Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/12/2025, n. 9836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9836 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09836/2025REG.PROV.COLL.
N. 02273/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2023, proposto da
RA De IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Costagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 5165/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. RD ER e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con provvedimento del 28 aprile 2020, n. 57/A Disp. Dir., il Comune di Napoli disponeva l’acquisizione delle opere abusive realizzate sul fondo comunale, in Via Quattro Novembre nn. 52/54, in quanto l’ordine di demolizione delle medesime (“corpo di fabbrica in muratura, costituito da n. 3 unità immobiliari indipendenti occupanti rispettivamente: 1 unità, mq, 35,00, con annesso vano soppalcato di mq 16,00; 2 unità, mq 30,00 con annesso vano soppalcato di mq 18,00; 3 unità, mq 50,00, con annesso vano soppalcato di mq 10,00; nell’area cortilizia, tettoia uso stenditoio di mq 3,00; pensilina in legno e tegole di mq 5,00”) risultava inadempiuto ex art. 31 D.P.R. 380/2001.
2 – L’appellante innanzitutto impugnava la presupposta ordinanza demolitoria con ricorso, che il TAR (con sentenza n. 1191/2019) e il Consiglio di Stato (con sentenza 8923/2023) respingevano integralmente.
2.1 - Successivamente, proponeva ricorso avanti il Tar per la Campania anche avverso il predetto provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
4 – L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale sentenza per i motivi di seguito esaminati.
5- Con il primo motivo (“VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RAPPORTI TRA GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO L'ATTO PRESUPPOSTO E QUELLO CONSEQUENZIALE- ECCESSO DI POTERE -VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO”) l’appellante lamenta che al momento della proposizione dell’appello il provvedimento demolitorio, sotteso a quello oggetto della impugnativa, era ancora sub iudice.
5.1 - Con il secondo motivo (“INESISTENZA DEI PRESUPOSTI IN FATTO E DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEIMENTO”) lamenta che si è in presenza di un intervento sul preesistente che, per le sue caratteristiche (ampliamento ed opere accessorie privi di autonomia funzionale aventi un rapporto di strumentalità con l’utilizzo dell’immobile principale), si configura come un intervento di “ristrutturazione edilizia”, in quanto tale sottratto alla sanzione della demolizione ex art. 31 D.P.R. 380/2001 e della successiva acquisizione gratuita, prevista in caso di inottemperanza, soggiacendo, invece, alle sanzioni applicabili per le opere di ristrutturazione eseguite sine titulo, previste dall'art. 33 D.P.R. 380/2001.
5.2 - Con il terzo motivo di appello (“ECCESSO DI POTERE- INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO”) lamenta che l’omessa indicazione dell’area di sedime nell’ordine di demolizione e di quella necessaria, in base ai vigenti strumenti urbanistici, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, impedisce l’effetto traslativo “ope legis” dovuto all’inottemperanza.
5.3 - Con il quarto motivo (“INESISTENZA DEI PRESUPOSTI IN FATTO E DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEIMENTO”) lamenta che l’interesse pubblico all’acquisizione deve essere espressamente indicato, non potendo lo stesso ricavarsi implicitamente e deve darsene conto al momento della comparazione con l’interesse privato.
5.4 - Con il quinto motivo (“DIFETTO DI ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO”) lamenta che la notifica di un verbale o atto di accertamento di inottemperanza alla demolizione dell’ordine di demolizione al proprietario, oltreché all’autore dell’abuso, è il presupposto per il successivo provvedimento di acquisizione del sedime al patrimonio comunale.
5.5 - Con il sesto motivo (“ERROR IN PROCEDENDO ED ERROR IN IUDICANDO”) lamenta che il Giudice di prime cure ha erroneamente omesso di pronunciarsi sul settimo motivo di ricorso.
5.6 - Con il settimo motivo di ricorso (oggetto di riproposizione) ha dedotto la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 D.P.R. 380/01- ECCESSO DI POTERE- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO”, lamentando l’illegittimità del provvedimento che ordina l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ove l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione non sia stato previamente notificato al proprietario dell’immobile ovvero al diretto interessato.
6 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
Sul piano generale è utile ricordare che l’acquisizione gratuita costituisce un’autonoma sanzione (cfr. Corte Cost. n. 82 del 1991 e n. 345 del 1991) che segue l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.
In altre parole, l’acquisizione gratuita rappresenta una sanzione autonoma, avente come presupposto un illecito diverso dall’abuso edilizio, che consiste nella mancata ottemperanza all’ordine di demolizione in precedenza emesso dall’amministrazione.
Presupposto essenziale affinché possa configurarsi l’acquisizione gratuita è la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge.
Ai fini del presente giudizio, va rilevato che l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire.
Nel caso di specie, è pacifico che l’appellante ha impugnato l’ordine di demolizione, il cui ricorso è stato definitivamente respinto con la sentenza di questo Consiglio n. 8923/2023. E’ inoltre pacifico che lo stesso non ha ottemperato al predetto ordine di demolizione. La successiva acquisizione dell’area è, dunque, un effetto automatico e necessitato, a prescindere dalle doglianze svolte dall’appellante.
6.1 - In questa sede, avuto riguardo ai motivi di appello, è sufficiente rilevare quanto segue.
Circa l’impossibilità, in pendenza dell’impugnativa avente ad oggetto il sottostante ordine di demolizione, di ordinare la acquisizione gratuita al patrimonio comunale, correttamente il Tar ha evidenziato che l’efficacia del provvedimento di demolizione non era stata sospesa, sicché sussisteva il dovere dell’appellante di adempiervi. Stante il suo inadempimento, coerentemente l’amministrazione ha proceduto all’acquisizione del bene abusivo.
