Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/11/2025, n. 20962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20962 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12362/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12362 del 2022, proposto da FR GA, OL DI, FA HI, UG NA, AT PE, EN LI, TR IL, CA NE, OV BO, ER MB, MA IN, RI EN, NI NT DA, BE ER, MA ZI, TO EN, IO CR ed MI DI, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fratelli Rosselli, 2;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto alla corresponsione degli emolumenti di cui al Fondo Unico Presidenza (FUP) previsti dall’art. 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004 e dall’art. 3, comma 7, d.l. n. 4 del 28/01/2014, convertito dalla l. n. 50 del 28/03/2014 (prorogato dall’art. 1, comma 590, della l. n. 208 dell’8/12/2015), con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti delle relative somme non corrisposte a titolo di indennità FUP (Fondo Unico di Presidenza) dal 01/01/2013 ad oggi e fino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. NO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità personale del Fondo Unico Presidenza (d’ora in avanti “indennità FUP”) a beneficio dei ricorrenti, in qualità di dipendenti delle Forze Armate e della Polizia di Stato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.
2. I ricorrenti espongono in punto di fatto:
- che hanno percepito l’indennità FUP fino al 31 dicembre 2012;
- che con la nota del 21 dicembre 2012 (prot. n. RUS /0085690), il Capo Dipartimento comunicava loro che, alla luce del nuovo quadro normativo in materia di protezione civile, dal 2013, non sarebbe stato più assicurato tale trattamento economico accessorio fino ad allora corrisposto al personale;
- che con successiva nota del 24 aprile 2013 (prot. n. RUS/0025161), il Capo Dipartimento confermava di non poter corrispondere il Fondo unico di Presidenza al personale militare in posizione di comando, rimandando alle Amministrazioni di appartenenza ogni determinazione degli emolumenti economici spettanti;
- che in data 28 luglio 2017 altri ricorrenti avevano messo in mora la Presidenza del Consiglio dei Ministri, domandando il pagamento di detta indennità.
3. A sostegno del ricorso i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di censura:
3.1. “I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3 dell’O.P.C.M. 3361/2004 (FUP), Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 4 del 28/01/2014 art. 3 comma 7 convertito dalla l. n. 50 del 28/03/2014 – Violazione di legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 590 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 e della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, della legge 4 novembre 2010, n. 183 - Erronea Valutazione e/o travisamento della situazione di fatto – Eccesso di potere – Violazione di legge ”.
Con tale doglianza i ricorrenti sostengono, alla luce della chiarezza del dettato normativo, che l’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere loro le indennità FUP, erogata invece ai soli dipendenti di ruolo della Presidenza con conseguente ingiustificata disparità di trattamento.
La mancata corresponsione dell’indennità FUP non sarebbe inoltre giustificabile in ragione del pagamento delle indennità del Fondo di efficienza per i servizi istituzionali (FESI), tra l’altro di importo inferiore al primo, in quanto ancorate a differenti presupposti applicativi.
3.2. “II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 63, della L. 537/1993, dell’art. 3 Cost., della legge 4 novembre 2010, n. 183- Erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto - disparità di trattamento, ingiustizia manifesta ed insufficienza motivatoria ”.
Con tale motivo di censura, i ricorrenti evidenziano altresì che il divieto, per tutti i pubblici dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo, di cumulare compensi o indennità corrisposti dall’Amministrazione di appartenenza, previsto dall’art. 3, comma 63, della l. n. 537/1993, è limitato ai trattamenti “analoghi” e, quindi, ai trattamenti economici aventi la medesima funzione, ipotesi questa che non sarebbe ravvisabile nella fattispecie.
Precisano che, nonostante siano in posizione di comando e quindi utilizzati Dipartimento della Protezione Civile, percepiscono una indennità accessoria (FESI) notevolmente più bassa, rispetto all’indennità FUP, erogatagli anch’essa fino al 31 dicembre 2012. Ciò sia in violazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e della legge 4 novembre 2010, n. 183, sia in violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra personale in situazioni uguali, tenuto conto che i ricorrenti sono collocati nel Dipartimento protezione civile nell’ambito del personale:
- deputato a garantire le attività afferenti all’allertamento del DPC, nei turni di “reperibilità” per l’attivazione delle funzioni di “Sistema”;
- impiegato sul territorio nazionale per il coordinamento delle situazioni emergenziali;
- impiegato per il monitoraggio delle evoluzioni degli scenari emergenziali e per il coordinamento dei flussi di comunicazione;
- impiegato presso la sede operativa del DPC .
4. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, preso atto dei precedenti giurisprudenziali che hanno ormai definitivamente affermato la spettanza dell’indennità FUP in capo a tutto il personale distaccato presso il Dipartimento Civile, ha riconosciuto la fondatezza delle pretese dei ricorrenti.
Tuttavia, ha eccepito la prescrizione dei crediti anteriori al 4 ottobre 2017, ritenendo che nella fattispecie trovi applicazione la disciplina della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., ed ha altresì insistito per l’applicazione del divieto di cumulo delle indennità FUP e FESI.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
6.1. Per quanto concerne l’ an della pretesa dei ricorrenti, ovvero la sussistenza del diritto a percepire l’indennità FUP, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente, va affermata la fondatezza del primo motivo di censura sulla base delle ragioni espresse nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3308/2024, relativa ad una controversia instaurata da soggetti in posizione analoga rispetto agli odierni ricorrenti.
