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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 2600/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2600 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 22.10.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli (Na) alla Via C.F._1
Mugnano Melito n. 80, presso lo studio degli avv.ti Giacomo AU, Rita AU,
e NG AU, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in AV (Ce) al Viale Olimpico n. C.F._2
100, presso lo studio dell'avv. Ferdinando d'Aniello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 22.10.2025 i procuratori concludevano chiedendo di pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto dalle parti in udienza.
Il P.M. in data 28.10.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis. 14, e 473 bis. 49 c.p.c., depositato il 21.03.2025, la sig.ra
, premettendo di aver contratto matrimonio con il sig. Parte_1 Controparte_1 in data 30.07.2016 in Mugnano di Napoli (NA), evidenziava che da tale unione era nato, il 26.09.2017, il figlio;
deduceva inoltre che l'affectio coniugalis era Per_1 progressivamente venuta meno in ragione dell'eccessiva gelosia del marito, tanto che, di fatto, i coniugi vivevano già separati dal maggio 2023.
Per tali ragioni, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, decorso il termine previsto dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il sig. il quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione e di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e formulato in ordine alle cause della crisi coniugale.
Nel dettaglio, il resistente deduceva che la comunione materiale e spirituale era venuta meno per incompatibilità caratteriali, nonché a causa della disaffezione mostrata dalla moglie in costanza di matrimonio, tanto che la stessa il 20.05.2023 decideva di lasciare la casa coniugale, unitamente al figlio minore, senza farvi più ritorno.
Il sig. domandava quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con CP_1 rigetto dell'avversa domanda di addebito, e chiedeva adottarsi le statuizioni accessorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza di comparizione del 22.10.2025, il Giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, formulava la proposta conciliativa (cristallizzata nel verbale di udienza) alla quale i coniugi aderivano, chiedendo che la separazione fosse pronunciata alle condizioni di cui all'accordo raggiunto;
pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ai sensi pag. 2/6 dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. che, in data 28.10.2025, apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, costituiscono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo in ordine alle condizioni proposte dal Tribunale, deve ritenersi implicitamente rinunciata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
La separazione, pertanto, va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi all'udienza del 22.10.2025 hanno aderito alla proposta formulata dal Giudice delegato, raggiungendo l'accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
- le parti vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
- nulla si prevede in ordine alla casa coniugale, di proprietà dei genitori del resistente e ormai abbandonata da entrambi i coniugi;
- il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre. Le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale prendendo insieme tutte le decisioni riguardanti l'educazione, istruzione, lo sviluppo e la salute del minore, senza trascurare le attitudini, inclinazioni naturali e le capacità personali;
- in ordine all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario si prevede che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana, e Per_1 precisamente tutti i lunedì e i giovedì, prelevando il minore al termine dell'orario scolastico presso l'istituto dallo stesso frequentato e riaccompagnandolo presso il pag. 3/6 domicilio materno entro e non oltre le ore 20.00, nonché, a fine settimana alternati, dal venerdì – a partire dall'orario di uscita da scuola – sino alla domenica sera alle ore
20.00, quando il minore sarà riaccompagnato dal padre presso il domicilio materno. Si prevede altresì che il padre possa prelevare il minore da scuola tutti i venerdì e, nei fine settimana in cui non è previsto il pernotto dal resistente, dovrà riaccompagnarlo presso il domicilio materno entro e non oltre le 17.00 della stessa giornata. Il calendario delle festività sarà così ripartito: nelle prossime vacanze natalizie, il minore trascorrerà con il padre dalle ore 16.00 del 24.12.2025 alle ore 11.00 del 25.12.2025 e dalle ore 11.00 alle ore 20.00 del 01.01.2026. Per le vacanze natalizie 2026/2027, il minore trascorrerà col padre dalle ore 11.00 alle ore 20.00 del 25.12.2026 e dalle ore 16.00 del
