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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/11/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NA
Il 20.11.25, davanti alla CORTE D'APPELLO DI NA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
-dott. Vincenza Randazzo Presidente relatore
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
è chiamata la causa civile n.393/ 2025 R.G., vertente
TRA
, nata il [...] a [...], Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
ON OB appellante
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
ZA CA appellata
E' comparsa per l'appellata l'avv. Mariangela Gugliandolo in sostituzione dell'avv. ZA CA, che si riporta alle conclusioni già precisate, nelle quali insiste.
La Corte
Dopo essersi ritirata in camera di consiglio, da lettura della seguente
S E N T E N Z A
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.649/2025 del Tribunale di Messina, emessa nel procedimento
R.G. n. 1048/2020, in data 02.04.2025, con cui il primo giudice ha
1) rigettato le domande articolate da nei Parte_1 confronti di 2) rigettato la domanda di CP_1 cancellazione della trascrizione del testamento articolata da nei confronti di 3) CP_1 Parte_1 condannato alla rifusione delle spese del Parte_1 giudizio in favore della CP_1
Oggetto del procedimento è stata la domanda, formulata da nei confronti di finalizzata Parte_1 CP_1 ad ottenere la rivendicazione dell'immobile sito in Messina, via
Colapesce, n. 11, piano terra, identificato al Catasto dei fabbricati al foglio n. 217, particella n. 50, sub. 2 – di cui ha affermato essere proprietario in quanto erede testamentario dell'originaria proprietaria deceduta in data Persona_1
29.06.1992 – ed il risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo asseritamente perpetrata dalla predetta convenuta.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, ha, tra CP_1
l'altro, eccepito la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, in capo all'attore, in ragione del decorso del termine decennale previsto dall'art. 480 c.c.. e tale eccezione è stata accolta. Contro ica della come da documentazione versata la fascicolo di primo grado e qui nuovamente depositata.
2 Nel presente giudizio di appello il ha depositato atto di Pt_1 rinuncia all'appello ex art. 306 con accettazione della CP_1
Entrambe le parti hanno chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni la pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 306
c.p.c., con la compensazione delle spese.
La Corte, visto l'art. 306 c.p.c., ritenuta la regolarità di rinuncia ed accettazione, non può che dichiarare l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
30.4.2025 da averso la sentenza n. 649/2025 del Parte_1
Tribunale di Messina, nel giudizio tra e Parte_1 così provvede: CP_1
-dichiara l'estinzione del giudizio;
-dichiara interamente compensate le spese del grado.
Il Presidente estensore dott. Vincenza Randazzo
3
Il 20.11.25, davanti alla CORTE D'APPELLO DI NA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
-dott. Vincenza Randazzo Presidente relatore
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
è chiamata la causa civile n.393/ 2025 R.G., vertente
TRA
, nata il [...] a [...], Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
ON OB appellante
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
ZA CA appellata
E' comparsa per l'appellata l'avv. Mariangela Gugliandolo in sostituzione dell'avv. ZA CA, che si riporta alle conclusioni già precisate, nelle quali insiste.
La Corte
Dopo essersi ritirata in camera di consiglio, da lettura della seguente
S E N T E N Z A
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.649/2025 del Tribunale di Messina, emessa nel procedimento
R.G. n. 1048/2020, in data 02.04.2025, con cui il primo giudice ha
1) rigettato le domande articolate da nei Parte_1 confronti di 2) rigettato la domanda di CP_1 cancellazione della trascrizione del testamento articolata da nei confronti di 3) CP_1 Parte_1 condannato alla rifusione delle spese del Parte_1 giudizio in favore della CP_1
Oggetto del procedimento è stata la domanda, formulata da nei confronti di finalizzata Parte_1 CP_1 ad ottenere la rivendicazione dell'immobile sito in Messina, via
Colapesce, n. 11, piano terra, identificato al Catasto dei fabbricati al foglio n. 217, particella n. 50, sub. 2 – di cui ha affermato essere proprietario in quanto erede testamentario dell'originaria proprietaria deceduta in data Persona_1
29.06.1992 – ed il risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo asseritamente perpetrata dalla predetta convenuta.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, ha, tra CP_1
l'altro, eccepito la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, in capo all'attore, in ragione del decorso del termine decennale previsto dall'art. 480 c.c.. e tale eccezione è stata accolta. Contro ica della come da documentazione versata la fascicolo di primo grado e qui nuovamente depositata.
2 Nel presente giudizio di appello il ha depositato atto di Pt_1 rinuncia all'appello ex art. 306 con accettazione della CP_1
Entrambe le parti hanno chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni la pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 306
c.p.c., con la compensazione delle spese.
La Corte, visto l'art. 306 c.p.c., ritenuta la regolarità di rinuncia ed accettazione, non può che dichiarare l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
30.4.2025 da averso la sentenza n. 649/2025 del Parte_1
Tribunale di Messina, nel giudizio tra e Parte_1 così provvede: CP_1
-dichiara l'estinzione del giudizio;
-dichiara interamente compensate le spese del grado.
Il Presidente estensore dott. Vincenza Randazzo
3