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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3580 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( C.F. 1 ) piazza loreto Pt_1
COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
'con l'Avv. ANELO UGO;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 23.10.2019, la parte ricorrente ha lamentato l'indebita percezione, da parte del resistente, della somma di € 4.811,14 sulla prestazione INVCIV 0707459 intestata a CP_2
[...] , per il periodo che va dall'1.3.2002 all'1.6.2005, risultata indebita in ragione dell'inesistenza della posizione pensionistica del de cuius accertata con sentenza della Corte dei Conti n. 11/2018 ed essendo in corso giudizio penale n.
1646/12 RGNR 202/13 RGIG presso il Tribunale di Castrovillari;
ha inoltre rappresentato che il termine di prescrizione per la ripetizione delle somme richieste non risulta decorso in quanto validamente interrotto e ha, pertanto, adito l'intestato Tribunale per sentire condannare il resistente alla restituzione della somma, oltre interessi dalla data della percezione fino al soddisfo.
Parte resistente, ritualmente costituitasi, ha eccepito: la violazione dell'art. 415 c.p.c. per inattività della parte ricorrente la quale non avrebbe provveduto a notificare nei tempi il ricorso introduttivo del giudizio ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione;
la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c. 4 c.p.c., ossia per indeterminatezza dei fatti su cui si fonda la domanda;
l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetere la somma elargita;
l'irripetibilità della prestazione a norma dell'art. 52 L. n. 88/1989 poiché parte ricorrente avrebbe mancato di offrire la dimostrazione della partecipazione attiva del resistente nel pagamento indebito o la condotta fraudolenta che avrebbe realizzato il sig. CP_1 inducendo in errore l'ente al fine di trarne un vantaggio patrimoniale;
e, in ultimo, l'infondatezza della domanda poiché il giudizio penale n. 1646/12 R.G.N.R. n. 202/13 R.G.I.G. e la sentenza n. 11/2018 dalla Corte
dei Conti in cui sarebbe stato accertato l'avvenuto pagamento indebito, non sarebbero in alcun modo riferibili al ricorrente.
Istruita mediante acquisizione documentale, la causa viene decisa così come di seguito.
*** Il ricorso va rigettato nel merito, sulla base delle motivazioni che saranno illustrate, considerandosi superate le deduzioni ed eccezioni preliminari proposte dalle parti, in virtù del principio della ragione più liquida.
Al riguardo, si riporta Corte Appello Reggio Calabria sez. lav., 25.1.2021, n.
33 che, riprendendo un principio ormai consolidato, con un'efficace formulazione afferma: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.".
Orbene, nel caso di specie l' Pt_1 deduce che la parte resistente ha percepito ratei di prestazione assistenziale spettanti al presunto dante causa CP_2
[...]
L'Istituto previdenziale sostiene che tanto si desume dall'accertamento avvenuto con sentenza della Corte dei Conti n. 11\2018, e che i fatti sono anche in corso di accertamento nel giudizio penale n. 1646/12 R.G.N.R. - n. 202/13 R.G.I.G.
Tanto è stato rappresentato dall' Pt_1 che in tale sede agisce con azione generale di cui all'art. 2033 c.c.
Ne deriva che non trovano applicazione per la fattispecie in esame l'art. 13 L.
n. 412/1991, né le altre discipline sull'indebito previdenziale e nemmeno i principi sul legittimo affidamento del percipiente, poiché nel caso di specie trattasi di indebito ordinario (in tal senso, si veda Cass. 19.09.2013, n. 21453, così massimata: "In tema di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'ente previdenziale, in caso di inesistenza del rapporto pensionistico trova applicazione la disciplina generale dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo;
resta esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 1. 88 del 1989. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, resta irrilevante la buona fede dell'accipiens"). Orbene, è pacifico che il solvens che agisce in giudizio per ripetere l'indebito ha l'onere di provare di aver pagato senza essere tenuto a farlo [cfr. Cass.
3468/1997: "In tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, una volta dimostrati dal "solvens", l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto, sorge il diritto del "solvens" ad ottenere la restituzione di quanto dovuto da colui al quale il pagamento è stato effettuato"; cfr. Cass. 1557/1998: "Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore
...”].
Pertanto, in tema di ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni.
Non è, infatti, applicabile alla fattispecie l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: "In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto..." (cfr. Sez. L. n. 198 del
5.1.2011)." La presente controversia sorge, difatti, per iniziativa dell'istituto previdenziale e non del percettore della somma ritenuta indebita, sicché l'onere della prova grava su chi ha, appunto, agito in giudizio.
