CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25104 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ IU nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, AN IM, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni, pervenute in data 14 aprile 2023, del difensore di fiducia, Avv. EP FURNARI, per la ricorrente, il quale nel replicare alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, a scioglimento della riserva dell'udienza camerale svoltasi in data 29 novembre 2022 ex art.409 cod. proc. pen. a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione delle persone offese, ha richiesto al Pubblico ministero di formulare imputazione coatta nei confronti di AF IU in relazione al reato di cui all'art.610 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso AF IU con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 25104 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 19/04/2023 2.1. Con il primo motivo, articolato in plurime censure, la ricorrente ha dedotto violazione di legge in ragione dell'abnormità del provvedimento impugnato. 2.1.1. Preliminarmente la difesa ha ricostruito l'iter processuale che ha condotto alla impugnata ordinanza: a seguito della denuncia presentata dalle persone offese PE AL e FE RA, la ricorrente era iscritta nel registro degli indagati per il reato di cui all'art.610 cod. pen. (la indagata impediva attraverso l'infissione al suolo di paletti, l'ingresso ai denuncianti nel garage e l'uscita del veicolo dallo stesso). Il Pubblico ministero titolare delle indagini avanzava richiesta di archiviazione in data 13 giugno 2022, ravvisando l'assenza dell'elemento psicologico in capo all'indagata e la rilevanza civilistica della vicenda. A seguito di opposizione dei querelanti alla richiesta di archiviazione e celebrazione dell'udienza camerale, il Giudice per le indagini preliminari disponeva che il Pubblico ministero formulasse imputazione coatta. 2.1.2 Alla luce dei principi affermati da questa Corte, ritiene la ricorrente che il provvedimento impugnato possa essere qualificato quale abnorme avendo il giudice adottato la decisione sulla base di produzione documentale riguardante persone diverse dagli opponenti, emessa in una fase sommaria del giudizio civile, che non risultava allegata alla denuncia originariamente sporta, ma era depositata solo a seguito dell'atto di opposizione e che non poteva essere in possesso degli opponenti in quanto relativa ad un procedimento in cui gli stessi non erano parti. Si tratta di un'ordinanza civile del 22 giugno 2021 emessa in fase sommaria e non avente autorità di cosa giudicata seguita da una successiva pronunzia del settembre 2021 relativa alla reintegra del possesso da parte di un terzo soggetto (VI LA AT) nei confronti della ricorrente ed eseguita il giorno successivo alla commissione dei fatti in esame. Il secondo provvedimento del giudice civile (emesso non nel settembre 2021 come riportato nel provvedimento del Gip quanto piuttosto nell'ottobre 2022) è stato utilizzato nell'ordinanza impugnata per dimostrare la sussistenza dell'elemento psicologico a carico della ricorrente e l'intenzionalità della condotta impeditiva posta in essere nei confronti delle persone offese. La documentazione richiamata è stata depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari in data 23 novembre 2022 quale "nota di produzione documenti" in vista dell'udienza camerale successivamente celebratasi;
contrariamente a quanto previsto dall'art.127 cod. proc. pen. gli opponenti non hanno depositato delle memorie, quanto piuttosto un elenco di documenti senza alcuna motivazione che chiarisse le ragioni del deposito e all'udienza camerale la difesa di AF non ha potuto fare altro che evidenziarne la irrilevanza e inammissibilità. 2 L'ordinanza, per la singolarità del suo contenuto e della sua motivazione, si pone al di fuori del sistema organico dell'ordinamento e determina una paralisi del procedimento superabile unicamente con la sua rimozione. 2.1.3. La lesione del diritto di difesa opera non solo nella ipotesi in cui l'imputazione coatta riguardi persone diverse da quelle per le quali vi è stata iscrizione, ma anche qualora la stessa abbia ad oggetto fatti diversi da quelli interessati dalla richiesta di archiviazione e che, come nel caso di specie, non sono stati oggetto dell'interrogatorio svoltosi in fase di indagini preliminari ex art.350 cod. proc. pen. nei confronti di AF. Al riguardo la difesa evidenzia la diversità dei fatti oggetto dell'addebito nei confronti della ricorrente: il posizionamento di dodici paletti in ferro al centro del cortile e quattro paletti in ferro all'ingresso del garage per impedire l'accesso ai veicoli degli opponenti è la condotta descritta nella richiesta di archiviazione, laddove l'ordinanza impugnata, nel descrivere la condotta oggetto della futura imputazione, si riferisce alla collocazione di due file di mattoni cementati a ridosso dell'anta carrabile del cancello per impedirne l'apertura completa e il passaggio dei veicoli. L'ordinanza indica altresì che l'accesso ai luoghi era da considerarsi legittimo non solo per i due opponenti ma anche per altri due soggetti (VI e Russo), mai individuate nel procedimento come persone offese. 2.1.4. Inoltre, già alcuni anni prima i querelanti avevano denunciato di non potere più entrare nell'immobile attraverso il cancello automatico carrabile e siffatta denuncia era stata archiviata con provvedimento di un diverso giudice delle indagini preliminari. Pur essendo allegata alla produzione documentale dell'indagata, il giudice dell'ordinanza impugnata non ne ha tenuto conto. 2.2 Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge processuale avuto riguardo all'art.127 comma terzo cod. proc. pen. In data 24 novembre 2022, nei cinque giorni antecedenti la celebrazione dell'udienza, la difesa depositava una memoria con la quale chiedeva che l'indagata potesse essere ascoltata;