31.12.2026 alle ore 11.00 del 01.01.2027. Negli anni successivi si seguirà la regola dell'alternanza con le medesime modalità. Per le festività Pasquali, il minore ad anni alterni trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con
l'altro genitore senza pernottamento, salvo diverso accordo tra i coniugi;
in particolare trascorrerà la domenica di Pasqua 2026 con il padre (dalle ore 11.00 alle ore 20.00) e il Lunedì in Albis successivo con la madre. Nel 2027 trascorrerà la Pasqua con la madre e il giorno successivo con il padre (dalle 11.00 alle 20.00) e così via per gli anni
a venire. Durante le vacanze estive il minore potrà stare con il padre 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o agosto. Entro il 31.05 di ogni anno le parti dovranno comunicare il piano ferie;
- il padre si farà carico di accompagnare in occasione di tutte le attività extra- Per_1 scolastiche che sono programmate nei giorni di sua pertinenza (a titolo esemplificativo parrocchia, sport ecc.) e si impegna a sottoscrivere il modulo di adesione al corso di catechismo;
- il sig. assicura che l'abitazione ove attualmente si trova è provvista di tutte le CP_1 utenze (energia elettrica, acqua, gas);
- Il resistente dovrà assicurare alla sig.ra il ritiro di tutti i suoi oggetti Parte_1 personali ancora presenti nella casa coniugale, il sig. nell'occasione sarà CP_1 presente solo al fine di consentire alla resistente l'accesso all'immobile;
- la ricorrente rinuncia all'assegno di mantenimento in proprio favore;
- le parti convengono che l'assegno unico universale sarà attribuito integralmente alla madre del pag. 4/6 minore;
- il resistente verserà l'importo di euro 325,00 a titolo di mantenimento del figlio con bonifico sulla carta Postepay i cui dati saranno tempestivamente Per_1 comunicati dalla ricorrente. Lo stesso importo a decorrere dall'anno successivo a quello dell'udienza, si rinnoverà annualmente con rivalutazione ISTAT. Le spese straordinarie per i minori, come previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Napoli Nord saranno suddivise al 50% tra i coniugi.
Il Collegio ritiene che le predette condizioni non siano contrarie a norme imperative, risultando conformi all'interesse del minore e, pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'art 473-bis.49
c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni indicate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma,
c.c. la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Na) il 23.03.1985, e , nato ad [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - (atto n. 59, parte II, S. A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2016);
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza. pag. 5/6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 2600/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2600 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 22.10.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli (Na) alla Via C.F._1
Mugnano Melito n. 80, presso lo studio degli avv.ti Giacomo AU, Rita AU,
e NG AU, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in AV (Ce) al Viale Olimpico n. C.F._2
100, presso lo studio dell'avv. Ferdinando d'Aniello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 22.10.2025 i procuratori concludevano chiedendo di pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto dalle parti in udienza.
Il P.M. in data 28.10.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis. 14, e 473 bis. 49 c.p.c., depositato il 21.03.2025, la sig.ra
, premettendo di aver contratto matrimonio con il sig. Parte_1 Controparte_1 in data 30.07.2016 in Mugnano di Napoli (NA), evidenziava che da tale unione era nato, il 26.09.2017, il figlio;
deduceva inoltre che l'affectio coniugalis era Per_1 progressivamente venuta meno in ragione dell'eccessiva gelosia del marito, tanto che, di fatto, i coniugi vivevano già separati dal maggio 2023.
Per tali ragioni, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, decorso il termine previsto dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il sig. il quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione e di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e formulato in ordine alle cause della crisi coniugale.
Nel dettaglio, il resistente deduceva che la comunione materiale e spirituale era venuta meno per incompatibilità caratteriali, nonché a causa della disaffezione mostrata dalla moglie in costanza di matrimonio, tanto che la stessa il 20.05.2023 decideva di lasciare la casa coniugale, unitamente al figlio minore, senza farvi più ritorno.
