TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16957/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Cristina Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16957/2022 promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino, via San Francesco D'Assisi 24 Parte_1 presso lo studio del difensore avv. MOGAVERO SABATINA
ATTORE contro elettivamente domiciliata in Padova, via San Marco 11/C presso lo studio Controparte_1 degli avv. SCARPA SEBASTIANO ANGELO e CASTELLAN RENATA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
Accertare e dichiarare il mancato assolvimento da parte della degli oneri probatori sulla stessa CP_2 gravanti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in atti;
Accertare e dichiarare che l'opposta non abbia provato di essere legittimata Controparte_1 attiva ad causam e/o titolare del credito riferito al Sig. , per tutti i motivi esposti Parte_1 in atti, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o annullabile e/o nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 9 Accertare e dichiarare la non conformità delle copie fotostatiche dei documenti prodotti sub doc. 3, 5,
6, 7 e 12 fasc. monitorio (riprodotti con la stessa numerazione nel presente giudizio con la nota di deposito depositata in data 21.09.2023) ai relativi originali, per tutti i motivi esposti in atti;
Accertare e dichiarare l'apocrifia delle firme asseritamente apposte dal Sig. Parte_1 sul contratto sub doc. 3 fasc. monitorio (riprodotto con la stessa numerazione nel presente giudizio con la nota di deposito depositata in data 21.09.2023) e sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui al sub doc. 5, 6, 7 e 12 fasc. monitorio (riprodotti con la stessa numerazione nel presente giudizio con la nota di deposito depositata in data 21.09.2023), per tutti i motivi esposti in atti;
Revocare il decreto ingiuntivo per mancanza assoluta di prova sull'ammontare del credito ingiunto, per i motivi tutti esposti in atti;
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale, in relazione alla componente capitale, e quinquennale, in relazione alla componente interessi, dell'asserito credito ricondotto al Sig.
[...]
e di cui al D.I. quivi opposto, per tutti i motivi esposti in atti;
Parte_1
- Revocare il decreto ingiuntivo per mancanza assoluta di prova sull'ammontare del credito ingiunto, per i motivi tutti esposti in atti;
Accertare e dichiarare l'inidoneità dei documenti “13) Estratto certificato 50 tub” e “14) EC MPS” prodotti ex adverso con il fascicolo monitorio (riprodotti con la stessa numerazione nel presente giudizio con la nota di deposito depositata in data 21.09.2023) a costituire valido estratto conto certificati ex art. 50 TUB, per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto;
Accertare e dichiarare l'indeterminatezza e nullità, per violazione dell'art. 117 TUB, del tasso debitorio indicato nel contratto, allegato ex adverso al ricorso per decreto ingiuntivo e prodotto con la stessa numerazione nel presene giudizio, per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, ricalcolare il rapporto dare avere con applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB;
Accertare e dichiarare l'indebita e illegittima previsione e applicazione di c.m.s. per tutta la durata del rapporto di c/c, per tutti i motivi esposti in atti, per l'effetto, epurare il credito vantato nel d.i. opposto dalle suddette somme;
Accertare e dichiarare la previsione e l'eventuale applicazione di interessi usurari nel corso di durata del rapporto contrattuale, per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto, epurare il credito vantato nel d.i. opposto dalle suddette somme;
Accertare e dichiarare la mancata produzione degli estratti conto dall'apertura del c/c e, per l'effetto, considerare il saldo iniziale dei primi estratti conto prodotti dall'opposta come saldo zero;
pagina 2 di 9 Accertare e dichiarare la violazione da parte della dell'art. 117 T.U.B. per non aver prodotto il CP_2 contratto di apertura di credito/affidamento in conto corrente menzionato negli atti di causa e posto alla base della pretesa creditoria, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, revocare integralmente il D.I. opposto;
Epurare le somme portate dal d.i. da qualsiasi altro importo addebitato indebitamente e/o illegittimamente e/o non risultante pattuito contrattualmente, per tutti i motivi esposti in atti;
- Revocare il D.I. n. 4377/2022, datato 13/06/2022 e depositato il 14/06/2022 - R.G. 6840/2022 -
Tribunale di Torino in ogni sua parte, in quanto inammissibile, infondato, invalido, illegittimo ed inefficace, per tutte le causali di cui in atti e per l'effetto, assolvere la conchiudente da ogni avversaria pretesa.
- Rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti epurando il credito portato dal d.i. da tutte le somme illegittimamente addebitate sul c/c oggetto di d.i. per tutti i motivi esposti in atti.
In via di subordine:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, per i suesposti motivi e in ragione delle vedute eccezioni, limitare la condanna degli opponenti alla minor somma che risulterà essere effettivamente dovuta a controparte, da determinarsi in corso di causa, all'esito di idonea consulenza tecnica d'ufficio.
In ogni caso:
In ogni caso, parte opponente formula, in questa sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 c.p.c. formale querela di falso per apocrifia delle firme presenti (alla voce destinatario) in relazione ai documenti prodotti da controparte sub doc. 5, 6, 7 e 12 fasc. monitorio (riprodotti con la stessa numerazione nel presente giudizio con la nota di deposito depositata in data 21.09.2023), per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre la indennità forfettaria del 15%, oltre cpa ed iva, con distrazione delle spese a favore del legale antistatario.
In via istruttoria…”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati i fatti di causa
In via preliminare, in sede di prima udienza ex art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso anche il fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito
pagina 3 di 9 Respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 4377/2022 reso dal Tribunale di Torino, ivi incluse le spese liquidate;
con vittoria di spese e compensi (i) del procedimento monitorio così come liquidate;
(ii) del presente giudizio, con salvezza di ogni diritto, ragione ed azione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato l'8.9.2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
promuovendo opposizione avverso il DI n. 4377/2022, con il quale il Tribunale di Torino CP_1 ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 9.312,02, oltre spese e interessi.
2. L'opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della , CP_1 ritenendo non assolto, da parte della cessionaria, l'onere di provare l'effettiva titolarità del credito azionato in giudizio in ragione delle plurime cessioni nel tempo intervenute. Nel merito, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, ritenendo non idonei ad integrare atti interruttivi della prescrizione i documenti prodotti da controparte, dei quali, in ogni caso, disconosceva la firma;
deduceva, inoltre, l'inidoneità degli estratti certificati prodotti da parte opposta a provare l'esistenza e l'entità del credito azionato in sede monitoria;
disconosceva, ex art. 2719 c.c., la conformità all'originale della copia fotostatica del contratto di apertura di conto corrente prodotto da parte opposta;
deduceva, altresì, l'indeterminatezza e nullità, per violazione dell'art. 117 TUB, del tasso debitorio indicato nel contratto di conto corrente, la sua usurarietà, nonché l'indebita e illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. In tema di spese, contestava l'addebito dell'IVA sulle spese legali, trattandosi di voce detraibile dall'opposta in quanto società titolare di partita IVA.
Rassegnava quindi le conclusioni come in epigrafe riportate.
3. Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del DI, e, in via principale, il rigetto dell'opposizione. Al riguardo, deduceva: che risulta provata l'effettiva titolarità del credito azionato, in ragione della pubblicazione degli avvisi di cessione di crediti in blocco sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, oltre che di estratto di atto notarile contenente il codice identificativo della posizione creditoria oggetto di cessione in blocco;
che il termine di prescrizione è stato interrotto mediante numerosi atti debitamente notificati all'opponente e che il disconoscimento delle firme apposte sulle relate delle raccomandate può essere effettuato solo a mezzo querela di falso;
che l'eccezione di disconoscimento della conformità della copia del contratto di conto corrente prodotta al suo originale è formulata in modo generico;
che manca la prova – spettante pagina 4 di 9 all'opponente – dell'applicazione di tassi anatocistici ovvero usurari;
che le risultanze dell'estratto conto prodotto in giudizio forniscono adeguata prova della esistenza e della misura del credito vantato.
4. All'esito dell'udienza di prima comparizione e a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 22.5.2023, il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del DI e onerava parte opposta di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010.
Concessi i termini per memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., senza svolgere attività istruttoria se non mediante l'acquisizione di documenti, la causa è stata trattenuta in decisione in data 9.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. In via del tutto preliminare, occorre rilevare che la domanda è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
25.9.2023).
6. Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, ritenendo da quest'ultima non assolto l'onere di provare l'effettiva titolarità del credito azionato in giudizio, in ragione della mancata prova delle (plurime) cessioni di credito nel tempo intervenute.