nel corso della udienza camerale svoltasi in presenza di AF, il giudice per le indagini preliminari non ha ascoltato l'indagata violando l'art.127 comma quinto cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della impugnata ordinanza, nonché con i principi fissati da questa Corte. Il motivo affronta il tema relativo agli esiti della udienza camerale svoltasi ex art. 409 cod. proc. pen. dinanzi al giudice per le indagini preliminari a seguito della richiesta di archiviazione del Pubblico ministero e alla individuazione dei poteri del 3 giudice allorquando disponga con ordinanza che il pubblico ministero formuli l'imputazione (art.409 comma quinto cod. proc. pen.). Sul punto questa Corte a Sezioni unite è più volte intervenuta per precisare e delimitare i poteri di controllo del giudice che disponga la formulazione della imputazione coatta nei confronti di un soggetto e per un reato, al fine di garantire la piena esplicazione del diritto di difesa dell'indagato rispetto ad una notizia di reato e la corretta applicazione dei principi in tema di esercizio dell'azione penale. 1.1.In una prima pronunzia le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che: "Non è abnorme e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis". (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Pm. In proc. Minervini, Rv. 231162). Hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte che la formulazione normativa dell'art. 409 cod. proc. pen., allorquando offre al Gip una sequenza alternativa di possibili conclusioni dell'esercizio del suo potere di controllo sull'autodeterminazione del Pm alla inazione, gli consente di "[..]coprire l'eventuale zona grigia lasciata dal P.M. scoperta dall'esercizio dell'azione penale[..]", indicandogli le attività da svolgere. La disposizione evidenzia altresì che "[Ala regola ordinaria per lo svolgimento delle indagini è la previa iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato ( art. 335 e art. 415, comma secondo cod. proc. pen.)[..]". Conseguentemente il potere di disporre la formulazione di imputazione, come previsto dall'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. presuppone che la persona nei confronti della quale deve essere elevato l'addebito sia stata previamente iscritta. Il sistema costituzionale (artt. 112 e 24, comma secondo Cost.), e processuale penale (artt. 335, 405, 409 cod. proc. pen.) consente al giudice che ritenga che il P.M. non abbia esercitato bene l'azione penale, non certo di esercitarla egli stesso (risolvendosi ciò in una palese violazione del dettato costituzionale dell'art. 112 Cost.), ma di invitarlo a compiere ulteriori indagini ed in tal caso, T.] ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal Pubblico Ministero e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 cod. proc. pen. [.•]•" 4 1.2. Il tema è stato nuovamente affrontato ed approfondito dalle Sezioni unite quasi dieci anni dopo stabilendo che: "In materia di archiviazione costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. (La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.) (S. U., n. 4319 del 28/11/2013, (2014), Pm in proc. L. Rv. 257786). Sulla scia dell'indirizzo interpretativo già espresso dalle Sezioni Unite "Minervini", la successiva pronunzia ha sottolineato che i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa. Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta costituisce "[..] un'indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate[..]". L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, essendo la persona rimasta estranea al contraddittorio dell'udienza camerale e alla conseguente conoscenza delle indagini preliminari svolte. Il percorso argomentativo seguito dalle Sezioni unite di questa Corte è nella medesima sentenza coerentemente esteso all'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi a carico della persona indagata fatti costituenti reato diversi da quelli per i quali è stata formulata la richiesta di archiviazione per le medesime ragioni. Nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi nei confronti della persona indagata ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovrà limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato gli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini. Rilevante è la riconducibilità del provvedimento in esame alla categoria degli atti abnormi: nel caso in esame, "[..]afferendo la anomalia del provvedimento alla delimitazione dei poteri del giudice per le indagini preliminari rispetto alla sfera di autonomia dell'organo inquirente, con il rilevato coinvolgimento di principi di ordine costituzionale, costituisce atto abnorme il provvedimento di detto giudice 5 che limiti i poteri di determinazione del pubblico ministero, imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito[..]." La pronunzia inoltre ha fornito le argomentazioni necessarie per affrontare il tema della legittimazione ad agire avverso un'ordinanza che in tema di archiviazione presenti i profili dell'abnormità, oggetto della specifica e successiva pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte e di cui in seguito. In particolare, ha chiaramente distinto due diversi piani che il tema coinvolge: -le ragioni dell'abnormità dell'atto che attiene al rapporto tra il pubblico ministero e il giudice;
-gli effetti pregiudizievoli dell'atto che involgono non solo il riparto di attribuzioni tra l'organo titolare in via esclusiva all'esercizio dell'azione penale e il giudice in funzione di controllo, ma anche il diritto di difesa della persona che per effetto del provvedimento diviene imputata senza che le siano state riconosciute le facoltà e i diritti di difesa nel corso delle indagini preliminari. 1.3. Attesa la necessità di tutelare il diritto di difesa in rapporto alla imputazione coatta, le Sezioni Unite hanno chiarito che "Costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta. (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581)." La pronunzia, con richiami alla giurisprudenza costituzionale, ha ulteriormente delineato e composto il delicato quadro normativo che investe la specifica questione. Il rapporto che sussiste tra diritto di difesa ed imputazione coatta è stato oggetto di numerose pronunzie della Corte costituzionale che, pur dichiarando sempre infondate le specifiche questioni sottoposte al suo esame, non ha tralasciato di evidenziare la necessaria ed indefettibile tutela del diritto di difesa dell'indagato nella fase camerale del procedimento di archiviazione. Solo in tal modo si può escludere che la mancata previsione normativa dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di imputazione coatta, non determini lesioni delle prerogative difensive assicurate dalla "piena ostensione della documentazione relativa alle indagini espletate (ai sensi dell'art. 408, comma primo, cod. proc. pen., il pubblico ministero deve infatti trasmettere il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari) e nel 6 diritto di intervento dell'imputato nell'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen.» (ordinanza Corte Cost. n. 348 del 2005)". Quando ricorre una ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'ordine di formulare