavoratore , giova rilevare che lo stesso ha riferito in sede Controparte_4 ispettiva di avere lavorato, in qualità di magazziniere e qualche volta di addetto in cucina, dalle 9:00 alle 16:30 per complessive 8 ore al giorno, confermando l'assunto in sede giudiziale. Dello stesso tenore le dichiarazioni rese a tal proposito dalla teste sia in Persona_1 sede ispettiva, ove ha riferito che il faceva il suo stesso orario ed anzi CP_4 terminava di lavorare anche dopo che lei se ne andava, sia in sede di deposizione testimoniale. Tali circostanze, tuttavia, sono contraddette dai testi e Pt_2 Tes_2 Tes_3
La prima ha riferito di non conoscere quale fosse l'orario di lavoro del CP_4 poiché gli addetti della cucina non avevano rapporti con lui e lei stessa lo vedeva raramente. Il secondo ha riferito che il diversamente dalla si fermava a pranzo CP_4 Per_1 dopo la fine del lavoro. Il terzo, infine, ha confermato che alle 14:45 si fermava a pranzo e poi CP_4 andava via. Non solo, dunque, pare contraddetta la circostanza secondo cui il si CP_4 occupava saltuariamente della cucina, tanto che egli non aveva rapporti con gli addetti come racconta la ma pure l'orario di lavoro di 8 ore giornaliere, Pt_2 sostenuto unicamente da e soggetti potenzialmente interessati al Per_1 CP_4 riconoscimento di un rapporto di lavoro avente un più favorevole trattamento contributivo, è stato sostanzialmente disatteso dagli altri lavoratori della medesima unità locale. Inoltre, neppure le ore che si assumono lavorate in occasione di eventi, catering e consegne a domicilio risultano sufficientemente provate. E' da ritenere consolidato il principio secondo cui l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva spetta all'ente previdenziale (Cass.n.28787/2025). Sarebbe a dire che, per quanto il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, in cui il debitore è parte attrice in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale, incombe sull l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi della pretesa contributiva che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo (ex multis: Cass. 2929/2020). Orbene, avuto riguardo al caso che ci occupa, gli Enti convenuti non hanno assolto all'onere probatorio su di essi incombenti, posto che il rapporto ispettivo non ha retto alla prova contraria. Scaturisce, dunque, l'infondatezza della pretesa creditoria di e , con CP_1 CP_2 conseguente illegittimità del Verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00000/2023-045-01 ITL 2022009832 DDL/INPS del 28/2/2023 che per l'effetto va annullato. Le spese e le competenze del giudizio, stante la controvertibilità delle questioni in fatto e in diritto trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
5
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO – Giudice del Lavoro così provvede: in accoglimento dei ricorsi riuniti, annulla il Verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00000/2023-045-01 ITL 2022009832 del CP_1 CP_3
28/2/2023 e gli atti derivati, per le ragioni di cui alla parte motiva e con ogni conseguenza di legge. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ascoli Piceno in data 24/11/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
in esito all'udienza del 28/10/2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento n.383/2023 a cui risulta riunito il procedimento n.953/2023
PROMOSSO DA
(c.f.: ) nella qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale LL DI AM EP (p.IVA ) P.IVA_1
avv. SILENZI Dino Via dei Bonaccorsi 21 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
avv.BONADIES Massimo c/o Via D.Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_2
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. - Accertamento negativo addebito contributivo
Conclusioni: come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 19/06/2023, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, nella qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale LL di , ha proposto domanda Parte_1 di accertamento negativo degli addebiti contributivi e relativi interessi e CP_1 sanzioni, scaturiti dal Verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00000/2023-045-01 ITL 2022009832 del 28/2/2023, con riferimento CP_3 ai rapporti di lavoro intercorsi tra il suddetto ricorrente e i lavoratori e Persona_1