Al fine di esaminare l'eccezione in esame, occorre effettuare una compiuta ricostruzione dei documenti prodotti nel presente giudizio:
• contratto di conto corrente, stipulato in data 13.7.2001, tra e la Parte_1 [...]
a cui sorge il credito azionato nel presente giudizio (doc. 3, all. fasc. Controparte_3 monitorio);
• atto di fusione per incorporazione di in Controparte_3 [...]
(doc. a, all. fasc. opposta); Controparte_4
• comunicazione di acquisto da parte di Parte_2
di n. 13 filiali di , tra le quali quella di
[...] Controparte_3
Venaria reale, ove è stato stipulato il contratto di conto corrente da cui trae origine il credito oggetto di controversia (doc. 6, all. fasc. opposta);
• estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 05.4.2012 relativo alla cessione di crediti, stipulata in data 20.3.2012, tra Parte_2
pagina 5 di 9 (cedente) e (cessionaria) (doc. 9, all. fasc. Parte_2 CP_5 opposta) e comunicazione di tale cessione in blocco da parte di (cedente) nei Parte_2 confronti di (cessionaria) (doc. 6, all. fasc. opposta); CP_5
• estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 151 del 23.12.2017, relativo alla cessione di crediti, stipulata in data 20.12.2017, tra (cedente) e CP_5
(cessionaria) (doc. 8, all. fasc. monitorio); CP_6
• contratto di cessione pro soluto di crediti in sofferenza, stipulato in data 25.6.2021, tra CP_6
(cedente) e (cessionaria) (doc. 9, all. fasc. opposta), estratto della
[...] Controparte_7
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 78 del 3.7.2021 inerente tale cessione
(doc. 8, all. fasc. opposta), nonché comunicazione effettuata da al CP_7 Parte_1 della cessione intervenuta con intimazione di pagamento (doc. 11, all. fasc. opposta);
• visura di nata dalla fusione di 106 e Controparte_1 CP_1 Controparte_8
(doc. 1, all. fasc. opposta).
[...]
L'analisi della documentazione in atti conduce al rigetto dell'eccezione in esame per le ragioni che seguono.
Nel caso di cessione in blocco di crediti bancari, la disciplina ordinaria relativa alla cessione del credito trova una deroga nella disciplina speciale prevista dall'art. 58 TUB in forza del quale, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.
Tale norma introduce una disciplina speciale rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, di talché la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto ovvero l'accettazione dello stesso da parte del debitore ceduto.
Occorre tuttavia rilevare che, sebbene la pubblicazione in Gazzetta costituisca elemento indicativo dell'esistenza materiale di una cessione, essa non è idonea a fornire piena prova della titolarità del credito in capo al cessionario.
Invero, un conto è l'avviso della cessione, che consente alla stessa di produrre effetti nei confronti del debitore ceduto, impedendo che il pagamento effettuato da quest'ultimo al cedente produca effetto liberatorio, altro conto è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. Tale prova è posta a carico del cessionario, il quale, ove l'esistenza della cessione sia specificatamente contestata, dovrà provare la titolarità del credito mediante documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione in blocco realizzate
(Cass. 17944/2023). pagina 6 di 9 Tale onere probatorio risulta temperato solo quando la pubblicazione dell'atto di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale consenta di individuare senza incertezza i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, anche se l'indicazione dei crediti ceduti in blocco avvenga per categorie, senza una specifica enumerazione di ciascuno di essi (da ultimo, Cass. n. 8323/2025 e Cass. n. 9073/2025).
Nel caso in esame, parte opponente contesta specificamente le cessioni intervenute e, nel dettaglio, la prima tra (cedente) e (cessionaria) e la seconda tra Parte_2 CP_5 CP_5
(cedente) e (cessionaria), non avendo parte opposta debitamente documentato tali cessioni CP_6 producendo i relativi contratti.
Ora, con riferimento alla prima cessione oggetto di contestazione, parte opposta ha prodotto in giudizio non solo l'estratto della Gazzetta Ufficiale inerente tale cessione, ma anche la comunicazione della cessione effettuata dal cedente ( ) al cessionario ( e indirizzata al Parte_2 CP_5
(sebbene la firma apposta sulla cartolina sia stata dall'attore disconosciuta), Parte_1 comunicazione che, secondo Cass. 10200/2021, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini del giudizio.
Ancora, con riferimento alla successiva cessione in blocco, intervenuta tra e CP_5 CP_6
l'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto individua specifiche categorie di crediti ceduti,
[...] laddove indica che, tra gli altri, oggetto di cessione sono stati: “ii) rapporti giuridici sorti in capo a
BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
…(iv) rapporti giuridici classificati in
"sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017” (doc. 8, all. fasc. monitorio).