l'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio che il giudice è tenuto a fissare ove la domanda di "inazione" del pubblico ministero non possa trovare accoglimento. La Consulta ha superato l'ulteriore criticità rappresentata dalla circostanza che nel rito camerale ex art. 409 cod. proc. pen. mancherebbe la "contestazione del fatto" assicurata dalla notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari. La mancanza di una contestazione del fatto di reato analoga a quella prevista dall'art. 415-bis cod. proc. pen. non può considerarsi lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio che risultano controbilanciati dall'accesso completo agli atti di indagine e dal diritto alla interlocuzione riconosciuto all'indagato dinanzi al giudice nella sede camerale (ord. Corte Cost. n. 460 del 2002). L'assenza di tali previsioni avrebbe esposto la norma a censure di illegittimità costituzionale anche con riferimento all'art. 6 della Convenzione EDU, quale norma interposta al fine di accertare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. L'unico potere di intervento modificativo dell'imputazione che la giurisprudenza sembra lasciare in capo al giudice è costituito dalla possibilità di riqualificazione del fatto, che del resto, costituendo corretta applicazione della legge e, pertanto, attuazione del principio di legalità, si deve estendere a tutte le fasi del processo. Ciò ha consentito alle Sez. Unite "Gianforte", di concludere nel senso che T.] l'imputazione coatta per fatti non contemplati dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione incide pesantemente sulla possibilità per l'indagato di interloquire sull'accusa e sulla sua legittimità e, in ultima analisi, sulla possibilità di difendersi per impedire di essere sottoposto a processo;
interesse questo per nulla soddisfatto dalle possibilità difensive offerte dall'ordinamento nel prosieguo procedimentale. In questa situazione, l'indagato è, dunque, pienamente legittimato ad impugnare il provvedimento a lui sfavorevole per ottenerne la rimozione[..]". 2. La articolata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte arricchita dal contributo di ben tre pronunzie delle Sezioni Unite e dalle significative indicazioni della giurisprudenza costituzionale, consente di escludere che nel caso di specie il provvedimento impugnato possa essere ricondotto alla categoria dell'abnormità. 2.1. La prima censura contenuta nel primo motivo della ricorrente quanto: 7 -alla acquisizione/utilizzabilità da parte del giudice per le indagini preliminari ai fini della decisione di una serie di provvedimenti del giudice civile depositati prima dell'udienza camerale e relativi a un procedimento intercorrente con diverse parti processuali aventi natura interinale e non definitiva;
risulta infondata e non consente di ritenere l'ordinanza che li ha utilizzati a fondamento della decisione quale provvedimento abnorme. 2.1.1. I rilievi difensivi della ricorrente, peraltro, sono incentrati sul merito della valutazione operata dal Giudice per le indagini preliminari e, in particolare, sulla valorizzazione di atti che, è il caso di evidenziare, erano noti all'indagata (parte del processo civile in cui gli stessi sono stati formati), erano stati acquisiti al fascicolo processuale nei termini di legge in quanto depositati nei cinque giorni antecedenti l'udienza e valutati conseguentemente ai fini dell'eventuale acquisizione nel contraddittorio camerale;
la loro utilizzabilità probatoria è legata ai parametri fissati dall'art. 238 cod. proc. pen. (Sez.2, n.49690 del 02/12/2022, Topputo, non mass.). Alcuna violazione del diritto di difesa o illegittimità nell'acquisizione si è dunque verificata. La udienza ex art.409 cod. proc. pen., disciplinata dall'espresso richiamo alle modalità di svolgimento dell'udienza camerale ex art.127 cod. proc. pen., non pone alcuna preclusione quanto al deposito e alla richiesta di acquisizione di documentazione atteso che l'instaurazione del contraddittorio consente alle parti di conoscere le produzioni depositate e di interloquire sulle stesse. 2.2. La seconda censura contenuta nel primo motivo della ricorrente della ricorrente quanto: - alla indicazione nel provvedimento impugnato rivolta al Pubblico ministero di formulare una imputazione per il reato di cui all'art.610 cod. pen., medesima norma incriminatrice per la quale vi era stata iscrizione, ma in relazione ad una condotta diversamente descritta rispetto al pubblico ministero nella richiesta di archiviazione risulta anche essa infondata dovendosi anche in tal caso escludersi l'abnormità del provvedimento impugnato. 2.2.1. Al riguardo è necessario, in primo luogo, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "Non è abnorme, né in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero. (Fattispecie relativa alla formulazione dell'ordine di imputazione coatta per il reato 8 di rissa nei confronti di soggetti indagati per il delitto di lesioni personali reciprocamente cagionate nel corso di una colluttazione). (Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, Pm c. Di Cillo, Rv. 281441). Il potere del giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica costituisce una prerogativa del giudice (non solo quello per le indagini preliminari) prevista in modo costante dall'ordinamento processuale in armonia con i principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale (art. 111, comma 2, Cost, art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, SI c. Italia), a condizione che non avvenga a sorpresa, e che l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione di interloquire sulla questione ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione. (ex multis Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817). 2.2.2. Nel caso in esame la ricorrente non lamenta la diversa qualificazione giuridica del fatto (l'imputazione coatta è relativa alla medesima fattispecie incriminatrice di cui all'art.610 cod. pen. per la quale vi è stata l'iscrizione nel registro degli indagati), ma una diversa descrizione del materiale accadimento dei fatti: la condotta descritta dal Gip a carico della ricorrente è quella di avere impedito l'ingresso al garage con quattro diverse modalità, mentre la condotta descritta dal Pubblico ministero nella richiesta di archiviazione è quella di avere impedito l'accesso al garage solo con due diverse modalità. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'ordinanza impugnata riporta il contenuto della denunzia delle persone offese FE e PE i quali avevano lamentato quattro modalità impeditive dell'accesso al garage: - l'apposizione dei paletti in metallo che impedivano il passaggio dall'ingresso carrabile al garage, - la collocazione di mattoni cementati in doppia fila a ridosso e nelle vicinanze dell'anta carrabile del cancello. - l'apposizione di quattro paletti in ferro all'ingresso del garage;
