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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12159 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, TT.SA Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 32391 del Ruolo Generale degli Affari NTenziosi dell'anno 2024, discuSA e decisa all'udienza del giorno 26.11.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 42, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Nicola Domenico Petracca che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, NTroparte_1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Rosario Salonia e Stefano Taddei elettivamente domiciliata presso e nello studio di questi in Roma, Largo Leopoldo Fregoli n. 8, giusta delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.9.2024 , premettendo di essere una giornalista Parte_1 professionista e di lavorare alle dipendenze della dal gennaio 1992 esponeva che: CP_1
- dalla data di assunzione aveva lavorato nella Redazione Esteri del TG3, dapprima quale inviata (viaggiando in paesi quali Jugoslavia, Israele, Gaza e Cisgiordania, , Per_1 Per_
, ) e poi dal maggio 1999 quale Capo Servizio;
Per_2 Per_4
- nell'agosto del 2002 era stata nominata Vice Capo Redattore;
- con lettera del 6.7.10 aveva ottenuto il riconoscimento del trattamento economico e normativo di Capo Redattore;
- la propria carriera aveva subito un immotivato freno a seguito della nomina a TO del TG3 di avvenuta nell'agosto 2016; Parte_2
1 - nel 2017 si era candidata all'incarico di Capo Redattore della Redazione Esteri del TG3, ma le era stato preferito avente mi redazionale ed esperienza;
Persona_5
- nel febbraio 2022, rimosso l' , la Direttrice aveva avviato un nuovo job Per_5 Parte_3 posting per la posizione di attore all'esi aveva conferito l'incarico a
, mai occupatasi di Esteri, bocciando la sua candidatura e disattendendo ancora Parte_4 una volta le proprie legittime aspettative;
- avendo rappresentato alla Direttrice la difficoltà di lavorare in una Redazione in cui si sentiva sfiduciata, quest'ultima le aveva garantito che avrebbe proposto la sua nomina a Capo Redattore, nomina che sarebbe avvenuta non prima di settembre 2022, chiedendole nel frattempo di assumere un atteggiamento collaborativo;
- con spirito di servizio aveva accettato di collaborare, ma nelle more si era insediata la nuova Capo Redattrice Paone, che l'aveva costantemente ignorata in redazione, riducendo al minimo i contatti e le mansioni a lei assegnate;
- dall'aprile del 2022 non aveva più firmato il foglio degli orari settimanali dei colleghi come avvenuto in precedenza;
- dall'aprile – maggio 2022 (a tutt'oggi) non era stata più coinvolta nella progettazione e nell'organizzazione delle trasferte e nemmeno meSA al corrente, con semplici comunicazioni, delle decisioni prese sul tema;
- i rapporti con la si erano rivelati fin da subito difficili tanto da essere spesso mediati Pt_4 da ià inviato agli Esteri e poi nominato Vice Capo Redattore), come Persona_6 accaduto il 14 maggio 2022 in occasione della convocazione della ricorrente ad una riunione;
- a maggio 2022, era stata costretta a rivolgersi alla Direttrice perché non le pervenivano Pt_3 le comunicazioni sulle sostituzioni estive e temporanee sedi estere, aspirando a NTr partecipare al job posting per coprire la sede i Pechino;
- il 27 maggio 2022 aveva proposto una distribuzione dei riposi più equa e razionale, anche in relazione al fatto che aveva richiesto di usufruire di un giorno di riposo/ferie per il 31 maggio successivo, coincidente con il compleanno del figlio (richiesta, peraltro, accordata dopo una lunga discussione);
- nel mese di giugno 2022 aveva avuto discussioni con la Capo che le aveva Parte_5 detto con modi non urbani che non si sarebbe più dovuta oc a degli orari settimanali, strappandole di mano il foglio già firmato;
- a fine luglio 2022, aveva richiesto un giorno di riposo per un intervento ai denti e tale richiesta era stata contestata venendole detto dalla Redazione che avrebbe dovuto concordare i riposi personalmente con la Capo Redattrice, che era tuttavia in ferie, ciò che non era mai avvenuto con i precedenti Capo Redattori;
- a causa dell'umiliazione subita e del turbamento emotivo, aveva accusato dolori alla testa e tachicardia, che l'avevano costretta ad un periodo di malattia;
- durante l'assenza per malattia era stata sottoposta, su richiesta della a due visite del medico fiscale;
- al rientro in servizio aveva chiesto un colloquio con il TO (nominato a Parte_6 maggio 2022), ma era stata informata che lo stesso non voleva par arrabbiato “a causa della malattia”;
- fino a che era stata presente la Capo Redattrice (in maternità da giugno 2024), il suo Pt_4 ruolo era ridotto al minimo con rare richieste di ra di lanci di servizi e di pezzi per il TG e l'unico compito affidatole, nei giorni in cui era presente la Capo Redattrice, era quello di visionare i servizi di qualche corrispondente o inviato, associandoli e quindi comunicando al coordinamento la durata e le ultime parole del pezzo;
- la aveva adottato nei suoi confronti un atteggiamento di ostracismo volto a oscurarla, Pt_4 ad io dalla sede di Bruxelles rispetto alla quale aveva appreso che la Capo Redattrice
2 aveva chiesto al Corrispondente locale di inviare mail a lei e all'altro Vice, senza citare eSA esponente;
- quando era stata presente in ufficio la Capo Redattrice eSA esponente veniva Pt_4 ignorata fino a pomeriggio inoltrato, allorquando la prima u er fine turno (tra le 17 e le 18) o, comunque, fino a quando non era costretta a dare le consegne per il giorno dopo o pe SA in onda del TG delle 19.00;
- la aveva diffuso sul suo conto commenti negativi e anche il TO Orfeo aveva un Pt_4 att ento ostile rinfacciandole gli errori più banali, anche per iscritto, laddove, errori più marchiani di altri colleghi non erano presi in considerazione, se non con indulgenza e comprensione;
- in una riunione del 1° marzo 2024 il TO Orfeo, alla presenza dei Vice Direttori
e nonché dei Capo Redattori NTroparte_2 Persona_7 CP_3 CP_4
, e , aveva insinuato che la ricorrente non aveva
[...] Persona_8 Persona_9 rispettato gli orari di lavoro previsti dal contratto ed i turni, affermando: “basta poi con questa storia di andar via 15.00 tutti i giorni”, circostanza che è totalmente destituita di fondamento;
- i fatti erano stati denunciati al Comitato di Redazione e per iscritto a tutti i Vice Direttori, senza però ricevere alcuna risposta e/o chiarimento;
- aveva infruttuosamente denunciato tramite il proprio legale con lettera del 6.3.24 la propria situazione lavorativa chiedendo il riconoscimento, a tutti gli effetti di legge, della qualifica di Capo Redattore con decorrenza luglio 2010 e denunciando l'esistenza di un trattamento dequalificante;
- nel luglio del 2024 vi era stato uno scambio di mail tra eSA esponente ed il Vice TO in cui erano stati sollevati problemi per il cambio di un giorno di ferie e CP_5 richiesta documentazione dello svolgimento e del superamento di un esame. Lamentava che il riconoscimento del trattamento economico e normativo del Capo Redattore nell'agosto del 2010 non poteva che equivalere ad una sostanziale promozione a Capo Redattore;
NTr che tuttavia la non aveva mai conferito di fatto questo incarico nell'arco di 14 anni;
che pertanto doveva essere accertato il suo diritto alla formale della qualifica di Capo Redattore;
che era inoltre stata vittima di demansionamento perché dall'agosto 2010 era stata privata di tale ruolo, essendole assegnato quello di Vice Capo Redattore ed, in alcuni periodi, nemmeno quello;
che inoltre dal 2017 era stata “accantonata” dai Direttori di e dai Capo Redattori succedutosi CP_6 con una progressione di condotte ostili peggiorate dal 2022 a seguito della nomina rispettivamente di (TO) e (Capo Redattore); che le descritte condotte datoriali di dequalificazione Pt_6 Pt_4 e demansionamento avevano comportato discredito nell'ambiente di lavoro, un pregiudizio alla professionalità e alla carriera, un danno alla vita di relazione e alla salute. Concludeva chiedendo al Tribunale di:
- “preso atto dell'avvenuto riconoscimento, dal'1 agosto 2010, del trattamento economico e normativo da Capo Redattore, attribuire alla TT.SA un ruolo/incarico Pt_1 corrispondente alla funzione di Capo Redattore, non essendo conferente il riferimento, NT contenuto nella lettera della del 6 luglio 2010, a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 11 CNL te all'epoca dei fatti;
- assegnare alla TT.SA un ruolo confacente alla sua professionalità, esperienza e Pt_1 competenza lavorativa, alla qualifica/funzione di Capo Redattore, ceSAndo ogni condotta non rispettosa del dettato contrattuale, dell'art. 2103 c.c. e del ruolo stesso di Vice Capo Redattore a lei assegnato, evidenziando fin d'ora la natura dequalificante e/o mobbizzante delle condotte tenute dalla Società e dai suoi preposti nominati nel tempo alla Direzione del TG3, soprattutto dal 2022, nonché dei loro diretti sottoposti, che hanno causato danni alla immagine lavorativa, alla professionalità ed all'esistenza della TT.SA ; Pt_1
3 - per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno professionale da dequalificazione che, tenuto conto della durata del demansionamento, della gravità dello stesso e del livello retributivo, viene indicato in misura pari al 50% della retribuzione mensile percepita dalla ricorrente per ogni mese di dequalificazione subita , con decorrenza dal mese di agosto 2010 fino ad agosto 2024, ovvero alla diversa somma e percentuale, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge, ovvero in misura pari ad una somma da determinarsi in via equitativa, anche ex art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni al saldo effettivo;
- accertata la lesione della salute e la alterazione dell'equilibrio psico fisico della ricorrente, NT in ragione della condotta della condannare quest'ultima al risarcimento del danno biologico, in misura rispondente alla percentuale di invalidità, nella diversa misura che dovesse emergere nel corso del giudizio, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di individuare, anche all'esito di CTU medico legale, se del caso procedendo alla liquidazione del danno con valutazione equitativa”. NT Si costituiva in giudizio tempestivamente la (d'ora innanzi anche , eccependo CP_1 preliminarmente la prescrizione decennale del diritto al superiore inquadramento e nel merito contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Premetteva che ogni redazione dei TG, compresa quella Esteri in cui lavora la ricorrente, è strutturata in una cd. “line”, termine che indica la linea gerarchica di una redazione tematica;
che infatti eSA prevede al livello apicale un Capo Redattore Responsabile, quindi, a livello sottordinato, due Vice Capo Redattori e quindi ancora sotto un Capo Servizio (questo solo dal marzo 2024); che inoltre vi è un solo Capo Redattore Responsabile, cui sono rimessi poteri organizzativi e di controllo sull'intera redazione. Deduceva che non fosse vero che la ricorrente da maggio 1999 avesse assunto l'incarico di Capo Servizio, ma che da quella data aveva assunto solo il relativo trattamento economico e normativo ex all'art. 11, comma 2, del CNLG analogamente a quanto sarebbe avvenuto nell'agosto 2010 con il riconoscimento del solo trattamento economico e normativo del Capo Redattore con conseguente elevazione dell'1% della c.d. indennità di line, arrivando al 16% l'indennità compensativa;
che l'art.11 del CNLG, denominato “Qualifiche, incarichi funzionali e minimi di stipendio”, prevede espreSAmente che poSA essere attribuita per iscritto l'equiparazione con il trattamento economico e normativo superiore del Vice Capo Servizio (lett. c), oppure del Vice Capo Redattore (lett. e), senza NT tuttavia attribuzione della qualifica superiore;
che in è consuetudine diffusa che poSA essere attribuita per iscritto l'equiparazione con il trattamento economico e normativo superiore, oltre che del Capo Servizio, del Vice Capo Redattore e anche del Capo Redattore quale trattamento di maggior favore rispetto alla previsione della contrattazione collettiva;
che d'altro canto la ricorrente aveva dimostrato col proprio comportamento di essere pienamente a conoscenza e di accettare la prassi aziendale di attribuire il trattamento economico e normativo superiore non essendosene mai lamentata;
che la scelta dei Capo Redattori della Redazione Esteri, (16.6.2017) Persona_10 e (16.8.2022), era stata effettuata a seguito del job posting previsto nel Piano Parte_4 Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP) quali risorse ritenute più idonee tra la rosa dei candidati;
che la firma del foglio degli orari settimanali dei giornalisti e degli assistenti della redazione è di stretta competenza del Capo Redattore, come previsto dal contratto e dalle disposizioni aziendali;
che i turni vengono varati dal Capo Redattore il giovedì della settimana precedente, timbrati e firmati dal Capo Redattore e inviati in controfirma a un Vice TO in servizio;
che essendo ora il sistema di gestione dei turni del personale completamente informatizzato è solo il Capo Redattore ad avere accesso alla piattaforma intranet che permette di autorizzare presenze e assenze dei colleghi con la propria firma digitale;
che solo in caso di assenza del Capo Redattore e su espreSA delega del TO di e dello stesso Capo Redattore i CP_6 turni possono essere compilati da un Vice Capo Redattore;
che ciò era infatti accaduto dal giugno 2024, allorché è iniziato il periodo di congedo per maternità della Capo su Parte_5
4 decisione del TO;
che non erano vere le altre circostanze rappresentate nel Parte_6 ricorso circa il mancato coinvolgimento nelle trasferte;
che le richieste di permessi e riposi della ricorrente erano sempre state accolte salvo rarissimi casi, in cui sono state chieste minime modifiche in coincidenza con il piano ferie estivo o comunque per esigenze particolari della line che rischiava di restare scoperta;
che dal 2022 la ricorrente aveva usufruito di tutti i permessi e recuperi riposo richiesti, smaltendo per sua scelta un monte ferie enorme;
che con riguardo all'episodio del giugno 2022 l' aveva firmato i turni della settimana successiva a nome della Capo Pt_1
senza dargliene notizia e usando il timbro “IL CAPOREDATTORE” e poi Parte_5 Pt_4 mandandoli in controfirma al Vice TO Chartroux e che la scoperto casualmente Pt_4 l'accaduto, si era limitata ad annullare l'invio dei turni e a predisporre una regolare tabella turni firmata da lei;
che quanto all'episodio del punto 21 la ricorrente non aveva mai comunicato la necessità di un permesso per un intervento ai denti e che le assistenti di redazione hanno indicato alla di parlarne con la Capo Redattrice che non era in ferie;
che non avevano Pt_1 Pt_4 fondamento le altre doglianza circa comportamenti ostili e veSAtori asseritamente posti in essere dal TO e dalla Capo Redattrice;
che la ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa in linea con l'inquadramento posseduto;
che non era stato affatto oscurata, né esclusa da alcuna mailing list; che il Comitato di Redazione aveva esaminato e riscontrato le doglianze della ricorrente;
che i danni sofferti erano stati solo genericamente enunciati. Fallito il tentativo di conciliazione, ammesse ed espletate le prove orali, la causa era decisa all'udienza del 26.11.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. La ricorrente svolge tre domande:
- con la prima chiede l'accertamento del diritto alla qualifica di Capo Redattore dal 1°.