Infine, con riferimento alla terza ed ultima cessione di crediti in sofferenza, intervenuta tra CP_6
(cedente) e (cessionaria), risultano prodotti da parte opposta sia il contratto di Controparte_7 cessione (doc. 9, all. fasc. opposta), che l'estratto della Gazzetta Ufficiale inerente tale cessione (doc. 8, all. fasc. opposta), che la comunicazione effettuata da a parte attrice della cessione CP_7 intervenuta, comprensiva di intimazione di pagamento (doc. 11, all. fasc. opposta).
Da quanto sopra, discende che l'eccezione sollevata da parte opponente va rigettata, avendo parte opposta provato – mediante la documentazione analizzata - la titolarità del diritto di credito azionato nel presente giudizio.
7.Passando al merito della controversia, parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, ritenendo non idonei ad integrare atti interruttivi della prescrizione i documenti a tal fine prodotti da controparte, dei quali, in ogni caso, disconosceva la firma. pagina 7 di 9 L'eccezione deve essere accolta.
Il regime di prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., il quale inizia a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente, salvo che per le rimesse da considerare solutorie, cioè costituenti pagamento su un conto con andamento negativo in quanto destinate all'immediato rientro.
Nel caso di specie e con riguardo al contratto di c/c n. 228/1069181, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 1.3.2012, data di invio da parte della della raccomandata di risoluzione e revoca CP_2 del rapporto di conto corrente intercorrente con parte opponente (doc. 4 all. fasc. monitorio).
Gli atti depositati da parte opposta con asserito valore di atti interruttivi della prescrizione sono i seguenti: Contr
- comunicazione di avvio azioni di recupero (doc. 7, all. fasc. opposta), che, in realtà, è atto solo citato, ma non prodotto, essendosi parte convenuta limitata a produrre una cartolina non ricollegabile ad alcuna comunicazione;
- comunicazione di di avvio azioni di recupero (doc. 11, all. fasc. opposta), la quale CP_7 non contiene un numero di raccomandata o altro elemento che consenta di ricollegarla alla cartolina di cui al doc. 12, all. fasc. opposta.
Considerato che il ricorso monitorio è stato depositato in data 11.4.2022, l'obbligazione oggetto di controversia deve ritenersi prescritta e non può formare oggetto di pretesa giudiziale.
8. In ogni caso, la pretesa azionata risulta infondata nel merito non essendo gli estratti certificati prodotti da parte opposta idonei a provare l'esistenza e l'entità del credito fatto valere in sede monitoria.
Invero, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da un contratto di conto corrente vanno prodotti dalla parte onerata - nel caso di specie, l'opposta in quanto attore in senso sostanziale nel presente Con giudizio di opposizione a – anche gli estratti conto completi, essendo essi indispensabili per la ricostruzione del complessivo rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. Cass. civ. n. 9768/2012).
Solo in questo modo è possibile determinare l'eventuale credito vantato dalla banca.
Mentre, infatti, in sede monitoria è sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili di cui all'art. 50 TUB, nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo questo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi. Questo perché il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del pagina 8 di 9 decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente risulta aperto in data 13.7.2001e la parte convenuta si è limitata a produrre l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili di cui all'art. 50 TUB
(doc. 13, all. fasc. opposta) che, come si è detto, costituisce prova sufficiente solo in fase monitoria, Contr oltre che un estratto conto (doc. 14, all. fasc. opposta), che si limita ad individuare sinteticamente il saldo debitorio del al 20.12.2017, senza ricostruire, neppure parzialmente, il Parte_1 complessivo rapporto di dare-avere intercorso tra le parti. Non può, pertanto, dirsi raggiunta la prova del credito azionato e del suo relativo ammontare. Da tutto quanto sopra, discende che l'opposizione va accolta, con assorbimento degli altri motivi. Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta. Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro da €. 5.201,00 a € 26.000), secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché i parametri minimi per la fase istruttoria, poiché la stessa è consistita nel solo deposito di memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4377/2022; dichiara tenuta e condanna a corrispondere a le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio di opposizione, che si liquidano in €. 4.237,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege,
CPA e rimborso spese generali.