-la saldatura dell'anta carrabile del cancello al telaio con l'apposizione di lucchetti fissi. Appare evidente, dunque, che la condotta indicata ai fini della imputazione coatta è identica a quella oggetto di denunzia e per la quale vi è stata iscrizione. Alla luce di quanto premesso, l'ordinanza di imputazione coatta impugnata non s'appalesa connotata da abnormità. Invero, il fatto per il quale è stato ordinato l'esercizio dell'azione penale altro non è che quello originariamente ipotizzato ed iscritto a carico del ricorrente, non dispiegando - sul nucleo ontologico dell'imputazione provvisoria - rilievo alcuno la 9 indicazione nella richiesta di archiviazione di solo due delle modalità con cui è stato impedito alle parti offese di accedere al garage (doppia infissione di paletti). Né l'indicazione di ulteriori persone offese appare ex se sostanziare "un fatto diverso", difettando di autonomia strutturale rispetto al fatto per il quale vi è stata iscrizione. 2.2.3 Per un più completo approfondimento della questione sollevata con il motivo di ricorso va anche evidenziato che questa Sezione ha già avuto modo di ribadire (Sez. 5, n. 37563 del 28/10/2020, Fiordalisi, Rv. 280451; Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, PMT C/ Barletta, Rv. 277345) come gli artt. 335 cod. proc. pen. e 109 disp. att. cod. proc. pen. affidino, in esclusiva, siffatte prerogative al pubblico ministero che, in quanto titolare del "monopolio della domanda penale" (artt. 50 cod. proc. pen. e 112 Cost.), non può che avere dominio esclusivo sull'adempimento che dell'esercizio dell'azione penale rappresenta la fase embrionale, riscontrando l'esistenza dei presupposti normativi che impongono l'iscrizione e il suo aggiornamento (Sez. un., n.40538 del 24 settembre 2009, Lattanzi, Rv. 244378; Sez. un., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248). Solo in presenza di un autonomo fatto, suscettibile di qualificazione criminale, il Pubblico ministero deve procedere a nuova iscrizione e, correlativamente, il Giudice per le indagini preliminari, investito di richiesta di archiviazione per altro reato, può ordinarne l'adempimento; e che, ancora, all'aggiornamento dell'iscrizione si procede solo nei casi di diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto o di rilievo di una circostanza aggravante. Entro le delineate coordinate si inscrive, peraltro, la disciplina delle contestazioni suppletive dibattimentali prevista nel capo IV del titolo II del libro VII del codice di rito (artt. 516-518), diversificando gli adempimenti - ed i diritti e gli obblighi delle parti - a seconda del rilievo di un fatto nuovo, diverso o altrimenti circostanziato o connesso, che involge l'esercizio dell'azione penale o solo la sua diversa caratterizzazione. La indicazione conclusiva può ravvisarsi nelle argomentazioni della Consulta (Corte cost., sentenza n.263 del 23 maggio 1991): al giudice per le indagini preliminari è demandato solo l'atto d'impulso, che non fuoriesce dalla funzione di controllo, mentre il concreto promovimento dell'azione, che si esplica nella formulazione dell'imputazione (art. 405), resta di competenza del pubblico ministero. Non vi è, perciò, commistione tra le due funzioni, di iniziativa e di controllo, dato che l'essenza di quest'ultima non sta nell'individuazione dell'imputazione, bensì nell'accertamento della necessità di procedere. Di conseguenza, non vi è instaurazione di un rapporto gerarchico, che presuppone l'identità della funzione esercitata dai due organi, laddove nella specie si tratta di funzioni diverse. 2.3. La terza censura contenuta nel primo motivo di ricorso: 10 - quanto alla già intervenuta archiviazione di una denunzia relativa ai medesimi fatti alcuni anni prima;
è del tutto generica limitandosi a richiamare l'intervenuto provvedimento di archiviazione per fatti accaduti alcuni anni prima. La lettura dell'ordinanza di archiviazione allegata permette di comprendere che oggetto di archiviazione è stata una condotta oggetto di diversa e precedente denunzia i cui fatti sono temporalmente diversi da quelli oggetto della ordinanza impugnata (modifica del codice di accesso del telecomando ad opera della ricorrente per impedire l'apertura automatica del cancello di ingresso a terzi posta in essere nel maggio 2019). 3. Manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso non ravvisandosi la nullità dedotta. Dalla lettura del verbale di udienza esaminato dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) e allegato al ricorso non risulta che nel corso della udienza vi sia stata una specifica richiesta da parte della difesa della ricorrente di procedere all'ascolto di quest'ultima e il rigetto di siffatta richiesta. La semplice presenza della indagata all'udienza non comporta un suo doveroso ascolto. Né la presentazione di una richiesta scritta in tal senso prima della celebrazione dell'udienza può considerarsi determinante, atteso che se è vero che l'indagato può rendere in qualsiasi momento dichiarazioni spontanee, tuttavia, esiste un diritto al silenzio il cui esercizio rientra nelle prerogative dello stesso. A ciò si aggiunga che dal verbale non risulta alcuna eccezione circa il mancato ascolto di AF. La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che:" Nell'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen., la partecipazione dei difensori e degli altri destinatari degli avvisi è soltanto facoltativa. Ne consegue che, per integrare l'ipotesi di nullità di cui all'art. 127 comma terzo cod. proc. pen., è necessario che la parte, comparsa all'udienza camerale, chieda di essere ascoltata e che la detta audizione sia stata negata dal giudice" (Sez. 6, n. 29864 del 14/01/2004, Rv. 229444). L'omissione di tale adempimento produce una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto, prima della conclusione dell'udienza camerale. La giurisprudenza di questa Corte con orientamento costante ha chiarito che: "Nell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda e l'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto degli artt. 127, commi terzo e quinto e 409, comma secondo, cod. proc. pen. - 11 una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto. (Sez. 6, n. 16169 del 02/04/2014, Rv. 259343). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il consi.alLere es nsore PreJe te
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, AN IM, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni, pervenute in data 14 aprile 2023, del difensore di fiducia, Avv. EP FURNARI, per la ricorrente, il quale nel replicare alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, a scioglimento della riserva dell'udienza camerale svoltasi in data 29 novembre 2022 ex art.409 cod. proc. pen. a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione delle persone offese, ha richiesto al Pubblico ministero di formulare imputazione coatta nei confronti di AF IU in relazione al reato di cui all'art.610 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso AF IU con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 25104 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 19/04/2023 2.1. Con il primo motivo, articolato in plurime censure, la ricorrente ha dedotto violazione di legge in ragione dell'abnormità del provvedimento impugnato. 2.1.1. Preliminarmente la difesa ha ricostruito l'iter processuale che ha condotto alla impugnata ordinanza: a seguito della denuncia presentata dalle persone offese PE AL e FE RA, la ricorrente era iscritta nel registro degli indagati per il reato di cui all'art.610 cod. pen. (la indagata impediva attraverso l'infissione al suolo di paletti, l'ingresso ai denuncianti nel garage e l'uscita del veicolo dallo stesso). Il Pubblico ministero titolare delle indagini avanzava richiesta di archiviazione in data 13 giugno 2022, ravvisando l'assenza dell'elemento psicologico in capo all'indagata e la rilevanza civilistica della vicenda. A seguito di opposizione dei querelanti alla richiesta di archiviazione e celebrazione dell'udienza camerale, il Giudice per le indagini preliminari disponeva che il Pubblico ministero formulasse imputazione coatta. 2.1.2 Alla luce dei principi affermati da questa Corte, ritiene la ricorrente che il provvedimento impugnato possa essere qualificato quale abnorme avendo il giudice adottato la decisione sulla base di produzione documentale riguardante persone diverse dagli opponenti, emessa in una fase sommaria del giudizio civile, che non risultava allegata alla denuncia originariamente sporta, ma era depositata solo a seguito dell'atto di opposizione e che non poteva essere in possesso degli opponenti in quanto relativa ad un procedimento in cui gli stessi non erano parti. Si tratta di un'ordinanza civile del 22 giugno 2021 emessa in fase sommaria e non avente autorità di cosa giudicata seguita da una successiva pronunzia del settembre 2021 relativa alla reintegra del possesso da parte di un terzo soggetto (VI LA AT) nei confronti della ricorrente ed eseguita il giorno successivo alla commissione dei fatti in esame. Il secondo provvedimento del giudice civile (emesso non nel settembre 2021 come riportato nel provvedimento del Gip quanto piuttosto nell'ottobre 2022) è stato utilizzato nell'ordinanza impugnata per dimostrare la sussistenza dell'elemento psicologico a carico della ricorrente e l'intenzionalità della condotta impeditiva posta in essere nei confronti delle persone offese. La documentazione richiamata è stata depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari in data 23 novembre 2022 quale "nota di produzione documenti" in vista dell'udienza camerale successivamente celebratasi;
contrariamente a quanto previsto dall'art.127 cod. proc. pen. gli opponenti non hanno depositato delle memorie, quanto piuttosto un elenco di documenti senza alcuna motivazione che chiarisse le ragioni del deposito e all'udienza camerale la difesa di AF non ha potuto fare altro che evidenziarne la irrilevanza e inammissibilità. 2 L'ordinanza, per la singolarità del suo contenuto e della sua motivazione, si pone al di fuori del sistema organico dell'ordinamento e determina una paralisi del procedimento superabile unicamente con la sua rimozione. 2.1.3. La lesione del diritto di difesa opera non solo nella ipotesi in cui l'imputazione coatta riguardi persone diverse da quelle per le quali vi è stata iscrizione, ma anche qualora la stessa abbia ad oggetto fatti diversi da quelli interessati dalla richiesta di archiviazione e che, come nel caso di specie, non sono stati oggetto dell'interrogatorio svoltosi in fase di indagini preliminari ex art.350 cod. proc. pen. nei confronti di AF. Al riguardo la difesa evidenzia la diversità dei fatti oggetto dell'addebito nei confronti della ricorrente: il posizionamento di dodici paletti in ferro al centro del cortile e quattro paletti in ferro all'ingresso del garage per impedire l'accesso ai veicoli degli opponenti è la condotta descritta nella richiesta di archiviazione, laddove l'ordinanza impugnata, nel descrivere la condotta oggetto della futura imputazione, si riferisce alla collocazione di due file di mattoni cementati a ridosso dell'anta carrabile del cancello per impedirne l'apertura completa e il passaggio dei veicoli. L'ordinanza indica altresì che l'accesso ai luoghi era da considerarsi legittimo non solo per i due opponenti ma anche per altri due soggetti (VI e Russo), mai individuate nel procedimento come persone offese. 2.1.4. Inoltre, già alcuni anni prima i querelanti avevano denunciato di non potere più entrare nell'immobile attraverso il cancello automatico carrabile e siffatta denuncia era stata archiviata con provvedimento di un diverso giudice delle indagini preliminari. Pur essendo allegata alla produzione documentale dell'indagata, il giudice dell'ordinanza impugnata non ne ha tenuto conto. 2.2 Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge processuale avuto riguardo all'art.127 comma terzo cod. proc. pen. In data 24 novembre 2022, nei cinque giorni antecedenti la celebrazione dell'udienza, la difesa depositava una memoria con la quale chiedeva che l'indagata potesse essere ascoltata;