8.2010 e conseguentemente la condanna dell'azienda ad assegnarle un ruolo confacente a tale qualifica di Capo Redattore;
- con la seconda chiede l'accertamento dell'illegittimo demansionamento e dequalificazione professionale subite per effetto delle condotte tenute dalla Società e dai suoi preposti nominati nel tempo alla Direzione del TG3, nonché dei loro diretti sottoposti;
NT
- con la terza chiede la condanna della al risarcimento dei danni subiti all'immagine lavorativa, alla professionalità, all'esistenza e alla salute, dal 2010 all'agosto 2024.
2. La prima domanda deve ritenersi infondata per le ragioni di seguito esposte. La ricorrente sostiene di avere diritto dal 2010 alla qualifica di Capo Redattore e, quindi, chiede che le venga riconosciuta tale qualifica. Afferma che la lettera del 6.7.2010 con cui le veniva riconosciuto il trattamento economico e normativo di Capo Redattore, in analogia a quanto previsto dall'art 11 commi 2 e 3, debba essere interpretata come una promozione pura e semplice, perché non avrebbe senso applicare analogicamente l'art. 11 commi 2 e 3 (che prevedono per il Redattore la possibilità di avere un trattamento economico e normativo superiore, ferme restando le mansioni), perché lei non era all'epoca un Redattore, ma un Vice Capo Servizio. NT Ora con la citata lettera del 6.7.2010 (doc. 10 fasc. ric.) la ha comunicato alla ricorrente che “a decorrere dal 01 ago.2010, Le viene riconosciuto il trattamento economico e normativo del Capo Redattore in analogia a quanto previsto dal 2° e 3° comma dell'art. 11 C.N.L.G.”. Nella missiva è poi riportato il testo del CNLG (1.4.2009-31.3.2013) nel quale si legge all'art. 11
“1. Ai giornalisti assunti ai sensi del presente contratto sono dovuti i trattamenti minimi di stipendio e la relativa indennità di contingenza fiSAti nelle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti qualifiche e mansioni (…): a) redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale;
b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.
5
2. Ai redattori di cui alle lettere a) e b) del comma precedente ed agli inviati di cui alla norma transitoria può essere attribuita per iscritto, su proposta del TO, l'equiparazione con il trattamento normativo ed economico di cui alle lettere c) ed e) in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate. Omissis Omissis Omissis c) vice-caposervizio, redattore esperto;
Omissis d) caposervizio, redattore senior;
Omissis e) vice-caporedattore; Omissis f) caporedattore;
Omissis. Quindi in base all'art. 11 cit. può essere attribuita, per iscritto e su proposta del TO, al Redattore e all'inviato l'equiparazione con il trattamento normativo e economico del Vice Capo Servizio e del Vice Capo Redattore, con la specificazione che tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate. EspreSAmente, dunque, la contrattazione collettiva prevede, come trattamento di miglior favore e senza modifica delle mansioni e dei rapporti gerarchici, l'equiparazione a livello normativo ed economico alle sole figure del Vice Capo Servizio e del Vice Capo Redattore. NT Poiché nella lettera del 6.7.2010 la ha attribuito alla ricorrente il solo trattamento economico di Capo Redattore, richiamando analogicamente l'art 11 commi 2 e 3, deve ritenersi che l'azienda non abbia affatto inteso riconoscerle la qualifica di Capo Redattore, ma a titolo di trattamento di miglior favore solo il relativo trattamento giuridico e retributivo, fermo restando la qualifica attribuita in quel momento di Vice Capo Redattore e le relative mansioni. Non si tratta, dunque, di un riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, bensì di un riconoscimento di merito alla professionalità ed alla capacità del giornalista, che non comporta avanzamento di carriera, ma solo uno stipendio superiore ed un trattamento normativo che altrimenti non sarebbe spettato. Che questa sia la corretta interpretazione negoziale dell'atto datoriale si evince dal comportamento NT tenuto dalle parti dopo la sua adozione: la ha continuato ad utilizzare la ricorrente come Vice Capo Redattore e la ricorrente non se ne è mai lamentata prima del 2022 pur essendosi nel Per_ frattempo avvicendati diversi Capo Redattori ( ). Per_12 Per_5 Inoltre la resistente ha documentato l'esistenza di un uso negoziale per cui l'azienda ha riconosciuto il trattamento economico e normativo del Capo Redattore, in analogia alla previsione dell'art. 11, comma 2, del CNLG: alcuni di questi provvedimenti fanno riferimento a “quanto convenuto nella riunione della Commissione Paritetica” con ciò dimostrando che la relativa adozione è stata condivisa con le organizzazioni sindacali che hanno approvato e condiviso tale trattamento di NT miglior favore (all. 10 a-g fasc. . D'altro canto la reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi, integra di per sé gli estremi dell'uso aziendale, il quale - in ragione della sua appartenenza al novero delle c.d. fonti sociali, dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali con la steSA efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. ord. 12473/2025).
6 Pertanto non può essere accertato il diritto alla qualifica di Capo Redattore dal 1°.
8.2010 sulla scorta dell'atto datoriale sopra richiamato, né tale diritto scaturisce dalle mansioni in concreto svolte dalla che sono pacificamente state sempre quelle di Vice Capo Redattore dall'agosto del Pt_1 2002 all'attualità.
3. All'esito dell'istruttoria orale deve ritenersi infondata anche la seconda domanda, non essendo emerse condotte di demansionamento/dequalificazione professionale poste in essere dall'azienda nei confronti della ricorrente. Ripercorrendo le allegazioni assertive contenute nel ricorso, la ricorrente afferma di avere subito le seguenti condotte illecite aziendali, riportate in ordine cronologico: a. l'essere stata pretermeSA in occasione di due job posting (nel 2017 e 2022); b. l'essere stata oggetto delle seguenti condotte dequalificanti e demansionanti a partire dal 2022:
1. le è stata tolta la firma dei fogli orari settimanali dei colleghi dall'aprile del 2022 e nel giugno del 2022 le è stato strappato di mano il foglio dell'orario settimanale dalla Capo Redattrice dalla quale era stata trattata con modi inurbani in quella circostanza;
Parte_4
2. le è stata tolta da aprile/maggio 2022 la progettazione delle trasferte;
3. le viene contestato un giorno di riposo a luglio del 2022 per un intervento ai denti;
4. viene tenuta in condizione di sotto utilizzazione scrivendo solo qualche pezzo e qualche lancio di servizi e visionando i servizi comunicando al coordinatore la loro durata e le ultime parole;
5. è stata oscurata dalla sede di Bruxelles e non meSA in copia nelle mail;
6. è stata bersaglio di commenti negativi e aggressivi dalla Capo Redattrice Parte_4 e dal TO e oggetto di rimproveri eccessivi per errori banali con Parte_6 comportamento disparitario rispetto ad altri colleghi;
7. è stata ignorata dal Comitato di Redazione che non le ha prestato aiuto.
4. Tuttavia dall'istruttoria non è emerso che in merito alla doglianza sub a) e cioè alla pretermissione della ricorrente dai due job posting che l'assegnazione dell'incarico di Capo Redattore sia stata effettuata attraverso un'irregolare procedura di scelta nel 2017 e nel 2022: non vi sono elementi NT oggettivi ed univocamente concludenti dai quali poter affermare che la abbia operato in modo illegittimo nell'individuare le risorse ritenute più idonee tra la rosa dei candidati, trattandosi di scelte ampiamente discrezionali. Né la ricorrente vantava un diritto soggettivo perfetto a ricoprire quell'incarico quale Vice Capo Redattore, essendovi oltretutto anche altri giornalisti che rivestivano quella posizione, né alcuna forma di automatismo o di legittimo affidamento circa la neceSAria assegnazione dell'incarico di Capo Redattore al Vice Capo Redattore più anziano.
5. Quanto agli altri fatti contestati sub b) essi in parte rientrano nel potere datoriale organizzativo e gestorio del rapporto di lavoro e dunque non appaiono illegittimi (visite fiscali, firma dei fogli orari), in parte non hanno trovato oggettivo riscontro all'esito dell'istruttoria orale (sottrazione di attività, impossibilità di fruire di permessi, inutilizzazione, oscuramento di immagine, insulti, denigrazione, trattamento disparitario). 5.1. Segnatamente quanto alla doglianza sub 1, per cui le sarebbe stata illegittimamente tolta la firma dei fogli orari settimanali dei colleghi dall'aprile del 2022, l'istruttoria orale ha confermato che la NT prassi aziendale costantemente applicata dalla è quella per cui l'organizzazione dei turni di lavoro e la predisposizione degli orari settimanali sia una prerogativa del Capo Redattore e che solo in mancanza di questo subentri il Vice Capo Redattore e che quindi in tale veste, dunque quale sostituta, la ricorrente si è occupata di questa incombenza e ha continuato ad occuparsene dopo l'arrivo della quale Capo Redattrice. Pt_4
7 Il teste , Vice Capo Redattore degli Esteri del TG3, ha dichiarato: “Cap 24) Persona_6 confermo quello che mi si legge. I turni vengono organizzati proprio così. È così da sempre. È il capo redattore che fa i turni. Nel periodo in cui vi è stata la era lei a fare i turni. Prima della Pt_4 era il caporedattore , prima di lui e così di seguito. La Pt_4 Persona_5 Persona_13
ha fatto i turni, come del resto anche io, ma dobbiamo distinguere due fattispecie. La prima Pt_1 è legata all'assenza del capo redattore per malattie, ferie, ecc, e in tale caso il vice capo redattore fa le veci del capo redattore: in questa veste io ad esempio ho firmato, facendo tutta la procedura che mi è stata letta e lo stesso la quale vice capo redattore. La seconda fattispecie riguarda Pt_1 la fase di preparazione degli orari in base ai desiderata, perché nei giorni precedenti si mette a punto lo schema, la bozza. In questa fase di preparazione al giovedì vi è una bozza di turni che va sistemata e completata. Di questa attività spesso mi sono occupato io, poi il giovedì il caporedattore presente vara il tutto. La fase preparatoria poteva essere fatta da chiunque, perché chiunque poteva mettere mano alla bozza affiSA in bacheca e fare inserimenti, poi però il varo del giovedì viene fatto dal capo redattore. Cap 25) quello che ho descritto è un meccanismo tuttora in uso e vale per predisporre gli orari settimanali. Dopodichè vi è il sistema informatizzato che si riferisce all'inserimento di malattie, ferie, maggiorazioni, festivi, ecc. (…). Nei mesi di assenza della Pt_4 sia la che io abbiamo firmato gli orari che sono poi stati convalidati dal vicedirettore Pt_1 appositamente delegato. Confermo quindi quanto al capitolo specificando che nei mesi in cui la
non c'era (per ferie), ero io che me ne occupavo dei turni”. Pt_1
Il teste giornalista del TG3, che dal 2017 al 2021 ha lavorato alla redazione Testimone_1 Esteri come inviato, ha dichiarato che “…Nel periodo a mia conoscenza invece, si alternavano il capo redattore con il vice caporedattore nella predisposizione dei turni: infatti i turni si consegnano un determinato giorno della settimana, se non sbaglio il giovedì e vanno sottoposti a un vice direttore che li approva e se il giovedì mancava il capo redattore, la si occupava Pt_1 della stesura e della preparazione degli orari”. Infine anche il teste già Vice TO della Testata TG3 e la teste CP_5 Parte_4 NT hanno confermato la prassi aziendale descritta dalla confermata dai testi sopra citati, in merito alla programmazione dei turni di lavoro. Le deposizioni sono lineari e convergenti e devono considerarsi, quindi, pienamente credibili anche perché rese da un teste completamente indifferente ai fatti (attualmente in pensione) e CP_5 da un testimone indicato da parte ricorrente ). Testimone_1 Ne discende che non è stata compiuta ai danni della ricorrente alcuna condotta illecita, né alcuno spoglio di compiti o prerogative. In tale ottica la deposizione della teste assistente ai programmi presso la redazione Testimone_2