Torino, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
Minuta redatta dal MOT Dott.ssa Roberta Cosio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Cristina Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16957/2022 promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino, via San Francesco D'Assisi 24 Parte_1 presso lo studio del difensore avv. MOGAVERO SABATINA
ATTORE contro elettivamente domiciliata in Padova, via San Marco 11/C presso lo studio Controparte_1 degli avv. SCARPA SEBASTIANO ANGELO e CASTELLAN RENATA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
Accertare e dichiarare il mancato assolvimento da parte della degli oneri probatori sulla stessa CP_2 gravanti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in atti;
Accertare e dichiarare che l'opposta non abbia provato di essere legittimata Controparte_1 attiva ad causam e/o titolare del credito riferito al Sig. , per tutti i motivi esposti Parte_1 in atti, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o annullabile e/o nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 9 Accertare e dichiarare la non conformità delle copie fotostatiche dei documenti prodotti sub doc. 3, 5,
6, 7 e 12 fasc. monitorio (riprodotti con la stessa numerazione nel presente giudizio con la nota di deposito depositata in data 21.09.2023) ai relativi originali, per tutti i motivi esposti in atti;
Accertare e dichiarare l'apocrifia delle firme asseritamente apposte dal Sig. Parte_1 sul contratto sub doc. 3 fasc. monitorio (riprodotto con la stessa numerazione nel presente giudizio con la nota di deposito depositata in data 21.09.2023) e sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui al sub doc. 5, 6, 7 e 12 fasc. monitorio (riprodotti con la stessa numerazione nel presente giudizio con la nota di deposito depositata in data 21.09.2023), per tutti i motivi esposti in atti;
Revocare il decreto ingiuntivo per mancanza assoluta di prova sull'ammontare del credito ingiunto, per i motivi tutti esposti in atti;
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale, in relazione alla componente capitale, e quinquennale, in relazione alla componente interessi, dell'asserito credito ricondotto al Sig.
[...]
e di cui al D.I. quivi opposto, per tutti i motivi esposti in atti;
Parte_1
- Revocare il decreto ingiuntivo per mancanza assoluta di prova sull'ammontare del credito ingiunto, per i motivi tutti esposti in atti;
Accertare e dichiarare l'inidoneità dei documenti “13) Estratto certificato 50 tub” e “14) EC MPS” prodotti ex adverso con il fascicolo monitorio (riprodotti con la stessa numerazione nel presente giudizio con la nota di deposito depositata in data 21.09.2023) a costituire valido estratto conto certificati ex art. 50 TUB, per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto;
Accertare e dichiarare l'indeterminatezza e nullità, per violazione dell'art. 117 TUB, del tasso debitorio indicato nel contratto, allegato ex adverso al ricorso per decreto ingiuntivo e prodotto con la stessa numerazione nel presene giudizio, per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, ricalcolare il rapporto dare avere con applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB;
Accertare e dichiarare l'indebita e illegittima previsione e applicazione di c.m.s. per tutta la durata del rapporto di c/c, per tutti i motivi esposti in atti, per l'effetto, epurare il credito vantato nel d.i. opposto dalle suddette somme;
Accertare e dichiarare la previsione e l'eventuale applicazione di interessi usurari nel corso di durata del rapporto contrattuale, per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto, epurare il credito vantato nel d.i. opposto dalle suddette somme;
Accertare e dichiarare la mancata produzione degli estratti conto dall'apertura del c/c e, per l'effetto, considerare il saldo iniziale dei primi estratti conto prodotti dall'opposta come saldo zero;
pagina 2 di 9 Accertare e dichiarare la violazione da parte della dell'art. 117 T.U.B. per non aver prodotto il CP_2 contratto di apertura di credito/affidamento in conto corrente menzionato negli atti di causa e posto alla base della pretesa creditoria, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, revocare integralmente il D.I. opposto;
Epurare le somme portate dal d.i. da qualsiasi altro importo addebitato indebitamente e/o illegittimamente e/o non risultante pattuito contrattualmente, per tutti i motivi esposti in atti;
- Revocare il D.I. n. 4377/2022, datato 13/06/2022 e depositato il 14/06/2022 - R.G. 6840/2022 -
Tribunale di Torino in ogni sua parte, in quanto inammissibile, infondato, invalido, illegittimo ed inefficace, per tutte le causali di cui in atti e per l'effetto, assolvere la conchiudente da ogni avversaria pretesa.
- Rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti epurando il credito portato dal d.i. da tutte le somme illegittimamente addebitate sul c/c oggetto di d.i. per tutti i motivi esposti in atti.
In via di subordine:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, per i suesposti motivi e in ragione delle vedute eccezioni, limitare la condanna degli opponenti alla minor somma che risulterà essere effettivamente dovuta a controparte, da determinarsi in corso di causa, all'esito di idonea consulenza tecnica d'ufficio.
In ogni caso:
In ogni caso, parte opponente formula, in questa sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 c.p.c. formale querela di falso per apocrifia delle firme presenti (alla voce destinatario) in relazione ai documenti prodotti da controparte sub doc. 5, 6, 7 e 12 fasc. monitorio (riprodotti con la stessa numerazione nel presente giudizio con la nota di deposito depositata in data 21.09.2023), per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre la indennità forfettaria del 15%, oltre cpa ed iva, con distrazione delle spese a favore del legale antistatario.
In via istruttoria…”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati i fatti di causa
In via preliminare, in sede di prima udienza ex art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso anche il fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito
pagina 3 di 9 Respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 4377/2022 reso dal Tribunale di Torino, ivi incluse le spese liquidate;
con vittoria di spese e compensi (i) del procedimento monitorio così come liquidate;
(ii) del presente giudizio, con salvezza di ogni diritto, ragione ed azione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato l'8.9.2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
promuovendo opposizione avverso il DI n. 4377/2022, con il quale il Tribunale di Torino CP_1 ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 9.312,02, oltre spese e interessi.
2. L'opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della , CP_1 ritenendo non assolto, da parte della cessionaria, l'onere di provare l'effettiva titolarità del credito azionato in giudizio in ragione delle plurime cessioni nel tempo intervenute. Nel merito, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, ritenendo non idonei ad integrare atti interruttivi della prescrizione i documenti prodotti da controparte, dei quali, in ogni caso, disconosceva la firma;
deduceva, inoltre, l'inidoneità degli estratti certificati prodotti da parte opposta a provare l'esistenza e l'entità del credito azionato in sede monitoria;
disconosceva, ex art. 2719 c.c., la conformità all'originale della copia fotostatica del contratto di apertura di conto corrente prodotto da parte opposta;
deduceva, altresì, l'indeterminatezza e nullità, per violazione dell'art. 117 TUB, del tasso debitorio indicato nel contratto di conto corrente, la sua usurarietà, nonché l'indebita e illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. In tema di spese, contestava l'addebito dell'IVA sulle spese legali, trattandosi di voce detraibile dall'opposta in quanto società titolare di partita IVA.
Rassegnava quindi le conclusioni come in epigrafe riportate.
3. Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del DI, e, in via principale, il rigetto dell'opposizione. Al riguardo, deduceva: che risulta provata l'effettiva titolarità del credito azionato, in ragione della pubblicazione degli avvisi di cessione di crediti in blocco sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, oltre che di estratto di atto notarile contenente il codice identificativo della posizione creditoria oggetto di cessione in blocco;
che il termine di prescrizione è stato interrotto mediante numerosi atti debitamente notificati all'opponente e che il disconoscimento delle firme apposte sulle relate delle raccomandate può essere effettuato solo a mezzo querela di falso;
che l'eccezione di disconoscimento della conformità della copia del contratto di conto corrente prodotta al suo originale è formulata in modo generico;
che manca la prova – spettante pagina 4 di 9 all'opponente – dell'applicazione di tassi anatocistici ovvero usurari;
che le risultanze dell'estratto conto prodotto in giudizio forniscono adeguata prova della esistenza e della misura del credito vantato.
4. All'esito dell'udienza di prima comparizione e a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 22.5.2023, il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del DI e onerava parte opposta di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010.
Concessi i termini per memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., senza svolgere attività istruttoria se non mediante l'acquisizione di documenti, la causa è stata trattenuta in decisione in data 9.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. In via del tutto preliminare, occorre rilevare che la domanda è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
25.9.2023).
6. Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, ritenendo da quest'ultima non assolto l'onere di provare l'effettiva titolarità del credito azionato in giudizio, in ragione della mancata prova delle (plurime) cessioni di credito nel tempo intervenute.
Al fine di esaminare l'eccezione in esame, occorre effettuare una compiuta ricostruzione dei documenti prodotti nel presente giudizio:
• contratto di conto corrente, stipulato in data 13.7.2001, tra e la Parte_1 [...]
a cui sorge il credito azionato nel presente giudizio (doc. 3, all. fasc. Controparte_3 monitorio);
• atto di fusione per incorporazione di in Controparte_3 [...]