Il sig. domandava quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con CP_1 rigetto dell'avversa domanda di addebito, e chiedeva adottarsi le statuizioni accessorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza di comparizione del 22.10.2025, il Giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, formulava la proposta conciliativa (cristallizzata nel verbale di udienza) alla quale i coniugi aderivano, chiedendo che la separazione fosse pronunciata alle condizioni di cui all'accordo raggiunto;
pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ai sensi pag. 2/6 dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. che, in data 28.10.2025, apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, costituiscono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo in ordine alle condizioni proposte dal Tribunale, deve ritenersi implicitamente rinunciata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
La separazione, pertanto, va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi all'udienza del 22.10.2025 hanno aderito alla proposta formulata dal Giudice delegato, raggiungendo l'accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
- le parti vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
- nulla si prevede in ordine alla casa coniugale, di proprietà dei genitori del resistente e ormai abbandonata da entrambi i coniugi;
- il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre. Le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale prendendo insieme tutte le decisioni riguardanti l'educazione, istruzione, lo sviluppo e la salute del minore, senza trascurare le attitudini, inclinazioni naturali e le capacità personali;
- in ordine all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario si prevede che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana, e Per_1 precisamente tutti i lunedì e i giovedì, prelevando il minore al termine dell'orario scolastico presso l'istituto dallo stesso frequentato e riaccompagnandolo presso il pag. 3/6 domicilio materno entro e non oltre le ore 20.00, nonché, a fine settimana alternati, dal venerdì – a partire dall'orario di uscita da scuola – sino alla domenica sera alle ore
20.00, quando il minore sarà riaccompagnato dal padre presso il domicilio materno. Si prevede altresì che il padre possa prelevare il minore da scuola tutti i venerdì e, nei fine settimana in cui non è previsto il pernotto dal resistente, dovrà riaccompagnarlo presso il domicilio materno entro e non oltre le 17.00 della stessa giornata. Il calendario delle festività sarà così ripartito: nelle prossime vacanze natalizie, il minore trascorrerà con il padre dalle ore 16.00 del 24.12.2025 alle ore 11.00 del 25.12.2025 e dalle ore 11.00 alle ore 20.00 del 01.01.2026. Per le vacanze natalizie 2026/2027, il minore trascorrerà col padre dalle ore 11.00 alle ore 20.00 del 25.12.2026 e dalle ore 16.00 del
31.12.2026 alle ore 11.00 del 01.01.2027. Negli anni successivi si seguirà la regola dell'alternanza con le medesime modalità. Per le festività Pasquali, il minore ad anni alterni trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con
l'altro genitore senza pernottamento, salvo diverso accordo tra i coniugi;
in particolare trascorrerà la domenica di Pasqua 2026 con il padre (dalle ore 11.00 alle ore 20.00) e il Lunedì in Albis successivo con la madre. Nel 2027 trascorrerà la Pasqua con la madre e il giorno successivo con il padre (dalle 11.00 alle 20.00) e così via per gli anni
a venire. Durante le vacanze estive il minore potrà stare con il padre 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o agosto. Entro il 31.05 di ogni anno le parti dovranno comunicare il piano ferie;
- il padre si farà carico di accompagnare in occasione di tutte le attività extra- Per_1 scolastiche che sono programmate nei giorni di sua pertinenza (a titolo esemplificativo parrocchia, sport ecc.) e si impegna a sottoscrivere il modulo di adesione al corso di catechismo;
- il sig. assicura che l'abitazione ove attualmente si trova è provvista di tutte le CP_1 utenze (energia elettrica, acqua, gas);
- Il resistente dovrà assicurare alla sig.ra il ritiro di tutti i suoi oggetti Parte_1 personali ancora presenti nella casa coniugale, il sig. nell'occasione sarà CP_1 presente solo al fine di consentire alla resistente l'accesso all'immobile;
- la ricorrente rinuncia all'assegno di mantenimento in proprio favore;
- le parti convengono che l'assegno unico universale sarà attribuito integralmente alla madre del pag. 4/6 minore;
- il resistente verserà l'importo di euro 325,00 a titolo di mantenimento del figlio con bonifico sulla carta Postepay i cui dati saranno tempestivamente Per_1 comunicati dalla ricorrente. Lo stesso importo a decorrere dall'anno successivo a quello dell'udienza, si rinnoverà annualmente con rivalutazione ISTAT. Le spese straordinarie per i minori, come previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Napoli Nord saranno suddivise al 50% tra i coniugi.
Il Collegio ritiene che le predette condizioni non siano contrarie a norme imperative, risultando conformi all'interesse del minore e, pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'art 473-bis.49
c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni indicate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma,
c.c. la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Na) il 23.03.1985, e , nato ad [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - (atto n. 59, parte II, S. A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2016);
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza. pag. 5/6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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