Il giudice di appello, dopo avere effettuato una ricostruzione del quadro normativo, ha affermato che “ a) non può dubitarsi che, sia pur con finalità giustificate di volta in volta da esigenze contingenti e diverse tra di loro, l’estensione - al personale militare di prestito in servizio presso il Dipartimento della protezione civile - del Fondo unico di Presidenza, con oneri a carico del Fondo della Protezione Civile ed in deroga agli articoli 82 e 83 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002 – 2005, originariamente prevista dall’art. 6, comma 3, dell’O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361 al fine di garantire e migliorare l’efficienza dei servizi istituzionali del Dipartimento della protezione civile, è stata dapprima ulteriormente consentita ai sensi del comma 7, dell’art. 3, decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque fino al 2015 per garantire le attività afferenti l’allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché al fine di assicurare l’adempimento degli impegni fissati dal medesimo articolo; e poi ulteriormente prorogata sempre nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta il comma 590 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività concernenti l’allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento del sistema nazionale di protezione civile nonché gli adempimenti degli impegni derivanti dall’art. 3 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50;
b) l’erogazione di tale fondo è stato espressamente consentito e legittimato fino al rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvenuto con decorrenza 1° gennaio 2024 e pertanto fino al 31 dicembre 2023;
c) indipendentemente dalla provenienza delle risorse che alimentano il Fondo unico di Presidenza (art. 82 CCNL 2002 – 2005) e dalle sue modalità di utilizzo del Fondo stesso (art. 83 CCNL 2002 – 2005), l’unico limite alla sua erogazione è costituito dall’espresso divieto di cumulo di più indennità fissato, quale criterio di carattere generale, dall’art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 597 .
d) in tema di cumulo di indennità è stato affermato che la norma di cui all’art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 “in funzione di razionalizzazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti e per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, è stato introdotto il divieto di cumulo delle indennità erogate ai pubblici dipendenti dal 1° gennaio 1994, così che da tale data, in omaggio al principio della effettività della prestazione lavorativa alla quale è direttamente collegato l'obbligo di retribuzione, in mancanza di un'espressa normativa che consenta di optare per l'una o l'altra delle indennità astrattamente spettanti, al dipendente spetta soltanto l'indennità accessoria legata alla effettiva prestazione di lavoro” (Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5402) ”.
6.2. Per quanto concerne invece l’estensione temporale del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità FUP, va accolta l’eccezione di parziale prescrizione sollevata tempestivamente dall’Amministrazione resistente.
Il diritto azionato dai ricorrenti è soggetto infatti al termine previsto dall’art. 2948, comma 1, n. 4), c.c., secondo il quale si prescrivono « in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi ».
Pertanto deve ritenersi prescritto il diritto ad ottenere le somme richieste per il periodo anteriore al 4 ottobre 2017 (cinque anni precedenti alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio), considerato che in data anteriore gli odierni ricorrenti non hanno posto in essere alcun atto stragiudiziale interruttivo della prescrizione.
A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’atto interruttivo cui fanno riferimento i ricorrenti è stato compiuto, come espressamente indicato in ricorso, da altri soggetti, parti di un diverso giudizio.
6.3. Quanto al secondo motivo di ricorso, concernente la questione relativa alla cumulabilità dell’indennità FUP e dell’indennità FESI, che secondo la tesi dell’Amministrazione incontrerebbe il limite di cui al richiamato art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 597 (ai sensi del quale « I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio »), il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai precedenti giurisprudenziali in materia (cfr. sent. Tar Lazio, Roma, Sez. IV bis , 17 febbraio 2022, n. 1962, confermata in parte qua dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3308/2024) che hanno escluso l’estensione del divieto di cumulo alle indennità in questione in quanto aventi differenti natura.
In particolare, il compenso FESI è attribuito, in funzione delle giornate utili maturate, al personale destinatario qualora nell’anno in riferimento non abbia conseguito una valutazione caratteristica con qualifica inferiore a “superiore alla media” e non sia stato destinatario di una sospensione precauzionale o di una sanzione disciplinare di stato.
L’indennità FUP, invece, non è collegata alla mera presenza in servizio, ma viene corrisposta in ragione delle mansioni espletate presso il Dipartimento Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra menzionate.
Ne deriva pertanto che nella fattispecie in esame, data la diversità ontologica degli emolumenti di cui si discute, non opera il disposto di cui al citato art. 3, comma 63, l. n. 537/93, che espressamente introduce il divieto di cumulo solo con riferimento ai trattamenti accessori “analoghi”.
7. Sulla base delle considerazioni svolte, spetta pertanto ai ricorrenti l’erogazione degli emolumenti di cui al più volte citato FUP a decorrere dal 4 ottobre 2017.
Resta fermo che in ogni caso che l’erogazione delle somme spettanti agli interessati è soggetta al principio del divieto di cumulo di ulteriori indennità eventualmente percepite nel periodo di riferimento, ad eccezione dell’indennità FESI che, per le ragioni sopra esposte, è cumulabile con l’indennità FUP.
Quanto alla domanda di riconoscimento degli interessi e rivalutazione monetaria giova precisare che, alla luce dei principi elaborati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 15 giugno 1998 n. 6, per effetto del divieto di cumulo sancito dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, ai ricorrenti spettano, sui crediti di lavoro, solo gli interessi - calcolati sulla somma nominale secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei, mentre la rivalutazione spetta a titolo di "maggior danno", eccezionalmente ritenuto in re ipsa , solo se (e nella misura in cui) risulti superiore al tasso dell'interesse legale (c.d. eventuale differenziale tra interesse legale e il maggior danno da svalutazione).
8. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione.
9. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UD LA, Presidente FF
FR Elefante, Consigliere
NO OR, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO OR | UD LA |
IL SEGRETARIO