. Controparte_4
Parte opponente contestava in particolare le risultanze del Verbale di accertamento, laddove si assumeva che la Sig.ra aveva lavorato per 42 ore settimanali, sei Per_1 giorni su sette, svolgendo nelle prime tre ore la mansione di addetta alle pulizie e nelle restanti quattro ore quella di aiuto cucina, mentre il Sig. aveva svolto CP_4 un orario di lavoro settimanale pari a 42 ore per sei giorni su sette. Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda e riportandosi a quanto CP_1 accertato nel Verbale ispettivo. Con successivo ricorso iscritto al n.953/2023 R.G. il medesimo opponente proponeva analoga domanda di accertamento negativo avverso il predetto verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00000/2023-045-01 ITL 2022009832 CP_3 del 28/2/2023, con riferimento agli addebiti per premi assicurativi aggiuntivi e in via derivata con riguardo alle relative sanzioni civili e interessi di mora, sollevati nei suoi confronti dall' con le richieste di pagamento contenute nelle comunicazioni CP_2 trasmesse a mezzo PEC in data 14/6/2023. Si costituiva in giudizio l resistendo alla domanda e svolgendo difese dello CP_2 stesso tenore di quelle dell . CP_1
Con ordinanza in data 14/5/2024 veniva disposta la riunione del procedimento n.953/2023 R.G. a quello previamente iscritto n.383/2023 R.G. Le cause riunite, istruite mediante produzioni documentali e prova testimoniale, in esito all'udienza di discussione del 28/10/2025 tenutasi in modalità cartolare, vengono decise con Sentenza con motivazione contestuale, depositata nei termini previsti dall'art.127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico.
*** Avuto riguardo alla posizione della lavoratrice , il cui rapporto di lavoro Persona_1
a tempo determinato copriva i periodi 1/3/2009 -31/8/2009 e 24/10/2009-30/12/2010 a tempo parziale a 18 ore settimanali, trasformandosi a tempo indeterminato dal 31/12/2010, con aumento orario a 30 ore settimanali da luglio 2011, fino alle dimissioni avvenute il 6/7/2021, parte opponente ha dedotto che l'orario di lavoro era articolato come segue:
- dall'assunzione sino al mese di Giugno 2011 compreso, dal martedì alla domenica dalle ore 9:45 alle ore 12:45, con lunedì giorno di risposo settimanale;
- dal mese di Luglio 2011 sino alle sue dimissioni, dal martedì alla domenica dalle ore 9:45 alle ore 14:45, con lunedì giorno di risposo settimanale.
2 Quanto alla posizione dell'altro lavoratore , veniva dedotto che Controparte_4 quest'ultimo aveva svolto, dall'assunzione in data 16/7/2018 sino alle sue dimissioni in data 25/10/2020, sempre lo stesso orario di lavoro, dal martedì alla domenica, dalle ore 9:45 alle ore 14:45, con lunedì giorno di risposo settimanale. Si assumeva, in conclusione, che i suddetti lavoratori, durante i rispettivi periodi di riferimento, avevano percepito quanto loro effettivamente spettante in ragione delle prestazioni lavorative rese e nel rispetto dei trattamenti economici previsti dal CCNL di categoria applicato, (Turismo Pubblici Esercizi), fruendo di tutte le festività, dei periodi di ferie e dei permessi orari, così come indicato nei rispettivi prospetti paga. Di contro, a fondamento delle proprie conclusioni, le difese degli Enti convenuti invocavano le dichiarazioni rilasciate in data 27/07/2022 della lavoratrice Per_1
confermate in data 16/02/2023, nonché la richiesta di intervento della stessa
[...] presentata in data 21/03/2022 tramite la CGIL di Fermo alla Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno, così come le dichiarazioni rese dal lavoratore CP_4
in data 6/07/2022, confermate in data 16/02/2023 e il questionario sottoscritto
[...] dalla lavoratrice in data 29/08/2022. Parte_2
*** Venendo al merito della questione, si rileva che in esito all'accesso ispettivo del 27/01/2022 alle susseguenti dichiarazioni e documenti acquisiti, avente ad oggetto il controllo circa la correttezza degli adempimenti contributivi-previdenziali, relativamente al periodo da aprile 2017 a dicembre 2021 per la lavoratrice Per_1
e al periodo luglio 2018 e ottobre 2020 per il lavoratore ,