nel corso della udienza camerale svoltasi in presenza di AF, il giudice per le indagini preliminari non ha ascoltato l'indagata violando l'art.127 comma quinto cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della impugnata ordinanza, nonché con i principi fissati da questa Corte. Il motivo affronta il tema relativo agli esiti della udienza camerale svoltasi ex art. 409 cod. proc. pen. dinanzi al giudice per le indagini preliminari a seguito della richiesta di archiviazione del Pubblico ministero e alla individuazione dei poteri del 3 giudice allorquando disponga con ordinanza che il pubblico ministero formuli l'imputazione (art.409 comma quinto cod. proc. pen.). Sul punto questa Corte a Sezioni unite è più volte intervenuta per precisare e delimitare i poteri di controllo del giudice che disponga la formulazione della imputazione coatta nei confronti di un soggetto e per un reato, al fine di garantire la piena esplicazione del diritto di difesa dell'indagato rispetto ad una notizia di reato e la corretta applicazione dei principi in tema di esercizio dell'azione penale. 1.1.In una prima pronunzia le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che: "Non è abnorme e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis". (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Pm. In proc. Minervini, Rv. 231162). Hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte che la formulazione normativa dell'art. 409 cod. proc. pen., allorquando offre al Gip una sequenza alternativa di possibili conclusioni dell'esercizio del suo potere di controllo sull'autodeterminazione del Pm alla inazione, gli consente di "[..]coprire l'eventuale zona grigia lasciata dal P.M. scoperta dall'esercizio dell'azione penale[..]", indicandogli le attività da svolgere. La disposizione evidenzia altresì che "[Ala regola ordinaria per lo svolgimento delle indagini è la previa iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato ( art. 335 e art. 415, comma secondo cod. proc. pen.)[..]". Conseguentemente il potere di disporre la formulazione di imputazione, come previsto dall'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. presuppone che la persona nei confronti della quale deve essere elevato l'addebito sia stata previamente iscritta. Il sistema costituzionale (artt. 112 e 24, comma secondo Cost.), e processuale penale (artt. 335, 405, 409 cod. proc. pen.) consente al giudice che ritenga che il P.M. non abbia esercitato bene l'azione penale, non certo di esercitarla egli stesso (risolvendosi ciò in una palese violazione del dettato costituzionale dell'art. 112 Cost.), ma di invitarlo a compiere ulteriori indagini ed in tal caso, T.] ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal Pubblico Ministero e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 cod. proc. pen. [.•]•" 4 1.2. Il tema è stato nuovamente affrontato ed approfondito dalle Sezioni unite quasi dieci anni dopo stabilendo che: "In materia di archiviazione costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. (La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.) (S. U., n. 4319 del 28/11/2013, (2014), Pm in proc. L. Rv. 257786). Sulla scia dell'indirizzo interpretativo già espresso dalle Sezioni Unite "Minervini", la successiva pronunzia ha sottolineato che i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa. Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta costituisce "[..] un'indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate[..]". L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, essendo la persona rimasta estranea al contraddittorio dell'udienza camerale e alla conseguente conoscenza delle indagini preliminari svolte. Il percorso argomentativo seguito dalle Sezioni unite di questa Corte è nella medesima sentenza coerentemente esteso all'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi a carico della persona indagata fatti costituenti reato diversi da quelli per i quali è stata formulata la richiesta di archiviazione per le medesime ragioni. Nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi nei confronti della persona indagata ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovrà limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato gli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini. Rilevante è la riconducibilità del provvedimento in esame alla categoria degli atti abnormi: nel caso in esame, "[..]afferendo la anomalia del provvedimento alla delimitazione dei poteri del giudice per le indagini preliminari rispetto alla sfera di autonomia dell'organo inquirente, con il rilevato coinvolgimento di principi di ordine costituzionale, costituisce atto abnorme il provvedimento di detto giudice 5 che limiti i poteri di determinazione del pubblico ministero, imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito[..]." La pronunzia inoltre ha fornito le argomentazioni necessarie per affrontare il tema della legittimazione ad agire avverso un'ordinanza che in tema di archiviazione presenti i profili dell'abnormità, oggetto della specifica e successiva pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte e di cui in seguito. In particolare, ha chiaramente distinto due diversi piani che il tema coinvolge: -le ragioni dell'abnormità dell'atto che attiene al rapporto tra il pubblico ministero e il giudice;
-gli effetti pregiudizievoli dell'atto che involgono non solo il riparto di attribuzioni tra l'organo titolare in via esclusiva all'esercizio dell'azione penale e il giudice in funzione di controllo, ma anche il diritto di difesa della persona che per effetto del provvedimento diviene imputata senza che le siano state riconosciute le facoltà e i diritti di difesa nel corso delle indagini preliminari. 1.3. Attesa la necessità di tutelare il diritto di difesa in rapporto alla imputazione coatta, le Sezioni Unite hanno chiarito che "Costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta. (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581)." La pronunzia, con richiami alla giurisprudenza costituzionale, ha ulteriormente delineato e composto il delicato quadro normativo che investe la specifica questione. Il rapporto che sussiste tra diritto di difesa ed imputazione coatta è stato oggetto di numerose pronunzie della Corte costituzionale che, pur dichiarando sempre infondate le specifiche questioni sottoposte al suo esame, non ha tralasciato di evidenziare la necessaria ed indefettibile tutela del diritto di difesa dell'indagato nella fase camerale del procedimento di archiviazione. Solo in tal modo si può escludere che la mancata previsione normativa dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di imputazione coatta, non determini lesioni delle prerogative difensive assicurate dalla "piena ostensione della documentazione relativa alle indagini espletate (ai sensi dell'art. 408, comma primo, cod. proc. pen., il pubblico ministero deve infatti trasmettere il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari) e nel 6 diritto di intervento dell'imputato nell'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen.» (ordinanza Corte Cost. n. 348 del 2005)". Quando ricorre una ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'ordine di formulare l'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio che il giudice è