(doc. a, all. fasc. opposta); Controparte_4
• comunicazione di acquisto da parte di Parte_2
di n. 13 filiali di , tra le quali quella di
[...] Controparte_3
Venaria reale, ove è stato stipulato il contratto di conto corrente da cui trae origine il credito oggetto di controversia (doc. 6, all. fasc. opposta);
• estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 05.4.2012 relativo alla cessione di crediti, stipulata in data 20.3.2012, tra Parte_2
pagina 5 di 9 (cedente) e (cessionaria) (doc. 9, all. fasc. Parte_2 CP_5 opposta) e comunicazione di tale cessione in blocco da parte di (cedente) nei Parte_2 confronti di (cessionaria) (doc. 6, all. fasc. opposta); CP_5
• estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 151 del 23.12.2017, relativo alla cessione di crediti, stipulata in data 20.12.2017, tra (cedente) e CP_5
(cessionaria) (doc. 8, all. fasc. monitorio); CP_6
• contratto di cessione pro soluto di crediti in sofferenza, stipulato in data 25.6.2021, tra CP_6
(cedente) e (cessionaria) (doc. 9, all. fasc. opposta), estratto della
[...] Controparte_7
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 78 del 3.7.2021 inerente tale cessione
(doc. 8, all. fasc. opposta), nonché comunicazione effettuata da al CP_7 Parte_1 della cessione intervenuta con intimazione di pagamento (doc. 11, all. fasc. opposta);
• visura di nata dalla fusione di 106 e Controparte_1 CP_1 Controparte_8
(doc. 1, all. fasc. opposta).
[...]
L'analisi della documentazione in atti conduce al rigetto dell'eccezione in esame per le ragioni che seguono.
Nel caso di cessione in blocco di crediti bancari, la disciplina ordinaria relativa alla cessione del credito trova una deroga nella disciplina speciale prevista dall'art. 58 TUB in forza del quale, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.
Tale norma introduce una disciplina speciale rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, di talché la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto ovvero l'accettazione dello stesso da parte del debitore ceduto.
Occorre tuttavia rilevare che, sebbene la pubblicazione in Gazzetta costituisca elemento indicativo dell'esistenza materiale di una cessione, essa non è idonea a fornire piena prova della titolarità del credito in capo al cessionario.
Invero, un conto è l'avviso della cessione, che consente alla stessa di produrre effetti nei confronti del debitore ceduto, impedendo che il pagamento effettuato da quest'ultimo al cedente produca effetto liberatorio, altro conto è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. Tale prova è posta a carico del cessionario, il quale, ove l'esistenza della cessione sia specificatamente contestata, dovrà provare la titolarità del credito mediante documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione in blocco realizzate
(Cass. 17944/2023). pagina 6 di 9 Tale onere probatorio risulta temperato solo quando la pubblicazione dell'atto di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale consenta di individuare senza incertezza i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, anche se l'indicazione dei crediti ceduti in blocco avvenga per categorie, senza una specifica enumerazione di ciascuno di essi (da ultimo, Cass. n. 8323/2025 e Cass. n. 9073/2025).
Nel caso in esame, parte opponente contesta specificamente le cessioni intervenute e, nel dettaglio, la prima tra (cedente) e (cessionaria) e la seconda tra Parte_2 CP_5 CP_5
(cedente) e (cessionaria), non avendo parte opposta debitamente documentato tali cessioni CP_6 producendo i relativi contratti.
Ora, con riferimento alla prima cessione oggetto di contestazione, parte opposta ha prodotto in giudizio non solo l'estratto della Gazzetta Ufficiale inerente tale cessione, ma anche la comunicazione della cessione effettuata dal cedente ( ) al cessionario ( e indirizzata al Parte_2 CP_5
(sebbene la firma apposta sulla cartolina sia stata dall'attore disconosciuta), Parte_1 comunicazione che, secondo Cass. 10200/2021, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini del giudizio.
Ancora, con riferimento alla successiva cessione in blocco, intervenuta tra e CP_5 CP_6
l'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto individua specifiche categorie di crediti ceduti,
[...] laddove indica che, tra gli altri, oggetto di cessione sono stati: “ii) rapporti giuridici sorti in capo a
BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
…(iv) rapporti giuridici classificati in
"sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017” (doc. 8, all. fasc. monitorio).
