TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 567/2024, trattenuta in decisione in data 14.1.2025, avente ad oggetto: Separazione
TRA
(CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giulia D'Agostino – giusta procura in atti -
Ricorrente
E
(CF: ) CP_1 C.F._2
Resistente contumace
NONCHE'
sede- CP_2
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.4.2024, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 10.6.2006, unione dalla quale nascevano CP_1 due figli, (cl. 2007) e (cl. 2012) – chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 Persona_2 dal coniuge, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici (affidamento esclusivo della prole con collocazione presso la madre, assegnazione al resistente della casa
Pag. 1 a 4 coniugale, mantenimento per i figli nella misura complessiva di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie).
Fissata ex art. 473-bis. 14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – non si costituiva il resistente, pertanto, sulla verificata regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia;
indi - sentita la ricorrente, autorizzata la discussione orale - la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
1. Sullo status
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C. C. la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, come chiarito dalla Suprema Corte, “...a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti'”(ex multis Cass. sez. I, 10.6.1992, n. 7148), il che nel caso di specie è desumibile dal disinteresse alla declaratoria ex adverso invocata.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art 151 co 1 cc.
2. Sull'affidamento e collocamento delle figlie
All'iniziale richiesta di affido esclusivo da parte della ricorrente, ha fatto seguito, all'esito dell'audizione in sede di comparizione personale, la richiesta di affido condiviso, avendo la ricorrente descritto buoni i rapporti tra la prole e il padre
(detenuto ) mostratosi sempre amorevole e dunque riconosciuto l'eccessività della richiesta di affido esclusivo soggiungendo unicamente la necessita del riconoscimento di poteri più ampi onde garantire la gestione ordinaria della prole, vista la difficoltà di reperire il consenso del padre che attualmente si trova detenuto presso il carcere di
Rebibbia e dovrà scontare una pena a 18 anni di reclusione.
Ritiene il Collegio che non si ravvisino serie ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso, che il legislatore indica come scelta prioritaria e derogabile solo in gravi ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, con collocazione della prole presso la madre;
mentre, per le restrizioni anzidette, sono evidenti le difficoltà a cui
Pag. 2 a 4 va incontro la ricorrente nella gestione ordinaria della prole tutte le volte in cui è richiesto, anche con celerità, l'autorizzazione\ sottoscrizione del padre e a cui può sopperirsi riconoscendo in capo alla ricorrente autonomia decisionale esclusiva su questioni ordinarie involgenti la vita quotidiana e relazionale dei figli.
Ritiene il Collegio pertanto di poter accogliere la domanda e, pertanto, autorizzare ex art 337 ter co 3 cc la ricorrente ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione
(autorizzazioni per attività ordinarie o già in corso esemplificativamente visite mediche e trattamenti sanitari di routine, autorizzazioni scolastiche ed uscite didattiche;
iscrizioni a corsi sportivi, partecipazione a gare;
richiesta e rilascio documenti presso enti pubblici etc..).
3. Sul contributo al mantenimento per sé e per la prole
La ricorrente, al verbale di udienza del 14.1.2025, ha dichiarato di rinunciare al proprio mantenimento ed al riconoscimento dell'attribuzione in via esclusiva dell'AUF, mentre ha insistito nel riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del resistente e a favore dei figli nella misura complessiva di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Tribunale che, in considerazione delle limitate potenzialità occupazionali anche in ambiente carcerario da parte del convenuto in vinculis, appare congruo determinare la misura del contributo in € 200,00 mensili complessivi (€
100,00 a figlio), oltre rivalutazione monetaria, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA di VV.
4. Sull'assegnazione della casa familiare
Nulla da statuire ordine alla casa familiare poiché la ricorrente – come dichiarato – si
è trasferita, unitamente alle figlie, presso l'abitazione dei propri genitori.
5. Sulle spese di lite
➢ Nulla va disposto per le spese stante la natura del giudizio, la riduzione della materia del contendere e la sostanziale non contestazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e – Parte_1 CP_1 smg –;
B) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre la quale eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle
Pag. 3 a 4 questioni di ordinaria amministrazione;
C) Obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente – a titolo di contributo per il mantenimento dei figli – la somma complessiva € 200,00 mensili (€ 100,00 per figlio ) da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT/Foi, da corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese con modalità tracciabile, nonché il 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA Vibo Valentia del 15.6.23;
D) Rigetta nel resto
E) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vibo Valentia (R.A.M. Anno 2006, Parte II, Serie A, Atto n. 37) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile);
F) Compensa integralmente le spese.