Esteri del TG3 – che ha invece riferito di una prassi di costante assolvimento dell'incarico di predisporre i turni in capo alla – appare non credibile, sia perché in contrasto con quanto Pt_1 riferito da tutti gli altri testi, compresi quelli di parte ricorrente, sia perché anche intrinsecamente poco lineare (la teste ha infatti dichiarato che fosse la vice Capo Redattrice ad Tes_2 Pt_1 occuparsi sistematicamente degli orari dei giornalisti e degli assistenti, ma poi ha anche detto che quella era una prerogativa del Capo Redattore così riferendo: “I turni sono sempre fatti dal capo redattore e poi dati in direzione. DR Ma la ricorrente è caporedattore? No”). Il che mina alla radice l'attendibilità della teste quando riferisce di avere assistito all'episodio del giugno del 2022 in cui la avrebbe usato modi bruschi con la ricorrente strappandole di Pt_4 ricorrente il foglio dei turni (così la teste “ero presente all'episodio, la ha preso il Tes_2 Pt_4 figlio degli orari, lo ha accartocciato e lo ha buttato per terra. Io ricordo che in quella occasione, giugno 2022, la è arrivata e ha detto che d'ora in poi si sarebbe occupata lei degli orari”), Pt_4 un episodio che comunque – quand'anche confermato – sarebbe espressivo di un'aspra conflittualità nei rapporti lavorativi, ma non sintomatico in sé e per sé di un demansionamento o di una dequalificazione professionale. Inoltre – come dichiarato dal teste – in quella circostanza “gli orari erano stati varati e Per_6 firmati dalla , pur essendoci il capo redattore, contrariamente alla prassi aziendale. Non so Pt_1
8 perché ciò sia accaduto, se per una svista o altro”: non vi sono ragioni di dubitare della credibilità della deposizione del , nonostante il legame di dipendenza con la resistente, anche perché le Per_6 circostanze da lui riferite hanno trovato riscontro esterno nella dichiarazione di che ha Parte_4 precisato che di essere quel giorno regolarmente in turno e di avere “trovato in bacheca una tabella turni compilata e firmata dalla sig.ra che era già stata mandata in controfirma al Pt_1 vicedirettore Chartroux, senza avvertirmi e senza chiedere nulla, e quindi senza nessuno motivo perché io ero nella mia stanza. A quel punto ho predisposto una nuova tabella dei turni, l'ho firmata modificando alcune cose e l'ho rimandata al vice direttore che pensava che io fossi assente e per quello aveva firmato. Non è vero che ho strappato di mano il foglio alla ricorrente e che lo ho accartocciato…”. 5.2. Quanto alla doglianza sub 2), non è emerso dall'istruttoria che dal mese di aprile/maggio 2022 alla ricorrente sia stata tolta la gestione delle trasferte. In merito alle trasferte i due testi di parte ricorrente hanno riferito, rispettivamente, Testimone_2 in modo alquanto generico che la ricorrente “Non veniva a sapere che vi era una trasferta o lo veniva a sapere solo all'ultimo” dichiarando di essere a conoscenza della circostanza perché stava in stanza con la e l'aveva sentita lamentarsi con la e , giornalista Pt_1 Pt_4 Persona_14 della redazione Speciali del TG3, la cui deposizione va vagliata con particolare rigore critico in NT quanto ha una causa in corso contro la proprio in tema di demansionamento, che ha dichiarato che era solito rivolgersi alla ricorrente per l'organizzazione delle proprie trasferte e che “da aprile maggio 2022 – non ricordo esattamente le date, ma il periodo era sicuramente quello dell'inizio estate 22 – la ricorrente mi rispondeva che doveva controllare se vi erano trasferte da fare... La
mentre mi prima mi ragguagliava sulle trasferte e dava direttive su quello che dovevo fare, Pt_1 da quel momento in poi mi ha detto che non è stata meSA a conoscenza di quello che era accaduto. E quindi io non sapevo. DR e io a quel punto mi rivolgevo al capo redattore che però non sempre mi ascoltava perché era impegnato nell'organizzazione del giornale…”. Ora dalla deposizione del non si comprende se la non lo ragguagliasse in merito alle Per_14 Pt_1 trasferte perché ignara oppure perché per lui non vi fossero trasferte come sembrerebbe evincersi dal resto delle sue dichiarazioni (“Io andavo a chiedere informazioni sulle trasferte perché non mi veniva assegnato nulla”) e dunque la deposizione appare sostanzialmente neutra ai fini della decisione oltreché circoscritta ad un modesto periodo temporale posto che il teste ha riferito di essere stato assente dal lavoro per motivi di salute dal novembre del 2022 fino a giugno del 2023. Molto più precise e puntuali sono invece le deposizioni dei testi di parte resistente che hanno affermato in modo convergente che la continuava ad organizzare le trasferte come aveva Pt_1 sempre fatto, anche dopo l'avvento della Capo Redattrice e che non era stata affatto privata Pt_4 di tale attività della quale continuava ad occuparsi esattamente come prima. Il teste ha dichiarato sul punto: “La anche dopo l'aprile del 2022 ha Persona_6 Pt_1 continuato ad essere coinvolta nella gestione delle trasferte. Lo so perché ad esempio io ero assente, e rientrando nel turno di lavoro scoprivo che uno dei colleghi era partito per una trasferta decisa quando non c'era la e non c'ero neanche io e che quindi era stata evidentemente Pt_4 decisa dalla . DR nel caso in cui la fosse stata presente la ricorrente poteva gestire Pt_1 Pt_4 le trasferte? Di solito il direttore chiama noi di line e dice che bisogna fare una certa trasferta e colui che veniva chiamato, capo redattore o vicecaporedattore se ne occupava. In presenza del caporedattore è ovvio che sia lui a doversene occupare e che non può interpellare il vice capo redattore. Questa è la prassi. È sempre stata così anche prima della DR una volta decisa Pt_4 trasferta, la parte organizzativa – nel senso dell'individuazione del collega giusto in virtù di mille motivi e l'individuazione di cosa debba andare a fare – è curata da chiunque noi di line. Chiunque di noi parla con il collega individuato che gestisce poi da solo la parte organizzativa, facendo la richiesta di troupe, dei traduttori, dell'albergo, dei voli, ecc. Questo lo so perché io prima ho fatto l'inviato e ho fatto la steSA trafila. DR ricordo le trasferte gestite dall del 2022 ma non Pt_1 ricordo se era presente o meno il capo redattore. Ricordo che la abbia proposto delle Pt_1 trasferte, anche dopo il 2022. Cap 15 memoria) qualche volta è successo che la non è stata Pt_1
9 informata subito, avendolo saputo qualche minuto dopo, perché la notizia non era nella chat della line. Quindi è accaduto che di trasferte concordate con la direzione la ricorrente abbia appreso solo successivamente, come è anche accaduto a me in altri casi. Non si può dire però che la ricorrente non sia stata più coinvolta nella progettazione delle trasferte”. Il teste ha dichiarato: “Il meccanismo di gestione della redazione è articolato sui CP_5 turni della giornata e quindi se una persona è di turno ha anche la responsabilità di poter far partire qualche inviato, avvertendo il capo redattore, o il vice direttore o il direttore, è un meccanismo abbastanza flessibile. Questo è accaduto anche con riferito alla ricorrente, come per gli altri e anche nel periodo da maggio 2022 in poi. (…) Confermo che la quando era di Pt_1 turno si occupava anche delle trasferte”. Infine la teste ha dichiarato sulle trasferte: “Tutto questo risulta anche dalla chat di Parte_4 redazione che è una chat pubblica whatsapp nella quale sono inseriti tutti i miei collaboratori che sono una 20 di persone. Ho creato io questa chat per consentire una maggiore circolazione delle informazioni anche nei miei giorni di riposo. In questa chat ci sono dei meSAggi della ricorrente in cui lei scriveva, in caso di emergenze - per esempio- che all'alluvione parte questa collega, piuttosto che al terremoto va quest'altro collega. Abbiamo anche una seconda chat, sempre creata da me, ma più ristretta della precedente, i cui partecipanti sono solo i miei colleghi di line e quindi io, i miei due vice caporedattori e il caposervizio e anche in quella chat la scriveva Pt_1 di avere proposto al direttore di far partire un collega piuttosto che un altro, o di avere chiesto prolungamenti di trasferte. DR poteva succedere che la ricorrente non venisse a sapere di una trasferta? Solo se non leggeva la chat. Tutte le trasferte paSAvano attraverso la chat. Vi sono anche dei fogli viaggio, che sono le autorizzazioni con le quali un collega veniva mandato in trasferta, che sono firmate dalla . Perché in mia assenza firmava lei…Preciso che oltre alle Pt_1 chat di cui ho parlato prima vi è anche l'obbligo di mandare una mail serale, al termine della giornata di lavoro, da parte di chi è di line agli altri colleghi di line per il paSAggio delle consegne. In queste mail - che risalgono dal 2022 a oggi - il collega che chiude la giornata deve specificare le trasferte che sono state decise, chi lavora sui tempi di giornata in vista della giornata successiva, chi sta occupando fuori in trasferta di tempi particolari, questo per facilitare chi prende il turno di line il giorno dopo, sia nella gestione della redazione che delle trasferte. Questo non esisteva quando sono arrivata e ho colmato una lacuna di comunicazione. Quindi non è possibile che la ricorrente non fosse informata”. 5.3. In merito alla doglianza sub 3) per cui le era stato rifiutato un giorno di riposo a fine luglio del 2022 per un intervento ai denti, dall'istruttoria è emerso che i recuperi e i giorni di riposo devono essere concordati con il Capo Redattore da sempre, anche prima dell'arrivo della e che nel Pt_4 caso di specie il giorno di riposo non era stato accordato. Così il teste “anche prima della io personalmente ho sempre dovuto Persona_6 Pt_4 concordare con il caporedattore i riposi di cui fruire o richieste di recuperi per esigenze straordinarie e io tutti i mesi ho questa necessità. Anche adesso seguo questo iter. E per il paSAto idem” e con riguardo allo specifico episodio di fine luglio/primi di agosto 2022 occorso alla ricorrente: ““Ricordo che si creò una situazione spiacevole di cui sono stato indirettamente investito. So che la aveva chiesto un giorno di permesso, non so il motivo, nel periodo Pt_1 estivo mi pare che fosse fine luglio /inizio agosto. Il giorno non era stato concesso ed era un giorno extra di riposo. Quello che posso dire è che la chiamò da casa in redazione lamentandosi Pt_1 perché non si era ritrovata questo giorno che aveva richiesto nella bozza degli orari che io stesso avevo preparato. Io le risposi che non sapevo nulla di questa richiesta negata. Si sono alzati i toni e la telefonata si è interrotta perché lei ha attaccato il telefono. Il giorno dopo è arrivato un certificato di malattia della e io sono rimasto ad agosto da solo. Non lo so del fatto delle Pt_1 assistenti che avevano detto alla di rivolgersi alla ma questo può starci”. Pt_1 Pt_4 Anche il teste ha riferito “che vi è una difficoltà ad inserire giorni di recupero in periodi CP_5 coperti dal piano ferie e io avevo la specifica responsabilità, ove questo si fosse verificato, di non
10 permetterlo. Nel caso della fine luglio 2022 la questione non è mai arrivata a me, ma se fosse arrivata a me sarei stato io a dover cambiare i turni.” Pertanto non appare che integri una condotta aziendale illegittima o ingiusta, né il diniego di un giorno di permesso, né il suggerimento rivolto alla ricorrente da parte delle assistenti della Redazione di rivolgersi alla rimanendo poi del tutto irrilevante se quest'ultima fosse o meno Pt_4 in ferie quel giorno, circostanza quest'ultima che non può essere neppure provata non avendo la ricorrente indicato specificamente quale fosse il giorno oggetto del contendere (il 31 luglio come sembrerebbe emergere dal punto 21 del ricorso? Il 2 agosto, come riferito dalla ). Pt_4 5.4. Non provata appare, poi, anche la condizione di sotto utilizzazione a cui sarebbe stata costretta la ricorrente a partire dal 2022, essendo stata relegata a scrivere solo qualche pezzo e qualche lancio di servizi e visionando i servizi comunicando al coordinatore la loro durata e le ultime parole. Solo la teste ha confermato che la ricorrente, dopo l'arrivo della Capo Redattrice ha Tes_2 Pt_4 scritto pochissimi pezzi (“Io ricordo quasi niente” e che “quando era presente la la Pt_4 ricorrente faceva poco o niente. Dove aspettare gli ordini. Invece quando non c'era la Pt_4 faceva i lanci dei servizi e controllava i pezzi che provenivano dalle altre sedi. …Non conosco la motivazione ma la le impediva di farli dicendo “faccio io”. La non faceva fare alla Pt_4 Pt_4 ricorrente neppure il muto, cioè una serie di immagini che devono andare in onda mentre il giornalista parla fuori campo e racconta l'accaduto”. La teste ha anche dichiarato che “ Pt_7 usciva prima della e fino a quel momento la ricorrente non faceva nulla. DR era la Pt_1 Pt_4
a dire alla ricorrente di non fare nulla? La faceva direttamente tutto lei. … Cap 32) la
Pt_4 ricorrente dopo l'aprile 2022 ha continuato a partecipare alle riunioni di redazione;
lei andava alla riunione redazionale quando la non c'era. …. La ricorrente solo in assenza della
Pt_4 Pt_4 ideava i servizi e scriveva notizie, solo quando la era assente o malata”.
Pt_4 Tutti gli altri testi, invece, hanno affermato che la ricorrente, anche nel 2022 e negli anni successivi ha continuato a svolgere le mansioni proprie della qualifica di Vice Capo Redattrice senza alcuna riduzione né qualitativa, né quantitativa. Il teste ha dichiarato “la ricorrente ha continuato a fare le stesse cose che faceva Persona_6 prima della E anche nello stesso numero. Io prima non ero line, ora sono line e io e la
Pt_4
facciamo lo stesso lavoro e nella steSA misura quantitativa. Fa le stesse mansioni che Pt_1 faceva prima. Io sono stato nominato vice caporedattore nel 2022. Posso però parlare anche del prima perché lavoravo nella steSA redazione come inviato, prima ancora come redattore e ho fatto tutta la mia carriera di 17 anni in quella redazione” precisando che i compiti svolti dalla Pt_1 sono “sono gli stessi che ho svolto e svolgo io come vice caporedattore: paSAre i servizi (cioè rileggere e correggere i pezzi dei colleghi prima che vadano al montaggio), oppure impaginare i servizi che vengono dall'esterno, che vanno controllati e comunicate le firme e la durata e le ultime parole. Questi sono compiti che svolgiamo tutti i giorni. Lo fa la caporedettrice, come lo facciamo anche noi vice. Io sto nella steSA stanza della ricorrente, che è unica” escludendo che in presenza della la sia completamente privata di qualsiasi attività lavorativa (“DR quando è Pt_4 Pt_1 presente la è vero che fa tutto lei? Non è vero. La fa e faceva moltissimo anche prima Pt_4 Pt_4 della gravidanza, ma anche noi vice - cioè io e la ricorrente- facevamo molto. Impaginavamo i pezzi, controllavamo i servizi da mandare al montaggio, chiedevamo al corrispondente a New York di fare un pezzo su che dice una certa cosa, ecc.. DR lei ha notato se la tendeva a Per_15 Pt_4 prendere il lavoro e a lasciare senza fare nulla? Non è vero anche quando era presente la Pt_1 la ricorrente aveva cose da fare”). Pt_4
Anche il teste ha escluso che la ricorrente sia stata sottoutilizzata da quando è CP_5 arrivata la (“Non vi è stata alcuna modificazione nell'attività della ricorrente prima e dopo Pt_4 l'arrivo della . Pt_4 In particolare sia teste che il teste hanno confermato il capitolo 41 della memoria e Per_6 CP_5 cioè che la ricorrente ha sempre svolto i compiti propri dell'inquadramento posseduto venendo coinvolta sistematicamente nell'ideazione dei servizi, nella scrittura delle notizie, nella gestione dei NT rapporti con i corrispondenti delle sedi nell'autorizzazione delle trasferte degli inviati e nella
11 gestione dei colleghi in esterna, nella correzione dei servizi dei colleghi in redazione, nella visione dei servizi che arrivano dall'esterno per il neceSArio controllo di un responsabile di line prima della meSA in onda, nella ricerca e selezione delle immagini da trasmettere nel TG, partecipando alle riunioni di sommario in qualità di titolare di line in assenza della Capo Redattrice o in alternanza con gli altri colleghi di line (l'altro Vice Capo Redattore o la Capo Servizio Persona_6 [...]
illustrando al TO, ai Vice Direttori, ai colleghi del coordinamento, della segreteria, Tes_3 della redazione di Milano e ai responsabili delle altre redazioni tematiche gli argomenti del giorno e i fatti di cronaca estera meritevoli di attenzione, proponendo a suo giudizio i servizi e i collegamenti in diretta da inserire nel telegiornale, partecipando alla realizzazione ed organizzazione degli Speciali e delle edizioni straordinarie. Le deposizioni di questi testi, ulteriormente corroborate da quella della teste appaiono Pt_4 credibili perché convergenti, lineari, precise;
inoltre, si ribadisce, il teste è totalmente CP_5 indifferente ai fatti di causa perché attualmente in pensione. 5.5. Non ha trovato riscontro neppure la condotta sub 5) per cui la ricorrente sarebbe stata
“oscurata” dalla sede di Bruxelles. Il teste ha dichiarato che “ ha chiesto l'inserimento nell'indirizzario del Persona_6 Pt_7 suo nome insieme al mio nome. La fa la line da molto tempo e ho poi scoperto che non era Pt_1 presente nell'indirizzario e se l'avesse richiesto sarebbe stata inserita, anche prima della Pt_4 Adesso per esempio vi è una collega capo servizio della line e anche lei non è stata inserita Pt_8 nella mailing list di che evidentemente presenta delle criticità. …Preciso che non è Parte_9 corretto parlare di oscuramento perché prima del 2022 la non era presente nella mailing Pt_1 list. Quindi non vi è stato un momento in cui c'era e un momento in cui non c'era più per essere stata cancellata”. Anche la teste ha confermato che “Il corrispondente da Bruxelles - che è tale da Pt_4 Parte_9 circa sette anni - mi ha detto che con la aveva forse parlato una volta in sette anni e che lei Pt_1 non si era mai qualificata come vice caporedattore degli esteri e che avendola sentita solo una volta in sette anni non poteva immaginare che lei svolgesse un lavoro di line che potesse richiedere un inserimento nella sua mailing list. Mi ha ribadito che tale mailing list è pubblica e comprende 100/150 indirizzi mail e che non avrebbe avuto nessun problema ad aggiungere anche la Pt_1 se solo l'avesse chiesto”.
5.6. La ricorrente ha, poi, dedotto di essere stata bersaglio di commenti negativi e aggressivi da parte della e del TO e da quest'ultimo eccessivamente Pt_10 Parte_5 Pt_6 rimproverata per errori modesti, con disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi (doglianza sub
6). Sul punto la teste ha dichiarato che “sentivo le urla del direttore che offendeva Tes_2 Parte_6 la ricorrente. DR ricorda un episodio specifico? No non ricordo un episodio specifico, ma ricordo che la offendeva spesso. DR che cosa le diceva? Le diceva “non ti sei accorta che è andata Pt_6 in nero l'immagine!” … Ho sentito anche che le diceva “non sai fare nulla”. Dunque la teste non ha rammentato alcun episodio specifico di offese/aggressioni poste in essere da
, ma ricorda di alcuni rimproveri legati ad errori nell'esecuzione della prestazione da cui Pt_6 emergeva la sua insoddisfazione nei confronti della (“ sottolineava tutto alla Pt_1 Pt_6 ricorrente”) e poi ha aggiunto che il TO aveva questo atteggiamento anche con gli altri giornalisti “lo sentivo farlo con tutti anche con altri giornalisti”. La teste poi non ricorda di alcuna frase offensiva pronunciata dalla nei confronti della Pt_4
, ma di un atteggiamento per cui “non le faceva fare nulla”, di una gestualità ostile (“una Pt_1 volta ha accartocciato il foglio come ho già detto, inoltre una volta ho visto una sua gestualità con dei fogli che ha gettato sulla scrivania della ricorrente”) e di un trattamento distaccato (“La Pt_4 la trattava con indifferenza”). Il teste ha dichiarato di non avere mai udito parole offensive proferite nei Persona_14 confronti della , ma di ricordare due episodi: un litigio molto aggressivo e violento, con toni Pt_1 molto accesi e sgradevoli, tra il TO Orfeo, la e una ragazza che fa l'inviata degli Pt_1
12 Esteri “Litigavamo tutti insieme, urlavano tutti. Si sentivano fondamentalmente le urla del direttore” e un altro episodio alla macchinetta del caffè, in cui c'era la il Vice TO Pt_4
il TO in cui questi “Stavano parlando dell'incapacità di di gestire la CP_5 Pt_6 Pt_1 redazione e di svolgere il proprio lavoro, dicevano che non era capace e la deridevano un po'. DR parlavano tra di loro, io stavo per i fatti miei”. Anche questo teste, quindi, non ha assistito ad alcuna condotta offensiva o aggressiva, ma riferisce di un litigio tra tre persone in cui ciascuno urlava e di un singolo episodio non meglio contestualizzato in cui la ricorrente veniva rappresentata come incapace. Il teste ha dichiarato sul punto: “posso dire che visto che non vi erano rapporti Persona_6 idilliaci tra la ricorrente e la e anche rispetto al precedente capo redattore, le comunicazioni Pt_4 tra loro erano ridotte al minimo… non so di commenti negativi. Posso dire per quanto riguardo
che non vi fosse una stima nella , ma questo desumo io, non ho assistito a episodi, né Pt_6 Pt_1 ho sentito frasi di contenuto offensivo o denigratorio. Neppure della …DR lei ha mai Pt_4 sentito urla o rimproveri violenti della o di nei confronti della ricorrente? no. … Pt_1 Pt_6 spesso quando succede qualcosa di sbagliato, tipo nella meSA in onda, durante il tg, vediamo che va in onda qualcosa che non si dovrebbe vedere: in questi casi il direttore o il vice direttore immediatamente chiamano in redazione. Lamentano la cosa con noi di line. Questo succede anche ora, con l'attuale direttore”. E il teste ha riferito: “posso dire che io non ho mai assistito a degli scontri Testimone_1 tra il direttore o la e la però so che ci sono stati e so che entrambi non Pt_6 Pt_4 Pt_1 parlavano bene di perché la nostra è una comunità molto piccola”. Pt_1 Deve ritenersi che tali deposizioni siano del tutto insufficienti a dimostrare l'esistenza di un quadro persecutorio e di condotte offensive dai danni della ricorrente, pur emergendo da esse un ambiente lavorativo caratterizzato da conflittualità e tensione, peraltro non circoscritta alla sola (è Pt_1 infatti emerso che l' rimproverasse anche gli altri giornalisti), ma riferita certamente anche a Pt_6 lei. 5.7. Infine la ricorrente ha sostenuto di essere stata ignorata dal Comitato di Redazione che non le ha prestato aiuto (doglianza sub 7). Sul punto il teste ha dichiarato che vi è invece stato un intereSAmento e anche Persona_6 suggerita una soluzione del problema che fu però rifiutata dalla ricorrente (“sono stato parte del CDR in paSAto e conosco le mail che sono pervenute dalla . Preciso che la ricorrente ha Pt_1 intrattenuto i rapporti principalmente con una dei componenti del CDR. So che vi sono delle mail scritte dall' all'indirizzo del CDR che chiedeva per incompatibilità ambientale se possibile Pt_1 di cambiare redazione. Credo che questo a memoria si accaduto nel 2022. Ormai non posso più accedere alle mail perché non so no più abilitato. Era dunque partita con il direttore Orfeo una trattativa per trovare una soluzione alternativa. Trattativa che ha portato avanti la collega investita di più del rapporto di fiducia. E la soluzione possibile individuata è stata quella del trasferimento alla redazione di TG 3 Mondo, solo che l'ipotesi è stata rifiutata dalla ricorrente”. Pertanto neppure tale doglianza appare fondata.
6. Altri aspetti menzionati nel ricorso sono o del tutto decontestualizzati e quindi insuscettibili di prova testimoniale (il riferito ostracismo, la riferita “arrabbiatura” del TO Orfeo per la sua malattia) ovvero si risolvono in episodi dei quali non è possibile cogliere la lesività, come quello dell'asserita “mediazione” (non meglio specificata nei suoi termini e nella sua portata) del collega che sarebbe avvenuta in occasione di una riunione tenutasi il 14 maggio 2022 e alla Persona_6 quale avrebbe partecipato anche la ricorrente, ovvero quello del job posting per le sostituzioni estive NT e temporanee della sede di Pechino a cui la ricorrente aspirava a partecipare, non essendo neppure stato allegato che dietro alla riferita mancata ricezione delle comunicazioni su tali sostituzioni vi fosse una deliberata volontà di estrometterla e non essendovi comunque di ciò alcuna evidenza.
13 Parimenti la circostanza che la ricorrente il 27.5.2022 abbia “proposto una distribuzione dei riposi più equa e razionale”, in mancanza di ulteriori allegazioni in ordine al carattere oggettivamente scriteriato della gestione dei riposi, appare sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione e anzi l'esistenza di un comportamento aziendale volto a colpirla appare sconfeSAta dal fatto, riferito dalla steSA dipendente, per cui ella aveva chiesto di poter fruire di un giorno di ferie per il compleanno del figlio (il 31 maggio successivo) e che ciò le sia stato accordato.
7. Per il resto i fatti contestati, comprese eventuali critiche sulla modalità di svolgimento della prestazione, deve ritenersi che rientrino nella fisiologica dinamica di ogni rapporto lavorativo e che non siano illegittimi. Sebbene, quindi, si ripete sia emersa una conflittualità nei rapporti tra il Capo Redattore e la Pt_4 ricorrente ed anche in quelli tra il TO Orfeo e la ricorrente, tuttavia non vi evidenza che la steSA sia sfociata in condotte aziendali illecite, pur se è stata certamente percepita a livello soggettivo dalla ricorrente come fonte di stress e di turbamento emotivo. Quanto al demansionamento anche rispetto alla posizione di Vice Capo Redattore, è emerso che la ricorrente abbia continuato a lavorare svolgendo mansioni coerenti con proprio livello di Vice Capo Redattore e che non sia stata privata in tutto o in parte delle stesse.
8. Il rigetto della terza domanda consegue al rigetto delle altre due.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro TT.SA Valentina Cacace
14
Il Giudice del Lavoro, TT.SA Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 32391 del Ruolo Generale degli Affari NTenziosi dell'anno 2024, discuSA e decisa all'udienza del giorno 26.11.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 42, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Nicola Domenico Petracca che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, NTroparte_1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Rosario Salonia e Stefano Taddei elettivamente domiciliata presso e nello studio di questi in Roma, Largo Leopoldo Fregoli n. 8, giusta delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.9.2024 , premettendo di essere una giornalista Parte_1 professionista e di lavorare alle dipendenze della dal gennaio 1992 esponeva che: CP_1
- dalla data di assunzione aveva lavorato nella Redazione Esteri del TG3, dapprima quale inviata (viaggiando in paesi quali Jugoslavia, Israele, Gaza e Cisgiordania, , Per_1 Per_
, ) e poi dal maggio 1999 quale Capo Servizio;
Per_2 Per_4
- nell'agosto del 2002 era stata nominata Vice Capo Redattore;
- con lettera del 6.7.10 aveva ottenuto il riconoscimento del trattamento economico e normativo di Capo Redattore;
- la propria carriera aveva subito un immotivato freno a seguito della nomina a TO del TG3 di avvenuta nell'agosto 2016; Parte_2
1 - nel 2017 si era candidata all'incarico di Capo Redattore della Redazione Esteri del TG3, ma le era stato preferito avente mi redazionale ed esperienza;
Persona_5
- nel febbraio 2022, rimosso l' , la Direttrice aveva avviato un nuovo job Per_5 Parte_3 posting per la posizione di attore all'esi aveva conferito l'incarico a
, mai occupatasi di Esteri, bocciando la sua candidatura e disattendendo ancora Parte_4 una volta le proprie legittime aspettative;
- avendo rappresentato alla Direttrice la difficoltà di lavorare in una Redazione in cui si sentiva sfiduciata, quest'ultima le aveva garantito che avrebbe proposto la sua nomina a Capo Redattore, nomina che sarebbe avvenuta non prima di settembre 2022, chiedendole nel frattempo di assumere un atteggiamento collaborativo;
- con spirito di servizio aveva accettato di collaborare, ma nelle more si era insediata la nuova Capo Redattrice Paone, che l'aveva costantemente ignorata in redazione, riducendo al minimo i contatti e le mansioni a lei assegnate;
- dall'aprile del 2022 non aveva più firmato il foglio degli orari settimanali dei colleghi come avvenuto in precedenza;
- dall'aprile – maggio 2022 (a tutt'oggi) non era stata più coinvolta nella progettazione e nell'organizzazione delle trasferte e nemmeno meSA al corrente, con semplici comunicazioni, delle decisioni prese sul tema;
- i rapporti con la si erano rivelati fin da subito difficili tanto da essere spesso mediati Pt_4 da ià inviato agli Esteri e poi nominato Vice Capo Redattore), come Persona_6 accaduto il 14 maggio 2022 in occasione della convocazione della ricorrente ad una riunione;
- a maggio 2022, era stata costretta a rivolgersi alla Direttrice perché non le pervenivano Pt_3 le comunicazioni sulle sostituzioni estive e temporanee sedi estere, aspirando a NTr partecipare al job posting per coprire la sede i Pechino;
- il 27 maggio 2022 aveva proposto una distribuzione dei riposi più equa e razionale, anche in relazione al fatto che aveva richiesto di usufruire di un giorno di riposo/ferie per il 31 maggio successivo, coincidente con il compleanno del figlio (richiesta, peraltro, accordata dopo una lunga discussione);
- nel mese di giugno 2022 aveva avuto discussioni con la Capo che le aveva Parte_5 detto con modi non urbani che non si sarebbe più dovuta oc a degli orari settimanali, strappandole di mano il foglio già firmato;
- a fine luglio 2022, aveva richiesto un giorno di riposo per un intervento ai denti e tale richiesta era stata contestata venendole detto dalla Redazione che avrebbe dovuto concordare i riposi personalmente con la Capo Redattrice, che era tuttavia in ferie, ciò che non era mai avvenuto con i precedenti Capo Redattori;
- a causa dell'umiliazione subita e del turbamento emotivo, aveva accusato dolori alla testa e tachicardia, che l'avevano costretta ad un periodo di malattia;
- durante l'assenza per malattia era stata sottoposta, su richiesta della a due visite del medico fiscale;
- al rientro in servizio aveva chiesto un colloquio con il TO (nominato a Parte_6 maggio 2022), ma era stata informata che lo stesso non voleva par arrabbiato “a causa della malattia”;
- fino a che era stata presente la Capo Redattrice (in maternità da giugno 2024), il suo Pt_4 ruolo era ridotto al minimo con rare richieste di ra di lanci di servizi e di pezzi per il TG e l'unico compito affidatole, nei giorni in cui era presente la Capo Redattrice, era quello di visionare i servizi di qualche corrispondente o inviato, associandoli e quindi comunicando al coordinamento la durata e le ultime parole del pezzo;
- la aveva adottato nei suoi confronti un atteggiamento di ostracismo volto a oscurarla, Pt_4 ad io dalla sede di Bruxelles rispetto alla quale aveva appreso che la Capo Redattrice
2 aveva chiesto al Corrispondente locale di inviare mail a lei e all'altro Vice, senza citare eSA esponente;
- quando era stata presente in ufficio la Capo Redattrice eSA esponente veniva Pt_4 ignorata fino a pomeriggio inoltrato, allorquando la prima u er fine turno (tra le 17 e le 18) o, comunque, fino a quando non era costretta a dare le consegne per il giorno dopo o pe SA in onda del TG delle 19.00;
- la aveva diffuso sul suo conto commenti negativi e anche il TO Orfeo aveva un Pt_4 att ento ostile rinfacciandole gli errori più banali, anche per iscritto, laddove, errori più marchiani di altri colleghi non erano presi in considerazione, se non con indulgenza e comprensione;
- in una riunione del 1° marzo 2024 il TO Orfeo, alla presenza dei Vice Direttori
e nonché dei Capo Redattori NTroparte_2 Persona_7 CP_3 CP_4
, e , aveva insinuato che la ricorrente non aveva
[...] Persona_8 Persona_9 rispettato gli orari di lavoro previsti dal contratto ed i turni, affermando: “basta poi con questa storia di andar via 15.00 tutti i giorni”, circostanza che è totalmente destituita di fondamento;
- i fatti erano stati denunciati al Comitato di Redazione e per iscritto a tutti i Vice Direttori, senza però ricevere alcuna risposta e/o chiarimento;
- aveva infruttuosamente denunciato tramite il proprio legale con lettera del 6.3.24 la propria situazione lavorativa chiedendo il riconoscimento, a tutti gli effetti di legge, della qualifica di Capo Redattore con decorrenza luglio 2010 e denunciando l'esistenza di un trattamento dequalificante;
- nel luglio del 2024 vi era stato uno scambio di mail tra eSA esponente ed il Vice TO in cui erano stati sollevati problemi per il cambio di un giorno di ferie e CP_5 richiesta documentazione dello svolgimento e del superamento di un esame. Lamentava che il riconoscimento del trattamento economico e normativo del Capo Redattore nell'agosto del 2010 non poteva che equivalere ad una sostanziale promozione a Capo Redattore;
NTr che tuttavia la non aveva mai conferito di fatto questo incarico nell'arco di 14 anni;
che pertanto doveva essere accertato il suo diritto alla formale della qualifica di Capo Redattore;
che era inoltre stata vittima di demansionamento perché dall'agosto 2010 era stata privata di tale ruolo, essendole assegnato quello di Vice Capo Redattore ed, in alcuni periodi, nemmeno quello;
che inoltre dal 2017 era stata “accantonata” dai Direttori di e dai Capo Redattori succedutosi CP_6 con una progressione di condotte ostili peggiorate dal 2022 a seguito della nomina rispettivamente di (TO) e (Capo Redattore); che le descritte condotte datoriali di dequalificazione Pt_6 Pt_4 e demansionamento avevano comportato discredito nell'ambiente di lavoro, un pregiudizio alla professionalità e alla carriera, un danno alla vita di relazione e alla salute. Concludeva chiedendo al Tribunale di:
- “preso atto dell'avvenuto riconoscimento, dal'1 agosto 2010, del trattamento economico e normativo da Capo Redattore, attribuire alla TT.SA un ruolo/incarico Pt_1 corrispondente alla funzione di Capo Redattore, non essendo conferente il riferimento, NT contenuto nella lettera della del 6 luglio 2010, a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 11 CNL te all'epoca dei fatti;
- assegnare alla TT.SA un ruolo confacente alla sua professionalità, esperienza e Pt_1 competenza lavorativa, alla qualifica/funzione di Capo Redattore, ceSAndo ogni condotta non rispettosa del dettato contrattuale, dell'art. 2103 c.c. e del ruolo stesso di Vice Capo Redattore a lei assegnato, evidenziando fin d'ora la natura dequalificante e/o mobbizzante delle condotte tenute dalla Società e dai suoi preposti nominati nel tempo alla Direzione del TG3, soprattutto dal 2022, nonché dei loro diretti sottoposti, che hanno causato danni alla immagine lavorativa, alla professionalità ed all'esistenza della TT.SA ; Pt_1
3 - per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno professionale da dequalificazione che, tenuto conto della durata del demansionamento, della gravità dello stesso e del livello retributivo, viene indicato in misura pari al 50% della retribuzione mensile percepita dalla ricorrente per ogni mese di dequalificazione subita , con decorrenza dal mese di agosto 2010 fino ad agosto 2024, ovvero alla diversa somma e percentuale, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge, ovvero in misura pari ad una somma da determinarsi in via equitativa, anche ex art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni al saldo effettivo;
- accertata la lesione della salute e la alterazione dell'equilibrio psico fisico della ricorrente, NT in ragione della condotta della condannare quest'ultima al risarcimento del danno biologico, in misura rispondente alla percentuale di invalidità, nella diversa misura che dovesse emergere nel corso del giudizio, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di individuare, anche all'esito di CTU medico legale, se del caso procedendo alla liquidazione del danno con valutazione equitativa”. NT Si costituiva in giudizio tempestivamente la (d'ora innanzi anche , eccependo CP_1 preliminarmente la prescrizione decennale del diritto al superiore inquadramento e nel merito contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Premetteva che ogni redazione dei TG, compresa quella Esteri in cui lavora la ricorrente, è strutturata in una cd. “line”, termine che indica la linea gerarchica di una redazione tematica;
che infatti eSA prevede al livello apicale un Capo Redattore Responsabile, quindi, a livello sottordinato, due Vice Capo Redattori e quindi ancora sotto un Capo Servizio (questo solo dal marzo 2024); che inoltre vi è un solo Capo Redattore Responsabile, cui sono rimessi poteri organizzativi e di controllo sull'intera redazione. Deduceva che non fosse vero che la ricorrente da maggio 1999 avesse assunto l'incarico di Capo Servizio, ma che da quella data aveva assunto solo il relativo trattamento economico e normativo ex all'art. 11, comma 2, del CNLG analogamente a quanto sarebbe avvenuto nell'agosto 2010 con il riconoscimento del solo trattamento economico e normativo del Capo Redattore con conseguente elevazione dell'1% della c.d. indennità di line, arrivando al 16% l'indennità compensativa;
che l'art.11 del CNLG, denominato “Qualifiche, incarichi funzionali e minimi di stipendio”, prevede espreSAmente che poSA essere attribuita per iscritto l'equiparazione con il trattamento economico e normativo superiore del Vice Capo Servizio (lett. c), oppure del Vice Capo Redattore (lett. e), senza NT tuttavia attribuzione della qualifica superiore;
che in è consuetudine diffusa che poSA essere attribuita per iscritto l'equiparazione con il trattamento economico e normativo superiore, oltre che del Capo Servizio, del Vice Capo Redattore e anche del Capo Redattore quale trattamento di maggior favore rispetto alla previsione della contrattazione collettiva;
che d'altro canto la ricorrente aveva dimostrato col proprio comportamento di essere pienamente a conoscenza e di accettare la prassi aziendale di attribuire il trattamento economico e normativo superiore non essendosene mai lamentata;
che la scelta dei Capo Redattori della Redazione Esteri, (16.6.2017) Persona_10 e (16.8.2022), era stata effettuata a seguito del job posting previsto nel Piano Parte_4 Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP) quali risorse ritenute più idonee tra la rosa dei candidati;
che la firma del foglio degli orari settimanali dei giornalisti e degli assistenti della redazione è di stretta competenza del Capo Redattore, come previsto dal contratto e dalle disposizioni aziendali;
che i turni vengono varati dal Capo Redattore il giovedì della settimana precedente, timbrati e firmati dal Capo Redattore e inviati in controfirma a un Vice TO in servizio;
che essendo ora il sistema di gestione dei turni del personale completamente informatizzato è solo il Capo Redattore ad avere accesso alla piattaforma intranet che permette di autorizzare presenze e assenze dei colleghi con la propria firma digitale;
che solo in caso di assenza del Capo Redattore e su espreSA delega del TO di e dello stesso Capo Redattore i CP_6 turni possono essere compilati da un Vice Capo Redattore;
che ciò era infatti accaduto dal giugno 2024, allorché è iniziato il periodo di congedo per maternità della Capo su Parte_5
4 decisione del TO;
che non erano vere le altre circostanze rappresentate nel Parte_6 ricorso circa il mancato coinvolgimento nelle trasferte;
che le richieste di permessi e riposi della ricorrente erano sempre state accolte salvo rarissimi casi, in cui sono state chieste minime modifiche in coincidenza con il piano ferie estivo o comunque per esigenze particolari della line che rischiava di restare scoperta;
che dal 2022 la ricorrente aveva usufruito di tutti i permessi e recuperi riposo richiesti, smaltendo per sua scelta un monte ferie enorme;
che con riguardo all'episodio del giugno 2022 l' aveva firmato i turni della settimana successiva a nome della Capo Pt_1
senza dargliene notizia e usando il timbro “IL CAPOREDATTORE” e poi Parte_5 Pt_4 mandandoli in controfirma al Vice TO Chartroux e che la scoperto casualmente Pt_4 l'accaduto, si era limitata ad annullare l'invio dei turni e a predisporre una regolare tabella turni firmata da lei;
che quanto all'episodio del punto 21 la ricorrente non aveva mai comunicato la necessità di un permesso per un intervento ai denti e che le assistenti di redazione hanno indicato alla di parlarne con la Capo Redattrice che non era in ferie;
che non avevano Pt_1 Pt_4 fondamento le altre doglianza circa comportamenti ostili e veSAtori asseritamente posti in essere dal TO e dalla Capo Redattrice;
che la ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa in linea con l'inquadramento posseduto;
che non era stato affatto oscurata, né esclusa da alcuna mailing list; che il Comitato di Redazione aveva esaminato e riscontrato le doglianze della ricorrente;
che i danni sofferti erano stati solo genericamente enunciati. Fallito il tentativo di conciliazione, ammesse ed espletate le prove orali, la causa era decisa all'udienza del 26.11.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. La ricorrente svolge tre domande:
- con la prima chiede l'accertamento del diritto alla qualifica di Capo Redattore dal 1°.
8.2010 e conseguentemente la condanna dell'azienda ad assegnarle un ruolo confacente a tale qualifica di Capo Redattore;
- con la seconda chiede l'accertamento dell'illegittimo demansionamento e dequalificazione professionale subite per effetto delle condotte tenute dalla Società e dai suoi preposti nominati nel tempo alla Direzione del TG3, nonché dei loro diretti sottoposti;
NT
- con la terza chiede la condanna della al risarcimento dei danni subiti all'immagine lavorativa, alla professionalità, all'esistenza e alla salute, dal 2010 all'agosto 2024.
2. La prima domanda deve ritenersi infondata per le ragioni di seguito esposte. La ricorrente sostiene di avere diritto dal 2010 alla qualifica di Capo Redattore e, quindi, chiede che le venga riconosciuta tale qualifica. Afferma che la lettera del 6.7.2010 con cui le veniva riconosciuto il trattamento economico e normativo di Capo Redattore, in analogia a quanto previsto dall'art 11 commi 2 e 3, debba essere interpretata come una promozione pura e semplice, perché non avrebbe senso applicare analogicamente l'art. 11 commi 2 e 3 (che prevedono per il Redattore la possibilità di avere un trattamento economico e normativo superiore, ferme restando le mansioni), perché lei non era all'epoca un Redattore, ma un Vice Capo Servizio. NT Ora con la citata lettera del 6.7.2010 (doc. 10 fasc. ric.) la ha comunicato alla ricorrente che “a decorrere dal 01 ago.2010, Le viene riconosciuto il trattamento economico e normativo del Capo Redattore in analogia a quanto previsto dal 2° e 3° comma dell'art. 11 C.N.L.G.”. Nella missiva è poi riportato il testo del CNLG (1.4.2009-31.3.2013) nel quale si legge all'art. 11
“1. Ai giornalisti assunti ai sensi del presente contratto sono dovuti i trattamenti minimi di stipendio e la relativa indennità di contingenza fiSAti nelle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti qualifiche e mansioni (…): a) redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale;
b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.
5
2. Ai redattori di cui alle lettere a) e b) del comma precedente ed agli inviati di cui alla norma transitoria può essere attribuita per iscritto, su proposta del TO, l'equiparazione con il trattamento normativo ed economico di cui alle lettere c) ed e) in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate. Omissis Omissis Omissis c) vice-caposervizio, redattore esperto;
Omissis d) caposervizio, redattore senior;
Omissis e) vice-caporedattore; Omissis f) caporedattore;
Omissis. Quindi in base all'art. 11 cit. può essere attribuita, per iscritto e su proposta del TO, al Redattore e all'inviato l'equiparazione con il trattamento normativo e economico del Vice Capo Servizio e del Vice Capo Redattore, con la specificazione che tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate. EspreSAmente, dunque, la contrattazione collettiva prevede, come trattamento di miglior favore e senza modifica delle mansioni e dei rapporti gerarchici, l'equiparazione a livello normativo ed economico alle sole figure del Vice Capo Servizio e del Vice Capo Redattore. NT Poiché nella lettera del 6.7.2010 la ha attribuito alla ricorrente il solo trattamento economico di Capo Redattore, richiamando analogicamente l'art 11 commi 2 e 3, deve ritenersi che l'azienda non abbia affatto inteso riconoscerle la qualifica di Capo Redattore, ma a titolo di trattamento di miglior favore solo il relativo trattamento giuridico e retributivo, fermo restando la qualifica attribuita in quel momento di Vice Capo Redattore e le relative mansioni. Non si tratta, dunque, di un riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, bensì di un riconoscimento di merito alla professionalità ed alla capacità del giornalista, che non comporta avanzamento di carriera, ma solo uno stipendio superiore ed un trattamento normativo che altrimenti non sarebbe spettato. Che questa sia la corretta interpretazione negoziale dell'atto datoriale si evince dal comportamento NT tenuto dalle parti dopo la sua adozione: la ha continuato ad utilizzare la ricorrente come Vice Capo Redattore e la ricorrente non se ne è mai lamentata prima del 2022 pur essendosi nel Per_ frattempo avvicendati diversi Capo Redattori ( ). Per_12 Per_5 Inoltre la resistente ha documentato l'esistenza di un uso negoziale per cui l'azienda ha riconosciuto il trattamento economico e normativo del Capo Redattore, in analogia alla previsione dell'art. 11, comma 2, del CNLG: alcuni di questi provvedimenti fanno riferimento a “quanto convenuto nella riunione della Commissione Paritetica” con ciò dimostrando che la relativa adozione è stata condivisa con le organizzazioni sindacali che hanno approvato e condiviso tale trattamento di NT miglior favore (all. 10 a-g fasc. . D'altro canto la reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi, integra di per sé gli estremi dell'uso aziendale, il quale - in ragione della sua appartenenza al novero delle c.d. fonti sociali, dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali con la steSA efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. ord. 12473/2025).
6 Pertanto non può essere accertato il diritto alla qualifica di Capo Redattore dal 1°.
8.2010 sulla scorta dell'atto datoriale sopra richiamato, né tale diritto scaturisce dalle mansioni in concreto svolte dalla che sono pacificamente state sempre quelle di Vice Capo Redattore dall'agosto del Pt_1 2002 all'attualità.
3. All'esito dell'istruttoria orale deve ritenersi infondata anche la seconda domanda, non essendo emerse condotte di demansionamento/dequalificazione professionale poste in essere dall'azienda nei confronti della ricorrente. Ripercorrendo le allegazioni assertive contenute nel ricorso, la ricorrente afferma di avere subito le seguenti condotte illecite aziendali, riportate in ordine cronologico: a. l'essere stata pretermeSA in occasione di due job posting (nel 2017 e 2022); b. l'essere stata oggetto delle seguenti condotte dequalificanti e demansionanti a partire dal 2022:
1. le è stata tolta la firma dei fogli orari settimanali dei colleghi dall'aprile del 2022 e nel giugno del 2022 le è stato strappato di mano il foglio dell'orario settimanale dalla Capo Redattrice dalla quale era stata trattata con modi inurbani in quella circostanza;
Parte_4
2. le è stata tolta da aprile/maggio 2022 la progettazione delle trasferte;
3. le viene contestato un giorno di riposo a luglio del 2022 per un intervento ai denti;
4. viene tenuta in condizione di sotto utilizzazione scrivendo solo qualche pezzo e qualche lancio di servizi e visionando i servizi comunicando al coordinatore la loro durata e le ultime parole;
5. è stata oscurata dalla sede di Bruxelles e non meSA in copia nelle mail;
6. è stata bersaglio di commenti negativi e aggressivi dalla Capo Redattrice Parte_4 e dal TO e oggetto di rimproveri eccessivi per errori banali con Parte_6 comportamento disparitario rispetto ad altri colleghi;
7. è stata ignorata dal Comitato di Redazione che non le ha prestato aiuto.
4. Tuttavia dall'istruttoria non è emerso che in merito alla doglianza sub a) e cioè alla pretermissione della ricorrente dai due job posting che l'assegnazione dell'incarico di Capo Redattore sia stata effettuata attraverso un'irregolare procedura di scelta nel 2017 e nel 2022: non vi sono elementi NT oggettivi ed univocamente concludenti dai quali poter affermare che la abbia operato in modo illegittimo nell'individuare le risorse ritenute più idonee tra la rosa dei candidati, trattandosi di scelte ampiamente discrezionali. Né la ricorrente vantava un diritto soggettivo perfetto a ricoprire quell'incarico quale Vice Capo Redattore, essendovi oltretutto anche altri giornalisti che rivestivano quella posizione, né alcuna forma di automatismo o di legittimo affidamento circa la neceSAria assegnazione dell'incarico di Capo Redattore al Vice Capo Redattore più anziano.
5. Quanto agli altri fatti contestati sub b) essi in parte rientrano nel potere datoriale organizzativo e gestorio del rapporto di lavoro e dunque non appaiono illegittimi (visite fiscali, firma dei fogli orari), in parte non hanno trovato oggettivo riscontro all'esito dell'istruttoria orale (sottrazione di attività, impossibilità di fruire di permessi, inutilizzazione, oscuramento di immagine, insulti, denigrazione, trattamento disparitario). 5.1. Segnatamente quanto alla doglianza sub 1, per cui le sarebbe stata illegittimamente tolta la firma dei fogli orari settimanali dei colleghi dall'aprile del 2022, l'istruttoria orale ha confermato che la NT prassi aziendale costantemente applicata dalla è quella per cui l'organizzazione dei turni di lavoro e la predisposizione degli orari settimanali sia una prerogativa del Capo Redattore e che solo in mancanza di questo subentri il Vice Capo Redattore e che quindi in tale veste, dunque quale sostituta, la ricorrente si è occupata di questa incombenza e ha continuato ad occuparsene dopo l'arrivo della quale Capo Redattrice. Pt_4
7 Il teste , Vice Capo Redattore degli Esteri del TG3, ha dichiarato: “Cap 24) Persona_6 confermo quello che mi si legge. I turni vengono organizzati proprio così. È così da sempre. È il capo redattore che fa i turni. Nel periodo in cui vi è stata la era lei a fare i turni. Prima della Pt_4 era il caporedattore , prima di lui e così di seguito. La Pt_4 Persona_5 Persona_13
ha fatto i turni, come del resto anche io, ma dobbiamo distinguere due fattispecie. La prima Pt_1 è legata all'assenza del capo redattore per malattie, ferie, ecc, e in tale caso il vice capo redattore fa le veci del capo redattore: in questa veste io ad esempio ho firmato, facendo tutta la procedura che mi è stata letta e lo stesso la quale vice capo redattore. La seconda fattispecie riguarda Pt_1 la fase di preparazione degli orari in base ai desiderata, perché nei giorni precedenti si mette a punto lo schema, la bozza. In questa fase di preparazione al giovedì vi è una bozza di turni che va sistemata e completata. Di questa attività spesso mi sono occupato io, poi il giovedì il caporedattore presente vara il tutto. La fase preparatoria poteva essere fatta da chiunque, perché chiunque poteva mettere mano alla bozza affiSA in bacheca e fare inserimenti, poi però il varo del giovedì viene fatto dal capo redattore. Cap 25) quello che ho descritto è un meccanismo tuttora in uso e vale per predisporre gli orari settimanali. Dopodichè vi è il sistema informatizzato che si riferisce all'inserimento di malattie, ferie, maggiorazioni, festivi, ecc. (…). Nei mesi di assenza della Pt_4 sia la che io abbiamo firmato gli orari che sono poi stati convalidati dal vicedirettore Pt_1 appositamente delegato. Confermo quindi quanto al capitolo specificando che nei mesi in cui la
non c'era (per ferie), ero io che me ne occupavo dei turni”. Pt_1
Il teste giornalista del TG3, che dal 2017 al 2021 ha lavorato alla redazione Testimone_1 Esteri come inviato, ha dichiarato che “…Nel periodo a mia conoscenza invece, si alternavano il capo redattore con il vice caporedattore nella predisposizione dei turni: infatti i turni si consegnano un determinato giorno della settimana, se non sbaglio il giovedì e vanno sottoposti a un vice direttore che li approva e se il giovedì mancava il capo redattore, la si occupava Pt_1 della stesura e della preparazione degli orari”. Infine anche il teste già Vice TO della Testata TG3 e la teste CP_5 Parte_4 NT hanno confermato la prassi aziendale descritta dalla confermata dai testi sopra citati, in merito alla programmazione dei turni di lavoro. Le deposizioni sono lineari e convergenti e devono considerarsi, quindi, pienamente credibili anche perché rese da un teste completamente indifferente ai fatti (attualmente in pensione) e CP_5 da un testimone indicato da parte ricorrente ). Testimone_1 Ne discende che non è stata compiuta ai danni della ricorrente alcuna condotta illecita, né alcuno spoglio di compiti o prerogative. In tale ottica la deposizione della teste assistente ai programmi presso la redazione Testimone_2