tenuto a fissare ove la domanda di "inazione" del pubblico ministero non possa trovare accoglimento. La Consulta ha superato l'ulteriore criticità rappresentata dalla circostanza che nel rito camerale ex art. 409 cod. proc. pen. mancherebbe la "contestazione del fatto" assicurata dalla notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari. La mancanza di una contestazione del fatto di reato analoga a quella prevista dall'art. 415-bis cod. proc. pen. non può considerarsi lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio che risultano controbilanciati dall'accesso completo agli atti di indagine e dal diritto alla interlocuzione riconosciuto all'indagato dinanzi al giudice nella sede camerale (ord. Corte Cost. n. 460 del 2002). L'assenza di tali previsioni avrebbe esposto la norma a censure di illegittimità costituzionale anche con riferimento all'art. 6 della Convenzione EDU, quale norma interposta al fine di accertare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. L'unico potere di intervento modificativo dell'imputazione che la giurisprudenza sembra lasciare in capo al giudice è costituito dalla possibilità di riqualificazione del fatto, che del resto, costituendo corretta applicazione della legge e, pertanto, attuazione del principio di legalità, si deve estendere a tutte le fasi del processo. Ciò ha consentito alle Sez. Unite "Gianforte", di concludere nel senso che T.] l'imputazione coatta per fatti non contemplati dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione incide pesantemente sulla possibilità per l'indagato di interloquire sull'accusa e sulla sua legittimità e, in ultima analisi, sulla possibilità di difendersi per impedire di essere sottoposto a processo;
interesse questo per nulla soddisfatto dalle possibilità difensive offerte dall'ordinamento nel prosieguo procedimentale. In questa situazione, l'indagato è, dunque, pienamente legittimato ad impugnare il provvedimento a lui sfavorevole per ottenerne la rimozione[..]". 2. La articolata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte arricchita dal contributo di ben tre pronunzie delle Sezioni Unite e dalle significative indicazioni della giurisprudenza costituzionale, consente di escludere che nel caso di specie il provvedimento impugnato possa essere ricondotto alla categoria dell'abnormità. 2.1. La prima censura contenuta nel primo motivo della ricorrente quanto: 7 -alla acquisizione/utilizzabilità da parte del giudice per le indagini preliminari ai fini della decisione di una serie di provvedimenti del giudice civile depositati prima dell'udienza camerale e relativi a un procedimento intercorrente con diverse parti processuali aventi natura interinale e non definitiva;
risulta infondata e non consente di ritenere l'ordinanza che li ha utilizzati a fondamento della decisione quale provvedimento abnorme. 2.1.1. I rilievi difensivi della ricorrente, peraltro, sono incentrati sul merito della valutazione operata dal Giudice per le indagini preliminari e, in particolare, sulla valorizzazione di atti che, è il caso di evidenziare, erano noti all'indagata (parte del processo civile in cui gli stessi sono stati formati), erano stati acquisiti al fascicolo processuale nei termini di legge in quanto depositati nei cinque giorni antecedenti l'udienza e valutati conseguentemente ai fini dell'eventuale acquisizione nel contraddittorio camerale;
la loro utilizzabilità probatoria è legata ai parametri fissati dall'art. 238 cod. proc. pen. (Sez.2, n.49690 del 02/12/2022, Topputo, non mass.). Alcuna violazione del diritto di difesa o illegittimità nell'acquisizione si è dunque verificata. La udienza ex art.409 cod. proc. pen., disciplinata dall'espresso richiamo alle modalità di svolgimento dell'udienza camerale ex art.127 cod. proc. pen., non pone alcuna preclusione quanto al deposito e alla richiesta di acquisizione di documentazione atteso che l'instaurazione del contraddittorio consente alle parti di conoscere le produzioni depositate e di interloquire sulle stesse. 2.2. La seconda censura contenuta nel primo motivo della ricorrente della ricorrente quanto: - alla indicazione nel provvedimento impugnato rivolta al Pubblico ministero di formulare una imputazione per il reato di cui all'art.610 cod. pen., medesima norma incriminatrice per la quale vi era stata iscrizione, ma in relazione ad una condotta diversamente descritta rispetto al pubblico ministero nella richiesta di archiviazione risulta anche essa infondata dovendosi anche in tal caso escludersi l'abnormità del provvedimento impugnato. 2.2.1. Al riguardo è necessario, in primo luogo, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "Non è abnorme, né in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero. (Fattispecie relativa alla formulazione dell'ordine di imputazione coatta per il reato 8 di rissa nei confronti di soggetti indagati per il delitto di lesioni personali reciprocamente cagionate nel corso di una colluttazione). (Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, Pm c. Di Cillo, Rv. 281441). Il potere del giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica costituisce una prerogativa del giudice (non solo quello per le indagini preliminari) prevista in modo costante dall'ordinamento processuale in armonia con i principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale (art. 111, comma 2, Cost, art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, SI c. Italia), a condizione che non avvenga a sorpresa, e che l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione di interloquire sulla questione ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione. (ex multis Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817). 2.2.2. Nel caso in esame la ricorrente non lamenta la diversa qualificazione giuridica del fatto (l'imputazione coatta è relativa alla medesima fattispecie incriminatrice di cui all'art.610 cod. pen. per la quale vi è stata l'iscrizione nel registro degli indagati), ma una diversa descrizione del materiale accadimento dei fatti: la condotta descritta dal Gip a carico della ricorrente è quella di avere impedito l'ingresso al garage con quattro diverse modalità, mentre la condotta descritta dal Pubblico ministero nella richiesta di archiviazione è quella di avere impedito l'accesso al garage solo con due diverse modalità. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'ordinanza impugnata riporta il contenuto della denunzia delle persone offese FE e PE i quali avevano lamentato quattro modalità impeditive dell'accesso al garage: - l'apposizione dei paletti in metallo che impedivano il passaggio dall'ingresso carrabile al garage, - la collocazione di mattoni cementati in doppia fila a ridosso e nelle vicinanze dell'anta carrabile del cancello. - l'apposizione di quattro paletti in ferro all'ingresso del garage;