Infine, con riferimento alla terza ed ultima cessione di crediti in sofferenza, intervenuta tra CP_6
(cedente) e (cessionaria), risultano prodotti da parte opposta sia il contratto di Controparte_7 cessione (doc. 9, all. fasc. opposta), che l'estratto della Gazzetta Ufficiale inerente tale cessione (doc. 8, all. fasc. opposta), che la comunicazione effettuata da a parte attrice della cessione CP_7 intervenuta, comprensiva di intimazione di pagamento (doc. 11, all. fasc. opposta).
Da quanto sopra, discende che l'eccezione sollevata da parte opponente va rigettata, avendo parte opposta provato – mediante la documentazione analizzata - la titolarità del diritto di credito azionato nel presente giudizio.
7.Passando al merito della controversia, parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, ritenendo non idonei ad integrare atti interruttivi della prescrizione i documenti a tal fine prodotti da controparte, dei quali, in ogni caso, disconosceva la firma. pagina 7 di 9 L'eccezione deve essere accolta.
Il regime di prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., il quale inizia a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente, salvo che per le rimesse da considerare solutorie, cioè costituenti pagamento su un conto con andamento negativo in quanto destinate all'immediato rientro.
Nel caso di specie e con riguardo al contratto di c/c n. 228/1069181, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 1.3.2012, data di invio da parte della della raccomandata di risoluzione e revoca CP_2 del rapporto di conto corrente intercorrente con parte opponente (doc. 4 all. fasc. monitorio).
Gli atti depositati da parte opposta con asserito valore di atti interruttivi della prescrizione sono i seguenti: Contr
- comunicazione di avvio azioni di recupero (doc. 7, all. fasc. opposta), che, in realtà, è atto solo citato, ma non prodotto, essendosi parte convenuta limitata a produrre una cartolina non ricollegabile ad alcuna comunicazione;
- comunicazione di di avvio azioni di recupero (doc. 11, all. fasc. opposta), la quale CP_7 non contiene un numero di raccomandata o altro elemento che consenta di ricollegarla alla cartolina di cui al doc. 12, all. fasc. opposta.
Considerato che il ricorso monitorio è stato depositato in data 11.4.2022, l'obbligazione oggetto di controversia deve ritenersi prescritta e non può formare oggetto di pretesa giudiziale.
8. In ogni caso, la pretesa azionata risulta infondata nel merito non essendo gli estratti certificati prodotti da parte opposta idonei a provare l'esistenza e l'entità del credito fatto valere in sede monitoria.
Invero, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da un contratto di conto corrente vanno prodotti dalla parte onerata - nel caso di specie, l'opposta in quanto attore in senso sostanziale nel presente Con giudizio di opposizione a – anche gli estratti conto completi, essendo essi indispensabili per la ricostruzione del complessivo rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. Cass. civ. n. 9768/2012).
Solo in questo modo è possibile determinare l'eventuale credito vantato dalla banca.
Mentre, infatti, in sede monitoria è sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili di cui all'art. 50 TUB, nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo questo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi. Questo perché il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del pagina 8 di 9 decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente risulta aperto in data 13.7.2001e la parte convenuta si è limitata a produrre l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili di cui all'art. 50 TUB
(doc. 13, all. fasc. opposta) che, come si è detto, costituisce prova sufficiente solo in fase monitoria, Contr oltre che un estratto conto (doc. 14, all. fasc. opposta), che si limita ad individuare sinteticamente il saldo debitorio del al 20.12.2017, senza ricostruire, neppure parzialmente, il Parte_1 complessivo rapporto di dare-avere intercorso tra le parti. Non può, pertanto, dirsi raggiunta la prova del credito azionato e del suo relativo ammontare. Da tutto quanto sopra, discende che l'opposizione va accolta, con assorbimento degli altri motivi. Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta. Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro da €. 5.201,00 a € 26.000), secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché i parametri minimi per la fase istruttoria, poiché la stessa è consistita nel solo deposito di memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4377/2022; dichiara tenuta e condanna a corrispondere a le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio di opposizione, che si liquidano in €. 4.237,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege,
CPA e rimborso spese generali.
Torino, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
Minuta redatta dal MOT Dott.ssa Roberta Cosio
pagina 9 di 9