Così deciso nella C.C. telematica del 12,2,2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 567/2024, trattenuta in decisione in data 14.1.2025, avente ad oggetto: Separazione
TRA
(CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giulia D'Agostino – giusta procura in atti -
Ricorrente
E
(CF: ) CP_1 C.F._2
Resistente contumace
NONCHE'
sede- CP_2
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.4.2024, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 10.6.2006, unione dalla quale nascevano CP_1 due figli, (cl. 2007) e (cl. 2012) – chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 Persona_2 dal coniuge, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici (affidamento esclusivo della prole con collocazione presso la madre, assegnazione al resistente della casa
Pag. 1 a 4 coniugale, mantenimento per i figli nella misura complessiva di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie).
Fissata ex art. 473-bis. 14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – non si costituiva il resistente, pertanto, sulla verificata regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia;
indi - sentita la ricorrente, autorizzata la discussione orale - la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
1. Sullo status
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C. C. la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, come chiarito dalla Suprema Corte, “...a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti'”(ex multis Cass. sez. I, 10.6.1992, n. 7148), il che nel caso di specie è desumibile dal disinteresse alla declaratoria ex adverso invocata.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art 151 co 1 cc.
2. Sull'affidamento e collocamento delle figlie
All'iniziale richiesta di affido esclusivo da parte della ricorrente, ha fatto seguito, all'esito dell'audizione in sede di comparizione personale, la richiesta di affido condiviso, avendo la ricorrente descritto buoni i rapporti tra la prole e il padre
(detenuto ) mostratosi sempre amorevole e dunque riconosciuto l'eccessività della richiesta di affido esclusivo soggiungendo unicamente la necessita del riconoscimento di poteri più ampi onde garantire la gestione ordinaria della prole, vista la difficoltà di reperire il consenso del padre che attualmente si trova detenuto presso il carcere di
Rebibbia e dovrà scontare una pena a 18 anni di reclusione.
Ritiene il Collegio che non si ravvisino serie ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso, che il legislatore indica come scelta prioritaria e derogabile solo in gravi ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, con collocazione della prole presso la madre;
mentre, per le restrizioni anzidette, sono evidenti le difficoltà a cui
Pag. 2 a 4 va incontro la ricorrente nella gestione ordinaria della prole tutte le volte in cui è richiesto, anche con celerità, l'autorizzazione\ sottoscrizione del padre e a cui può sopperirsi riconoscendo in capo alla ricorrente autonomia decisionale esclusiva su questioni ordinarie involgenti la vita quotidiana e relazionale dei figli.
Ritiene il Collegio pertanto di poter accogliere la domanda e, pertanto, autorizzare ex art 337 ter co 3 cc la ricorrente ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione
(autorizzazioni per attività ordinarie o già in corso esemplificativamente visite mediche e trattamenti sanitari di routine, autorizzazioni scolastiche ed uscite didattiche;
iscrizioni a corsi sportivi, partecipazione a gare;
richiesta e rilascio documenti presso enti pubblici etc..).
3. Sul contributo al mantenimento per sé e per la prole
La ricorrente, al verbale di udienza del 14.1.2025, ha dichiarato di rinunciare al proprio mantenimento ed al riconoscimento dell'attribuzione in via esclusiva dell'AUF, mentre ha insistito nel riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del resistente e a favore dei figli nella misura complessiva di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Tribunale che, in considerazione delle limitate potenzialità occupazionali anche in ambiente carcerario da parte del convenuto in vinculis, appare congruo determinare la misura del contributo in € 200,00 mensili complessivi (€
100,00 a figlio), oltre rivalutazione monetaria, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA di VV.
4. Sull'assegnazione della casa familiare
Nulla da statuire ordine alla casa familiare poiché la ricorrente – come dichiarato – si
è trasferita, unitamente alle figlie, presso l'abitazione dei propri genitori.
5. Sulle spese di lite
➢ Nulla va disposto per le spese stante la natura del giudizio, la riduzione della materia del contendere e la sostanziale non contestazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e – Parte_1 CP_1 smg –;
B) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre la quale eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle
Pag. 3 a 4 questioni di ordinaria amministrazione;
C) Obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente – a titolo di contributo per il mantenimento dei figli – la somma complessiva € 200,00 mensili (€ 100,00 per figlio ) da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT/Foi, da corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese con modalità tracciabile, nonché il 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA Vibo Valentia del 15.6.23;
D) Rigetta nel resto
E) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vibo Valentia (R.A.M. Anno 2006, Parte II, Serie A, Atto n. 37) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile);
F) Compensa integralmente le spese.
Così deciso nella C.C. telematica del 12,2,2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 4 a 4