Esteri del TG3 – che ha invece riferito di una prassi di costante assolvimento dell'incarico di predisporre i turni in capo alla – appare non credibile, sia perché in contrasto con quanto Pt_1 riferito da tutti gli altri testi, compresi quelli di parte ricorrente, sia perché anche intrinsecamente poco lineare (la teste ha infatti dichiarato che fosse la vice Capo Redattrice ad Tes_2 Pt_1 occuparsi sistematicamente degli orari dei giornalisti e degli assistenti, ma poi ha anche detto che quella era una prerogativa del Capo Redattore così riferendo: “I turni sono sempre fatti dal capo redattore e poi dati in direzione. DR Ma la ricorrente è caporedattore? No”). Il che mina alla radice l'attendibilità della teste quando riferisce di avere assistito all'episodio del giugno del 2022 in cui la avrebbe usato modi bruschi con la ricorrente strappandole di Pt_4 ricorrente il foglio dei turni (così la teste “ero presente all'episodio, la ha preso il Tes_2 Pt_4 figlio degli orari, lo ha accartocciato e lo ha buttato per terra. Io ricordo che in quella occasione, giugno 2022, la è arrivata e ha detto che d'ora in poi si sarebbe occupata lei degli orari”), Pt_4 un episodio che comunque – quand'anche confermato – sarebbe espressivo di un'aspra conflittualità nei rapporti lavorativi, ma non sintomatico in sé e per sé di un demansionamento o di una dequalificazione professionale. Inoltre – come dichiarato dal teste – in quella circostanza “gli orari erano stati varati e Per_6 firmati dalla , pur essendoci il capo redattore, contrariamente alla prassi aziendale. Non so Pt_1
8 perché ciò sia accaduto, se per una svista o altro”: non vi sono ragioni di dubitare della credibilità della deposizione del , nonostante il legame di dipendenza con la resistente, anche perché le Per_6 circostanze da lui riferite hanno trovato riscontro esterno nella dichiarazione di che ha Parte_4 precisato che di essere quel giorno regolarmente in turno e di avere “trovato in bacheca una tabella turni compilata e firmata dalla sig.ra che era già stata mandata in controfirma al Pt_1 vicedirettore Chartroux, senza avvertirmi e senza chiedere nulla, e quindi senza nessuno motivo perché io ero nella mia stanza. A quel punto ho predisposto una nuova tabella dei turni, l'ho firmata modificando alcune cose e l'ho rimandata al vice direttore che pensava che io fossi assente e per quello aveva firmato. Non è vero che ho strappato di mano il foglio alla ricorrente e che lo ho accartocciato…”. 5.2. Quanto alla doglianza sub 2), non è emerso dall'istruttoria che dal mese di aprile/maggio 2022 alla ricorrente sia stata tolta la gestione delle trasferte. In merito alle trasferte i due testi di parte ricorrente hanno riferito, rispettivamente, Testimone_2 in modo alquanto generico che la ricorrente “Non veniva a sapere che vi era una trasferta o lo veniva a sapere solo all'ultimo” dichiarando di essere a conoscenza della circostanza perché stava in stanza con la e l'aveva sentita lamentarsi con la e , giornalista Pt_1 Pt_4 Persona_14 della redazione Speciali del TG3, la cui deposizione va vagliata con particolare rigore critico in NT quanto ha una causa in corso contro la proprio in tema di demansionamento, che ha dichiarato che era solito rivolgersi alla ricorrente per l'organizzazione delle proprie trasferte e che “da aprile maggio 2022 – non ricordo esattamente le date, ma il periodo era sicuramente quello dell'inizio estate 22 – la ricorrente mi rispondeva che doveva controllare se vi erano trasferte da fare... La
mentre mi prima mi ragguagliava sulle trasferte e dava direttive su quello che dovevo fare, Pt_1 da quel momento in poi mi ha detto che non è stata meSA a conoscenza di quello che era accaduto. E quindi io non sapevo. DR e io a quel punto mi rivolgevo al capo redattore che però non sempre mi ascoltava perché era impegnato nell'organizzazione del giornale…”. Ora dalla deposizione del non si comprende se la non lo ragguagliasse in merito alle Per_14 Pt_1 trasferte perché ignara oppure perché per lui non vi fossero trasferte come sembrerebbe evincersi dal resto delle sue dichiarazioni (“Io andavo a chiedere informazioni sulle trasferte perché non mi veniva assegnato nulla”) e dunque la deposizione appare sostanzialmente neutra ai fini della decisione oltreché circoscritta ad un modesto periodo temporale posto che il teste ha riferito di essere stato assente dal lavoro per motivi di salute dal novembre del 2022 fino a giugno del 2023. Molto più precise e puntuali sono invece le deposizioni dei testi di parte resistente che hanno affermato in modo convergente che la continuava ad organizzare le trasferte come aveva Pt_1 sempre fatto, anche dopo l'avvento della Capo Redattrice e che non era stata affatto privata Pt_4 di tale attività della quale continuava ad occuparsi esattamente come prima. Il teste ha dichiarato sul punto: “La anche dopo l'aprile del 2022 ha Persona_6 Pt_1 continuato ad essere coinvolta nella gestione delle trasferte. Lo so perché ad esempio io ero assente, e rientrando nel turno di lavoro scoprivo che uno dei colleghi era partito per una trasferta decisa quando non c'era la e non c'ero neanche io e che quindi era stata evidentemente Pt_4 decisa dalla . DR nel caso in cui la fosse stata presente la ricorrente poteva gestire Pt_1 Pt_4 le trasferte? Di solito il direttore chiama noi di line e dice che bisogna fare una certa trasferta e colui che veniva chiamato, capo redattore o vicecaporedattore se ne occupava. In presenza del caporedattore è ovvio che sia lui a doversene occupare e che non può interpellare il vice capo redattore. Questa è la prassi. È sempre stata così anche prima della DR una volta decisa Pt_4 trasferta, la parte organizzativa – nel senso dell'individuazione del collega giusto in virtù di mille motivi e l'individuazione di cosa debba andare a fare – è curata da chiunque noi di line. Chiunque di noi parla con il collega individuato che gestisce poi da solo la parte organizzativa, facendo la richiesta di troupe, dei traduttori, dell'albergo, dei voli, ecc. Questo lo so perché io prima ho fatto l'inviato e ho fatto la steSA trafila. DR ricordo le trasferte gestite dall del 2022 ma non Pt_1 ricordo se era presente o meno il capo redattore. Ricordo che la abbia proposto delle Pt_1 trasferte, anche dopo il 2022. Cap 15 memoria) qualche volta è successo che la non è stata Pt_1
9 informata subito, avendolo saputo qualche minuto dopo, perché la notizia non era nella chat della line. Quindi è accaduto che di trasferte concordate con la direzione la ricorrente abbia appreso solo successivamente, come è anche accaduto a me in altri casi. Non si può dire però che la ricorrente non sia stata più coinvolta nella progettazione delle trasferte”. Il teste ha dichiarato: “Il meccanismo di gestione della redazione è articolato sui CP_5 turni della giornata e quindi se una persona è di turno ha anche la responsabilità di poter far partire qualche inviato, avvertendo il capo redattore, o il vice direttore o il direttore, è un meccanismo abbastanza flessibile. Questo è accaduto anche con riferito alla ricorrente, come per gli altri e anche nel periodo da maggio 2022 in poi. (…) Confermo che la quando era di Pt_1 turno si occupava anche delle trasferte”. Infine la teste ha dichiarato sulle trasferte: “Tutto questo risulta anche dalla chat di Parte_4 redazione che è una chat pubblica whatsapp nella quale sono inseriti tutti i miei collaboratori che sono una 20 di persone. Ho creato io questa chat per consentire una maggiore circolazione delle informazioni anche nei miei giorni di riposo. In questa chat ci sono dei meSAggi della ricorrente in cui lei scriveva, in caso di emergenze - per esempio- che all'alluvione parte questa collega, piuttosto che al terremoto va quest'altro collega. Abbiamo anche una seconda chat, sempre creata da me, ma più ristretta della precedente, i cui partecipanti sono solo i miei colleghi di line e quindi io, i miei due vice caporedattori e il caposervizio e anche in quella chat la scriveva Pt_1 di avere proposto al direttore di far partire un collega piuttosto che un altro, o di avere chiesto prolungamenti di trasferte. DR poteva succedere che la ricorrente non venisse a sapere di una trasferta? Solo se non leggeva la chat. Tutte le trasferte paSAvano attraverso la chat. Vi sono anche dei fogli viaggio, che sono le autorizzazioni con le quali un collega veniva mandato in trasferta, che sono firmate dalla . Perché in mia assenza firmava lei…Preciso che oltre alle Pt_1 chat di cui ho parlato prima vi è anche l'obbligo di mandare una mail serale, al termine della giornata di lavoro, da parte di chi è di line agli altri colleghi di line per il paSAggio delle consegne. In queste mail - che risalgono dal 2022 a oggi - il collega che chiude la giornata deve specificare le trasferte che sono state decise, chi lavora sui tempi di giornata in vista della giornata successiva, chi sta occupando fuori in trasferta di tempi particolari, questo per facilitare chi prende il turno di line il giorno dopo, sia nella gestione della redazione che delle trasferte. Questo non esisteva quando sono arrivata e ho colmato una lacuna di comunicazione. Quindi non è possibile che la ricorrente non fosse informata”. 5.3. In merito alla doglianza sub 3) per cui le era stato rifiutato un giorno di riposo a fine luglio del 2022 per un intervento ai denti, dall'istruttoria è emerso che i recuperi e i giorni di riposo devono essere concordati con il Capo Redattore da sempre, anche prima dell'arrivo della e che nel Pt_4 caso di specie il giorno di riposo non era stato accordato. Così il teste “anche prima della io personalmente ho sempre dovuto Persona_6 Pt_4 concordare con il caporedattore i riposi di cui fruire o richieste di recuperi per esigenze straordinarie e io tutti i mesi ho questa necessità. Anche adesso seguo questo iter. E per il paSAto idem” e con riguardo allo specifico episodio di fine luglio/primi di agosto 2022 occorso alla ricorrente: ““Ricordo che si creò una situazione spiacevole di cui sono stato indirettamente investito. So che la aveva chiesto un giorno di permesso, non so il motivo, nel periodo Pt_1 estivo mi pare che fosse fine luglio /inizio agosto. Il giorno non era stato concesso ed era un giorno extra di riposo. Quello che posso dire è che la chiamò da casa in redazione lamentandosi Pt_1 perché non si era ritrovata questo giorno che aveva richiesto nella bozza degli orari che io stesso avevo preparato. Io le risposi che non sapevo nulla di questa richiesta negata. Si sono alzati i toni e la telefonata si è interrotta perché lei ha attaccato il telefono. Il giorno dopo è arrivato un certificato di malattia della e io sono rimasto ad agosto da solo. Non lo so del fatto delle Pt_1 assistenti che avevano detto alla di rivolgersi alla ma questo può starci”. Pt_1 Pt_4 Anche il teste ha riferito “che vi è una difficoltà ad inserire giorni di recupero in periodi CP_5 coperti dal piano ferie e io avevo la specifica responsabilità, ove questo si fosse verificato, di non
10 permetterlo. Nel caso della fine luglio 2022 la questione non è mai arrivata a me, ma se fosse arrivata a me sarei stato io a dover cambiare i turni.” Pertanto non appare che integri una condotta aziendale illegittima o ingiusta, né il diniego di un giorno di permesso, né il suggerimento rivolto alla ricorrente da parte delle assistenti della Redazione di rivolgersi alla rimanendo poi del tutto irrilevante se quest'ultima fosse o meno Pt_4 in ferie quel giorno, circostanza quest'ultima che non può essere neppure provata non avendo la ricorrente indicato specificamente quale fosse il giorno oggetto del contendere (il 31 luglio come sembrerebbe emergere dal punto 21 del ricorso? Il 2 agosto, come riferito dalla ). Pt_4 5.4. Non provata appare, poi, anche la condizione di sotto utilizzazione a cui sarebbe stata costretta la ricorrente a partire dal 2022, essendo stata relegata a scrivere solo qualche pezzo e qualche lancio di servizi e visionando i servizi comunicando al coordinatore la loro durata e le ultime parole. Solo la teste ha confermato che la ricorrente, dopo l'arrivo della Capo Redattrice ha Tes_2 Pt_4 scritto pochissimi pezzi (“Io ricordo quasi niente” e che “quando era presente la la Pt_4 ricorrente faceva poco o niente. Dove aspettare gli ordini. Invece quando non c'era la Pt_4 faceva i lanci dei servizi e controllava i pezzi che provenivano dalle altre sedi. …Non conosco la motivazione ma la le impediva di farli dicendo “faccio io”. La non faceva fare alla Pt_4 Pt_4 ricorrente neppure il muto, cioè una serie di immagini che devono andare in onda mentre il giornalista parla fuori campo e racconta l'accaduto”. La teste ha anche dichiarato che “ Pt_7 usciva prima della e fino a quel momento la ricorrente non faceva nulla. DR era la Pt_1 Pt_4
a dire alla ricorrente di non fare nulla? La faceva direttamente tutto lei. … Cap 32) la
Pt_4 ricorrente dopo l'aprile 2022 ha continuato a partecipare alle riunioni di redazione;
lei andava alla riunione redazionale quando la non c'era. …. La ricorrente solo in assenza della
Pt_4 Pt_4 ideava i servizi e scriveva notizie, solo quando la era assente o malata”.
Pt_4 Tutti gli altri testi, invece, hanno affermato che la ricorrente, anche nel 2022 e negli anni successivi ha continuato a svolgere le mansioni proprie della qualifica di Vice Capo Redattrice senza alcuna riduzione né qualitativa, né quantitativa. Il teste ha dichiarato “la ricorrente ha continuato a fare le stesse cose che faceva Persona_6 prima della E anche nello stesso numero. Io prima non ero line, ora sono line e io e la
Pt_4
facciamo lo stesso lavoro e nella steSA misura quantitativa. Fa le stesse mansioni che Pt_1 faceva prima. Io sono stato nominato vice caporedattore nel 2022. Posso però parlare anche del prima perché lavoravo nella steSA redazione come inviato, prima ancora come redattore e ho fatto tutta la mia carriera di 17 anni in quella redazione” precisando che i compiti svolti dalla Pt_1 sono “sono gli stessi che ho svolto e svolgo io come vice caporedattore: paSAre i servizi (cioè rileggere e correggere i pezzi dei colleghi prima che vadano al montaggio), oppure impaginare i servizi che vengono dall'esterno, che vanno controllati e comunicate le firme e la durata e le ultime parole. Questi sono compiti che svolgiamo tutti i giorni. Lo fa la caporedettrice, come lo facciamo anche noi vice. Io sto nella steSA stanza della ricorrente, che è unica” escludendo che in presenza della la sia completamente privata di qualsiasi attività lavorativa (“DR quando è Pt_4 Pt_1 presente la è vero che fa tutto lei? Non è vero. La fa e faceva moltissimo anche prima Pt_4 Pt_4 della gravidanza, ma anche noi vice - cioè io e la ricorrente- facevamo molto. Impaginavamo i pezzi, controllavamo i servizi da mandare al montaggio, chiedevamo al corrispondente a New York di fare un pezzo su che dice una certa cosa, ecc.. DR lei ha notato se la tendeva a Per_15 Pt_4 prendere il lavoro e a lasciare senza fare nulla? Non è vero anche quando era presente la Pt_1 la ricorrente aveva cose da fare”). Pt_4
Anche il teste ha escluso che la ricorrente sia stata sottoutilizzata da quando è CP_5 arrivata la (“Non vi è stata alcuna modificazione nell'attività della ricorrente prima e dopo Pt_4 l'arrivo della . Pt_4 In particolare sia teste che il teste hanno confermato il capitolo 41 della memoria e Per_6 CP_5 cioè che la ricorrente ha sempre svolto i compiti propri dell'inquadramento posseduto venendo coinvolta sistematicamente nell'ideazione dei servizi, nella scrittura delle notizie, nella gestione dei NT rapporti con i corrispondenti delle sedi nell'autorizzazione delle trasferte degli inviati e nella
11 gestione dei colleghi in esterna, nella correzione dei servizi dei colleghi in redazione, nella visione dei servizi che arrivano dall'esterno per il neceSArio controllo di un responsabile di line prima della meSA in onda, nella ricerca e selezione delle immagini da trasmettere nel TG, partecipando alle riunioni di sommario in qualità di titolare di line in assenza della Capo Redattrice o in alternanza con gli altri colleghi di line (l'altro Vice Capo Redattore o la Capo Servizio Persona_6 [...]
illustrando al TO, ai Vice Direttori, ai colleghi del coordinamento, della segreteria, Tes_3 della redazione di Milano e ai responsabili delle altre redazioni tematiche gli argomenti del giorno e i fatti di cronaca estera meritevoli di attenzione, proponendo a suo giudizio i servizi e i collegamenti in diretta da inserire nel telegiornale, partecipando alla realizzazione ed organizzazione degli Speciali e delle edizioni straordinarie. Le deposizioni di questi testi, ulteriormente corroborate da quella della teste appaiono Pt_4 credibili perché convergenti, lineari, precise;
inoltre, si ribadisce, il teste è totalmente CP_5 indifferente ai fatti di causa perché attualmente in pensione. 5.5. Non ha trovato riscontro neppure la condotta sub 5) per cui la ricorrente sarebbe stata
“oscurata” dalla sede di Bruxelles. Il teste ha dichiarato che “ ha chiesto l'inserimento nell'indirizzario del Persona_6 Pt_7 suo nome insieme al mio nome. La fa la line da molto tempo e ho poi scoperto che non era Pt_1 presente nell'indirizzario e se l'avesse richiesto sarebbe stata inserita, anche prima della Pt_4 Adesso per esempio vi è una collega capo servizio della line e anche lei non è stata inserita Pt_8 nella mailing list di che evidentemente presenta delle criticità. …Preciso che non è Parte_9 corretto parlare di oscuramento perché prima del 2022 la non era presente nella mailing Pt_1 list. Quindi non vi è stato un momento in cui c'era e un momento in cui non c'era più per essere stata cancellata”. Anche la teste ha confermato che “Il corrispondente da Bruxelles - che è tale da Pt_4 Parte_9 circa sette anni - mi ha detto che con la aveva forse parlato una volta in sette anni e che lei Pt_1 non si era mai qualificata come vice caporedattore degli esteri e che avendola sentita solo una volta in sette anni non poteva immaginare che lei svolgesse un lavoro di line che potesse richiedere un inserimento nella sua mailing list. Mi ha ribadito che tale mailing list è pubblica e comprende 100/150 indirizzi mail e che non avrebbe avuto nessun problema ad aggiungere anche la Pt_1 se solo l'avesse chiesto”.
5.6. La ricorrente ha, poi, dedotto di essere stata bersaglio di commenti negativi e aggressivi da parte della e del TO e da quest'ultimo eccessivamente Pt_10 Parte_5 Pt_6 rimproverata per errori modesti, con disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi (doglianza sub
6). Sul punto la teste ha dichiarato che “sentivo le urla del direttore che offendeva Tes_2 Parte_6 la ricorrente. DR ricorda un episodio specifico? No non ricordo un episodio specifico, ma ricordo che la offendeva spesso. DR che cosa le diceva? Le diceva “non ti sei accorta che è andata Pt_6 in nero l'immagine!” … Ho sentito anche che le diceva “non sai fare nulla”. Dunque la teste non ha rammentato alcun episodio specifico di offese/aggressioni poste in essere da
, ma ricorda di alcuni rimproveri legati ad errori nell'esecuzione della prestazione da cui Pt_6 emergeva la sua insoddisfazione nei confronti della (“ sottolineava tutto alla Pt_1 Pt_6 ricorrente”) e poi ha aggiunto che il TO aveva questo atteggiamento anche con gli altri giornalisti “lo sentivo farlo con tutti anche con altri giornalisti”. La teste poi non ricorda di alcuna frase offensiva pronunciata dalla nei confronti della Pt_4
, ma di un atteggiamento per cui “non le faceva fare nulla”, di una gestualità ostile (“una Pt_1 volta ha accartocciato il foglio come ho già detto, inoltre una volta ho visto una sua gestualità con dei fogli che ha gettato sulla scrivania della ricorrente”) e di un trattamento distaccato (“La Pt_4 la trattava con indifferenza”). Il teste ha dichiarato di non avere mai udito parole offensive proferite nei Persona_14 confronti della , ma di ricordare due episodi: un litigio molto aggressivo e violento, con toni Pt_1 molto accesi e sgradevoli, tra il TO Orfeo, la e una ragazza che fa l'inviata degli Pt_1
12 Esteri “Litigavamo tutti insieme, urlavano tutti. Si sentivano fondamentalmente le urla del direttore” e un altro episodio alla macchinetta del caffè, in cui c'era la il Vice TO Pt_4
il TO in cui questi “Stavano parlando dell'incapacità di di gestire la CP_5 Pt_6 Pt_1 redazione e di svolgere il proprio lavoro, dicevano che non era capace e la deridevano un po'. DR parlavano tra di loro, io stavo per i fatti miei”. Anche questo teste, quindi, non ha assistito ad alcuna condotta offensiva o aggressiva, ma riferisce di un litigio tra tre persone in cui ciascuno urlava e di un singolo episodio non meglio contestualizzato in cui la ricorrente veniva rappresentata come incapace. Il teste ha dichiarato sul punto: “posso dire che visto che non vi erano rapporti Persona_6 idilliaci tra la ricorrente e la e anche rispetto al precedente capo redattore, le comunicazioni Pt_4 tra loro erano ridotte al minimo… non so di commenti negativi. Posso dire per quanto riguardo
che non vi fosse una stima nella , ma questo desumo io, non ho assistito a episodi, né Pt_6 Pt_1 ho sentito frasi di contenuto offensivo o denigratorio. Neppure della …DR lei ha mai Pt_4 sentito urla o rimproveri violenti della o di nei confronti della ricorrente? no. … Pt_1 Pt_6 spesso quando succede qualcosa di sbagliato, tipo nella meSA in onda, durante il tg, vediamo che va in onda qualcosa che non si dovrebbe vedere: in questi casi il direttore o il vice direttore immediatamente chiamano in redazione. Lamentano la cosa con noi di line. Questo succede anche ora, con l'attuale direttore”. E il teste ha riferito: “posso dire che io non ho mai assistito a degli scontri Testimone_1 tra il direttore o la e la però so che ci sono stati e so che entrambi non Pt_6 Pt_4 Pt_1 parlavano bene di perché la nostra è una comunità molto piccola”. Pt_1 Deve ritenersi che tali deposizioni siano del tutto insufficienti a dimostrare l'esistenza di un quadro persecutorio e di condotte offensive dai danni della ricorrente, pur emergendo da esse un ambiente lavorativo caratterizzato da conflittualità e tensione, peraltro non circoscritta alla sola (è Pt_1 infatti emerso che l' rimproverasse anche gli altri giornalisti), ma riferita certamente anche a Pt_6 lei. 5.7. Infine la ricorrente ha sostenuto di essere stata ignorata dal Comitato di Redazione che non le ha prestato aiuto (doglianza sub 7). Sul punto il teste ha dichiarato che vi è invece stato un intereSAmento e anche Persona_6 suggerita una soluzione del problema che fu però rifiutata dalla ricorrente (“sono stato parte del CDR in paSAto e conosco le mail che sono pervenute dalla . Preciso che la ricorrente ha Pt_1 intrattenuto i rapporti principalmente con una dei componenti del CDR. So che vi sono delle mail scritte dall' all'indirizzo del CDR che chiedeva per incompatibilità ambientale se possibile Pt_1 di cambiare redazione. Credo che questo a memoria si accaduto nel 2022. Ormai non posso più accedere alle mail perché non so no più abilitato. Era dunque partita con il direttore Orfeo una trattativa per trovare una soluzione alternativa. Trattativa che ha portato avanti la collega investita di più del rapporto di fiducia. E la soluzione possibile individuata è stata quella del trasferimento alla redazione di TG 3 Mondo, solo che l'ipotesi è stata rifiutata dalla ricorrente”. Pertanto neppure tale doglianza appare fondata.
6. Altri aspetti menzionati nel ricorso sono o del tutto decontestualizzati e quindi insuscettibili di prova testimoniale (il riferito ostracismo, la riferita “arrabbiatura” del TO Orfeo per la sua malattia) ovvero si risolvono in episodi dei quali non è possibile cogliere la lesività, come quello dell'asserita “mediazione” (non meglio specificata nei suoi termini e nella sua portata) del collega che sarebbe avvenuta in occasione di una riunione tenutasi il 14 maggio 2022 e alla Persona_6 quale avrebbe partecipato anche la ricorrente, ovvero quello del job posting per le sostituzioni estive NT e temporanee della sede di Pechino a cui la ricorrente aspirava a partecipare, non essendo neppure stato allegato che dietro alla riferita mancata ricezione delle comunicazioni su tali sostituzioni vi fosse una deliberata volontà di estrometterla e non essendovi comunque di ciò alcuna evidenza.
13 Parimenti la circostanza che la ricorrente il 27.5.2022 abbia “proposto una distribuzione dei riposi più equa e razionale”, in mancanza di ulteriori allegazioni in ordine al carattere oggettivamente scriteriato della gestione dei riposi, appare sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione e anzi l'esistenza di un comportamento aziendale volto a colpirla appare sconfeSAta dal fatto, riferito dalla steSA dipendente, per cui ella aveva chiesto di poter fruire di un giorno di ferie per il compleanno del figlio (il 31 maggio successivo) e che ciò le sia stato accordato.
7. Per il resto i fatti contestati, comprese eventuali critiche sulla modalità di svolgimento della prestazione, deve ritenersi che rientrino nella fisiologica dinamica di ogni rapporto lavorativo e che non siano illegittimi. Sebbene, quindi, si ripete sia emersa una conflittualità nei rapporti tra il Capo Redattore e la Pt_4 ricorrente ed anche in quelli tra il TO Orfeo e la ricorrente, tuttavia non vi evidenza che la steSA sia sfociata in condotte aziendali illecite, pur se è stata certamente percepita a livello soggettivo dalla ricorrente come fonte di stress e di turbamento emotivo. Quanto al demansionamento anche rispetto alla posizione di Vice Capo Redattore, è emerso che la ricorrente abbia continuato a lavorare svolgendo mansioni coerenti con proprio livello di Vice Capo Redattore e che non sia stata privata in tutto o in parte delle stesse.
8. Il rigetto della terza domanda consegue al rigetto delle altre due.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro TT.SA Valentina Cacace
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