Nella fattispecie, pur non essendo in discussione che l' Pt_1 abbia provato, mediante la quietanza in atti, di aver versato al resistente l'importo dei ratei della prestazione pensionistica liquidati in favore di Controparte_2 , parte ricorrente non ha dimostrato l'assunto secondo cui questo non avesse titolo per rivendicarli ovvero non ha provato anche la mancanza di una causa giustificativa dell'erogazione, vale a dire, nella fattispecie, l'assenza della qualità di erede in capo all'accipiens, prova che si sarebbe potuto agevolmente offrire attraverso documentazione da cui risultasse che non vi è rapporto di parentela tra l'accipens stesso e l'originario titolare della prestazione o da cui risultasse la mancanza di un testamento in favore del convenuto;
documentazione rinvenibile presso pubbliche amministrazioni (Anagrafe dei Comuni di residenza del defunto e del convenuto, uffici deputati alla ricezione delle dichiarazioni di successione eventualmente presentate da altri soggetti) né l'Istituto previdenziale ha esplicitato le ragioni per le quali lo stesso sia stato indotto all'erronea erogazione della prestazione in favore di soggetto non legittimato.
Già a monte, quindi, l' Pt_1 non ha dimostrato che il pagamento della somma fosse oggettivamente indebito. Sotto tale profilo l'istituto si è limitato ad affermare che la prestazione assistenziale a nome di tale Controparte_2
"non spettava in quanto, in seguito ad accertamenti effettuati, è emerso che la posizione pensionistica del de cuius era inesistente".
Inoltre, anche sotto il profilo delle allegazioni, non è dato comprendere per quale ragione la prestazione fosse "inesistente".
Difatti, dalla lettura della citata sentenza della Corte dei Conti che l'ente si è limitato a produrre senza prendere posizione, emerge che la vicenda è riferita ad un dipendente Pt_1 che si era reso responsabile di erogazioni di pensioni in favore di soggetti non titolari di alcuna prestazione a carico dell'ente previdenziale. Dalla sentenza, però, non emerge alcun riferimento alla prestazione di cui si discute nel presente giudizio, riferita a tale CP_2
[...] né l' CP_3 ha sostenuto alcunché al riguardo.
Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso perché infondato e non provato, con assorbimento di tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del principio di soccombenza.
PQM
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna
CAPUTO, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del procuratore di parte resistente, dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.018,90 oltre IVA e cpa.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( C.F. 1 ) piazza loreto Pt_1
COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
'con l'Avv. ANELO UGO;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 23.10.2019, la parte ricorrente ha lamentato l'indebita percezione, da parte del resistente, della somma di € 4.811,14 sulla prestazione INVCIV 0707459 intestata a CP_2
[...] , per il periodo che va dall'1.3.2002 all'1.6.2005, risultata indebita in ragione dell'inesistenza della posizione pensionistica del de cuius accertata con sentenza della Corte dei Conti n. 11/2018 ed essendo in corso giudizio penale n.
1646/12 RGNR 202/13 RGIG presso il Tribunale di Castrovillari;
ha inoltre rappresentato che il termine di prescrizione per la ripetizione delle somme richieste non risulta decorso in quanto validamente interrotto e ha, pertanto, adito l'intestato Tribunale per sentire condannare il resistente alla restituzione della somma, oltre interessi dalla data della percezione fino al soddisfo.
Parte resistente, ritualmente costituitasi, ha eccepito: la violazione dell'art. 415 c.p.c. per inattività della parte ricorrente la quale non avrebbe provveduto a notificare nei tempi il ricorso introduttivo del giudizio ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione;
la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c. 4 c.p.c., ossia per indeterminatezza dei fatti su cui si fonda la domanda;
l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetere la somma elargita;
l'irripetibilità della prestazione a norma dell'art. 52 L. n. 88/1989 poiché parte ricorrente avrebbe mancato di offrire la dimostrazione della partecipazione attiva del resistente nel pagamento indebito o la condotta fraudolenta che avrebbe realizzato il sig. CP_1 inducendo in errore l'ente al fine di trarne un vantaggio patrimoniale;
e, in ultimo, l'infondatezza della domanda poiché il giudizio penale n. 1646/12 R.G.N.R. n. 202/13 R.G.I.G. e la sentenza n. 11/2018 dalla Corte
dei Conti in cui sarebbe stato accertato l'avvenuto pagamento indebito, non sarebbero in alcun modo riferibili al ricorrente.
Istruita mediante acquisizione documentale, la causa viene decisa così come di seguito.
*** Il ricorso va rigettato nel merito, sulla base delle motivazioni che saranno illustrate, considerandosi superate le deduzioni ed eccezioni preliminari proposte dalle parti, in virtù del principio della ragione più liquida.