In ogni caso, come già rilevato, si osserva che il giudizio avente ad oggetto l’ordine di demolizione è stato definito con la sentenza n. 8923/23 di questo Consiglio, che ha confermato la legittimità di tale provvedimento.
6.2 – Quanto alla prospettata applicazione, in luogo dell’acquisizione, della sanzione di cui all’art. 33 TU Edilizia, il Tar ha correttamente ritenuto che non si è al cospetto di un intervento di mera ristrutturazione dell’esistente, bensì di una nuova costruzione senza titolo, dovendosi per l’effetto escludere l’applicazione dell’art. 33 cit.
Al riguardo, il Tar ha evidenziato che “le opere contestate (da considerarsi unitariamente) consistono, tutte, nel loro insieme, in unità abitative indipendenti occupanti rispettivamente: mq, 35,00, con annesso vano soppalcato di mq 16,00; mq 30,00 con annesso vano soppalcato di mq 18,00; mq 50,00, con annesso vano soppalcato di mq 10,00. A tali strutture vanno aggiunti: mq 3,00 (stenditoio); mq 5,00 (pensilina in legno e tegole). Orbene, da tali semplici elementi, che denotato superfici non modeste, peraltro ripartite su più livelli, non possono non ricavarsi i requisiti della “nuova costruzione”.
La qualificazione dell’intervento in tali termini è già stata confermata dalla citata sentenza di questo Consiglio n. 8923/23 (“Il TAR ha ravvisato la natura di “nuova costruzione” delle opere realizzate sia perché comportanti aumenti volumetrici esorbitanti dalla sagoma preesistente dell’edificio sia perché il ricorrente non ha dimostrato la legittimità degli immobili asseritamente preesistenti. Tale ricostruzione risulta corretta…Come ricavabile dalla documentazione in atti e diversamente da quanto opina l’appellante, gli abusi non sono riferibili solo ai soppalchi ma agli interi corpi di fabbrica….va rilevato che l’indicazione contenuta nel titolo di proprietà, con cui si attesta che l’immobile è stato costruito anteriormente al 1967, non è sufficiente a dare prova della non abusività dello stesso, dal momento che l’obbligo di dotarsi del titolo edilizio è entrato in vigore nel territorio del Comune di Napoli fin dal 1935 con apposito regolamento edilizio…A tanto consegue che l’eventuale ampliamento di un immobile di cui non è provata la regolarità edilizia deve essere qualificato come parimenti abusivo”).
6.3 - Quanto all’eccepita illegittimità del provvedimento di acquisizione, in ragione dell’omessa precisa indicazione, nel provvedimento di demolizione presupposto della superficie da acquisire per il caso di omessa ottemperanza, è sufficiente rilevare che il presente giudizio non ha ad oggetto il provvedimento di demolizione; era onere dell’appellante impugnare tempestivamente l’ordinanza di demolizione e far valere il vizio in esame, in quanto atto immediatamente lesivo, senza attendere il successivo provvedimento di acquisizione, che non è che una delle conseguenze necessitate a fronte dell’inadempimento all’ordine di ripristino. In altre parole, l’impugnazione dell’ordine di demolizione non può essere rinviata al momento dell’adozione degli atti successivi, emessi dopo l’accertamento della mancata esecuzione di tale ordine, come l’atto di acquisizione gratuita (nel caso di specie, come detto, l’impugnazione avverso l’ordine di demolizione è stata definitivamente respinta).
In ogni caso, in considerazione dello specifico vizio denunciato, il Tar ha fatto corretta applicazione dell’orientamento consolidato per cui l’omessa o imprecisa indicazione di un’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione; invero, l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria (cfr. Cons. St., sez. IV, 25 n. 5593 del 2013; Cons. St., sez. V. n. 3438 del 2014; Cons. St., sez. IV, n. 4659 del 2008; Cons. St. sez. VI, n. 1998 del 2004).
6.4 - Quanto alla supposta carenza di motivazione dell’atto impugnato, va in primo luogo precisato che, contrariamente alla prospettazione di parte appellante, nel provvedimento di acquisizione le opere sono dettagliatamente descritte ed è indicata la particella catastale di riferimento.
Deve essere anche evidenziato che, nel caso in esame, il comune si è limitato ad acquisire le opere abusive e la relativa area di sedime.
Ciò precisato, deve ritenersi che il Tar abbia fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza in materia e recentemente ribaditi anche dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, per cui l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione (Ad. Plen. 16/2023). Ne deriva che – in disparte il caso in cui per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo - l’atto di acquisizione gratuita di un’opera abusiva al patrimonio comunale è atto vincolato, privo di discrezionalità, adeguatamente sorretto, sul piano istruttorio e/o motivazionale, dal solo accertamento dell’inottemperanza al (presupposto) ordine di demolizione ed al decorso del termine di legge.
6.5 – Quanto agli ulteriori motivi di appello ed al settimo motivo di primo grado riproposto, tenuto conto dei principi già innanzi espressi a proposito della natura dell’atto di acquisizione, deve ritenersi non necessaria la notifica del verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, proprio in forza della natura automatica dell’acquisto da parte dell’amministrazione, a fronte dell’inadempimento del privano. In altri termini, il verbale di accertamento non assume portata lesiva degli interessi del privato; ne consegue la non impugnabilità di tale verbale e la sostanziale irrilevanza della sua notificazione (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3097).
L’atto impugnato nel presente giudizio è stato invece pacificamente notificato all’appellante.
7 – Per le ragioni esposte, l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune appellato, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
FA RA, Presidente FF
RD ER, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RD ER | FA RA |
IL SEGRETARIO