[...] Controparte_4
l è pervenuto alla conclusione che entrambi hanno svolto un orario di lavoro di CP_1
42 ore settimanali (corrispondente a 7 ore giornaliere, anziché 5), ben superiore a quanto previsto nel contratto di lavoro e registrato nel libro unico del lavoro. Le fonti di prova sono indicate nelle dichiarazioni dei lavoratori, in specie quelle di che ha dichiarato di avere lavorato 8 ore al giorno con uscita alle Persona_1
16/16:30 del pomeriggio e quelle di che ha dichiarato di avere Controparte_4 lavorato 8 ore al giorno dalle 9:00 alle 16:30 circa. Sul punto valgano le prove orali acquisite in sede processuale. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di incapacità a testimoniare dei testi Per_1
e , in virtù del consolidato principio secondo cui nel giudizio
[...] Controparte_4 tra l'ente previdenziale e il datore di lavoro, avente ad oggetto il rapporto contributivo, il lavoratore non è titolare di un interesse giuridico, attuale e concreto che lo legittimi a intervenire, in quanto l'obbligazione contributiva intercorre esclusivamente tra l'ente e il datore di lavoro, sicché l'interesse del lavoratore a veder decisa la controversia in modo tale che ne risulti consolidata la propria posizione previdenziale si qualifica come un mero interesse di fatto, inidoneo a fondare l'incapacità a testimoniare(ex multis: Cass. 23594/2025). Ciò non esclude che le sue dichiarazioni debbano essere vagliate attentamente dal giudice, anche in ragione dell'interesse effettivo e concreto che lo stesso nutre circa gli esiti del giudizio, allo scopo di pervenire ad un apprezzamento delle circostanze, da effettuarsi nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi probatori
3 acquisiti, non sussistendo, comunque, alcun principio di necessaria inattendibilità delle deposizioni da egli rese. Ordunque, occorre in primo luogo rilevare che il teste , nella qualità Testimone_1 di ispettore di Vigilanza dell , si è limitato a confermare l'iter della procedura CP_1 amministrativa, nonché il contenuto del verbale ispettivo e delle relative risultanze, scaturite dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e Persona_1 Controparte_4
. Parte_2
La sig.ra , anche in sede giudiziale, ha riferito di aver lavorato dalle 8:15 Persona_1 per otto ore al giorno (quindi fino alle 16:30), mentre un paio di volte la settimana si sarebbe trattenuta anche fino alle 17/17:30. La teste ha dichiarato, invece, che era impegnata Parte_2 Persona_1 nella pulizia della sala dalle ore 9:00 alle 11:30 e poi nella preparazione dei piatti e la pulizia del pesce fino alle 15:00, capitando una o due volte la settimana che la stessa si trattenesse fino alle 17:00. Tali deposizioni trovano sostanziale riscontro nel tenore delle dichiarazioni rese agli ispettori in data 6/7/2022, fatta eccezione per la circostanza che attiene alla prosecuzione dell'orario di lavoro fino alle 17:00 una o due volte alla settimana, di cui tanto la che la stranamente, non fanno alcun cenno. Pt_2 Per_1
Tuttavia, merita di essere segnalata la contraddizione tra le anzidette dichiarazioni testimoniali, circa l'ora in cui terminava la prestazione lavorativa della che Per_1 trova una sua connotazione anche alla luce delle modalità di compilazione, quanto meno sospette, del questionario ispettivo, che a detta dell'una sarebbe stato redatto congiuntamente, ma scritto e firmato dalla mentre a detta dell'altra sarebbe Pt_2 stato scritto dalla e solo firmato dalla Per_1 Pt_2
Il teste infine, avuto riguardo alla posizione della lavoratrice CP_4 Persona_1 ha confermato che la stessa lavorava dalle 8:30/9:00 alle 16:30, senza alcun riferimento alla prosecuzione dell'orario di lavoro fino alle 17:00 alcuni giorni della settimana. Fatto sta che, nell'insieme, scaturisce un quadro a dir poco confuso ed incerto. Tanto più che le deposizioni di altri testimoni depongono in senso sfavorevole agli assunti di parte convenuta.
infatti, ha riferito che la arrivava alle 9:30 e se ne andava prima Testimone_2 Per_1 delle 15:00. Il teste ha dichiarato che si occupava delle pulizie, ma Testimone_3 Persona_1 aiutava anche in cucina, precisando che nel pomeriggio le pulizie le facevano altre Per_ Par due signore, di nome e e che la sala veniva ripulita dai camerieri. Anche la teste ha riferito che la se ne andava alle 15:00, mentre lei Tes_4 Per_1 si tratteneva fino alle 16:00. Ordunque, dal confronto delle richiamate dichiarazioni testimoniali si evince che terminava il proprio lavoro alle 15:00 anziché le 16:30 mentre non vi è Persona_1 prova che l'orario di ingresso fosse quello delle 8:30 potendo invece essere, più probabilmente quello delle 9:30.
4 Quanto al lavoratore , giova rilevare che lo stesso ha riferito in sede Controparte_4 ispettiva di avere lavorato, in qualità di magazziniere e qualche volta di addetto in cucina, dalle 9:00 alle 16:30 per complessive 8 ore al giorno, confermando l'assunto in sede giudiziale. Dello stesso tenore le dichiarazioni rese a tal proposito dalla teste sia in Persona_1 sede ispettiva, ove ha riferito che il faceva il suo stesso orario ed anzi CP_4 terminava di lavorare anche dopo che lei se ne andava, sia in sede di deposizione testimoniale. Tali circostanze, tuttavia, sono contraddette dai testi e Pt_2 Tes_2 Tes_3
La prima ha riferito di non conoscere quale fosse l'orario di lavoro del CP_4 poiché gli addetti della cucina non avevano rapporti con lui e lei stessa lo vedeva raramente. Il secondo ha riferito che il diversamente dalla si fermava a pranzo CP_4 Per_1 dopo la fine del lavoro. Il terzo, infine, ha confermato che alle 14:45 si fermava a pranzo e poi CP_4 andava via. Non solo, dunque, pare contraddetta la circostanza secondo cui il si CP_4 occupava saltuariamente della cucina, tanto che egli non aveva rapporti con gli addetti come racconta la ma pure l'orario di lavoro di 8 ore giornaliere, Pt_2 sostenuto unicamente da e soggetti potenzialmente interessati al Per_1 CP_4 riconoscimento di un rapporto di lavoro avente un più favorevole trattamento contributivo, è stato sostanzialmente disatteso dagli altri lavoratori della medesima unità locale. Inoltre, neppure le ore che si assumono lavorate in occasione di eventi, catering e consegne a domicilio risultano sufficientemente provate. E' da ritenere consolidato il principio secondo cui l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva spetta all'ente previdenziale (Cass.n.28787/2025). Sarebbe a dire che, per quanto il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, in cui il debitore è parte attrice in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale, incombe sull l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi della pretesa contributiva che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo (ex multis: Cass. 2929/2020). Orbene, avuto riguardo al caso che ci occupa, gli Enti convenuti non hanno assolto all'onere probatorio su di essi incombenti, posto che il rapporto ispettivo non ha retto alla prova contraria. Scaturisce, dunque, l'infondatezza della pretesa creditoria di e , con CP_1 CP_2 conseguente illegittimità del Verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00000/2023-045-01 ITL 2022009832 DDL/INPS del 28/2/2023 che per l'effetto va annullato. Le spese e le competenze del giudizio, stante la controvertibilità delle questioni in fatto e in diritto trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO – Giudice del Lavoro così provvede: in accoglimento dei ricorsi riuniti, annulla il Verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00000/2023-045-01 ITL 2022009832 del CP_1 CP_3
28/2/2023 e gli atti derivati, per le ragioni di cui alla parte motiva e con ogni conseguenza di legge. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ascoli Piceno in data 24/11/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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