Al riguardo, si riporta Corte Appello Reggio Calabria sez. lav., 25.1.2021, n.
33 che, riprendendo un principio ormai consolidato, con un'efficace formulazione afferma: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.".
Orbene, nel caso di specie l' Pt_1 deduce che la parte resistente ha percepito ratei di prestazione assistenziale spettanti al presunto dante causa CP_2
[...]
L'Istituto previdenziale sostiene che tanto si desume dall'accertamento avvenuto con sentenza della Corte dei Conti n. 11\2018, e che i fatti sono anche in corso di accertamento nel giudizio penale n. 1646/12 R.G.N.R. - n. 202/13 R.G.I.G.
Tanto è stato rappresentato dall' Pt_1 che in tale sede agisce con azione generale di cui all'art. 2033 c.c.
Ne deriva che non trovano applicazione per la fattispecie in esame l'art. 13 L.
n. 412/1991, né le altre discipline sull'indebito previdenziale e nemmeno i principi sul legittimo affidamento del percipiente, poiché nel caso di specie trattasi di indebito ordinario (in tal senso, si veda Cass. 19.09.2013, n. 21453, così massimata: "In tema di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'ente previdenziale, in caso di inesistenza del rapporto pensionistico trova applicazione la disciplina generale dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo;
resta esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 1. 88 del 1989. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, resta irrilevante la buona fede dell'accipiens"). Orbene, è pacifico che il solvens che agisce in giudizio per ripetere l'indebito ha l'onere di provare di aver pagato senza essere tenuto a farlo [cfr. Cass.
3468/1997: "In tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, una volta dimostrati dal "solvens", l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto, sorge il diritto del "solvens" ad ottenere la restituzione di quanto dovuto da colui al quale il pagamento è stato effettuato"; cfr. Cass. 1557/1998: "Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore
...”].
Pertanto, in tema di ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni.
Non è, infatti, applicabile alla fattispecie l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: "In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto..." (cfr. Sez. L. n. 198 del
5.1.2011)." La presente controversia sorge, difatti, per iniziativa dell'istituto previdenziale e non del percettore della somma ritenuta indebita, sicché l'onere della prova grava su chi ha, appunto, agito in giudizio.
Nella fattispecie, pur non essendo in discussione che l' Pt_1 abbia provato, mediante la quietanza in atti, di aver versato al resistente l'importo dei ratei della prestazione pensionistica liquidati in favore di Controparte_2 , parte ricorrente non ha dimostrato l'assunto secondo cui questo non avesse titolo per rivendicarli ovvero non ha provato anche la mancanza di una causa giustificativa dell'erogazione, vale a dire, nella fattispecie, l'assenza della qualità di erede in capo all'accipiens, prova che si sarebbe potuto agevolmente offrire attraverso documentazione da cui risultasse che non vi è rapporto di parentela tra l'accipens stesso e l'originario titolare della prestazione o da cui risultasse la mancanza di un testamento in favore del convenuto;
documentazione rinvenibile presso pubbliche amministrazioni (Anagrafe dei Comuni di residenza del defunto e del convenuto, uffici deputati alla ricezione delle dichiarazioni di successione eventualmente presentate da altri soggetti) né l'Istituto previdenziale ha esplicitato le ragioni per le quali lo stesso sia stato indotto all'erronea erogazione della prestazione in favore di soggetto non legittimato.
Già a monte, quindi, l' Pt_1 non ha dimostrato che il pagamento della somma fosse oggettivamente indebito. Sotto tale profilo l'istituto si è limitato ad affermare che la prestazione assistenziale a nome di tale Controparte_2
"non spettava in quanto, in seguito ad accertamenti effettuati, è emerso che la posizione pensionistica del de cuius era inesistente".
Inoltre, anche sotto il profilo delle allegazioni, non è dato comprendere per quale ragione la prestazione fosse "inesistente".
Difatti, dalla lettura della citata sentenza della Corte dei Conti che l'ente si è limitato a produrre senza prendere posizione, emerge che la vicenda è riferita ad un dipendente Pt_1 che si era reso responsabile di erogazioni di pensioni in favore di soggetti non titolari di alcuna prestazione a carico dell'ente previdenziale. Dalla sentenza, però, non emerge alcun riferimento alla prestazione di cui si discute nel presente giudizio, riferita a tale CP_2
[...] né l' CP_3 ha sostenuto alcunché al riguardo.
Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso perché infondato e non provato, con assorbimento di tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del principio di soccombenza.
PQM
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna
CAPUTO, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del procuratore di parte resistente, dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.018,90 oltre IVA e cpa.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO