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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/07/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, nella causa iscritta al n. 28/2022 promossa da c.f. (avv. Claudio Lalli) Parte_1 C.F._1 contro c.f. (avv. Daniele Biagini) Controparte_1 P.IVA_1
e in contraddittorio con c.f. Controparte_2 P.IVA_2
(avv. Patrizia Sanguineti) ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza rigettata, dichiara che aveva diritto, a decorrere dal 23.2.2016, Parte_1 all'inquadramento nel 4° livello del CCNL Impianti Sportivi 2015; dichiara tenuto e condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare ad , a titolo di Parte_1 differenze retributive, la somma di € 19.615,02 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata anno per anno dalla maturazione e a versare all' i maggiori contributi conseguentemente CP_2 dovuti, nei limiti della prescrizione;
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data di licenziamento e condanna il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare ad un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_1 previdenziale di importo pari a € 6.153,44, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno a far data dal giorno del licenziamento;
fra il ricorrente e il compensa le spese di lite per un terzo Controparte_1
e condanna il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere ad i restanti due terzi che liquida, già in Parte_1 frazione, in € 6.171,33 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende;
compensa le spese di lite fra l' e le altre parti. CP_2
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
La Spezia, 08/07/2025
Il giudice
Marco Viani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, nella causa iscritta al n. 28/2022 promossa da c.f. (avv. Claudio Lalli) Parte_1 C.F._1 contro c.f. (avv. Daniele Biagini) Controparte_1 P.IVA_1
e in contraddittorio con c.f. Controparte_2 P.IVA_2
(avv. Patrizia Sanguineti) ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza rigettata, dichiara che aveva diritto, a decorrere dal 23.2.2016, Parte_1 all'inquadramento nel 4° livello del CCNL Impianti Sportivi 2015; dichiara tenuto e condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare ad , a titolo di Parte_1 differenze retributive, la somma di € 19.615,02 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata anno per anno dalla maturazione e a versare all' i maggiori contributi conseguentemente CP_2 dovuti, nei limiti della prescrizione;
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data di licenziamento e condanna il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare ad un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_1 previdenziale di importo pari a € 6.153,44, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno a far data dal giorno del licenziamento;
fra il ricorrente e il compensa le spese di lite per un terzo Controparte_1
e condanna il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere ad i restanti due terzi che liquida, già in Parte_1 frazione, in € 6.171,33 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende;
compensa le spese di lite fra l' e le altre parti. CP_2
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
La Spezia, 08/07/2025
Il giudice
Marco Viani