Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Nr.962/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 09.04.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Crimì ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nel viale Sicilia n. 87
- ricorrente contro in persona del Controparte_1
per la Sicilia, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Alessi ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' , in Caltanissetta nella via Rosso di San CP_1
Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 06.07.2022 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale, nello specifico, CP_1
discopatie multiple in sede cervicale e lombare, nella misura del 17%, essendosi concluso negativamente il prescritto iter amministrativo.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico- legale e mediante escussione testimoniale.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 09/04/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il GOP, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Il ricorso non è adeguatamente fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Come noto, presupposto per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio con la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette (Corte
Costituzionale sentenza n. 98 del 1990 e sentenza n. 171 del 2002).
Si parla di malattia professionale con riferimento ad una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo e che trova la sua origine in un'attività lavorativa morbigena (per l'esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo o nell'ambiente di lavoro).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento, in termini di certezza, di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni, sì da escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 1135 del 19/01/2011 e Sez. L, Sentenza n. 14770 del
04/06/2008).
Ciò posto, venendo al caso che ci occupa, il CTU, dott. , nominato nel Persona_1
presente procedimento, è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “il sig. Parte_1
di anni 72 è affetto da: “Cervicodiscoartrosi a discreta incidenza funzionale e
[...]
Spondilodiscoartrosi lombare a lieve incidenza funzionale.”
Per quel che concerne la sussistenza del nesso causale tra le mansioni svolte e le patologie denunciate, il consulente medico ha rilevato (si riporta stralcio dell'elaborato peritale): “Accertata la presenza delle denunciate patologie, occorre adesso valutare se tali patologie possano essere riconducibili, sotto il profilo causale, alla attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Per quanto riguarda l'attività lavorativa svolta dal ricorrente come da Lui riferito e per quanto desumibile dall'estratto contributivo risulta che è stato sempre dipendente di una ditta di trasporto, facchinaggio e gestione rifiuti differenziati espletando mansione interna, per i primi 15 anni sembrerebbe con mansione di meccanico manutentore e poi con mansione di carrellista e quindi deputato alla guida di carrelli e muletti per lo stoccaggio di materiali all'interno dell'azienda.
In relazione all'attività lavorativa di addetto alla conduzione carrelli elevatori e muletti il periziato ritiene di essere stato esposto a vibrazioni tali da aver causato la sofferta spondilodiscoartrosi cervicale e lombare.
Relativamente quindi alla sofferta spondiloartrosi cervicale e lombare bisogna accertare se tali patologie sono state causate in modo diretto dalla attività lavorativa o comunque l'attività lavorativa abbia assunto elemento di concausalità efficiente. Occorre chiarire gli elementi che possono portare ad un riconoscimento di un nesso di causalità tra un determinato evento (attività lavorativa) e la comparsa di una patologia nell'ambito delle malattie professionali.
Il nesso di causalità è diretto quanto l'attività lavorativa è la sola causa della comparsa della denunziata patologia.
Si parla invece di concausalità efficiente quanto, di norma in patologie multifattoriali, quella determinata attività lavorativa pur non essendo la causa diretta ha agito in maniera determinate ed efficiente sulla comparsa della patologia in quanto senza l'intervento tecnopatico o la patologia non si sarebbe concretizzata o comunque avrebbe avuto caratteristiche significativamente ridotte.
Fatte queste premesse la spondilodiscoartrosi cervicale e lombare sofferta dal sig. è Parte_1
una patologia comune multifattoriale che interessa una larga percentuale di popolazione mondiale a prescindere da intervento di rischi lavorativi, in particolare sono patologie estremamente comune in pazienti ultracinquantenni rappresentando la patologia più diffusa nel mondo in quando legata ad un progressivo invecchiamento delle cartilagini articolari e a fenomeni di usura e disidratazione dei dischi intersomatici.
Peraltro le manifestazioni strumentali ovvero i riscontri della RMN lombare del 2018 e la TAC del rachide cervicale e lombare del 2019 documentano un quadro di comune spondiloartrosi con fenomeni disidratativi dei dischi e protrusioni discali ma non franche ernie discali, e tali manifestazioni, come detto, sono presenti in una percentuale elevatissima dei soggetti ultra60enni.
Va comunque verificato se le invocate sollecitazioni indotte dall'uso dei mezzi meccanici (Muletto, carrelli elevatori) possa aver contribuito in maniera determinante alla comparsa ed evoluzione della denunziata spondilodiscoartrosi cervicale e lombare.
Relativamente alle manifestazioni al rachide cervicale, che documentalmente sono quelle più rilevanti, non ci sembra che possa essere stata in alcun modo influenzata dalle vibrazioni che se di intensità rilevante si trasmettono quasi esclusivamente al tratto lombare, per cui non si ritiene che la sofferta spondilodiscoartrosi cervicale sia correlata all'attività lavorativa ne che possa essere stata influenzata in maniera determinante da quest'ultima.
Per quanto riguarda le manifestazioni discoartrosiche a livello lombare è noto che queste possono essere influenzate dalla vibrazioni trasmesse al corpo quando si è alla guida di mezzi pesanti ma ciò in relazione alle caratteristiche mezzo guidato, al tempo di guida e molto spesso anche in relazione alla velocità e alle condizioni del fondo stradale.
Quanto possano aver inciso le mansioni a cui è stato addetto il periziato vanno dedotte da dati scientifici e incontrovertibili quali il DVR (Documento di Valutazione Rischi) che è stato prodotto ed allegato alla documentazione nel fascicolo elettronico e che a pag. 112 riporta i rischi per gli addetti alla raccolta, trasporto e selezione PFU e nel caso della mansione di “Operatore carrello elevatore o pala caricatrice” (che sarebbe la mansione del periziato) riporta quale rischio di
“Disturbi muscolo-scheletrici per trasmissione di vibrazioni” un rischio TRASCURABILE.
Tale dato, unitamente alle caratteristiche di patologia discoartrosica comune ci indicano che il periziato non è stato esposto ad un rischio di vibrazioni tali da poter aver agito quale causa diretta o comunque efficiente nel determinismo delle denunziate patologie “Spondilodiscoartrosi cervicale e lombare” che sono quindi da ritenere di origine comunque”.
Il nominato consulente medico è pervenuto alle seguenti conclusioni: “Il sig. Parte_1
risulta essere affetto da: “Cervicodiscoartrosi a discreta incidenza funzionale e
[...]
Spondilodiscoartrosi lombare a lieve incidenza funzionale.” Le denunziate patologie “Spondilodiscoartrosi cervicale e lombare” per le considerazioni espresse nella discussione medico-legale non sono da ricondurre con certezza, ne con ragionevole probabilità, all'attività lavorativa espletata e quindi non sono riconoscibili quali malattie professionali”.
Il CTU, ha quindi escluso che le patologie di cui soffre il ricorrente sono dipendenti dall'attività lavorativa.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Anche le risposte fornite alle osservazioni del CTP di parte ricorrente appaiono esaustive e giustamente motivate.
Sulla base delle superiori considerazioni, deve affermarsi che, la mancanza di elementi causali o concausali tra l'attività lavorativa svolta e le patologie denunciate per il riconoscimento della malattia professionale motiva il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato CP_1
decreto.
Caltanissetta, 23 aprile 2025
Il G.O.P
Maria Zammito