-la saldatura dell'anta carrabile del cancello al telaio con l'apposizione di lucchetti fissi. Appare evidente, dunque, che la condotta indicata ai fini della imputazione coatta è identica a quella oggetto di denunzia e per la quale vi è stata iscrizione. Alla luce di quanto premesso, l'ordinanza di imputazione coatta impugnata non s'appalesa connotata da abnormità. Invero, il fatto per il quale è stato ordinato l'esercizio dell'azione penale altro non è che quello originariamente ipotizzato ed iscritto a carico del ricorrente, non dispiegando - sul nucleo ontologico dell'imputazione provvisoria - rilievo alcuno la 9 indicazione nella richiesta di archiviazione di solo due delle modalità con cui è stato impedito alle parti offese di accedere al garage (doppia infissione di paletti). Né l'indicazione di ulteriori persone offese appare ex se sostanziare "un fatto diverso", difettando di autonomia strutturale rispetto al fatto per il quale vi è stata iscrizione. 2.2.3 Per un più completo approfondimento della questione sollevata con il motivo di ricorso va anche evidenziato che questa Sezione ha già avuto modo di ribadire (Sez. 5, n. 37563 del 28/10/2020, Fiordalisi, Rv. 280451; Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, PMT C/ Barletta, Rv. 277345) come gli artt. 335 cod. proc. pen. e 109 disp. att. cod. proc. pen. affidino, in esclusiva, siffatte prerogative al pubblico ministero che, in quanto titolare del "monopolio della domanda penale" (artt. 50 cod. proc. pen. e 112 Cost.), non può che avere dominio esclusivo sull'adempimento che dell'esercizio dell'azione penale rappresenta la fase embrionale, riscontrando l'esistenza dei presupposti normativi che impongono l'iscrizione e il suo aggiornamento (Sez. un., n.40538 del 24 settembre 2009, Lattanzi, Rv. 244378; Sez. un., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248). Solo in presenza di un autonomo fatto, suscettibile di qualificazione criminale, il Pubblico ministero deve procedere a nuova iscrizione e, correlativamente, il Giudice per le indagini preliminari, investito di richiesta di archiviazione per altro reato, può ordinarne l'adempimento; e che, ancora, all'aggiornamento dell'iscrizione si procede solo nei casi di diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto o di rilievo di una circostanza aggravante. Entro le delineate coordinate si inscrive, peraltro, la disciplina delle contestazioni suppletive dibattimentali prevista nel capo IV del titolo II del libro VII del codice di rito (artt. 516-518), diversificando gli adempimenti - ed i diritti e gli obblighi delle parti - a seconda del rilievo di un fatto nuovo, diverso o altrimenti circostanziato o connesso, che involge l'esercizio dell'azione penale o solo la sua diversa caratterizzazione. La indicazione conclusiva può ravvisarsi nelle argomentazioni della Consulta (Corte cost., sentenza n.263 del 23 maggio 1991): al giudice per le indagini preliminari è demandato solo l'atto d'impulso, che non fuoriesce dalla funzione di controllo, mentre il concreto promovimento dell'azione, che si esplica nella formulazione dell'imputazione (art. 405), resta di competenza del pubblico ministero. Non vi è, perciò, commistione tra le due funzioni, di iniziativa e di controllo, dato che l'essenza di quest'ultima non sta nell'individuazione dell'imputazione, bensì nell'accertamento della necessità di procedere. Di conseguenza, non vi è instaurazione di un rapporto gerarchico, che presuppone l'identità della funzione esercitata dai due organi, laddove nella specie si tratta di funzioni diverse. 2.3. La terza censura contenuta nel primo motivo di ricorso: 10 - quanto alla già intervenuta archiviazione di una denunzia relativa ai medesimi fatti alcuni anni prima;
è del tutto generica limitandosi a richiamare l'intervenuto provvedimento di archiviazione per fatti accaduti alcuni anni prima. La lettura dell'ordinanza di archiviazione allegata permette di comprendere che oggetto di archiviazione è stata una condotta oggetto di diversa e precedente denunzia i cui fatti sono temporalmente diversi da quelli oggetto della ordinanza impugnata (modifica del codice di accesso del telecomando ad opera della ricorrente per impedire l'apertura automatica del cancello di ingresso a terzi posta in essere nel maggio 2019). 3. Manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso non ravvisandosi la nullità dedotta. Dalla lettura del verbale di udienza esaminato dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) e allegato al ricorso non risulta che nel corso della udienza vi sia stata una specifica richiesta da parte della difesa della ricorrente di procedere all'ascolto di quest'ultima e il rigetto di siffatta richiesta. La semplice presenza della indagata all'udienza non comporta un suo doveroso ascolto. Né la presentazione di una richiesta scritta in tal senso prima della celebrazione dell'udienza può considerarsi determinante, atteso che se è vero che l'indagato può rendere in qualsiasi momento dichiarazioni spontanee, tuttavia, esiste un diritto al silenzio il cui esercizio rientra nelle prerogative dello stesso. A ciò si aggiunga che dal verbale non risulta alcuna eccezione circa il mancato ascolto di AF. La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che:" Nell'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen., la partecipazione dei difensori e degli altri destinatari degli avvisi è soltanto facoltativa. Ne consegue che, per integrare l'ipotesi di nullità di cui all'art. 127 comma terzo cod. proc. pen., è necessario che la parte, comparsa all'udienza camerale, chieda di essere ascoltata e che la detta audizione sia stata negata dal giudice" (Sez. 6, n. 29864 del 14/01/2004, Rv. 229444). L'omissione di tale adempimento produce una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto, prima della conclusione dell'udienza camerale. La giurisprudenza di questa Corte con orientamento costante ha chiarito che: "Nell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda e l'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto degli artt. 127, commi terzo e quinto e 409, comma secondo, cod. proc. pen. - 11 una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto. (Sez. 6, n. 16169 del 02/04/2014, Rv. 259343). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il consi.alLere es nsore PreJe te